Servizi fiscali, nuova guida pratica dell’Agenzia delle entrate: dalla delega unica al Cassetto fiscale, fino all’acquisizione massiva via API

Il nuovo vademecum ricostruisce modalità di accesso, deleghe, notifiche, assistenza e procedure telematiche. Tra i profili di maggiore interesse per professionisti e intermediari: domicilio digitale speciale, delega unica, nuovi contenuti del Cassetto fiscale, CIVIS e interoperabilità per l’acquisizione massiva dei dati.

 

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È disponibile l’edizione aggiornata a settembre 2026 della Guida “I servizi dell’Agenzia delle entrate“, il vademecum con cui l’Amministrazione sistematizza i principali strumenti utilizzabili da contribuenti e professionisti per gestire a distanza adempimenti, istanze, pagamenti, registrazioni, dichiarazioni, rimborsi e richieste di assistenza. L’impostazione è ormai chiaramente orientata alla fruizione telematica del rapporto tributario, mentre l’accesso fisico agli uffici assume carattere sostanzialmente residuale per le questioni non risolvibili attraverso gli altri canali.

Sul piano tecnico, assume rilievo la distinzione tra i servizi specificamente predisposti per il singolo adempimento e il servizio generale “Consegna documenti e istanze”. Quest’ultimo consente di trasmettere documentazione e richieste direttamente agli uffici, ma non può essere utilizzato quando la normativa o un provvedimento del Direttore dell’Agenzia prescrive una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione. La digitalizzazione, quindi, non elimina le regole proprie dei singoli procedimenti: il canale telematico utilizzato deve essere quello previsto per l’adempimento interessato.

 

Notifiche: spazio al domicilio digitale speciale

 

La Guida dedica particolare attenzione anche alle notificazioni. Accanto alla possibilità di eleggere un domicilio fisico diverso da quello ordinario, viene illustrato il domicilio digitale speciale, costituito da un indirizzo PEC utilizzabile dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione anche per la notifica delle cartelle e degli atti della riscossione.

Il servizio è rivolto alle persone fisiche, ai professionisti e agli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel Registro delle imprese. Restano esclusi i soggetti il cui indirizzo PEC deve essere iscritto nell’INI-PEC, per i quali la notificazione è effettuata all’indirizzo risultante dall’Indice (cfr. par. 1.3)

 

Delega unica: un solo conferimento per più servizi

 

Di particolare interesse è la disciplina operativa della “delega unica”, prevista dal provvedimento del 2 ottobre 2024. Con un’unica operazione il contribuente può abilitare l’intermediario alla consultazione del Cassetto fiscale, ai servizi dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a quelli relativi a fatturazione elettronica e corrispettivi telematici nonché all’acquisizione dei dati ISA e delle informazioni necessarie alla determinazione della proposta di concordato preventivo biennale. Il contribuente può delegare al massimo due intermediari e il conferimento deve essere successivamente comunicato all’Agenzia per renderlo operativo (cfr. par. 12.3). 

 

Il Cassetto fiscale diventa anche contenitore degli atti

 

La versione 2026 fotografa inoltre l’evoluzione del Cassetto fiscale, oggi articolato nelle sezioni “Consultazioni”, “L’Agenzia scrive” e “Crediti e contributi”. Oltre a dichiarazioni, versamenti, rimborsi, atti registrati e comunicazioni di compliance o di irregolarità, il Cassetto rende disponibili anche alcuni atti impositivi: tra questi, gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro per decadenza dall’agevolazione “prima casa”, con i relativi provvedimenti di autotutela, nonché gli avvisi di accertamento parziale ex articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e i corrispondenti provvedimenti di autotutela  (cfr. par. 9.1).

Si consolida, così, l’integrazione tra consultazione dell’atto, assistenza e gestione della posizione fiscale: per le comunicazioni di irregolarità, ad esempio, il contribuente può passare dal Cassetto fiscale al canale CIVIS, utilizzato per formulare richieste di assistenza e seguire lo stato della lavorazione. 

 

Professionisti: il salto verso l’interoperabilità

 

La parte conclusiva delle Guida è dedicata agli intermediari fiscali e contiene uno dei profili più significativi dell’aggiornamento 2026: l’acquisizione massiva dei contenuti del Cassetto fiscale attraverso servizi di interoperabilità basati su Application Programming Interface (API). Le relative modalità tecniche sono disciplinate dalle specifiche approvate con il provvedimento del 6 luglio 2026. Il primo servizio reso disponibile consente lo scarico massivo delle Certificazioni Uniche relative agli anni d’imposta 2024 e 2025, con passaggio dei dati direttamente dai sistemi dell’Agenzia a quelli dell’utente (cfr. par. 12.4).

 

Per i professionisti, la Guida riepiloga inoltre l’abilitazione Entratel, l’utilizzo dei servizi delegati, il visto di conformità e la procedura che permette al depositario delle scritture contabili di comunicare direttamente la cessazione dell’incarico quando il cliente non vi abbia provveduto entro il termine previsto; dopo l’avviso al cliente, la comunicazione può essere trasmessa telematicamente e viene resa disponibile nelle aree riservate di entrambe le parti  (cfr. par. 12). 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2026

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Gli approfondimenti

 

Accertamento della società e accertamento dei soci: termini sempre più interdipendenti. Dal raddoppio dei termini alla possibile propagazione delle riduzioni premiali
di Eugenio Grimaldi

Indagini bancarie dopo Strasburgo: la garanzia convenzionale non recupera i vizi non dedotti
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Unicità dell’atto amministrativo delle rettifiche. Il raddoppio dei termini per gli accertamenti in presenza di violazioni penal-tributarie nei confronti di una società a ristretta base partecipativa vale anche nei confronti dei soci

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22970 del 9 luglio 2026: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale – Unicità dell’atto amministrativo delle rettifiche – Conseguenze – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci – Estensione – Fondamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamenti bancari – Acquisizione dei dati alla luce della CEDU

 

Indagini bancarie, contabilità “in nero” e finanziamenti soci: la Cassazione chiarisce limiti delle contestazioni e prova dei ricavi occulti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23401 del 17 luglio 2026: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso introduttivo – Motivi – IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali – Indagini bancarie – Art. 8 CEDU – Autorizzazione – Mancanza o inidoneità -Illegittima acquisizione di dati e documenti – Necessità di accertamento in fatto sull’esistenza e sul contenuto dell’autorizzazione – Questione non rilevabile d’ufficio – Necessaria deduzione con il ricorso introduttivo – Onere di indicazione degli atti illegittimamente acquisiti e utilizzati a fondamento della pretesa – Eccezione formulata per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Inammissibilità – Sopravvenute sentenze della Corte EDU – Esclusione di efficacia recuperatoria delle censure non tempestivamente proposte – Art. 52, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 33, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 18, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 8 CEDU – Art. 380-bis.1 c.p.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento analitico-contabile -Contabilità “in nero” – Schede, appunti e brogliacci rinvenuti presso la sede del contribuente – Dati non riscontrabili nella contabilità ufficiale – Valore indiziario – Requisiti di gravità, precisione e concordanza – Onere della prova contraria – Mero disconoscimento del contenuto dei documenti (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali i dipendenti dichiaravano di essere stati retribuiti regolarmente) – Inidoneità – Dichiarazioni di terzi – Valore meramente indiziario – Dichiarazioni provenienti da soggetti controinteressati – Inidoneità, in assenza di ulteriori riscontri, a superare la documentazione extracontabile – Art. 39, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2700 c.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ricavi occulti -Finanziamenti dei soci alla società – Erogazioni di denaro – Possibile reimmissione in azienda di ricavi non contabilizzati – Disciplina della postergazione dei finanziamenti soci – Distinzione – Disponibilità economica del socio finanziatore – Congruità della provvista – Regolarità delle delibere e delle scritture contabili – Elementi presuntivi – Prova dei maggiori ricavi – Art. 2467 c.c. – Art. 2729 c.c. – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza

 

Ottemperanza tributaria: novanta giorni senza preventiva costituzione in mora

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7621 del 30 marzo 2026: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Presupposto – Decorso del termine di novanta giorni – Costituzione in mora – Esclusione – Fondamento – Artt. 68, comma 2, e 69, comma 5 e 70, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156 – Art. 282 c.p.c.»

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72: illegittimo il disconoscimento del credito IVA quando occorrono valutazioni giuridiche e interpretative

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 12635 del 5 maggio 2026: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione – Credito IVA – Cartella emessa a seguito di controllo automatizzato – Art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972 – Disconoscimento della detraibilità dell’IVA assolta su acquisti e servizi afferenti all’ordinaria attività imponibile – Operazioni esenti effettuate nell’anno – Verifica della spettanza del credito – Valutazioni giuridiche e interpretative – Controllo meramente cartolare – Inidoneità – Avviso di accertamento ordinario – Necessità – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Sezione I Civile

 

Società in nome collettivo – Recesso del socio – Scioglimento e liquidazione

 

Recesso del socio e successiva liquidazione della società: la quota non ancora liquidata confluisce nella liquidazione generale. L’avviamento pregresso va invece conservato nella stima se mantiene un valore di realizzo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Ordinanza n. 20552 del 18 giugno 2026: «SOCIETÀ DI PERSONE – Società in nome collettivo – Recesso del socio – Mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi – Successivo scioglimento della società – Diritto del socio receduto alla liquidazione della quota – Quota non ancora liquidata al momento dello scioglimento – Assorbimento nella liquidazione generale della società – Necessità – Artt. 2272, n. 4) e 2289 c.c. • SOCIETÀ – Scioglimento e liquidazione – Valutazione del patrimonio sociale – Avviamento commerciale maturato prima dello scioglimento – Ingresso della società nella fase di liquidazione – Automatismo tra liquidazione e perdita dell’avviamento – Esclusione – Persistenza di un valore di realizzo dell’azienda o dei beni aziendali – Necessità di accertamento in fatto – Decurtazione dell’avviamento – Ammissibilità soltanto in caso di perdita effettiva del relativo valore aggiunto – Cessione dell’azienda o di singoli beni da parte del liquidatore – Art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Fisco e sport – Risposte ai quesiti

 

Enti sportivi e lavoro sportivo: requisiti fiscali, soglia dei 15.000 euro e regole IVA alla luce della circolare n. 7/E del 2026
di Loris Guglielmi

 

Riforma dello sport e fiscalità: chiarimenti su agevolazioni, lavoro sportivo, soglie di non imponibilità e IVA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026: «RIFORMA DELLO SPORT – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Enti sportivi dilettantistici -Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) – Requisiti statutari per l’applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione – Coordinamento con le disposizioni in materia di assenza di fine di lucro di cui agli artt. 7 e 8 dell’art. 36, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 -Volontari sportivi – Rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 – Concorso dei rimborsi al limite di non imponibilità di 15.000 euro – Lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – Applicazione della soglia di 15.000 euro anche ai lavoratori sportivi subordinati – Art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 – IRAP -Collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo – Collaborazioni amministrativo-gestionali -Irrilevanza dei singoli compensi inferiori all’importo annuo di 85.000 euro – Artt. 36, comma 6, e 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Esenzione IVA ex art. 36-bis del DL n. 75/2023 – Dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Cessione da parte di ASD o SSD del contratto di un atleta a favore di una società professionistica – Esclusione dall’esenzione IVA – Cessione di contratti ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 – Regime fiscale agevolato di cui alla L. 16/12/1991, n. 398 -Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi – Agevolazione di cui all’art. 25, comma 2, della L. 13/05/1999, n. 133, come modificato dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88 – Risposte ai quesiti»

 

Legislazione

 

Omessa dichiarazione IVA – Liquidazione dell’imposta

 

Dichiarazione IVA omessa: il Fisco liquida dai dati disponibili, ma il credito può rientrare nel contraddittorio
di Edmondo Bianchini

 

Liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione omessa: modalità operative e dati utilizzabili

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026: «Disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse»

 

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Codice della crisi, in consultazione la Parte II della bozza di circolare su sovraindebitamento ed esdebitazione

Contributi entro il 24 luglio 2026. Il documento dell’Agenzia delle Entrate esamina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione.

L’Agenzia delle Entrate apre la consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare dedicata alle novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che presentano profili di interesse fiscale.

La Parte II della bozza di circolare è dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione.

In particolare, il documento esamina le disposizioni generali sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui agli articoli 65 e 66 del Codice, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli articoli da 67 a 73, il concordato minore, regolato dagli articoli da 74 a 83, la liquidazione controllata del sovraindebitato, prevista dagli articoli da 268 a 277, e l’esdebitazione, disciplinata dagli articoli da 278 a 283

La bozza ricostruisce l’evoluzione della disciplina del sovraindebitamento, originariamente contenuta nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, e ora confluita nel Codice della crisi, con l’obiettivo di ricondurre gli strumenti destinati ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale all’interno di un sistema unitario. La trattazione valorizza il ruolo delle procedure di regolazione dell’indebitamento e dell’esdebitazione come strumenti diretti a favorire il reinserimento del debitore meritevole nel circuito economico, secondo la logica della “seconda opportunità”.

Sul piano operativo, il documento affronta il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi, le condizioni di accesso alle procedure, le fasi procedimentali, gli effetti dell’omologazione, le ipotesi di revoca e il coordinamento con le posizioni creditorie, incluse quelle di rilievo tributario.

La consultazione si colloca nel percorso avviato dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione, il 15 aprile 2026, della Parte I della bozza di circolare, dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza. Secondo quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria, il percorso proseguirà con la consultazione delle Parti III e IV, dedicate rispettivamente agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, nonché alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, ad eccezione di quelli per i quali sia stata formulata espressa richiesta di non divulgazione.

