Bilanci 2026, il Manuale Unioncamere apre la campagna depositi: XBRL, Terzo Settore, start-up innovative e presìdi sanzionatori

Con la pubblicazione del “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese – Campagna bilanci 2026”, aggiornato al 24 aprile 2026, Unioncamere e sistema camerale segnano formalmente l’avvio della nuova campagna dei depositi di bilancio. (Link esterno sito Unioncamere: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2026-05/Manuale-Operativo-Bilanci-2026_0.pdf)

Il documento Unioncamere si propone di offrire a società e professionisti un quadro uniforme delle regole di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci, ma assume rilievo anche sul piano sistematico, perché richiama il valore del deposito annuale come adempimento essenziale della fisiologia societaria, puntualizza il perimetro applicativo della tassonomia XBRL e dedica ampio spazio alle fattispecie speciali, dal Terzo Settore alle start-up innovative.

La guida, nella versione del 24 aprile 2026, descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci. Ma il documento va oltre il profilo meramente operativo: richiama il rilievo giurisprudenziale del mancato deposito del bilancio quale possibile evidenza della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.; conferma l’assetto ordinario del deposito in formato XBRL con tassonomia “2018-11-04”; ribadisce, per le società di capitali, il termine generale di 30 giorni dall’approvazione assembleare; disciplina le particolarità di ETS, imprese sociali, società benefit e altri soggetti speciali; richiama il regime agevolato di start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati; coordina il deposito con la nuova classificazione ATECO 2025; e ricorda il quadro sanzionatorio dell’omesso o tardivo adempimento.

 

Il deposito del bilancio come obbligo annuale e il rilievo della giurisprudenza

 

Uno dei passaggi più significativi del Manuale è quello nel quale si ricorda che il deposito del bilancio è un obbligo per tutte le società di capitali e per tutte le società cooperative e che tale adempimento deve essere assolto per ciascun esercizio. La guida richiama, inoltre, un orientamento giurisprudenziale di particolare interesse: il mancato deposito del bilancio viene presentato come elemento idoneo a costituire evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2484, n. 3), c.c., per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea. Il Manuale richiama pronunce che ravvisano tale situazione sia in caso di mancata approvazione del bilancio per due esercizi, sia addirittura per un solo esercizio.

 

La tassonomia XBRL 

 

Sul versante tecnico-documentale, il Manuale conferma che, per il 2026, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”. Restano utilizzabili le tassonomie “2015-12-14” solo per i bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016, mentre tutte le ulteriori tassonomie risultano dismesse e non più impiegabili per il deposito. La guida ribadisce inoltre che il file XBRL non può essere omesso, salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. Questo profilo è particolarmente rilevante, perché conferma che la struttura ordinaria del deposito continua a fondarsi sul linguaggio standardizzato XBRL, con funzione non soltanto di uniformazione tecnica, ma anche di rafforzamento della qualità e confrontabilità della banca dati bilanci.

 

Doppio formato, validazione e sottoscrizione digitale

 

Il Manuale affronta con precisione anche l’ipotesi del doppio deposito XBRL/PDF/A, chiarendo che il ricorso al PDF/A in aggiunta all’istanza XBRL si impone quando la tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 c.c. La guida precisa però che il doppio deposito non è necessario in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL. Viene inoltre ribadita l’importanza della validazione preventiva dell’istanza tramite il servizio TEBENI e il principio secondo cui la sottoscrizione digitale deve avvenire esclusivamente in modalità CAdES, con estensione .p7m, mentre la firma PAdES non deve essere utilizzata.

 

Società di capitali: termini ordinari e struttura del fascicolo

 

Per le società di capitali, il Manuale ribadisce la regola generale fissata dall’articolo 2435 c.c.: il bilancio, con i relativi allegati, deve essere depositato presso il Registro delle imprese territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione. La guida richiama inoltre la scansione codicistica dei termini di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, ricordando il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, estensibile a 180 giorni nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Sul piano documentale, il fascicolo di deposito deve contenere il bilancio in XBRL e gli altri allegati obbligatori in PDF/A, come relazione sulla gestione, verbale di approvazione, relazione del collegio sindacale e relazione del revisore, ove dovuti. Per le S.p.A., S.a.p.A. e società consortili per azioni, resta inoltre centrale il tema dell’elenco soci, da allegare tramite il modulo S, con disciplina distinta tra mera conferma dell’assetto proprietario, operazioni straordinarie sul capitale e trasferimenti di azioni.

