Errori nella compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” dichiarazioni 2021 (p.i. 2020). In arrivo le lettere di compliance

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024, prot. n. 221010/2024, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.

A tal proposito, si ricorda, che:

  • l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
  • l’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Sul punto, si evidenzia che nella parte motiva del provvedimento, chiarito che gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario e che per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale. Pertanto. gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

Ciò premesso, con il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024, prot. n. 221010/2024 si comunica, quindi, la messa a disposizione di elementi e le informazioni (di cui al punto 1.2) che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020.

Più nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate detta la modalità per comunicare le seguenti informazioni (di cui al punto 1.2):

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA,

al fine di consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, del medesimo Provvedimento, prot. n. 221010/2024, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020.

Le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

 

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti (cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 15 aprile 2021). A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Con riferimento alle citate violazioni sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.




Regime forfetario nel periodo d’imposta 2021. In arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare gli errori ed omissioni nel quadro RS

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 Persone, ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Come spiegano le istruzioni del modello Redditi 2022, il “predetto comma 73 della Legge n. 190/2014, prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

 

 

A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

  • Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
  • Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

 

Esercenti attività d’impresa

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

  • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  • nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
    • i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
    • i canoni di noleggio;
    • i canoni d’affitto d’azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;

  • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

 

Esercenti attività di lavoro autonomo

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

  • i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • i consumi di energia elettrica;
  • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.

 

In sostanza, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM, per il periodo d’imposta 2021, omettendo le sopra citate l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022.

Nelle cd. “lettere di compliance” il contribuente è invitato a:

  • non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a indicare le sopra citate informazioni;
  • eventualmente tener conto della comunicazione anche per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022 (il cui invio è previsto entro il prossimo 30 novembre 2023).
  • richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, atti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Una volta ricevuta la predetta “lettera”, il contribuente è chiamato a verificare se occorre integrare la dichiarazione presentata usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. Come chiarisce la parte motiva del provvedimento, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, per rimediare alle violazioni segnalate attraverso le comunicazioni di compliance e integrare la dichiarazione presentata, potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma», pubblicato il 19.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Attività per la promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi (versione 1.1.0)

Rilasciato il softwareCompliance (Versione 1.1.0 del 20/06/2023) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta  2017, 2018, 2019 e 2020 con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Il software è predisposto per il calcolo del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 472/97 e non tiene conto delle agevolazioni del cd ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.1.0 del 20/06/2023

Aggiornamento Lista degli anni disponibili
Adeguamento dei Codici Tributo utilizzati con quanto previsto dalla normativa in vigore

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini.

 




Tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. In arrivo gli alert del Fisco | Possibile la regolarizzazione con le disposizioni della cd. “Tregua fiscale”

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023 dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni nel provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni “sostanziali” (commi da 174 a 178).

Si ricorda che l’accesso alla sanatoria delle irregolarità formali permette di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. In sostanza, per quello che interessa in questa sede, regolarizzabili la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) e la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Ai sensi dei commi 166 e 167, dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. In forza del successivo comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni». Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ciascun periodo d’imposta – al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024). (Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023)

Tuttavia, qualora alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici corrisponda anche ad una tardiva/errata liquidazione dell’IVA la violazione diviene sostanziale. In tal caso, si dovrà utilizzare il ravvedimento (speciale o ordinario). Si ricorda che in deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la regolarizzazione cd. “speciale” (applicabile alla violazioni prodromiche non formali) avviene con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute. È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. (Vedi speciale: Speciale “Tregua fiscale).

Nel provvedimento, infine, sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Link ai documenti richiamati:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici», pubblicato il 06.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, concernente l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 




In arrivo gli inviti a regolarizzare i PVC

Pronti gli inviti a regolarizzare per contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni (PVC) di violazioni di norme tributarie sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In particolare, ai contribuenti saranno recapitate delle comunicazioni contenenti il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente e l’anno d’imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione. Le comunicazioni saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Ai contribuenti, per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), l’invio delle comunicazioni avviene per posta ordinaria. La stessa è consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale”.

La comunicazione del Fisco è finalizzata a “ricordare”, ai contribuenti destinatari di un processo verbale, la possibilità di regolarizzare le violazioni constatate ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1529), beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando ad esempio una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione. Questo è quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016, prot. n. 112072/2016.

