Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Ottobre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 179 e 180 del 2026

Con la risposta n. 179/2026 prende invece avvio la raccolta degli interpelli di ottobre. Il primo chiarimento del nuovo mese riguarda il trattamento convenzionale di una pensione INPS derivante da attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato e percepita da un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese. Sebbene, in base alla normativa interna, la pensione corrisposta dall’INPS sia considerata reddito prodotto in Italia, occorre coordinare tale disciplina con la nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, pur derivando da un rapporto di lavoro privato, la pensione INPS rientra nella nozione convenzionale di prestazione corrisposta nell’ambito di un «sistema previdenziale pubblico». Tale nozione comprende infatti le pensioni corrisposte sulla base della legislazione di sicurezza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro. Non trova quindi applicazione la regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, che attribuirebbe la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del pensionato. Opera invece la disposizione speciale del paragrafo 2 dello stesso articolo, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte: l’Italia.
Il chiarimento assume particolare importanza perché distingue la natura del precedente rapporto di lavoro dalla natura del sistema previdenziale nell’ambito del quale viene corrisposta la pensione: il fatto che l’interessato abbia lavorato esclusivamente nel settore privato non è sufficiente, nella Convenzione Italia-Cina, a ricondurre automaticamente la pensione alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Con la risposta n. 180 del 5 ottobre 2026, l’Agenzia affronta invece la cessione infragruppo del c.d. “credito ulteriore” derivante dall’imposta sulle riserve matematiche (IRM) maturato da compagnie assicurative appartenenti al medesimo gruppo, alcune delle quali residenti in altri Stati membri dell’Unione europea e operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nonché attraverso una stabile organizzazione italiana. Il credito in questione è rappresentato dall’eccedenza di IRM relativa al quinto anno precedente che, ricorrendone i presupposti, può essere ceduta alle società o agli enti appartenenti al gruppo secondo la disciplina dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. 
L’Agenzia riconosce che tale cessione infragruppo può operare anche nei confronti di società UE non residenti, comprese quelle che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione, purché operino nel territorio dello Stato e risultino rispettati i requisiti previsti dalla disciplina. La conclusione è fondata su una lettura dell’articolo 43-ter coerente con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Nel caso esaminato, pertanto, è ammesso il trasferimento del credito sia tra le società estere del gruppo sia tra queste e la stabile organizzazione italiana, considerato che ciascuna entità opera come sostituto d’imposta in Italia, presenta autonomamente il modello 770 e versa l’IRM con riferimento alla propria attività. 
L’apertura resta tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni poste dall’articolo 43-ter: i soggetti non residenti devono presentare una forma giuridica equipollente a quella delle società italiane contemplate dalla norma e deve sussistere una partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti. Inoltre, l’efficacia della cessione richiede l’assolvimento degli specifici adempimenti dichiarativi nel modello 770.

 

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Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

Risposta n. 179 dell’1/10/2026

Pensione INPS da lavoro privato percepita da residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia perché rientra nel sistema previdenziale pubblico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 179 del 1° ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Cina – Pensione INPS derivante da lavoro nel settore privato percepita da soggetto residente in Cina – Qualificazione come prestazione corrisposta nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico – Tassazione esclusiva nello Stato della fonte – Articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina ratificata dalla L. 18/11/2024, n. 182

 

La pensione INPS derivante da un’attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina, non è tassata esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi della regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina. Poiché il trattamento è corrisposto nell’ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contributi obbligatori per legge, opera la deroga del paragrafo 2 dello stesso articolo 18: la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato della fonte, vale a dire all’Italia. 

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 180 del 05/10/2026

Imposta sulle riserve matematiche: il credito “ulteriore” può essere ceduto anche tra compagnie UE non residenti e stabile organizzazione italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 5 ottobre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Imposta sulle riserve matematiche (IRM) – Cessione infragruppo del credito “ulteriore” maturato da società UE non residenti operanti in Italia in libera prestazione di servizi e da stabile organizzazione italiana – Ammissibilità del trasferimento tra soggetti del medesimo gruppo in presenza dei requisiti soggettivi e di controllo – Adempimenti nel modello 770 – Articolo 1, comma 2, del D.L. 24/09/2002, n. 209, con mod., dalla L. 22/11/2002, n. 265 – Articolo 43-ter del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

 

Il credito ulteriore derivante dall’imposta sulle riserve matematiche può essere ceduto, con la procedura dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, anche tra società del medesimo gruppo residenti in altri Stati UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi e una stabile organizzazione italiana. L’applicazione della procedura in esame implica, comunque, che i soggetti non residenti – inclusi la capogruppo e quelli intermedi nella catena di controllo – siano costituiti in una forma giuridica equipollente alle società di diritto italiano menzionate dalla norma in esame, e che sia rispettata la percentuale di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Peraltro, l’efficacia del trasferimento richiede inoltre gli adempimenti dichiarativi nel modello 770.

 

Riferimenti normativi e documentali: