Voucher connettività per i servizi a banda ultralarga anche per i professionisti. Incentivi fino a 2.500 euro

Anche i professionisti potranno richiedere il voucher connettività per i servizi a banda ultralarga.

È quanto prevede il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2022 entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che amplia la platea dei beneficiari della misura destinata a favorire la digitalizzazione, oltre che delle micro, piccole e medie imprese, anche tra i professionisti che esercitano in proprio o in forma associata.

L’incentivo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, potrà essere richiesto direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si sono accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.

Il piano voucher per le imprese e i professionisti dispone ancora di risorse pari a circa 545 milioni di euro.

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – https://www.mise.gov.it/

 

Per maggiori informazioni

Link al testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2022, recante: «Modifica del decreto 23 dicembre 2021, concernente il Piano voucher fase due, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 della del 19 maggio 2022 (www.gazzettaufficiale.it)

 




Decreto Ucraina-bis. Tutte le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 51/2022 pubblicata in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 il Decreto cd. “Decreto Ucraina-bis””. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.» è stato ampiamente modificato nel corso delle conversione in legge; dai 39 articoli per un totale di 142 commi, si è passati a 89 articoli, per un totale di 247 commi.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022.

Articolo 1-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, riproduce le norme contenute all’articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, che viene abrogato dall’articolo 1 del disegno di legge di conversione, facendone ovviamente salvi gli effetti. In particolare il comma 1, lettera a) proroga la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, per la benzina e il gasolio con misure uguali a quelle indicate all’articolo 1, per il GPL, l’accisa è pari a 182,61 euro per mille kg come già previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2022. In conseguenza delle disposizioni sopra descritte, nonché del decreto ministeriale del 6 aprile 2022, le accise ridotte si applicano, senza soluzione di continuità dal 22 marzo all’8 luglio 2022. La medesima lettera a) azzera dal 3 maggio all’8 luglio 2022, l’accisa sul gas naturale usato per autotrazione. La lettera b) del comma 1  riduce al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione. Il comma 2 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il periodo 3 maggio- 8 luglio 2022, disposte ordinariamente in ragione di specifici utilizzi. I commi 3 e 4 introducono adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote ridotte, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza. I commi 5-7, per prevenire il rischio di manovre speculative, dispongono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Il comma 8 consente di rideterminare le aliquote di accisa ridotte, nonché di prorogare il periodo di applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, con l’emanazione di un decreto ministeriale. Il comma 9 estende l’applicazione delle norme antispeculazione sui prezzi anche nel caso di rideterminazione delle accise con decreto ministeriale.

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca alcune misure per ridurre l’impatto negativo dell’aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto.

L’articolo 5-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, amplia le funzioni e le finalità dell’INPS alle attività di ricerca e formazione.

L’articolo 5-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede, in alternativa alla sospensione dell’autorizzazione alla gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale in particolari condizioni per il venir meno dei requisiti ivi previsti, la validità dell’autorizzazione la possibilità di continuare l’attività prestando una garanzia, disciplinando anche gli effetti del ripristino delle condizioni di autorizzazione decorsi 12 mesi.

L’articolo 6-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 le disposizioni recate nella legge di bilancio 2022 che consentono il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici.

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’articolo 7-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede un potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

L’articolo 7-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

L’articolo 7-quinquies, introdotto nel corso della conversione in legge, interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare prevedendo portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che – oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale – fa scattare la competenza statale all’autorizzazione.

L’articolo 7-sexies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.

L’articolo 7-septies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca una semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non è necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche.

L’articolo 8-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, modifica le condizioni alle quali sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI talune tipologie di finanziamenti.

 

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede specifici requisiti di qualificazione per le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro, ai fini del riconoscimento del superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche con cessione del credito e sconto sul corrispettivo, prevedendo inoltre che dal 1° luglio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi sopra indicati è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Certificazione SOA imprese per lavori superiori a 516 mila euro: dal 1° gennaio 2023 obbligo per Superbonus e bonus edilizi

 

Articolo 10-bis
Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77

 

L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato) prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.

Nello specifico il comma 1 dell’articolo in esame prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, può essere affidata:

  • ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In base a quanto previsto, invece, dal comma 2, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di  cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 3, inoltre, precisa che in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione sopra menzionata.

Da ultimo il comma 4 stabilisce che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Il testo dell’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 10-bis
Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

L’articolo 10-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, dispone al comma 1 la proroga, sino al 30 settembre 2022, delle autorizzazioni concernenti l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020 (L. 176/2020), salvo disdetta dell’interessato subordinatamente al pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L’articolo 10-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L’articolo 10-quinquies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca una serie di novelle alla disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, la cui disciplina è stata recentemente riscritta dal decreto-legge n. 77 del 2021.

 

L’articolo 10-sexies, introdotto nel corso della conversione in legge, consente di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria non già nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei “periodi successivi”.

 

Bonus rimanenze magazzino settore tessile, moda, pelletteria. Compensazione in F24 nei «periodi successivi»

 

Articolo 10-sexies
Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

 

L’articolo 10-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato) consente di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria non già nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei “periodi successivi“. L’articolo in esame modifica l’articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto Decreto “Rilancio“). Preliminarmente si ricorda che l’articolo 48-bis del decreto Rilancio, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021. In seguito, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha individuato i soggetti beneficiari del credito d’imposta indicandone anche il relativo codice ATECO; si tratta in sintesi di una serie di attività manifatturiere legate al settore del tessile e della moda. Successivamente, con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito. Successivamente, l’articolo 3 comma 3 del decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, (cosiddetto Decreto “Sostegni ter”) ha esteso il sopra citato credito d’imposta, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati, identificati dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51 (prodotti tessili), 47.71 (articoli di abbigliamento), 47.72 (calzature e articoli in pelle).

Per accedere al credito d’imposta occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate  l’“incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Come spiega l’“Attenzione” pubblicata nel sito dell’Agenzia delle entrate: la comunicazione da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell’approvazione (provvedimento del 27 aprile 2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF). In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).

Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:

– l’introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;

– adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali applicabile di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);

– introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Il comma 3 dell’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con la modifica in esame si consente di utilizzare il credito non già nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei «periodi successivi». Il comma 2 dell’articolo chiarisce che dall’attuazione delle relative disposizioni non debbono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Il testo dell’articolo 10-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 10-sexies
Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

 

1. All’articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione».

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 10-septies, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

 

L’articolo 12-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l’applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall’infezione da Covid-19.

 

Professionisti interessati da malattia o infortunio a causa del Covid: Efficacia retroattiva della sospensione degli adempimenti dei professionisti

 

Articolo 12-bis
Adempimenti del libero professionista in caso di malattia o infortunio

 

L’articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato), anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l’applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall’infezione da Covid-19.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che la disciplina dettata dall’art. 22-bis del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 abbia effetti retroattivi e quindi che la sospensione dei termini ivi prevista – che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione – si applichi non più soltanto ai casi di impedimento determinato da Covid-19 verificatisi a seguito dell’entrata in vigore della citata disposizione, bensì anche agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri che dichiarava lo stato di emergenza.

Il comma 1 stabilisce inoltre che:

  • non è previsto il rimborso di sanzioni ed interessi eventualmente già pagati relativi al mancato rispetto dei termini per la trasmissione di atti e documenti o per pagamenti verificatosi nel periodo temporale in cui la sospensione non era ancora operativa (31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021);
  • restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere riesaminate  o annullate.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, le modalità attuative della disposizione in commento. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Infine, il comma 3 quantifica in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022 gli oneri finanziari necessari a coprire l’estensione della sospensione disposta dal comma 1, cui si provvede attraverso le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della L. n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015).

Si ricorda che l’art. 22-bis del D.L. 41/2021 prevede che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

  • non comporta decadenza;
  • non costituisce inadempimento;
  • non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

La sospensione dei termini opera dall’inizio dell’impedimento, che può consistere nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o nella quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione.

La sospensione è accordata soltanto a favore dei clienti che abbiano conferito al professionista un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento. Trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti.

Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), commi da 927 a 944 dell’art. 1, hanno introdotto una specifica disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista. In tali casi può scattare la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista e vi è l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

 

Il testo dell’articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 12-bis
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

 1. Le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

L’articolo 12-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, introduce una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS. In base alla nuova ipotesi, il fondo può prevedere il versamento mensile, a carico del medesimo fondo, di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni – da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di versamento – di lavoratori di età non superiore a 35 anni.

L’articolo 12-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, modifica il regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati specificando le discipline sportive, le caratteristiche dei contribuenti e l’ammontare dei redditi a cui si applica. Reca, inoltre, alcune disposizioni di coordinamento.

L’articolo 12-quinquies, introdotto nel corso della conversione in legge, differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa – nell’ambito della disciplina della somministrazione di lavoro – alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

L’articolo 12-sexies, introdotto nel corso della conversione in legge, dispone differenti modalità di comunicazione relative all’avvio di attività per alcune categorie di lavoratori autonomi occasionali.

L’articolo 12-septies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca alcune modifiche alla disciplina sul collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici privi della vista; le novelle introducono il riferimento agli operatori della comunicazione (privi della vista) con qualifiche equipollenti a quella di centralisti telefonici e riformulano le norme procedurali sull’individuazione dei datori di lavoro, pubblici e privati, presso i quali siano installati o modificati i centralini telefonici e sulle modalità di pubblicazione delle graduatorie dei centralinisti e dei suddetti operatori (privi della vista).

L’articolo 13-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, consente alle Autorità di sistema portuale di ridurre i canoni di concessione al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.

L’articolo 13-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, detta disposizioni per il visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri.

Gli articoli 17-bis, 17-ter e 17-quater disciplinano un sistema di interscambio di pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci ed aventi specifiche caratteristiche. Tale sistema obbliga i soggetti che ricevono i pallet medesimi, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, a restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet aventi le medesime caratteristiche. Dall’attuazione di tale sistema di interscambio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 19-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede disposizioni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA.

L’articolo 19-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, attraverso alcune novelle introduce misure per il sostegno del settore agro-alimentare, tra cui l’estensione della definizione di “deperibili” a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche; il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento e la previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all’assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell’Unione europea.

