• 17/01/2025 13:28

Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2024, concernente: «Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/ ) e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione (indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4), da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479).

I soggetti che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:

  • per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
  • quelli che hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
  • per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3;
  • I coefficienti di maggiorazione indicati nei citato allegati da 1 a 3, sono stai determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4.

 

Per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, vedi la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 17 giugno 2024 che ha istituito con i codici tributo necessari.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2024, concernente: «Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/) e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

Vedi anche:

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

 

In relazione alla “vecchia” Rottamazione del magazzino

Circolare del Ministero delle Finanze n. 115 E del 1° giugno 2000: «SANATORIE E CONDONI – Rottamazione del magazzino – Parametri – Studi di settore – Articolo 7, commi da 9 a 14, della L. 23/12/1999, n. 488 – Adeguamento, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.1999, delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 59 del DPR 22/12/1986, n. 917»

 

 

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