SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2023

 

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Commenti

 

I principali mezzi di prova nel processo tributario, in particolare dopo la riforma portata dalla L. n. 130/2022: spunti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezione I Civile

 

Impugnazione di delibere assembleari delle società di capitali

 

Il socio che impugna la delibera di approvazione di un bilancio non deve impugnare anche tutti quelli successivamente approvati nel corso del giudizio, fino alla pronuncia che lo definisce

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Ordinanza n. 14338 del 24 maggio 2023: «SOCIETÀ DI CAPITALI -BILANCIO – Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di società – Dalla sentenza che dichiara la nullità e non già dalle ulteriori impugnazioni eventualmente proposte dal socio che sorge l’obbligo degli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale era stata dichiarata l’invalidità della delibera, ma anche di quelli seguenti»

 

Breve rassegna di recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia delibere assembleari delle società di capitali

 

  • Sezioni tributarie

 

Avviso di accertamento – Distinzione tra prova e motivazione

 

Mancata allegazione del PVC rilevante per il giudizio di fondatezza dell’accertamento: inutilizzabilità dei poteri istruttori del Giudice Tributario e distinguo tra onere di motivazione e onere della prova

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 6325 del 2 marzo 2023: «ATTO IMPOSITIVO – Processo verbale di constatazione (PVC) – Mancata allegazione – Mero richiamo – Differenze – Rilevanza – Effetti sulla motivazione e sulla prova dell’accertamento – Accertamento basato su PVC noto al contribuente – Motivazione – Sussistenza – Produzione integrale in giudizio – Necessità – Distinzione tra prova e motivazione – Diversa funzione – Conseguenze -L’esistenza di una sufficiente motivazione dell’atto impositivo (nella specie, motivazione per relationem ad un PVC), non implica che la difesa erariale abbia adeguatamente fornito la prova della pretesa impositiva • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Istruzione del processo – Poteri istruttori officiosi ex art. 7 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Acquisizione officiosa disposta dal giudice tributario agente in funzione suppletiva – Portata e limiti – Fattispecie – PVC rilevante per il giudizio di fondatezza dell’atto impositivo -Impossibilità del giudice tributario ad esercitare il potere di acquisizione d’ufficio di un processo verbale di constatazione richiamato nell’avviso di accertamento»

 

 

Prassi

Agenzia delle Entrate

 

 ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

ISA 2023. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 1° giugno 2023: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2022 – Correttivi 2022 – Interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022 – Novità della modulistica 2023 – Dati precalcolati ISA 2023 – “Il tuo Isa 2023” – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 24, DL del 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122 (cd. D.L. Semplificazioni) – D.M. 08/02/2023 – D.M. 28/04/2023Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27650/2023Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2023, prot. n. 140005/2023»

 

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Enti non profit

 

Il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa

Studio n. 9-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 3 marzo 2023

 

 

 

Legislazione

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, per le Zone economiche speciali (Zes) e logistiche semplificate (Zls). Al via dall’8 giugno per le spese 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023, prot. n. 188347/2023: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e definizione delle modalità e dei termini di presentazione. Modifica dei termini di presentazione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022»

 

Vedi anche: Al via la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

 

 

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Al via la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

Da oggi (08/06/2023) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nelle zone economiche speciali(ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS) istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 Art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Vedi anche: Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, per le Zone economiche speciali (Zes) e logistiche semplificate (Zls). Al via dall’8 giugno per le spese 2023

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

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Commenti

 

Il 31 luglio 2020 scadeva il termine per notificare l’eventuale diniego della pace fiscale: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La residenza fiscale delle società
di Fabio Carrirolo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Imposta di registro. Legittimi i limiti alla riqualificazione degli atti. La Corte Costituzionale “promuove” l’art. 20 del T.U.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 158 del 21 luglio 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Applicazione dell’imposta – Criteri – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili continua da atti collegati – Denunciata violazione del principio dell’effettività dell’imposizione, nonché di uguaglianza e ragionevolezza – Non fondatezza delle questioni – Art. 20, del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145 – Artt. 3 e 53 Costituzione»

 

Redditi prodotti dalle società di persone – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione»

 

La Corte Costituzionale salva (di nuovo) l’art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti

Corte Costituzionale – Sentenza n. 201 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI -IRPEF – Redditi di partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice – Società in accomandita semplice (SAS) – Rettifica dei redditi delle società di persone e del reddito dei soci – Imputazione a ciascun socio pro quota ex art. 5 D.P.R. n. 917/86 – Effettiva percezione degli utili da parte del socio accomandante – Irrilevanza – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione» – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Infondatezza della censura di incostituzionalità in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma della Costituzione – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, D.P.R. del 22/12/1986, n. 917»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Ricorso e appello – Copia notificata alla parte priva della firma

 

Inammissibilità dell’appello per mancata sottoscrizione: solo in casi limite

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17356 del 19 agosto 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione extra-contabile di dividendi in capo ai soci di società di capitali, a ristretta base sociale per presenza di fatture fittizie – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti -Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697 e 2729 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società a ristretta base sociale – Redditi di capitale – Presunzione di distribuzione di utili extracontabili – Posizione del socio -Intervenuta definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società per mancata impugnazione – Applicazione del principi costituzionali della difesa (art. 24 Cost.) e della impugnabilità davanti al giudice degli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) – Contestazione del reddito della società di capitali accertato in separato giudizio -Ammissibilità – Possibilità per socio di contestare il maggior reddito consequenziale accertato nei suoi confronti -Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Appello – Contenuto – Sottoscrizione – Assenza radicale del requisito – Sottoscrizione dell’originale depositato presso la segreteria della commissione tributaria – Copia notificata alla parte priva della firma – Mera irregolarità – Artt. 18, 22 e 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 – Tipicità delle condotte elusive

 

Vecchio” abuso di diritto ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73. Contestabile solo per le operazioni tipizzate. Nella previgente disciplina, il Fisco non può contestare l’abuso all’immobiliare che restituisce la caparra ai promissari acquirenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19340 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Sussistenza delle condotte elusive tipizzate dal legislatore – Necessità – Atto opposto all’Amministrazione finanziaria – Scrittura di risoluzione consensuale, assimilabile a uno scioglimento del contratto per mutuo dissenso (art. 1372 cod. civ.), alla quale si è accompagnata la restituzione della caparra confirmatoria versata al promittente venditore – Atto che non rientra tra le operazioni negoziali tipizzate dal legislatore in presenza delle quali può configurarsi un abuso del diritto – Conseguenze – Inapplicabilità del principio di inopponibilità all’Amministrazione finanziaria degli atti elusivi – Art. 37-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

 

Anche il semplice accesso in loco fa scattare l’obbligo di osservanza del termine dilatorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19363 del 17 settembre 2020: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L n. 212 del 2000 – Accesso cd. “breve” volto all’acquisizione della documentazione – Applicabilità – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

 

L’ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l’intero credito IVA già maturato dalla società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19641 del 21 settembre 2020: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Liquidazione – Cancellazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta – Rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese – Successione dei soci – Litisconsorzio processuale – Limiti – Legittimazione del socio di una società estinta a far valere il rimborso del credito IVA per l’intero e non solo pro quota – Sussistenza – In misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale – Esclusione»

 

 

  • Sezione lavoro

 

Prescrizione e decadenza – Contributi Inps cd. “a percentuale

 

Dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps. Inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 6106 del 4 marzo 2020: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Riscossione – Contributi INPS cd. “a percentuale” – Fatto costitutivo – Individuazione – Prescrizione – Decorrenza – Dalla scadenza del termine per il loro pagamento – Affermazione – Infondatezza della tesi secondo cui il diritto ai contributi sul reddito sorge dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, comma 4, della L. 02/08/1990, n. 233 – Art. 3, della L. 08/08/1995, n. 335»

 

 

Prassi 

 

 

Bonus affitti per botteghe e negozi

 

Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto di locazione “tipico” ammesso l’utilizzo del credito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 318 del 7 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di un provvedimento amministrativo di concessione da parte di un ente pubblico o nel caso di contratto di leasing operativo -Affermazione – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 321 dell’8 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Determinazione in caso di contratto unitario avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, alcune delle quali non agevolabili – Riparametrazione del canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale ai fini della determinazione del credito d’imposta – Modalità – In proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Servizi di intermediazione via internet – Disciplina IVA applicabile

 

