Ammortizzatori sociali e ricongiunzione contributiva per liberi professionisti: l’Inps registra l’inflazione

Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 (link), l’Inps ha definito gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio per i principali strumenti di sostegno al reddito, adeguandoli alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L’intervento non introduce nuove prestazioni, ma aggiorna i massimali economici di cassa integrazione, indennità di disoccupazione e altri strumenti di tutela, con effetti concreti sugli importi percepiti da lavoratori e beneficiari.

Per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA), così come per l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, viene confermato il massimale unico, indipendente dalla retribuzione, che per il 2026 è fissato a 1.423,69 euro lordi mensili (1.340,56 euro netti). Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, il limite è incrementato del 20%.

Aggiornati anche i valori dei Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e della riscossione tributi erariali, con nuovi tetti differenziati per fascia retributiva.

Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, la circolare stabilisce che:

  • la NASpI e la DIS-COLL avranno nel 2026 una retribuzione di riferimento pari a 456,72 euro, con un importo massimo mensile di 1.584,70 euro;
  • l’indennità di disoccupazione agricola resta ancorata ai massimali definiti per il 2025, in applicazione del principio di competenza.

Sono stati quindi ridefiniti gli importi per le prestazioni più recenti o specifiche. Nel dettaglio: l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) avrà un limite giornaliero di 57,32 euro, mentre per l’ISCRO vengono fissati il reddito di riferimento e gli importi minimo e massimo mensile per il 2026 (tra i 255,53 euro e gli 817,69 euro), a tutela dei lavoratori autonomi.

Infine, l’assegno per le attività socialmente utili viene aggiornato a 707,19 euro mensili.

 

Novità anche per i liberi professionisti

 

Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata la circolare n. 5/2026 (link), con la quale l’INPS ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La legge consente di versare l’importo dovuto anche a rate, applicando un interesse legato all’andamento dell’inflazione. Per le domande presentate quest’anno, il tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle rate sarà pari all’1,4% annuo, corrispondente alla variazione media dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025.

In base a questo nuovo tasso, l’Istituto ha quindi predisposto nuove tabelle di calcolo, che sostituiscono quelle utilizzate nel 2025. Tali tabelle permettono di:

  • determinare l’importo della rata mensile, per piani di pagamento che possono arrivare fino a 120 mesi;
  • calcolare il debito residuo nel caso in cui il pagamento delle rate venga interrotto prima della conclusione del piano.

La circolare richiamata fornisce, infine, le istruzioni operative per l’utilizzo corretto delle tabelle aggiornate, che diventano il riferimento per tutti i piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026. (Così, comunicato stampa Inps del 28 gennaio 2026)

 

Liberi professionisti. L’Inps ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – n. 5 del 28 gennaio 2026, con oggetto: RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI – Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 2, comma 3: rateizzazione dell’onere di ricongiunzione con applicazione di interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) – Domande presentate nel 2026: determinazione dei piani di ammortamento sulla base del tasso FOI accertato per il 2025 (+1,4%) e conseguente aggiornamento dei coefficienti di calcolo, in sostituzione delle tabelle allegate alla circolare INPS n. 24 del 28 gennaio 2025 – Nuove tabelle 2026: (i) Tabella I/2026 per l’ammontare della rata mensile costante posticipata (ammortamento al tasso annuo composto 1,4%) per piani da 2 a 120 mensilità; (ii) Tabella II/2026 dei coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione della rateazione prima dell’estinzione (tasso annuo 1,4%) – Istruzioni operative (Allegato 1): criteri di calcolo della rata (debito × coefficiente Tab. I/2026) e del debito residuo (rata × coefficiente Tab. II/2026 in funzione delle rate residue, determinate come differenza tra rate concesse e rate già corrisposte) – Ambito di applicazione: piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026.




Legge di bilancio 2023. Le misure che investono INPS

La XIX Legislatura si è aperta il 13 ottobre e il primo punto in agenda, conclusi gli adempimenti istituzionali, è stato l’approvazione della legge di bilancio. Il testo definitivo, licenziato con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, consta di 21 articoli, alcuni dei quali investono l’attività realizzata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Con un dossier, l’Inps illustra le novità previste dal Legislatore nelle materie di sua competenza.

