Credito d’imposta sulla formazione dei giovani imprenditori agricoli: online il modello di comunicazione | Definiti i termini e le modalità per l’invio telematico della richiesta

Il modello deve essere trasmesso dal 25 agosto al 24 settembre 2025

 

I giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80 per cento dell’importo versato. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305754/2025 è stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, che gli interessati devono inviare in via telematica, a partire dal 25 agosto, per poter beneficiare del contributo.

 

Il tax credit

 

Il contributo per la formazione dei giovani agricoltori è pari all’80 per cento delle spese sostenute nel 2024 fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è stato introdotto dalla legge n. 36 del 2024 (art.6), mentre con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° aprile 2025 sono stati definiti criteri e modalità d’attuazione.

 

I requisiti

 

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021. Inoltre, sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01. Riguardo le spese, invece, oltre ai costi sostenuti per corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola, sono ammissibili anche le spese di viaggio e soggiorno, fino al 50% delle spese totali agevolabili. Infine, le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili.

 

Come e quando inviare la comunicazione all’Agenzia

 

La comunicazione, con l’indicazione sul modello delle spese sostenute e del credito spettante, deve essere inviata alle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”. Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione è utilizzabile in compensazione; le istruzioni per la compilazione dell’F24 saranno oggetto di specifica risoluzione.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2025)

Nota: A breve sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il software per l’invio telematico della comunicazione.

 

Credito per la formazione dei giovani imprenditori agricoli: Il Decreto (Masaf)

Link al testo del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, recante: «Criteri e modalità per l’attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 120 del 26 maggio 2025

 

Credito d’imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli – Approvazione del modello di comunicazione e definizione di termini e modalità per l’invio telematico

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305754/2025, recante: «Approvazione del modello di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica». Pubblicato il 24.07.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura. La percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 429889/2024 del 28 novembre 2024, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», fissata al 100 per cento, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024. Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 100 per cento, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il  codice tributo, istituito della Risoluzione n. 56/E del 26 novembre 2024, è il  “7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, pena lo scarto del modello F24. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

 

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2024

 

Credito d’imposta al 100% per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nel 2023

Tax credit in misura piena per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture del Mezzogiorno. Un provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, stabilisce che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo richiesto. Il provvedimento segue quello dello scorso 15 ottobre, con cui sono stati definiti i contenuti e le modalità di trasmissione della comunicazione, che doveva essere presentata entro il 18 novembre 2024.  

 

L’agevolazione 

 

II credito d’imposta (previsto dalla Legge n. 208/2015) è riservato alle imprese che hanno acquisito beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise. Come stabilito dal provvedimento di ottobre, sono considerate valide le comunicazioni trasmesse dal 17 ottobre al 18 novembre 2024; sono considerate tempestive anche quelle inviate nei quattro giorni precedenti la data di scadenza ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi. Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato solo in compensazione, riportando in F24 il codice tributo 7036, istituito lo scorso 26 novembre con la risoluzione n. 56/E.

 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, prot. n. 387400/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica. Determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63»




Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura. Al via da oggi le domande

Aperto il canale per presentare le domande per la fruizione del credito d’imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive del Mezzogiorno. Il modello di comunicazione, approvato con un provvedimento pubblicato sul sito delle Entrate lo scorso 15 ottobre, potrà essere inviato esclusivamente in via telematica da oggi fino al 18 novembre 2024.

 

L’agevolazione

 

II credito d’imposta è riservato alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo. Come specifica il provvedimento, l’accesso al credito è vincolato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione dove dovranno essere indicate alcune informazioni come, ad esempio, i dati dell’impresa beneficiaria e del progetto d’investimento.

 

Come presentare la comunicazione

 

La comunicazione può essere inviata, anche tramite un intermediario abilitato, esclusivamente attraverso il software “CIMAGRICOLTURA23” disponibile sul sito delle Entrate; nei cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Come specificato dal provvedimento, saranno considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 18 novembre 2024 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Fino al 18 novembre 2024 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

 

Come utilizzare il credito

 

L’ammontare del credito fruibile è calcolato moltiplicando il credito richiesto per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa (pari a 90 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti richiesti. Tale percentuale sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia, da emanare entro il 28 novembre 2024. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 ottobre 2024)




Imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura. Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno dal 17 ottobre 2024

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, prot. n. 387400/2024, approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica.

