Scadenze Rottamazione-quater. Prossima rata entro il 30 novembre anche per i riammessi. Tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025

Il 30 novembre scade il termine per la prossima rata della Rottamazione-quater. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.

 

 

Per effettuare il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Copia moduli di pagamento e servizio ContiTu

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la comunicazione delle somme dovute con i moduli di pagamento possono sempre ottenerne una copia direttamente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (a cui si accede con Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, tramite Entratel) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

Sul sito è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.

 

Rottamazione-quater e riammissione

 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 21 novembre 2025)

 

Per la nuova rottamazione (la quinquies), vedi:

 

La rottamazione-quinquies: prima lettura dell’art. 23 DdL Bilancio 2026
di Enrico Molteni

Il testo dell’articolo 23, rubricato: «Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione» del Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689)

 

 




Scadenza Rottamazione-quater: nona rata o prima scadenza per i “riammessi” da saldare entro il 5 agosto 2025

Ultimi giorni per il pagamento della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine è fissato al 31 luglio 2025, ma saranno comunque ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge. La scadenza riguarda sia la nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia la prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile. In caso di mancato pagamento, oppure effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile ottenere una copia via e-mail compilando l’apposito form presente nell’area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Rottamazione-quater e riammissione

 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate.

(Così, comunicato stampa Agenzia entrate-Riscossione del 30 luglio 2025)

 

 




Riammissione alla Rottamazione-quater. In arrivo le lettere di risposta con gli importi dovuti

In arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla Rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato. L’invio delle comunicazioni, in riscontro alle circa 247 mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno, come previsto dalla Legge di conversione del decreto Milleproroghe.

 

Cosa contiene la comunicazione

 

Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno mediante lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione contiene un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

I contribuenti hanno infatti potuto optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027). La comunicazione contiene inoltre i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.

Una copia della comunicazione ricevuta sarà disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

Cosa prevede la riammissione alla Rottamazione-quater

 

La Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione ai benefici previsti. La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 16 giugno 2025)




D.L. Milleproroghe 2025. Approvato dal Senato. Il decreto passa alla Camera per la conversione in legge

Giovedì 13 febbraio 2025, con 97 voti favorevoli, 57 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modificazioni, del Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337), nel testo licenziato nella stessa giornata dalla 1a Commissione. Il provvedimento è ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi approvato dal Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al testo del Decreto-Legge n. 202 del 27/12/2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» – TESTO INTEGRALE

 

Di seguito alcune delle novità introdotte in ambito fiscale:

 

Divieto/Esonero delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie anche per il 2025

 

L’articolo 3, comma 6, nel testo approvato dal Senato, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare la disposizione estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono tenuti all’invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di  assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Con dei decreti ministeriali è stato esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati.

Da ultimo, con decreto ministeriale del 1° febbraio 2024, il Mef ha definito le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dal sopra citato articolo 10-bis.

La norma in esame era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nonché dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022, n. 215 del 2023.

 

Rottamazione-quater. Riammissione alla definizione agevolata

 

 

L’articolo 3-bis, nel testo approvato dal Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Il comma 1 prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater di cui ai commi da 231 a 252, dell’articolo 1, della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.

La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Peraltro, nella medesima dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci.

Il comma 2 prevede, ai fini di cui sopra, l’applicazione dell’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
  • il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
    • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
    • nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
  • l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
  • le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

 

Aggiornamento del 25.02.2025

Riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)

 

La Legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater“, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

 

Pertanto, per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

 

 

Cosa fare per essere riammessi

 

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Cosa succede dopo

 

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta infatti che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Fonte: portale è Agenzia delle entrate-Riscossione – www.agenziaentrateriscossione.gov.it

 

Inoltre, si segnala:

  • Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter (Delibere relative ad alcuni tributi comunali)
  • Articolo 3, comma 10 (Proroga del regime di esenzione IVA)
  • Articolo 3, comma 14 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
  • Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter (Rendicontazione di sostenibilità)
  • Articolo 3, comma 14-sexies (Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
  • Articolo 3, comma 14-septies (Accertamento e riscossione entrate locali)
  • Articolo 3, commi da 14-octies a 14-decies (Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate)
  • Articolo 3, comma 14-undecies (Intermediari finanziari non professionali – società cooperative)
  • Articolo 13, comma 1-bis (Proroga disciplina Camere di commercio)
  • Articolo 13, comma 1-quinquies (Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0)
  • Articolo 14, comma 1 (Proroga del termine credito d’imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive)
  • Articolo 14, comma 2 (Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)
  • Articolo 14, comma 3 (Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato)
  • Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)



Dilazione delle somme iscritte a ruolo. Cartelle a rate fino a 7 anni

Cartelle a rate fino a 7 anni con una semplice richiesta online. Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

Il decreto legislativo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino un massimo di 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72).

Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate negli anni 2027-2028 e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.

Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per queste tipologie di richieste (c.d. documentate), in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

Si ricorda che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

 

Semplice richiesta via web fino a 84 rate

 

Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate). Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli.

 

Richiesta documentata fino a 120 rate: online il simulatore

 

Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, la legge prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori: l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice Beta per i condomini. Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

Come previsto dal Decreto del 27 dicembre 2024, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate” per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.

Per le richieste di piani di rateizzazioni fino a 120 rate mensili, i contribuenti possono utilizzare la modulistica disponibile sul sito di AdeR e agli sportelli, predisposta per le diverse casistiche previste, e inviarla, corredata dalla documentazione a supporto, tramite pec oppure presentarla, previo appuntamento, agli sportelli.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’8 gennaio 2025)




Nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà: cosa cambia dal 1° gennaio 2025 | In Gazzetta il DM Mef per la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo

Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza. Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice Beta per i condomini.

Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

I modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:

Consulta la sezioneRateizzazione del portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2025.

(Link al sito: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/)

Decreto Mef 27 dicembre 2024 – Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti

29.12.2024

Il  decreto, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: 
a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; 
c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’articolo 19, comma 1.2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Fonte: sito web dell’AdeR – www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sito www.finanze.gov.it

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, recante: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024

 

Vedi anche:

Legislazione

 

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le  disposizioni  di riordino del sistema nazionale della riscossione
D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

  

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 




Decreto blocca cartelle. Da agenzia-Riscossione primi chiarimenti e Faq sullo stop fino al 31 dicembre

Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».

Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal Decreto Agosto, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101. Inoltre rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

 

Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi

 

Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) e Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

 

Stop a notifiche e pignoramenti

 

È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

 

Rateizzazioni, decadenza a 10 rate

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

 

Crediti PA, pagamenti senza verifiche

 

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

Rottamazione e “Saldo e stralcio”.

 

Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. (Così, comunicato stampa AdeR del 21 ottobre 2020)




In Gazzetta il Decreto blocca cartelle e “prescrizione”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129. Il provvedimento urgente differisce al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.

Il decreto non modifica i termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

 

Di seguito i nuovi termini definiti nel D.L. n. 129/2020.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo 2020 (1).

I pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (1) al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.


(1) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.


 

Rateizzazioni

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato le ha rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

 

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Link al testo integrale del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020

Link alle Faq Decreti “Cura Italia”, “Rilancio”, “Agosto” e D.L. n. 129/2020




Modifiche alla normativa della riscossione introdotte dal D.L. agosto: le risposte alle domande più frequenti (Faq)

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti Cura Italia e Rilancio.

In particolare, il Decreto Agosto” estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19. Vediamo nel dettaglio le misure del Decreto richiamate nelle Faq pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. (di seguito riportate)

 

Sospesi versamenti, notifiche e procedure

 

Il Decreto Agostoestende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e nel successivo Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). In particolare, il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, dal 21 febbraio 2020), che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

 

Più tempo anche per le rate

 

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

 

La “rottamazione” si può pagare entro il 10 dicembre

 

IlDecreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Pertanto, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.

 

Crediti PA, pagamenti oltre 5 mila euro senza verifiche

 

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 agosto 2020)

 

Le risposte alle domande più frequenti sulle disposizioni in materia di riscossione,
introdotte dai “decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto”

(Risposte aggiornate al 31/08/2020)

 

FAQ n. 1

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

L’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”) ha differito al 15 ottobre 2020  il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia e successivamente slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del D.L. n. 34/2020 “Rilancio.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”.
(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

FAQ n. 2

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’ 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)?

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

 

FAQ n. 3

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 4

I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 5

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 6

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Si. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

 

FAQ n. 7

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Si. Il “Decreto Rilancioestende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

 

FAQ n. 8

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

 

FAQ n. 9

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).

 

FAQ n. 10

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

 

FAQ n. 11

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

 

FAQ n. 12

Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e Stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?

No. Il “Decreto Rilancioha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

 

FAQ n. 13

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

 

FAQ n. 14

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?

No. Il “Decreto Rilancio” prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

 

FAQ n. 15

Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

 

FAQ n. 16

Il “Decreto Rilancio” prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” per il mancato pagamento delle relative rate previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata?

In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

 

FAQ n. 17

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 15 ottobre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (D.L. n. 104/2020 “Decreto Agosto”), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili, con esclusione dei pagamenti. Per informazioni su “come e dove pagare” consulta la sezione dedicata.