 

Terzo Settore, imprese sociali e società benefit

 

Un rilievo specifico merita la parte del Manuale dedicata ai soggetti speciali e, in particolare, al Terzo Settore. La guida riserva sezioni autonome agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese – non imprese sociali, alle imprese sociali e alle società benefit. Nel quadro dei termini speciali, viene ricordato che il bilancio di esercizio degli ETS non imprese sociali deve essere depositato entro 60 giorni dalla data di approvazione, e analogo termine di 60 giorni è previsto per il bilancio sociale delle imprese sociali. Il Manuale richiama inoltre il deposito del documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale per le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese.

 

Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati

 

Di notevole interesse operativo è anche il quadro delle esenzioni dedicato a start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati. Il Manuale precisa che, per il deposito del bilancio ordinario, abbreviato o micro, i diritti di segreteria sono esenti per start-up innovative e incubatori certificati, mentre l’imposta di bollo è esente per start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative. La guida puntualizza che il regime di favore dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e opera comunque entro il limite massimo del quinto anno dalla costituzione o dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, a seconda della figura soggettiva considerata.

 

Il coordinamento con ATECO 2025

 

Tra i profili di aggiornamento operativo merita attenzione anche il riferimento ai nuovi codici ATECO 2025. Il Manuale segnala che la nuova classificazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dal 1° aprile 2025, può essere indicata già nei depositi XBRL, indipendentemente dall’esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio. La guida precisa, però, che non sussistono impedimenti all’utilizzo della codifica ATECO 2007. La scelta di inserire questo chiarimento all’interno del Manuale conferma che la campagna bilanci 2026 si colloca in una fase di transizione tecnica che richiede attenzione non solo ai contenuti del bilancio, ma anche alla corretta gestione dei dati classificatori che alimentano la banca dati camerale.

 

Sanzioni e qualità della banca dati

 

Il Manuale non trascura il versante sanzionatorio. Viene infatti richiamato l’articolo 2630 c.c., secondo cui chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se il deposito è effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione è aumentata di un terzo. La guida aggiunge che, nei casi di mancato deposito continuativo, gli uffici camerali si riservano l’attivazione dei procedimenti opportuni, con possibile coinvolgimento del Giudice del Registro. Il richiamo alle sanzioni è completato da una sezione sulla qualità della banca dati bilanci, che ribadisce implicitamente come la correttezza e tempestività del deposito rilevino non solo per l’impresa, ma per l’affidabilità complessiva del sistema informativo pubblico.

 

I punti da presidiare nella campagna 2026 DEPOSITO bilanci 

 

Obbligo annuale di deposito

Il deposito del bilancio resta obbligatorio per società di capitali e cooperative per ciascun esercizio. Il mancato deposito può assumere rilievo anche sotto il profilo della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.

Tassonomia XBRL

Per il 2026 la tassonomia di riferimento è la 2018-11-04. Il file XBRL resta la regola generale del deposito, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.

Termine ordinario per le società di capitali

Il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dalla data di approvazione. Restano termini speciali per ETS, imprese sociali e altre fattispecie particolari.

Terzo Settore e imprese sociali

Per ETS non imprese sociali e imprese sociali la guida disciplina i casi in cui, accanto al bilancio di esercizio, rilevano il bilancio sociale e ulteriori documenti rappresentativi della situazione economico-patrimoniale.

Start-up innovative e PMI innovative

Confermate le esenzioni da diritti di segreteria e/o imposta di bollo nei limiti temporali e soggettivi previsti dalla normativa speciale.

Firma digitale e formati

La sottoscrizione deve avvenire in CAdES (.p7m). Il PDF/A resta il formato per gli allegati e, nei casi previsti, per il doppio deposito.

Sanzioni

L’omesso o tardivo deposito espone alla sanzione di cui all’articolo 2630 c.c.


 

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Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni “anticipate”) e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).

