Online la Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento ottobre 2025). Le imposte e le agevolazioni

Online la Guida dell’Agenzia delle entrate (aggiornata ottobre 2025) che fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore).

La Guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Questa edizione mette in fila – con taglio operativo – cosa cambia e cosa resta fondamentale sapere prima del rogito: quando si paga l’imposta di registro e quando l’IVA, quali requisiti servono per le agevolazioni “prima casa” e come ci si comporta se si possiede già un immobile.

Il vademecum aggiornato spiega la disciplina del c.d. “prezzo-valore”: per gli acquisti non soggetti a IVA, su richiesta dell’acquirente il calcolo delle imposte avviene sul valore catastale.

Con il citato sistema agevolativo:

  • la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell’immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato;
  • viene limitato il potere di accertamento di valore dell’Agenzia delle entrate;
  • spetta per legge una riduzione degli onorari.

È un passaggio che tutela chi compra, a patto di dichiarare il corrispettivo effettivo in atto.

L’aggiornamento di ottobre 2025 recepisce inoltre:

– la riduzione dell’imposta di registro su caparre e acconti dei preliminari stipulati dal 1° gennaio 2025 (0,5 per cento, imputata poi sull’imposta del definitivo); prima era 3 per cento sugli acconti e 0,5 per cento sulle caparre; restano ferme le regole per i preliminari soggetti a IVA. 

Cfr. il nuovo articolo 10, della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Il testo novellato dispone, infatti, l’applicazione dell’aliquota dello 0,5 per cento, ovvero «la minore imposta applicabile per il contratto definitivo», per la registrazione dei contratti preliminari che prevedono la dazione di somme, in luogo di quella differenziata a seconda che si tratti di caparra confirmatoria o di acconto di prezzo non soggetto all’imposta sul valore aggiunto, così superando i problemi di qualificazione delle somme corrisposte. In ogni caso, l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. (Vedi: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025).

 

 

– l’estensione a due anni del termine per vendere la precedente abitazione se si compra una nuova “prima casa” (per atti dal 1° gennaio 2025 e anche se, al 31 dicembre 2024, il precedente anno non era decorso), con obbligo di impegno in atto e sanzione del 30 per cento in caso di inadempimento (cfr. l’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2452),

– la disciplina transitoria per l’under 36: estensione agli atti 2024 con preliminare registrato entro il 31 dicembre 2023 e credito d’imposta utilizzabile nel 2025 per gli atti stipulati fra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. 

La Guida accompagna passo-passo prima dell’acquisto (verifica catastale/ipotecaria, utilità di trascrivere il preliminare) e al rogito (dichiarazioni obbligatorie in atto, compresa quella sui pagamenti e sull’eventuale mediatore). Chiude con le risposte ai quesiti e con l’elenco delle norme e della prassi  per chi vuole approfondire.

 

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento ottobre 2025) – Le imposte e le agevolazioni

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento marzo 2024) – Le imposte e le agevolazioni

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento gennaio 2023) – Le imposte e le agevolazioni




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2024

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Commenti

 

È ancora il comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92 a “rubare la scena”, ancorché lo stesso (dal 2024) non sia più l’“attore protagonista”
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Presunzioni di cessione – Valutazione analitica delle prove

 

Le presunzioni di cessione tra valutazione analitica della prova contraria e valenza del formulario di identificazione rifiuti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14468 del 23 maggio 2024: «ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Presunzioni di cessione – Redditi impresa – Presunzioni di cessione e di acquisto di beni in evasione di imposta – Prova contraria – Onere del contribuente – Presunzione di cessione ex artt. 1 e 2 D.P.R. n. 441 del 1997 -Avvio di beni propri alla distruzione – Dimostrazione – Formulario ex art. 15 D.Lgs. n. 22 del 1997 – Sufficienza – Artt. 1 e 2, del D.P.R. 10/11/1997, n. 441 – Art. 15, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 – D.M. Ambiente 01/04/1998, n. 145 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istruzione del processo – Processo tributario conseguente ad accertamenti presuntivi (presunzione di cessione ex artt. 1 e 2 D.P.R. n. 441 del 1997) – Principio di tutela della parità delle parti – Configurabilità – Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente – Allegazione di prove contrarie rispetto all’accertamento – Esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento ai documenti entrati nel processo – Obblighi motivazionali del giudice tributario nella sentenza che decide sulla controversia – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.»