Rimangono ancora chiusi al pubblico i punti informativi, gli sportelli in cui sono in corso lavori di adeguamento alle disposizioni sanitarie vigenti e quelli con aperture settimanali ridotte o soggetti a restrizioni locali.

 

FAQ n. 18

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.




Ampia, ma non assoluta, la discrezionalità dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nella scelta del difensore del libero Foro

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 (di seguito riportata), decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma terzo, cod. proc. civ.:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale:

— dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit.,

— di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 D.L. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;

“quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

 

 Il testo integrale della Sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili
Presidente: Mammone, Relatore: De Stefano

 

OGGETTO: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – Rappresentanza e difesa in giudizio – Obbligatorietà dell’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato – Esclusione – Possibilità e condizioni di farsi difendere anche da avvocati del libero foro, oltre che dall’Avvocatura dello Stato o da dipendenti delegati – Art. 1, comma 8, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546Art. 43, quarto comma, del R.D. 30/10/1933, n. 1611

 

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite Civili, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giovanni Mammone (Primo Presidente), Francesco Tirelli, Antonio Manna (Presidenti Sezione), Franco De Stefano (Relatore/Consigliere), Maria Giovanna Sambito, Antonio Oricchio, Alberto Giusti, Francesco Maria Cirillo, Antonio Pietro Lamorgese (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso —/2017 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), in persona del Presidente pro tempore, per legge domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

(ricorrente)

contro

R.O., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato L.P., rappresentato e difeso dall’avvocato M.P.;

(controricorrente)

avverso la sentenza n. 845/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 06/09/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.10.2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso affinché sia affermato il principio che: “la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro”;

udito l’Avvocato Gianni De Bellis per l’Avvocatura Generale dello Stato.

 

Fatti di causa

 

1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione chiese la cassazione della sentenza n. 845 del 06/09/2016 della Corte di appello di Lecce, nella parte in cui aveva rigettato – per prescrizione nel più breve termine previsto per i crediti originari ed esclusa l’applicazione di quello decennale nonostante la mancata contestazione delle cartelle ritualmente notificate – l’appello della sua dante causa Equitalia E.T.R. S.p.A. contro l’accoglimento – con sentenza della sezione distaccata di Maglie del tribunale di quel capoluogo – dell’opposizione dispiegata da R.O. al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del suo autoveicolo, fondato sul mancato pagamento delle somme recate da cartelle esattoriali non meglio identificate in ricorso ed a titolo di crediti non tributari del pari non diversamente ivi specificati.

2. La ricorrente si affidò ad un ricorso articolato su di un unitario motivo (di violazione dell’art. 2946 cod. civ.), a ministero di Avvocato del libero foro, nel quale diede atto di essere subentrata “in virtù dell’art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, … a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società Equitalia S.d.R. S.p.A., che aveva incorporato Equitalia SUD S.p.A., la quale aveva incorporato Equitalia ETR S.p.A.”, originaria parte in causa.

3. Notificato controricorso dall’intimato R.O., la terza sezione civile di questa Corte, all’esito dell’udienza del 25.06.2019 e con ordinanza interlocutoria 09/07/2019, n. 18350, ha chiesto al Primo Presidente di valutare l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (e, in particolare, la sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell’obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero foro).

4. Tanto disposto dal Primo Presidente, per la pubblica udienza del 22.10.2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato memoria, con la quale si è costituita, in sostituzione del precedente Avvocato del libero foro che l’aveva assistita e rappresentata per la proposizione del ricorso, l’Avvocatura Generale dello Stato, dichiarando preliminarmente di rinunciare al ricorso e chiedendo comunque di pronunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.

5. Dal canto suo, il P.G. di udienza ha richiamato la requisitoria scritta già depositata, con cui ha concluso per l’affermazione del principio che “la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro”.

 

Ragioni della decisione

 

I. Le posizioni delle parti sul merito della controversia.

 

1. L’unitario motivo di ricorso prospetta “violazione dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.: la sentenza contro cui si ricorre si prospetta viziata nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento notificate e non impugnate dal debitore; in particolare, pur premesso di ben conoscere la pronuncia di Cass. Sez. U. n. 23397/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2016, pag. 1768), la ricorrente invoca comunque la prescrizione ordinaria decennale in base ad ordini di argomentazioni prospettati come ulteriori e diversi: benché vada esclusa l’actio iudicati in ragione della letterale formulazione dell’art. 2953 cod. civ., la natura di titolo esecutivo del ruolo esattoriale comporterebbe, al momento della formazione del primo e con il suo conseguente richiamo nella cartella, una novazione oggettiva e soggettiva delle singole obbligazioni – in origine dovute a separate ragioni di credito – in un nuovo ed unitario credito, per il quale sarebbe operativo un altrettanto unitario termine prescrizionale allora da riportare alla generale previsione della sua durata decennale.

2. Ancora, l’Agenzia delle entrate-Riscossione argomenta ampiamente in base agli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 112/99 – qualificate come norme riferibili a tutte le esazioni e non solo a quelle dei crediti non tributari – per il caso di scoperta di sopravvenienze utilmente aggredibili in capo al debitore entro il termine prescrizionale decennale; ed invoca come rispondente ad un criterio di efficacia, economicità e ragionevolezza l’uniformazione dei termini prescrizionali in dipendenza del carattere cumulativo ed unitario della riscossione nei confronti del debitore per tutti i carichi iscritti a ruolo e dell’irrazionalità della pretesa dall’agente di riscossione di frazionare la azione avendo riguardo al regime di prescrizione dei singoli crediti: sicché, divenuta irretrattabile la pretesa con la notifica della cartella di pagamento e la mancata reazione a quest’ultima, il termine di prescrizione sarebbe unico, riferibile al diritto alla riscossione, come unica è l’azione affidata all’agente della riscossione.

3. Va però dato atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso, da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato subentrata nella difesa della ricorrente Agenzia delle Entrate-Riscossione, con atto oltretutto ritualmente notificato all’intimato, che non ha in alcun modo a tanto reagito: tanto impone la declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità e preclude la disamina della questione agitata con l’unitario motivo di doglianza dell’Agenzia, già valutata dalla giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (per tutte: Cass. ord. 17/04/2019, nn. 10797 e 10799; Cass. ord. 16/04/2019, n. 10595; Cass. 03/04/2019, n. 9293; Cass. 08/03/2019, n. 6888; Cass. 06/12/2018, n. 31658; 04/12/2018, n. 31352).

 

II. I presupposti per l’enunciazione del principio di diritto: la questione.

 

4. E tuttavia la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle Sezioni Unite della Corte sulla base della rinunzia al ricorso sopravvenuta all’emissione del decreto di fissazione della pubblica udienza di discussione (o di adunanza in camera di consiglio), non preclude certo alla medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all’esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell’inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio (per prima: Cass. Sez. U. ord. 06/09/2010, n. 19051; più di recente, Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438).

5. Questa Corte reputa invero necessario, nell’interesse della legge e nonostante la rinuncia della ricorrente, esaminare la questione rimessa all’attenzione di queste Sezioni Unite dalla richiamata ordinanza interlocutoria, al fine di pronunciare il principio di diritto idoneo a regolare in astratto la fattispecie.

6. L’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti comportato la necessità di identificare il regime della sua rappresentanza in giudizio, avendo questa Corte di legittimità, nelle sue prime pronunce, concluso che il testo normativo sostanzialmente escludesse la facoltà di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro senza l’adozione delle onerose forme del patrocinio c.d. autorizzato dell’Avvocatura erariale e quindi senza l’adozione, volta per volta, di apposita motivata delibera da sottoporre al competente organo di vigilanza (e da produrre a pena di inammissibilità, se non altro per il giudizio di legittimità), non mancando talora l’occasione di adombrare che la conclusione avrebbe dovuto valere pure per il processo tributario.

7.Al riguardo, la sezione tributaria di questa Corte è intervenuta statuendo che “l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933” (Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; nello stesso senso, v. pure, successivamente: Cass. ord. 28/12/2018, n. 33639; Cass. 24/01/2019, n. 1992; in precedenza, v. Cass. ordd. nn. 15003 e 15689 del 2018 e Cass. n. 28684/2018).

8. La conclusione dell’invalidità del conferimento del mandato ad avvocato del libero foro in difetto tanto dell’atto organizzativo generale che di un’apposita delibera specifica (per la precisione, dell’atto organizzativo generale, contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati privati, nonché della specifica e motivata deliberazione dell’ente stesso che indichi le ragioni per cui non si sia fatto ricorso all’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato) è stata riferita ad ogni ipotesi di contenzioso, tributario e non, senza distinguere neppure al grado del giudizio; ed è stata fondata sui seguenti passaggi argomentativi:

a) il testo normativo condiziona il conferimento del mandato difensivo ad avvocati del libero foro al rispetto dei criteri generali di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici (artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e di quegli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma quinto del medesimo art. 1 del D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016;

b) lo stesso Regolamento di amministrazione dell’AdER, deliberato il 26.03.2018 ed approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 19/05/2018, qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell’ente al controllo della Corte dei conti, l’avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall’Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione;

c) il richiamo al patrocinio autorizzato di cui all’art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (con la sola eccezione delle ipotesi di conflitto), implica l’applicazione dell’elaborazione giurisprudenziale sul punto, come di recente compendiata da Cass. Sez. U. 20/10/2017, n. 24876, a mente della quale, tranne i casi di vera e propria urgenza, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 – come modificato dall’art. 11 della L. 3 aprile 1979, n. 103 – la facoltà per le Università statali di derogare, in casi speciali al patrocinio autorizzato spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria;

d) in definitiva, il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di AdER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell’Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro: la diretta derivazione statuale dell’attività di riscossione, la dichiarata posizione di strumentalità nella quale il nuovo ente pubblico, dismessa la veste di società per azioni, si colloca rispetto all’Agenzia delle Entrate (della cui natura giuridica, pur in assenza di rapporto organico, partecipa); il generalizzato recepimento del R.D. 1611/1933 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato costituiscono fattori denotanti la volontà legislativa di instaurare, nell’alternativa tra difesa tramite avvocatura dello Stato e difesa tramite avvocati del libero foro, una relazione che non è di indifferenza, ma di regola-eccezione;

e) la violazione di tale regola e quindi la carenza dei presupposti normativi costituiti dalla motivata delibera e della relativa produzione documentale comporta la nullità del mandato difensivo conferito ad avvocato del libero foro, privo di ius postulandi, nullità neppure emendabile – se non altro – nel giudizio di legittimità, nel quale non si applica l’art. 182 cod. proc. civ.

9. Con l’ordinanza interlocutoria della terza sezione di questa Corte (deliberata prima e pubblicata subito dopo la pubblicazione della norma di interpretazione autentica di cui appresso), viceversa, sono stati posti in luce i seguenti alternativi passaggi argomentativi:

a) la disposizione di legge istituisce un quid novi rispetto ai precedenti casi di patrocinio c.d. autorizzato dell’Avvocatura dello Stato, una figura sui generis in relazione alla peculiarità del nuovo ente pubblico istituito alla fine del 2016 quale organismo unificato preposto alla riscossione dei crediti di Stato ed alcuni enti pubblici, cui assicurare, in ragione della natura del soggetto creditore, una peculiare efficienza ed effettività del patrocinio ed al contempo il contenimento delle pur sempre limitate risorse a sostegno della difesa in giudizio delle ragioni erariali;

b) la stessa formulazione letterale prevede su di un piano di perfetta parità le fattispecie di patrocinio dell’AdER, visto l’impiego dell’avverbio «altresì» in esordio del secondo periodo del comma ottavo dell’art. 1 in esame: parola che equivale a “inoltre, anche, pure” ed introduce quindi una proposizione il cui significato si aggiunge a quello della precedente, senza istituire una relazione di subordinazione rispetto a quella;

c) la disposizione può avere ad oggetto, accanto alla facoltà (resa evidente dal formale conferimento dell’autorizzazione) di avvilimento dell’avvocatura erariale, in ogni caso in base ed in forza di apposita convenzione (con l’esclusione dei soli casi di conflitto), la pariordinata facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro, in base a criteri specifici definiti negli atti di carattere generale e nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici: essendo adietta a questa seconda una facoltà alternativa ed una finale complessiva limitazione, con la rappresentanza personale a mezzo di propri dipendenti nei giudizi in tribunale e dinanzi al giudice di pace e comunque con la facoltà per l’avvocatura erariale di assumere direttamente il patrocinio nei casi di interesse generale («questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici»);

d) la parificazione tra le due facoltà non viene meno neppure in base alle premesse della convenzione pure intervenuta col Protocollo d’intesa del 22/06/2017 tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell’organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell’Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l’agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso;

e) può revocarsi in dubbio che la regola generale sia l’avvalimento dell’avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un’eccezione, non solo perché il primo resta subordinato ad una convenzione e così ad un evento futuro ed incerto (benché in concreto verificatosi), la cui mancanza sarebbe incongruamente in grado di impedire l’operatività di quella facoltà invece prospettata come normale, ma soprattutto perché il tenore testuale della norma ­a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario – esclude con chiarezza sia l’organicità che l’esclusività del patrocinio erariale, per quanto “autorizzato”, attesa la chiara alternatività equiordinata delle due facoltà radicate in capo all’AdER;

f) in tal caso, il richiamo all’art. 43 del R.D. del T.U. del 1933 ben si intende riferito alle ipotesi in cui, determinandosi all’opzione tra l’una e l’altra facoltà ed in base alle previsioni della convenzione con la stessa avvocatura erariale, l’ente abbia in concreto optato per il patrocinio di quest’ultima; resta salva ogni volontaria autolimitazione in questa pattuita da parte dell’Agenzia nell’opzione per gli avvocati del libero foro, in un sistema che prevede limitate eccezioni.

 

III. I testi normativi rilevanti.

 

10. La norma il cui ambito va qui definitivamente identificato è il comma ottavo dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale recita:

«L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

11. Le norme richiamate dalla norma appena ricordata sono:

a) l’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il quale recita:

«L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»;

b) il comma 5 del medesimo art. 1 D.L. 193/2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»;

gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita:

«L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica» (mentre l’altro prevede una serie di esenzioni in ragione soprattutto della natura dell’affare);

c) l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che prevede:

«L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».

12. La norma di interpretazione autentica è invece l’art. 4-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata il 29/06/2019, sul S.O. n. 26 della G.U. n. 151 di quel giorno), il quale recita:

«Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».

13. Completano il quadro normativo di riferimento:

— il regolamento di amministrazione di AdER, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 300 del 1999;

— il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l’Avvocatura dello Stato e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, attuativo dell’art. 1, comma 8, primo periodo, D.L. n. 193 del 2016 (reperibile anche on-line sul sito dell’Avvocatura dello Stato);

— il regolamento-bando di AdER per la costituzione e la gestione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016, reperibile anch’essa on-line, sul sito dell’Agenzia delle Entrate ­Riscossione).

 

IV La peculiarità del patrocinio c.d. autorizzato.

 

14. La norma di interpretazione autentica del giugno 2019 non giustifica più l’applicazione dell’istituto del patrocinio c.d. autorizzato da parte dell’Avvocatura erariale nella sua impostazione tradizionale, fatta propria dalle pronunce della sezione tributaria di questa Corte, ma non sostenibile già in precedenza, alla stregua del tenore testuale della norma istitutiva dell’Agenzia e di una sua interpretazione sistematica.

15. L’istituto del patrocinio c.d. autorizzato – definito come tale da conferire all’Avvocatura erariale la rappresentanza e la difesa in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi – e la sua applicazione alla peculiare fattispecie della neoistituita Agenzia esigono invero una sua ricostruzione più flessibile rispetto a quella tradizionale finora elaborata (e compiutamente ridefinita dalla recente e già richiamata Cass. Sez. U. 20/10/2017, n. 24876), per adeguarlo alle peculiarità dell’Ente od ufficio pubblico da assistere e rappresentare, investito di un contenzioso unico nel suo genere per consistenza numerica in ragione, tra l’altro, dell’esasperata conflittualità tra enti impositori e soggetti passivi di imposte e tasse o simili propria e tipica del contesto socioculturale e giuridico italiano.

16. La lettera della norma, già nel suo tenore originario, era chiara ed univoca: da un lato, nel prevedere l’avvalimento del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale e, comunque, con la consueta eccezione dei casi di conflitto; dall’altro lato ed evidentemente riferendosi ad ogni altro caso, nell’impiego dell’avverbio «altresì» per fondare la facoltà di avvalimento degli avvocati del libero foro: un tale lemma non postula alcuna struttura logica gerarchica tra le proposizioni correlate, per cui, almeno in linea di principio, la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro è sullo stesso piano della precedente.

17. Il quid novi della riforma del 2016 dei soggetti incaricati della riscossione sta nella notevole ed innovativa peculiarità della devoluzione ad una convenzione dell’ambito di concreta operatività del patrocinio c.d. autorizzato, che solo entro quei limiti rimane pur sempre organico ed esclusivo; è una forma nuova o speciale di tale patrocinio, verosimilmente imposta dall’assoluta peculiarità del contenzioso da fronteggiare, che evidentemente comporta: da un lato, che, finché la convenzione non vi sia stata, la piena equivalenza tra le due facoltà ha reso in concreto esercitabile solo la seconda (l’avvalimento di avvocati del libero foro, sia pure previa l’adozione ­in concreto avutasi – degli atti di carattere generale di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge istitutiva) e pertanto senza alcuna formalità di alcun genere; al contempo e dall’altro lato, che, una volta adottata quella convenzione, si è avuta un’autolimitazione preventiva e per schemi astratti, ovvero generalizzata, della facoltà di avvalimento di avvocati del libero foro.

18. Ne consegue che ormai, a maggior ragione a convenzione intervenuta tra l’Agenzia e l’Avvocatura, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell’avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre:

— in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma;

— in ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell’art. 1);

— e salve le eccezioni all’una e all’altra categoria, di cui si dirà.