Il modello è utilizzato per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.

La Comunicazione va inviata da oggi giovedì, 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2024.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, prot. n. 387400/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica. Determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63»

 




Decreto Agricoltura convertito in legge. Sintesi dei contenuti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale». Il decreto-legge è entrato in vigore dal giorno 16 maggio 2024. Ai sensi dell’articolo 1 della legge di conversione, quest’ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dunque dal giorno 14 luglio 2024.

 

Di seguito la sintesi del contenuto:

  • l’articolo 1, finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, prevede:
    • una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
    • l’ampliamento della platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l’ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
    • l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare (1 milione di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) nonché l’estensione degli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell’acquacoltura e tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati;
    • uno stanziamento di 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino;
    • la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu;
    • la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
    • la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis;

 

Il comma 6 dell’articolo 1 sostituisce, riproducendone parzialmente il contenuto, il comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, che ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

La finalità dell’intervento, che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di a garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Con la novella in esame, modificata dal Senato, viene, in primo luogo, posticipato di un anno (rispetto alla norma in vigore) il termine originariamente previsto, per cui i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) sono prorogati di due anni (uno in più di quanto già previsto a  legislazione vigente) senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge.

Inoltre, vengono inclusi nell’ambito applicativo della norma i termini per la notifica degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui all’articolo 38-bis del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973, e degli avvisi di accertamento di cui all’articolo 43 del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.

 

    • la riformulazione della disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell’acquacoltura;

 

L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

    • la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l’attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali;
    • il differimento dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici;

 

Il comma 9-ter dell’articolo 1, differisce per le aziende agricole i termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi di aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici.

La norma prevede uno slittamento dei termini previsti per presentare la documentazione necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (per gasolio nella misura del 22 per cento dell’aliquota normale, esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente, per la benzine nella  misura del 49 per cento dell’aliquota normale) nonché di quella prevista dall’articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche accisa nella misura del 10 per cento dell’aliquota normale). Tali agevolazioni si applicano, previa denaturazione alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo punto della citata tabella A, con l’impiego delle macchine adibite a lavori agricoli e sono riconosciute:

  • agli esercenti le attività svolte in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e nell’anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503;
  • alle cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti sopra citati, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese;
  • alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
  • ai consorzi di bonifica e di irrigazione;
  • alle imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

Nello specifico si prevede che, al fine di garantire ai sopra citati soggetti (indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454) l’accesso a tutte le funzionalità del sistema “Carta dell’uso dei suoli” i termini di cui al comma 3 dell’articolo 2 e al comma 6 dell’articolo del medesimo decreto sono stabiliti, limitatamente all’anno 2024, al 31 agosto.

 

    • l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici;
  • l’articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cosiddetta «Carta dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici;
  • l’articolo 1ter prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
  • l’articolo 2 prevede per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione – pari al 68 per cento – dei premi e contributi a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché talune modifiche alla normativa relativa agli elenchi nominativi, curati dall’INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni;
  • l’articolo 2-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Il comma 5 della stessa disposizione interviene in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata;
  • l’articolo 2-ter, al fine di rafforzare l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati trattate dall’INPS e autorizza l’Inps e l’Inail, per l’anno 2024, ad assumere, nuove unità di personale;
  • l’articolo 2-quater prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli;
  • l’articolo 2-quinquies istituisce, presso l’INPS, una banca dati degli appalti in agricoltura allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo;
  • l‘articolo 3 introduce:
    • sostegni alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023;
    • l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 44 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole;
    • la riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite;
    • l’incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché della dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024;
    • la rideterminazione della dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall’epidemia dell’insetto Ips typographus;
    • l’autorizzazione della spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa;
    • la previsione della possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
  • l’articolo 3-bis prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell’Unione europea – e lo schedario viticolo;
  • l’articolo 4, esso introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni – «costo di produzione» e «costo medio di produzione» – si specifica che, nell’ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione e sono apportate modifiche al sistema sanzionatorio;
  • l’articolo 4-bis, ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali;
  • l’articolo 4-ter, intende rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell’olio d’oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all’apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti;
  • l’articolo 5, esso limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:
    • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
    • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
    • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
    • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
    • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
    • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.Viene, poi, disciplinata la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Trattamento fiscale produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra

 I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5,  prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.