 

Risposta n. 40/2026 (16/02/2026)

 

Transizione 4.0: comunicazioni ex art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto di fruizione; sanatoria “a termine” con sanzione fissa per l’ultima quota, ma per la quota 2024 (termine spirato) si configura indebita compensazione di credito non spettante (25%) con obbligo di riversamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d’imposta Transizione 4.0 – Comunicazioni preventive e di completamento ex art. 6 D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L .23/05/2024, n. 67 – Fruizione in compensazione – Irregolarità/omissioni – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, per gli investimenti “dal 30 marzo 2024”, le comunicazioni preventiva e di completamento costituiscono adempimenti strumentali e propedeutici alla fruizione: il credito può “sorgere” con l’investimento, ma non è utilizzabile in compensazione in assenza delle comunicazioni nell’ordine previsto.

Nel caso concreto, l’utilizzo in compensazione delle quote dicembre 2024 e gennaio 2025 è avvenuto senza preventiva e con consuntivo compilato in modo incoerente; dunque, la compensazione è stata effettuata in difetto degli adempimenti richiesti.

Quota compensata a gennaio 2025: la violazione è rimovibile entro il termine della dichiarazione relativa al 2025 mediante presentazione delle comunicazioni e pagamento della sanzione fissa di 250 euro ex art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997.

Quota compensata a dicembre 2024: essendo decorso il termine del comma 4-ter, si configura indebita compensazione di credito non spettante (art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997), con sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato e necessità di riversamento (richiamo al recupero ex art. 38-bis DPR 600/1973). Il riversamento va eseguito con F24 (codice tributo 6936). Restano applicabili le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento con interessi al tasso legale.

 

Risposta n. 41/2026 (16/02/2026)

 

Welfare aziendale e e-bike in leasing: per l’IVA le biciclette a pedalata assistita non sono “veicoli stradali a motore” (fuori dall’art. 19-bis1); irrilevante ai fini IVA la messa a disposizione ai dipendenti, ma detrazione “a monte” condizionata dal nesso con operazioni imponibili; per le imposte dirette possibile non imponibilità ex art. 51, comma 2, lett. f), TUIR solo se servizio standardizzato per categorie/generalità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – Fringe benefit – Art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

IVA: l’Agenzia qualifica le e-bike come velocipedi ex art. 50 CdS; pertanto non rientrano tra i “veicoli stradali a motore” e non si applicano le limitazioni forfetarie di detrazione ex art. 19-bis1.

Se le e-bike sono acquisite per utilizzo aziendale, valgono le regole generali di detrazione IVA (artt. 19 e ss. DPR n. 633/1972). Se invece sono messe a disposizione dei dipendenti nell’ambito di welfare, la prestazione è fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, D.P.R. n 633/1972; in tale assetto l’IVA sui canoni può risultare indetraibile per carenza del nesso immediato e diretto tra acquisti “a monte” e operazioni “a valle” con diritto a detrazione.

IMPOSTE DIRETTE (dipendenti): l’esclusione da imponibile ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR è astrattamente applicabile ai servizi di mobilità sostenibile purché ricorrano congiuntamente: offerta alla generalità/categorie, benefit in natura, finalità di utilità sociale ex art. 100, comma 1, e adesione dei dipendenti alle condizioni standard (senza pattuire contenuti “personalizzati”; salva la scelta del momento di fruizione). In difetto, il benefit concorre al reddito secondo valore normale (art. 51, commi 1 e 3, TUIR).

IMPOSTE DIRETTE (datore): i costi e-bike non ricadono nell’art. 164 TUIR (non essendo mezzi a motore): deducibilità secondo inerenza. Per i benefit welfare: deducibilità nel limite del 5 per mille ex art. 100 TUIR se offerti volontariamente; integrale ex art. 95 TUIR se erogati in conformità a contratto/accordo/regolamento (obbligo negoziale).

IRAP: rilevanza ancorata alla corretta classificazione a conto economico (principio di derivazione); per i costi welfare può operare, se correttamente qualificato, il trattamento come costo del personale a tempo indeterminato con le regole del D.Lgs. 446/1997.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le Risposte n. 37, n. 38 e n. 39/2026, del 12 febbraio 2026, con chiarimenti su lavoro dipendente all’estero e piani azionari, vicende “successorie” in s.a.s. in fase di liquidazione e criteri ISA/CPB per imprese edili in assenza di ricavi di vendita.