La consultazione sulla Parte II della bozza di circolare assume rilievo per professionisti, OCC, consulenti fiscali, creditori pubblici e soggetti coinvolti nelle procedure di sovraindebitamento. Il documento punta a fornire un quadro interpretativo organico sugli istituti destinati ai debitori non fallibili e sulle ricadute fiscali delle procedure di regolazione della crisi, con particolare attenzione al bilanciamento tra tutela del debitore, soddisfazione dei creditori e interessi erariali.

 

Termine per l’invio dei contributi

 

Le osservazioni devono essere inviate entro il 24 luglio 2026 all’indirizzo dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it, utilizzando lo schema richiesto dall’Agenzia: Tematica / Paragrafi della circolare interessati / Osservazioni / Contributi.

 

Link al testo della Bozza di circolare in consultazione pubblica del 26 giugno 2026 – OGGETTO: Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inquadramento e approfondimento degli istituti. Il sovraindebitamento e l’esdebitazione (Parte II) – Consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare relativa al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione

 




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d’impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l’altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l’esenzione IVA all’importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all’estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l’agevolazione prima casa per immobili collabenti, l’esenzione dall’imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l’utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l’importanza dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d’imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l’evoluzione degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Risposta n. 104 del 25/05/2026

Investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse: il vincolo in Fondi di Venture Capital opera sui nuovi investimenti e il paniere non comprende i PIR ai fini della soglia minima

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 104 del 25 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Investimenti in Fondi di Venture Capital – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con la risposta l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esenzione fiscale dei proventi da investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione e, in particolare, sul rispetto della soglia minima di investimenti in Fondi di Venture Capital (FVC). 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193; Articolo 18 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95; decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Regolamento UE n. 651/2014. 

 

Risposta n. 105 del 25/05/2026

Importazione di imbarcazione personale del neo-residente: esenzione IVA ammessa se sussistono possesso effettivo e utilizzo nel luogo della precedente residenza, con verifica fattuale demandata al controllo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 105 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione dall’IVA all’importazione per beni personali importati da persone che trasferiscono la residenza in uno Stato membro – Requisiti del possesso e del luogo di utilizzo di un’imbarcazione – Articolo 4 della direttiva 2009/132/CE.

L’importazione definitiva in Italia di un’imbarcazione da diporto in occasione del trasferimento di residenza può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dalla direttiva 2009/132/CE se ricorrono i presupposti relativi ai beni personali, al possesso effettivo e all’utilizzo nel luogo della precedente residenza normale. Il possesso va inteso come disponibilità economica e controllo effettivo del bene; la registrazione nell’Isola di Man non preclude il beneficio, tenuto conto dell’unità territoriale IVA con il Regno Unito. In particolare, chiarito che “quanto al requisito del ”possesso” dei beni personali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a cui occorre fare riferimento per garantire l’uniforme applicazione della Direttiva, deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ossia l’effettivo controllo su di essi (cfr. sentenza 17 marzo 2005, causa C-170/03, avente ad oggetto l’applicazione del regime di esenzione doganale ad un’autovettura)”.
Di conseguenza, nel caso di specie alla luce delle informazioni fornite, assunte nel presupposto della loro veridicità e completezza l’imbarcazione è stata acquistata tramite un veicolo societario riconducibile all’Istante e da lui esclusivamente utilizzata, quindi tale condizione sembra, in linea di principio, soddisfatta.
Resta inteso, come precisato nella menzionata circolare dell’Agenzia delle dogane n. 22 del 2004, che l’effettivo ”possesso” dell’imbarcazione da parte dell’Istante, nel senso sinora chiarito, presuppone un riscontro di tipo fattuale che non è esperibile in questa sede. Inoltre, per quanto concerne il requisito dell’utilizzo nel ”luogo” di precedente residenza, la circostanza che l’imbarcazione sia stata registrata nell’Isola di Man e non nel Regno Unito, quindi in un Paese diverso da quello di residenza dell’Istante, non osta al riconoscimento del beneficio fiscale, dal momento che il Customs and Excise Agreement del 1979, al paragrafo 13, prevede che l’Isola di Man e il Regno Unito formano un unico territorio ai fini IVA e, quindi, tale fattispecie può essere riconducibile ai ”casi particolari” di cui si fa cenno nella disposizione in esame. Si ritiene che non osti alla possibilità di riconoscere il beneficio fiscale in argomento l’utilizzo dell’imbarcazione nelle acque di un Paese terzo, sia pure diverso dal Regno Unito, in quanto una simile circostanza va analogamente ricondotta ai ”casi particolari” di cui sopra”.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2009/132/CE; Direttiva 2006/112/CE; Direttiva 83/181/CEE; Decreto del Ministero delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489; Articolo 24-bis del TUIR; Regolamento CE n. 1186/2009; Circolare Agenzia delle dogane n. 22 del 5 maggio 2004.

 

Risposta n. 106 del 25/05/2026

Pensione pubblica italiana a residente in Lussemburgo: addizionali regionale e comunale dovute secondo il domicilio fiscale italiano individuato presso la sede dell’ente erogatore

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 106 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Pensione pubblica corrisposta dall’INPS a soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo – Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 – Aggiornamento operato dagli Stati contraenti nel 2012 (con Protocollo sottoscritto il 21 giugno 2012 e ratificato in Italia con legge 3 ottobre 2014, n. 150)

Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute anche dal soggetto fiscalmente residente all’estero quando risulta dovuta l’IRPEF sulla pensione italiana. Per i non residenti il domicilio fiscale è individuato nel Comune in cui il reddito è prodotto; se l’unico reddito di fonte italiana è una pensione, rileva il Comune della sede legale dell’ente previdenziale erogatore. Le addizionali non rientrano nell’ambito della Convenzione Italia-Lussemburgo e sono applicate in base alla normativa interna. L’Inps, quindi, è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali non già in applicazione del Trattato internazionale, ma ai sensi della vigente normativa italiana .

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981; Risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007.

 

 

Risposta n. 107 del 25/05/2026

Riorganizzazione familiare con cessione infragruppo e scissione asimmetrica: escluso l’abuso se l’operazione separa effettivamente i compendi e preserva continuità imprenditoriale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 107 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE INDIRETTE – Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari – Articolo 173 del TUIR – Abuso del diritto – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La riorganizzazione che combina cessione infragruppo di partecipazioni e scissione asimmetrica di compendi immobiliari non integra abuso del diritto se non determina un vantaggio fiscale indebito e risponde alla finalità di separare effettivamente percorsi imprenditoriali e patrimoni fra gruppi familiari. Restano rilevanti, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, l’effettiva continuazione dell’attività d’impresa e l’utilizzo dei beni assegnati nell’ambito di strutture operative, non di mero godimento.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articoli 87, 173 e 176 del TUIR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Atto di indirizzo MEF 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 108 del 26/05/2026

Prima casa su fabbricato collabente: agevolazione ammessa se l’immobile F/2 è destinabile ad abitazione e viene completato entro il termine triennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 108 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di fabbricato collabente – Categoria catastale F/2 – Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L’agevolazione prima casa può spettare anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in categoria F/2, se l’immobile è suscettibile di essere destinato ad abitazione mediante interventi edilizi e risultano presenti i requisiti oggettivi e soggettivi della nota II-bis. L’immobile deve essere effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa, con superamento dei precedenti chiarimenti contrari.

Riferimenti normativi e documentali

Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;  Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005; Risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017.

Vedi: Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, 16 febbraio 2025, n. 3913 (Presidente: Stalla Giacomo Maria; Relatore: Balsamo Milena), secondo la quale “in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casa” ex art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di un immobile collabente, senza che a ciò osti la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, rilevando invece la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.

 

Risposta n. 109 del 26/05/2026

Successione di quote sociali in comunione ereditaria: niente esenzione se la quota trasferita non consente autonomamente l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 109 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali e azioni – Quote sociali in comunione ereditaria indivisa non di controllo – Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di quote sociali e azioni richiede che la partecipazione trasferita consenta agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Le partecipazioni ricevute in comunione ereditaria non possono essere sommate a quelle detenute individualmente dai coeredi in titolarità esclusiva; se la quota trasferita non realizza il controllo, il trasferimento resta soggetto all’ordinaria imposizione successoria. Nella risposta viene affermato che “diversamente da quanto affermato dall’Istante, la scrivente è del parere che ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possano essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
Pertanto, non configurandosi il requisito del controllo, il trasferimento mortis causa della partecipazione sociale del 35% a favore dell’Istante e delle due figlie, in comunione indivisa, resta escluso dall’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 4-ter, ed è soggetto all’ordinaria imposizione del tributo successorio”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD; decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; articolo 2347 del codice civile; Circolari n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 18/E del 29 maggio 2013.

 

Risposta n. 110 del 27/05/2026

Crediti Superbonus acquistati: compensazione ammessa con debiti erariali o previdenziali, ma non per estinguere direttamente i ruoli mediante crediti agevolativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 27 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ex articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Debiti previdenziali iscritti a ruolo – Blocco alle compensazioni ex articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I crediti agevolativi da Superbonus possono essere utilizzati in compensazione con debiti erariali o previdenziali nel modello F24 secondo le regole ordinarie, ma non possono essere impiegati per estinguere direttamente cartelle o ruoli mediante compensazione ex articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale compensazione è ammessa solo con crediti relativi alle stesse imposte erariali; i crediti agevolativi restano esclusi dal pagamento diretto dei ruoli, anche se i debiti sono rateizzati. “Pertanto, i crediti agevolativi che l’istante intende acquistare potranno essere sì utilizzati in compensazione anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 di altri debiti erariali o previdenziali (come confermato dai documenti di prassi richiamati nella soluzione proposta dall’istante stesso), ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi. Peraltro, la possibilità di soddisfare le somme iscritte a ruolo a mezzo di compensazione è stata introdotta proprio dall’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 ed il riferimento ivi contenuto ai «crediti relativi alle stesse imposte» esclude dall’ambito applicativo i crediti agevolativi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024.

 

Risposta n. 111 del 29/05/2026

Operazioni a catena intra-UE: il trasporto imputato alla cessione verso l’intermedio rende interna la rivendita in Italia e impone l’identificazione IVA del soggetto tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 111 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni a catena – Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Obbligo di identificazione nel territorio dello Stato – Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nelle operazioni a catena intra-UE, se il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia è curato dall’operatore intermedio tedesco e quest’ultimo comunica al primo cedente un numero IVA diverso da quello dello Stato di partenza, il trasporto si imputa alla cessione nei confronti dell’intermedio. La successiva cessione al cliente italiano è operazione interna e il soggetto tedesco deve identificarsi ai fini IVA in Italia. La valutazione delle sanzioni resta estranea all’interpello.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate rinviano a quanto “precisato nelle Note Esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni, pubblicate a dicembre 2019 dalla Commissione europea.  In tale documento, è precisato che affinché si applichi l’articolo 36-­­bis della Direttiva IVA devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

– i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena;
– i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
– i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l’articolo 36-­­bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce la disposizione generale secondo cui la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. Quest’ultimo è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.

Tanto premesso, in merito alla fattispecie in esame, si rileva che:
– i beni sono stati trasportati dalla Polonia all’Italia;
– il trasporto è stato curato dall’Istante che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
– l’Istante ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Da quanto precede, si ritiene che al caso di specie sia applicabile l’articolo 36­-bis della Direttiva IVA, come recepito nell’ordinamento dall’articolo 41­­-ter del D.L. n. 331 del 1993. Ne consegue che l’operazione di acquisto tra la Società e l’acquirente italiano è un’operazione interna e che la Società era tenuta a identificarsi in Italia”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Articolo 36-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2020 dalla Direttiva 2018/1910/UE del 2018 (c.d. ”direttiva quick fixes”); Direttiva UE 2018/1910; Articolo 141 della direttiva 2006/112/CE; Articolo 197 della direttiva 2006/112/CE; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Risposta n. 112 del 29/05/2026

Pensione ENPAM a residente in Lussemburgo: imponibile in Italia solo la quota riferita all’attività pubblica ambulatoriale; le quote professionali restano tassate nello Stato di residenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 112 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione ENPAM erogata a ex medico residente in Lussemburgo – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747.

La pensione ENPAM erogata a un ex medico residente in Lussemburgo deve essere distinta per componenti. Le quote riferite all’iscrizione all’Albo e alla libera professione medica sono riconducibili agli altri redditi convenzionali e tassabili esclusivamente nello Stato di residenza. La quota riferita all’attività di medico specialista ambulatoriale svolta presso il servizio sanitario pubblico è invece riconducibile alle funzioni pubbliche e resta imponibile in Italia, con obbligo di ritenuta in capo all’INPS salvo applicazione diretta del regime convenzionale nei limiti consentiti.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate evidenziano, “nel presupposto di una residenza fiscale in Lussemburgo della Signora X e fermo restando in capo al competente Ufficio finanziario l’ordinario potere di verifica e di accertamento della veridicità e completezza degli elementi di fatto rappresentati nell’istanza di interpello in trattazione, che le quote parti del trattamento pensionistico in esame, afferenti ai contributi versati quale iscritta all’Albo professionale e esercente una libera professione medica, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Lussemburgo (Stato di residenza) e, pertanto, non sono sottoposte ad alcuna imposizione nel nostro Paese, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 22, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale. Si rileva, pertanto, che, in base alle citate disposizioni convenzionali, l’Inps, quale sostituto d’imposta, è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte, di cui all’articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, solo sulla quota parte di pensione Enpam afferente ai contributi versati in relazione all’attività di medico specialista ambulatoriale. Si ricorda, al riguardo, che, come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni 12 luglio 2006, n. 86, 24 settembre 2003, n. 183, 24 maggio 2000, n. 68, 10 giugno 1999, n. 95), i sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione. Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta, il quale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero, operando le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Al ricorrere della predetta circostanza della residenza fiscale in Lussemburgo  ed in caso di mancato esercizio da parte dell’Inps della facoltà di dare applicazione diretta all’esenzione convenzionale, per la Signora X sussiste, ad  ogni  modo,  il  diritto a richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte operate dal citato Istituto previdenziale, presentando la relativa istanza, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara ­ Via Rio Sparto 21, 65129 ­ Pescara (PE) ­ PEC: cop.pescara@pce.agenziaentrate.it.“

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 22 della Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981;Legge 14 agosto 1982, n. 747; Articoli 3, 23, 49 e 50 del TUIR; Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risposta n. 113 del 29/05/2026

Pensione CNIEG francese a residente in Italia: imposizione concorrente Italia-Francia confermata, con credito d’imposta convenzionale per eliminare la doppia imposizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 113 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione erogata da ente pensionistico francese a residente in Italia – Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articoli 18 e 19 della Convenzione

La pensione erogata dalla Contribuente dalla Casse Nationale des Industries Electriques et Gassières (CNIEG) a un residente in Italia resta riconducibile all’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia, in quanto inclusa nei regimi di sicurezza sociale individuati dall’accordo amichevole del 20 dicembre 2000. Il mutato assetto proprietario di EDF (Electricité de France) non consente di ricondurre il trattamento all’articolo 19 sulle funzioni pubbliche. Ne deriva imposizione concorrente in Francia e in Italia. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, Stato di residenza del Contribuente, mediante il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della vigente Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, con le modalità previste dall’articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 24 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni; Legge 7 gennaio 1992, n. 20; Accordo amichevole Italia-Francia del 20 dicembre 2000; articoli 3, 49, 165 e 169 del TUIR; Articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 114 del 29/05/2026

Assegno vitalizio dell’ex consigliere regionale residente in Tunisia: reddito non prodotto in Italia e non imponibile nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Assegno vitalizio erogato a ex consigliere regionale residente in Tunisia – Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 25 maggio 1981, n. 388 – Articoli 18 e 19.

L’assegno vitalizio corrisposto a un ex consigliere regionale residente in Tunisia, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, non rientra tra i redditi che l’articolo 23 del TUIR considera prodotti nel territorio dello Stato se percepiti da soggetti non residenti. Ne deriva la non imponibilità in Italia. Nel dettaglio è stato chiarito che “gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall’applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni“

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 3, 23 e 50, comma 1, lettera g), del TUIR; Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni; Legge 25 maggio 1981, n. 388; Risoluzione n. 262/E del 26 ottobre 2009; Sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1994, n. 289.

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Aprile 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di aprile 2026 offre un quadro selezionato di chiarimenti di immediato interesse  per professionisti, imprese e intermediari fiscali.

Le risposte raccolte affrontano temi eterogenei ma centrali nella pratica tributaria: territorialità IVA nei servizi resi a committenti esteri, deducibilità IRAP del costo del personale impiegato all’estero, trattamento fiscale delle somme percepite in sede transattiva, regime Pex, concordato preventivo biennale, credito d’imposta ZLS, borse di studio, Nuovo Patent Box e cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

Nel loro insieme, i documenti consentono di cogliere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria su fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria incide direttamente su imponibilità, deducibilità, accesso alle agevolazioni e gestione degli adempimenti dichiarativi.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di aprile 2026.

 

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Risposta n. 94 del 01/04/2026

Servizi logistici per eventi in Italia resi a soggetto passivo extra-UE: esclusa la territorialità IVA delle prestazioni connesse all’accesso se manca la commercializzazione del diritto di ingresso; riaddebito secondo la natura propria dei singoli servizi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 94 del 1° aprile 2026 – Oggetto: Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti soggetti passivi non residenti a eventi in Italia – Territorialità IVA – Esclusione dell’articolo 7-quinquies per assenza di commercializzazione del diritto di accesso – Riaddebito delle singole prestazioni secondo la territorialità propria – Fee organizzativa fuori campo IVA.

La risposta chiarisce che le prestazioni rese da una società italiana per organizzare e agevolare la partecipazione di un cliente soggetto passivo extra-UE a eventi in Italia non rientrano nell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto IVA quando non hanno per oggetto la commercializzazione del diritto di accesso alla manifestazione. In presenza di mandato senza rappresentanza, le prestazioni acquistate presso fornitori italiani e riaddebitate al mandante conservano la territorialità propria di ciascun servizio, mentre il mark-up destinato a remunerare l’attività organizzativa e di coordinamento costituisce fee autonoma fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

Il documento è rilevante per operatori che prestano servizi logistici, organizzativi e di supporto in occasione di eventi in Italia per committenti esteri. La risposta esclude l’applicazione automatica della territorialità italiana ex articolo 7-quinquies per il solo collegamento funzionale con una manifestazione svolta in Italia e impone una scomposizione analitica dei riaddebiti in base alla natura propria di ciascuna prestazione.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quater, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articoli 32 e 33 del regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282.
  • Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 marzo 2019, causa C-647/17.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2023, causa C-532/22.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.

 

Risposta n. 95 del 01/04/2026

IRAP: deducibile il costo del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero se manca una stabile organizzazione estera; l’intero valore della produzione resta imponibile in Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 95 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IRAP – Società residente – Costo del personale assunto in Italia e impiegato all’estero – Assenza di stabile organizzazione all’estero – Deducibilità ai fini IRAP – Condizioni – Articoli 5 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La risposta afferma che, in assenza di una stabile organizzazione all’estero, il soggetto residente che svolge attività anche fuori dal territorio nazionale resta assoggettato a IRAP sull’intero valore della produzione netta ovunque realizzato. In tale quadro, il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è deducibile ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP, ferma la verifica dell’inerenza e degli altri presupposti fattuali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 96 del 01/04/2026

Concordato preventivo e azione di responsabilità: l’accordo transattivo novativo genera sopravvenienza attiva imponibile IRES e rileva ai fini IRAP anche se le somme sono destinate ai creditori

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 96 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRAP – Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – Accordo transattivo – Somme ottenute destinate a soddisfare i creditori sociali – Imponibilità IRES e IRAP – Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le somme percepite da una società in concordato preventivo in continuità aziendale indiretta in forza di un accordo transattivo novativo, stipulato per definire un’azione di responsabilità verso precedenti organi sociali, costituiscono componente positivo imponibile ai fini IRES, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, e rilevano anche ai fini IRAP se iscrivibili nella voce A.5 del conto economico. La destinazione delle somme al soddisfacimento dei creditori concordatari non esclude l’autonoma rilevanza fiscale in capo alla società, in assenza di una specifica disposizione di non imponibilità.

Nella risposta evidenziato che “stante la natura novativa dell’Accordo transattivo e il contenuto dello stesso volto a definire l’Azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, si ritiene che la somma di […] euro ivi indicata (somma a cui viene, peraltro, espressamente riconosciuta, in sede di Accordo transattivo, anche l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) rappresenti un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce ad ogni pretesa nei confronti delle Controparti effettuata dall’Istante e alla definizione dell’Azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (”Tuir”).

