Esonero per assunzioni di donne lavoratrici. Le istruzioni operative limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021
La legge di bilancio 2021 ha stabilito che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’Inps, con il messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, informa che dall’11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di autorizzazione all’INPS, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale, e fornisce ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio le istruzioni operative e contabili relative alla fruizione dell’esonero, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021.
Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.
Per saperne di più:
Link al testo del messaggio Inps n. 3809 del 5 novembre 2021, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni operative – Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
Link al testo del messaggio INPS del 6 aprile 2021, n. 1421, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100% – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
Link al testo della circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Prime indicazioni operative – Datori di lavoro che possono accedere al beneficio – Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo – Rapporti di lavoro incentivati – Assetto e misura dell’incentivo – L’incremento occupazionale netto – Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato – Coordinamento con altri incentivi – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)