Aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE)

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (Suppl. Ord. n. 39) tre diversi decreti emanati in data 26 giugno 2015 dal Ministro dello sviluppo Economico, tutti in tema di prestazione energetica degli edifici:

1) Decreto 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

2) Decreto 26 giugno 2015 – Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

3) Decreto 26 giugno 2015 – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

I primi due decreti, riguardano prevalentemente questioni tecniche e più precisamente il procedimento di calcolo della prestazione energetica, per quanto riguarda il primo decreto e l’approvazione degli schemi e della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica) per quanto riguarda il secondo decreto. Con il terzo decreto, sono state aggiornate infine le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

In particolare, quest’ultimo decreto, contiene:

— le disposizioni sulla nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica (par. 5 delle Linee Guida);

— le disposizioni che prescrivono le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare, pena la sua invalidità (art. 4, comma 4, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 6 della Linee Guida);

le disposizioni sulle formalità da rispettare negli annunci commerciali (art. 4, comma 7, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 6.2 della Linee Guida);

— le disposizioni sulla sottoscrizione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e sulla sua trasmissione alla Regione ed alla Provincia Autonoma competente per territorio (art. 4, comma 5, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 7.1.5 della Linee Guida);

— la elencazione dei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE (Appendice A delle Linee Guida)

— il nuovo format dell’APE (Appendice B delle Linee Guida);

— il nuovo format per gli annunci commerciali (Appendice C delle Linee Guida);

il nuovo format dell’Attestato di qualificazione energetica (Appendice D delle Linee Guida).

Il decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015. Resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza ivi prevista, la validità per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico26 giugno 2009.

 Link ai decreti in materia di efficienza energetica negli edifici

 Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante: «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2

Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici» ai sensi dell’articolo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1,2 e 3.

Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recate: «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso.




Contenzioso tributario, sistema sanzionatorio, riscossione e disciplina degli interpelli: approvati in via definitiva i decreti attuativi di riforma

Il Consiglio dei ministri del 22 Settembre 2015 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). Si completa così il pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale volta ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

I testi approvati, sostanzialmente invariati nei contenuti rispetto a quelli approvati dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 tengono conto di alcune delle richieste presenti negli ultimi pareri delle Commissioni parlamentari.

I decreti legislativi approvati definitivamente sono i seguenti:
misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
• misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
• misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
• misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
• stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

La principale novità che è stata introdotta nell’ultimo esame del Consiglio dei ministri riguarda il decreto legislativo “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”. Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà con i pagamento dei debiti fiscali, accogliendo la richiesta contenuta nel parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati, viene prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione ai soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.




Le modifiche al codice civile in materia di bilancio da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2016

La guida, comma per comma, alle disposizioni attuative della direttiva 2013/34/UE 

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 per l’attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, il Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 di attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di impresa, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Il decreto legislativo in sintesi:

• introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali;

• integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva;

• apporta modifiche a provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e di revisione legale dei conti.

In particolare, l’art. 6 del decreto legislativo, modifica gli artt. 2357-ter, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-ter, 2426, 2427, 2427-bis, 2428, 2435-bis, 2435-ter e 2478-bis del codice civile in tema di bilancio d’esercizio, mentre l’art. 7 del decreto legislativo, modifica gli artt. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42 e 44, del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127, in tema di bilancio consolidato. Ai sensi dell’articolo 12 le disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data. Pertanto, i bilanci relativi al 2015 saranno redatti in base alle norme ante modifica contenute nel Codice civile e naturalmente in base ai principi contabili nella versione aggiornata dall’Organismo italiano di contabilità nel 2014 (per il principio Oic 24 “Immobilizzazioni immateriali” gennaio 2015).

Le modifiche al codice civile in tema di bilancio più rilevanti riguardano:

• introduzione dell’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario per le società di rilevanti dimensioni;

• eliminazione dei conti d’ordine;

• variazioni ad alcuni principi di redazione;

• variazioni nella valutazione delle voci;

• variazioni al contenuto della nota integrativa;

• introduzione della micro-impresa.

Di seguito, il dettaglio delle novità contenute nell’articolo 6 in tema di bilanci d’esercizio.

Le modifiche al codice civile in materia di bilancio di esercizio

L’articolo 6 del provvedimento in esame apporta numerose modifiche al codice civile che entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data.

Disciplina delle azioni proprie

Il comma 1 modifica l’articolo 2357-ter del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l’articolo 10 della direttiva, che non consente l’iscrizione nell’attivo immobilizzato delle azioni proprie.