Per quanto concerne il trattamento di detta somma ai fini dell’IRAP, si rileva che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la base imponibile delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), e dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, come risultanti dal conto economico dell’esercizio. La determinazione della base imponibile è, quindi, fondata sul principio di presa diretta dal bilancio con conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. Il medesimo articolo 5 prevede, al comma 4, che «[i] componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi» e, al comma 5, che «[i]ndipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa». Alla luce di quanto sopra evidenziato, fermo restando che nel presente parere non viene espressa alcuna valutazione sul comportamento contabile adottato dall’Istante, si ritiene che, nel caso in esame l’importo ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo (euro […]) assuma piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

Da ultimo, va rilevato che il presente parere è limitato all’individuazione del trattamento ai fini IRES e IRAP dell’importo di euro […] (oltre IVA) ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo nei termini sopra indicati; resta inteso che ulteriori importi o prestazioni in genere previsti dal medesimo Accordo transattivo in aggiunta al versamento del suddetto importo (”[…] per effetto della presente transazione, assumono ulteriori impegni, anche di rinuncia a determinati crediti […]” così l’articolo 2 dell’Accordo transattivo), concorreranno alla formazione, in capo all’Istante, del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP al ricorrere dei relativi presupposti impositivi”.

 

Risposta n. 97 del 01/04/2026

Regime PEX: esclusa l’esenzione della plusvalenza se le partecipate energetiche non hanno una struttura potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime PEX – Cessione di partecipazioni in società di costruzione di impianti di produzione elettrica – Participation exemption – Requisito della commercialità – Verifica della sussistenza – Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della participation exemption, il requisito della commercialità di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR richiede che la partecipata disponga di una struttura operativa idonea, anche solo potenzialmente, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi in tempi ragionevoli. Per società operanti nel settore energetico, le attività preliminari possono integrare l’oggetto sociale solo se considerate nel loro complesso e se riconducibili alla realizzazione, anche parziale, dell’attività d’impresa. In difetto di tali elementi, la plusvalenza da cessione delle partecipazioni non beneficia del regime PEX.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 55 e  87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013; Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.

 

Risposta n. 98 del 01/04/2026

Concordato preventivo biennale: il blocco giudiziario del cantiere dell’unico committente può far cessare il CPB per il 2025 se riduce i redditi effettivi oltre il 30 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 98 del 1° aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Eventi straordinari – Cessazione degli effetti – Riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta oltre il 30 per cento – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Nel concordato preventivo biennale, il blocco dell’attività edilizia presso il cantiere dell’unico committente può integrare una circostanza eccezionale rilevante ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 14 giugno 2024, se determina l’impossibilità di accesso al cantiere e una riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta superiore al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Per il 2024 l’interpello è inammissibile se presentato oltre il termine ordinario di dichiarazione; per il 2025 la cessazione opera al ricorrere dei presupposti sostanziali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024; Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

 

Risposta n. 99 del 02/04/2026

Credito d’imposta ZLS: non agevolabile l’ammodernamento di mezzi marittimi, ammesso solo l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nella zona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 99 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Zone logistiche semplificate (ZLS) – Credito d’imposta – Ammodernamento dei mezzi marittimi – Investimenti agevolabili – Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024.

Il credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate spetta per investimenti realizzati all’interno del perimetro della ZLS e destinati a strutture produttive ivi esistenti o impiantate. La verifica fattuale della qualificazione dei mezzi marittimi come strutture produttive e della loro collocazione nel perimetro agevolato non è valutabile in sede di interpello. In ogni caso, l’ammodernamento di mezzi marittimi già posseduti non rientra tra gli investimenti agevolabili, limitati all’acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.  In particolare, nella risposta chiarito che  “in relazione alla tipologia di investimento che l’Istante intende effettuare, si ritiene che l’ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di cui la stessa è proprietaria, non rientri negli investimenti che beneficiano dell’agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d’imposta ZLS, esclusivamente l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024)”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2022.

 

Risposta n. 100 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: il subentro del nuovo associato senza aumento del numero dei soci non esclude lo studio; il disallineamento dei bienni rileva solo in caso di mancato rinnovo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Associazione professionale – Modifica della compagine associativa – Disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci – Cause di esclusione – Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per le associazioni professionali, la modifica della compagine associativa non integra la causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo n. 13 del 2024 quando recesso e subentro producono effetti dalla medesima data e il numero degli associati resta invariato. Il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce, di per sé, causa di esclusione se tutti hanno aderito al CPB; il mancato rinnovo da parte del socio per il successivo biennio può invece determinare la cessazione per lo studio.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), e articolo 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025; FAQ Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 settembre 2025.

 

Risposta n. 101 del 02/04/2026

Borse di studio a figli e orfani degli iscritti alle gestioni pubbliche: imponibilità come redditi assimilati se il beneficiario non è dipendente dell’ente erogatore; rilevanza anche ai fini IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 2 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Borse di studio in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti a gestioni previdenziali e assistenziali – Imponibilità IRPEF e rilevanza IRAP – Articolo 50, comma 1, lettera c), e articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le borse di studio erogate in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost sono imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, quando il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente con l’ente erogatore. Non opera l’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Le somme concorrono inoltre alla base imponibile IRAP dell’ente erogatore ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Risposta n. 102 del 02/04/2026

Nuovo Patent Box e credito R&S: restituzione del credito già fruito tramite F24 dal periodo della registrazione SIAE, anche se la variazione in diminuzione non produce immediata capienza IRES o IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo Patent Box – Cumulo con credito d’imposta ricerca e sviluppo – Software registrato presso la SIAE – Meccanismo premiale – Restituzione del credito R&S – Modalità e termini – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In caso di cumulo tra Nuovo Patent Box e credito d’imposta ricerca e sviluppo sui medesimi costi, il credito R&S già fruito deve essere rideterminato mediante nettizzazione della base di calcolo alla luce dell’agevolazione Patent Box. La restituzione avviene tramite modello F24, con lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento utilizzati in compensazione, indicando l’importo tra quelli a debito. L’obbligo sorge dal periodo in cui è applicato il meccanismo premiale, ossia, per il software, dal periodo di registrazione presso il Pubblico Registro Software SIAE, anche se la variazione in diminuzione determina una perdita IRES o non produce concreta fruizione IRAP. Più nel dettaglio,  “ai fini IRAP, le disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione netta non ammettono la possibilità di determinare un valore ”negativo” da poter riportare negli esercizi successivi a scomputo di eventuali (futuri) valori ”positivi” (a differenza di quanto previsto dall’articolo 84 del TUIR per l’IRES). Pur non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione netta IRAP, coerentemente a quanto affermato in relazione all’IRES, l’Istante deve procedere alla restituzione del credito d’imposta secondo quanto sopra detto, anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP a prescindere dalla concreta fruizione”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022; Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24 febbraio 2023.

