Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l’obbligo di comunicazione nell’Esterometro

 

A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT l’invio del cd. Esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio

Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 85 del 27 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Link al testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 85 del 27 marzo 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Operatore Ue in Regime di franchigia IVA che presta servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani – Nella specie – Operatore economico di diritto inglese in regimi speciale per le “piccole imprese” previsto dagli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) – Obbligo dei committenti italiani di comunicare i dati relativi alle prestazioni consulenza prestata da operatore comunitario in regime di franchigia IVA a ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 (cd. Esterometro) – Sussistenza- Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205




Cupe 2019: entro il 1° aprile 2019 il rilascio della certificazione degli utili

Scadono nello stesso giorno (modello EAS, Cud 2019 e altro) – (Link al sito Agenzia delle entrate)

Entro il 1° aprile 2019, deve essere rilasciata la certificazione (Cupe), prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.

Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (cfr. par. 3.1. della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004).

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.

La certificazione deve essere rilasciata ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Nella nuova certificazione sono state recepite le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 999 a 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di bilancio 2018, che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa (1).

Tuttavia, le disposizioni previgenti, di cui al Decreto 26 maggio 2017, continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 (cfr. art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017). Di conseguenza, saranno assoggettati al nuovo regime, solo gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e gli utili portati a nuovo prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione non verrà deliberata entro il 31 dicembre 2022.


Nota (1) – Vedi anche: “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” – Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018. Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate.

Normativa e prassi – Disciplina previgente ancora applicabile nel periodo transitorio di cui art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017

Dividendi e plusvalenze – Percentuali di concorso al reddito

Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell’IRES

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

Dividendi, plusvalenze e minusvalenze: le percentuali rideterminate di imponibilità

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

Vedi, circolare del 13 marzo 2009, n. 8, par. 1.2 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2009, Pag. 1622) nella quale è stato chiarito che “qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie ‘distribuzioni di utili’, la presunzione suddetta non opera e pertanto si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi”. Ciò dovrebbe assicurare la possibilità di considerare utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l’aliquota IRES risulta meno elevata.

Riforma fiscale del 2003. Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione ed equiparati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime di tassazione dei dividendi – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344

Le principali di note di associazioni di categoria:




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

La cessione, l’assegnazione ai soci di marchi e il contratto di lease-back
di Marco Orlandi

Liti aventi ad oggetto atti impositivi e liti non definibili ex art. 6 del D.L. n. 119/2018
di Isabella Buscema

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Chiusura delle liti fiscali pendenti

Suscettibile di definizione la lite sulla cartella ex art.36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 23269 del 27 settembre 2018: «CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI – Controversia riguardante l’impugnazione di un atto della riscossione – Cartella esattoriale ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di accertamento – Lite pendente suscettibile di definizione – Ammissibilità – Fondamento – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111»

Definibile la controversia contro la cartella che contiene per la prima volta l’affermazione di una pretesa impositiva o la sua quantificazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 3759 dell’8 febbraio 2019: «CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI – Liti fiscali “minori” – Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 – Automatica sospensione dei termini d’impugnazione – Presupposto applicativo – Astratta definibilità della lite pendente al 31 dicembre 2011 – Sufficienza -Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 • CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI – Controversia riguardante l’impugnazione un atto della riscossione – Cartella esattoriale – Lite pendente suscettibile di definizione – Ammissibilità – Limiti – Fondamento»

Prassi

Società immobiliari – Risposta ad interpello probatorio per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative

Immobiliari. Disciplina delle società di comodo disapplicata se i canoni di locazione sono allineati al range dei valori OMI

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 27 febbraio 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Società di comodo – Società non operative – Società immobiliari – Interpello probatorio – Istanza per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative – In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti – Fattispecie – Ricavi determinati da canoni pattuiti nel contratto di locazione – Canoni che non consentono il rispetto dei parametri di operatività previsti dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994 – Rilevanza per la disapplicazione della disciplina che canoni sono in linea con i valori OMI – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724»

Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienza attiva da eliminazione di passività fittizie

Non imponibili le sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento dell’Agenzia delle entrate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 7 marzo 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienza attiva da eliminazione di passività fittizie – Costi recuperati a tassazione e riferiti ad operazioni inesistenti – Sopravvenienze attive emerse in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio, a seguito del disconoscimento ai fini fiscali e successivo definitivo pagamento della maggiore imposta dovuta di costi precedentemente imputati al conto economico e fiscalmente dedotti – Assoggettamento ad imposizione – Esclusione -Onere di predisporre e tenere la documentazione idonea a consentire all’A.F. di riscontrare la riconduzione puntuale delle sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento – Art. 88, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Cessazione dell’attività per decesso del professionista – Obblighi IVA degli eredi

Credito non pagato per prestazioni rese dal de cuius esposto in fattura ad esigibilità IVA differita: per la chiusura della partita IVA gli eredi devono versare l’imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E dell’11 marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Inizio, variazione e cessazione di attività – Professionisti – Cessazione dell’attività professionale – Decesso del professionista – Obblighi degli eredi del professionista – Fattura con IVA ad esigibilità differita non riscossa -Chiusura della partita IVA senza attendere il pagamento della fattura – Possibilità – Modalità – Versamento dell’IVA indicata in fattura – Artt. 6, comma 5, 35, comma 4 e 35-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Penali – Esclusione dalla base imponibile IVA

Somme corrisposte a titolo di penale (ritardo/inadempimento): la funzione punitivo-risarcitoria le esclude dall’IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 13 marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio – Esclusione dalla base imponibile IVA – Sussistenza – Art. 15, primo comma, n. 1), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2019

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2019

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 25 del 13 febbraio 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di marzo 2019

