SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2022

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Commenti

 

 

La rilevanza degli ammortamenti sulla riserva di rivalutazione e sulla deduzione ai fini ACE
di Marco Orlandi

Termini decadenziali. Aspetti da chiarire prima di scrivere un ricorso tributario
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi. Condizioni e ambito applicativo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 331 dell’11 maggio 2021: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

ACE (Aiuto per la crescita economica) – Rilevanza ai fini ACE della riserva da rivalutazione

 

La riserva di rivalutazione assume rilevanza ai fini ACE a seguito dell’ammortamento civilistico del maggior valore dei beni rivalutati

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 889 del 30 dicembre 2021: «ACE (Aiuto per la crescita economica) – RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – Riserva di rivalutazione – Rilevanza ai fini ACE – Nel momento in cui diventa disponibile a seguito delle operazioni realizzative – Nella specie ammortamento civilistico del bene rivalutato dello stesso – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 5, comma 6, del D.M. 03/08/2017»

 

Legge di bilancio 2022 – Imposte indirette

 

Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022, sospensione versamenti degli enti sportivi e proroga innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini. La circolare con le novità della legge di Bilancio in tema di IVA e altre indirette

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 4 febbraio 2022: «LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”»

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps)

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2022

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 22 dell’8 febbraio 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2022 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 25 dell’11 febbraio 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234»

 

 

 

Legislazione

 

Le modifiche ai modelli Intrastat 2022

 

Semplificazione INTRA. Il provvedimento delle Dogane che introduce novità per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2022

Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021

 

Nuovo “Patent Box” – Maggiorazione deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

 

Le disposizioni attuative per il nuovo patent box

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022: «Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni»

 

 

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Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata. Per i professionisti l’aliquota sale al 26,23%

Con circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nel documento evidenziato che l’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l’anno 2022 l’aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Chiarimenti, anche sull’aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL. previsto al comma 223 dell’articolo 1, della legge n. 234/2021.

 

Aumento aliquota ISCRO

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2022 e per l’anno 2023 un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 pari allo 0,51% (per l’anno 2021 l’aumento era pari allo 0,26%); il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

 

Aliquote contributive e di computo (totale al 26,23%)

 

Per l’anno 2022 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:

  • aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 ( il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO pari allo 0,51% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Modifica aliquota per il finanziamento DIS-COLL

 

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva, all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare in esame.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
  • venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
  • associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2022, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 25 del 11 febbraio 2022, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92- Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234




Legge di Bilancio 2021. Per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata nuova aliquota per l’ISCRO

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle aliquote contributive per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Il documento di prassi premette che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 398) ha disposto l’aumento pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023 dell’aliquota destinata al finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (di cui all’art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997).

L’Istituto previdenziale chiarisce che tale aumento dell’aliquata è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 386, della Legge di Bilancio 2021 che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Di conseguenza, per l’anno 2021, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, cd. “senza cassa”, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva del 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 1, comma 165, L. 11 dicembre 2016, n. 232);
  • aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale (art. 59, comma 16, L. n. 449/1997 e art. 7 del D.M. 12 luglio 2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,26% per “ISCRO” (art. 1, comma 398, L. n. 178/2020).

Nel circolare confermato che, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è ferma al 24% sia per i collaboratori e le figure assimilate, sia per i professionisti.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

 

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l’Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Professionisti. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 5 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2021 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

 

Con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l’Inps riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 12 del 3 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2020 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, l’Inps ha riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2017

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Commenti

L’avviamento negativo (o badwill) in sede di cessione d’azienda: profili contabili e imposta di registro

di Marco Orlandi

 

Riflessioni (critiche) sulla negata possibilità di estinzione dei debiti d’imposta altrui mediante l’istituto dell’accollo in compensazione

di Dario Festa

 

Giurisprudenza

Cessione d’azienda
Determinazione del valore e della base imponibile dell’imposta di registro

Valorizzazione dell’azienda ai fini dell’imposta di registro. Sancita la rilevanza (in negativo) del badwill

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018: «IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale – Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda – Determinazione del valore e della base imponibile – Valore di avviamento – Rilievo – Scelta – Giudizio rimesso al giudice di merito – Fondamento – Insussistenza in base a perdite subite – Esclusione – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale -Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda (o ramo d’azienda) – Valorizzazione dell’azienda – Nella specie accertamento del valore del ramo aziendale – Ramo d’azienda inattivo da anni e suscettibile di perdite future – Rilevanza dell’avviamento negativo (o badwill) nella determinazione della base imponibile – Fondamento – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Riscossione dell’imposta – Soggetti obbligati – Notaio rogante – Rimborso – Legittimazione – Esclusione – Fondamento – Art. 77, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Prassi

Accollo del debito d’imposta altrui
Estinzione per compensazione

Esclusa la compensazione per il pagamento del debito tributario altrui oggetto di accollo. Salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 15 novembre 2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 140 E del 15 novembre 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Tutela dell’integrità patrimoniale – Accollo d’imposta – Convenzioni fra privati concernenti il pagamento di tributi – Accollo del debito d’imposta altrui – Estinzione per compensazione – Esclusione – Incertezza normativa per i pagamenti dei debiti tributari accollati effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione del documento di prassi -Conseguenze – Inapplicabilità delle sanzioni per le compensazioni effettuate fino al 15 novembre 2017 – Art. 8, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 10, comma 3, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 1273 c.c.»

 

Attività vivaistica
Reddito agrario

Vivaio che compra piante per poi rivenderle: nel rispetto del limite della prevalenza, le attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 29 gennaio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura -Determinazione del reddito agrario – Attività floro-vivaistiche – Attività agricole connesse – Attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR – Art. 32 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 13/02/2015 – Art. 2135 c.c.»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2018 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 18 del 31 gennaio 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2018 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L 11/12/2016, n. 232»

 

Possesso dei beni ereditari da parte del chiamato

La rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore

Studio n. 406-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Civilistici l’8 novembre 2017 – Approvato dal CNN il 14/15 dicembre 2017

 

Legislazione

Scissione Dei Pagamenti
(Split Payment)

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

 

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

 

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Nel nuovo spesometro la “proroga” al 6 aprile per le comunicazioni relative al secondo semestre 2017. Stesso termine ultimo per le correzioni senza sanzioni del primo semestre 2017

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018, prot. n. 29190/2018: «Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»

 

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