 

 

Risposta n. 103 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: l’acquisto d’azienda da parte dell’imprenditore individuale non integra la causa di cessazione prevista per società ed enti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 103 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Imprenditore individuale – Acquisto d’azienda – Causa di cessazione – Non sussistenza – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

L’acquisto d’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al concordato preventivo biennale non integra la causa di cessazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024. La disposizione, secondo il suo tenore letterale, riguarda operazioni straordinarie effettuate da società o enti e non si estende alle imprese individuali. Restano ferme le verifiche sulle altre cause di esclusione, cessazione o decadenza e sulle condizioni di eventuale rinnovo del CPB. Nel documento di prassi evidenziato “che, tenendo conto della disposizione normativa richiamata, la citata lettera bter) fa riferimento a operazioni (straordinarie) realizzate da società o enti, senza estendere esplicitamente il suo ambito applicativo nei confronti dell’imprenditore (individuale) o al ”soggetto giuridico” che ha aderito al CPB; pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate).

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189; Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81; FAQ Agenzia delle Entrate n. 2 del 25 settembre 2025.

 


 

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Le ultime risposte agli interpelli – Pubblicazione del 31 ottobre 2021

Si va dai crediti d’imposta energetici fino al bonus beni strumentali nuovi; una attenzione particolare poi riservata al riallineamento gratuito per i settori alberghiero e termale.

Di seguito i link alle risposte dell’Agenzia delle entrate pubblicate il 31 ottobre 2022.

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 541 del 31/10/2022, con oggetto: IVA INDETRAIBILE – Indeducibilità dell’onere corrispondente all’IVA divenuta indetraibile a seguito di accordi conciliativi – Articolo 99 del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 540 del 31/10/2022, con oggetto: IVA – Utilizzo del plafond di esportatore abituale maturato nell’ambito di operazioni triangolari intracomunitarie – Art. 8 D.P.R. n. 633 del 1972 e artt. 40 e 41 D.L. n. 331/93

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 539 del 31/10/2022, con oggetto: PRINCIPIO DI INERENZA – Premi incentivanti e inerenza degli stessi all’attività di impresa – Articolo 109, comma 5, del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 538 del 31/10/2022, con oggetto: CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE – Modalità di calcolo dell’agevolazione – Articolo 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e articolo 4 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 537 del 31/10/2022, con oggetto: CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – Momento di effettuazione dell’investimento – Articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 536 del 31/10/2022, con oggetto: CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE – Trasferimento al consolidato fiscale – Articolo 9 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e articolo 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 535 del 31/10/2022, con oggetto: CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA – Attività di commercio al dettaglio – Articolo 4, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 534 del 31/10/2022, con oggetto: RIALLINEAMENTO GRATUITO PER I SETTORI ALBERGHIERO E TERMALE – Revoca dell’opzione per il riallineamento oneroso e adesione al regime gratuito – Articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 533 del 31/10/2022, con oggetto: RIALLINEAMENTO – Deduzione dell’importo riallineato relativo ad attività immateriali a vita utile definita – Articolo 110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 532 del 31/10/2022, con oggetto: IPER AMMORTAMENTO – Effettuazione dei cc.dd. “investimenti sostitutivi” – Articolo 1, commi 9-13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 1, comma 35, della legge 27 dicembre 2017, n. 205




Lipe primo trimestre 2022 e crisi d’impresa: le precisazioni dell’Agenzia delle entrate

A partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle entrate deve segnalare al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

 

 

Comunicato stampa agenzia delle entrate del 1° luglio 2022

In riferimento ad alcuni articoli di stampa apparsi oggi, l’Agenzia precisa che l’articolo 30-sexies del Decreto legge n. 152 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate segnali al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi. Pertanto non si tratta di un’iniziativa autonoma dell’Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

 

Si ricorda che il nuovo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, riscrivendo il Titolo II del Codice della Crisi ha inserito nel corpo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogati (vedi artt. 45 e 46 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83).

Nel dettaglio, nel capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione), dagli articoli 25-octies a 25-undecies, inserita la disciplina contenuta nell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli art. 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

Il nuovo art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

 

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;

d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;

c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

 

 

 




Rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza. Proroga al 31 dicembre 2022

L’Agenzia delle entrate, ha reso più sicuri i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID.

Il termine ultimo per il rinnovo è stato prorogato al 31 dicembre 2022. (Così, Avviso del 29 aprile 2022 dei Servizi Telematici, pubblicato nella pagina di accesso all’area riservata Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate).

In particolare, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:

  • algoritmo di hash: SHA-256;
  • algoritmo di cifratura: AES-256;
  • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).

Si sollecita gli utenti interessati a rinnovare i propri certificati utilizzando le applicazioni “Desktop Telematico – Entratel” oppure “Generazione certificati“, mediante le quali è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.

Desktop Telematico: utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menù “Entratel“, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare, e verificare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits“; nel caso la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza;

Gestione certificati: utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati“, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits“. Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.

Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni, saranno scartate dal sistema con il messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza“.




“Accertato” l’irregolare funzionamento, nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022, delle attività dell’Agenzia delle entrate

Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici e proroga dei termini

 

 

“Come comunicato da Sogei S.p.A., alle ore 18:30 di ieri, 31 marzo, sono stati ripristinati i servizi e i collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 è stato quindi emanato un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici, che è pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

 

La proroga

In virtù di questa norma, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

 

Comunicazioni opzioni bonus edilizi

Si precisa che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni – cessioni e sconti – relative ai bonus edilizi (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2022, punto 4), inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022″.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° aprile 2022)




Sogei S.p.A. comunica blocco del sistema informativo della fiscalità. Previsto un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici e proroga dei termini

Sogei S.p.A. – società di Information Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze – incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, anche del sito web e dei servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che, a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che a partire dalle ore 14,07 di ieri, 30 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tale situazione, l’Agenzia comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 non appena Sogei avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti.

In virtù di questa norma, infatti, qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati con l’apposito provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022)




Contributi a fondo perduto da Covid-19 erogati dall’Agenzia delle entrate. Nessuna verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell’11 dicembre 2021 il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante: «Misure urgenti finanziarie e fiscali».
In vigore dall’11 dicembre 2021, il decreto all’articolo 3, con una norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede in un unico comma, che: «1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

 

La verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)

 

Si ricorda che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Normativa e prassi

 

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 69 del RD 18/11/1923, n. 2440

Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Pagamenti di somme in base a sentenza – Pagamenti di incentivi e finanziamenti alle imprese – Trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all’effettuazione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell’8 ottobre 2009: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Ulteriori chiarimenti»

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Chiarimenti»




Emergenza Coronavirus:  l’Agenzia delle entrate ha semplificato le richieste di servizi essenziali 

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

Di seguito il contenuto della pagina informativa pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it

 

“Ti ricordiamo che molte pratiche fiscali possono essere gestire utilizzando i servizi dell’Agenzia (con o senza registrazione).

