SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2026

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a Finanza & Fisco o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Gli approfondimenti

 

Accertamento della società e accertamento dei soci: termini sempre più interdipendenti. Dal raddoppio dei termini alla possibile propagazione delle riduzioni premiali
di Eugenio Grimaldi

Indagini bancarie dopo Strasburgo: la garanzia convenzionale non recupera i vizi non dedotti
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Unicità dell’atto amministrativo delle rettifiche. Il raddoppio dei termini per gli accertamenti in presenza di violazioni penal-tributarie nei confronti di una società a ristretta base partecipativa vale anche nei confronti dei soci

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22970 del 9 luglio 2026: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale – Unicità dell’atto amministrativo delle rettifiche – Conseguenze – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci – Estensione – Fondamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamenti bancari – Acquisizione dei dati alla luce della CEDU

 

Indagini bancarie, contabilità “in nero” e finanziamenti soci: la Cassazione chiarisce limiti delle contestazioni e prova dei ricavi occulti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23401 del 17 luglio 2026: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso introduttivo – Motivi – IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali – Indagini bancarie – Art. 8 CEDU – Autorizzazione – Mancanza o inidoneità -Illegittima acquisizione di dati e documenti – Necessità di accertamento in fatto sull’esistenza e sul contenuto dell’autorizzazione – Questione non rilevabile d’ufficio – Necessaria deduzione con il ricorso introduttivo – Onere di indicazione degli atti illegittimamente acquisiti e utilizzati a fondamento della pretesa – Eccezione formulata per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Inammissibilità – Sopravvenute sentenze della Corte EDU – Esclusione di efficacia recuperatoria delle censure non tempestivamente proposte – Art. 52, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 33, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 18, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 8 CEDU – Art. 380-bis.1 c.p.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento analitico-contabile -Contabilità “in nero” – Schede, appunti e brogliacci rinvenuti presso la sede del contribuente – Dati non riscontrabili nella contabilità ufficiale – Valore indiziario – Requisiti di gravità, precisione e concordanza – Onere della prova contraria – Mero disconoscimento del contenuto dei documenti (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali i dipendenti dichiaravano di essere stati retribuiti regolarmente) – Inidoneità – Dichiarazioni di terzi – Valore meramente indiziario – Dichiarazioni provenienti da soggetti controinteressati – Inidoneità, in assenza di ulteriori riscontri, a superare la documentazione extracontabile – Art. 39, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2700 c.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ricavi occulti -Finanziamenti dei soci alla società – Erogazioni di denaro – Possibile reimmissione in azienda di ricavi non contabilizzati – Disciplina della postergazione dei finanziamenti soci – Distinzione – Disponibilità economica del socio finanziatore – Congruità della provvista – Regolarità delle delibere e delle scritture contabili – Elementi presuntivi – Prova dei maggiori ricavi – Art. 2467 c.c. – Art. 2729 c.c. – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza

 

Ottemperanza tributaria: novanta giorni senza preventiva costituzione in mora

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7621 del 30 marzo 2026: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Presupposto – Decorso del termine di novanta giorni – Costituzione in mora – Esclusione – Fondamento – Artt. 68, comma 2, e 69, comma 5 e 70, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156 – Art. 282 c.p.c.»

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72: illegittimo il disconoscimento del credito IVA quando occorrono valutazioni giuridiche e interpretative

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 12635 del 5 maggio 2026: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione – Credito IVA – Cartella emessa a seguito di controllo automatizzato – Art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972 – Disconoscimento della detraibilità dell’IVA assolta su acquisti e servizi afferenti all’ordinaria attività imponibile – Operazioni esenti effettuate nell’anno – Verifica della spettanza del credito – Valutazioni giuridiche e interpretative – Controllo meramente cartolare – Inidoneità – Avviso di accertamento ordinario – Necessità – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Sezione I Civile

 

Società in nome collettivo – Recesso del socio – Scioglimento e liquidazione

 

Recesso del socio e successiva liquidazione della società: la quota non ancora liquidata confluisce nella liquidazione generale. L’avviamento pregresso va invece conservato nella stima se mantiene un valore di realizzo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Ordinanza n. 20552 del 18 giugno 2026: «SOCIETÀ DI PERSONE – Società in nome collettivo – Recesso del socio – Mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi – Successivo scioglimento della società – Diritto del socio receduto alla liquidazione della quota – Quota non ancora liquidata al momento dello scioglimento – Assorbimento nella liquidazione generale della società – Necessità – Artt. 2272, n. 4) e 2289 c.c. • SOCIETÀ – Scioglimento e liquidazione – Valutazione del patrimonio sociale – Avviamento commerciale maturato prima dello scioglimento – Ingresso della società nella fase di liquidazione – Automatismo tra liquidazione e perdita dell’avviamento – Esclusione – Persistenza di un valore di realizzo dell’azienda o dei beni aziendali – Necessità di accertamento in fatto – Decurtazione dell’avviamento – Ammissibilità soltanto in caso di perdita effettiva del relativo valore aggiunto – Cessione dell’azienda o di singoli beni da parte del liquidatore – Art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Fisco e sport – Risposte ai quesiti

 

Enti sportivi e lavoro sportivo: requisiti fiscali, soglia dei 15.000 euro e regole IVA alla luce della circolare n. 7/E del 2026
di Loris Guglielmi

 

Riforma dello sport e fiscalità: chiarimenti su agevolazioni, lavoro sportivo, soglie di non imponibilità e IVA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026: «RIFORMA DELLO SPORT – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Enti sportivi dilettantistici -Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) – Requisiti statutari per l’applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione – Coordinamento con le disposizioni in materia di assenza di fine di lucro di cui agli artt. 7 e 8 dell’art. 36, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 -Volontari sportivi – Rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 – Concorso dei rimborsi al limite di non imponibilità di 15.000 euro – Lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – Applicazione della soglia di 15.000 euro anche ai lavoratori sportivi subordinati – Art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 – IRAP -Collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo – Collaborazioni amministrativo-gestionali -Irrilevanza dei singoli compensi inferiori all’importo annuo di 85.000 euro – Artt. 36, comma 6, e 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Esenzione IVA ex art. 36-bis del DL n. 75/2023 – Dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Cessione da parte di ASD o SSD del contratto di un atleta a favore di una società professionistica – Esclusione dall’esenzione IVA – Cessione di contratti ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 – Regime fiscale agevolato di cui alla L. 16/12/1991, n. 398 -Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi – Agevolazione di cui all’art. 25, comma 2, della L. 13/05/1999, n. 133, come modificato dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88 – Risposte ai quesiti»

 

Legislazione

 

Omessa dichiarazione IVA – Liquidazione dell’imposta

 

Dichiarazione IVA omessa: il Fisco liquida dai dati disponibili, ma il credito può rientrare nel contraddittorio
di Edmondo Bianchini

 

Liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione omessa: modalità operative e dati utilizzabili

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026: «Disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Approvate (in via preliminare) le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri di venerdì 3 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Di seguito i contenuti principali.

 

Disposizioni in materia di procedimento accertativo

 

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”; si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento; si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

Inoltre, si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

 

Disciplina del Concordato preventivo biennale

 

Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti). Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

Link al testo dello schema di decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale