Contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020: le istruzioni Inps per l’applicazione della sospensione prevista dai decreti legge Ristori (1 e 2)

 

Con circolare n. 129 del 13 novembre 2020, l’Inps sostituisce quella del 12 novembre 2020, n. 128 e fornisce le indicazioni e le relative istruzioni operative e contabili in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno disposto, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei versamenti contributivi a favore dei datori di lavoro privati.

 

Sospensione dei versamenti contributivi

 

Per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, si precisa che la sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese, riferita alla rateizzazione dei versamenti sospesi.

 

Destinatari della sospensione dei versamenti

 

Sono destinatari della sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’INPS, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio nazionale, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto-legge 149/2020.

Sono destinatari della sospensione anche i datori di lavoro privati la cui unità operativa o produttiva è collocata nelle cosiddette “zone rosse”. L’attività prevalente, anche in questo caso, deve essere una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge 149/2020.

Entrambi gli allegati sono consultabili nella circolare.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle regioni e delle province autonome, rispetto alle zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.

 

Ripresa dei versamenti sospesi

 

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

 

Link al testo della circolare Inps n. 129 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori 1 e 2). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Sostituzione della circolare n. 128/2020 del 12 novembre 2020.