 Link al Dossier sulla Legge di Bilancio 2023

 

Ammortizzatori sociali: riepilogo delle principali disposizioni 2023

A seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) e del decreto Milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), con la circolare 16 gennaio 2023, n. 4, l’INPS riepiloga il quadro normativo e dettaglia le principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso dell’anno, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Link al testo della circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023, con oggetto: «Anno 2023. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie»




Trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO: Inps pubblica la circolare con modalità, caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso “UniEmens-Cig”

 

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 con le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41.

L’utilizzo del nuovo flusso “UniEmens-Cig”, studiato e realizzato da Inps negli scorsi mesi, implica una serie di vantaggi rispetto all’attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo “SR41”, che da una parte migliorano e semplificano le modalità di trasmissione dei complessi flussi dei dati sui lavoratori in CIG da parte di aziende e intermediari, dall’altra permettono a Inps di tracciare e recepire più rapidamente gli elementi che portano ai pagamenti. Tra i vantaggi evidenziamo che:

  1. per inviare il nuovo flusso UniEmens-Cig non si deve aspettare l’autorizzazione, che può arrivare successivamente;
  2. i tempi di gestione che passano da 7 gg in media di pagamento con SR41 alla gestione in tempo reale con UniEmens-Cig, se ovviamente è già stata concessa l’autorizzazione;
  3. gli intermediari possono effettuare un unico invio Uniemens-Cig per tutte le aziende in delega, mentre oggi effettuano un invio SR41 per ciascuna azienda in delega, con evidente riduzione dei tempi operativi nella trasmissione dei dati;
  4. le nuove modalità di pagamento possono ridurre di qualche settimana l’attuale processo che dura circa 8-9 settimane.

“Innovare e semplificare sono da oltre un anno le direttrici di numerosi progetti dell’Inps, di cui le implementazioni sul flusso di autorizzazione e trasmissione dei dati per la procedura Cig, su cui l’Istituto lavora dallo scorso settembre, sono un chiaro esempio” commenta il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico. “L’Inps ha sino ad oggi pagato il 99,4% delle richieste di pagamento di CIG, aumentate vertiginosamente a causa dell’emergenza Covid, e dal prossimo mese il nuovo flusso UniEmens-Cig permetterà di snellire le incombenze delle imprese e migliorare i tempi di erogazione, rendendo a regime più trasparente il processo e le verifiche”.

In dettaglio, il nuovo flusso si caratterizza attraverso:

 

Omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio

 

Il tracciato “UniEmens-Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

 

Efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione

 

Le modalità previste per l’aggregazione delle denunce individuali UniEmens con i dati per il pagamento diretto consentono l’immediato instradamento sui sistemi gestionali, senza dover attendere i tempi propri dei flussi standard UniEmens.

I flussi per il pagamento diretto, infatti, possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l’autorizzazione, indicando il Ticket associato alla domanda. Pertanto, la richiesta di pagamento può essere trasmessa dal datore di lavoro anche prima del rilascio dell’autorizzazione stessa. In ogni caso, il pagamento verrà comunque effettuato successivamente al rilascio dell’autorizzazione.

Alle denunce “UniEmens-Cig” a pagamento diretto viene applicato il medesimo processo previsto per le prestazioni a conguaglio, con conseguente uniformità dei controlli e maggiore facilità nell’incrocio dei dati tra “UniEmens-Cig” a pagamento diretto e UniEmens ordinari, laddove sussista la necessità per il datore di lavoro, con riferimento alla stessa prestazione, di inviare entrambi i flussi, come accade in caso di riduzioni dell’attività lavorativa non a zero ore.

 

Ulteriori vantaggi per i datori di lavoro e gli intermediari

 

L’utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket. Risulta, dunque, più flessibile la rappresentazione dell’articolazione dell’attività lavorativa ed è più semplice e automatizzabile la gestione delle richieste di prestazioni a pagamento diretto.

Per i dati anagrafici dei lavoratori beneficiari è sufficiente inviare i soli codici fiscali, mentre le restanti informazioni sono prelevate automaticamente dagli archivi dell’Inps.