Il comma 2-ter, prevede, attraverso l’aggiunta del comma 423-bis all’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari. In base alla legislazione vigente, invece, il contribuente può scegliere l’opzione, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260.000 kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25% .

Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra prevedono pannelli fotovoltaici fissati al suolo tramite strutture in alluminio o in acciaio direzionate verso il sole. A seconda degli spazi disponibili e delle necessità, le strutture portanti degli impianti fotovoltaici a terra possono essere dotate di un unico palo o di due. Il funzionamento è simile a quello degli impianti tradizionali montati sui tetti. Anche in questo caso, infatti, le componenti principali sono costituite da pannelli fotovoltaici composti principalmente da celle in silicio monocristallino o policristallino che assorbono la luce solare e, grazie all’effetto fotovoltaico, ne trasformano l’energia in corrente continua. Nel caso del fotovoltaico a terra, i pannelli possono essere orientati e posizionati al meglio per catturare la maggiore quantità possibile di energia solare, non dovendo dipendere dalla conformazione del tetto; l’inverter, una componente che ha il ruolo di convertire la corrente continua proveniente dai pannelli in corrente alternata, utilizzabile sotto forma di elettricità negli edifici e vendibile se immessa nella rete elettrica; un eventuale sistema di accumulo composto da batterie che consentono di immagazzinare l’energia e utilizzarla in un secondo momento.

La normativa riguardante gli impianti fotovoltaici a terra, diversamente da quanto previsto per gli impianti su tetto, non contempla procedure di semplificazione per quanto concerne l’installazione.

Ai sensi del comma 423 della legge finanziaria 2006, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Il comma 2-quater precisa che le disposizioni del comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

 

  • l’articolo 5-bis contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;
  • l’articolo 6, comma 1 rifinanzia di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il comma 2-bis della stessa disposizione consente, sino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l’ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. Il comma 3 definisce i poteri del Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all’attuazione delle misure per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Il comma 3-bis interviene sulla disciplina degli strumenti per l’esercizio dell’attività venatoria, stabilendo che per l’attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa) è consentito l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l’esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento;
  • l’articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu;
  • l’articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell’incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. Segnala che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, è chiamata ad assicurare il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del Commissario e può essere potenziata con l’assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 9, esso istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell’agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
  • l’articolo 9-bis prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione, che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell’anno 2024;
  • l’articolo 9-ter reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l’applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell’ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare;
  • l‘articolo 9-quater reca disposizioni volte ad operare l’incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (SIN S.p.A.), nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La finalità di tale modifica dell’assetto istituzionale è da rinvenire nella razionalizzazione del sistema di controllo. Nelle more dell’operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA;
  • l’articolo 10 definisce il novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell’applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, stabilendo nuovi requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza. Estende, poi, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l’attività venatoria al cinghiale (Sus Scrofa);
  • l’articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2024;
  • l’articolo 11 proroga la durata dell’incarico del Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l’articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti;
  • l’articolo 12 prevede l’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • l’articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza;
  • l’articolo 13, comma 1, si prevede che l’amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Il comma 2 interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A. Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. Il comma 2-bis, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all’attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Il comma 2-ter, interviene sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.a., precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuino disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.
  • l’articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie;
  • l’articolo 15 contiene, nell’ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell’ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto «affitto ponte» nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall’altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell’ambito della procedura speciale di accesso diretto all’amministrazione straordinaria, per l’individuazione dell’affittuario;
  • L’articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente;
  • L’articolo 15-ter contiene la clausola di salvaguardia mentre l’articolo 16 dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.

Link al testo del decreto-legge 15 maggio 12024, n. 63, conv., con mod., dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale».




In Gazzetta le nuove misure per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. Le agevolazioni Fiscali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, la Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». La Legge entrerà in vigore il 10 aprile 2024.

