Precompilata 2026, dal 23 maggio al via l’assistenza straordinaria. Call center attivo anche il sabato per rispondere alle domande dei cittadini

Parte l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate. Dal 23 maggio al 20 giugno, per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi, il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina.

In particolare, le date da segnare in calendario sono: 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno.

 

Il calendario dell’assistenza straordinaria

 

Nelle quattro giornate di assistenza extra, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a chiarire eventuali dubbi dei contribuenti. A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

 

Precompilata, info e scadenze

 

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Oltre alla clip già online, che riepiloga le principali scadenze, sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un video che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse. La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.

Per chi utilizza “Redditi Pf” si parte nel pomeriggio di domani, 20 maggio, quando i modelli saranno disponibili per la consultazione e per integrazioni; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 maggio 2026)

 

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Precompilata 2026, aperto il canale per l’invio del 730

Nelle prime due settimane oltre 4 milioni di accessi da parte dei cittadini. L’80% ha scelto la modalità semplificata

La dichiarazione 2026 entra nel vivo. I modelli 730, disponibili in modalità consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal Fisco e inviati via web. Più di 4 milioni gli accessi registrati in queste prime due settimane; inoltre, tra gli utenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l’80% ha scelto il 730 semplificato, che guida l’utente con un’interfaccia più intuitiva e parole semplici. Sul canale YouTube dell’Agenzia delle entrate è disponibile un nuovo video, che illustra le novità 2026 e ricorda che è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. Parte anche l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate: dal 23 maggio e fino al 20 giugno, il servizio telefonico con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina.

 

Il gradimento da parte dei cittadini

 

In queste prime due settimane, sono stati più di 4 milioni gli accessi dei cittadini alla precompilata. Tra i contribuenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, quasi 8 su 10 hanno scelto il 730 semplificato (76,8%), dato in crescita rispetto a quello registrato lo scorso anno a fine campagna (60%). Lombardia in testa con più di 930mila accessi, seguita dal Lazio, con oltre 480mila consultazioni. A distanza ravvicinata Piemonte e Veneto: gli accessi registrati dal sistema sfiorano i 350mila.

 

Il calendario dell’assistenza straordinaria

 

Assistenza telefonica rafforzata per i cittadini, che potranno ricevere chiarimenti anche il sabato mattina: il 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a risolvere eventuali dubbi.

A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero.

Il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

 

Guida all’invio

 

Per visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale; in alternativa, si può inviare una Pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Oltre alla clip già online, che riepiloga le principali scadenze, sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un nuovo video, che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse.

 

Le prossime date da ricordare

 

La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.

Calendario leggermente diverso per i contribuenti che utilizzano Redditi Persone fisiche: i modelli saranno disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, da mercoledì prossimo, 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 maggio 2026)

 

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A supporto dell’operatività nella campagna dichiarativa, il settimanale Finanza & Fisco mette a disposizione 730Pro AI, progettato per affiancare operatori fiscali, CAF, commercialisti e consulenti del lavoro nella gestione, compilazione e controllo del modello 730.

 

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L’impianto della precompilata 2026 conferma una traiettoria chiara: più dati, più integrazione, più digitalizzazione. In questo scenario, la combinazione tra strumenti istituzionali e soluzioni evolute – come 730Pro AI e ai.finanzaefisco.comconsente di trasformare un adempimento complesso in un processo governabile, verificabile e ottimizzato, con un impatto diretto su tempi, qualità e affidabilità del lavoro professionale.

 

 




730/2026 precompilato: dal 30 aprile si può consultare online | Dal 14 maggio 2026 l’invio

Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni – quasi il 60% – con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest’anno. Grazie a questa modalità, il cittadino non deve più orientarsi tra quadri, righi e codici, ma è accompagnato fino all’invio della dichiarazione con un’interfaccia intuitiva e parole semplici.

Tutte le regole sono definite da un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono in totale 1.310.002.501 le informazioni ricevute dal Fisco per la predisposizione delle dichiarazioni 2026. Anche quest’anno, il primato spetta alle spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. A seguire, i premi assicurativi (circa 96,5 milioni di dati) e le Certificazioni Uniche (più di 71 milioni). Rispetto allo scorso anno, crescono ampiamente i dati relativi alle spese per abbonamento al trasporto pubblico (circa 2,3 milioni, +700%): dal 2025, infatti, è obbligatorio l’invio dei dati da parte delle aziende di trasporto. In aumento anche i dati dei redditi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la vendita delle eccedenze da impianti fotovoltaici (+300%), e quelli relativi ai bonus asili (+98%). A partire dalle dichiarazioni di quest’anno, inoltre, troviamo i dati dei contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (bonus elettrodomestici), riconosciuti e comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Le novità della Precompilata 2026

 

Al via nuove funzionalità, con l’obiettivo di offrire ai contribuenti un’esperienza sempre più agevole. Da quest’anno, la persona di fiducia ha la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione: ad esempio, può inviare la dichiarazione dei redditi anche se congiunta, o accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede. Tutto ciò a condizione che sia stata preventivamente abilitata ai servizi online dell’Agenzia (provvedimento del 22  settembre 2023), nel primo caso dal soggetto dichiarante e dal coniuge, nel secondo dall’erede. Un’altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS. Il contribuente che possiede i requisiti per presentare il modello 730 potrà decidere se consultare la dichiarazione in modalità semplificata o ordinaria. Scegliendo la modalità semplificata, l’utente avrà a disposizione un’interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, in cui sono presenti i dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta confermate o aggiornate le informazioni fiscali, queste verranno automaticamente riportate all’interno del modello dichiarativo. È sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

 

Redditi Pf: il calendario

 

Per il modello Redditi Pf, la tabella di marcia della dichiarazione precompilata segue una tempistica leggermente rimodulata a seguito delle novità apportate dal decreto “Correttivo-bis” (D.Lgs n. 81/2025, articolo 4). In particolare, la norma ha posticipato da quest’anno e a regime l’invio delle certificazioni uniche di lavoro autonomo (CUA) al 30 aprile e, di conseguenza – per consentire l’utilizzo dei dati di queste certificazioni – la messa a disposizione di Redditi Pf precompilato: i modelli saranno dunque disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, dal 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026, prot. n. 128479/2026, recante: «Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 28.04.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il provvedimento regola l’accesso alla dichiarazione precompilata 2026, sia da parte del contribuente sia da parte dei soggetti autorizzati, individuando i destinatari della precompilata, i documenti accessibili, le date di messa a disposizione e le modalità di consultazione, modifica e invio. Per i contribuenti titolari dei requisiti per il modello 730 l’accesso ai documenti decorre dal 30 aprile 2026.  Il testo disciplina inoltre l’operatività di CAF, professionisti abilitati, altri incaricati della trasmissione telematica, sostituti d’imposta, eredi, rappresentanti e persone di fiducia, regola la gestione delle deleghe, lo scarico puntuale o massivo, i controlli dell’Agenzia e le misure di sicurezza sul trattamento dei dati. Nelle motivazioni vengono evidenziate le novità 2026, tra cui l’utilizzo, ai fini della precompilazione, dei dati relativi al bonus elettrodomestici comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti comunicati da INPS, nonché il differimento al 20 maggio della messa a disposizione del modello Redditi PF precompilato.

 

 

 

 

 




Precompilata 2025. Dal 30 aprile modelli in consultazione, dal 15 maggio l’invio | L’invio dei 730 possibile entro il 30/9, per il modello Redditi la scadenza è il 31/10

A partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025, sul sito delle Entrate saranno disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.

A partire dal 15 maggio 2025, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea. Con questa modalità, il cittadino non deve più conoscere quadri, righi e codici ma viene guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) sono ad esempio raccolti nella sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025;

scadenza il 31 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.

 

Le regole sono definite in un provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono 1.298.784.152 i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2025. Le spese sanitarie si confermano in testa alla classifica con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. Seguono i premi assicurativi (più di 98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (quasi 75 milioni) e i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni e mezzo). Rispetto al 2024, grande incremento per le ristrutturazioni condominiali (quasi 7 milioni e mezzo di dati, +32%), le erogazioni liberali (2 milioni e ottocentomila, +13%) e per le spese scolastiche (8 milioni e mezzo), universitarie (4 milioni) e per gli asili nido (oltre mezzo milione).

 

Le novità di quest’anno

 

Per rendere ancora più agevole l’adempimento dichiarativo, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario. In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024), poi, sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria. Novità anche per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona: da quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra i dati utilizzati per l’elaborazione, quest’anno i contribuenti troveranno anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico. Significative novità anche per la dichiarazione modello Redditi Persone fisiche. Per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SDI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate. Con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.

 

Come scegliere il 730 semplificato

 

Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate, saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Come visualizzare la propria dichiarazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere le varie operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2025)

 

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2025, prot. n. 193922/2025 – Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

 




Precompilata 2024. Il call center dell’Agenzia delle entrate attivo anche domani 1°giugno e sabato 15 giugno

Un supporto in più dedicato ai cittadini che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza per consultare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Il call center dell’Agenzia delle Entrate sarà attivo, in aggiunta ai consueti orari (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17), anche sabato 1° e sabato 15 giugno dalle 9 alle 13. L’iniziativa mira a potenziare il servizio di assistenza telefonica dell’Agenzia in questa prima fase della stagione dichiarativa.

 

Assistenza extra per due sabati di giugno

 

Call center attivo, dunque, domani 1°giugno e sabato 15 giugno, nella fascia oraria 9-13. Per entrare in contatto con un esperto del Fisco basterà comporre il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o lo 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio è curato dai consulenti telefonici delle Entrate che hanno aderito all’iniziativa ed è rivolto esclusivamente ai cittadini. Al termine della chiamata sarà anche possibile esprimere, in forma anonima, un giudizio sull’assistenza ricevuta.

 

Informazioni utili anche online

 

Sempre aggiornato il sito dedicato Info e assistenza dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti. Disponibili inoltre sul sito delle Entrate una guida dedicata con tutti i passi da seguire per inviare, con o senza modifiche, la propria dichiarazione e le guide a tema sulle agevolazioni della dichiarazione 2024. Infine, un video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le principali date da ricordare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 maggio 2024)




Dichiarazione precompilata 2024, si parte con l’invio

Dichiarazioni 2024, ok all’invio. I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche.

Debutta quest’anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e fare click in autonomia. Un video sul canale YouTube dell’Agenzia illustra le novità, mentre una nuova guida spiega come accedere, eventualmente integrare i dati e procedere fino all’invio. La scadenza è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi. Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns. In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

 

Ok all’invio, parte il nuovo 730 semplificato

 

È ora aperto il canale per l’invio. Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco. Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello. Altra novità 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

 

Info e scadenze, come orientarsi online

 

Tutte le informazioni utili per i cittadini sono raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia, mentre un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare.

Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato Info e assistenza dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti. Anche quest’anno chi preferisce può delegare un familiare o un’altra persona di sua fiducia a operare online nel suo interesse: è possibile richiedere l’abilitazione in videochiamata con un funzionario del Fisco o facendo click nell’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

 

I dati 2024

 

Spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui nella top five dei dati precaricati dal Fisco, che ammontano quest’anno a circa 1 miliardo e 300 milioni. Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 maggio 2024)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2024

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Speciale Modulistica 2024


Dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

 

I modelli 730/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni

Modelli e Istruzioni

 

 

Le principali novità del modello 730/2024

La nuova modulistica 2024 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2024 (aggiornata il 19 aprile 2024)

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2024 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 29/04/2024) – Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68478/2024, aggiornamento al 19 aprile 2024

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 22.04.2024 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 19 aprile 2024.

 

Vedi anche:

Dichiarazioni precompilate. Disponibili online, invio dal 20 maggio

Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di domani, martedì 30 aprile, saranno online in …

Presentazione delle Comunicazioni di richiesta dei 730 Precompilati

Dal 30 aprile è possibile trasmettere i file contenenti le Richieste dei 730 Precompilati (CRP24).

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 la versione 1.0.0 del 30/04/2024 relativa al modulo Controlli Comunicazione Richiesta Precompilata 730 2024 (codice fornitura: CRP24).

 

Vedi anche, le circolari (nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023), che contengono le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti abilitati relative alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.. Il documenti diffusi sotto forma di circolari tengono conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente allanno d’imposta 2022 (validi, per la quasi generalità dei casi, per il periodo di d’imposta 2023).

Le circolari, fanno seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022 n. 24del 25 luglio 2022, n 28.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 19 giugno 2023, con oggetto: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda. La circolare rappresenta il seguito della circolare n. 14/E del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

 

 

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Le principali novità del modello 730/2024

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il comunicato 23 aprile 2024 per l’aggiornamento delle istruzioni e del modello 730/2024 (link il testo integrale del comunicato correttivo).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2024 per l’anno d’imposta 2023 “aggiornato”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024:

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità. Di seguito le quelle più rilevanti.

 

Ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato “Modello 730”.

 

Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF.

In particolare, è ora possibile presentare il 730:

  • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

 

 

  • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;

 

 

  • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).

 

 

L’ampliamento del modello 730 è stato previsto dall’art. 2 del Decreto legislativo dell’8 gennaio 2024 n. 1 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 291), cd. Decreto Adempimenti, secondo il quale: «A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello

Pertanto, dall’anno di imposta 2023, in attuazione della citata disposizione è possibile dichiarare con il modello 730 anche i redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggioIVIE/IVAFE, i dati per l’imposta relativa alle cripto attività (Quadro W), i dati relativi alla Rivalutazione dei Terreni (Sez. II del Quadro L) nonché i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti (Sez. III del Quadro L).

Con riferimento alle suddette imposte sostitutive, le modalità di pagamento delle imposte a debito e di rimborso delle imposte a credito è analogo a quanto previsto per le imposte principali nel caso di modello 730 presentato in modalità “senza sostituto d’imposta.

In particolare, nel caso in cui dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un debito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Nel caso invece, dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un credito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 3 del citato articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.»

Più nel dettaglio, in attuazione del citato articolo 2 del Decreto Adempimenti, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472 – avente a oggetto l’approvazione del modello di dichiarazione semplificato “730/2024”, relativo ai redditi dell’anno 2023 – consente, pertanto, agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare:

— la rivalutazione dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall’articolo 1, commi 108 e 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (c.d. “Legge di bilancio 2023”) – Quadro L – Sez. II righi L6 e L7;

i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’articolo 18 del TUIR (Quadro L – Sez. III rigo L8);

— per le finalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. “Monitoraggio fiscale”), i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l’ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle cripto-attività.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto Adempimenti, inoltre, i soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Si ricorda che detti soggetti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d’imposta, anche:

— tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

— tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

— direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

— richiedere direttamente all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi; ovvero

effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.

L’utilizzo diretto dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate relativi alla dichiarazione dei redditi “precompilata”, inoltre, consente al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

 

Si ricorda, che come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2024, non può essere presentato un modello 730 integrativo, salvo il caso di integrativo di tipo 2 presentato per modificare i dati relativi al sostituto d’imposta, qualora nel modello 730 originario che si intende integrare ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo, siano stati compilati uno o più dei seguenti quadri o righi della dichiarazione:

  • Quadro W
  • Rigo L8 del quadro L
  • Rigo C16 del quadro C

  

In questo caso per integrare il modello 730/2024 già presentato deve essere utilizzato il modello RPF/2024 integrativo.

 

 

 

Inoltre, è stato previsto che, per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall’insieme delle imposte sostitutive (quadri L, W e Mance di cui al rigo C16 del quadro C) dovute sui predetti redditi, si utilizzino prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali Regionali e Comunali, e Cedolare Secca.

In particolare nelle istruzioni si legge: “Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16) e/o da rivalutazione terreni (righi L6-L7) e/o di capitale soggetti a imposizione sostitutiva (rigo L8) e/o da investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W):

  • se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un debito, il Caf o il professionista:
    • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
    • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

  • se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un credito, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.;
  • per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall’insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W, il soggetto che presta l’assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca.  In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l’utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge”.

 

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia

 

Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730. Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma  comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio.

 

Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche

 

Si ricorda che i contribuenti che presentano il Mod. 730/2024 devono, inoltre, presentare:

  • il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024 se hanno percepito nel 2023:
    • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva (prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni);
    • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
    • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
    • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024, non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2024;

 

  • il quadro RT del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, se nel 2023 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da cripto attività.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni) e i dati relativi al valore normale delle cripto attività;

  • il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2024 da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2023 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

I quadri RM, RU, RS e RT devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2024.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2024.

 

Detrazioni per i figli a carico

 

Per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418).

Si ricorda che l’art. 12 del TUIR, nella sua formulazione in vigore dal 1° marzo 2022, prevede per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, una Detrazione Teorica pari a 950 per ciascun figlio di età superiore o uguale a 21 anni.

 

 

La detrazione teorica, che definiamo Detrazione_Teorica_New, deve essere rapportata al numero di mesi indicati nella casella di colonna 10 (se 21 anni o più) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

Ad esempio, se nel prospetto è presente un solo figlio a carico per l’intero anno (colonna 5 uguale a 12) con casella D barrata, nella misura del 50% e lo stesso ha compiuto 21 anni nel corso del mese di settembre 2023, il prospetto dei familiari a carico dovrebbe risultare così compilato:

Col. 5 mesi a carico = 12

Col. 7  % = 50

Col. 10 = 4

La detrazione teorica considerando il periodo settembre-dicembre, è la seguente: (950 x 4/12) x 50/100 = 316,66 x 50/100 = 158,00

 

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico. Si ricorda che a seguito dell’introduzione dell’istituto della cedolare secca e delle nuove disposizioni relative alle mance del settore turistico-Alberghiero, la norma prevede che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo per determinare le detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, al fine del calcolo delle detrazioni, in luogo del reddito complessivo si deve fare riferimento all’importo riportato nel rigo 137 del mod. 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

 

Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1. calcolare: Reddito di riferimento = rigo 137 mod. 730-3 – rigo 12 mod. 730-3

2. determinare il numero di figli a carico desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D e risulta compilata la casella di col. 10, tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta.

3. calcolare Incremento = ( numero di figli – 1 ) x 15.000

4. calcolare Quoziente New =

(95.000 + Incremento) – Reddito di riferimento
(95.000 + Incremento)

 

Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
– Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

 

Se nel prospetto dei familiari a carico non è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione spettante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

Se, invece, nel prospetto dei familiari a carico è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione nel caso di coniuge mancante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

 

 

Nuova Disciplina della tassazione del lavoro sportivo

 

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

Questo perché, dal 1° luglio 2023, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, «i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00».

L’art. 36, comma 6-ter, primo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che al «al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente».

Inoltre, l’art. 51 (rubricato: «Norme transitorie»), al comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36 del 2021, prevede che «Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.».” A tal proposito, vedi quanto chiarito dalla Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2023, pag. 2315)

Si forniscono le indicazioni operative per recepire i trattamenti tributari connessi alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Lo schema, tratto dalla circolare per la liquidazione del Modello 730/2024, riporta in estrema sintesi i principali quadri e campi dei modelli di dichiarazione CU/2024, 730/2024 e RPF/2024 che identificano le diverse fattispecie reddituali e che risultano coinvolti nel trattamento tributario del lavoro sportivo alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nello schema viene riportata anche una breve descrizione del relativo trattamento tributario.

 

 

 

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione

 

Le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5% (cfr. l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Una nuova sezione per detassare le mance

Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

La nuova Sezione VII – Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

Rigo C16 – Tassazione agevolata mance

 

 

Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2023 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.

Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2024 e il punto 653Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2024 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;

b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2024 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del  rigo in esame di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023, Par 1, in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

L’importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

Le istruzioni per compilare la Sezione VII

 

L’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

 

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l’importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.

Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

 

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

  • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
  • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

 

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

  • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

 

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell’anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

 

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (Quadro C, Rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale)

 

È ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.

Dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024).

Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.

Se l’azienda nel corso del 2023 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Considerato che la nuova disposizione (l’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento) dispone solo la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari dell’Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5, 29 marzo 2018, n. 5, e 15 giugno 2016, n. 28, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

 

 

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (Quadro C, Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, Rigo C15)

 

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.  La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2023 essa è pari a 571 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023)

 

 Altre novità del modello 730/2024

 

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

 

Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;

 

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;

 

Credito d’imposta mediazioni:  è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;

 

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;

 

Credito d’imposta contributo unificato:  è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;

 

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari:  è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

 

Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022.

 

Vedi anche:

Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio

Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

 




Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio

Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di domani, martedì 30 aprile, saranno online in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1 miliardo e 300 milioni. Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati – operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio – sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello. Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. Le regole sono definite in un provvedimento (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2024, prot. n. 210954/2024) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Nella top five delle occorrenze svettano come sempre le spese sanitarie (oltre 1 miliardo di documenti fiscali), i premi assicurativi (98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (75 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni) e gli interessi sui mutui (9 milioni). Tra le novità di quest’anno, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista”, quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

 

Arriva il 730 semplificato

 

Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”.

Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Filo diretto con l’Agenzia anche per rimborsi e pagamenti

 

Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

 

Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita IVA

 

Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

 

Come visualizzare la propria dichiarazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns.

Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini IVIE e IVAFE).

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 29 aprile 2024)




Modello 730/2023: termine ultimo fissato a lunedì 2 ottobre 2023

Ancora due settimane per inviare il 730/2023: la scadenza è fissata a lunedì 2 ottobre 2023. Entro questa data i contribuenti possono trasmettere la dichiarazione online, dopo averla eventualmente integrata e modificata.

Sono più di un miliardo e 300 milioni i dati utilizzati quest’anno dall’Agenzia per predisporre i modelli e semplificare l’adempimento per i cittadini: si va dalle spese sanitarie ai premi assicurativi, dalle spese scolastiche alle certificazioni uniche trasmesse dai datori di lavoro, dagli interessi passivi sul mutuo ai contributi previdenziali. Chi ha poca dimestichezza con l’applicativo web o non ha la possibilità di usarlo in prima persona, può ancora delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla e inviarla nel proprio interesse).