Legislazione

Chiusura delle liti fiscali pendenti

Approvate le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio 2019

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019

 

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Sanatoria delle irregolarità formali

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019: «Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 69/2019 precisa che è applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento agli abbonamenti a banche dati anche online, purché i prodotti editoriali digitalizzati, raccolti nel data base, siano in possesso del codice ISBN o ISSN e abbiano le caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. In altri termini, le novità normative di cui all’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 637, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che hanno trovato conferma, seppure a posteriori, nella Direttiva n. 1713 del 2018, non possono trovare applicazione ai prodotti editoriali digitali privi dei codici ISBN e ISSN. A giudizio dell’Agenzia delle entrate, la scelta operata dal legislatore nazionale di subordinare l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla presenza dei codici ISBN o ISSN appare conforme al dettato del numero 6) dell’Allegato III della Direttiva n. 112 del 2006; nell’ambito di una disposizione agevolativa concernente la commercializzazione dei prodotti editoriali, risponde, infatti, all’esigenza di adottare a livello internazionale di criteri comuni per l’identificazione univoca del prodotto stesso.

Pertanto, in mancanza del requisito concernente la messa a disposizione del contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche dei prodotti editoriali nell’eccezione dianzi ricordata muniti di codice ISBN o ISSN, la fornitura di raccolte di documentazione normativa, di prassi e contratti collettivi in banche dati non può essere assoggettata ad IVA con l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del numero 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Link alla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 69 del 1° marzo 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche a quelle di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018

 

Raccolta di prassi (circolari e risoluzioni) in materia di regime speciale IVA per il settore editoriale

 

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

La circolare n. 20/2016, al CAPITOLO III, paragrafo 4, chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’IVA ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

Vendita a distanza di giornali o periodici nei confronti di privati consumatori italiani: la società Ue per scelta o, in ogni caso, al superamento della soglia dei 35mila euro annui, obbligata ad identificarsi e a versare l’Iva applicando, eventualmente, il sistema della resa forfetaria all’80%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 E del 25 settembre 2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Operazioni in ambito UE – Attività di vendita a distanza di giornali quotidiani o periodici – Cessioni in abbonamento nei confronti di privati consumatori, di giornali o periodici commercializzati in Italia da un soggetto passivo comunitario (società inglese) – Rapporti intercorrenti tra il regime speciale dell’editoria (art. 74, lett. c), del D.P.R. 633 del 1972) e quello delle vendite a distanza (art. 40 del D.L. n. 331 del 1993) – Applicazione del regime delle “vendite a distanza” fino alla soglia di 35.000 euro su base annua – Possibilità di opzione per la tassazione in Italia da parte del cedente comunitario – Obblighi del soggetto passivo comunitario – Al superamento della soglia di 35.000 euro o in caso di opzione, necessità di identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta (art. 17, terzo comma, e art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori – Modalità di calcolo della soglia di euro 35.000 – Forfetizzazione – Esclusione – Calcolo della soglia sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti – Necessità – Conseguenze per il soggetto passivo comunitario identificato in Italia (per obbligo di legge o per scelta) – Assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase per la commercializzazione di prodotti editoriali in Italia sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria – Acquisti intracomunitari – Differente disciplina a seconda se gli stessi sono destinati o meno alla successiva commercializzazione – Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile – Se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa – Art. 40, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla L. 29/10/1997, n. 427 – Art. 34 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, del D.M. 09/04/1993»

Prodotti editoriali su qualsiasi supporto fisico: necessaria la natura informativa e divulgativa per essere considerati libri e scontare l’IVA al 4%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 223 E del 13 agosto 2009: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Opere librarie – Pubblicazioni di natura informativa – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni per la qualificazione come “libri” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Punti 18) e 35), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Possibilità di applicazione del regime speciale IVA per l’editoria e delle aliquote agevolate per la stampa e allestimento di pubblicazioni di natura informativa e divulgativa occorrenti per le elezioni amministrative»

Free press: non applicabile né il regime speciale IVA per il settore editoriale né l’art. 2, secondo comma, n. 4) che assoggetta ad IVA le cessioni gratuite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 4 febbraio 2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE SUI REDDITI – Cessioni di periodici in distribuzione gratuita – Free press – Cessioni di beni – Art. 2, secondo comma, n. 4) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Ricavi – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Destinazione dei periodici a finalità estranee all’esercizio dell’impresa editrice – Non configurabilità – Stretta correlazione tra vendita degli spazi pubblicitari e la distribuzione free press del periodico stampato – Conseguenze – Assoggettamento ad IVA del solo corrispettivo dovuto dagli inserzionisti pubblicitari»

L’attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore configura esercizio di attività di impresa ed ai fini IVA si rende applicabile il regime monofase ex art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 15 novembre 2004: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Editoria – Artt. 53 e ss. del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore – Esercizio di attività d’impresa – Sussistenza – Applicazione del regime monofase – Applicabilità»

Regime IVA delle cessioni dei prodotti editoriali rimasti invenduti, privi di valore intrinseco, effettuate nei confronti di raccoglitori o rivenditori di carta da macero

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 231 del 15 luglio 2002: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di prodotti editoriali invenduti come carta da macero, dopo aver provveduto ad accantonare un limitato numero di copie per soddisfare eventuali richieste di arretrati»

I dispacci a contenuto economico e finanziario delle agenzie di stampa iscritte nell’apposito registro sono soggetti all’aliquota IVA del 4%

Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 127 E del 7 agosto 2001: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispacci delle agenzie di stampa – Aliquota IVA applicabile – Tab. A, parte II, n. 18, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Condizioni e limiti per l’applicazione dell’IVA al 4%»

Prodotti editoriali: la registrazione al tribunale ex L. n. 47/1948 come periodico non determina l’automatica applicazione al regime IVA agevolato. Necessaria la periodicità e la presenza di contenuto divulgativo

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 88 E del 19 giugno 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Agenda-Diario – Registrazione al tribunale – L 06/02/1948, n. 47 – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicazione regime agevolato ad agenda-diario»

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

Esercizio del diritto alla detrazione da parte dei rivenditori di prodotti editoriali

Circolare del Ministero delle Finanze n. 100 E del 23 aprile 1996: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Editoria – Articolo 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Esercizio del diritto alla detrazione ed all’eventuale rimborso da parte dei rivenditori di prodotti editoriali – Articolo 7, comma 3 del D.M. 9 aprile 1993 – È disposizione sostanziale e non interpretativa ed efficace quindi dall’1° gennaio 1993»




Prodotti editoriali elettronici. Il via libera Ue all’aliquota super agevolata del 4%

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 novembre 2018 è stata pubblicata la Direttiva UE del Consiglio 2018/1713 del 6 novembre 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere un trattamento uniforme per la fornitura di libri, giornali e periodici, a prescindere dal tipo di supporto. La direttiva consente agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni elettroniche quali e-book e quotidiani online la medesima aliquota IVA applicata ai loro equivalenti stampati, eliminando le disposizioni che escludevano le pubblicazioni elettroniche dal trattamento fiscale favorevole accordato alle pubblicazioni stampate tradizionali.

Tuttavia, è utile sottolineare che la legislazione italiana prevede che ai fini delle applicazione dell’aliquota IVA agevolata i giornali, libri e periodici, devono essere muniti di codice ISBN o ISSN. (Cfr. l’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 637, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – vedi anche, la circolare n. 20 del 18 maggio 2016, capitolo III, paragrafo 4, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 del 28 settembre 2017 e da ultimo la risposta ad interpello n. 69 del 1° marzo 2019, secondo la quale i citati codici ISBN o ISSN sono necessari, ma non sufficienti per l’applicazione dell’aliquota del 4%. In prodotto editoriale deve avere le caratteristiche proprie dei giornali, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Link al testo della Direttiva UE 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici – Pubblicata Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 286 del 14 novembre 2018




Nuovo Modello RLI locazioni dal 20 marzo 2019

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64442/2019, recante: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica», l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.

Il modello “RLI” è altresì utilizzato per effettuare i seguenti adempimenti:

  • comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • opzione per il regime della cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018);
  • contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”;
  • registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
  • registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
  • ravvedimento operoso;
  • gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
  • registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.

Periodo transitorio

Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2017, a decorrere dal 20 marzo 2019.

Dal 20 marzo al 19 maggio 2019 saranno accettati sia il modello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 sia quello approvato con il presente provvedimento.

A partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il modello approvato con il presente provvedimento.

Link al provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64442/2019, recante: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 19 marzo 2019

Nuovi  software

Link al software di compilazione RLI (versione 3.0.2 del 02/04/2019 per l’adeguamento al nuovo modello e modifica risoluzione con cedolare)

Link al software di controllo RLI (versione 3.0.2 del 02/04/2019 per l’adeguamento al nuovo modello e modifica risoluzione con cedolare)




Il nuovo Modello IVA TR riconosce i Gruppi IVA e gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Nuovo Modello IVA TR per il rimborso o compensazione del credito Iva trimestrale

 

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64421/2019, recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

L’approvazione del nuovo modello – rispetto al precedente approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017 – si è resa necessaria per tenere conto delle disposizioni contenute nel titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stato incluso tra i soggetti passivi il Gruppo IVA nonché di quelle contenute nell’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono stati introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Il nuovo modello, è utilizzabile, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2019, da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019, Prot. n. 64421/2019, recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 19 marzo 2019

Stretta sulle compensazioni dei crediti IVA

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L’importo nell’istanza relativo ai trimestri precedenti concorre al limite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR – Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui – Risposte a quesiti – Professionisti e certificatori – Individuazione di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164 – Artt. 2 e 3 del D.M. 18/02/1999 – DD.MM. 18/02/1999, 12/07/2000, 21/12/2000 e 19/04/2001»

Modello IVA TR – Integrazione/rettifica

Modello TR integrativo entro il termine di scadenza previsto per l’invio della dichiarazione IVA annuale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 14 novembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Modifica di elementi che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale (richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, visto di conformità, attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) – Termine e condizioni – Disciplina sanzionatoria – Applicazione dell’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 in caso di utilizzo “improprio” del credito IVA per mancata apposizione del visto di conformità – Art. 8, del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Con risoluzione n. 82 del 14 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non ci sono ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l’integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno – o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale – al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente, puntualizza l’Agenzia, sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata. Inoltre, precisato che l’integrazione/correzione degli elementi sopra citati (dati esposti nel quadro TD del Modello) non costituisce errore soggetto a sanzione, salvo che – con riferimento al visto di conformità – si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto. In tale evenienza, infatti, essendosi verificato un utilizzo improprio del credito, in violazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009, torna applicabile la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo cui «Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato», salva la possibilità di definizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Sulla facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito IVA, vedi: risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014. Nel documento di prassi chiarito che la modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita.

Il riconoscimento della scelta da parte dell’Ufficio è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni:

  • non sia avvenuta la validazione della disposizione di pagamento del rimborso;
  • il credito non sia stato già utilizzato in compensazione;
  • la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA (la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione annuale IVA).

Credito IVA maturato nel trimestre chiesto a rimborso con il modello IVA TR: la richiesta può essere variata da rimborso a compensazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento mediante modello F24 – Richiesta di rimborso con il modello IVA TR dell’eccedenza detraibile maturata nel trimestre – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale da rimborso a compensazione, effettuata tramite la presentazione del modello TR – Possibilità – Condizioni – Rimborsi non sono stati ancora erogati – Il credito non sia stato già utilizzato in compensazione – La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA – Caso di specie – Richiesta di revoca relativa al rimborso causata dalla mancanza di liquidità nonché dalla difficoltà di stipulare onerose polizze fideiussorie – Art. 38-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, comma 3, del DPR 14/10/1999, n. 542»

Sulla possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD, vedi: il paragrafo 8 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015. In particolare nella citata circolare chiarito che “Con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione (n. 99 E del 11 novembre 2014), si ritiene che possano essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato”.

Per il ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive, vedi paragrafo 4.3. della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016 (in Finanza & Fisco n. 19/2016, pag. 1507).




Violazioni formali. “PF99” è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata

Pronto il codice tributo (“PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018” da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle somme dovute per sanatoria delle infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Il codice tributo è stato istituito con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019. Nel documento indicate le istruzioni per la compilazione del modello F24 il suddetto. Non si applica, tuttavia, la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Come statuito dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge 119/2018, per il perfezionamento della regolarizzazione, si richiede anche «la rimozione delle irregolarità od omissioni». La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. “Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. (Così, nella “motivazioni” del Provvedimento Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 21 marzo 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell’art. 9, D.L. 119/2018 – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019 – Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018




Riscossione locale. La Consulta precisa

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa comparsi domenica e oggi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 51/2019 in materia di riscossione locale, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale precisa anzitutto che la sentenza dichiara l’inammissibilità della questione sollevata e quindi è priva di effetti normativi.

Inoltre, la motivazione non riguarda affatto gli stralci e le rottamazioni delle cartelle 2000-2006 dei Comuni che si erano affidati a società scorporate, ma esclusivamente l’inapplicabilità alle società scorporate del “meccanismo scalare inverso”, che è cosa ben diversa da stralci e rottamazioni. (Così, comunicato del 18 marzo 2019 dell’Ufficio Stampa della Corte costituzionale)




Definizione delle violazioni formali. Pronte le modalità d’attuazione

 

Stabilite regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul pagamento. Con la definizione agevolata, introdotta dal D.L. n. 119/2018 (articolo 9 – “Irregolarità formali”), è stata infatti prevista la possibilità di regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, cosiddette “violazioni formali”. Con il Provvedimento di oggi (del 15 marzo 2019), firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, si stabiliscono le modalità d’attuazione di questo nuovo strumento.

Solo per le violazioni che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul versamento

In particolare, le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, ma che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. La regolarizzazione quindi riguarda esclusivamente le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

Come regolarizzare le violazioni

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Al riguardo, il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve però fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa.

In riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni, sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. E comunque, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile.

Tempistica e modalità di pagamento

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019, recante: «Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018». (Pubblicato il 15/03/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)




Precisazione Mef sulla lista nera Ue dei paradisi fiscali

In merito alle inesattezze riportate circa il ruolo giocato dall’Italia nella decisione unanime, presa dall’Ecofin martedì a Bruxelles, di includere gli Emirati Arabi nella nuova lista nera Ue dei paradisi fiscali, il Mef intende fare chiarezza precisando che:

1)  Gli EA hanno già predisposto la normativa necessaria per uscire dalla Lista nera ma non hanno ancora concluso il lungo iter per la sua adozione formale previsto dalla loro Costituzione federale.
2) Richiamando le decisioni del Gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese circa la flessibilità da riconoscere per vincoli di natura costituzionale, l’Italia ha chiesto e ottenuto in sede Ecofin di modificarne le conclusioni. Queste ora prevedono che, una volta ratificata la modifica della rispettiva normativa, qualunque paese debba essere tempestivamente rivalutato e uscire dalla lista nera.
3)  Per questa ragione l’Italia ha ritirato la sua riserva e approvato la nuova lista nera Ue. (Così, comunicato Stampa Mef n. 50 del 13 marzo 2019)


Fiscalità: il Consiglio rivede la lista UE delle giurisdizioni non cooperative

Il Consiglio ha adottato una lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Oltre alle cinque giurisdizioni già presenti, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative ora include anche le 10 giurisdizioni seguenti:

Aruba;

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Dominica;

Figi;

Isole Marshall;

Oman;

Emirati arabi uniti;

Vanuatu.

Tali giurisdizioni non hanno attuato, entro il termine stabilito, gli impegni assunti nei confronti dell’UE.

L’allegato II delle conclusioni, che contempla le giurisdizioni con impegni in sospeso, riporta inoltre le proroghe concesse ad alcune giurisdizioni per poter varare le riforme necessarie e rispettare gli impegni assunti.

In data odierna abbiamo completato il primo riesame complessivo della lista UE delle giurisdizioni non cooperative. Sin dalla prima adozione verso la fine del 2017, la lista ha dimostrato la sua efficacia per far progredire in maniera cooperativa il programma dell’UE volto a migliorare le pratiche fiscali globali, combattere l’elusione fiscale e migliorare la buona governance e la trasparenza: più di 30 giurisdizioni hanno già mantenuto il loro impegno di varare riforme fiscali.

Eugen Teodorovici, ministro delle finanze della Romania

La lista, che fa parte della strategia esterna dell’UE in materia di imposizione definita dal Consiglio, è destinata a contribuire agli sforzi messi in atto per impedire l’elusione fiscale da parte delle società e promuovere la buona governance in materia fiscale a livello mondiale.

I lavori sulla lista sono iniziati alla metà del 2016 in seno al gruppo del Consiglio responsabile dell’attuazione di un codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese. Nel novembre 2016 il Consiglio ha raggiunto un accordo sul processo da seguire e ha stabilito i criteri per il vaglio delle giurisdizioni di paesi terzi, in particolare:

  • i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale
  • i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell’equa imposizione
  • il fatto che le norme minime dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (“tax base erosion and profit shifting“, BEPS) siano in fase di attuazione

Su tale base il Consiglio ha approvato e pubblicato nel dicembre 2017 conclusioni contenenti una lista UE delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale. Ha inoltre convenuto di proseguire il processo e raccomandato misure “di difesa” per quanto riguarda le giurisdizioni inserite nella lista.

La prima lista è stata redatta a seguito di un vaglio delle 92 giurisdizioni di paesi terzi interessati effettuato nel corso del 2017 e comprendeva le giurisdizioni che non avevano assunto impegni significativi per ovviare alle carenze riscontrate dall’UE.

La maggior parte degli impegni assunti dalle giurisdizioni di paesi terzi aveva come termine la fine del 2018 e la loro attuazione nell’ordinamento nazionale è stata attentamente monitorata a livello tecnico dal Gruppo “Codice di condotta” (Tassazione delle imprese) fino all’inizio di quest’anno. Il Consiglio ha adottato la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative risultante da questo esercizio e ha approvato uno stato di avanzamento aggiornato in relazione agli impegni in sospeso.

I lavori sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative sono un processo dinamico. Il Consiglio continuerà, nei prossimi anni, a riesaminare e ad aggiornare periodicamente la lista, tenendo conto dell’evoluzione dei termini per le giurisdizioni che rispettano gli impegni e dei criteri di inserimento utilizzati dall’UE per redigere la lista.  (Così, comunicato stampa Council of the EU n.182/19 del 12 marzo 2019) – www.consilium.europa.eu/press

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40/41 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Speciale: Codice della crisi

 

IL CODICE

DELLA CRISI D’IMPRESA 

E DELL’INSOLVENZA

 

Dal 16 marzo 2019 parte la corsa all’adeguamento di statuti e assetti organizzativi 
di Enrico Molteni

Il testo del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»

 

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

In nota tutte le norme richiamate o modificate

 

Documentazione:

La legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza»

Il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

La raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014

Il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del 5 dicembre 2018

La relazione illustrativa su princìpi cardine, osservazioni delle Commissioni parlamentari e parere del Consiglio di Stato

I pareri sullo schema di decreto legislativo delle commissioni parlamentari

Il parere della Commissione Giustizia del Senato

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Senato della Repubblica in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – Presidenza del Presidente: Ostellari, Relatore: Pillon

Il parere della Commissione Giustizia della Camera

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Camera dei Deputati in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – Presidenza del vicepresidente: Marchetti, Relatore: Perantoni

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 

 

 

 




On line la nuova una guida alla regolarizzazione degli errori segnalati con le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate

 

Il nuovo vademecum dell’Agenzia spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi.

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate alla regolarizzazione di errori segnalati con le comunicazioni –  Aggiornamento marzo 2019

 




Spesometro ed esterometro al 30 aprile 2019 e Lipe del IV trimestre 2018 al 10 aprile 2019. In Gazzetta il D.P.C.M. di proroga

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2019, n. 54, il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 che proroga i termini di trasmissione dello spesometro, dell’esterometro e delle comunicazioni liquidazioni IVA.

Questi i punti essenziali:

L’ art. 1, ai commi 1 e 2, prevede la proroga dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019 per le:

  • comunicazioni dello spesometro del III e IV trimestre 2018 e, per coloro che hanno optato per la trasmissione semestrale, del II semestre 2018 (art. 1, comma 1)
  • comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri (esterometro).

L’art. 2 prevede la proroga dal 28 febbraio 2019 al 10 aprile 2019 per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del IV trimestre 2018.

L’art. 3 prevede, ai commi 1 e 2, per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche, la proroga dei termini:

  • per i versamenti IVA relativi ai primi tre mesi del 2019, da effettuare entro il 16 aprile 2019, al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse;
  • per le comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri  relative ai mesi di marzo e aprile, al 31 maggio 2019.

Link al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, recante: «Modifica dei termini di trasmissione dei dati relativi a spesometro, esterometro e comunicazioni liquidazioni IVA, nonché proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite l’uso di interfacce elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2019, n. 54

 




Definizione agevolata delle controversie pendenti. Online il servizio per la compilazione e l’invio delle istanze

 

Da oggi (6 marzo 2019) è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. È infatti disponibile, sul sito internet delle Entrate, il servizio che consente di compilare e trasmettere online, entro il 31 maggio 2019, l’istanza per chiudere le liti fiscali pendenti.

Le liti interessate dall’agevolazione

La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Il termine per definire le liti

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018” per la compilazione e la trasmissione. La presentazione della domanda può avvenire anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 marzo 2019)

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi».

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Speciale Modulistica 2019

Modelli dichiarativi dei redditi 2018
Modelli e istruzioni

 

Modelli “Redditi 2019” delle Società e degli Enti
Istruzioni generali – Redditi SC • Redditi SP • Redditi ENC

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2019 degli enti e delle società

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Modello Redditi 2019-SC
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23599/2019, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi.».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 21.02.2019

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 

 




“Saldo e stralcio”. Al via domande online

Il “saldo e stralcio” delle cartelle da oggi si può fare online, direttamente dal sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Parte il nuovo servizio “Fai da te”, accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) che ad oggi ha fatto registrare circa 22 mila richieste inviate tramite posta elettronica certificata o presentate allo sportello.

Il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi, affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato al 30 aprile 2019.

Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Come presentare la domanda

Per utilizzare il servizio “Fai da te” bisogna accedere alla home page del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ed entrare nella pagina dedicata al “Saldo e stralcio”. In questa sezione, cliccando sul collegamento “Presenta la domanda online” con il servizio web “Fai da te” si può compilare direttamente sullo schermo il modulo di adesione (modello SA-ST). Bisogna riportare i dati personali, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Poi è necessario indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento di “saldo e stralcio” e allegare la documentazione di riconoscimento secondo le indicazioni riportate nel sito. Per proseguire nella compilazione, bisogna scegliere se si aderisce in base al valore dell’ISEE oppure in presenza di una procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento. Nel primo caso, bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportare i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE (numero di protocollo, data di presentazione e data di scadenza), indicare il valore ISEE del proprio nucleo familiare. Nel caso di procedura di liquidazione, invece, è necessario allegare la copia conforme del relativo decreto. Infine, dopo aver verificato il riepilogo dei dati inseriti, il contribuente deve specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate.

L’Agenzia trasmetterà una prima e-mail contenente un link per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente, a seguito della verifica e della validazione della documentazione di riconoscimento, il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

“Fai D.A. te” è presente anche nell’area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale, pin e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile inviare la domanda di adesione al “saldo e stralcio”. In alternativa, il modello di domanda SA-ST può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo email della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sul sito dell’Agenzia di riscossione è disponibile un video tutorial su tutto quello che c’è da sapere per aderire al “saldo e stralcio”, oltre al materiale informativo, la guida all’utilizzo del servizio Fai da te e alla compilazione del modello SA-ST.

Chi può aderire

Il provvedimento di “saldo e stralcio” delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 148/2017 indipendentemente o meno dal pagamento di alcune rate.

Qualora venisse richiesto l’accesso al saldo e stralcio per debiti non rientranti nella misura agevolativa o, in assenza dei requisiti che attestano lo stato di grave e comprovata difficoltà economica, la presentazione della domanda di adesione al saldo e stralcio sarà considerata in automatico, per i debiti definibili, come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

Quanto si paga

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente. In particolare si verserà il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 1 marzo 2019)




Bonus del 50% per i registratori di cassa di nuova generazione. Pronto il codice tributo

Istituito, con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 1° marzo 2019, il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Questo è il codice:

  • “6899” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 1° marzo 2019, con oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, prot. n. 49842/2019, recante: «Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». (Pubblicato il 28/02/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)




Ecobonus, alle ore 12 del 1° marzo 2019 online il sito per gli incentivi

 

La prima fase dedicata solo alla registrazione dei concessionari, poi sarà possibile chiedere i contributi

Alle ore 12.00 del 1° marzo 2019 sarà online la piattaforma dedicata all’Ecobonus, la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede contributi per l’acquisto di Veicoli a Ridotte Emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. La piattaforma sarà disponibile all’indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it.

Attenzione, non sarà un click day e non sarà necessario affrettarsi nei primi giorni. La procedura prevede infatti due momenti distinti: la prima fase di apertura dello sportello sarà dedicata esclusivamente alla registrazione dei concessionari, che potranno iscriversi e caricare i propri dati identificativi. Solo successivamente, dopo specifica comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, si aprirà la seconda fase e si potrà inserire l’ordine e prenotare l’incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Per assicurare procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sulla piattaforma sarà presente un contatore di risorse per seguire in tempo reale la disponibilità finanziaria del bonus.

Per maggiori informazioni sull’incentivo è possibile compilare la Scheda contatto (http://schedecontatto.invitalia.it/site/new/home/scheda-contatto.html)  o chiamare il Numero azzurro 848.886886.




Ecotassa sui veicoli inquinanti e incentivi per la mobilità verde. Primi chiarimenti

Pronti i chiarimenti sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l’installazione dei punti di ricarica e sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di Co2. La risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi, fornisce anche le prime indicazioni relative all’imposta sui veicoli inquinanti (Ecotassa), dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d’imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta “Ecotassa” sui veicoli inquinanti.

Come usufruire del contributo per l’acquisto di un veicolo nuovo a basse emissioni

La legge di Bilancio 2019 riconosce un contributo da 1.500 euro a 6.000 euro per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e immatricolazione in Italia dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). L’importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. Il venditore riconosce il contributo all’acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l’impresa costruttrice o importatrice dell’auto rimborsa l’importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. La risoluzione chiarisce che il costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l’omologazione dell’auto e che ne rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità.

La detrazione sulle spese delle colonnine per i veicoli elettrici

È prevista anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che la detrazione dell’imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Gli incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti

Dalle Entrate arrivano, inoltre, i chiarimenti relativi agli incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Gli acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

Come si paga l’Ecotassa per l’acquisto dei veicoli più inquinanti

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto un’imposta sull’acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km (Ecotassa). L’imposta è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori alla soglia stabilita dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che l’imposta è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo. L’imposta, il cui importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2, va versata tramite F24 da parte dell’acquirente del veicolo o da chi richiede l’immatricolazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 28 febbraio 2019, con oggetto: AGEVOLAZIONI PER LA MOBILITÀ VERDE – ECOTASSA – Primi chiarimenti sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e sull’imposta di cui articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.




Bonus del 50% per l’acquisto di registratori di cassa di nuova generazione. Approvate la regole attuative

Potrà essere utilizzato in maniera semplificata il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. È quanto dispone il Provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che detta tutte le istruzioni per fruire dell’agevolazione in un’ottica di semplificazione degli adempimenti. Dal 1° gennaio 2020, infatti, chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

Come ottenere il bonus

Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Si ricorda, infine, che il modello F4 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, prot. n. 49842/2019, recante: «Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». (Pubblicato il 28/02/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 1° marzo 2019, con oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

 




La tempistica di erogazione dei rimborsi IVA

“Sono da oggi disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze le statistiche sui erogati dall’Agenzia delle entrate negli anni 2017 e 2018.

Ai fini di rafforzare il rapporto con i cittadini e le imprese, negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha fortemente accelerato la tempistica di erogazione dei rimborsi fiscali. Tale accelerazione è stata favorita sia dall’introduzione di una sistematica valutazione del livello di rischio dei contribuenti, sia dalle nuove modalità di pagamento che, a partire dal 1° gennaio 2018, viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Nell’ultimo biennio non è stato necessario richiedere documentazione aggiuntiva alla maggior parte dei contribuenti (il 51,9%) in quanto automaticamente classificati a “basso rischio”.

I tempi medi per ottenere un rimborso dalla data della richiesta si sono ridotti dai 103 giorni nel 2017 agli 82 giorni nel 2018 (da 14,7 settimane a 11,7 settimane, – 20,4%). Nella metà dei casi sono ora sufficienti meno di 46 giorni per ottenere un rimborso IVA. La fase del processo che è stata maggiormente accelerata è quella che intercorre tra l’approvazione e l’erogazione del rimborso, che è passata da 25 giorni nel 2017 a 7 giorni nel 2018 (da 3,6 settimane a 1 settimana, con una riduzione percentuale del -72%).

Infatti, grazie alle novità normative introdotte a fine 2017 (1), il pagamento viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate senza più ricorrere all’attività precedentemente demandata agli Agenti della riscossione.

I dati sono disponibili sul sito www.finanze.gov.it alla pagina ‘Osservatorio sulle partite Iva‘”. (Così, comunicato Stampa Mef n. 43 del 28 febbraio 2019)

Statistiche sulle tempistiche dei rimborsi IVA anni 2017 e 2018 (PDF, 513 Kb) – (Link esterno al sito: http://www.finanze.it/opencms/it/statistiche-fiscali/osservatorio-sulle-partite-iva-/)


Nota (1) – L’accelerazione della tempistica di erogazione dei rimborsi è stata favorita da:

 




Prorogata all’8 marzo la scadenza per le comunicazioni degli amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio avranno tempo fino all’8 marzo per effettuare l’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Lo stabilisce un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato oggi, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria. Gli amministratori di condominio, quindi, per quest’anno, possono inviare i dati fino all’8 marzo 2019 invece della scadenza ordinaria del 28 febbraio, senza che sia compromessa la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Quali sono i dati interessati

Gli amministratori di condominio devono inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, nonché i dati relativi all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per effettuare la trasmissione dovranno utilizzare le nuove specifiche tecniche implementate, a partire da quest’anno, con ulteriori informazioni per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e al fine di recepire le novità introdotte dalla legge n.205/2017 in materia di interventi agevolabili effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, come le spese per interventi di “sistemazione a verde”. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2019)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2019, Prot. n. 48597, recante: «Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali». (Pubblicato il 27/02/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)

 




Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, spesometro ed esterometro. Una raffica di proroghe in uno schema di D.P.C.M.

 

Si pubblica, di seguito, una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga 30 aprile sia lo spesometro, sia l’ esterometro.  Anche per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (IV trimestre 2018), previsto un nuovo termine al 10 aprile 2019.

 

La bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;

Visto l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale al comma 1 stabilisce che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

Visto l’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente «Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA»;

Visto l’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 193 del 2016, il quale stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come sostituito dal comma 1 dello stesso articolo 4, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2017, n. 224;

Visto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 28 settembre 2017, «Irregolare funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», con cui è disposto il differimento del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, con il quale è disposta la proroga al 16 ottobre 2017 per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo semestre 2017;

Visto l’articolo 11 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone che «con riferimento all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019»;

Visto l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 1, comma 909, lettera a), n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il quale dispone che «i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione»;

Visto l’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge del 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione alle difficoltà tecniche riscontrate nella gestione della fatturazione elettronica;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

DECRETA

 

Articolo 1

(Proroga di termini per la comunicazione di dati delle fatture)

 

1. Il termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 30 aprile 2019.

2. I dati di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2019.

 

Articolo 2

(Proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al quarto trimestre 2018)

 

1. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al quarto trimestre 2018 sono trasmesse entro il 10 aprile 2019.

 

Articolo 3

(Proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche)

 

1. Per i soggetti passivi che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.

2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma,

 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze                 Il Presidente del Consiglio dei Ministri




Podologi, fisioterapisti, logopedisti: esclusi dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate 

FAQ n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019

Domanda
I soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?

Risposta

No, per l’anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.
L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»

Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

 

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

 

 

 

 

 




L’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” elettronica

La locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Questa è una delle precisazione fornite dalle Entrate nella risposta n. n. 67 del 26 febbraio 2019.

 

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 26 febbraio 2019, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205




REDDITI 2019-SC. Soggetti obbligati e principali novità

 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC – SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Il Modello “REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
  • enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

  • società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
  • società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
  • imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata inserita la casella “ISA” che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel riquadro “Visto di conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

REDDITO D’IMPRESA – QUADRO RF

Nel rigo RF1 è stata inserita la casella “ISA-cause di esclusione” che deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel rigo RF12 è stata inserita la colonna “ISA” che deve essere compilata dai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale (comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel rigo RF41, la deduzione della quota del 10 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, già prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, è stata differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Ai fini della determinazione dell’acconto dell’IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.

Nel rigo RF47 è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art.106, comma 3,del TUIR, è stata prevista una nuova colonna nel rigo RF53 per l’indicazione della quota deducibile del 10 per cento relativa ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle per- dite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell’IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS, relativi ai crediti verso la clientela (art. 1, comma 1068, della legge n. 145 del 2018).