L’articolo 20-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, attualmente prevista per tutta la durata dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 (il cui termine è attualmente fissato al 31 marzo 2022), per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo. A tal fine, novella l’articolo 78, comma 1-quater, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

L’articolo 20-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, elimina la previsione relativa alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell’allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché la disposizione riguardante la concessione, da parte dell’ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano determinate condizioni.

L’articolo 21-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure in materia di sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024.

L’articolo 22-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede la sospensione per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonché dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022.

L’articolo 22-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, concede all’ENIT – Agenzia nazionale del turismo un contributo straordinario, per il 2022, di 15 milioni di euro.

L’articolo 22-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga, fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

L’articolo 23-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, modifica la disciplina che subordina per i lavori edili, rientranti nell’allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento di alcuni benefici alla condizione dell’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell’esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La novella specifica che la condizione è rispettata anche qualora i datori in esame applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione.

L’articolo 28, modificato nel corso della conversione in legge, prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud. Il nuovo comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l’oggetto dell’obbligo di notifica funzionale all’esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi. I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.

L’articolo 29, modificato nel corso della conversione in legge, reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, in considerazione dei rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. Si demanda l’individuazione delle categorie di prodotti e servizi da diversificare e delle aziende produttrici ad un circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza, anche tenendo conto delle indicazioni del Nucleo per la cybersicurezza presso la medesima Agenzia. Reca, infine, una diposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l’assunzione di unità di personale specializzato da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L’articolo 29-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, specifica che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l’elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell’Ucraina e le modalità di realizzazione della stessa, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

L’articolo 30, modificato nel corso della conversione in legge, al comma 1 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’individuazione, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette a una procedura di notifica. I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica. Il comma 2 prevede l’obbligo di notifica per i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi. Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l’obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria. In base al comma 4, il regime configurato dall’articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d’invarianza finanziaria.

L’articolo 31, modificato nel corso della conversione in legge, detta disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell’attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell’anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l’anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza

L’articolo 31-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, riconosce un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l’affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

L’articolo 31–ter, introdotto nel corso della conversione in legge, apporta numerose modifiche alle competenze dell’Agenzia del demanio in seno alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al congelamento dei beni. Tra le modifiche più significative, le norme proposte chiariscono che, nello svolgimento di tali compiti, l’Agenzia agisce effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse; consentono all’Agenzia, ove vi siano motivi di indifferibilità ed urgenza, fermi restando i vincoli derivanti dall’applicazione della normativa europea sugli appalti di procedere all’affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del Codice appalti; consentono di nominare amministratori degli asset congelati anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata; estendono il parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in specifiche ipotesi ex lege, anche con riferimento ai beni mobili registrati da sottoporre a manutenzione straordinaria; specificano alcune previsioni di legge in relazione alle spese sostenute nel procedimento di gestione degli asset congelati; riducono i termini di legge per procedere alla vendita dei beni congelati, ovvero – in casi specifici – all’acquisizione degli stessi al Patrimonio dello Stato. Il comma 3 limita, in considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, al solo fatto commissivo doloso la responsabilità contabile dei funzionari dell’Agenzia del demanio per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

L’articolo 31-quater modifica la disciplina in materia di contributo straordinario per i comuni che danno luogo alla fusione. In particolare, al comma 1, viene innalzato a dieci milioni di euro il limite massimo del contributo in caso di comuni non derivanti da fusione per incorporazione e con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Al comma 2 viene stabilito un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 in favore dei comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risultasse in corso la procedura di fusione nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19.

L’articolo 32, modificato nel corso della conversione in legge al comma 1 abbrevia a 5 settimane la durata del corso di formazione per l’accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri. Il comma 2-bis dispone che la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.

L’articolo 32-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure volte a facilitare l’assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA).

L’articolo 32-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, destina risorse alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento di sistemi tecnologici e informativi in relazione a compiti istituzionali ad essi attribuiti.

L’articolo 33 protrae a tutto il 2022 l’impiego – finora consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell’interno per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall’Ucraina. Autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti in materia.

L’articolo 34, modificato nel corso della conversione in legge introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

L’articolo 35, modificato nel corso della conversione in legge alla lettera a) del comma 1 consente al MAECI di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo. La lettera b) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell’amministrazione digitale. La lettera c) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.

L’articolo 36 dispone, al comma 1, nel limite di spesa indicato, una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. “organico COVID“), già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il comma 2, modificato nel corso della conversione in legge incrementa, per l’anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”. Il comma 2-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, estende al personale docente della scuola dell’infanzia e primaria alcune disposizioni sull’immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria, introdotte con il decreto- legge n. 36 del 2022. Al riguardo, si consente al docente vincitore di concorso di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo, sin dal primo triennio dall’assegnazione, in deroga al vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica, nel medesimo posto e nella medesima classe in cui si è svolto il periodo di prova. Il comma 2-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, integra, ricomprendendovi gli idonei, le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020.

L’articolo 36-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, integra il Regolamento di polizia mortuaria, al fine di consentire che, in mancanza disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o dei parenti alla cremazione del cadavere possa risultare – oltre che dà atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati – anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

L’articolo 37 istituisce, per l’anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto“). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento (commi 1-3).

La disposizione disciplina le modalità di calcolo della base imponibile per i gruppi IVA (comma 4) fissa al 30 giugno 2022 il termine per la liquidazione e il versamento del contributo rimettendo ad un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate sentita l’ARERA alcuni aspetti attuativi (comma 5), individua le modalità di attribuzione del gettito a regioni a statuto speciale e provincie autonome (comma 5-bis, modificato nel corso della conversione in legge), prevede, ai fini dell’accertamento, dell’adozione di sanzioni, della riscossione del contributo e dell’eventuale contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di IVA in quanto compatibili (comma 6), esclude la deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (comma 7) e attribuisce specifici poteri di controllo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (che si può avvalere della Guardia di finanza) alla quale è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse dai i soggetti tenuti al pagamento del contributo. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l’Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza (commi 8-9).

L’articolo 37-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento di rettifica degli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali – concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’articolo 37-ter introdotto nel corso della conversione in legge, dispone che per l’anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

L’articolo 37-quater introdotto nel corso della conversione in legge, infine prolunga, da 30 a 60 giorni i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022.

 

Avvisi bonari. 60 giorni, invece degli ordinari 30 per pagare con le sanzioni ridotte

 

Articolo 37-quater
Prolungamento termini iscrizione a ruolo

L’articolo 37-quater, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato), prolunga i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo.

La norma, in particolare, prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d’imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta come previsto a regime dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tale proposito si ricorda che il richiamato articolo 2, comma 2, stabilisce che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. La disposizione precisa che tale agevolazione fiscale è provvisoria e non rimarrà a regime, ovvero si applica per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022.

 

Il testo dell’articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 37-quater
Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni.

L’articolo 37-quinquies, modificato nel corso della conversione in legge, dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall’erario per compensare le minori entrate connesse all’emergenza sanitaria.

L’articolo 37-quinquies, modificato nel corso della conversione in legge, dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall’erario per compensare le minori entrate connesse all’emergenza sanitaria.

L’articolo 38, modificato nel corso della conversione in legge incrementa il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantifica gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso al maggiore indebitamento, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. L’articolo, infine, dispone la sostituzione dell’allegato 1 alla legge di bilancio 2022, modificando, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022.

L’articolo 39 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 22 marzo 2022.

 

D.L. n. 21/2022, cd. “Decreto-legge Ucraina” convertito in legge. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.». In Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 20 maggio 2022

 

 




Decreto “Aiuti”. Tutti gli interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

Il Decreto-legge prevede ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi.

Di seguito, le principali misure in materia di energia:

  • bonus sociale elettricità e gas. Per il terzo trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni per le tariffe di fornitura dell’energia elettrica, riconosciute sulla base del valore ISEE determinato dall’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro il 30 giugno 2022. Inoltre, in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permetta l’applicazione del bonus, l’eventuale pagamento intervenuto nell’anno in corso ma in data antecedente al rilascio dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione applicata nelle bollette immediatamente successive, oppure, qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso e compensazione entro il 31 dicembre 2022 (art. 1);
  • incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2), previsione del credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3), estensione al primo trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4).

 

Quanto alle politiche sociali, il provvedimento prevede:

  • un’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021) (art. 31);
  • un’indennità una tantum di 200 euro in favore di pensionati, percettori di NaSPI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, beneficiari nel corso del 202 dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, lavoratori beneficiari nel 2021 di una delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10, commi 1-9, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e dal Decreto Sostegni bis (art. 42, D.L. n- 72/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (art. 32);
  • l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per l‘indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 33);
  • un bonus per il sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. In particolare, al fine di mitigare l’impatto del “caro energia”, in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto – a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale attuativo e fino al 31 dicembre 2022 – di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento (nel limite di 60 euro) ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (art. 35);
  • incremento di 50 milioni di euro, per il 2022, del fondo per i servizi di trasporto pubblico locale (di cui all’art. 1, comma 816, della L. n. 178/2020, Legge di bilancio 2021) (art. 36);
  • aumento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 39).

 

Il Decreto-legge introduce, altresì, misure diversificate per il sostegno della liquidità delle imprese, tra le quali:

  • misure temporanee tramite garanzie concesse da SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2022, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della attuale crisi (art. 15);
  • misure temporanee a sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, sotto forma di finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive derivanti dalla crisi ucraina (art. 16);
  • istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’anno 2022, con una dotazione di 130 milioni di euro (art. 18);
  • rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 (art. 19);
  • maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o a determinate condizioni, fino al 23 giugno 2023 (art. 21);
  • aumento delle aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 22);
  • rifinanziamento del Fondo IPCEI, per il sostegno delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, di 150 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 150 milioni di euro per il 2024 (art. 24);
  • istituzione del Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022 (art. 25).

Fonte: Ministero del Lavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Per saperne di più:

La ratio del Decreto “Aiuti”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

La relazione tecnica Decreto “Aiuti”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

Il Decreto “Aiuti”

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).




Credito d’imposta del 40% per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. “strade del vino”. Approvato il provvedimento delle Entrate con le modalità di applicazione e di fruizione del bonus

Il comma 131, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha esteso il credito d’imposta del 40 per cento, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti.

Ora con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni», adottato ai sensi del citato comma 131, definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. La predetta comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione dovrà essere inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

• dotazioni tecnologiche;
• software;
• progettazione e implementazione;
• sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui al comma 131, ultimo periodo, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Come evidenzia la parte “motiva” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, le disposizioni del citato comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in caso di grandi imprese, oppure alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese. Per le piccole e medie imprese agroalimentari, invece, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il regime di aiuto è stato pubblicato dalla Commissione europea con numero di caso SA.102630.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni», pubblicato il 20.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Possibile “aprirli” al familiare o a un’altra persona di fiducia | Novità anche per tutori e amministratori di sostegno

Consultare il cassetto fiscale e i dati ipotecari e catastali, richiedere il duplicato della tessera sanitaria, leggere le comunicazioni inviate dal Fisco, accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Da oggi chi non ha modo di accedere in prima persona a questi e ad altri servizi, disponibili nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate, potrà delegare un familiare o una persona di fiducia.

La novità è contenuta in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che punta ad agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online tramite Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. La semplificazione riguarda in primo luogo i tutori e i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori di figli minorenni, ma vale anche per chi vuole consentire a un parente o a un’altra persona di fiducia di accedere per proprio conto. Il provvedimento di oggi illustra, caso per caso, le regole per conferire oppure ottenere l’abilitazione, così da sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Fisco telematico. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.

 

Possibile “aprire” i propri servizi online a un familiare o a una persona di fiducia

 

Un’opzione disponibile per tutti i contribuenti è quella di richiedere l’abilitazione all’accesso, per proprio conto, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate da parte del coniuge, del figlio, di un parente/affine entro il quarto grado o di una persona di fiducia (conferendo una procura sulla base dell’art 63 del D.P.R. n. 600/1973). Ogni contribuente potrà designare un solo rappresentante e ogni persona potrà essere designata al massimo da tre contribuenti. La procura non potrà essere conferita a titolo professionale.

 

Come presentare la procura

 

La procura potrà essere presentata dal rappresentato presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata oppure inviando la documentazione tramite pec ad una Direzione Provinciale delle Entrate. Se invece il rappresentato è impossibilitato a presentare direttamente la procura a causa di patologie, la domanda potrà essere presentata dalla persona di fiducia prescelta presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando copia del documento di identità di entrambi e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato rilasciata dal medico di famiglia.

Le informazioni inserite nelle attestazioni non dovranno eccedere quelle presenti nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia.

 

Tutori, amministratori di sostegno e soggetti esercenti la responsabilità  genitoriale

 

Il tutore (oppure, nei casi previsti, il curatore speciale) potrà richiedere di essere abilitato all’accesso ai servizi online per conto del soggetto sotto tutela presentando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (“Modulo di richiesta di accesso ai servizi online per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno”) e allegando la documentazione attestante la propria qualifica. Analoghe modalità sono previste per i curatori speciali e gli amministratori di sostegno. Il provvedimento illustra anche le regole per i genitori di minorenni (soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale).

 

Quali servizi saranno accessibili da un rappresentante

 

L’accesso all’area riservata avverrà sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, potrà scegliere se operare per conto proprio o del soggetto rappresentato. In quest’ultimo caso il rappresentante potrà operare per diversi servizi online, come visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata o richiedere un duplicato della tessera sanitaria, ma anche accedere a molte delle informazioni disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, quali le consultazioni ipo-catastali, il cassetto fiscale, la stampa dei modelli F24, le ricevute dei pagamenti pagoPA, gli avvisi di regolarità e irregolarità e altre comunicazioni.

Nella tabella seguente è riportato l’elenco completo dei servizi per cui è già prevista l’abilitazione di un rappresentante.

 

Categoria Dichiarazioni Categoria Istanze
Dichiarazione precompilata Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale
Categoria Consultazioni e Ricerca Categoria Comunicazioni
Cassetto fiscale (ad esclusione della sezione sulle scelte “2, 5, 8 per mille”) Avvisi di irregolarità
Fatturazione elettronica Avvisi di regolarità
Stampa modelli F24 Altre comunicazioni
Ricevute dei pagamenti pagoPA Contatti
Lista invii effettuati Categoria Servizi di utility e verifica
Ricerca ricevute Controlla PIN
Richiesta reinvio ricevute Stato richiesta certificato
Documenti da prelevare Ripristina Ambiente
Consultazioni ipo-catastali
Interrogazione del Registro delle Comunicazioni

 

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173217/2022, recante: «Richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura», pubblicato il 20.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Precompilata 2022, dal 23 maggio online con 1,2 miliardi di dati già “caricati” dal Fisco | Da quest’anno può essere inviata anche da un familiare o da una persona di fiducia

Precompilata 2022 al via da lunedì 23 maggio, quando saranno disponibili i modelli predisposti dal Fisco, che in base alle informazioni in suo possesso ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno sarà inoltre possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento.

La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web. Una nuova guida, online sul sito istituzionale, e un video, pubblicato sul canale YouTube delle Entrate, illustrano le novità per consultare e inviare la propria dichiarazione.

“La dichiarazione precompilata – afferma il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – si arricchisce ogni anno di ulteriori dati a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e si conferma un’utile semplificazione: infatti non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte. I numeri dimostrano la crescente familiarità dei cittadini con questo strumento, che fino a pochi anni fa appariva impensabile”.

 

Dati in costante aumento

 

Dall’avvio della dichiarazione precompilata, sette anni fa, il numero dei contribuenti che hanno effettuato direttamente l’invio dei modelli 730 e Redditi è cresciuto fino a toccare nel 2021 quota 4,2 milioni, il triplo rispetto al 2015 (quando erano stati 1,4 milioni). In costante aumento è anche la percentuale dei 730 inviati senza modifiche, che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del totale (nel 2015 era pari al 5,8%). Se invece si considera il numero delle informazioni pre-caricate in dichiarazione dall’Agenzia delle Entrate, si è passati dai circa 160 milioni di dati del 2015 a 1,2 miliardi di quest’anno, dunque con un livello di completezza dei modelli a disposizione dei cittadini sempre maggiore.

 

1,2 miliardi di dati già inseriti dal Fisco nelle dichiarazioni 2022

 

Cresce e supera quest’anno quota 1 miliardo e 200 milioni il monte dei dati pre-inseriti dal Fisco per agevolare l’adempimento da parte dei contribuenti. La maggior parte dei dati è riferita alle spese sanitarie, balzati dai 718 milioni dello scorso anno a oltre 1 miliardo (+40%). Gli incrementi più rilevanti si registrano alla voce “bonifici per ristrutturazioni”, con oltre 10 milioni di occorrenze (+36% rispetto al 2021), e “contributi lavoratori domestici”, con 3,8 milioni di dati (+14%). Ma la crescita più significativa in assoluto è rappresentata dai dati relativi alle spese scolastiche – 458mila a fronte dei circa 4.600 dello scorso anno – e da quelli sulle erogazioni liberali, quasi triplicati e passati da 550mila a oltre 1 milione e 600mila.

 

Ok all’invio della dichiarazione da parte di un familiare

 

Novità del 2022 è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante.

 

Possibile scegliere anche una persona di fiducia diversa da un familiare

 

Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio. Una semplificazione ulteriore è poi prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. La procura non può essere conferita a titolo professionale; inoltre ogni contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al massimo da tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.

 

Abilitazione online per gli eredi

 

Precompilata più semplice anche per gli eredi, che da quest’anno potranno richiedere l’abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza necessità quindi di recarsi in ufficio. Infine, chi presenta la dichiarazione in qualità di genitore, tutore o amministratore di sostegno, potrà trasmettere la richiesta per l’abilitazione, oltre che con le consuete modalità, anche tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 19.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il video e la guida con le novità della precompilata 2022




OIC: pubblicati nella versione definitiva il documento interpretativo n. 10 su rivalutazione e riallineamento e gli emendamenti ai principi nazionali per recepimento direttiva contabile UE

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato oggi (4 maggio 2022) il documento interpretativo n. 10 (“Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”) e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

Il Documento Interpretativo n.10 (link esterno sito: https://www.fondazioneoic.eu)  disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento per effetto delle norme introdotte con l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di bilancio 2022”). L’OIC ha completato la valutazione degli effetti contabili delle norme in oggetto fornendo le proprie indicazioni sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale versando un’imposta sostitutiva integrativa e sia nel caso di revoca dell’affrancamento fiscale operato ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

In particolare, nella versione finale del Documento Interpretativo n. 10, è stato specificato che qualora le società, entro la data di approvazione del bilancio, decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell’affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica dovranno:

a) eliminare dall’attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente in contropartita al Patrimonio Netto. Gli ammortamenti dell’esercizio saranno calcolati sul valore del bene rideterminato ovvero al netto del citato maggior valore;
b) iscrivere un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti al completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013 (link esterno sito: https://www.fondazioneoic.eu) prevedono, tra l’altro, che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non hanno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese.

Pertanto la disciplina contabile dei derivati prevista dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e declinata nell’OIC 32 si applica anche a tali imprese.

(Così, comunicato stampa Oic – Organismo italiano di contabilità – del 4 maggio 2022)




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2022 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Con provvedimento del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso 2022 alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline);
  • Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, potrà effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

  • visualizzazione e stampa;
  • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
  • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 19.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Superbonus e agli altri bonus edilizi. Cosa si intende per cessioni parziali (ora vietate)

Faq del 19 maggio 2022

Online la risposta dell’Agenzia delle entrate con i chiarimenti sull’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi dal decreto-Sostegni-ter.

 

D. A seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

 

R. Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto-Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

 

Faq aggiornate del 17 marzo 2022

Le Faq aggiornate al 3 febbraio 2022

Le Faq aggiornate il 22 novembre 2021

 




La Camera approva. Sì definitivo alle misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (già approvato dal Senato) – (A.C.3609).

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dal Senato che stanno per essere approvate definitivamente dalla Camera dei Deputati

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», comprendente le modificazioni apportate dal Senato

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del nuovo decreto-legge “Aiuti”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco), dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani) dal ministro della cultura (Franceschini), dal Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti), dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Gelmini) di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Di Maio), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (Atto Camera n. 3614).

 

La ratio del Decreto “Aiuti”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

 

La relazione tecnica Decreto “Aiuti”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

 

Il Decreto “Aiuti”

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).




Discoteche e sale da ballo chiuse durante l’emergenza Covid. Dal 6 giugno 2022 è possibile richiedere i nuovi contributi a fondo perduto

Pronte le istruzioni per accedere ai nuovi contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. Un provvedimento, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, disciplina le modalità e fissa i termini di presentazione – dal 6 al 20 giugno 2022 – delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.

 

La platea dei beneficiari

 

Il “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022) ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dal “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021). Con riguardo a beneficiari, ammontare del contributo e modalità di erogazione, restano valide le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021. Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita IVA attivata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n.221/2021.

 

Come e quando inviare la domanda

 

La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito. La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022. Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascuno, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del Temporary Framework. L’Agenzia comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Mise del 18 maggio 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 maggio 2022, Prot. n. 171638/2022, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25», pubblicato il 18.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il decreto attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza Covid. I termini per l’invio delle istanze saranno comunicati dall’agenzia delle entrate

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse»




D.L. n. 21/2022, cd. Decreto-legge Ucraina: votata la fiducia alla Camera

La Camera, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (approvato dal Senato) (A.C. 3609), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dal Senato che stanno per essere approvate definitivamente dalla Camera dei Deputati.

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», comprendente le modificazioni apportate dal Senato




Decreto-legge “Aiuti”: il testo in Gazzetta

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».

 

La ratio del Decreto “Aiuti“

Il testo della relazione illustrativa del decreto-legge, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

 




Il Governo dà il via libera al disegno di legge recante la riforma del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di martedì 17 maggio 2022, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
L’intervento normativo ha la finalità di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, considerato l’impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, riducendo, contestualmente, l’elevato numero di ricorsi in Cassazione.
Punti cardine dell’intervento sono:

 

  • la professionalizzazione dei magistrati tributari

 

I magistrati tributari, che oggi sono tutti onorari, verranno reclutati a tempo pieno mediante un apposito concorso con prove scritte e orali.

È rimodulato, riducendolo sensibilmente, l’organico della magistratura tributaria composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado.

Fino a quando non sarà interamente compiuto il percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali; questi ultimi rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature.

 

  • il rafforzamento dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria

 

Sono istituiti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (CPGT):

a) un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
b) l’Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un’apposita banca dati che permetterà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l’eventuale esito delle liti.

 

  • il potenziamento della struttura amministrativa a supporto della Giustizia tributaria mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati;

 

  • interventi sul processo;

 

Nei processi di primo e secondo grado:

 – si introduce, con opportuni accorgimenti, la prova testimoniale, al pari di quanto previsto nei giudizi civili e amministrativi;
 – a fini deflattivi, è implementato l’istituto della conciliazione per le controversie di importo fino a 50.000 euro;
 – si introduce il giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro e, in conseguenza, è modulato l’appello solo in determinati casi (cd. appello critico).

 

Nel processo tributario in Cassazione vengono introdotte apposite misure deflattive del contenzioso:

 – la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati;
– con la stessa finalità, il rinvio pregiudiziale, cioè diretto, dai giudici tributari di primo e secondo grado alla Cassazione per ottenere la soluzione preventiva di questioni nuove o rilevanti o particolarmente complesse o ricorrenti.




Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Pronti i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Con la circolare n. 14/E, le Entrate illustrano la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021: dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.

 

Tax credit beni strumentali nuovi e ricerca e sviluppo

 

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sul credito d’imposta, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio, per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. Focus anche sul credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, anch’esso prorogato e rimodulato dalla Legge n. 234/2021.

 

Tax credit librerie e impianti di compostaggio

 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Un paragrafo a parte è dedicato al bonus acqua potabile, il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 maggio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234




Acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti. I contratti di vendita stipulati dal 16 maggio validi ai fini della prenotazione del contributo

A partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 riapre la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.

Il Decreto del Presidente del consiglio, recante: «Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti», è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022. Pertanto, i contratti di vendita stipulati dalla predetta data del 16 maggio saranno validi ai fini della prenotazione del contributo agevolativo da inserire sulla piattaforma.

Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

 

In particolare i 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti:

 

Per l’acquisto di auto di categoria M1

  • 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
  • 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug-in)
  • 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)

 

Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per i veicoli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.

 

Molte le novità introdotte sugli importi degli incentivi concessi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto:

 

Per le auto (categoria M1) con emissioni comprese tra 0-135 g/km CO2, Euro 6, sono stati aggiornati i limiti di prezzo di listino del veicolo nuovo e gli importi dei contributi concessi, tenuto conto della fascia di emissione e della presenza del veicolo da rottamare (fino ad euro 4).

  • per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a euro 35.000 (IVA esclusa) e il contributo è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con la rottamazione.
  • per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro con la rottamazione.
  • per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 35.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro esclusivamente con la rottamazione.

Possono accedere a tali contributi le persone fisiche mentre le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1, possono prenotare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 se i veicoli sono impiegati in car sharing con finalità commerciali.

 

Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e rottamano un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3). E’ necessario che il venditore applichi uno sconto del 5%.

 

Per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l’acquisto solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro.

 

Per i veicoli commerciali è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2. Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).

Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di categoria N1:

    • 4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
    • 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.

Per i veicoli di categoria N2:

    • 12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
    • 14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.

 

Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.

I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019.

A partire dal 25 maggio per tutti gli approfondimenti sarà possibile consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it.

 

Fonte: Mise.it

 

Il Dpcm per il riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, recante: «Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022

 

 




Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al contributo in favore delle imprese agricole

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 maggio 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, istituito dalla legge di bilancio 2021 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 ottobre 2022, n. 246, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo a partire dal 23 maggio 2022 e fino al 23 giugno 2022.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

(Così, comunicato Mise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022)

Vedi anche:

Decreto direttoriale 13 maggio 2022 – Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole. Integrazione al decreto direttoriale del 2 maggio 2022

Integrazione al decreto direttoriale 2 maggio 2022 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.

Il decreto fissa gli orari di presentazione delle domande a decorrere dalle ore 10:00 del 23 maggio 2022 e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022.

  

Per saperne di più:

Link al pagina del sito del Mise dedicata al “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole”




Contributo in favore delle società benefit. Domande dalle ore 12,00 del 19 maggio 2022 alle ore 12,00 del 15 giugno 2022

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit, previsto dall’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. «Decreto rilancio»), e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo dalle ore 12,00 del 19 maggio 2022 alle ore 12,00 del 15 giugno 2022.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it  

(Così, comunicato Mise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022)

 

Per saperne di più:

Il decreto attuativo MiSE che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2021: «Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit»




Contributo annuale per gli iscritti al registro dei Revisori Legali 2022: avviso avvio procedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 24 ter del D.Lgs. n. 39/2010

“Si avvisano gli iscritti che non risultano aver provveduto al pagamento del contributo annuale per l’anno 2022 di procedere al più presto al fine di evitare l’attivazione della procedura nei termini di cui all’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, che prevede dapprima la sospensione e successivamente – decorsi ulteriori 6 mesi dalla sospensione senza aver provveduto al versamento dei contributi omessi – la cancellazione dal Registro.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale”.

(Così, comunicato del 6 giugno 2022 pubblicato sul Portale della revisione legale: https://www.revisionelegale.mef.gov.it)

Riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare del 3 dicembre 2020, n. 23.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24-ter del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei revisori, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista (fissata nel 31 gennaio di ciascun anno) il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore a ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e degli oneri amministrativi sostenuti per la riscossione.

Decorsi ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro del revisore o della società di revisione con le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 24-ter.




Imprenditoria femminile: Mise, 200 milioni per misure Imprese ON e Smart&Start | Dal 19 maggio la presentazione delle domande

 

A sostegno dell’imprenditoria femminile il Ministero dello sviluppo economico ha rifinanziato con 200 milioni di euro le misure agevolative Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative, destinando per ciascuna linea di intervento 100 milioni di euro.

Con una circolare pubblicata dal Mise disposto che a partire dal prossimo 19 maggio potranno essere presentate le domande per le agevolazioni previste da Imprese ON e Smart&Start.

Sarà inoltre possibile finanziare anche i progetti già presentati dal 1° febbraio 2020 che rispettino i requisiti indicati dal PNRR.

Per le misure Imprese ON e Smart&Start sono previste agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

Riguardo al Fondo impresa femminile sempre il 19 maggio alle ore 10 verrà aperto lo sportello online per l’invio delle domande di incentivo relative a nuove imprese o costituite da meno di 12 mesi.

Per maggiori informazioni (Link al sito del Mise):

 




Disponibili le risposte ai quesiti sul deposito del bilancio ESEF presso il Registro delle Imprese

Sul sito di XBRL Italia disponibili i documenti con le risposte alle domande formulate dai partecipanti a Unioncamere e Infocamere in merito al deposito del bilancio ESEF presso il Registro delle Imprese.

E’ inoltre disponibile la guida aggiornata di Unioncamere per il deposito dei bilanci ESEF.

Link ai documenti citati:

FAQ Webinar ESEF 03.05.2022
(http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/FAQ_Webinar_ESEF_03052022.pdf)

Manuale operativo per il deposito bilanci ESEF al Registro delle Imprese
Questa guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2022.
(http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/Guida-Nazionale-Unioncamere-Bilanci-2022-10_05.pdf)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2022

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Speciale Modulistica 2022
Redditi 2022-PF  – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

 

Modello “REDDITI PF” 2022 per le persone fisiche. Le principali novità

Il nuovo modello per le persone fisiche 2022, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2022, periodo d’imposta 2021 …
Continua a leggere →

 

Il modello “Redditi 2022-PF” fascicolo 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2022 per il periodo d’imposta 2021

Fascicolo 3 (aggiornato al 22 aprile 2022)
Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30730/2022.

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 3 maggio 2022 e tengono conto delle modifiche apportate dal comunicato (errata-corrige) del 22 aprile 2022.