Le finalità principali legge sono:

  • la promozione e il sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
  • il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. In particolare, il comma 1 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), che disciplina il reddito agrario. L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Il comma 2 precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che:

  • i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
  • l’agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli (soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole (costituite nelle forme di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

L’articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze. Il comma 1 stabilisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l‘acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i compensi per l’attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

L’articolo 6 istituisce un credito d’imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. Il comma 1 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione un credito di imposta, pari all’80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell’azienda agricola.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

 

Link al testo della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo».

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2018

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Commenti

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: implicazioni contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

Profili IVA delle lavorazioni intracomunitarie di beni senza rientro 
di Marco Peirolo

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Costi per servizi sostenuti in relazione all’acquisizione di una società. Detraibile l’IVA anche se l’operazione non ha successo

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 17 ottobre 2018, Causa C-249/17: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Imposte sulla cifra d’affari – Artt. 4 e 17, della sesta direttiva 77/388/CEE – Nozione di soggetto passivo – Società holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi per motivi riguardanti il rispetto del diritto della concorrenza – Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte – Art. 9, della direttiva 2006/112/CE – Art. 167 e ss., della direttiva 2006/112/CE – Normativa interna – Artt. 19 e ss., del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella

Cartelle di pagamento invalidamente notificate e conosciute solo attraverso estratti di ruolo. Termini per il ricorso e prove ammesse della notifica

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 1302 del 19 gennaio 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo emesso dall’Agente della riscossione su istanza del contribuente -Autonoma impugnabilità – Fondamento – Conoscenza della cartella di pagamento per mezzo dell’estratto di ruolo -Impugnazione nel termine di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92 (60 giorni) – Necessità – Esclusione – Artt. 19 e 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – NOTIFICA – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Prova della regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata – Produzione in giudizio della relata di notificazione ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale – Ricorso a documenti equipollenti (ad es.: registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale) – Non possibilità – Periodo di conservazione delle prove che attestano la notifica della cartella – Oltre cinque anni – Necessità – Richiamo al disposto di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 – Irrilevanza – Art. 26, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Opzione per la rateizzazione di plusvalenze – Comportamenti concludenti

Mancanza di un’espressa opzione: il comportamento concludente salva il regime applicato alle plusvalenze

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16242 del 20 giugno 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenze ex art. 86, comma 2, TUIR – Opzione per la rateizzazione nella dichiarazione dei redditi – Necessità – Fondamento – Comportamenti concludenti – Rilevanza – Art. 86, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, D.P.R. 10/11/1997, n. 442 • CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Verifiche tributarie – Termine di permanenza presso la sede del contribuente – Violazione – Conseguenze – Invalidità degli atti compiuti – Esclusione – Art. 12, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prescrizione “breve” dei crediti richiesti con cartelle esattoriali non opposte

Prescrizione del tributo TARSU. Cinque anni è l’intervallo temporale massimo tra la notifica della cartella di pagamento e l’avviso d’intimazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22305 del 13 settembre 2018: «RISCOSSIONE -TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) – A mezzo cartella esattoriale – Intimazione di pagamento per TARSU – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Intimazione di pagamento – Notifica oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento – Illegittimità – Termine di prescrizione quinquennale – Applicabilità – Art. 2948, n. 4), c.c.»

 

Responsabilità solidale e illimitata socio S.N.C – Diritto di escussione preventiva del patrimonio sociale

Cartella al socio di società di persone: per i debiti tributari sociali necessaria la preventiva escussione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23260 del 27 settembre 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Società in nome collettivo – Rapporti con i terzi – Responsabilità dei soci – Soci solidalmente e illimitatamente responsabili – Iscrizione a ruolo in violazione del “beneficum excussionis” – Illegittimità – Vizio proprio della cartella – Fondamento – Caso di specie – Nullità della cartella di pagamento notificata nella qualità di soci solidalmente responsabili di una s.n.c. per violazione del beneficium excussionis – Artt. 2291 e 2304 c.c.»