 

Contestazione dell’inesistenza delle prestazioni fatturate. Le regole per il riparto dell’onere probatorio

 

Applicazione del nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/92 sul riparto dell’onere probatorio in merito alla falsità di fatture. Norma sostanziale, idonea ad incidere direttamente sulla decisione di merito, priva di efficacia retroattiva

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16493 del 13 giugno 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni Operazioni oggettivamente inesistenti – Detrazione dell’IVA e/o deducibilità dei costi – Amministrazione finanziaria e contribuente – Rispettivo riparto dell’onere probatorio – Art. 19, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c.  – Art. 168, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo – Riparto dell’onere della prova – Onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria – Comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 introdotto dall’art. 6 della L. n. 130 del 2022 – Diversità o maggiore gravosità – Esclusione – Fondamento – Codificazione in materia tributaria delle regole sul riparto dell’onere della prova – Esclusione dell’introduzione di oneri probatori diversi o più gravosi rispetto ai principi già vigenti in materia – Affermazione – Ragioni – Novella “evolutiva” di adeguamento alle ulteriori modifiche legislative in tema di prova che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale – Art. 2697 c.c. – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 1, della L. 31/08/2022, n. 130 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo -Regole di valutazione della prova – Introduzione del comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 6 della L. n. 130 del 2022 – Disposizione di natura sostanziale idonea ad incidere direttamente sulla decisione di merito – Conseguenze – Irretroattività – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 1, della L. 31/08/2022, n. 130 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Raddoppio ex art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972 – Condizioni – Contestazione, da parte del contribuente, del superamento dei termini – Obbligo di contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia -Sussistenza – Rilevanza della sussistenza del reato – Esclusione»

 

Assistenza fiscale – Responsabilità e sanzioni

 

Responsabilità per il visto di conformità infedele sul Modello 730. Competenza della Dre del luogo dove ha il domicilio fiscale il trasgressore (R.A.F.) e “natura punitiva”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14699 del 27 maggio 2024: «VISTO DI CONFORMITÀ – ASSISTENZA FISCALE – CAF dipendenti – CAF imprese – Professionisti – Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità – Responsabilità e sanzioni per l’apposizione del visto di conformità infedele sul Modello 730 – Art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 – Funzione anche punitiva – Competenza all’iscrizione a ruolo – Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del R.A.F. – Sussistenza -Derogabilità – Esclusione – Art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26 – Art. 13, del D.M. Finanze 31/05/1999, n. 164»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Agevolazione “Prima casa under 36”

 

Proroga agevolazione “prima casa under 36” con ISEE non superiore a 40mila euro. Le condizioni per usufruire del beneficio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 giugno 2024: «IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”) – Proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 – Esemplificazioni in relazione alla cd. “neutralità” degli acquisti under 36 rispetto al credito d’imposta da riacquisto di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della L. 23/12/1998, n. 448 – Art. 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Articolo 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies del D.L. 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla L. 23/02/2024, n. 18»

 

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

 

ISA 2024. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2023

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25 giugno 2024: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all’attività di agriturismo – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 – D.M. del 18 marzo 2024 – D.M. del 29 aprile 2024»

 

 

Restrizioni all’uso delle compensazioni

 

Nuova stretta sulle compensazioni a decorrere dal 1° luglio 2024. Le istruzioni del Fisco

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 28 giugno 2024: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione – Divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006 – Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro – Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione – Esemplificazioni – Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 37, commi 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater e 49-quinquies del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 11, del D.L. 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L. 23/06/2014, n. 89 – Art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67»

 

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Bonus “prima casa under 36”. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per gli atti stipulati nel 2024  

Pronte le istruzioni dell’Agenzia sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, l’agevolazione finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte delle persone più giovani e con ISEE non superiore a 40mila euro, alla luce dell’ultima proroga al 31 dicembre 2024 per coloro che hanno registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023. Con una circolare n. 14 del 18 giugno 2024, l’Agenzia ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici con riguardo al nuovo termine fissato dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023).

Il documento di prassi fornisce inoltre istruzioni sul credito d’imposta riconosciuto a chi ha stipulato prima della proroga e “apre”, sempre per i contratti stipulati nel 2024 entro il 29 febbraio, all’Isee ottenuto successivamente, purché riferito allo stesso nucleo familiare.

 

Il perimetro della proroga

 

Via libera, dunque, al bonus “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023. Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso: per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti. Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

 

Le istruzioni sull’Isee

 

Per l’accesso al bonus è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore Isee non superiore a 40mila euro annui. A questo proposito la circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto. La circolare fornisce infine istruzioni per beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che l’atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a IVA.

 

In cosa consiste il bonus “prima casa under 36”

 

L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 18 giugno 2024)

 

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 18 giugno 2024, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 . Art. 64, commi da 6 a 10, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Articolo 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies del DL 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla L 23/02/2024, n. 18

Vedi anche:

Agevolazioni prima casa under 36. Requisiti e vantaggi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 14 ottobre 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Art. 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

 




Online la Guida aggiornata per l’acquisto della casa (le imposte e le agevolazioni fiscali)

La Guida aggiornata (marzo 2024) fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore).

Innanzitutto, viene descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici “prima casa”.

Particolare attenzione è dedicata alla disciplina del “prezzo-valore”. Con il citato sistema agevolativo:

  • la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell’immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato;
  • viene limitato il potere di accertamento di valore dell’Agenzia delle entrate;
  • spetta per legge una riduzione degli onorari.

Nella prima parte della Guida, inoltre, sono fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere all’acquisto.

Un capitolo della pubblicazione è dedicato alle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento marzo 2024) – Le imposte e le agevolazioni

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento gennaio 2023) – Le imposte e le agevolazioni

 




Le regole per comprar casa con i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida aggiornata (gennaio 2023) elle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.)

Con la pubblicazione l’Agenzia delle entrate fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, eccetera) e di affrontare con serenità un momento così importante.

La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Innanzitutto, viene descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici “prima casa”.

Particolare attenzione è dedicata al sistema del “prezzo-valore”. Non tutti forse sanno che, in base a questa regola:

  • la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell’immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato
  • viene limitato il potere di accertamento di valore dell’Agenzia delle entrate;
  • spetta per legge una riduzione degli onorari notarili.

Nella prima parte della guida, inoltre, sono fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere all’acquisto.

Un capitolo della pubblicazione è dedicato alle recenti agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

 

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento gennaio 2023) – le imposte e le agevolazioni




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41 del 2021

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Speciale – Manovra 2022

 

Legge di Bilancio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

 

 

Disposizioni attuative

 

Modello di cartella di pagamento

 

Addio all’aggio. Approvato il nuovo modello di cartella per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2022, prot. n. 14113/2022: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Primi chiarimenti

 

Indennità di disoccupazione per collaboratori (Dis-Coll)

 

Indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” 2022. Istruzioni su requisiti, importo, calcolo e domanda

Circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022: «LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)»

 

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Bonus “prima casa under 36”. Il codice per compensare l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E del 27 ottobre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del D.L. n. 73/2021, cd. Decreto legge “Sostegni-bis” – (in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1766) di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

 

Le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni-bis trovano applicazione, ai sensi del comma 6, a favore di soggetti che:

1. «non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato»;

2. «hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui».

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62 del 27 ottobre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”) – Ristoro pari all’IVA pagata – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del D.L. 25 maggio 2021, n.73 – Art. 64, commi da 6 a 10, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26/04/1986, n. 131

 

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, c.d. Decreto Sostegni-bis in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1766, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi.

Il comma 7 del citato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Lo stesso comma 7 prevede, inoltre, che il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d’imposta in parola è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore in vigore del medesimo decreto-legge, e il 30 giugno 2022.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo:

 

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.

 

Per saperne di più:

Agevolazioni prima casa under 36. Requisiti e vantaggi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 14 ottobre 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Art. 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2021

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Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni Unite Penali

 

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Motivazione sulla sussistenza del periculum in mora

 

Il provvedimento che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la motivazione sulla sussistenza del periculum in mora

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Penali – Sentenza n. 36959 dell’11 ottobre 2021: «MISURE CAUTELARI – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa – Principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità – Applicazione – Individuazione dei parametri generali del periculum ai quali la motivazione del sequestro preventivo a fini di confisca deve rispondere – Ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio – Motivazione sulla sussistenza del periculum in mora – Necessità – Condizioni – Esclusioni dall’obbligo – Per le cose la cui detenzione, uso o alienazione è reato – Art. 321, comma 2, c.p.c. – Art. 240 c.p.»

 

  • Sezioni tributarie

 

IMU (Imposta municipale propria) – Disconoscimento delle agevolazioni per l’abitazione principale

 

Esenzione da IMU dell’abitazione principale. Vale la residenza e la dimora del nucleo familiare

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17408 del 17 giugno 2021: «FINANZA LOCALE – IMU (Imposta municipale propria) – Esenzione casa principale – Requisiti – Duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica – Necessità – Fattispecie – Disconoscimento delle agevolazioni abitazione principale per l’unità immobiliare di proprietà del contribuente dove egli aveva la residenza, in virtù del fatto che il coniuge non separato e le figlie dello stesso dimoravano ed avevano residenza altrove – Contribuente si è limitato a dedurre di essere “di fatto” separato dal coniuge – Comma 2 dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Comma 2, dell’art. 8, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504»

 

Giudicato esterno – Nozione di presunzioni semplici – Utili extracontabili

 

Rilevanza del giudicato esterno, i tre caratteri della presunzione (gravità, precisione, concordanza) e limiti alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili incassati in nero

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 22311 del 5 agosto 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Giudicato esterno – Rilevanza di un diverso giudizio – Efficacia esterna della sentenza del giudice tributario – Portata – Su diverse annualità della medesima imposta – Possibilità – Limiti – Sentenza che risolve una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta – Inefficacia ad estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni (medesima verifica fiscale) – Art. 2909 c.c. • PROVA CIVILE -Prove indiziarie – Presunzioni (nozione) – Semplici – Sindacato del giudice di merito – Censurabilità in sede di legittimità – Vizio denunciabile – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Modalità – Art. 360, n. 3, c.p.c. – Art. 2729 c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Utili extracontabili – Distribuzione ai soci – Presunzione – Prova contraria – Ammissibilità – Dimostrazione della estraneità alla gestione societaria – Necessità – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Rapporto tra giudizio tributario e penale

 

La sentenza penale (ma più in generale gli atti del procedimento penale), vanno valutati dal giudice tributario in maniera critica e non automatica

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25632 del 22 settembre 2021: «COSA GIUDICATA CIVILE – Eccezione di giudicato – Interpretazione del giudicato esterno – Tempestività della produzione documentale della sentenza – Irrilevanza – Limiti per le prove nuove in appello nel processo tributario – Esclusione -Finalità d’interesse pubblico – Rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo – Art. 2909 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Giudizio civile e penale (rapporto) – Cosa giudicata penale – Rilievo da assegnare, nel processo tributario, al giudicato penale sopravvenuto in corso di causa – Vincolatività della sentenza penale di assoluzione nell’ambito del giudizio tributario avente ad oggetto i medesimi fatti – Affermazione – Condizioni – Valutazione ad opera del giudice di merito effettuata in maniera critica e non automatica»

 

Operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Al Fisco per provare la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode non bastano meri indizi. Diversamente a rischio la libertà d’impresa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 27745 del 12 ottobre 2021: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamento e riscossione – Operazioni soggettivamente inesistenti – Ripartizione e contenuto dell’onere probatorio – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Oggetto – Non sufficienza di pochi indizi, non gravi, non precisi e non concordanti ad integrarsi la presunzione semplice di conoscenza o conoscibilità della frode – Prova contraria del contribuente – Contenuto – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21, 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa”

 

Cessioni di abitazioni acquisite a seguito di provvedimento giudiziale. Per l’agevolazione c.d. “prima casa” o la richiesta di applicazione del sistema c.d. del “prezzo-valore” dichiarazioni e richiesta non oltre la registrazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 28 maggio 2021: «ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (Benefici) – Cessioni immobiliari – Immobili ad uso abitativo – Acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale -Richiesta agevolazione c.d. “prima casa” – Richiesta di determinazione della base imponibile mediante il sistema c.d. del “prezzo-valore” – Necessità – Momento della stessa – Individuazione – Non oltre la registrazione del provvedimento giudiziale – Forma delle dichiarazioni – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 -Art. 1, comma 497, della L 23/12/2005, n. 266 – Art. 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445»

 

Applicabile l’agevolazione “prima casa” anche in caso di cessione postuma della casa preposseduta acquisita con le agevolazioni ex art. 69 L. n. 342/2000

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 551 del 25 agosto 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO (c.d. TUR) – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (c.d. TUS) – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Condizione dell’impossidenza di altra abitazione già acquistata con la stessa agevolazione – Superamento – Condizioni – Possibilità di avvalersi dell’agevolazione “prima casa” per stipulare un nuovo atto di acquisto agevolato, anche se si possiede altro immobile nello stesso comune acquistato con le agevolazioni ex art. 69 L n. 342/2000, purché si venda entro 1 anno l’immobile acquisito precedentemente a titolo gratuito – Decadenza dell’agevolazione “prima casa” in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile – Incompatibilità con l’applicazione comma 4-bis, alla nota II-bis – Affermazione – Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342 – Art. 1, comma 55, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ha aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 2016 il comma 4-bis, alla nota II-bis»

 

Agevolazioni “prima casa under 36”

 

Agevolazioni prima casa under 36. Requisiti e vantaggi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 14 ottobre 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Art. 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

 

Legislazione

 

 

Avvisi bonari
Cancellazione
delle sanzioni e delle somme aggiuntive

 

Partite IVA con calo del fatturato maggiore del 30%. Le regole per la definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, prot. n. 275852/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»

 

 

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Nuovo bonus prima casa per gli under 36. Le istruzioni per usufruire delle agevolazioni

 

Pronte le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal D.L. Sostegni-bis (Art.64, commi da 6 a 10, D.L. n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. Con la circolare n. 12/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, viene tracciato il perimetro della nuova agevolazione che punta a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

 

Quali sono i requisiti per accedere al nuovo bonus

 

Il bonus è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto).

 

I vantaggi del bonus prima casa under 36

 

L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.

 

I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie

 

La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2021)