Interpello nuovi investimenti, pronte le istruzioni aggiornate | Focus su vantaggi, documenti e soglie ridotte per l’accesso

Pronte le linee guida per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti ed ottenere una risposta del Fisco sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia. Con la circolare n. 7 del 28 marzo 2023, firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono forniti nuovi chiarimenti alla luce dell’esperienza maturata negli anni, in continuità con la circolare 25/E del 2016, per favorire un ulteriore sviluppo dell’istituto. Oltre a spiegare gli effetti delle recenti modifiche, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai documenti da allegare, e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

 

Focus sui documenti da allegare

 

Per agevolare la predisposizione dell’istanza da parte dei potenziali investitori, la circolare, che sarà resa disponibile anche in lingua inglese, illustra i principali documenti che devono essere allegati per comprovare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello. Nell’ottica di semplificare e velocizzare l’istruttoria da parte dell’ufficio, considerato che spesso le istanze contengono diversi quesiti relativi a uno stesso piano di business, viene inoltre chiarito che è possibile fornire riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi (anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a uno o più di essi), sempre a condizione che l’istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge.

 

Gli altri strumenti di tax compliance

 

Con riguardo, infine, ai rapporti con gli accordi preventivi, per potenziare l’attrattività dello strumento la circolare chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, che intendono stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito. Inoltre, i contribuenti che si adeguano alle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari.

Questa possibilità, tuttavia, è riconosciuta solo dopo che sia stata fornita di risposta a tutti i quesiti posti.
(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2023)




Sospensione dei termini. Le indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box

 L’articolo 67, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, 18 dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

  • gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
  • le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986;
  • la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).

Sugli effetti del citata sospensione, l’Agenzia delle entrate, con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 marzo 2020 ha diffuso i primi chiarimenti.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 marzo 2020, con oggetto: Sospensione dei termini per lo svolgimento dei procedimenti – Istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box – Primi chiarimenti – Termini di cui agli artt.31-ter e 31-quater del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, nonché termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 67 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)




Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti e misure per l’internazionalizzazione. La decorrenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22/09/2015, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». Il provvedimento, in vigore dal 7 ottobre 2015, secondo le intenzioni del Governo, è finalizzato a rafforzare il ruolo che il Fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento prevede infatti, il rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il Fisco per le imprese che detengono attività internazionali. Accordi preventivi che riguarderanno la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Il decreto delegato introduce anche l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano. Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull’occupazione. Più nel dettaglio, il decreto legislativo n. 147 dà attuazione alle disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 238) concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta per favorire l’internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell’articolo 12 della richiamata legge delega. In attuazione delle suddette prescrizioni, il decreto delegato apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi, nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento.

Le norme introdotte dal provvedimento in esame non hanno la medesima decorrenza. In particolare, in deroga alle norme generali sull’efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo in esame:

• le disposizioni (articolo 3) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri, con la precisazione che dette norme si applicano agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere del medesimo periodo d’imposta; per quanto concerne il credito d’imposta ivi disciplinato, esso spetta solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

• le norme relative alla deducibilità dei costi black list(articolo 5, comma 1). Mentre, le altre disposizioni in materia transfer pricing interno (comma 2) e di accertamento delle plusvalenze (comma 3) aventi carattere interpretativo producono effetti anche per il passato. In altre parole, i commi 2 e 3 sono applicabili anche per il passato e quindi per gli atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del Decreto legislativo in esame;

• le disposizioni sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle” (articolo 6);

• le modifiche alla disciplina sulle società controllate e collegate estere (articolo 8). Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per l’applicazione del comma 3, che prevede per gli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268 (in “Finanza & Fisco” n. 37/2006, pag. 3348). Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata;

• le modifiche alle modalità di individuazione dei paesi a regime fiscale privilegiato (articolo 10);

• l’introdotta disciplina sul trasferimento intracomunitario di sede all’estero (articolo 11);

• le nuove norme sul trasferimento di residenza nello Stato da parte di enti e società commerciali (articolo 12);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le nuove ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti e la specifica disciplina per i crediti di modesta entità (comma 1, lettere c) e d) del medesimo articolo 13);

• le novelle alla disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (articolo 15), salvo l’applicazione del comma 2, vista l’evidente portata interpretativa della disposizione che «interpreta» il disposto dell’art. 165 «nel senso» che trova applicazione tanto alle imposte coperte da convenzione quanto ad ogni altra imposta o tributo estero sul reddito.

Trovano invece applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore:

• l’articolo 4 che modifica il regime di deducibilità degli interessi passivi;

• le norme sulla determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7);

• le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, le norme sulla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi (articolo 13, comma 1, lettere a), b) ed e));

• la disciplina della branch exemption(articolo 14);

• l’introdotta disciplina temporanea relativa ai lavoratori rimpatriati (articolo 16), che si applica anche ai tre periodi di imposta successivi.

Inoltre, la disciplina sugli accordi tra Fisco ed imprese aventi attività estera (articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla data individuata dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La normativa sull’interpello per i nuovi investimenti (articolo 2) si applica dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

Link al dettaglio, comma per comma, delle novità contenute nel decreto legislativo.