 

Risposta n. 37/2026 (12/02/2026)

Retribuzioni convenzionali e piani azionari: stock option/performance shares maturate all’estero “assorbite” dalla base convenzionale; imponibile solo la quota riferita a periodi non coperti dal regime

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 37 del 12 febbraio 2026Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoro dipendente – Retribuzioni convenzionali – Compensi in natura – Compensi differiti – Stock optionPerformance shares – Assorbimento nella base imponibile convenzionale – Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti (piani di stock option e performance shares) maturati in periodi in cui il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in Italia con il criterio delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR. In linea con la prassi richiamata, la determinazione “convenzionale” della base imponibile assorbe le ulteriori componenti retributive (fringe benefit, premi, indennità, ecc.) riferibili alla medesima attività estera, evitando una tassazione analitica autonoma.

Applicando tale principio al caso concreto, l’Agenzia delle entrate conclude che il contribuente non deve tassare in Italia il fringe benefit 2024 derivante dall’esercizio di stock option maturate nel vesting period dicembre 2016-giugno 2019, né il valore 2025 delle azioni assegnate per performance shares con performance period luglio 2022–giugno 2025, in quanto ricompresi nella base convenzionale.

Resta invece imponibile (in quanto non “coperto” dal regime convenzionale, secondo i fatti rappresentati) il fringe benefit relativo alle stock option maturate giugno–novembre 2016.

 

Il principio richiamato:

 

Con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 (cfr. paragrafo 2) è stato precisato che “dall’introduzione del criterio convenzionale consegue che ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (come ad esempio, emolumenti in natura, indennità, straordinari, premi) non soggiace ad alcuna tassazione autonoma, dovendosi ritenere la stessa assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali”. (cfr., da ultimo, la risposta a istanza di interpello n. 783, pubblicata il 17 novembre 2021, con cui è stato ribadito che “una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione”).

 

Risposta n. 38/2026 (12/02/2026)

S.a.s., decesso di accomandante e accomandatario: imputazione del reddito ante/post liquidazione, trattamento in capo agli eredi e tassazione separata delle somme dipendenti dalla liquidazione; focus anche su affrancamento riserve ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi di partecipazione – Società in accomandita semplice – Decesso socio accomandante – Trasmissibilità mortis causa della quota – Liquidazione – Imputazione del reddito ex art. 182 TUIR – Eredi – Tassazione separata – Art. 17, comma 1, lettera l), TUIR – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario – Art. 14, D.Lgs. 13/12/2024, n. 192.

L’interpello affronta una sequenza “complessa” di eventi (decesso dell’unica accomandante, apertura della liquidazione, successivo decesso dell’accomandatario) e chiede chiarimenti su: (i) imputazione del reddito della s.a.s. in fasi ante e post liquidazione, (ii) qualificazione e tassazione delle somme/valori spettanti agli aventi diritto, con specifico riferimento alla tassazione separata ex art. 17, comma 1, lettera l), TUIR per i redditi imputati “in dipendenza della liquidazione societaria”, (iii) profili di affrancamento della riserva in sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024 e relativi effetti sul costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni/canoni di riparto.

In premessa civilistica, l’Agenzia ricorda che, nelle s.a.s., la quota dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte (art. 2322 c.c.), con conseguente subentro degli eredi nello status di socio, principio confermato anche da giurisprudenza richiamata in risposta.

Sul versante affrancamento, la risposta richiama la struttura dell’istituto: possibilità di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione presenti al 31.12.2023 e residui al 31.12.2024 mediante imposta sostitutiva del 10%, liquidata nella dichiarazione 2024 e versata in quattro rate, con rinvio al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

 

Risposta n. 39/2026 (12/02/2026)

ISA e “attività prevalente” in edilizia senza ricavi di vendita: per DG69U il parametro include rimanenze finali/esistenze; l’assenza di ricavi non esclude di per sé l’applicazione dell’ISA ai fini dell’opzione CPB

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 12 febbraio 2026Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Attività prevalente – Imprese di costruzione – Assenza di ricavi – Incremento rimanenze immobiliari – Modello ISA DG69U – Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Art. 3, comma 2, Decreto Mef 18/03/2024

L’Agenzia è chiamata a chiarire come individuare l’attività prevalente ai fini ISA quando, nel periodo d’imposta, non emergono ricavi di vendita (voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”), ma risultano incrementi di rimanenze per immobili in corso destinati alla rivendita, tipici della fase “fisiologica” delle imprese edili.