Se sei già in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici (Fisconline, Entratel o Spid), è importante che continui a usare gli appositi servizi già presenti all’interno dell’area autenticata.

 

Richiesta certificati

 

Le imprese possono richiedere i certificati (per esempio, carichi pendenti, residenza fiscale) tramite pec del soggetto interessato.

Al messaggio dovranno essere allegati:

  • copia della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale (o suo delegato) con firma autografa o richiesta sottoscritta con firma digitale;
  • eventuale documentazione allegata;
  • copia del documento di identità del richiedente, della delega e del documento d’identità del delegante;
  • attestazione di versamento (F24) dell’imposta di bollo dovuto sia per l’istanza che per il certificato, nonché dei diritti di ricerca (c.d. tributi speciali). Il versamento potrà avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia (F24 web), con i sistemi di home banking o con modello F24 ordinario utilizzando il codice tributo 1599 per l’imposta di bollo (€ 32,00) e il codice 1538 per i tributi speciali nella misura di € 12,40, salvo richiesta di integrazione da parte dell’ufficio.

Il certificato, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell’ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all’indirizzo pec utilizzato per la richiesta.

 

Codice fiscale e tessera sanitaria

 

La richiesta di attribuzione di codice fiscale/tessera sanitaria ai neonati e nei casi di comprovata urgenza può essere trasmessa tramite pec o e-mail. Il messaggio dovrà contenere:

  • copia del modello AA4/8 – pdf compilato e sottoscritto con firma autografa o il modello firmato digitalmente;
  • eventuali documenti a supporto (per esempio, certificato di nascita o dichiarazione di nascita rilasciata dall’ospedale, in quest’ultimo caso il genitore dovrà accertare l’avvenuta iscrizione all’Anagrafe comunale, copia della denuncia di furto o smarrimento);
  • copia del documento di identità del richiedente.

Il certificato del codice fiscale/tessera sanitaria, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell’ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all’indirizzo e-mail o pec utilizzato per la richiesta.

 

Attenzione: la tessera sanitaria con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è valida fino a tale data (art. 12 Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020).

 

Dichiarazione di successione

 

Attenzione: termini per la presentazione della dichiarazione di successione sono sospesi dall’ 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 (art. 62 primo comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18). Resta fermo l’obbligo per i professionisti di trasmette le dichiarazioni di successione telematiche per i propri clienti tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Per l’invio delle dichiarazioni integrative, modificative e sostitutive di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) i professionisti dovranno utilizzare esclusivamente il canale Pec.

 

Il chiamato all’eredità che decide comunque di presentare la dichiarazione deve inviarla online attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline).
In caso di impossibilità di trasmissione della dichiarazione di successione telematica o nei casi di dichiarazione integrativa di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) è possibile presentare la dichiarazione e i relativi allegati inviando una e-mail o una pec all’indirizzo dell’Ufficio competente in base all’ultima residenza del defunto.

Il messaggio di posta elettronica deve contenere:

  • il modello di dichiarazione di successione (modello telematico – pdf e mod. 4 – pdf), conforme a quello approvato, debitamente compilato e sottoscritto;
  • la documentazione a supporto necessaria (per esempio, copia del testamento pubblicato o estremi di registrazione, altra documentazione richiesta nelle istruzioni fascicolo 1 – pdf e fascicolo 2 – pdf per la compilazione del modello);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso degli originali dei documenti e delle dichiarazioni necessarie nonché della conformità a questi delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in Ufficio la documentazione in originale una volta terminato il periodo emergenziale)
  • copia del documento di identità di chi presenta la dichiarazione;
  • copia del modello F24 di pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione o dell’apposito modello, debitamente sottoscritto, di addebito su conto corrente bancario o postale delle somme dovute.

E’ comunque possibile l’invio della dichiarazione e della documentazione sopra indicata attraverso raccomandata per la cui data di presentazione farà fede il giorno di consegna all’ufficio postale.

 

Registrazione atti privati

 

Attenzione: termini per la presentazione della dichiarazione di successione sono sospesi dall’ 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 (art. 62 primo comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18).

Il contribuente che decidesse comunque di richiedere la registrazione di un atto, che per i contratti di locazione deve avvenire tramite i canali telematici, può farlo via e-mail o pec inviando la seguente documentazione:

  • l’atto firmato digitalmente o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa;
  • il modello 69 – pdf o RLI – pdf debitamente compilato e sottoscritto;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in Ufficio l’atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale (dichiarazione non necessaria in caso di trasmissione dell’atto sottoscritto digitalmente);
  • la copia del documento di identità del richiedente;
  • il modello di versamento dei tributi autoliquidati.

Resta ferma la possibilità di registrazione dei contratti di locazione e di comunicazione degli adempimenti successivi (proroghe, cessioni, risoluzioni) mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (RLI accessibile con le credenziali di Fisconline).

 

Rimborsi fiscali

 

Le richieste di rimborso di imposte dirette, IVA o di altre imposte indirette, possono essere trasmesse tramite e-mail, pec o raccomandata inviando la seguente documentazione:

  • copia dell’istanza di rimborso sottoscritta con firma autografa o istanza firmata digitalmente;
  • documenti allegati necessari a dimostrare il diritto al rimborso;
  • copia del documento di identità del richiedente.

Le coordinate bancarie o postali per l’accredito dei rimborsi (modulo – pdf) possono essere comunicate all’Agenzia tramite i servizi telematici (cassetto fiscale utilizzando le credenziali Fisconline), tramite raccomandata o tramite pec, di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile.

 

Abilitazione servizi telematici

 

L’abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) può essere richiesta attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp).

In alternativa è possibile inviare il modello di richiesta – pdf firmato digitalmente in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (pec). L’indirizzo pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del pin verrà prelevata direttamente dal richiedente, selezionando dalla home page del sito www.agenziaentrate.gov.it i seguenti link: Area Riservata → Non sei ancora registrato? → Registrazione a Fisconline → Per coloro che hanno richiesto il PIN a un Ufficio e inserendo i dati contenuti nella stampa inviata dall’ufficio.

 

Assistenza

 

Anche l’assistenza tramite canale telefonico rappresenta un servizio fondamentale.

Se hai bisogno di informazioni su:




In Gazzetta l’ultimo pacchetto di provvedimenti attuativi della riforma fiscale

Pubblicati nel Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, cinque decreti legislativi attuativi della legge n. 23 del 11 marzo 2014, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Si tratta degli ultimi decreti approvati entro la cd “proroga automatica” di novanta giornidel termine per esercitare la citata delega in scadenza il 25 settembre 2015. I decreti, in vigore in dal 22 ottobre 2015, sono quelli che sono stati deliberati nel Consiglio dei ministri del 22 settembre 2015. Restano, tuttavia, inattuate o parzialmente attuate le deleghe di grande rilevanza, quali quelle per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2) e per la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

Gli interventi attuativi della legge delega fiscale definitivamente approvati e pubblicati in Gazzetta sono i seguenti:

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante: «Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante: «Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa).