Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016

L’articolo 10 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l’istituto dell’accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. Redditometro), nelle quali si prevede, tra l’altro, il parere dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Inoltre, contestualmente, ha abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1440) contenente gli elementi necessari per effettuare l’accertamento, che cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, dopo 9 anni dal precedente D.M. del 2015, in ossequio alla citata modifica (dell’art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), secondo la quale la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, approvato il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche» – che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016. Il nuovo provvedimento tiene conto sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura effettuata di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite in cinque aree territoriali, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute.

Si evidenzia che nell’articolo 4 del Decreto stabilito che in presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell’art. 38 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:

  • che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
  • che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
  • che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Link al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 2024




Revisione del Redditometro. In “consultazione pubblica” lo schema di decreto da adottare ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/73

 

Il MEF – Dipartimento delle Finanze –  sottopone alla consultazione pubblica lo schema di decreto diretto ad individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 (c.d. redditometro).

Si ricorda che l’articolo 38, quinto comma, del D.P.R. n. 600/73, come novellato dall’art. 10, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito dalla legge n. 186/2018 ha previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, sono individuati elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di appartenenza.

Alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito rappresentanti dell’ISTAT per il supporto metodologico e statistico finalizzato ad approfondire gli aspetti concernenti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. La consultazione, che avrà termine il 15 luglio 2021, è riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori individuate in base all’elenco di cui all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice di consumo) contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020.

Link:

Bozza Decreto

Tabella A

Tabella B

Relazione illustrativa

 




Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015 il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 settembre 2015, che stabilisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.

Rispetto all’omologo D.M. del 24 dicembre 2012 relativo agli anni d’imposta 2009/2010 va segnalato che nell’articolo 3 del nuovo decreto è stato eliminato il riferimento alla «spesa medie ISTAT». Il provvedimento pertanto, accoglie ufficialmente i rilievi del Garante della Privacyparere reso in data 21 novembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2013, pag. 2817) – secondo il quale i dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il Fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Peraltro, anche l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014, (par. 3.1 in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 311)nel recepire il citato parere del Garante della privacy in data 21 novembre 2013, ha affermato che le «medie ISTAT» sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di beni mobili registrati. Si tratta delle c.d. “spese per elementi certi”, cioè di spese che vengono “stimate” ma che sono ancorate all’esistenza di elementi oggetti-vamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti.