Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, è intervenuto sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell’impresa come “domicilio digitale” dell’amministratore.
Ora con nota del 10 novembre, Unioncamere fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte. Con il citato documento interpretativo l’Unione Italiana delle Camere di Commercio evidenzia che l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese, a decorrere dal 31 ottobre 2025, non grava più indistintamente su tutti i componenti dell’organo amministrativo, ma si concentra solo su amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza di quest’ultimo – Presidente del Consiglio di amministrazione; si tratta quindi di un perimetro soggettivo circoscritto alle società di capitali, società consortili e cooperative, con esclusione degli amministratori di società di persone e di chi riveste cariche diverse (ad es. consiglieri o presidenti di comitati) . Unioncamere chiarisce, inoltre, che il domicilio digitale dell’amministratore deve essere univoco e non può coincidere con quello dell’impresa presso cui la carica è esercitata.
Sul piano operativo, per nuove nomine o conferme la PEC va indicata contestualmente al deposito della relativa pratica: in mancanza, l’ufficio sospende l’istanza fino all’integrazione con il domicilio digitale; per le cariche già in essere al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’obbligo di comunicazione è formalmente in capo all’impresa e si assolve per uno solo dei tre soggetti individuati dalla norma (A.U., A.D. o Presidente del CDA in assenza dell’A.D.) .
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, il mancato adempimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 2/2009) ovvero della sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata, con forbice da 206 a 2.064 euro.
Sul fronte dei costi amministrativi, è prevista l’esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo quando si presenta la sola comunicazione del domicilio digitale per uno dei soggetti obbligati; restano invece dovuti diritti e bollo nelle pratiche di nuove nomine/rinnovi (secondo la disciplina dell’adempimento principale) e per le comunicazioni facoltative riferite ad altri soggetti con cariche societarie.
In chiusura, la nota richiama un’avvertenza: nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.
Società di persone: ci sono obblighi aggiuntivi?
Secondo la nota Unioncamere, non sussiste l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore per le società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplice). La misura modificata dall’articolo 13 del D.L. n. 159/2025 riguarda infatti solo gli amministratori che, nelle società di capitali, società consortili e cooperative, ricoprono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza dell’A.D. – Presidente del CdA; gli amministratori di società di persone sono esclusi dall’obbligo.
Resta ferma, invece, la regola generale per cui il domicilio digitale dell’impresa (cioè la PEC della società come soggetto iscritto) deve essere iscritto e mantenuto attivo: la novità Unioncamere non incide su questo piano, ma si limita a chiarire che la PEC personale dell’amministratore va comunicata solo nei casi e per le cariche sopra elencate, non nelle società di persone.
In sintesi: per le società di persone nessun nuovo adempimento sulla PEC degli amministratori; rimane solo la corretta gestione del domicilio digitale dell’impresa già iscritto al Registro.
La novella introdotta:
Si riporta il testo dell’art. 13 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ai commi 3 e 4 così dispone: «3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;
b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.»
4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
(Link esterno: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2025-11/Comunicato_pec_amministratori_7112025_0.pdf)