 

Mancata impugnazione degli atti “atipici” – Possibilità d’impugnazione dell’atto “tipico”successivo

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (c.d. TIA 1). Impugnabilità facoltativa delle fatture e giurisdizione tributaria su debenza e assoggettamento ad IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 26198 del 18 ottobre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità – Facoltà e non onere – Conseguenze – Fattispecie – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Competenza e giurisdizione – Commissioni tributarie -Giurisdizione in materia tributaria – Tariffa di igiene ambientale (cd. prima TIA o TIA-1) – Controversie sulla debenza – Giurisdizione commissioni tributarie – Fondamento – Fattispecie • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Oggetto  -Prestazione di servizi – (TIA1) Tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 – Assoggettamento ad IVA – Esclusione – Fondamento»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella

Inammissibile il ricorso al giudice tributario dopo 60 giorni la “conoscenza” della cartella per mezzo dell’estratto di ruolo

Commissione Tributaria Provinciale di Rieti – Sezione II – Sentenza n. 7 del 7 marzo 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Termini per ricorrere – Decorrenza – Individuazione – Onere della prova a carico del contribuente – per l’impugnativa – Esclusione – Fondamento – Artt. 5, comma 1-bis e 6, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Artt. 20 e 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta – Soggetto titolato a richiedere il rimborso

Pignoramenti presso terzi con parziale restituzione. Il debitore pignorato è l’unico legittimato a chiedere il rimborso delle ritenute

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 19 settembre 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – Rimborso delle ritenute operate sulle somme pignorate – Procedura da seguire nell’ipotesi in cui vi sia restituzione parziale al debitore pignoratizio delle somme percepite – Soggetto titolato a richiedere il rimborso – Debitore pignorato (nella specie, ex datore di lavoro) – Provvedimento 03/03/2010, n. 34755 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Art. 23 e Titolo III, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 15, comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

 

Territorialità IVA per le prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia

Territorialità IVA determinata attraverso il prisma del Regolamento UE n. 282/2011. I principi in caso di organizzazione di congressi o simili

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 24 settembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità IVA per le prestazioni di servizi – Criteri per l’individuazione del presupposto territoriale – Disposizioni particolari – Deroghe ai principi generali – Servizi relativi a beni immobili situati in Italia – Applicazione dell’art. 7-quater del D.P.R. 633/1972, ai servizi legati ad attività congressuale – Regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011 come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013 – Artt. 7 e 12, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Spese per carburante destinato alle macchine agricoleInapplicabilità della tracciabilità dei pagamenti

Azienda agricola che determina il reddito su base catastale e con detrazione dell’IVA forfetizzata: per l’acquisto di carburante destinato alle macchine agricole non deve necessariamente utilizzare pagamenti tracciabili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 13 del 27 settembre 2018: «AGRICOLTURA – Imprenditore agricolo – IMPOSTE DIRETTE – Determinazione del reddito su base catastale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale per i produttori agricoli – Cessioni di carburante destinato alle macchine agricole – Disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità dell’IVA che obbligano all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili – Inapplicabilità – Ragioni – Art. 32, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 34, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del pro-rata

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e pro rata

Gruppo IVA. L’associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un’attività principale dello stesso genere determinante l’oggetto sociale nell’atto costitutivo

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un’attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a pro-rata determinato presuntivamente

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

 

Novità in materia di regimi doganali – Nuova definizione di esportatore

Nuova definizione di esportatore e novità in materia di regimi doganali a seguito delle modifiche apportate al regolamento UE n. 2246/2015

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 112029/RU del 15 ottobre 2018: «DOGANE – Operazioni di importazione e di esportazione – Regolamento delegato (UE) 2018/1063 del 16/05/2018 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 concernente le disposizioni che specificano le modalità di applicazione del Codice doganale dell’Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 – Novità in materia di regimi doganali – Nuova definizione di esportatore – Procedure (ammissione temporanea, perfezionamento, luoghi approvati)»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2016

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Commenti

Le nuove dichiarazioni integrative a favore ex art. 5 D.L. n. 193/2016

di Elia Orsi

 

C.d. “rottamazione dei carichi inclusi in ruoli affidati”: aspetti di riflessione e criticità

di Alvise Bullo ed Elena De Campo

 

MANOVRA 2017

Imprese individuali (comprese quelle familiari) e società di persone. I nuovi regimi IRI e per cassa

Analisi normativa degli articoli 5 e 68 del D.D.L. di Bilancio 2017

Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127-bis) – Artt. 5 e 68

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Concorso di violazioni e continuazione
Violazioni della stessa indole

