Riforma commercialisti . La Camera ha approvato la legge delega. Il testo passa ora al Senato ( Disegno di legge 2045)

Aggiornamento del 24/09/2026

Disegno di legge 2045, recante: «Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile»

Disegno di legge 2045 presentato dal Ministro della giustizia (NORDIO) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE) e con il Ministro dell’università e della ricerca (BERNINI)
(v. stampato Camera n. 2628)
Già approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2026

 

Riforma commercialisti, De Nuccio:

“vicini ad un traguardo storico per la nostra professione” 

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria:

“Un passaggio fondamentale nel percorso lungo e impegnativo, sostenuto con determinazione dal Consiglio Nazionale e dall’intera categoria, per modernizzare la professione”

“Siamo vicini ad un traguardo storico per i Commercialisti italiani. L’approvazione della riforma del nostro ordinamento professionale da parte della Camera rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso lungo e impegnativo, sostenuto con determinazione dal Consiglio Nazionale e dall’intera categoria, per modernizzare la professione, renderla più aderente all’evoluzione delle attività svolte dai commercialisti e rafforzare il ruolo strategico che la categoria svolge a supporto delle imprese, dei cittadini e delle istituzioni”.

Lo afferma Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in occasione dell’approvazione odierna alla Camera dei deputati della legge delega per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione (A.C. 2628-A). Per l’approvazione definitiva del testo resta ora solo il passaggio al Senato.

Il disegno di legge delega il Governo a riformare organicamente l’ordinamento dei commercialisti, con l’obiettivo di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e adeguarla al diritto europeo e all’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

“È una riforma – sottolinea de Nuccio – che abbiamo fortemente voluto e perseguito con determinazione, senza mai arrenderci di fronte alle difficoltà incontrate lungo il percorso. Una riforma che non guarda al passato, ma costruisce le condizioni affinché il commercialista possa continuare ad essere uno dei principali protagonisti della vita economica del Paese. Abbiamo voluto costruire un ordinamento capace di riconoscere l’evoluzione delle nostre competenze, valorizzare le specializzazioni, favorire l’ingresso dei giovani e sostenere le forme più moderne e organizzate di esercizio professionale”.

Tra gli elementi qualificanti del provvedimento vi sono il riordino delle attività che caratterizzano la professione negli ambiti tributario, economico-aziendale, finanziario, giuslavoristico, societario e della crisi d’impresa, nonché una disciplina organica dell’esercizio della professione in forma associata e societaria.

La riforma interviene inoltre sulla disciplina delle incompatibilità, superando automatismi e prevedendo sistemi di controllo ex post, e sui compensi professionali, attraverso l’aggiornamento dei relativi parametri su proposta del Consiglio nazionale. Particolare attenzione viene riservata anche alla modernizzazione della governance professionale, alla valorizzazione dell’equilibrio generazionale e della parità di genere, nonché alla digitalizzazione delle procedure elettorali attraverso il voto telematico a distanza.

Ulteriori punti centrali sono la disciplina organica delle specializzazioni professionali, evitando la proliferazione di sotto-albi, e la revisione del tirocinio, che potrà essere svolto interamente durante il percorso universitario, riducendo così i tempi di accesso alla professione.

Il presidente del CNDCEC rivolge quindi “un ringraziamento sincero al Governo e a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che hanno accompagnato questo percorso con attenzione, ascolto e senso istituzionale. Una riforma di questa portata riguarda un’intera comunità professionale e il contributo che essa offre quotidianamente al funzionamento del sistema economico del Paese”.

“Siamo ormai a un passo dal traguardo definitivo – conclude. Confidiamo che il Senato possa completare nelle prossime settimane l’iter parlamentare, consentendo l’entrata in vigore di un provvedimento che guarda al futuro della professione e alle nuove esigenze del sistema economico del Paese. La riforma introduce innovazioni significative in termini di governance, formazione, accesso alla professione e valorizzazione delle competenze, offrendo ai giovani professionisti maggiori opportunità e garantendo al contempo standard sempre più elevati di qualità e tutela dell’interesse pubblico”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 23 settembre 2026)




DdL A.C. 2628: con lo “stampato del 23/10/2025” disponibile il testo “ufficiale” del Disegno di legge per la riforma dell’ordinamento dei Commercialisti coordinato dalle relazioni

È disponibile il testo del Disegno di legge A.C. 2628 («Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile»), presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Università. 

ll DdL consta di tre articoli, con delega al Governo entro 12 mesi per l’adozione del decreto legislativo e possibilità di correttivi entro ulteriori 12 mesi.

 

Cosa prevede la delega (principi e criteri direttivi)

 

  • Riordino dell’oggetto della professione con indicazione delle attività (incluse quelle riservate) e coordinamento con riforme recenti (Crisi d’impresa, “Cartabia”, Riforma fiscale)

 

 

Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali con impatto sulla professione

 

Negli ultimi anni, diversi interventi normativi in vari ambiti hanno inciso significativamente sulle competenze e responsabilità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rendendo necessario un adeguamento dell’ordinamento professionale.

