Rimessione in termini nel processo tributario.“Decadenza incolpevole” in caso di malessere improvviso occorso al difensore
L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. In applicazione del sopra riportato principio, ritenuta fondata l’istanza di rimessione in termini per il deposito della copia della domanda di definizione delle liti pendenti e del relativo versamento presso il quale la causa è pendente, giustificata da un malessere improvviso e da un totale impedimento, benché temporaneo, a svolgere l’attività professionale da parte del difensore.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 21304 del 9 agosto 2019 (di seguito riportata) che ha ritenuto giustificato il deposito, con due giorni di ritardo, dell’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018, con documentazione del pagamento previsto nella disciplina per la definizione delle liti fiscali pendenti.
Vedi: Cass. SS.UU. 32725/2018, Cass. 12544/2015, 17729/2018
Sulla rilevanza ai fini della rimessione in termini del ricovero in ospedale del proprio unico difensore, vedi: Cass., Sez. II, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011. In tema di temporanea inabilità del proprio difensore, vedi: C.T.P. di Bari, ord. n. 125/2010; C.T.R. del Lazio, Sez. I, Sent. n. 286 del 20 aprile 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2011, pag. 2863). Per la mancata impugnazione dell’atto di accertamento a causa di un forzoso riposo del contribuente presso la propria abitazione per i postumi di un serio intervento chirurgico, vedi: C.T.P. di Pisa, Sez. I, Sent. n. 224 del 10 novembre 2005. Per la C.T.P. Bari, Sez. I, Sent. n. 7 del 17 gennaio 2013, la mancata indicazione delle modalità per proporre il ricorso giurisdizionale in seno ad un atto tributario non ne determina la nullità, ma comporta soltanto che il termine per proporre ricorso non decorre o, comunque, giustifica la remissione in termini da parte del contribuente per errore scusabile (in motivazione, conf.: Cass., SS.UU., 16293/2007 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2007, pag. 2558, Cass., Sez. V Trib., 14373/2010 — in “Finanza & Fisco” n. 36/2010, pag. 3166, da ultimo, Cass. Sez VI, T, 8082/2018 — in “Finanza & Fisco” n. 21/2018, pag. 1577).
Nel testo integrale dell’ ordinanza interlocutoria n. 21304 del 9 agosto 2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T
Presidente: Greco, Relatore: Dell’Orfano
Oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento -Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Termini processuali – Decadenza dall’impugnazione – A causa malessere improvviso del procuratore – Rimessione in termini – Ammissibilità – – Fattispecie – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie – Sospensione dei giudizi – Mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 per il deposito della copia della domanda di definizione e del relativo versamento presso l’organo giurisdizionale – Artt. 153, 325, 326 e 327 c.p.c. – Art. 46, della L 18/06/2009, n. 69 – Art. 6, commi 8 e 10, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136
La Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio Greco (Presidente), Dott. Antonella Dell’Orfano (Relatore/Consigliere), Dott. Antonio Francesco Esposito, Dott. Lucio Luciotti, Dott. Rosaria Maria Castorina (Consiglieri), ha pronunciato la seguente:
Ordinanza interlocutoria
sul ricorso —/2018 proposto da:
V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato M.P., che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato B.M.;
(ricorrente)
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. —, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
intimata)
avverso la sentenza n. 5450/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.07.2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
Rilevato che
V.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco n. 414/2015, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2009;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
il contribuente ha depositato memoria difensiva chiedendo di essere rimesso in termini con riguardo al deposito dell’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 2985)
Considerato che
1.1. il contribuente ha depositato, in data 12.06.2018, istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018, documentando il pagamento ivi prescritto;
1.2. va preliminarmente rilevato che ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018 il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 qualora, entro il 10 giugno 2019, il contribuente provveda a depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
1.3. il contribuente ha omesso di provvedere tempestivamente al suddetto adempimento prospettando quanto segue: la documentazione relativa all’istanza di sospensione era stata ricevuta dall’Avvocato M.P., difensore del contribuente con studio legale a Roma, nel pomeriggio di venerdì 07.06.2019; la notte tra la domenica ed il lunedì successivo il difensore era stato colto da improvviso grave malore con somministrazione di sedativi e prescrizione di riposo assoluto per almeno gg. 7, come da documentazione medica allegata; di conseguenza, l’istanza di sospensione non era stata depositata tempestivamente e si chiedeva che fosse disposta la rimessione in termini ai fini del deposito della suddetta istanza;
1.4. va preliminarmente evidenziato, con riguardo al fatto che la parte sia assistita da due Avvocati, uno del Foro di Roma (Avvocato M.P.) e l’altro del Foro di Pordenone (Avvocato B.M.), che l’istanza e la relativa documentazione erano in possesso del difensore del Foro di Roma – ossia il difensore colpito da malore -, che nulla poteva far supporre all’altro difensore l’incombente impeditivo ed inoltre che, anche se l’altro difensore fosse stato avvertito del grave malore, gli studi legali dei due Avvocati sono ubicati in città molto distanti tra loro (Roma-Pordenone) con impossibilità per l’altro difensore di provvedere al deposito in questione nella mattinata del 10.06.2019;
1.5. poste tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la causa non imputabile alla parte, che consenta di accogliere l’istanza di remissione in termini, consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, e non può risolversi in una mancanza di diligenza, né consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (cfr. Cass. n. 15908/2006), non potendo quindi l’istanza di remissione in termini essere motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l’attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie (cfr. Cass. SS.UU. n. 32725/2018);
1.6. nel caso in esame, quindi, facendo applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi sussistente un legittimo impedimento del difensore, stante la gravità del malore, improvviso ed imprevedibile, tale da incidere sull’attività professionale dello stesso, rendendogli impossibile il compiere atti ad essa relativi, altresì considerando che tale malore non aveva neppure consentito all’altro difensore di provvedere in sua sostituzione non essendo siti gli studi legali dei due Avvocati nella stessa città;
2. dovendo ritenersi giustificato il deposito, con due giorni di ritardo, dell’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018, con documentazione del pagamento ivi prescritto, sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonché pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo ex art. 6 D.L. n. 119/2018 conv. (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 2985)
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, in data 10/07/2019.