Inps: esonero giovani under 36 e decontribuzione Sud estesi al settore dell’intermediazione assicurativa. I crediti contributivi possono essere fatti valere entro il 31 dicembre 2026

L’Inps, con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell’“Esonero giovani under 36” e della “Decontribuzione Sud” anche ai datori di lavoro privati che, nei periodi di applicazione delle misure, svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni.

L’estensione, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riguarda le attività identificate, nella classificazione ATECO 2007, dai codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Dal 1° aprile 2025 tali attività sono ricomprese nel codice ATECO 2025 66.22.00, relativo alle attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.

Per l’Esonero giovani under 36, il riconoscimento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite massimo è pari a 6.000 euro annui per lavoratore per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022 e a 8.000 euro annui per quelle effettuate nel 2023. L’esonero è riconosciuto per 36 mesi, elevati a 48 quando l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato è effettuata presso una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

La Decontribuzione Sud è invece riconosciuta, per i periodi compresi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro è collocata in una delle otto regioni indicate. La misura prevede una riduzione del 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

I crediti contributivi riconosciuti dalla nuova disciplina possono essere fatti valere esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, nel rispetto delle condizioni previste per le singole agevolazioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I datori di lavoro precedentemente esclusi che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in esame devono presentare una richiesta attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente, selezionando la voce “Altre Agevolazioni” e indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti. (Così, comunicato Stampa Inps del 27 luglio 2026)

 

Esonero giovani under 36 e Decontribuzione Sud: estensione agli agenti e intermediari delle assicurazioni per effetto della norma di interpretazione autentica della legge di Bilancio 2026; gestione arretrati, codici ATECO, richieste tramite Cassetto previdenziale, flussi Uniemens e istruzioni contabili

Link al testo della circolare Inps  n. 80 del 24 luglio 2026,  con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Norma di interpretazione autentica riguardante le misure “Esonero giovani under 36” e “Decontribuzione Sud” per le attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, commi da 860 a 862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199




Riduzione contributiva artigiani e commercianti: possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”

Con il messaggio 7 agosto 2025, n. 2449, l’Inps ha comunicato la possibilità di presentare domanda di riduzione contributiva del 50%, prevista dalla legge di bilancio 2025, per coloro che nel 2025 si sono iscritti per la prima volta alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Ad integrazione, con il messaggio 6 ottobre 2025, n. 2954 (di seguito riportata), l’Istituto previdenziale informa che è possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Per accedere al beneficio, è necessario compilare il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

 

Di seguito il testo integrale del messaggio Inps 6 ottobre 2025, n. 2954:

 

Oggetto: Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Integrazione al messaggio n. 2449/2025.

Con il messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025 è stata comunicata la possibilità, per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Nello specifico, con il citato messaggio è stato precisato che, in fase di prima applicazione, la presentazione della domanda è consentita con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), oltre che con con i profili “cittadino”, “consulente/commercialista”, anche con il nuovo profilo “associazioni”.

Si chiarisce altresì che l’accesso con il profilo “cittadino” consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

Si ricorda che l’accesso può essere effettuato al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

 




Al via le domande per la riduzione del 50% dei contributi per nuovi artigiani e commercianti per un periodo di 36 mesi, a partire dall’anno di iscrizione

L’INPS, con il Messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025, comunica che, a partire da oggi, è attiva la procedura per la presentazione delle domande di esonero contributivo destinato ai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti.

La misura, prevista dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e recepita dall’Istituto con la circolare n. 83 del 24 aprile del 2025, garantisce una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per un periodo di 36 mesi, a partire dall’anno di iscrizione.

L’agevolazione è rivolta ai titolari di nuove attività avviate nel corso del 2025. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), selezionando il modulo dedicato “Riduzione 50% ART-COM 2025”.

L’accesso al servizio avviene autenticandosi con credenziali digitali SPID (Livello 2), CNS o CIE 3.0, seguendo il percorso:

Imprese e Liberi Professionisti > Esplora Imprese e Liberi Professionisti > Strumenti > Vedi tutti > Portale delle Agevolazioni > Utilizza lo strumento.

In questa fase iniziale, l’accesso è consentito con profilo “cittadino” e “consulente/commercialista”. Ulteriori estensioni dei profili abilitati saranno comunicate con un messaggio successivo.

Il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge, come descritto nella Circolare INPS n. 83 del 2025, nonché il rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis alle imprese come previsto dal Regolamento UE n. 2831 del 2023.

Si precisa, inoltre, che l’agevolazione mantiene validità anche in caso di variazione della posizione aziendale, senza necessità di una nuova istanza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS n. 83 del 2025 e il messaggio n. 2449 dell’8 agosto 2025 disponibili sul sito ufficiale dell’Istituto.

(Così, comunicato stampa Inps dell’8 agosto 2025)

Link al Messaggio Inps n. 2449 del 7 agosto 2025, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale – Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Presentazione delle istanze – Art. 1, comma 186, della L 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025)




Riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti neo-iscritti 2025. Le istruzioni Inps

Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, n. 83, l’Inps fornisce le prime indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha previsto a decorrere dall’anno 2025 e per trentasei mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con la circolare si forniscono sulla riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario. La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

Più nel dettaglio, l’Inps comunica che la riduzione è rivolta ai:

  • titolari di ditte individuali;
  • soci di società (sia di persone che di capitali);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari.

Per accedere al beneficio è necessario avviare l’attività nel 2025 e iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome nel medesimo periodo.

Le caratteristiche principali dell’agevolazione sono:

  • la durata di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività;
  • la riduzione del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);

 

Restano dovuti per intero il contributo di maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per cessazione attività.

L’incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il regime forfettario previdenziale o la riduzione per i pensionati over 65.

La richiesta va presentata attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dal titolare del nucleo aziendale. È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.

L’agevolazione ha un limite massimo di 300mila euro nell’arco di tre anni. L’INPS effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 83 del 24 aprile 2025, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale – Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Incompatibilità con altre agevolazioni – Art. 1, comma 186, della L 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025)