 

I fascicoli 1 e 2 del modello “Redditi 2022-PF” sono stati pubblicati nel numero 17/18 del 2022.

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2022-PF” intero con le relative istruzioni

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17/18 del 2022

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Speciale Modulistica 2022
Redditi 2022-PF  – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

 

Modello “REDDITI PF” 2022 per le persone fisiche. Le principali novità

Il nuovo modello per le persone fisiche 2022, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2022, periodo d’imposta 2021 …
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Il modello “Redditi 2022-PF” fascicoli 1 e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2022 per il periodo d’imposta 2021

Fascicolo 1 (aggiornato al 22 aprile 2022)
Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 22 aprile 2022)
Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30730/2022.

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 3 maggio 2022 e tengono conto delle modifiche apportate dal comunicato (errata-corrige) del 22 aprile 2022.

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 22 aprile 2022), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 19 del 2022).

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2022-PF” intero con le relative istruzioni

 

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Modello “REDDITI PF” 2022 per le persone fisiche. Le principali novità

Con l’aggiornamento comunicato il 22 aprile 2022 pronti i modelli dichiarativi 2022, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica entro il 30 novembre 2022 (chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno).

 

Contribuenti obbligati alla presentazione di Redditi Persone fisiche

 

Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che:

  • nell’anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust“, in qualità di beneficiario;
  • nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, MODELLO 770;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – Monitoraggio – IVIE/IVAFE).

 

Le novità del Modello REDDITI PF

 

Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi persone fisiche oltre al Superbonus al 110% sono presenti anche il bonus musica e il credito d’imposta per l’acquisto con IVA della prima casa per gli under 36. Il nuovo modello tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021.

In particolare, si va dagli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con IVA della prima casa, dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili sostenute nel 2021. Inoltre, tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica.

Nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE, per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”, e sono recepite le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella propria attività.

In sintesi, per Fascicolo, le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2022, periodo d’imposta 2021:

 

Modello Redditi PF 2022 – Fascicolo 1

 

Frontespizio

 

Sezione “Firma della dichiarazione”
Presenza visto di conformità Superbonus

 

 

Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata prevista la nuova casella “Presenza visto Superbonus”, da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel “Superbonus” (articolo 119, comma 11, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17 luglio 2020, n. 77).

Si ricorda che con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l’apposizione del visto di conformità.

Come chiarito nelle istruzioni (pag. 22) la casella non va compilata nell’ipotesi in cui:

  • la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi);

 

A tal proposito si ricorda che nella Faq (aggiornate al 3 febbraio 2022) dell’Agenzia delle entrate ha evidenziato che “l’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità”.

 

  • sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato al C.A.F. e al professionista”.

 

QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

 

Sezione V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
Dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.

 

 

Si ricorda che il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2240), ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volte a ridurre la tassazione sul lavoro. Si rimanda per ogni ulteriore approfondimento a quanto chiarito con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2220).

 

La prima misura “trattamento integrativo”, consiste sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconoscendo un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

I potenziali beneficiari delle agevolazioni sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

  • dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
    • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    • le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
    • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Per il trattamento integrativo, i contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR. Inoltre, la circolare 9/E del 14 maggio 2014, par. 3.1 — (in “Finanza & Fisco” n. 10/2014, pag. 746) ha chiarito che, al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostitutiva per incrementi di produttività, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale impostazione è stata da ultimo confermata con la circolare 28/E del 15 giugno 2016 al paragrafo 1.5 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2016, pag. 744).

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, a decorrere dall’anno di imposta 2021 è pari a 1.200 euro.

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

 

 

La seconda misura “ulteriore detrazione fiscale”, riconosce una detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Come meglio chiarito nelle istruzioni (cfr. pag. 51), alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, l’ammontare spettante è riconosciuto nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella dichiarazione in esame anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

 

Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (Rigo RC15)
È stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021).

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, per il quale è stata prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo n. 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2022). Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 è presente il codice BO.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2021 essa è pari a 609,50 euro (D.P.C.M. 27 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021) Nella colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria) va riportato l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 384 di tutte le Certificazioni Uniche. Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) va riportato l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche. Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) va riportato l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

 

QUADRO CR – Crediti d’imposta

 

Sezione VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36 – Rigo CR13
È possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA.

Il Rigo CR13 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e con un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40 mila euro annui.

Nella Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2021 se la casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è compilata con il codice “1”.

Colonna 2 (Credito anno 2021): indicare il credito d’imposta maturato nel 2021. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF2022.

Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

 

 

Si ricorda che nella colonne del rigo RN24, del QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEF, riservate all’esposizione dei crediti d’imposta per i quali è possibile riportare nella successiva dichiarazione dei redditi ovvero utilizzare in compensazione con il mod. F24 la parte di credito che non trova capienza nell’imposta lorda è stata inserita la Colonna 6 (Credito d’imposta per acquisto prima casa under 36) che va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’Irpef oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR13) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR13). In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR13 diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 e dell’importo del credito utilizzato in atto esposto a colonna 4 del medesimo rigo CR13. Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo LM40. Per determinare l’eventuale quota del credito che non trova capienza nell’imposta lorda e da riportare nella colonna 44 del rigo RN47, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2021, pag. 2279) per ogni opportuno approfondimento in merito ai presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali della disciplina agevolativa, si ricorda che l’articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (cd. D.L. Sostegni-bis in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1767) è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24. È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

 

Sezione XII – Altri crediti d’imposta – Credito d’imposta depuratori acqua e riduzione consumo contenitori plastica – Rigo CR31, codice 10
È possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica.

 

 

Nel rigo CR31 vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.

Per indicare il credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica, nella colonna 1 (codice) occorre indicare il seguente codice:
‘10’ Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica.

 

Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 2022/102326 è stabilita la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura del 30,3745 per cento. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.

 

QUADRO RP – Oneri e spese

 

Righi da RP8 a RP13 -Altre spese per le quali spetta la detrazione

Spese veterinarie (codice 29)
È stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione (cfr. l’art. 1, comma 333, della L 30/12/2020, n. 178).

 

Nella descrizione del Codice “29” (spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva) chiarito che la detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11. Pertanto, l’importo va indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere euro 550. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

 

Spese per i conservatori (codice 45)

 

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro (cfr. art. 1, commi 346, lett. a) e comma 347 della L 27/12/2019, n. 160).

Il codice utilizzabile è il n. “45” ed è utilizzabile “per spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica”. Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 1000 euro per ciascun ragazzo. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45.

 

Sezione III A – Recupero del patrimonio edilizio – Superbonus 110% eliminazione barriere architettoniche
Dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%.

 

 

Nelle istruzioni per la compilazione dei righi da RP41 A RP47 chiarito che “per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

I righi da RP41 a RP47 vanno compilati per le spese sostenute dal 2009 al 2021.

colonna 1 (Anno) indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese o nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori se successiva alla data del rogito.

colonna 2 (Tipologia) compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

  • spese sostenute nel 2012;
  • spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2021 e spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2021 spese bonus facciate e installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%;

Per indicare le predette spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato inserito il nuovo codice ‘‘20’, che così recita:

 “20” spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici d 5 a 11) o agli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV- Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30,  31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

  

Dal 2021 è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

Sezione III C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

Rigo RP56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica
Per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa.

 

Indicare le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Indicare, in particolare:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 3 la spesa sostenuta;
  • nella colonna 4 l’importo della rata.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:

 ‘2’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

‘3’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV e ripartita in 5 quote annuali. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110%. Questo codice va utilizzato anche per le spese sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021.

nuovo ‘4’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro per ognuna delle due unità immobiliare per cui è possibile fruire del superbonus.

nuovo ‘5’  per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente (art.5 o art. 116 del TUIR) di cui il dichiarante è socio, in colonna 8 deve essere indicato l’importo della spesa, che non può superare i limiti indicati in corrispondenza dei relativi codici sostenuta nel medesimo anno di colonna 7 della società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante e, in colonna 5, il codice fiscale della società partecipata; in caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un modulo distinto per ciascuno di essere avendo cura di compilare esclusivamente le colonne 5, 6, 7 e 8 e 9. La colonna 6 deve essere compilata con il codice “2” o “3” o “4” o “5”, di cui sopra, a seconda se le spese sostenute danno diritto alla detrazione del 50 o 110 per cento e a seconda del momento di sostenimento delle spese.

 

Rigo RP57 – Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati
Innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione.

 

 

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012. A partire dall’anno d’imposta 2017, e fino al 31 dicembre 2020, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nel nell’anno precedente e proseguiti nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.

Ad esempio, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel 2020 se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione.

 

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo (cfr. art. 1, comma 58, lett. b), n. 2), della L 30/12/2020, n. 178).

I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia), oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2114) e n. 11/E del 21 maggio 2014 (par. 5 in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 800)

 

Documenti da trasmettere

 

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata “Detrazioni ristrutturazioni” in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.

 

Colonne 1, 2, 4, 5 (N. rata e Spesa arredo immobile): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata (colonna 1 e 4) e la spesa sostenuta (colonna 2 e 5) entro il limite di 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021. In presenza di più di due immobili ristrutturati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.

Colonne 3 e 6 (Importo rata): indicare l’importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l’ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata rispettivamente nella colonna 2 e 5.

 

Locazioni brevi

 

Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, in tal caso, il relativo reddito va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche.

Si ricorda che la disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1°giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Questa disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata.

La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

Riguardo al canone di locazione dell’immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi da indicare nel quadro RL. Il proprietario dell’immobile indicherà nel quadro RB la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.

La disciplina delle locazioni brevi, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell’importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

  • le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
  • l’importo della provvigione dovuta all’intermediario se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto. La ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica. Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2021 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2020 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2021. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2021 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2022, la tassazione va rinviata all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo. Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 luglio 2017, protocollo n. 132395/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2017, pag. 1187) e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2017, pag. 1851)

 

Modello Redditi PF 2022 – Fascicolo 2

 

Tra principali novità del Fascicolo 2 del Mod. Redditi PF 2022, si segnalano le modifiche legate alle disposizioni del cd. “esonero contributivo” introdotto dalle Legge di bilancio 2021 (Quadro RR) e alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti all’1/01/2021 prevista dalle Legge di bilancio 2021 (Quadri RM e RT)

 

QUADRO RR – Contributi previdenziali

 

Il quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps. Quest’anno, come spiegano le istruzioni, in sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l’importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero ai sensi dell’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge n. 178/2020, così come comunicato dall’INPS sul cassetto previdenziale.