Tra le altre variazioni in aumento (rigo RF31) è stato inserito il nuovo codice 63 per indicare le plusvalenze non tassate in periodi d’imposta precedenti che devono essere recuperate a tassazione ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. 30 luglio 2015 (Patent-box).

Tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55) sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti l’iper-ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, commi da 60 a 65, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Sempre tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55) è stato previsto il codice 71 per indicare i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

ALTRE IMPOSTE – QUADRO RQ

È stata inserita la nuova sezione XI-A (righi da RQ43 a RQ47) che va compilata dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla Banca d’Italia che applicano un’addizionale di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C (righi da RQ86 a RQ93) per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante (art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Nel rigo RQ80 (“Ulteriori componenti positivi ai fini IVA – Indici sintetici di affidabilità fiscale”) vanno indicati gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA di cui all’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La sezione XVII (“Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni”) è stata aggiornata a seguito della proroga della rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 (commi 997 e 998 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e alla data del 1° gennaio 2019 (commi 1053 e 1054 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

DETERMINAZIONE DELL’IRES – QUADRO RN

Nel rigo RN6 è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Nella colonna 5 del rigo RN10 (“Detrazione d’imposta”) è stata prevista, tra le altre, la detrazione pari alla quota dei rimborsi erogati, a decorrere dal 1°gennaio 2019, dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai conducenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro (art. 1, commi da 291 a 293, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA, REDDITI DI CAPITALE, REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – RIVALUTAZIONE DEI TERRENI – QUADRO RM

Nella sezione III (“Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni”), nei righi RM11 e RM12, è stata inserita la nuova colonna “Aliquota” per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’aliquota nella misura del 10 per cento (art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA – QUADRO RT

Nella sezione II (“Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento”) è stata prevista la possibilità di dichiarare, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni non qualificate di cui all’art. 67 comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nella sezione VII (“Partecipazioni rivalutate”), nei righi RT105 e RT106, è stata inserita la nuova colonna “Aliquota” per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’ali- quota nella misura dell’11 per cento, per le partecipazioni qualificate, e del 10 per cento, per le partecipazioni non qualificate (art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

PROSPETTI VARI – QUADRO RS

Il prospetto dei “Dati di bilancio” comprende un’autonoma evidenziazione dei c.d. “Intermediari IFRS” secondo le disposizioni che disciplinano gli schemi del bilancio previsti dalla circolare della Banca d’italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.

Il prospetto “Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice” è stato aggiornato per tenere conto della modifica all’articolo 101, comma 6, del TUIR secondo il quale le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, senza alcun limite temporale, dalla medesima società che ha generato le perdite (art. 1, comma 23, lett. c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il prospetto “Spese di riqualificazione energetica” è stato aggiornato per tenere conto della proroga al 31 dicembre 2019 delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (art. 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Nel prospetto “Investimenti in Start-up innovative” l’aliquota dell’agevolazione prevista a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa è incrementata, per l’anno 2019, dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti Ires, l’ali- quota è aumentata, per l’anno 2019, dal 30 al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni (art. 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

È stato inserito il nuovo prospetto “Credito d’imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport bonus)” (rigo RS253) per l’indicazione del credito d’imposta nel- la misura del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

È stato inserito il nuovo prospetto “Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali” (righi RS290 e RS291) per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

È stato inserito il nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato” che deve essere compilato dai soggetti che indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili in forma automatica, per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA – QUADRO RI

Nei righi RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 3 per indicare l’imposta sostitutiva versata e quella ac- cantonata relativamente ai redditi realizzati e a quelli esenti in precedenti periodi di gestione derivanti dagli investimenti di cui ai commi 89 e 100 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, oggetto di cessione prima dei cinque anni dall’inizio della detenzione (art. 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI O LOCALIZZATI E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – QUADRO FC

Nella sezione II-A, tra le “Variazioni in diminuzione”, nel rigo FC27, è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE – QUADRO RX

Sono stati inseriti i righi RX31 e RX32, riguardanti l’indicazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e di quella relativa all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il rigo RX21 è utilizzato anche per l’indicazione dell’imposta addizionale di cui alla nuova sezione XI-A del quadro RQ per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la Banca d’Italia (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).




Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande

In merito all’applicazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.

La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie  assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni  di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).

Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

(Così, l’Agenzia delle entrate nel “Principio di diritto n. 9” del 22 febbraio 2019)

 

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 17 novembre 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde – Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande – Art. 20, comma 1, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Tabella A, parte III, n. 121) allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633»




Detrazioni fiscali del 50% per lavori conclusi nel 2018 con efficientamento energetico. Prorogata al 1° aprile 2019 la trasmissione dei dati all’Enea

ENEA, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16-bis del D.P.R. 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it è prorogato al 1° aprile 2019. La nuova scadenza del primo aprile vale per tutti i lavori conclusi nel 2018.

Si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre.2018 n.145) che ha prorogato per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

 

Vedi anche le guide dell’Agenzia delle entrate

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento febbraio 2019

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione – Aggiornamento febbraio 2019

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico – Aggiornamento febbraio 2019




Attenzione alle email “Notifica in merito a debito”. Si tratta di falsi messaggi ai danni dei contribuenti

 

L’Agenzia delle entrate informa che in questi giorni stanno circolando delle email con oggetto del tipo “Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx” provenienti da un mittente denominato “Servizi finanziari”. I messaggi avvertono gli utenti di un presunto debito e invitano a consultare una lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali di uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il documento allegato ai messaggi è in realtà un virus informatico che può infettare i computer degli utenti.

L’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste false comunicazioni, invita i cittadini a cestinare immediatamente queste email e, in ogni caso, a non aprire file allegati o cliccare su eventuali collegamenti web sospetti.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2019)