 

V. La ratio legis del sistema.

 

19. L’intenzione del legislatore all’atto dell’istituzione dell’Agenzia è resa evidente dall’iter di approvazione del relativo decreto-legge nella parte in cui è stata aggiunta – con la vista innovativa formula della delimitazione convenzionale dell’ambito di estrinsecazione della facoltà di avvalimento – la previsione del patrocinio ad opera di avvocati del libero foro: invero, proprio la considerazione dell’iter di formazione della disposizione normativa può assurgere a valido criterio ermeneutico (Cass. Sez. U. 23/07/2019, n. 19889).

20. Se dall’originaria previsione di devoluzione integrale del patrocinio al sistema c.d. autorizzato dell’art. 43 del R.D. 1611/33 si è passati a questo ben più articolato istituto, è evidente che si è tenuta in conto l’esigenza di ampliare e rendere effettive le potenzialità della difesa in giudizio del neo istituito Ente: e, quindi, la norma non poteva certo rendere più difficoltoso od incongruo l’approdo ermeneutico del sistema raggiunto con riguardo alla previgente figura istituzionale del preesistente agente di riscossione a partecipazione pubblica.

21. La consapevolezza, da parte del riformatore del 2016, dell’accentramento delle relative ingenti attività in capo ad un Ente statale ha da subito imposto che, nel bilanciamento tra l’esigenza di effettività della difesa delle ragioni delle finanze pubbliche e quella del contenimento della relativa spesa, fosse necessario avvalersi non solo dell’organo istituzionalmente deputato alla rappresentanza in giudizio di ogni altro organo dello Stato, ma pure, in realistica considerazione della limitatezza delle sue risorse e della necessità di un razionale impiego di quelle esistenti fino ad improbabili altrimenti inevitabili futuri ingenti incrementi di personale, delle potenzialità prima offerte dalla normativa previgente.

22. Tali potenzialità già il testo originario dell’art. 1, comma ottavo, D.L. cit. ha voluto quindi con ogni evidenza non certo limitare, ma anzi valorizzare, esaltare, adeguare e razionalizzare; evidentemente nella consapevolezza che affidare la difesa di un tale mastodontico contenzioso esclusivamente alla difesa interna dei propri dipendenti delegati o al personale, pur sempre limitato e dimensionato su di un organico ancora inadeguato all’improvviso impatto derivante dalla trasformazione del precedente esattore in Agenzia statale, dell’Avvocatura erariale avrebbe comportato il sacrificio di un’apprezzabile effettività di tutela delle ragioni creditorie pubbliche, drammaticamente sproporzionato rispetto ad astratte esigenze di contenimento della spesa necessaria per la difesa esterna.

23. L’esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche e, segnatamente, delle modalità dell’avvalimento dell’Avvocatura erariale è poi riconosciuta, con ogni evidenza, dalla norma di interpretazione autentica del giugno 2019, che, della complessa fattispecie, si preoccupa di sottolineare almeno un aspetto: e cioè che nessuna delibera specifica e motivata (da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui al quarto comma dell’art. 43 R.D. 1611/33) è richiesta all’Agenzia per avvalersi degli avvocati del libero foro, al di fuori dei casi riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli, ove essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

 

VI Il sistema del patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

24. Tanto è però soltanto una conferma della ricostruzione del sistema della rappresentanza e difesa in giudizio del nuovo Ente come articolato: sistema che si completa con la facoltà dell’Avvocatura erariale di assumere comunque la difesa pure nei casi non convenzionalmente previsti e con quella di avvalimento di dipendenti delegati nei giudizi dinanzi ai giudici di pace ed ai tribunali; sistema che esige il rafforzamento e la razionalizzazione e non già alcuna limitazione delle facoltà di avvalimento di una rappresentanza tecnica pure non istituzionale, già in precedenza riconosciute anche solo in via ermeneutica: come nel caso anche della rappresentanza e difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, secondo quanto è reso evidente dall’espressa salvezza di una norma generalmente ricondotta a quegli istituti, quale l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 546/92 (nonostante altre siano più direttamente a quelli riferibili: invero, la possibilità di stare in giudizio di persona riconosciuta da quella norma non è stata, per consistente indirizzo ermeneutico, ritenuta ostativa all’avvalimento di avvocati del libero foro: Cass. 06/09/2004, n. 17936; Cass. 23/10/2006, n. 22804; Cass. 07/12/2005, n. 27035; Cass. 04/02/2005, n. 2302; Cass. ord. 15/10/2018, n. 25625).