 

Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

 

 

Ai fine dell’indicazione dei dati relativi all’esonero contributivo nelle istruzioni relative ai righi RR2 e RR3 chiarito che in colonna 11, vanno indicati i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Tale importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30/12/2020 n. 178, mentre a colonna 23, va indicato l’importo del beneficio dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30/12/2020 n. 178.

 

Riguardo la colonna 25, che accoglie i dati dei contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7, specificato che per coloro che svolgono l’attività di affittacamere o produttore di III o IV gruppo, l’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30/12/2020 n. 178. Di conseguenza a colonna 37, coloro che svolgono l’attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo dovranno indicare l’importo del beneficio dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30/12/2020 n. 178.

 

Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps

 

 

Per la sezione riservata ai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, previsto un nuovo rigo, l’RR9, nel quale deve essere indicato:

  • in colonna 1 attestare di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  • in colonna 2 importo del contributo oggetto di esonero.

 

Modello Redditi PF 2022 – Fascicolo III

 

Quadro RF – Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria

Quadro RG – Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata

Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri

 

Maggiorazione “Patent box”

 

Nei quadri RF e RG, tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55, codice 86) e tra gli “Altri componenti negativi” (rigo RG22, codice 47), è stata prevista l’indicazione della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

 

 

 

 

Comunicazione per i regimi opzionali per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali – “Patent box”

Per usufruire della predetta disciplina è stato previsto nel quadro RS, rigo RS147 l’esercizio dell’opzione nonché nella sezione “Dati relativi all’opzione Patent Box del medesimo quadro”, il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Come chiariscono le istruzioni “dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito “decreto”), ai sensi dell’art. 6 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234) i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per la disciplina del cosiddetto “Patent box”. I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi d’imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge di Stabilità 2015 e dall’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Ai fini delle imposte sui redditi, il regime di “Patent box” consente di usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella presente dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Con provvedimento del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato le disposizioni attuative per beneficiare della deduzione maggiorata prevista dal nuovo regime patent box. L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Le predette disposizioni si applicano a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni sopra indicati.

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP). L’opzione è esercitata compilando il rigo RS147 e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

 

 

I soggetti interessati esercitano l’opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione, barrando, rispettivamente, la casella “1” (“Opzione”) e la casella “2” (“Possesso documentazione”).

I contribuenti che abbiano esercitato opzioni ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiarazione barrando la casella 3 (“Comunicazione”).

Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019.

I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel campo 4 (“Identificativo ruling”) il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell’istanza di ruling, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell’istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo vanno compilati distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.

I contribuenti che hanno optato/comunicato l’adesione al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto sono tenuti a compilare la sezione “Dati relativi all’opzione Patent box” del quadro RS (vedi infra).

 

Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri – Dati relativi all’opzione “Patent box”

Dati relativi all’opzione “Patent box”

 

 

La sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel rigo RS147 del presente quadro, l’adesione al regime agevolativo cosiddetto “Patent box” di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234.

I contribuenti compilano i righi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi. In particolare, va indicato:

  • in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l’opzione/comunicazione;
  • l’ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio personale, in colonna 2, agli ammortamenti delle proprie attrezzature, in colonna 3, e ad altri costi, in colonna 4;
  • in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros).

Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del decreto siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Pertanto, nell’ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d’imposta precedenti e va barrata la casella “Comma 10-bis”.

Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando moduli aggiuntivi.

 

Regime delle perdite delle imprese in contabilità semplificata

 

Nei quadri RF, RG, LM e RD è stata gestita la fine del regime transitorio delle perdite pregresse derivanti dall’esercizio di attività d’impresa in contabilità semplificata, di cui all’art. 8, comma 3, del TUIR (rigo RF100, RG35, LM37, e RD17) che potevano essere computate in diminuzione, nel limite del 60 per cento, dai redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020 (articolo 1, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

 

Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

 

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

 

Nel quadro RS è stato integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE per consentire il calcolo della c.d. ACE innovativa determinata applicando l’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021, che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto, e per tenere conto dei casi in cui il dichiarante riceva dal cedente o dalla società trasparente il credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

 

 

 

Il prospetto è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. “ACE” dal reddito complessivo netto secondo le disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017. (di seguito “decreto”), con cui sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mediante l’applicazione dell’aliquota dell’1,3 per cento alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Ai sensi del comma 552 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (il patrimonio netto include l’utile di esercizio). Ai fini del calcolo della predetta differenza, in alcuni casi particolari, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 del decreto.

Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K della tabella codici attività, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 3, del decreto) I “titoli di solidarietà”, di cui all’art. 77 del D.Lgs. n.117 del 2017 (Codice del Terzo settore), non rilevano ai fini della previsione precedente.

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

Se il periodo di imposta è di durata diversa dall’anno solare, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi, ovvero è fruibile come credito d’imposta applicando a questa eccedenza le aliquote di cui all’articolo 11 del TUIR. Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo (art. 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

L’agevolazione ACE si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’art. 168-ter del TUIR, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8). In tal caso, per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella colonna 19 del rigo RS37 va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”), in cui è localizzata la stabile organizzazione. L’ACE determinata nel modulo del presente quadro RS riferito a ciascuna branch esente va utilizzata nel modulo del quadro RF o RG corrispondente alla medesima branch.

 

ACE innovativa 2021

 

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (si veda l’art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “ACE innovativa 2021”):

  • per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale, per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale (lettera b) del citato comma 287 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019) è pari al 15 per cento;
  • gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta;
  • la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Inoltre, la deduzione del rendimento nozionale valutato mediante applicazione della predetta aliquota del 15 per cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale l’aliquota dell’IRPEF (di cui all’art. 11 del TUIR) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito sono definite nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, n. 238235.

Il credito d’imposta non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.

Ai fini della determinazione della deduzione, nel rigo RS36 va indicato:

  • in colonna 1, l’importo degli incrementi del capitale proprio per il 2021 come determinato ai sensi dell’art. 5 del decreto;
  • in colonna 2, l’importo dei decrementi del capitale proprio per il 2021 come determinato ai sensi dell’art. 5 del decreto;
  • in colonna 3, l’ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di In tale colonna vanno altresì indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto;

Sia i decrementi che le riduzioni decurtano prioritariamente l’importo degli incrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell’ACE innovativa 2021 e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell’ACE ordinaria.

Ai fini della determinazione dell’ACE “ordinaria” non si applica il secondo periodo del comma 2 dell’art. 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, per cui nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Per la quota di detti incrementi che non ha concorso alla determinazione dell’ACE innovativa 2021 a motivo del superamento del limite dei 5.000.000 di euro previsto dall’ultimo periodo del citato comma 2, continua ad operare la regola del ragguaglio temporale prevista ordinariamente per i conferimenti in denaro e assimilati.

  • in colonna 4, l’importo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente per un ammontare massimo di 5 milioni di euro (art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021) pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2 e diminuita dell’importo di colonna 3 (da ricondurre a 5.000.000 se superiore); qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata;
  • in colonna 5, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 15 per cento dell’importo di colonna 4;
  • in colonna 5A, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio trasformato in credito d’imposta ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del decreto legge n. 73 del 2021. La quota di rendimento nozionale non trasformata in credito d’imposta, pari alla differenza (se positiva), tra gli importi di colonna 5 e di colonna 5A, va sommata al rendimento nozionale relativo all’ACE ordinaria nella colonna 7 del rigo RS37;
  • in colonna 6, il credito d’imposta “potenziale” calcolato applicando all’importo di colonna 5 le aliquote IRPEF di cui all’art. 11 TUIR;
  • in colonna 7, il credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate a seguito di apposita comunicazione del richiedente ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;
  • in colonna 9, il credito d’imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021;
  • in colonna 10, il credito d’imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;
  • in colonna 11 il credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della dichiarazione;
  • in colonna 12 il credito d’imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell’Agenzia del 17 settembre 2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;
  • in colonna 13 il credito d’imposta di cui si chiede il rimborso;
  • in colonna 14 nel caso d’impresa familiare, il credito d’imposta imputato dal titolare ai collaboratori dell’impresa;
  • in colonna 15 l’importo del credito d’imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: minore importo (col. 6 e col. 7) + col. 8 + col. 9 + col. 10 – col. 11 – col.12 – col. 13 – col. 14;
  • in colonna 16 il credito d’imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.

Nel rigo RS37 vanno indicati gli importi degli incrementi (colonna 1) e dei decrementi (colonna 2) del capitale proprio calcolati secondo le disposizioni dell’art.1 del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché delle riduzioni del capitale proprio (colonna 3) al netto di quelli già considerati ai fini della determinazione dell’ACE innovativa 2021.

  • in colonna 4, la differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2 diminuita dell’importo di colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata;
  • in colonna 5, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio. L’importo del patrimonio netto include l’utile o la perdita dell’esercizio. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, la colonna 6 non va compilata in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
  • in colonna 6, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;
  • in colonna 7, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari all’1,3 per cento dell’importo di colonna 6;
  • in colonna 8, il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d’impresa dichiarato e in colonna 9 il relativo importo Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti deve compilare più moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro;
  • in colonna 10, l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo RS37 18 del modello Redditi PF 2021;
  • in colonna 11, l’importo del rendimento nozionale complessivo, pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 7, quello indicato nella colonna 9 di tutti i moduli compilati (per i quali non è compilata la colonna 19), e l’importo indicato in colonna 10;

In caso di opzione per la branch exemption (art. 168-ter del TUIR), l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso. In tal caso, l’importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all’impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che è conseguentemente ridotto.

  • in colonna 12, l’ammontare del rendimento nozionale ceduto (colonna 7 dei righi RS6 e RS7);
  • in colonna 13, l’ammontare dei redditi d’impresa di spettanza dell’imprenditore, indicati nei seguenti quadri: RF, RG, RD, RH;
  • in colonna 14, la somma tra l’importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore (col. 11 – col. 12) che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione;
  • in colonna 15, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 14, relativa alle società partecipate beneficiarie della deduzione;
  • in colonna 16, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 14, di spettanza dell’imprenditore (col. 11 – col. 12) che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo da indicare nella colonna 5 del rigo Nel caso in cui il reddito complessivo è negativo la presente colonna non deve essere compilata. Nel caso in cui il reddito complessivo è positivo l’ammontare dell’agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minore importo tra il reddito complessivo e la somma dei redditi d’impresa indicati nella colonna 13 del presente rigo;
  • in colonna 17, l’importo del rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore maturato nel periodo d’imposta (col. 11 – col. 12 – il maggiore importo tra col. 10 e col. 16) che non è stato possibile utilizzare in diminuzione dal reddito d’impresa, che è fruito come credito d’imposta in diminuzione dell’IRAP (art. 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91);
  • in colonna 18, l’importo del rendimento nozionale che non è stato utilizzato in diminuzione del reddito d’impresa. L’importo da indicare è pari alla differenza tra l’ammontare indicato in colonna 11 e la somma degli importi indicati nelle colonne 12, 16 e 17; tale importo è computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

Il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS38 gli elementi conoscitivi ivi indicati.

In particolare, nel rigo RS38 va indicato:

  • in colonna 1, il codice 1, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello, o il codice 2, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva;
  • in colonna 2, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 2, del decreto;
  • in colonna 3, l’ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 4, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni ex art. 10, comma 3, lett. a), del decreto;
  • in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 6, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami d’aziende ex art. 10, comma 3, lett. b), del decreto;
  • in colonna 7, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 8, l’ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex art. 10, comma 3, lett. c), del decreto;
  • in colonna 9, l’ammontare degli incrementi di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 10, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 4, del decreto;
  • in colonna 11, l’ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio.

 

Prospetto aiuti di stato – Inserimento della casella ‘‘assenza Impresa Unica’’

 

 

Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nel presente rigo, in caso di aiuti ricevuti nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), vanno riportati anche i codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato. Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, non occorre compilare il presente rigo.

In assenza di impresa unica, come sopra definita, e/o nella situazione descritta nel periodo precedente, il presente rigo non va compilato e va barrata la casella “Assenza impresa unica”.

 

Zone economiche speciali (ZES) – Inserimento del rigo RS491

 

 

Aggiunto, infine, il nuovo rigo RS491. La funzione del rigo è quelli di permettere di fruire dell’agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50 per cento.

Nelle istruzioni chiarito che il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo RS491:

  • in colonna 1, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RD, realizzati nella ZES per cui intende usufruire dell’agevolazione;
  • in colonna 2, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RH realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione. L’importo di colonna 2 non deve essere ricompreso nell’importo di colonna 1.

Nel caso in cui il dichiarante sia il titolare di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria, la quota di reddito agevolato attribuita ai collaboratori o al coniuge va indicata nell’apposita sezione del quadro RS, ai fini della determinazione dell’agevolazione da parte del beneficiario.

Il reddito totale realizzato nella ZES (RTZ) è pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2, al netto delle eventuali quote di reddito agevolato attribuite ai collaboratori dell’impresa familiare ed indicati nella colonna 8 dei righi RS6 e/o RS7 e va riportata nella colonna 3 del presente rigo.

Per calcolare l’agevolazione una volta determinato RTZ occorre calcolare la percentuale di incidenza di RTZ sul reddito complessivo, pari a:

RTZ / (RN1, col. 5 + RS37, col.16);

(tale rapporto va ricondotto a 1 se superiore a 1)

Se il risultato è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero.

Tale percentuale va poi applicata all’imposta netta ante agevolazione, pari alla seguente somma algebrica: (RN5 – RN22 – RN25)

Il risultato così ottenuto, moltiplicato per 0,5, costituisce l’ammontare di riduzione d’imposta spettante, “Agevolazione _ZES”, che dovrà essere portato in diminuzione dell’imposta netta da indicare nel rigo RN26, secondo le indicazioni ivi fornite.

 

Quadro RQ – Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef

 

Sezione XXIV – Rivalutazione delle attività immateriali
Deduzione maggior valore attività immateriali

 

 

Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (commi 8-ter e 8-quater dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotti dall’articolo 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

L’art. 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione nella dichiarazione Redditi 2021 è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, qualora sia stata versata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020).

A decorrere dal predetto esercizio, la deduzione del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis del citato art. 110 alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo (commi 8-ter e 8-quater dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotti dall’art. 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234). In deroga alla predetta disposizione, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020.

I soggetti che hanno già provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato art. 110, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini adottate con il predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nel rigo RQ100 va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali;
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata complessivamente sull’ammontare di colonna 1 applicando le aliquote del 12, del 14 e del 16 per cento agli importi compresi negli scaglioni previsti all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, e cioè con aliquota:
    • del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
    • del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro;
  • in colonna 3 va indicata l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge 104 del 2020;
  • in colonna 4, la differenza tra la colonna 2 e la colonna 3, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l’apposito codice tributo, in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima, da indicare in colonna 5, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

 

Quadro FC – Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)

 

Sezione I – Dati identificativi del soggetto controllato non residente

Nel quadro FC sono state previste le nuove caselle “Monitoraggio” e “OICR” per tenere conto delle disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021.

Nella sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto controllato non residente, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché ulteriori informazioni riguardanti il soggetto estero.

Nelle istruzioni, evidenziato che citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021 (punto 5.1, lettera j) ammette la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001. L’opzione alternativa di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata barrando la casella denominata “Monitoraggio”, che costituisce manifestazione di volontà, non modificabile (tale scelta può riguardare anche periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione del richiamato provvedimento del 27 dicembre 2021). In tal caso il contribuente compila la sezione II-C per indicare le perdite virtuali domestiche e il rigo FC37. (Vedi anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 27 dicembre 2021 – in particolare par. 7.- Determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato).

Il “monitoraggio” può decorrere dall’acquisizione del controllo dell’entità estera, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno integrate le altre condizioni per l’applicazione del regime CFC, oppure anche in periodi d’imposta successivi.

La casella denominata “OICR” deve essere barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi conseguiti dall’OICR oggetto di imputazione ai fini della tassazione per trasparenza con aliquota del 26 per cento vanno riportati nel rigo FC37 e non vanno compilati i precedenti righi della sezione II-A del presente quadro.

 

QUADRO RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

 

Sezione IV – -Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di Ricerca, Sviluppo e innovazione, formazione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato

Modifiche al rigo RU130 e aggiunta del rigo RU140

 

Nella sezione IV, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. In particolare, nei predetti righi vanno compilate:

  • le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
  • la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
  • la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.

I codici credito richiamati:

“L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6935”;

“2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6936”;

“3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6937”.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 ha identificato i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR).




Elbano De Nuccio proclamato presidente dei Commercialisti italiani

La commissione elettorale del Ministero della Giustizia ha effettuato lo scrutinio dei voti espressi nelle elezioni del 29 aprile. Con lui risultano eletti 20 consiglieri nazionali, di cui 8 donne

La commissione elettorale appositamente costituitasi presso il Ministero della Giustizia ha effettuato lo scrutinio dei voti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltesi lo scorso 29 aprile, proclamando vincitrice la lista “Dialogo ascolto e concretezza” guidata da Elbano de Nuccio, neopresidente della categoria. Alla lista de Nuccio sono stati attributi 375 voti complessivi, contro i 327 della lista “Insieme per la professione del futuro: innovare per competere”, capitanata da Vincenzo Moretta. Gli ultimi passaggi formali post-elettorali si terranno nei prossimi giorni, con la pubblicazione dei risultati elettorali sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio e poi con la cerimonia ufficiale di insediamento, che si terrà presso la sede dello stesso Ministero.

Dopo Claudio Siciliotti, Gerardo Longobardi e Massimo Miani, de Nuccio è il quarto presidente eletto alla guida dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da quando, nel 2008, è nato l’Albo unico che riunisce sotto lo stesso tetto ragionieri e commercialisti. La sua elezione giunge al termine di una serie di rinvii, dovuti sia all’emergenza Covid che ad alcuni ricorsi, e di un periodo di commissariamento del Consiglio nazionale, iniziato nel novembre dello scorso anno.

Nato a Napoli nel 1970, barese di adozione, de Nuccio è stato presidente dell’Ordine dei commercialisti del capoluogo pugliese dal 2017 al 2022. Professore straordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro e, presso lo stesso ateneo, direttore scientifico dell’Osservatorio sulla Gestione della Crisi d’Impresa e del Master Universitario di II livello “Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, è stato tra l’altro membro del Board dell’IFAC (International Federation of Accountants), del Board dell’Edinburgh Group e dell’Organismo italiano di contabilità. Tante sia le esperienze di direzione e gestione di enti pubblici, imprese pubbliche e private, sia quelle professionali quale componente di collegi sindacali e consulenze in enti pubblici.

Quelle appena svoltesi, sono le prime elezioni tenutesi con un regolamento che prevedeva le quote di genere. Le donne elette sono otto. Con de Nuccio entrano in Consiglio in qualità di consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani (Grosseto), Marina Andretta (Savona), Cristina Bertinelli (Perugia), Aldo Campo (Barcellona Pozzo Di Gotto), Rosa D’Angiolella (Napoli Nord), Michele De Tavonatti (Brescia), Fabrizio Escheri (Palermo), Gian Luca Galletti (Bologna), Giovanna Greco (Vasto), Cristina Marrone (Cassino), Maurizio Masini (Pisa), Pasquale Mazza (Trento), David Moro (Treviso), Eliana Quintili (Fermo), Salvatore Regalbuto (Torino), Antonio Repaci (Palmi), Pierpaolo Sanna (Cagliari), Liliana Smargiassi (Larino), Giuseppe Venneri (Lecce) e Gabriella Viggiano (Matera).