Piattaforma di e-commerce per l’acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 324 del 9 settembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Utilizzo di piattaforma di e-commerce per raccogliere e trasmettere ordini – Utilizzo di applicazione web, volta a permettere continua la stipula di contratti di spedizione o trasporto – Qualificazione come attività di prenotazione di “servizi tangibili” -Esclusione che i servizi possano essere qualificati come “elettronici” – Conseguenze – Esclusione dall’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi – Interposizione nella circolazione di servizi – Riconducibilità dei servizi alle prestazioni di intermediazione – Affermazione – Fatturazione delle operazioni – Fattura semplificata -Regole tecniche qualora il committente sia un privato consumatore – Obbligo di indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente – Affermazione – Impossibilità di indicare, in alternativa, i soli dati anagrafici del cliente – Artt. 21-bis e 22, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Bonus affitti D.L. “Rilancio

 

Bonus canoni locazione immobili adibiti all’esercizio dell’attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 356 del 16 settembre 2020: «BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Ambito oggettivo di applicazione -Accesso al credito d’imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile -Ammissibilità – Art. 28, del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio”»

 

Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Cumulabilità con altre agevolazioni

 

I nuovi crediti d’imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l’investimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 360 del 16 settembre 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208/2015 – Credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 160/2019 – Nella specie, investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0” – Cumulo dell’Agevolazioni – Condizioni – A condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento – Art. 1, comma 192, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)»

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione. Nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, ai fini del Registro, si deve prescindere dagli elementi «extratestuali e dagli atti ad esso collegati»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 371 del 17 settembre 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione – Interpretazione degli atti – Qualificazione del contratto ai fini dell’“imposta d’atto” – Criteri – Applicazione dell’articolo 20 del TUR – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati – Caso di specie – Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione – Eventuale configurabilità di abuso del diritto e dell’elusione d’imposta non rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’articolo 20 del TUR – Circostanza valutabile sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 20 del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145»

 

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Bonus investimenti. Il trasferimento della struttura produttiva all’interno di territori agevolati del Mezzogiorno con la medesima intensità di aiuto non è causa di decadenza o rideterminazione dell’agevolazione

 

 

Il trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno) all’interno dei territori agevolati, con la medesima intensità di aiuto, non configura ipotesi di decadenza o rideterminazione del citato Bonus investimenti. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 dell’articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 (ovvero che i beni rimangano «entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione» in una struttura produttiva che ha diritto all’agevolazione). Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 251 del 6 agosto 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 251 del 6 agosto 2020, con oggetto: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all’interno dei territori agevolati con la medesima intensità di aiuto – Cause di decadenza o rideterminazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Esclusione – Ragioni

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

 

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Investimenti nel Mezzogiorno agevolati con il credito di imposta. Le annualità di realizzazione indicate nel Mod. CIM17 possono essere modificate

Per la fruizione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione (Mod. CIM17) nella quale è esposta la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente,  delle somme investite e del relativo credito di imposta.

Il contribuente può utilizzare il credito di imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito medesimo. Inoltre, in caso di variazioni, le istruzioni al modello Mod. CIM17 prevedono la possibilità che il contribuente possa rinunciare al credito d’imposta o rettificare una precedente comunicazione.

Ne discende che qualora gli investimenti programmati non venissero realizzati negli anni indicati, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando che gli investimenti originariamente dichiarati per tali anni sono stati traslati negli anni successivi.

Da quanto precede si ricava che, in un caso come quello oggetto dell’interpello che è causa della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 2 aprile 2019, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando, nella specie, che gli investimenti originariamente dichiarati per gli anni X e X+1 sono stati traslati nell’anno X+2. In tale ipotesi, il credito di imposta complessivo per l’anno X+2 sarà quindi pari alla somma di quello inizialmente previsto per gli anni X e X+1 nonché di quello programmato per il X+2. Naturalmente, il contribuente non potrà utilizzare tale credito in compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni X e X+1, ma dovrà indicare l’anno X+2 e attendere, a seguito della presentazione dell’istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell’Agenzia.

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 2 aprile 2019, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Fruizione – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella quale sono indicati gli investimenti previsionali e le relative annualità di realizzazione (Mod. CIM17) – Modifica – Comunicazione all’Agenzia l’avvenuta della rettifica del piano di investimento, con l’indicazione che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati nell’anno successivo – Ammissibilità – Condizioni per l’utilizzo del credito di imposta complessivo – Art. 1, commi da 98 a 108, della L 28/12/2015, n. 208