IMU sulla “prima casa”: indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente

“Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”.

È quanto si legge nella sentenza n. 209 depositata oggi (relatore Luca Antonini,) con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di “nucleo familiare” finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.

L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, D.L. n. 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del D.L. n. 146/2021).

Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta “a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile”.

La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in “un contesto come quello attuale”,“caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla “prima casa”, non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.

La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto “opportuno chiarire” che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare “i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli”, controlli che “la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci”.

(Così, Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale comunicato stampa del  13 ottobre 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Perché a volte ci si dimentica che era già tutto scritto? Spunti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Adesione resa solo dalla società di persone e riflessi sul socio dissenziente
di Antonino Russo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato (o aderito) all’accertamento con adesione

 

Rettifica nei confronti dei soci sulla base dell’adesione della società di persone e ammissibilità dei motivi erroneamente intitolati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 9392 del 9 aprile 2021: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per Cassazione – Forma e contenuto – Indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Erronea intitolazione del motivo del ricorso – Inammissibilità – Condizioni – Fattispecie – Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. • SOCIETÀ DI PERSONE FISICHE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – IRPEF imputata per trasparenza -Accertamento in rettifica del reddito da partecipazione – Accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato (o aderito) all’accertamento con adesione – Impugnazione da parte del socio – Rilevanza di quanto definito dalla società – Sussistenza – Ragioni – Art. 2, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 53 Cost.»

 

Proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone – Esclusione dell’automatica sospensione anche per il socio del termine per il ricorso

 

Termine per il ricorso. Al socio nessuna sospensione per effetto della proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone partecipata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 879 del 13 gennaio 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso – Termine – Accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – IRPEF imputata per trasparenza – Accertamento in rettifica del reddito da partecipazione – Impugnazione da parte del socio – Proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone – Automatica sospensione anche per il socio del termine ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti – Esclusione – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 41-bis, del D.P.R. 28/09/1973, n. 600 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 3, D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Novità fiscali – D.L. “Milleproroghe 2022

 

In chiaro la sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto o riacquisto della “prima casa” e la proroga dei versamenti per gli allevatori avicunicoli e suinicoli delle aree soggette a restrizioni sanitarie

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 29 marzo 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – MILLEPROROGHE 2022 -IMPOSTA DI REGISTRO, RISCOSSIONE e IRAP – Sospensione di taluni termini per la decadenza delle agevolazioni “prima casa” (articolo 3, comma 5-septies) – Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 7, della L. 23/12/1998, n. 448 – Proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) – Proroga del termine per versare l’IRAP non corrisposta per errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio (articolo 20-bis) – Artt. 3, commi 5-septies e 6-quater, e 20-bis, del D.L. 30/12/2021, n. 228, conv., con mod., dalla L 25/02/2022, n. 15»

 

Novità fiscali – Legge di bilancio 2022

 

Bonus affitto giovani, proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni. L’Agenzia delle entrate spiega le novità della legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di agevolazioni ai fini della imposte su redditi, regimi sostitutivi e compensazione contenute nella L. 30/12/2021, n. 234 – Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) – Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37) – Proroga del bonus verde (comma 38) – Proroga del bonus facciate (comma 39) – Bonus affitto per i giovani (comma 155) – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190) – Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici (comma 456) – Regime di tassazione delle Società di investimento immobiliare quotate e non (Siiq e Siinq) (comma 718) – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» (comma 763) – Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006) – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (comma 72)»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Revoca

 

Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020: aspetti operativi
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di aprile 2022

 

 

 

Legislazione

 

Aiuti Covid ricevuti
Monitoraggio e restituzione

 

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022, anche per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici»

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




“Milleproroghe 2022”. I chiarimenti sulle novità in tema di Registro, IVA e IRAP

La sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”, introdotta dal c.d. Decreto Milleproroghe 2022 per far fronte alle difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica, resta valida anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 8/E di oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative a imposta di registro, Iva e Irap presenti nel D.L. n. 228/2021.

 

Sospensione dei termini più ampia

 

Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”. Se, per esempio, l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022, mentre se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022.

La Circolare, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.