Inoltre, mentre nel caso di invio dei dati relativi al pagamento diretto tramite il modello “SR41” è necessario inviare un singolo modello per ogni azienda interessata dalla richiesta di integrazione salariale, con l’invio del flusso “UniEmens-Cig” è possibile trasmettere un unico flusso che contiene al suo interno i dati riferiti ai lavoratori di più aziende, con evidente semplificazione degli oneri di compilazione e trasmissione a cura delle aziende stesse degli intermediari.

Grazie alla trasmissione delle informazioni connesse alle richieste di pagamento diretto tramite l’invio di un flusso strutturato su canale UniEmens, si assicura la consegna ai sistemi gestionali per il pagamento della prestazione in tempi anticipati. (Così, comunicato stampa Inps del 15 aprile 2021)

 

 

 

 

 




Decreto Sostegni: nuove istruzioni sui trattamenti CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati all’emergenza pandemica

Con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all’emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il messaggio chiarisce che:

  • la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 25 settimane. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell’emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;
  • la CIGD e l’ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 40 settimane.

Quanto ai destinatari delle nuove misure, l’Istituto evidenzia che: i trattamenti di CIGO, CIGD e ASO potranno essere fruiti anche dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza; i nuovi trattamenti trovano applicazione ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

Il Decreto Sostegni prevede anche l’accesso alla CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (previsti dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457). Anche il nuovo periodo di trattamenti CISOA deve ritenersi aggiuntivo rispetto a quello precedentemente disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

L’INPS comunica che le istanze di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGS, ASO e CISOA di cui al Decreto Sostegni possono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Da ultimo, il documento fornisce indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del settore aereo e aeroportuale. Al riguardo, l’Istituto precisa che, ai sensi del Decreto Sostegni, potranno essere integrati i trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Fonte: MinLavoro – http://www.lavoro.gov.it/




Integrazioni salariali previste da decreto legge “Sostegni”: le prime istruzioni Inps

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, l’INPS con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.

Il documento interpretativo, interviene riguardo l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 che ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

Il comma 1 dell’articolo 8 prevede, infatti, che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 1297 del 26 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga – Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO) – Nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.




Milleproroghe: istruzioni Inps sul differimento dei termini decadenziali degli ammortizzatori sociali Covid-19

 

Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito al differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, come previsto dall’art. 11, commi 10-bis e 10-ter, del Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In particolare, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione erano scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto previdenziale, precisa che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali:

  • le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso;
  • le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Fonte: MinLavoro – www.lavoro.gov.it

Link al messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), Assegno ordinario (ASO), Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale (FIS), Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) – Domende – Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative – Articolo 11, commi-10-bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, cd. Decreto Milleproroghe 2021




Legge di bilancio 2021: i principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno del reddito

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso dell’anno.

Con circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l’INPS fornisce la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla Legge di Bilancio 2021, illustrando le novità apportate all’impianto regolatorio nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l’INPS richiama nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di accesso con riferimento alle seguenti fattispecie:

 – proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;

 – proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;

 – proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

 – proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;

 – Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con la precisazione delle prestazioni integrative della Cassa integrazione in deroga (CIGD);

 – modifiche in materia di trattamenti di Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario con causale “COVID-19“, con l’indicazione dei destinatari, dei lavoratori beneficiari e delle modalità di presentazione della richiesta;

 – trattamenti di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020;

 – domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS);

 – trattamenti di Cassa integrazione in deroga (CIGD);

 – Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA);

 

Link al testo della Circolare Inps n. 28 del 17 febbraio 2021, con oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO – Sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)




Ammortizzatori sociali: in una circolare indicati gli importi massimi dal 1° gennaio 2021

Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l’INPS ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativamente all’anno 2021.

In particolare, l’Istituto ha individuato dettagliatamente gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2021 in base a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui dal 1° gennaio di ogni anno gli importi dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da considerare quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati del 100% in virtù della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Nella circolare, sono inserite le tabelle con il dettaglio di tutti gli importi stabiliti per i trattamenti di integrazione salariale, gli assegni e le indennità.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it

Link al testo delle circolare INPS 21 gennaio 2021, n. 7, con oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI – Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2021