Ammessa la regolarizzazione tramite ravvedimento speciale, – che consente il pagamento delle relative sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale – dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento – in forma rateizzata, ove la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023, ovvero in un’unica soluzione, qualora il versamento venga eseguito entro il 20 dicembre 2023 – delle relative sanzioni. Ciò a condizione che la compensazione dei predetti crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021, purché, con riferimento a tale annualità, la dichiarazione risulti validamente presentata, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento. È questo l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67 del 6 dicembre 2023, diffuso in vista della scadenza del termine del 20 dicembre 2023. Al riguardo, per verificare se la violazione rientri o meno nell’ambito temporale indicato, da ultimo, nell’interpretazione autentica di cui all’art. 21, comma 1, del. D.L. “Bollette”, secondo la quale sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni «commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti», i tecnici dell’Agenzia delle entrale sottolineano che ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale – consistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente – e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale. Restano, in altre parole, sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.
Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 del 6 dicembre 2023, con oggetto: OGGETTO: TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Ambito di applicazione – Violazioni che possono essere regolarizzate per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 21, del D.L. n. 34/2023 – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, (mediante rimozione della violazione e versamento) – Ammissibilità – Condizioni – La compensazione indebita dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 – La dichiarazione sia stata validamente presentata con riferimento alle annualità “sanate” – Art. 1, commi 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “D.L. Bollette”
I principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»