• 30/05/2023 22:23

Con gli aggiornamenti comunicati il 26 aprile 2023 e il 18 maggio 2023 pronto il modello dichiarativo 2023, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica entro il 30 novembre 2023. Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno.

 

Contribuenti obbligati alla presentazione di Redditi Persone fisiche

Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che:

  • nell’anno precedente hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust“, in qualità di beneficiario;
  • nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, MODELLO 770;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2023 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

I contribuenti che presentano il Modello 730/2023 in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono presentare anche i quadri RM, RT e RW, insieme al frontespizio del Modello REDDITI.

Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, in quanto nel corso del 2022 hanno percepito contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza della pandemia COVID-19, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio.

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM, insieme al frontespizio. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello REDDITI.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti vedi l’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello REDDITI PF”, nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello REDDITI, con riferimento ai rispettivi quadri.

Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.

 

Le novità del Modello REDDITI PF

 

Nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Con l’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni cambia anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei “Familiari a carico”. Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.

Di seguito in sintesi e per fascicolo, le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2023, periodo d’imposta 2022.

 

Modello Redditi PF 2023 – Fascicolo 1

 

Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF

 

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2773) all’articolo 11, comma 1, del TUIR, sono state modificate le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%. (Vedi. Tabella “Calcolo dell’Irpef” sotto riportata).

 

 

Rispetto alla previgente disciplina:

  • la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
  • la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
  • è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
  • i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

 

Detrazioni per lavoro dipendente, pensione ed altri redditi (rigo RN7)

 

L’art. 1 comma 2, lett. b), della legge 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2773), ha rimodulato le detrazioni per lavoro dipendente, pensione e altri redditi di cui all’art. 13 del TUIR.

A tal proposito si ricorda che le detrazioni previste dal citato art. 13 del Tuir per alcune tipologie di reddito costituiscono importi teorici in quanto, la detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo. L’importo della detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera 50.000,00 euro. La norma dispone, altresì, che le detrazioni previste per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore e per redditi diversi non sono cumulabili tra loro. Inoltre dall’anno di imposta 2022 sono previste delle maggiorazioni delle detrazioni con riferimento a determinate fasce di reddito.

 

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

 

È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

Come chiariscono le istruzioni, “Se il Reddito per detrazioni non è superiore ad euro 15.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.880 da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:

Detrazione = 1.880 x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)
365

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 690.

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380.

Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire della detrazione più favorevole pari ad euro 1.380.

Riportare nel rigo RN7, colonna 1, l’importo della detrazione come sopra determinata”.

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione

 

È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;

Come chiariscono le istruzioni, “Se il reddito per detrazioni non è superiore ad euro 8.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.955 da rapportare al numero di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713.

Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

Detrazione = 1.955 x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365

Riportare nel rigo RN7, colonna 2, l’importo della detrazione così determinato. Se l’importo è inferiore a 713, riportare euro 713”.

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi

 

È stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro (da riportare tale importo nel rigo RN7, colonna 4).

 

Modifica alla disciplina del trattamento integrativo (Rigo RN43)

 

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2774) ha modificato l’art. 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», rimodulando l’istituto del “Trattamento integrativo” e abrogando l’art. 2 del suddetto decreto legge che aveva introdotto l’ulteriore detrazione fiscale.

Il citato comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha sostituito il previgente limite di reddito di euro 28.000, con riferimento al quale è spettante il trattamento integrativo, con il nuovo limite di euro 15.000 disponendo inoltre, che: «Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda».

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418) ha fornito puntuali indicazioni circa le nuove modalità di applicazione dell’istituto

Ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo e per la sua determinazione si rimanda alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2023 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Nuova detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza Rigo RP71 codice “4” in col. 1 (nuovo comma 1-ter art 16 del TUIR)

 

Ai giovani con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L Questa detrazione è riconosciuta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni (Rigo RP71 codice 4). È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro. Se è stato indicato il codice “4” nel rigo RP71, calcolare la relativa detrazione compresa tra l’importo minimo di euro 991,60 ed il 20% del canone annuo, entro il limite massimo di euro 2.000, in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione. La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1. (Cfr.: circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile 2022 (par. 5, in “Finanza & Fisco” n. 16/2022, pag. 735) che ha illustrato le novità per i giovani che prendono in affitto un appartamento. In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021 viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

 

 

Eliminazione delle barriere architettoniche

 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto. Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n.236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma (cfr. Righi da RP41 a RP47codice 21 o il codice 22).

Per saperne di più vedi: risposte a interpello nn. 455 e 456 del 16 settembre 2023, risposta n. 293 del 23 maggio 2022 e circolare n. 23 del 23 giugno 2022 in “Finanza & Fisco” n. 24/2022, pag. 1137).

 

Riduzione al detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciate

 

Riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata (cfr. Righi da RP41 a RP47codice 15). Si ricorda che l’articolo 1, comma 39, della legge di bilancio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2814) ha estenso fino al 31 dicembre 2022 la detrazione relativa al c.d. bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), riducendone la percentuale, tuttavia, dal 90 per cento al 60 per cento.

La detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 60 per cento, spetta «Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444». Per quanto riguarda le tipologie di interventi che danno diritto al bonus facciate, le modalità di fruizione della detrazione nonché le relative modalità applicative, si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi nelle circolari n. 7/E del 2021 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), 22 dicembre 2020, n. 30/E (in “Finanza & Fisco” n. 34/2020, pag. 2310), e 14 febbraio 2020, n. 2/E (in “Finanza & Fisco” n. 2/2020, pag. 176).

 

Quadro RN – Crediti d’imposta (rigo RN32)

 

Credito d’imposta social bonus

 

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione. Per le persone fisiche il credito d’imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito (vedi: RN32, colonna 13). (Cfr.: il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

 

Credito d’imposta per attività fisica adattata (Afa)

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (RN32, colonna 16).

Si ricorda che comma 737 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono state definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro. Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023, prot. n. 94779/2023 reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (dell’importo del credito richiesto). Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (RN32, colonna 17).

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro.  Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023, prot. n. 120748/2023, reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento dell’importo del credito richiesto. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy

 

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse (RN32, colonna 18). L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali (RN32, colonna 19).

Si ricorda che i bonus pari al 30% o al 60% sono riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366/2022, sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta. La citata legge 15 luglio 2022, n. 99 di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d’imposta pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il credito d’imposta sale al 60% se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale.

 

Credito d’imposta per bonifica ambientale

 

Se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici. (Cfr.: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021, recante: «Attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022 (vedi: RN32, colonna 6)

 

Modello Redditi PF 2023 – Fascicolo 3

 

Proroga dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori

 

Nel quadro RE, prevista una nuova casella codice per consentire al lavoratore autonomo che ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori al 31 dicembre 2019, di avvalersi della proroga dell’agevolazione, ai sensi dell’art 5, comma 5-ter del D.L. 34 del 2019;

Al fine di fruire in dichiarazione della detassazione nella misura del 90% occorre compilare la casella Docenti e ricercatoriposta a margine del quadro, indicando il codice 1. Qualora il lavoratore autonomo abbia già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori, può fruire della proroga dell’agevolazione, ai sensi dell’art 5, comma 5-ter del D.L. 34 del 2019, indicando nella casella “Docenti e ricercatori il codice 2, L’agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l’esercente arti e professioni consegua in Italia. Sono altresì esclusi dall’agevolazione e assoggettati ordinariamente a tassazione in Italia, i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo che il soggetto residente produce all’estero in qualità di docente o ricercatore (vedi: circolare 23 maggio 2017, n. 17/E in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti

 

Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al fine di consentire l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici

 

Nel quadro RF è stata prevista la proroga, fino all’anno d’imposta 2022, dell’esclusione dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF (art. 1, comma 750, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Nuovi crediti d’imposta per le imprese

 

Nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del Quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.