In particolare, tra le più importanti si segnalano:

  • Riforma della disciplina della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche): ha introdotto nuove figure professionali (esperto nella composizione negoziata, componente dell’OCRI, attestatore, gestore della crisi, curatore, commissario giudiziale) e nuove responsabilità nell’ambito delle procedure di allerta e di gestione della crisi, in cui i commercialisti svolgono un ruolo centrale;
  • Riforma della giustizia civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n .149, c.d. “riforma Cartabia”): ha modificato significativamente le norme processuali civili, le procedure di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti, ampliando il ruolo dei commercialisti nell’ambito del processo civile e nelle ADR (Alternative Dispute Resolution);
  • Riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111): ha introdotto nuovi istituti e procedure (concordato preventivo biennale, cooperative compliance, adempimento collaborativo) che coinvolgono direttamente i commercialisti come intermediari qualificati tra contribuenti e amministrazione finanziaria;
  • Riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117): ha creato un nuovo ambito specialistico di consulenza per gli enti non profit, con specifiche competenze in materia di fiscalità, contabilità e governance;
  • Trasformazione digitale della PA (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82): l’introduzione di strumenti come il Sistema di Interscambio (SDI), il processo tributario telematico, la fatturazione elettronica e l’ANPR ha trasformato il ruolo del commercialista in interfaccia tra imprese/cittadini e pubblica amministrazione digitale;
  • Ambiente e ESG: il decreto legislativo 6 settembre 2024, n.125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/UE- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha introdotto importanti modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità, obbligando le imprese a includere nel bilancio di esercizio non solo dati finanziari, ma anche informazioni sulla loro sostenibilità e ai fattori ESG (Environmental, Social, Governance).

A questi interventi normativi settoriali si aggiunge la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha contribuito a definire i contorni delle attività professionali in esame. Di particolare rilievo sono le sentenze della Corte di cassazione del 7 febbraio 2024, n. 3495, che ha delineato i confini tra le attività riservate ai Commercialisti e quelle proprie di altre professioni e della Corte costituzionale del 19 giugno 2024, n. 144, in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

 

  • Esercizio in forma associata e societaria (STP): disciplina organica di costituzione, gestione, limiti; spinta all’aggregazione per efficienza/competenza;
  • Incompatibilità: riordino e possibili deroghe temporanee in casi specifici;
  • Conferimento dell’incarico ed equo compenso: pattuizione libera ma proporzionata; aggiornamento dei parametri ministeriali su proposta CNDCEC;
  • Governance ordinistica: riduzione dell’anzianità per le cariche, equilibrio di genere (quote/doppia preferenza/alternanza), voto telematico, revisione dimensioni degli Ordini, durata 4 anni e massimo due mandati;
  • Disciplina disciplinare: razionalizzazione di organi e procedimenti, principi di imparzialità, buon andamento e contraddittorio;
  • Cancellazione dall’albo: definizione puntuale dei casi;
  • Specializzazioni: titolo per gli iscritti alle sezioni A e B, con provvedimenti su proposta del CNDCEC (attuazione dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 137/2012).
  • Tirocinio: possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi per ridurre i tempi di accesso;
  • Assicurazione RC professionale: possibile polizza collettiva uniforme a carico del CNDCEC, ferma la copertura individuale ove necessario;
  • Transitorio elettorale: nuove regole applicabili dalla consiliatura successiva.

 

Perché contano gli allegati: la chiave per leggere la ratio del DdL

 

Relazione illustrativa – Spiega il perché della riforma: a 20 anni dalla legge delega 2005 e 16 dall’attuazione (D.Lgs. 139/2005) l’assetto è obsoleto; calano giovani e candidati all’esame, cresce l’età media; il mercato e la giurisprudenza sono cambiati.

Dal 2008 ad oggi, i Commercialisti under 40 iscritti all’albo sono diminuiti del 32,3%, mentre gli over 60 sono aumentati, anche per via dell’innalzamento dell’età pensionabile, del 64,3%. L’età media è passata da 47,4 a 52,5 anni. Inoltre, al di là del calo demografico, mentre i dati registrano un sensibile incremento del numero di laureati in economia nell’ultimo decennio (+31,5%), quelli che scelgono di svolgere il tirocinio professionale e successivamente di sostenere l’Esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono diminuiti in maniera drastica: -63,5%

Relazione tecnica – Chiarisce procedura e neutralità finanziaria: D.Lgs. entro 12 mesi su proposta del Ministro della giustizia (concerti con Università/Lavoro, sentito CNDCEC), parere parlamentare entro 30 giorni; nessun nuovo onere per la PA; verifica positiva della Ragioneria Generale.

Analisi tecnico-normativa (ATN) – Inquadra fonti, compatibilità e coordinamento: mappa la normativa (D.L. 203/2005; D.Lgs. 59/2010; L. 183/2011 art. 10 sulle STP; DPR 137/2012; D.L. 137/2020; L. 49/2023 sull’equo compenso), segnala assenza di conflitti con UE e obblighi internazionali, e richiama giurisprudenza recente (Cass. 3495/2024 su esercizio abusivo; Corte cost. 144/2024 su visto di conformità).

 

 

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l’intervento

 

– Legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);

– Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

– Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito nella legge) convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di attribuzione della competenza all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;

– Articolo 55, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che ha apportato modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

– Articoli 31, 31-bis e 31-terdecies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

– Articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;

– Articoli 4 e 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) in materia di associazioni tra avvocati e multidisciplinari e di esercizio della professione forense in forma societaria;

– Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali;

– Capo I e, in particolare, articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) con riferimento ai principi generali inerenti agli ordinamenti professionali e, in particolare, alla formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

 

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – Illustra obiettivi, alternative e impatti attesi: modernizzazione dell’esercizio (associato/societario), voto telematico, equilibrio di genere e ricambio, specializzazioni e assicurazione collettiva, con benefici su qualità dei servizi e attrattività della professione; evidenzia criticità empiriche (disomogeneità dimensionali degli Ordini, divari di genere/età) e indica soggetti attuatori (Ministero Giustizia e CNDCEC).

 

 




Riforma della professione di commercialista. Brevi note introduttive 

Stato: DdL delega “annunciato” alla Camera (A.C. 2628) – stato: testo “bollinato” non ancora stampato.

 

Stato e tempi della delega – Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili “anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.

Entro i 12 mesi successivi potrà adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto. Lo schema di decreto legislativo è proposto dal Ministro della giustizia, sentito il CNDCEC; per i profili accademici e previdenziali sono coinvolti rispettivamente il MUR e il MLPS. Parere parlamentare: 30 giorni. Se il parere è reso a ridosso della scadenza della delega, il termine si proroga di 30 giorni. Il decreto legislativo di riforma dispone abrogazioni espresse delle norme oggetto di riordino e reca le necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

 

Compensi professionali ed equo compenso – Libertà di pattuizione nel rispetto dell’equo compenso (ex lege  49/2023): il compenso deve essere proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione.

Aggiornamento dei parametri di riferimento con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNDCEC, applicabili anche alle prestazioni rese in forma associata o societaria.

Chiarezza del rapporto contrattuale: si promuove la formalizzazione scritta dell’incarico, con indicazione puntuale delle attività, dei criteri di calcolo del compenso e delle condizioni di revisione.

 

Governance degli Ordini e processo elettorale – Accesso alle cariche: riduzione dell’anzianità di iscrizione richiesta; misure per equilibrio generazionale e parità di genere (es. doppia preferenza/alternanza o strumenti equivalenti).

Voto ed elezioni: introduzione del voto a distanza con modalità telematiche, in linea con l’obiettivo della transizione digitale e con garanzie di personale, libertà e segretezza del voto.

Struttura degli Ordini: revisione delle classi dimensionali e della composizione degli organi; soglia minima di preferenze per la rappresentanza delle minoranze.

Mandati: durata quadriennale; limite di due mandati consecutivi (coerente con il nuovo sistema elettorale).

Disciplina e funzionamento: riordino di competenze, incompatibilità, decadenze; procedimento disciplinare e regole dei consigli/collegi di disciplina; previsione espressa delle ipotesi di cancellazione dall’albo.

Entrata in vigore delle nuove norme elettorali: dalla consiliatura successiva all’adozione del decreto legislativo.

 

Specializzazioni, tirocinio e assicurazione – Specializzazioni: disciplina organica per gli iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo; definizione e aggiornamento su proposta del CNDCEC.

Tirocinio: riforma per consentirne lo svolgimento anche durante il percorso di laurea, riducendo i tempi di accesso alla professione e favorendo l’attrattività per i giovani.

Assicurazione professionale: possibile forma collettiva di RC per tutti gli iscritti, a oneri del Consiglio nazionale, a tutela dei clienti; resta l’eventuale obbligo individuale per fattispecie non coperte o per adeguare i massimali alla specifica attività svolta.

 

Chiarezza su attività riservate e forme di esercizio – Perimetro delle attività: ricognizione e riordino con indicazione delle attività riservate per legge e distinzione dalle attività tipiche (tributario, economico-aziendale, finanziario, societario, crisi d’impresa, ecc.).

Forme di esercizio: disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria (costituzione, governance, limiti e controlli) nel rispetto della normativa vigente (art. 10 L. 183/2011, L. 247/2012, disposizioni cod. civ.).

Incompatibilità: riordino del regime con eventuali deroghe temporanee per specifiche ipotesi, nel rispetto dei principi di indipendenza e tutela dell’utenza.

 

Coordinamento con altre professioni (L. 4/2013 e professioni regolamentate) – Coordinamento espresso con le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate e alle professioni non organizzate ai sensi della L. 4/2013, al fine di evitare sovrapposizioni e contenziosi.

 

Questa nota riassume principi e criteri direttivi del testo “bollinato” della delega. Trattasi di Ddl “annunciato” (A.C. 2628) non ancora “Stampato” in versione ufficiale.