L’omessa dichiarazione ICI protratta per più anni integra autonome violazioni «della stessa indole»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18230 del 16 settembre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Concorso di violazioni e continuazione – Violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi a tributi locali – Violazioni concernenti le dichiarazioni ai fini ICI – Omessa denuncia per più annualità – Sanzionabilità di ciascun anno di imposta – Violazioni della stessa indole che vengono commesse in periodi di imposta diversi – Applicazione della sanzione mediante il cumulo giuridico di cui al comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Produzione di nuovi documenti ex art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Limitazione della norma ai soli documenti in precedenza non disponibili – Esclusione – Conseguenze – Documenti tardivamente prodotti in primo grado – Ammissibilità – Condizioni – Termine di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Applicabilità – Fondamento – Art. 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Vincolo della progressione

Omissione del versamento di acconti cui ha fatto seguito l’omesso versamento del saldo. Applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni per progressione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21570 del 26 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia di riscossione delle imposte – Omissioni relative al versamento di acconti cui ha fatto seguito una serie di omessi versamenti dei saldi delle imposte dovute – Vincolo della progressione – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Fattispecie – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Iscrizione ipotecaria “esattoriale” – Nullità per violazione dell’obbligo
del contraddittorio
endoprocedimentale

Ipoteca esattoriale: confermato l’obbligo di preventiva comunicazione dell’iscrizione a tutela del contraddittorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 18349 del 19 settembre 2016: «RISCOSSIONE – Riscossione coattiva – Iscrizione di ipoteca – Ipoteca “esattoriale” ex art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Regime anteriore al DL n. 70 del 2011 – Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente – Necessità – Fondamento – Omissione – Nullità dell’iscrizione ipotecaria – Sussistenza – Inefficacia – Esclusione – Ordine di cancellazione da parte del giudice – Necessità • FAMIGLIA – Rapporti patrimoniali tra coniugi – FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni e frutti – Iscrizione d’ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 – Ammissibilità – Condizioni • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Legittimazione passiva processuale – Ricorso contro iscrizione di ipoteca – Motivi di ricorso concernenti sia l’attività dell’agente della riscossione sia dell’Ente impositore (nella specie Agenzia delle entrate) – Presenza di motivi di ricorso concernenti la fondatezza della pretesa fiscale a base dell’iscrizione ipotecaria in ragione della nullità ed inesistenza degli atti presupposti (ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate) – Soggetto legittimato passivo nel giudizio sulla fondatezza della pretesa fiscale – Ente impositore -Fondamento – Art. 10, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Commissioni Tributarie:

Violazioni nella trasmissione telematica
Sanzioni per gli intermediari

Tardiva trasmissione telematica di più dichiarazioni: per il computo delle sanzioni si applica il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXX – Sentenza n. 4251 del 18 luglio 2016: «SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Tardiva presentazione nei termini di 110 dichiarazioni di clienti – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Concorso materiale omogeneo – Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Attività vivaistica
Reddito agrario

Il vivaio che compra piante per poi rivenderle non produce, sempre e comunque, reddito d’impresa

Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia – Sezione I – Sentenza n. 327 del 29 giugno 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Agricoltura – Reddito agrario – Attività agricole connesse – Attività effettuate da vivaio – Attenuazione del legame con il fondo – Valorizzazione del momento della cura e dello sviluppo del ciclo biologico – Consegue – Acquisto di piante da terzi produttori – Prova della ricoltivazione o manipolazione – Necessità – Rilevanza della relazione del CTU sul rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri e sulla potenzialità produttiva dell’azienda vivaistica (terra, capitale di esercizio, manodopera) – Artt. 32 e 56-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 c.c.»

 

Prassi

Produzione e cessione di energia elettrica da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
Qualificazione come attività connessa a quella agricola

Agroenergie. È attività connessa se l’azienda per produrre l’energia fotovoltaica, utilizza inequivocabilmente il fondo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98 E del 27 ottobre 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Regime fiscale della produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche – Qualificazione come attività connessa a quella agricola e produttiva di reddito agrario – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Art. 1, comma 423, della L. 23/12/2005, n. 266 – Art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Artt. 32 e 56-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 c.c.»

 

Legislazione

Opzione per il regime della trasmissione telematica
dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi “Registratori telematici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»

 

Opzione per il regime della trasmissione telematica
delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l’opzione per l’invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di settembre 2016

 

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