Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2020 precompilata e gli elementi a base della dichiarazione per l’anno di imposta 2019

Con provvedimento del Direttore 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nelle stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2019 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.
In particolare, specificato che il contribuente e gli altri soggetti dallo stesso delegati potranno accedere ai seguenti documenti:
- dichiarazione dei redditi precompilata;
- elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1 al provvedimento 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020).
Rispetto al 2019 sono disponibili nuove informazioni riguardanti le spese sanitarie e sono stati aggiunti i contributi previdenziali versati all’Inps per i lavoratori domestici, tramite il “Libretto di famiglia”.
Con il nuovo provvedimento ampliato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono stati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata.
Nel dettaglio, a partire dall’anno d’imposta 2019 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
|
Si ricorda che con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico. |
Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 30.04.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.