La risposta valorizza il quadro normativo/tecnico richiamato: per alcuni ISA (tra cui DG69U) il limite/parametro rilevante considera ricavi “rettificati” includendo rimanenze finali ed escludendo esistenze iniziali, come previsto dal decreto MEF 18 marzo 2024, art. 3, comma 2, così che la mancanza di ricavi di vendita non è di per sé idonea a escludere l’applicabilità del modello DG69U.

In questa cornice, l’Agenzia conferma l’impostazione per cui l’attività prevalente può essere coerentemente individuata nell’attività comunicata e svolta (costruzione di edifici residenziali e non residenziali – ATECO 41.00.00) e, quindi, nell’ISA DG69U, ferma restando la natura “di diritto” del parere e l’assenza di valutazioni sui profili di fatto dell’attività concretamente esercitata.

Nella risposta, l’Agenzia delle entrate evidenzia, che l’assenza di ricavi e la presenza di variazioni di rimanenze non concorrono a configurare nel caso in esame un’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-­legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 a fini della non applicazione degli ISA. Infatti, pur svolgendo l’attività prevista dall’oggetto sociale (ossia, la costruzione di edifici) e non trovandosi nel periodo d’imposta di inizio attività,  l’impresa non ha conseguito ricavi essendo ancora nella fase di realizzazione degli immobili per la futura vendita (i.e., ”progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita”). Pertanto, in base al quadro delineato dall’Istante e trovando applicazione il modello ISA DG69U nei termini sopra indicati, si ritiene che l’impresa istante possa optare per l’adesione al CPB per il biennio 2025­2026, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge.

 

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Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d’acconto sui compensi “pregressi” | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

Con risposta ad interpello n. 21 del 28 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di una “scissione totale asimmetrica trasformativa” di un’associazione professionale, i crediti relativi a prestazioni professionali rese e fatturate dall’associazione, ma trasferiti e incassati dalla neocostituita STP, non scontano la ritenuta d’acconto quando il soggetto percettore, per effetto della riorganizzazione, assume la veste di società di capitali e produce reddito d’impresa.

 

La fattispecie: crediti “pregressi” dell’associazione incassati dalla STP

 

Il caso prende le mosse da una associazione professionale (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro) oggetto di scissione, con confluenza di parte dell’attività e di un ammontare di crediti nella STP, i cui soci sono esclusivamente i professionisti già soci dell’associazione appartenenti all’area “commercialisti e consulenti del lavoro”. La STP prosegue l’attività professionale ricevuta per effetto della scissione e incassa i crediti trasferiti.

L’istante ha chiesto se, al momento del pagamento alla STP, i clienti sostituti d’imposta dovessero operare la ritenuta del 20 per cento ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e se la STP potesse scomputare tali ritenute dall’IRES.

 

Il perno interpretativo: art. 177-bis (comma 4) TUIR e passaggio da “cassa” a “competenza

 

L’Agenzia inquadra l’operazione nel perimetro dell’art. 177-bis TUIR, che disciplina le operazioni straordinarie connesse alle attività professionali e, soprattutto, detta le regole per evitare salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio da un periodo in cui il reddito è determinato “per cassa” (lavoro autonomo) a uno “per competenza” (impresa). In tale logica, i componenti non ancora tassati in capo al soggetto “professionale” concorrono al reddito del soggetto “impresa” al momento della manifestazione finanziaria: tipicamente, il credito non incassato al momento della trasformazione/riorganizzazione rileva quando viene incassato dalla STP.

Questo passaggio è centrale: Il comma 4 dell’art. 177-bis “sposta” la tassazione dei crediti non ancora incassati, ma non “cristallizza” la natura del reddito come lavoro autonomo; al contrario, li fa concorrere al reddito d’impresa della STP al momento dell’incasso.

 

Ritenuta d’acconto: conta il percettore al pagamento, non l’origine del credito. Niente ritenuta su crediti professionali dell’associazione incassati dalla STP post-scissione

 

Richiamando il primo comma dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973, i tecnici di Via Giorgione ribadiscono che la ritenuta si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo «all’atto del pagamento», mentre non deve essere operata per prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.

Nel caso di specie, i compensi – pur derivando da prestazioni rese e fatturate dall’associazione (con evidenza della ritenuta in fattura) – vengono percepiti dopo la scissione da un soggetto che ha mutato veste giuridica in società di capitali, e quindi non produce più redditi di lavoro autonomo ma redditi d’impresa. Ne consegue che quei pagamenti non vanno assoggettati a ritenuta d’acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.

 

Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo”. Se la ritenuta viene comunque applicata: scomputo dall’IRES

 

Nella risposta, per consentire ai clienti/sostituti d’imposta di adempiere correttamente, l’Agenzia precisa “considerati gli obblighi del sostituto d’imposta …, è necessario che la STP rilasci ai clienti/sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione per informarli dell’operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d’acconto. I clienti dovranno, quindi, corrispondere alla STP i compensi fatturati dall’Associazione per l’intero importo, al lordo della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. Qualora i clienti/sostituti d’imposta, anche a seguito della comunicazione, provvedano al pagamento dei compensi alla STP, al netto della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la STP potrà scomputare le ritenute subite dall’imposta dovuta a titolo di IRES”.

 

Conclusioni

 

La risposta n. 21/2026 afferma un principio di coerenza sistematica: il nuovo art. 177-bis TUIR evita disallineamenti impositivi nel passaggio tra regimi, ma la disciplina delle ritenute resta ancorata al momento del pagamento e alla natura del reddito del percettore (impresa/IRES), con conseguente irrilevanza della qualificazione “professionale” della prestazione originaria ai fini dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973.

 

La Risposta a interpello n. 21 del 28 gennaio 2026, qui analizzata, è già stata acquisita e utilizzata per l’addestramento/aggiornamento dell’agente AI disponibile su ai.finanzaefisco.com, così da rendere immediatamente fruibili i relativi chiarimenti nell’AI fiscale aggiornata in tempo reale.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 28 gennaio 2026, con oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE – Operazioni straordinarie e trasformazioni concernenti società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti-STP) – Scissione di associazione professionale con trasferimento crediti a STP (società di capitali) – Ritenute su compensi professionali fatturati dall’associazione e incassati dalla STP post-scissione – Coordinamento tra art. 177-bis TUIR, comma 4 (continuità e neutralità nel passaggio lavoro autonomo/impresa) e art. 25 D.P.R. n. 600/1973 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo) – Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo” di ritenute – Scomputo dall’IRES delle ritenute indebitamente operate – Art. 177-bis del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 25 del DPR. 29/09/1973, n. 600 – Art. 10 della L. 12/11/2011, n. 183




ai.finanzaefisco.com – Il (Super)collaboratore AI in Diritto Tributario costituzionalmente orientato

Finanza & Fisco lancia un nuovo strumento per Commercialisti, Tributaristi e responsabili della gestione degli adempimenti fiscali, già testato sul campo e pronto all’uso

 

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Basato sull’infrastruttura GPTs, ai.finanzaefisco.com  è alimentato da un archivio vettoriale strutturato che raccoglie:

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Rigoroso, trasparente, aggiornato

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Ad esempio: le informazioni – incluse quelle su codici ATECO, istruzioni ministeriali e modelli dichiarativi – sono fornite con riferimenti precisi alle fonti ufficiali.

 

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ai.finanzaefisco.com rappresenta un cambio di paradigma: non è uno strumento di automazione, ma un partner evoluto, capace di parlare la lingua del diritto tributario e di ragionare con la logica della giurisprudenza costituzionale e comunitaria. Nessun altro assistente AI, a oggi, è costruito con un simile livello di rigore giuridico e rispetto sistematico delle fonti ufficiali in ambito tributario.

 

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Finanza & Fisco ha già introdotto con successo due strumenti evoluti al servizio degli operatori del settore. Il lancio di ai.finanzaefisco.com è il naturale sviluppo di un percorso di sperimentazione avviato con successo attraverso:

 

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L’assistente dedicato a chi si occupa di bilanci d’esercizio, scritture contabili, imposte dirette e adempimenti civilistici.

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Dicono di noi

Rassegna Business News ha riportato la notizia del lancio della piattaforma ai.finanzaefisco.com, evidenziandone il carattere innovativo e il valore giuridico, con particolare riferimento all’adozione di un impianto normativo orientato ai principi costituzionali e al diritto dell’Unione Europea.