Tale regolarizzazione potrà essere posta in essere, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento per le violazioni constatate nel PVC. Si ricorda, che l’ipotesi di regolarizzazione “consigliata” nel punto 5.1 del provvedimento, utilizzabile a prescindere da un apposito invito dell’ Agenzia delle Entrate e che consente di sopportare sanzioni ridotte anche dopo la verbalizzate delle violazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 4/1929, ha l’inconveniente che la riduzione delle sanzioni è sempre ad un quinto del minimo, indipendentemente dal tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione dell’infrazione.




Dichiarazioni IVA/2015 per il 2014 omesse: nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli

L’Agenzia avvisa in anticipo i contribuenti che non hanno ancora presentato, o non hanno compilato correttamente, la dichiarazione IVA per il 2014. I 65mila destinatari possono rimediare da soli e pagare le sanzioni ridotte, senza ricevere controlli. Proprio per comunicare questa chance a coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l’hanno presentata soltanto con il quadro VA compilato, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) di questi contribuenti, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione. Queste comunicazioni fanno parte del percorso di cambiamento che l’Agenzia ha intrapreso nei rapporti con i contribuenti, con l’obiettivo di aumentare il grado di fiducia da parte dei cittadini e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 137937 del 2015 RU del 29 ottobre 2015, recante: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»infatti, vengono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. L’Agenzia delle entrate trasmetterà le comunicazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)-

Obiettivo compliance, work in progress

Le comunicazioni previste dal provvedimento Prot. 137937 del 2015 seguono a breve distanza i 220mila alert preventivi inviati dal Fisco ai contribuenti che, pur essendo obbligati (avendo più redditi e più datori di lavoro), non hanno presentato la dichiarazione. Anche in quel caso, lo scopo delle comunicazioni è permettere il ravvedimento spontaneo del contribuente prima dei controlli.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Come contattare l’Agenzia per fornire chiarimenti

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”.

I numeri delle comunicazioni già inviate

Nel quadro della recente strategia, negli ultimi mesi l’Agenzia ha già inviato:

220mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) e non ha effettuato il conguaglio delle imposte;

190mila comunicazioni di anomalie rilevate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;

20mila comunicazioni complessivamente inviate a cittadini che non hanno dichiarato tutte le plusvalenze, professionisti che non hanno denunciato tutti i compensi certificati dai sostituti d’imposta, soggetti IVA con vendite dichiarate inferiori alle fatture comunicate al fisco dai clienti. (Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2015)




Dichiarazioni dei redditi per il 2014: 220mila inviti al ravvedimento per chi ha “dimenticato” di presentarle

Grazie alla dichiarazione precompilata e ai dati trasmessi dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate è riuscita ad avvisare circa 220mila contribuenti di possibili anomalie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli. I destinatari di questa tornata di lettere bonarie sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera può presentare il modello Unico Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) beneficiando con il ravvedimento operoso di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera salva dai controlli – In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere invitando i contribuenti, che in presenza di più redditi (senza conguaglio) non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2014, a verificare autonomamente la propria posizione prima che l’Agenzia effettui dei controlli. Queste anomalie vengono normalmente riscontrate a distanza di anni dalla presentazione della dichiarazione, con l’applicazione di sanzioni e interessi in misura piena. Ora, grazie alla precompilata, è possibile individuarle in tempo reale e, ricevendo l’avviso preventivo, il cittadino può rimediare da solo tramite l’istituto del ravvedimento operoso, senza imbattersi mai nei controlli.

I numeri dell’assistenza – I contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2015)

Precisazione sui 220mila avvisi bonari

In merito ad alcune errate notizie di stampa relative a 220mila comunicazioni inviate ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa che non si tratta affatto di errori nei 730 precompilati o di controlli. Al contrario, sono degli inviti a presentare la dichiarazione dei redditi per quei contribuenti che, pur avendo percepito più redditi (senza conguaglio), non hanno ancora provveduto a inviarla per il periodo d’imposta 2014. È, quindi, una nuova possibilità offerta dall’Agenzia delle Entrate che, proprio grazie alla precompilata, consente ai contribuenti di poter rimediare in tempo, pagando così sanzioni ridotte ed evitando di incorrere in controlli futuri.

L’Agenzia delle Entrate ha cambiato, infatti, la strategia nel contrasto all’evasione fiscale, inaugurando un nuovo corso nei rapporti con i contribuenti, improntato su trasparenza e collaborazione. Il nuovo approccio si basa sulla condivisione delle informazioni “a monte” per semplificare gli adempimenti e promuovere la compliance. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/10/2015)