25. Può concludersi così che in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l’Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro (per di più persistendo la facoltà aggiuntiva – ed alternativa rispetto ad entrambe quelle opzioni – di rappresentanza o avvalimento di dipendenti delegati davanti al giudice di pace ed al tribunale), secondo un meccanismo sostanzialmente automatico:

— temperato dalla sola possibilità di derogare con delibera motivata e specifica nel primo dei due casi;

— nel secondo, regolato dalla necessità di rispettare – nella nomina – i criteri generali dell’atto generale di cui al comma quinto dello stesso art. 1 e dei principi del codice dei contratti pubblici, temperato dall’eccezione della volontaria assunzione del patrocinio da parte dell’Avvocatura erariale;

— derogabile, in entrambi i casi, pure dalla facoltà di avvilimento anche di dipendenti delegati per i soli giudizi dinanzi a giudici di pace e tribunali.

26. Pertanto:

a) se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell’art. 43, co. 4, R.D. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile;

b) se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici);

c) in tutti i casi è in facoltà dell’Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.

27. Un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità.

28. Beninteso, ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà – ­come di consueto – indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/2017: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare – a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l’art. 182 cod. proc. civ. – l’avvenuta rituale adozione di tale delibera.

29. L’ulteriore eccezione, stavolta alla seconda categoria di evenienze e cioè l’assunzione del patrocinio erariale in casi non riservati convenzionalmente alla Avvocatura erariale, non avrà invece bisogno di alcuna specifica allegazione, documentazione o prova, per l’autoevidenza della determinazione di quella di attivare la sua istituzionale potestà, anche e se del caso – come del resto è avvenuto nella presente fattispecie – in evidente revoca del precedente incarico professionale e con immediata sostituzione del professionista del libero foro originariamente officiato.

30. In questo senso non può condividersi, nella sua assolutezza, la richiesta conclusiva del Procuratore generale di dichiarare che “la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-­Riscossione, tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro”: il patrocinio erariale non può mai dirsi sempre e comunque facoltativo, perché esso è la norma, sia pure solo, nei casi convenzionalmente identificati da Agenzia ed Avvocatura. La formulazione appena riportata non può condividersi, perché non si fa adeguato carico della peculiarità del sistema, che si fonda pur sempre sull’autolimitazione, su base convenzionale, della altrimenti tendenzialmente generale ed illimitata facoltà dell’Agenzia di avvalersi – sia pure e beninteso nel rispetto dei criteri stabiliti dai propri atti di carattere generale e dal codice dei contratti pubblici – di avvocati del libero foro (salva la facoltà di assunzione diretta del patrocinio in casi di particolare rilevanza, anche solo economica, da parte dell’Avvocatura erariale, nonché l’altra, di avvalersi di propri dipendenti delegati).

31. Il sistema si completa con la considerazione, valida peraltro de praeteritu, della piena operatività della sola facoltà di avvalimento degli avvocati del libero Foro nel periodo in cui la convenzione non era ancora intervenuta, anche in tal caso senza bisogno di allegazioni o produzioni specifiche ad opera dell’Agenzia: invero, in quel periodo era impossibile l’operatività della facoltà di avvalimento del patrocinio erariale, non essendo ancora venuto a giuridica esistenza lo speciale presupposto, previsto dalla norma, della previa base convenzionale.

 

VI Conclusioni.

 

32. Dall’ambito della questione devoluta a queste Sezioni Unite dall’ordinanza interlocutoria, mantenuta rilevante dalla valutazione dell’interesse della legge nonostante l’intervenuta rinuncia della ricorrente, esulano altre tematiche, tra cui quella della natura della successione dell’Agenzia ad Equitalia e quella oggetto delle doglianze originariamente dispiegate dalla ricorrente: le quali restano, pertanto, del tutto impregiudicate.

33. Possono così enunciarsi i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma terzo, cod. proc. civ.:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate-­Riscossione si avvale:

— dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit.,

— di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 D.L. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;

“quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

34. La novità della preliminare questione in rito su cui è stata valutata opportuna l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge integra poi i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità, benché definito per rinuncia della ricorrente.

35. Va infine dato atto che, tale essendo la ragione della definizione del presente giudizio di legittimità (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560; Cass. Sez. U. 12/06/2019, n. 15751), se non anche perché ne sarebbe stata esente istituzionalmente la ricorrente (Cass. 14/03/2014, n. 5955), non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

 

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese.

Ai sensi dell’art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., enuncia il principio di diritto nell’interesse della legge di cui al punto 33 della motivazione.

Così deciso in Roma il 22/10/2019.