• 06/11/2024 18:09

Con Decreto Mef del 3 ottobre 2024 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) apportate modificazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 7 giugno 2024, n. 132, concernente: «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo».

Come spiega la relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

Il  decreto si compone di un solo articolo, rubricato: «Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024», il quale sostituisce gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce l’articolo 1 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato: «Approvazione del codice di condotta». Il comma 1, riproduce la disposizione, già contenuta nel decreto del 29 aprile 2024, secondo cui è approvato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle entrate e i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il comma 2 specifica che l’osservanza degli impegni contenuti nel codice di condotta di cui al comma 1 rientra tra i doveri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Il comma 3 specifica che gli impegni reciprocamente assunti dall’Agenzia delle entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia. Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.

L’articolo 1, comma 1, lettera b) sostituisce l’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato: «Disposizioni transitorie», prevedendo che per i contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta di cui all’articolo 1 impegna l’Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime a partire dalla medesima data. Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.

 

Le modifiche al DM Mef 29 aprile 2024 per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2024, coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica).

 

Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024, concernente: «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo» – Testo Integrale

 

Vedi anche:

Il Decreto Mef 31 luglio 2024 n. 126, che approva la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance possono effettuare la regolarizzazione agevolata delle violazioni. Il provvedimento disciplina le modalità di ravvedimento “guidato” per sanare situazioni d’irregolarità.