 

Dall’accesso all’invio in pochi passi

 

Per accedere alla dichiarazione basta entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta all’interno dell’applicativo web si può visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata. Un video-tutorial, online sul canale YouTube dell’Agenzia, spiega i passi fondamentali per procedere all’invio, mentre il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti.

Sul sito delle Entrate è inoltre disponibile la guida La dichiarazione precompilata 2023. Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

 

Come delegare una persona di fiducia

 

Chi vuole autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online ha ancora tempo per attivarsi: l’abilitazione può essere richiesta in modo facile e immediato dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Per saperne di più, basta seguire il tutorial dell’Agenzia – che spiega anche come accedere in qualità di erede – o consultare la guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Il paniere di informazioni pre-caricate dall’Agenzia supera quest’anno 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 settembre 2023)

 

Si ricorda che il 26 giugno 2023 è stata pubblicata la circolare n. 17/2023 che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 (Parte terza).

La circolare rappresenta il seguito delle circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonusBonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

 




730 precompilato 2023. Invio, modifica e compilazione da oggi online. L’Agenzia delle entrate spiega come fare in autonomia e come delegare una persona di fiducia

Tutto pronto per l’invio delle dichiarazioni 2023: è ora ufficialmente aperto il canale per presentare il 730 o Redditi. Due nuovi video-tutorial, pubblicati sul canale YouTube dell’Agenzia, illustrano i passi per l’invio della dichiarazione precompilata (link al video) e le modalità per autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione (link al video).

Dalle spese sanitarie a quelle per le ristrutturazioni passando per le rette scolastiche e molti altri oneri che danno diritto a sconti fiscali: oltre un miliardo e 300 milioni i dati ricevuti a sistema per predisporre i modelli di quest’anno e semplificare l’adempimento per i cittadini. Da quest’anno, inoltre, è possibile affidare la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia con una semplice delega online o in videocall.

 

Ok all’invio

 

È adesso aperto il canale per inviare i modelli 2023: i contribuenti potranno quindi accettare il 730 così com’è o integrare la dichiarazione (730 o Redditi) e procedere al click finale di invio.

Per accedere al servizio disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia è possibile utilizzare le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Un video tutorial, disponibile canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, spiega passo dopo passo come procedere. Online anche una guida aggiornata con le info più utili per muoversi all’interno della procedura. Anche il sito di assistenza dedicato www.infoprecompilata.it è ricco di informazioni e contenuti sulle principali novità e le scadenze della stagione 2023. Il termine ultimo per inviare il 730 è il 2 ottobre, mentre per Redditi ci sarà tempo fino al 30 novembre 2023.

 

Delega online o in videocall per il familiare o la persona di fiducia

 

Da quest’anno chi preferisce può delegare un familiare o un’altra persona di sua fiducia a operare online nel suo interesse in maniera ancora più semplice: è possibile richiedere l’abilitazione in videochiamata con un funzionario del Fisco o facendo click nell’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, già dallo scorso anno è possibile inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un tutorial dedicato illustra le modalità per delegare la persona di fiducia.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Il paniere di informazioni pre-caricate dall’Agenzia supera quest’anno 1,3 miliardi. New entry 2023, tra le altre, le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e per gli asili nido. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’11 maggio 2023)

 

Per saperne di più:

Il sito di informazione e assistenza

La guida sulla dichiarazione precompilata 2023

Il video di presentazione della precompilata 2023

Il video-tutorial sui passi fondamentali per l’invio

Il video-tutorial sulle modalità per conferire la delega a una persona di fiducia

 

Agenzia delle entrate – Servizi on-line

Abilitazione delle persone di fiducia. Per l’accesso e la fruizione dei servizi online dell’Agenzia delle entrate pronto un nuovo modello di richiesta per i soggetti che agiscono in nome e per conto di altri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2023, prot. n. 130859/2023: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia»

Dichiarazione 730 precompilata – Destinatari e modalità di accesso

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2023 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 131884/2023: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»




Precompilata 2023 online dal 2 maggio, invio dall’11 maggio. Approvato un nuovo modello per la richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online | Da quest’anno si potrà delegare una persona di fiducia online o in videocall

Precompilata 2023 ai nastri di partenza: dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. Crescono ulteriormente i dati trasmessi all’Agenzia, che superano quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Di questi, oltre un miliardo (l’80% del totale) sono relativi a spese sanitarie. A seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni). Saranno inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. La stagione dichiarativa si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l’applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato.

Tutte le regole relative alle modalità di accesso e alle deleghe sono definite in due provvedimenti firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

 

Richiesta via web o in videocall per “delegare” le persone di fiducia

 

Dal prossimo 20 aprile basterà accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. La novità è pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. In alternativa, si può autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due modalità si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno, ovvero l’invio di una pec o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Quanto alle domande via posta elettronica certificata, potranno essere inviate anche dalla casella pec della persona di fiducia (non solo quindi da quella del delegante). Viene estesa inoltre la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.

 

Come accedere alla precompilata

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

In linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo), saranno disponibili i seguenti documenti:

Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023. (Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023)

  

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2023 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 131884, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 18.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Servizi on-line dell’Agenzia delle entrate. Approvato un nuovo modulo di richiesta per abilitazione/disabilitazione all’utilizzo da parte di persone di fiducia

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2023, prot. n. 130859, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia», pubblicato il 17.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Aggiornamento) –  Attestazione dello stato di impedimento dell’interessato

 

 




C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per inviare il 730/2022

Meno di tre settimane, quindi, per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata.

Quest’anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia: con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più completi. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli e molte altre. Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può “autorizzare” un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata. La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali; ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.

 

Come visualizzare la dichiarazione

 

Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).

Per inviare il 730 c’è tempo fino a venerdì 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022.

 

Come “delegare” una persona di fiducia

 

Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato.

 

Un video tutorial, una guida e le faq per orientarsi in vista dell’invio

 

È online sul canale YouTube istituzionale dell’Agenzia un video-tutorial che illustra ai contribuenti i passi fondamentali per l’invio. Online sul sito delle Entrate anche la guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia che spiega le regole per estendere l’accesso alla propria dichiarazione e agli altri servizi fiscali online a un familiare o a una persona di fiducia. È inoltre online un sito interamente dedicato all’assistenza: “Info 730, con tutte le informazioni utili e una specifica sezione dedicata alle domande frequenti, in cui i cittadini possono trovare risposte ai loro dubbi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 settembre 2022)




Precompilata 2022, da oggi possibile l’invio | Diffusa la guida che spiega le nuove regole per familiari e persone di fiducia

Precompilata 2022, da oggi si parte con l’invio. Due le opzioni per i contribuenti: convalidare il modello così com’è, confermando i dati già inseriti, oppure apportare integrazioni o modifiche prima di cliccare sul tasto “invia”. Numerosi cittadini hanno già visualizzato i dati della propria precompilata, resa disponibile in consultazione dallo scorso 23 maggio: sono infatti 2,6 milioni gli accessi effettuati nei primi 8 giorni. In testa la Lombardia, con oltre 611mila login, a seguire il Lazio (341mila accessi), il Piemonte (230mila) e il Veneto (228mila).

Da oggi sono online anche un video e una nuova guida per conoscere le novità del 2022 e sfruttare al meglio i vantaggi dei servizi fiscali via web: il tutorial, pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia, spiega tutti i passi per arrivare al clic definitivo, mentre la pubblicazione, online sul sito istituzionale, spiega come affidare la gestione della propria precompilata a un familiare o a un’altra persona di fiducia. Una novità, quest’ultima, pensata per agevolare le persone che hanno difficoltà a utilizzare in prima persona la dichiarazione precompilata o gli altri servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il calendario della Precompilata 2022

 

Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre.

 

Le novità di quest’anno

 

Sono oltre 1 miliardo e 200 milioni le informazioni che i cittadini hanno trovato quest’anno già inserite nella dichiarazione precompilata 2022: per la maggior parte spese sanitarie – circa 1 miliardo di dati acquisiti – ma anche dati delle certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, spese per ristrutturazioni condominiali, interessi passivi sui mutui, spese universitarie, scolastiche e per asili nido, erogazioni liberali e molte altre. Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. Novità sono previste da quest’anno anche per eredi, genitori, tutori o amministratori di sostegno.

 

Un video tutorial e una guida per affidare la dichiarazione a una persona di fiducia

 

È online sul canale YouTube istituzionale dell’Agenzia un video-tutorial che illustra ai contribuenti tutti i passi necessari per inviare il modello 2022, con o senza modifiche, e come conferire la procura. Online sul sito delle Entrate anche la nuova guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia che spiega nel dettaglio tutte le regole per estendere l’accesso alla propria dichiarazione e agli altri servizi fiscali online a un familiare o a una persona di fiducia. (Così, comunicato stampa dell’agenzia delle entrate 31 maggio 2022)

 

Link alla guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia

Link alla guida “La dichiarazione precompilata 2022




Precompilata 2022, dal 23 maggio online con 1,2 miliardi di dati già “caricati” dal Fisco | Da quest’anno può essere inviata anche da un familiare o da una persona di fiducia

Precompilata 2022 al via da lunedì 23 maggio, quando saranno disponibili i modelli predisposti dal Fisco, che in base alle informazioni in suo possesso ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno sarà inoltre possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento.

La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web. Una nuova guida, online sul sito istituzionale, e un video, pubblicato sul canale YouTube delle Entrate, illustrano le novità per consultare e inviare la propria dichiarazione.

“La dichiarazione precompilata – afferma il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – si arricchisce ogni anno di ulteriori dati a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e si conferma un’utile semplificazione: infatti non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte. I numeri dimostrano la crescente familiarità dei cittadini con questo strumento, che fino a pochi anni fa appariva impensabile”.

 

Dati in costante aumento

 

Dall’avvio della dichiarazione precompilata, sette anni fa, il numero dei contribuenti che hanno effettuato direttamente l’invio dei modelli 730 e Redditi è cresciuto fino a toccare nel 2021 quota 4,2 milioni, il triplo rispetto al 2015 (quando erano stati 1,4 milioni). In costante aumento è anche la percentuale dei 730 inviati senza modifiche, che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del totale (nel 2015 era pari al 5,8%). Se invece si considera il numero delle informazioni pre-caricate in dichiarazione dall’Agenzia delle Entrate, si è passati dai circa 160 milioni di dati del 2015 a 1,2 miliardi di quest’anno, dunque con un livello di completezza dei modelli a disposizione dei cittadini sempre maggiore.

 

1,2 miliardi di dati già inseriti dal Fisco nelle dichiarazioni 2022

 

Cresce e supera quest’anno quota 1 miliardo e 200 milioni il monte dei dati pre-inseriti dal Fisco per agevolare l’adempimento da parte dei contribuenti. La maggior parte dei dati è riferita alle spese sanitarie, balzati dai 718 milioni dello scorso anno a oltre 1 miliardo (+40%). Gli incrementi più rilevanti si registrano alla voce “bonifici per ristrutturazioni”, con oltre 10 milioni di occorrenze (+36% rispetto al 2021), e “contributi lavoratori domestici”, con 3,8 milioni di dati (+14%). Ma la crescita più significativa in assoluto è rappresentata dai dati relativi alle spese scolastiche – 458mila a fronte dei circa 4.600 dello scorso anno – e da quelli sulle erogazioni liberali, quasi triplicati e passati da 550mila a oltre 1 milione e 600mila.

 

Ok all’invio della dichiarazione da parte di un familiare

 

Novità del 2022 è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante.

 

Possibile scegliere anche una persona di fiducia diversa da un familiare

 

Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio. Una semplificazione ulteriore è poi prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. La procura non può essere conferita a titolo professionale; inoltre ogni contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al massimo da tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.

 

Abilitazione online per gli eredi

 

Precompilata più semplice anche per gli eredi, che da quest’anno potranno richiedere l’abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza necessità quindi di recarsi in ufficio. Infine, chi presenta la dichiarazione in qualità di genitore, tutore o amministratore di sostegno, potrà trasmettere la richiesta per l’abilitazione, oltre che con le consuete modalità, anche tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 19.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il video e la guida con le novità della precompilata 2022




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2022 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Con provvedimento del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso 2022 alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline);
  • Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, potrà effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

  • visualizzazione e stampa;
  • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
  • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 19.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Precompilate 2021 pronte all’invio

È ora possibile accettare, integrare o modificare il proprio modello 730 precompilato e restituirlo al Fisco. A pochi giorni dal via alla consultazione, oltre 1,8 milioni di cittadini si sono collegati al sito dell’Agenzia per visualizzare i dati contenuti nella propria dichiarazione, circa il 40% in più rispetto allo scorso anno (1,3 milioni). In valori assoluti, i più attivi sono stati i contribuenti della Lombardia, seguiti da quelli del Lazio e del Veneto.

Ok all’invio da oggi anche per il modello Redditi persone fisiche.

 

La stagione 2021 entra nel vivo

 

Da lunedì 10 maggio, quando i modelli predisposti dal Fisco sono stati resi disponibili online, a oggi, 19 maggio, oltre 1,8 milioni di cittadini (accessi distinti) hanno visualizzato la propria dichiarazione precompilata 730 o Redditi per consultare i dati caricati dalle Entrate e verificare che fossero completi e corretti. Nel dettaglio, circa 430mila sono contribuenti della Lombardia, 220mila del Lazio e 165mila del Veneto. Seguono i contribuenti del Piemonte (in 162mila hanno visualizzato il loro modello) e dell’Emilia-Romagna (123mila). Complessivamente, gli accessi totali al sistema registrati dal partner tecnologico Sogei superano i 2,6 milioni.

 

Più di quattro mesi a disposizione per chiudereil 730

 

Il termine per l’invio del 730 è fissato a giovedì 30 settembre 2021, mentre il modello Redditi pf può essere integrato e inviato da oggi fino al 30 novembre. Per visualizzare e spedire la dichiarazione bisogna accedere all’area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi), Inps o con quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Queste ultime, dallo scorso 1° marzo non vengono più rilasciate e, per chi le possiede già, saranno attive fino al 30 settembre. L’invio del 730/2021 (o di Redditi per chi lo trasmetterà entro la stessa data), quindi, sarà l’ultima occasione per utilizzarle prima che vengano definitivamente dismesse per lasciare il posto a quelle che diventeranno le uniche tre “chiavi” di accesso ai servizi della Pa: Spid, Cie, e Cns.

 

Cosa c’è nella precompilata 2021

 

Dati delle certificazioni uniche, spese sanitarie, premi assicurativi, spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus 110%” e quelle per il recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati, per la riqualificazione energetica e per lavori di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini e molti altri: quest’anno sfiora il miliardo il numero di dati pre- caricati dal Fisco per alleggerire l’adempimento da parte dei cittadini, con alcune new entry come la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020 e le spese scolastiche e le erogazioni liberali effettuate alle scuole, se comunicate in quanto per gli istituti scolastici l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021. Anche quest’anno, sono esclusi da eventuali controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi i contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione 730 proposta dall’Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali (con il visto di conformità).

 

Una guida con tutti i passi da seguire

 

Ma come operare all’interno della propria area riservata? Coloro che vogliono trasmettere direttamente il modello tramite la procedura online possono consultare una guida dedicata, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che illustra passo passo come fare per accedere, visualizzare, eventualmente integrare o modificare la propria precompilata e inviarla al Fisco. Online anche un nuovo video-tutorial con le regole da seguire e le novità 2021.

Per gli oneri detraibili e deducibili del quadro E del 730, dal prossimo 26 maggio 2021 sarà inoltre disponibile la funzionalità di “compilazione assistita”, che consente di aggiungere o modificare i dati in modalità semplificata. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate 19 maggio 2021)




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2021 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

 

 

Con provvedimento del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Fatto ciò, dal 19 maggio sarà possibile accettare, integrare o modificare il proprio 730 (o Modello Redditi) già precompilato e trasmetterlo dal pc oppure da tablet e smartphone. Per l’invio del 730/2021 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il Modello “Redditi Pf 2021 fino al 30 novembre.

Nelle stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2020 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

In particolare, specificato che il contribuente e gli altri soggetti dallo stesso delegati potranno accedere ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1 al provvedimento).

 

Con il nuovo provvedimento ampliato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono stati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Tra i nuovi arrivi, si segnala le spese scolastiche e la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato nel 2020, per l’80% già fruito come sconto sul pagamento.

Nel dettaglio, a partire dall’anno d’imposta 2020, l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
  • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Di rilievo la precisazione contenuta nel provvedimento secondo la quale con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sopra citato sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

 

Abilitazione dell’erede

 

Con il provvedimento del 7 maggio 2021, inoltre, viene previsto che l’erede può accedere alla dichiarazione precompilata del de cuius con modalità analoghe a quelle già previste per il tutore e il genitore con riferimento all’accesso alla dichiarazione precompilata, rispettivamente, della persona legalmente incapace e del figlio. Con riferimento all’accesso da parte del CAF o professionista abilitato, viene stabilito che se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale, dall’amministratore di sostegno o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente incapace o alla persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentate legale, amministratore di sostegno o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 07.05.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla guida alla dichiarazione precompilata (aggiornamento maggio 2021)




Precompilata 2021 da oggi consultabile online. Invii a partire dal 19 maggio per 730 e Redditi

 

Si apre la stagione della Precompilata 2021: da oggi i cittadini potranno visualizzare la propria dichiarazione e consultare l’elenco di tutte le informazioni già acquisite dall’Agenzia. Dal 19 maggio sarà poi possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure apportando eventuali modifiche o integrazioni al modello precompilato proposto. In tutto, sfiorano il miliardo i dati messi a disposizione dei contribuenti, con l’aggiunta, da quest’anno, delle informazioni sul bonus vacanze, sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali effettuate agli istituti scolastici. Al primo posto, come di consueto, si piazzano i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest’anno si assestano sui 718 milioni. Seguono i numeri relativi ai premi assicurativi, pari a 93,6 milioni. In aumento le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 68,7 milioni. Le erogazioni liberali elaborate dal Fisco invece sono 549mila, più del doppio delle 205mila registrate l’anno scorso.

Semplicità, ma anche trasparenza: all’interno dell’area autenticata della Precompilata, infatti, è disponibile una funzionalità che consente ai cittadini di conoscere voce per voce la destinazione delle imposte sui redditi che hanno versato: si scopre così che circa il 20% delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21% per la previdenza, l’11% per l’istruzione. Le voci di spesa sono elencate in una tabella e rappresentate in un apposito grafico.

All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la nuova guida e un video-tutorial, che introducono le principali novità della nuova stagione dichiarativa e spiegano passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.

 

Precompilata 2021, le tappe

 

Da oggi è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Dal 19 maggio sarà possibile accettare, integrare o modificare il proprio 730 (o Modello Redditi) già precompilato dall’Agenzia e trasmetterlo dal pc oppure da tablet e smartphone. Per l’invio del 730 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il Modello Redditi Persone fisiche fino al 30 novembre. Alle informazioni precompilate si aggiungono quest’anno le spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici con relativi rimborsi se comunicate in quanto l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021 – e la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato nel 2020, per l’80% già fruito come sconto sul pagamento. Le novità si aggiungono alle informazioni rese disponibili già negli anni scorsi, che comprendono i redditi di lavoro dipendente e di pensione, i compensi di lavoro autonomo occasionale in Certificazione unica, informazioni sugli immobili, oltre che numerose spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni, tra cui quelle sanitarie, veterinarie, universitarie e funebri, gli interessi passivi sui mutui, le spese condominiali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico – compreso il Superbonus – bonus verde e spese per l’arredo degli immobili ristrutturati.

Da quest’anno la detrazione del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Questa regola non si applica, e quindi la spesa è detraibile anche se pagata in contanti, alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Nella dichiarazione precompilata sono utilizzati i dati delle spese detraibili che rispettano le regole sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (ad esempio università, asili nido, Onlus) e dal Sistema Tessera Sanitaria per quanto riguarda le spese sanitarie. È possibile anche visualizzare il dettaglio delle spese sanitarie e per ogni documento di spesa si può verificare la modalità di pagamento (tracciabile o non tracciabile) comunicata dall’operatore sanitario (ad esempio, dal proprio medico).

 

Come si accede

 

Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nellarea riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo a questo proposito che dallo scorso 1° marzo 2021 l’Agenzia non rilascia nuove credenziali Fisconline per i cittadini, anche se quelle già in uso resteranno valide fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021).

 

Dove vanno a finire le mie tasse?

 

Anche quest’anno la percentuale e l’ammontare preciso del proprio contributo a ciascuna voce di spesa del bilancio dello Stato saranno a disposizione del contribuente all’interno dell’area riservata della Precompilata. Il cittadino potrà quindi avere contezza diretta sull’utilizzo delle proprie imposte. Un’operazione di trasparenza voluta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e realizzata in collaborazione con l’Ispettorato Generale del Bilancio del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Nel dettaglio, il 19,16 % delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21,10% per la previdenza, l’11,16% per l’istruzione. A seguire, le altre voci di spesa elencate in ordine di ammontare e riportate in un grafico a torta.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2021)




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2020 precompilata e gli elementi a base della dichiarazione per l’anno di imposta 2019

 

Con provvedimento del Direttore 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nelle stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2019 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

In particolare, specificato che il contribuente e gli altri soggetti dallo stesso delegati potranno accedere ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1 al provvedimento 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020).

Rispetto al 2019 sono disponibili nuove informazioni riguardanti le spese sanitarie e sono stati aggiunti i contributi previdenziali versati all’Inps per i lavoratori domestici, tramite il “Libretto di famiglia”.

Con il nuovo provvedimento ampliato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono stati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata.

Nel dettaglio, a partire dall’anno d’imposta 2019 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Si ricorda che con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico.

Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 30.04.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.