 

Indicazioni sui versamenti sospesi

 

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla proroga di alcuni versamenti fiscali riconosciuta dal Decreto Milleproroghe 2022 per aiutare le attività economiche colpite dalle recenti emergenze sanitarie dell’influenza aviaria e della peste suina africana. In particolare, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, nonché dei versamenti IVA. La circolare chiarisce che non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022 e fornisce dettagli sui presupposti per poter beneficiare della proroga.

 

Più tempo per versare l’Irap non corrisposta

 

Slitta ancora il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio). In particolare il Milleproroghe interviene sul D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) posticipando al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 marzo 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 29 marzo 2022: «MILLEPROROGHE 2022IMPOSTA DI REGISTRO, IVA e IRAP – Sospensione dei termini agevolazione prima casa (articolo 3, comma 5-septies) – Proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) – Proroga del termine per versare l’IRAP non corrisposta per errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio (articolo 20-bis). – Artt. 3, commi 5-septies e 6-quater, e 20-bis del D.L. 30/12/2021, n. 228, conv., con mod., dalla L. 25/02/2022, n. 15»




Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022. Ancora tre mesi di IVA “leggera” per il gas metano. In una circolare le novità della legge di Bilancio in tema di imposte indirette

Più tempo per usufruire del bonus prima casa per gli under 36, meno Iva sulle somministrazioni di gas metano per tutto il primo trimestre dell’anno, IVA ridotta sui prodotti di igiene intima femminile, stop ai versamenti degli enti sportivi fino al 30 aprile. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, firmata oggi dal Direttore dell’Agenzia, che illustra le novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, contenute nella legge di Bilancio 2022 (articolo 1 legge n. 234/2021).

Prima casa, “sconti” prolungati per gli under 36

L’ultima legge di Bilancio ha prorogato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza (in precedenza prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell’agevolazione introdotta con il decreto Sostegni-bis a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile. La norma di favore permette di fruire dell’esenzione, al momento del rogito, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.

IVA soft per le forniture di gas metano

Viene prorogata la riduzione dell’aliquota IVA al 5%, già prevista dal “Decreto Energia” (D.L. n. 130/2021) per l’ultimo trimestre 2021, per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Dallo sport ai beni strumentali, gli altri chiarimenti

Tra le altre novità la sospensione, fino al 30 aprile 2022, di alcuni versamenti fiscali da parte degli enti sportivi, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili strumentali nell’ambito di cessioni di aziende con il mantenimento degli assetti occupazionali, l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta sui prodotti di igiene intima femminile e la proroga a tutto il 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 4 febbraio 2022, con oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»




Bonus “prima casa under 36”. Il codice per compensare l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E del 27 ottobre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del D.L. n. 73/2021, cd. Decreto legge “Sostegni-bis” – (in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1766) di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

 

Le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni-bis trovano applicazione, ai sensi del comma 6, a favore di soggetti che:

1. «non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato»;

2. «hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui».

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62 del 27 ottobre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”) – Ristoro pari all’IVA pagata – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del D.L. 25 maggio 2021, n.73 – Art. 64, commi da 6 a 10, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26/04/1986, n. 131

 

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, c.d. Decreto Sostegni-bis in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1766, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi.

Il comma 7 del citato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Lo stesso comma 7 prevede, inoltre, che il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d’imposta in parola è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore in vigore del medesimo decreto-legge, e il 30 giugno 2022.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo:

 

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.

 

Per saperne di più:

Agevolazioni prima casa under 36. Requisiti e vantaggi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 14 ottobre 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Art. 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»




Nuovo bonus prima casa per gli under 36. Le istruzioni per usufruire delle agevolazioni

 

Pronte le istruzioni per ottenere il bonusPrima casa under 36” previsto dal D.L. Sostegni-bis (Art.64, commi da 6 a 10, D.L. n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. Con la circolare n. 12/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, viene tracciato il perimetro della nuova agevolazione che punta a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonusPrima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

 

Quali sono i requisiti per accedere al nuovo bonus

 

Il bonus è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto).

 

I vantaggi del bonus prima casa under 36

 

L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.

 

I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie

 

La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2021)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2021

Finanza & Fisco n. 15 del 2021ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”

 

È gratis per gli abbonati a Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

 

Commenti

 

 

Bilancio 2020 e la deroga sulla continuità aziendale: effetti contabili e fiscali
di Marco Orlandi

 

La Corte di Cassazione conferma l’impugnabilità dell’avviso bonario
di Francesco Spinello

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

 

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

 

La comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/73 è immediatamente impugnabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 3466 dell’11 febbraio 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Natura tassativa dell’elencazione – Sussistenza – Limiti – Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti – Comunicazioni emesse dopo un controllo automatico – Avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Reddito di impresa – Rapporto tra principio di competenza e principio di derivazione

 

I principi contabili possono derogare alle regole generali sancite dall’art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 10285 del 20 aprile 2021: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 40 del 2006 – Vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Omessa considerazione di deduzioni difensive – Esclusione – Art. 2, del D.Lgs. 02/02/2006, n. 40 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Altri costi ed oneri – Imputazione temporale dei costi – Principio di competenza – Principio di derivazione – Rapporto – Caso di specie – Valutazione della correttezza dell’impiego del criterio contabile “costi-ricavi-rimanenze” per la contabilizzazione dell’acquisto dell’immobile come bene-merce – Artt. 83 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

 

Fatture relative alla TARSU/TIA. Impugnabili dinnanzi al giudice tributario. Pretesa illegittima se manca la motivazione

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione III – Sentenza n. 607 del 2 febbraio 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 -Impugnabilità – Facoltà – Conseguenze – Fattispecie – TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – Tariffa di igiene ambientale – Richiesta di pagamento da parte del gestore mediante emissione di fattura commerciale -Impugnabilità dinanzi al giudice tributario – Ammissibilità – Fondamento – Obbligo motivazionale delle fatture relative alla TARSU/TIA – Necessità – Difetto di motivazione – Conseguenze – Illegittimità della pretesa – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 100 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

 

La comunicazione di presa in carico può essere oggetto di ricorso se è il primo atto con cui il contribuente viene messo al corrente della pretesa tributaria

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione XXXIII – Sentenza n. 10588 del 16 dicembre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Riscossione – Comunicazione di presa in carico – Impugnabilità – Condizioni – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Studi associati – Attività di assistenza e consulenza fiscale

 

Associazione professionale e professionisti che ne fanno parte. Le regole per il rilascio del visto di conformità e l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 245 del 13 aprile 2021: «STUDI ASSOCIATI – Composti da avvocati e commercialisti – Attività di assistenza e consulenza fiscale – Invio telematico delle dichiarazioni e rilascio visto di conformità – Predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei propri clienti – Possibilità – Condizioni – Rilascio del visto di conformità – Esclusione – Utilizzo delle garanzie dell’associazione o della società di servizi da parte degli associati – Possibilità – Condizioni – Limiti – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Artt. 22 e 23, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Superbonus del 110 per cento

 

Superbonus 110% con sconto in fattura per il pacchetto “all inclusive” offerto dall’esco in qualità di general contractor. Tipologia contrattuale, condizioni e oneri documentali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 261 del 19 aprile 2021: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Servizi connessi alla realizzazione degli interventi agevolabili forniti da un unico contraente generale – Possibilità dell’utilizzo dell’agevolazione – Struttura dei rapporti contrattuali – Relativi obblighi documentali per l’identificazione delle spese agevolabili – Caso di specie – Lavori affidati ad una Energy Service Company (ESCo) che opera come General contractor – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/08/2020, prot. n. 283847»

 

Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della “prima casa

 

Sostituzione della “prima casa”. Agevolata con l’obbligo di alienare l’immobile pre-posseduto entro l’anno dal nuovo acquisto. Anche se il precedente era stato trasferito a titolo gratuito mortis causa o inter vivos

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 21 aprile 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di nuova abitazione, prima della vendita di immobile sito nel medesimo comune ricevuto mortis causa, usufruendo delle agevolazioni ex art. 69, comma 3, L n. 342 del 2000 – Applicazione del nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, inserita dall’articolo 1, comma 55, della legge 28/12/2015, n. 208 – Impegno nell’atto di acquisto ad alienare l’immobile pre-posseduto entro il termine di un anno dall’acquisto, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis – Possibilità – Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342»

 

Transizione ai principi contabili internazionali

 

Transizione ai principi IAS/IFRS. “Rettifica” del riallineamento, trattamento del TFR e diritti frequenze (attività immateriali con vita utile indefinita)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 281 del 21 aprile 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP – Transizione ai principi contabili internazionali – Effetti fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS -Poste di bilancio contabilizzate alla data di prima applicazione dei principi contabili internazionali – Diritti di sfruttamento delle frequenze radiofoniche – Eliminazione degli ammortamenti (ripristino del maggior valore) delle frequenze radiofoniche – Possibilità di continuare, mediante deduzioni extracontabili ai sensi dell’art. 103, comma 3-bis, del TUIR e dell’art. 5, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, a dedurre quote pari ad un ventesimo del costo delle frequenze, assunto (in continuità di valore fiscale) – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 28/02/2005, n. 38 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP – Transizione ai principi contabili internazionali – Effetti fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS – Iscrizione in bilancio degli accantonamenti a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) in seguito all’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Trattamento di fine rapporto, ricalcolato secondo le metodologie previste dallo IAS 19 – Trattamento tributario applicabile – Art. 105, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 13, comma 6, del D.Lgs. 28/02/2005, n. 38 – Art. 2, comma 4, del DM 01/04/2009, n. 48 – Art. 2120 c.c. • IMPOSTE DIRETTE – IMPOSTE SOSTITUTIVE – Soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione dei bilanci d’esercizio – Divergenze determinate dall’applicazione di diversi criteri fiscali – Possibilità di riallineare le differenze fra valori civili e fiscali – Riallineamento opzionale di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS – Modalità di esercizio dell’opzione per il riallineamento – Possibilità di integrare/rettificare i relativi dati – Art. 15, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – D.M. 30/07/2009»

 

Dichiarazione integrativa – Errori contabili in sede di applicazione dell’IFRS 15

 

Errori contabili individuati in sede di FTA. I componenti reddituali nel periodo di competenza fiscale. Non ammessa la possibilità di attribuire rilevanza fiscale nel periodo in cui l’errore è corretto in bilancio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 285 del 23 aprile 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Determinazione del reddito – Periodo d’imposta di competenza – Mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza – Mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di competenza – Correzione di errori contabili in sede di applicazione dell’IFRS 15 – Impossibilità di attribuire rilevanza fiscale nel periodo in cui gli errori sono rettificati in bilancio – Presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza per rilevare errori consistenti nell’omessa imputazione di componenti reddituali – Necessità – Artt. 83 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

 

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 e rivalutazione gratuita dei beni e con efficacia immediata per alberghi e terme: istituiti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 30 aprile 2021: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 110, del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto, nonché per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 6-bis, del D.L. 08/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 05/06/2020, n. 40»

 

 

Legislazione

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il p.i. 2020

Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2021, prot. n. 103206/2021: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Fiscalità immobiliare. Dal Catasto alle agevolazioni fiscali per l’abitazione, le risposte ai quesiti della stampa specializzata

Agevolazioni per la “prima casa”, rendita degli “imbullonati”, compravendite, locazioni, Bonus leasing e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Sono questi i principali temi della circolare n. 27/E di oggi, (13 giugno 2016) con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dei 130 anni del Catasto, nell’ambito della nuova iniziativa editoriale “TeleCatasto” realizzata in collaborazione con il Sole24Ore.

Come non perdere i benefici sull’acquisto della prima casa

Se il contribuente, che ha acquistato una casa usufruendo delle agevolazioni previste per la prima abitazione, intende cedere l’immobile ma non vi riesce, può presentare un’instanza prima della scadenza annuale per chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, evitando così la sanzione. Se i termini sono scaduti può invece ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Bonus leasing: quando verificare i requisiti

Le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2016 per i giovani under 35 che accedono ad un leasing abitativo vanno verificate al momento della stipula del contratto. Il documento di prassi chiarisce, dunque, che il possesso di un reddito complessivo non superiore a 55mila euro non viene richiesto per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria, né l’agevolazione decade se il contraente supera i 35 anni negli anni successivi.