 

(Così, Comunicato stampa  CNDCEC del 9 maggio 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2022

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Commenti

 

Perché a volte ci si dimentica che era già tutto scritto? Spunti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Adesione resa solo dalla società di persone e riflessi sul socio dissenziente
di Antonino Russo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato (o aderito) all’accertamento con adesione

 

Rettifica nei confronti dei soci sulla base dell’adesione della società di persone e ammissibilità dei motivi erroneamente intitolati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 9392 del 9 aprile 2021: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per Cassazione – Forma e contenuto – Indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Erronea intitolazione del motivo del ricorso – Inammissibilità – Condizioni – Fattispecie – Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. • SOCIETÀ DI PERSONE FISICHE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – IRPEF imputata per trasparenza -Accertamento in rettifica del reddito da partecipazione – Accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato (o aderito) all’accertamento con adesione – Impugnazione da parte del socio – Rilevanza di quanto definito dalla società – Sussistenza – Ragioni – Art. 2, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 53 Cost.»

 

Proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone – Esclusione dell’automatica sospensione anche per il socio del termine per il ricorso

 

Termine per il ricorso. Al socio nessuna sospensione per effetto della proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone partecipata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 879 del 13 gennaio 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso – Termine – Accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – IRPEF imputata per trasparenza – Accertamento in rettifica del reddito da partecipazione – Impugnazione da parte del socio – Proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone – Automatica sospensione anche per il socio del termine ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti – Esclusione – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 41-bis, del D.P.R. 28/09/1973, n. 600 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 3, D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Novità fiscali – D.L. “Milleproroghe 2022”

 

In chiaro la sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto o riacquisto della “prima casa” e la proroga dei versamenti per gli allevatori avicunicoli e suinicoli delle aree soggette a restrizioni sanitarie

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 29 marzo 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – MILLEPROROGHE 2022 -IMPOSTA DI REGISTRO, RISCOSSIONE e IRAP – Sospensione di taluni termini per la decadenza delle agevolazioni “prima casa” (articolo 3, comma 5-septies) – Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 7, della L. 23/12/1998, n. 448 – Proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) – Proroga del termine per versare l’IRAP non corrisposta per errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio (articolo 20-bis) – Artt. 3, commi 5-septies e 6-quater, e 20-bis, del D.L. 30/12/2021, n. 228, conv., con mod., dalla L 25/02/2022, n. 15»

 

Novità fiscali – Legge di bilancio 2022

 

Bonus affitto giovani, proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni. L’Agenzia delle entrate spiega le novità della legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di agevolazioni ai fini della imposte su redditi, regimi sostitutivi e compensazione contenute nella L. 30/12/2021, n. 234 – Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) – Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37) – Proroga del bonus verde (comma 38) – Proroga del bonus facciate (comma 39) – Bonus affitto per i giovani (comma 155) – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190) – Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici (comma 456) – Regime di tassazione delle Società di investimento immobiliare quotate e non (Siiq e Siinq) (comma 718) – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» (comma 763) – Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006) – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (comma 72)»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Revoca

 

Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020: aspetti operativi
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di aprile 2022

 

 

 

Legislazione

 

Aiuti Covid ricevuti
Monitoraggio e restituzione

 

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022, anche per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici»

 

 

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Bonus Edilizi. Nuova chance per le comunicazione errate o scartate dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura

Per consentire la sistemazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, errate o scartate trasmesse entro il 29 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21 di oggi (di seguito riportata), rende noto che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della

Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

 

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2022

Comunicazioni opzioni bonus edilizi con invio dal 1° al 29 aprile 2022
Dal 9 al 13 maggio ok alle correzioni

Le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione) relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022.

Con la risoluzione n. 21/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate risponde alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria e spiega come ritrasmettere le comunicazioni o annullare quelle errate.

Come ritrasmettere o correggere le comunicazioni – In particolare, dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

  • inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
  • ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.

Entro il 17 maggio crediti disponibili – I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022. I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.

        Roma, 5 maggio 2022

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 5 maggio 2022, con oggetto: BONUS EDILIZI – Detrazioni fiscali per interventi edilizi – Termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura – Comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici – Termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura

  

L’articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dovevano essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Al riguardo, sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, nelle quali è stato evidenziato che, anche in ragione delle significative evoluzioni normative intervenute di recente, sono state scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022. In altri casi, invece, è stato segnalato che le comunicazioni inviate e accolte contenevano errori sostanziali che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.

Pertanto, è stato chiesto se e con quali modalità sia possibile ovviare alle criticità sopra descritte.

Tanto premesso, per consentire la sistemazione delle comunicazioni errate o scartate, che potrebbero avere effetti nei rapporti tra cedenti e cessionari dei crediti d’imposta, si rende noto che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della

Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se trattasi di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti ‘a’ e ‘b’), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.

Resta fermo il caricamento sulla suddetta Piattaforma, entro il 10 maggio 2022, dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022).




Piani di risparmio a lungo termine (Pir). Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Pubblicata la circolare n. 10/E del 4 maggio 2022 con cui le Entrate forniscono indicazioni sulla nuova disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (Pir), in seguito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022. Tra i chiarimenti forniti, l’Agenzia illustra le novità in materia di innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari e chiarisce con esempi pratici di facile comprensione come comportarsi in caso di piani di risparmio attivati sotto la precedente disciplina.

 

I nuovi limiti al plafond

 

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati requisiti, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. In base alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2022, l’importo investito nel PIR ordinario non può superare il plafond complessivo di 200mila euro (la precedente soglia era di 150mila euro), con un limite di plafond annuo di 40mila euro (in questo caso la precedente soglia era di 30mila euro). Questi nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, ossia dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

 

Come comportarsi in caso di piani attivati sotto la precedente disciplina

 

La circolare fornisce alcuni esempi pratici per chiarire meglio la portata delle modifiche normative. In caso di un PIR ordinario costituito nel 2017, per esempio, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (euro 30.000), il contribuente potrà investire nel 2022 euro 40.000 e nel 2023 i restanti euro 10.000 per raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro. Nel caso invece di un PIR ordinario costituito nel 2020 nel quale sia stato investito ogni anno il limite annuale vigente fino al 31 dicembre 2021 (30mila euro), il contribuente potrà investire 40mila euro per ogni anno dal 2022 al 2024 e nel 2025 i restanti euro 20.000 (in modo da raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro).

 

Le novità per i Pir Alternativi

 

In seguito all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, è adesso possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR Alternativo. L’Agenzia per chiarisce che non è possibile cointestare un PIR Alternativo a più persone. In ogni caso, il fatto che una persona fisica possa detenere più di un PIR Alternativo non ha conseguenze sull’ammontare di risorse che possono essere investite in questo tipo di piano di investimento. Restano confermati, quindi, i limiti di investimento dei PIR Alternativi che adesso valgono complessivamente. A prescindere dal numero di Pir Alternativi detenuti, infatti, il plafond complessivo massimo è di 1.500.000 euro, con un limite per ciascun anno solare di 300mila euro.

 

Le modifiche al credito d’imposta

 

Secondo le vecchie regole, per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti. La legge di bilancio 2022 ha previsto nuove regole per il credito d’imposta legato agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l’ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato. In base alle modifiche normative, infatti, il credito d’imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10 per cento dell’ammontare degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza. Il credito va utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo. Sulla base delle modifiche normative, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito d’imposta spettante, andranno prese in considerazione sia le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, sia le somme investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

 

Cosa sono i Piani di risparmio a lungo termine

 

I Pir sono una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. Con questo strumento infatti il legislatore ha voluto favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 maggio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10 del 4 maggio 2022, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Modifiche al regime – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della L. 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Art. 1, commi da 100 a 114, L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

 

In Archivio

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 E del 29 dicembre 2021, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) – Credito d’imposta articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96

 

Linee guida, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)




Nuova Classificazione Ateco 2007 (aggiornamento 2022). Escluso l’obbligo di apposita dichiarazione di variazione

L’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 (aggiornamento 2022) non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione. Tuttavia, contribuenti interessati dalla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. Questi gli attesi chiarimenti contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E (di seguito riportata) sulla “nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022”.

 

 

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 20 del 4 maggio 2022, con oggetto: CODICI ATTIVITÀ – Codici Ateco – Aggiornamento 2022 della Classificazione delle attività economiche Ateco versione 2007

 

Con la nota informativa del 29 dicembre 2021 l’ISTAT ha comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022, decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022. (Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/265145)

Le modifiche apportate alla classificazione Ateco 2007, realizzate in collaborazione con il Comitato Ateco (cui partecipano diversi interlocutori istituzionali tra cui l‘Agenzia delle entrate), e successivamente approvate dalla Commissione europea, riguardano l’aggiornamento di alcuni codici attività.

Gli aggiornamenti interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

Le sezioni interessate dalla modifica sono le seguenti:

Sezione A – Divisione 01

Sezione C – Classe 10.89 – Classe 16.23 – Classe 24.33 – Classe 27.40

Sezione F – Classe 43.21 – Classe 43.29

Sezione G – Classe 45.20 – Categoria 46.18.3 – Classe 46.90

Sezione I – Classe 55.20 – Classe 56.10

Sezione K – Classe 66.19

Sezione M – Classe 69.20 – Classe 71.20 – Classe 73.11 – Classe 74.90

Sezione N – Classe 77.39

Sezione R – Classe 90.01 – Classe 92.00 – Gruppo 93.2

Sezione S – Classe 96.01

Sezione T – Classe 97.00

In particolare, gli aggiornamenti consistono nelle seguenti tipologie:

  • eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici
  • istituzione di nuovi codici Ateco
  • modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti

Al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 aggiornamento 2022, predisposta dall’ISTAT, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici.

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria

I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE). Si ricorda che i professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA possono accedere all’area riservata ancora con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

All’interno dell’area riservata occorrerà selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività” per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

Comunicazione del nuovo codice attività

I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.

Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati si ricorda che:

  • se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
  • se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ).

Per saperne di più

Link alle pagine dell’Istituto nazionale di statistica dedicate all’Aggiornamento Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

Link al testo del messaggio Inps n. 1560 del 7 aprile 2022, con oggetto: Modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e contenute nell’allegato Aggiornamento ISTAT 2022. Implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda.
(Nel documento in allegato al messaggio Inps il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall’ISTAT e le relative tabelle di corrispondenza).