Il legislatore ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società. Per opportuno coordinamento sono modificati gli articoli 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del codice civile.

Attualmente, in base al testo ante modifiche, invece, come chiarisce l’Organismo Italiano di Contabilità nel principio contabile n. 21, “10. Le azioni proprie sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce BIII4) “azioni proprie”, oppure nella voce CIII5) “azioni proprie”, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Sono iscritte nel primo gruppo le azioni proprie per le quali l’organo di amministrazione, per politica della società o per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all’esercizio; mentre, sono iscritte nel secondo gruppo le azioni proprie acquistate per essere rivendute o annullate entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, è indicato, in conformità al disposto dell’articolo 2424, il valore nominale complessivo. 11. Al momento dell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo dello stato patrimoniale, in conformità al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”. Analogamente, nel caso in cui un’impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall’articolo 2359-bis, comma 3, codice civile, tenendo anche conto delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare dell’importo iscritto nell’attivo, da indicare tra i conti del patrimonio netto alla voce “Riserva per azioni dell’impresa controllante in portafoglio”. 12. La formazione della riserva per azioni proprie è come detto concomitante all’acquisto delle azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l’assemblea avesse deliberato, a sensi dell’articolo 2357 codice civile, l’acquisto di azioni proprie, ma l’organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che le azioni non fossero state ancora acquistate, l’importo destinato a tale operazione (quale utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, bensì nella voce AVII) “Altre riserve” con denominazione apposita (riserva acquisto per azioni proprie).”

Redazione del bilancio

Il comma 2 modifica in più punti l’articolo 2423 del codice civile, relativo alla redazione del bilancio.

L’inserimento del rendiconto finanziario tra i documenti che compongono il bilancio

Con una modifica al comma 1 dell’articolo 2423 si prevedere l’obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa. Esso è disciplinato nel contenuto dal comma 7 dell’articolo 6, che introduce il nuovo articolo 2425-ter rubricato (rendiconto finanziario). Si dà così corso a quanto disposto dall’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE che consente agli stati membri di imporre alle imprese diverse dalle piccole la redazione di ulteriori documenti di bilancio. La presentazione del rendiconto finanziario, già obbligatoria per le società che abbiano emesso titoli quotati sui mercati regolamentati europei, migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società. La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese di cui al nuovo articolo 2435-ter.

Introduzione del principio di rilevanza

Lo stesso articolo 2423 è modificato mediante l’introduzione di un nuovo comma quarto, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa, conseguenti allo snellimento di altre scritture contabili da parte della direttiva. Si chiarisce che vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, al fine di recepire il principio di rilevanza introdotto dall’articolo 6,paragrafo 1, lett. j) della direttiva. In tal caso è necessario illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale disposizione. Ne consegue, in linea con quanto già chiarito nel considerando 17 della direttiva, che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità.

Tuttavia, come rileva il CNDCEC (documento 24 aprile 2015) “l’impostazione della norma presenta profili di perplessità. L’applicazione del principio della rilevanza agli elementi della rilevazione e della valutazione può comportare l’esercizio di politiche di bilancio e può nuocere alla chiarezza dei bilanci”.

L’introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di informativa del codice, nonché della norma di cui al numero 12 del primo comma dell’articolo 2426.

Princìpi di redazione del bilancio

Con il comma 3 si modifica l’articolo 2423-bis del codice civile che detta i princìpi di redazione del bilancio.

In primo luogo viene modificato il numero 1 dell’articolo 2423-bis, il quale – nella formulazione vigente – chiarisce che la valutazione delle voci deve essere fatta tra l’altro tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Eliminando tale inciso e inserendo un nuovo numero 1-bis), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell’articolo 6 della direttiva. Come osserva al riguardo la relazione illustrativa, l’art. 2423-bis riformulato chiarisce “che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva”.

Nel dettaglio l’attuale formulazione dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), stabilisce che: «1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato». In pratica, la novella, prevede la sostituzione della locuzione «nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato», con l’introduzione del numero 1-bis), il quale, afferma che «la rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Quest’ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), specificando che esso fa riferimento alla «rilevazione e presentazione delle voci».

Contenuto dello stato patrimoniale

Il comma 4 modifica le disposizioni dell’articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1 dell’articolo 6 in esame). Si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioè le c.d. imprese “sorelle”).

Si eliminano le disposizioni relative ai conti d’ordine, recate dal terzo comma dell’articolo 2424 c.c., la cui informativa – ai sensi della direttiva – è ora fornita nella nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera d) della direttiva).

Nel dettaglio nella nuova formulazione l’art. 2424-bis, viene abrogato il comma 3, secondo il quale «In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine».

Si ricorda che come chiarisce l’Organismo Italiano di Contabilità nel principio contabile n. 22, “4. I conti d’ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio. I conti d’ordine svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d’ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi.

5. Le garanzie comprendono sia le garanzie prestate che quelle ricevute dalla società. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un’obbligazione propria o altrui. Le garanzie ricevute sono quelle rilasciate da terzi a beneficio o nell’interesse della società. In particolare, queste garanzie sono rilasciate a beneficio della società quando rafforzano la prospettiva di realizzazione di una pretesa creditoria; sono invece rilasciate nell’interesse della società quando si riferiscono a posizioni passive (impegni o debiti) assunti dalla società.

6. Nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Costituiscono esempi di garanzie personali le fideiussioni, gli avalli, i contratti autonomi di garanzia e le lettere di patronage forti. Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

7. Gli impegni rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad esecuzione differita).

8. I beni di terzi presso la società rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso la società la quale assume l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.

9. I beni della società presso terzi rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti terzi i quali assumono l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi”.

Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalità di iscrizione delle azioni proprie, a tal fine incidendo sull’articolo 2424-bis c.c. in tema di singole voci dello stato patrimoniale.

Contenuto del conto economico

Il comma 6 modifica in più punti l’articolo 2425 sul contenuto del conto economico, per recepire in tale documento gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati. Si introducono inoltre, specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Le voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria sono eliminate così come previsto dalla nuova direttiva (art. 13).

Si ricorda che i principi generali della direttiva 2013/34/UE prevedono in merito che le voci rilevate nel bilancio siano valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione (articolo 6, comma 1, lettera i)); tuttavia, in deroga a tale principio gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati (fair value); i Paesi membri possono autorizzare o prescrivere che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo, alle condizioni specificate dalla direttiva.

Si ricorda che i principi contabili internazionali IAS/IFRS qualificano il fair value (valore corretto, valore coerente o congruo, valore corrente o di mercato) come il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti.

Ai sensi della direttiva, il fair value (tradotto come valore equo) è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

• nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

• nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

In deroga ai principi generali, se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico, tranne in alcuni specifici casi chiariti dalla direttiva.

Contenuto del rendiconto finanziario

Il comma 7 introduce nel codice civile l’articolo 2425-ter che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.

Criteri di valutazione delle voci di bilancio

Il comma 8 modifica più disposizioni dell’articolo 2426 del codice civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Con un primo gruppo di norme (lettere a), f), g)) sono modificati i numeri 1, 7 e 8 dell’articolo 2426 per consentire l’introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo è adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che tale tecnica, che individua una configurazione di valore riconducibile all’alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non sulla base di quello nominale. Inoltre, lo stesso documento d’accompagnamento richiama per la definizione di costo ammortizzato quello rilevante secondo i principi contabili internazionali omologati dall’Unione europea (vedi principio contabile internazionale IAS 39). Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di “attualizzare” i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato). L’obbligo di tener conto del fattore temporale non è stato esteso alla valutazione dei titoli nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono – di norma – interessi in linea con quelli di mercato. Per coerenza è stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disaggi (aggi) di emissione.

Si ricorda infine, che l’articolo 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata), come modificato dal decreto legislativo in esame, all’ottavo comma, esonera le “piccole società” dall’obbligo di adottare il metodo del costo ammortizzato.

La lettera b)del comma 8 modifica il comma 1, numero 3 dell’articolo 2426, precisando che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all’avviamento, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva.

Si rammenta che il predetto paragrafo 6 consente agli Stati membri la facoltà di autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio; indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o meno limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole. Le rettifiche di valore sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico. La valutazione al valore inferiore non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche relative all’avviamento.

La lettera c) modifica la disciplina del metodo del patrimonio netto contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 4.

Detta norma stabilisce che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché al costo di acquisto, (da rettificare in caso di perdita durevole di valore) per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis c.c. in materia di redazione dei bilanci, sopra illustrati. Tale metodo è conosciuto come metodo del patrimonio netto; in tal modo il valore della partecipazione viene rettificato in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata: nel caso la partecipata consegua utili, il valore della partecipazione va incrementato; se consegue perdite, esso va diminuito. In questo modo si riconoscono i risultati della partecipata che si sono tradotti in aumenti e diminuzioni intervenuti nelle sue consistenze patrimoniali. I dividendi che verranno successivamente distribuiti vanno portati in riduzione del valore iscritto della partecipazione e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante.

Le modifiche in esame intendono richiamare la data di acquisizione della partecipazione come quella utile ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo d’acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, in linea con quanto previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, ultimo capoverso, della direttiva.

Le lettere d) ed e)modificano rispettivamente la disciplina degli oneri pluriennali e dell’avviamento, per coordinarla con le disposizioni di cui articolo 12, paragrafo 11, della direttiva. Per effetto delle modifiche in esame, sia i costi di impianto che di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non sia completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati (lettera d), che modifica il n. 5 del co. 1 dell’art. 2426 c.c.).

Inoltre, si chiarisce che l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (lettera e), che modifica il n. 6 del co. 1 dell’art. 2426 c.c.).

La lettera h)del comma 8 riformula il numero 8-bis dell’articolo 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

La lettera i)introduce il numero 11-bis all’articolo 2426, comma 1, che reca la disciplina della valutazione contabile dei derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della direttiva in tema di valutazione al fair value degli strumenti finanziari.

Si prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. L’obbligo di valutazione al fair value è esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato è inglobato in un altro titolo. In merito la relazione illustrativa chiarisce che “nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. Ferma restando la valutazione al fair value del derivato, nel primo caso la norma richiede di valutare l’elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto; nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Una volta manifestatisi gli effetti dell’operazione a cui si è inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel conto economico così da sterilizzare le oscillazioni di valore sull’elemento coperto oggetto di copertura. Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447”.

La lettera l)elimina il punto 12) del primo comma dell’articolo 2426, ai sensi del quale le attrezzature industriali e commerciali, nonché le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione; tale abrogazione è motivata in forza del generale principio di rilevanza.

La lettera m) del comma 8 introduce alcuni ulteriori commi (da secondo a quinto) all’articolo 2426 del codice civile.

In particolare, ai fini dell’applicazione degli istituti e delle regole recate dal medesimo articolo 2426, si chiarisce che occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea per definire alcuni istituti (tra cui “strumento finanziario”, “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”).

Si chiarisce che sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente specifiche condizioni. Coerentemente alle prescrizioni della direttiva, si stabiliscono le modalità di individuazione del fair value.

Contenuto della nota integrativa

Il comma 9 dell’articolo in esame interviene sul contenuto della nota integrativa,disciplinata all’articolo 2427 del codice civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva.

La lettera a) elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell’articolo 2427, trattandosi di costi non più capitalizzabili; rimane fermo il riferimento ai costi di sviluppo.

Le lettere b), d), h) eliminano alcuni riferimenti testuali, presenti nell’articolo 2427, quali: «quando il loro ammontare sia apprezzabile», «se significativa», «siano rilevanti», in quanto già ricompresi nell’ambito del più generale principio di rilevanza.

La lettera c) sostituisce il n. 9) dell’articolo 2427, con una nuova formulazione prevista dalla direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passività potenziali. Il nuovo testo del n. 9) ora prevede che «l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicate;».

Con la lettera e) viene eliminata l’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico nella nota integrativa. In sua sostituzione (secondo l’articolo 16, comma 1, lettera f) della direttiva), si richiede che la nota fornisca informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, a tal fine sostituendo il n. 13 del primo comma dell’articolo 2427 c.c.

Con la lettera f) si integrano le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci (n. 16 dell’articolo 2427).

Si richiede che, oltre all’ammontare dei compensi, la nota integrativa informi sulle anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; si introduce la previsione secondo cui nel medesimo documento contabile devono essere precisati il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, specificando il totale per ciascuna categoria.

La lettera g) completa il novero delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società, richiamando anche i warrants e le opzioni.

Con la lettera i) si prevede che la nota contenga ulteriori, nuove informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili o dii copertura delle perdite (nuovi numeri da 22-quater a 22-septies del comma 1 dell’articolo 2427).

La lettera l) del comma 9 aggiunge un comma all’articolo 2427, prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari

Il comma 10 dell’articolo 6 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari, contenuta nell’articolo 2427-bis del codice civile. Con la lettera a) si apporta una modifica lessicale alla rubrica dell’articolo 2427-bis.

La lettera b) apporta integrazioni alla disciplina dell’informativa degli strumenti finanziari, secondo quanto disposto dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2013/34/UE, relativa a strumenti finanziari valutati al fair value. In particolare, si richiede, per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, di indicare: i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

Con la lettera c) si eliminano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2427-bis, in quanto ricompresi entro l’alveo delle norme sui criteri di valutazione delle voci di bilancio, di cui all’articolo 2426 del codice civile.

Relazione sulla gestione

Il comma 11 dell’articolo 6 interviene sulla relazione sulla gestione, disciplinata dall’ articolo 2428 del codice civile.

Viene eliminato il riferimento all’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, contenuto nel comma 3 dell’articolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dalla direttiva (articolo 19), ai sensi delle quali tale informazione è compresa nell’ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, nuovo numero 22-quater).

Modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata

Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata, di cui all’articolo 2435-bis del codice civile, che può essere redatto dalle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensionali.

In particolare, la lettera a) modifica il secondo comma, eliminando la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.

La norma inoltre esonera dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (stante il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso, della direttiva, secondo cui agli Stati membri è data facoltà di imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti, oltre a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).

La lettera b) integra i riferimenti alle voci del conto economico raggruppabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 2435-bis, in considerazione della collocazione delle nuove voci inserite nel conto economico ex articolo 2425 c.c.

La lettera c) abroga il comma 4 dell’articolo 2435-bis, per effetto dell’eliminazione delle voci straordinarie del conto economico.

La lettera d) modifica gli obblighi di informativa in nota integrativa previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in linea con quanto stabilito dall’articolo 16 della direttiva.

La lettera e) interviene su alcune precisazioni in tema di informativa contenute nel comma sesto dell’articolo 2435-bis.

In primo luogo, viene integrata la disciplina sulle parti correlate (incluse nella nota integrativa, in linea con quanto stabilito dalla direttiva all’articolo 17, comma 1, lettera r)); in particolare, ci si avvale della facoltà di consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con le imprese in cui l’impresa stessa detiene una partecipazione.

Dall’altro lato, viene soppresso il riferimento alle operazioni fuori bilancio, in quanto disciplinate in modo completo al comma 5.

Con la lettera f) si inserisce un nuovo comma ottavo, in cui si dispone che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Bilancio delle microimprese

Il comma 13 dell’articolo 6 inserisce l’articolo 2435-ternel codice civile, dedicato al bilancio delle microimprese.

Il comma 1 del nuovo articolo 2435-ter indica i presupposti di applicabilità della norma. Per poter rientrare in tale regime, le società nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le microimprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo ulteriori semplificazioni, tra cui l’esonero dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni. Inoltre, alle microimprese non si applicano alcune disposizioni (in particolare l’articolo 2423, comma 5 sulla deroga per casi eccezionali e l’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis sulla valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura).

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

Il comma 14 riformula il primo periodo del primo comma dell’articolo 2478-bis in materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci, sostituendo il rinvio alle specifiche norme sul bilancio delle società per azioni con un più ampio richiamo alle disposizioni in tema di bilancio, presenti nel capo della sezione del codice contenente la disciplina delle società per azioni, in modo da assicurare la completezza nel tempo dei riferimenti normativi applicabili.




Voluntary disclosure: più tempo per la trasmissione degli atti da inviare a corredo della richiesta di adesione

Con un provvedimento, prot. n. 2015/116808 dell’Agenzia delle Entrate, del 14 settembre 2015 è stata prevista la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure.

Modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo – Come si legge nella parte motiva, il provvedimento è stato emanato per, “consentire anche ai contribuenti che intendono presentare l’istanza di collaborazione successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1064), di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento” Nel dettaglio, l’intervento dell’Agenzia ha previsto che «la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto di cui al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193 è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza». Pertanto, anche coloro che presenteranno l’istanza a ridosso della scadenza potranno quindi avvalersi di 30 giorni per trasmettere la relazione e l’intera documentazione.

Coordinamento delle disposizioni in materia di voluntary disclosure con le disposizioni sui termini per l’accertamentoA seguito dell’emanazione del citato D.Lgs n. 128/2015, che, all’articolo 2, comma 4, ha integrato la disciplina relativa alla collaborazione volontaria, prevedendo che, ai fini della causa di non punibilità, di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano parte della collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, il provvedimento dispone l’obbligo di comunicare nella relazione di accompagnamento i citati imponibili. Il tutto, per far rientrare nell’ombrello di non punibilità, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. Nel dettaglio, infatti, il provvedimento, in esame, al punto 1.2. testualmente così recita: «Gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227».

Integrazione delle relazioni già presentate – In ultimo, al fine di consentire ai contribuenti che hanno già presentato la relazione, di integrarla, con i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, il provvedimento al punto 1.3. dispone che «I contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi del disposto dell’ articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla (dal 14 settembre 2015) data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’ accertamento».

Ulteriori chiarimenti a seguito del Provvedimento del 14 settembre 2015 – Al fine di precisare la portata della disposizione introdotta, in coerenza con la ratio della Voluntary disclosurel’Agenzia delle entratecon comunicatostampa del15 settembre 2015 ha evidenziato che il Provvedimento in esame ha solo previsto “la possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo più tempo per l’invio della stessa”. Non si tratta, quindi, a giudizio delle Entrate, “di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all’Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d’imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008”. Peraltro, nello stesso comunicato, “si conferma, infine, come già previsto dal punto 4.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015, che la prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015”.

Per saperne di più:




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2015

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Commenti

La dimostrazione della residenza fiscale delle persone fisiche: in particolare, il problema della prova del “centro degli affari e interessi”  di Elia Orsi 

 

Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Fatturazione telematica e corrispettivi online contribuente

Fatturazione elettronica e corrispettivi online: incentivi per l’utilizzo su base volontaria per imprese e professionisti e nuovi obblighi per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici  di Enrico Molteni

Le disposizioni per l’adozione da parte di imprese e professionisti del canale telematico per fatture e certificazioni di corrispettivi

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23» 

 

Decreto bilanci

Le modifiche al codice civile in materia di bilancio da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2016

La guida, comma per comma, alle disposizioni attuative

Il testo della riforma contabile che recepisce la Direttiva 2013/34/UE

Il testo del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge»

Testo a fronte, ante e post modifiche apportate dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 139, degli artt. 2357-ter, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427, 2427-bis, 2428, 2435-bis, 2478-bis del Codice Civile

La tabella di trasposizione con la evidenza delle disposizioni della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci attuate con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di luglio 2015 

 

Comunicati stampa dell’Agenzia delle Entrate

Autotrasportatori, il Mef rivede le deduzioni forfetarie – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2015

Voluntary disclosure, in un provvedimento la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2015

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2015

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Commenti

 

Abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance: le novità del decreto sulla certezza del diritto
di Enrico Molteni

 

 

Prassi

 

Sanzioni tributarie – Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

 

Pagamento rateale di somme dovute per l’adesione ad istituti definitori dell’accertamento o deflativi del contenzioso: l’erede subentrato non paga né le sanzioni contenute negli accordi, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento delle rate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 7 agosto 2015: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Principio della responsabilità personale – Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Portata – Pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso – Decesso del contribuente nel corso del pagamento del piano di rateazione – Applicazione del principio – Fondamento – Conseguenze – Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni consolidate nel piano di ammortamento»

 

 

Procedura di collaborazione volontaria nazionale o internazionale

 

Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E dell’11 agosto 2015: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Internazionale e nazionale – Voluntary disclosure – Ambito oggettivo della collaborazione volontaria – Disciplina delle donazioni indirette – Adempimenti a carico del contribuente – Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria – Aspetti sanzionatori – Benefici sanzionatori nel caso di emersione di immobili all’estero – Effetti della procedura con riguardo alle sanzioni relative a violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione – L. 15/12/2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” – Ulteriori risposte a quesiti»

 

 

Principi contabili nazionali – OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali

 

Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi di Controllo” del mese di luglio 2015

 

 

Legislazione

 

Attuazione della legge di riforma fiscale

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente

 

Abuso del diritto – Raddoppio dei termini per l’accertamento – Tax compliance

Contrasto all’abuso del diritto, rapporti tra denuncia penale e raddoppio dei termini per l’accertamento e nuovo regime di adempimento collaborativo per le imprese di maggiori dimensioni: le disposizioni attuative previste dalla delega per la riforma fiscale

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante: «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»

La ratio del decreto legislativo n. 128/2015

Il testo della Relazione illustrativa, della nota su mancato accoglimento pareri, della Relazione tecnica, dell’AIR e dell’ ATN dello schema di decreto legislativo (DLG 05/08/2015, n. 128), recante: «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente» – Atto del Governo n. 163-bis

 

 

 

 

R&S – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

 

Operativo il credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo: il bonus è fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015: «Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo»

 

 

Contenzioso tributario

 

Processo tributario telematico: per le Commissioni tributarie di Toscana ed Umbria previsto l’avvio operativo dal 1° dicembre 2015

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015: «Specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»

 

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Le modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento tributario in presenza di violazioni fiscali che fanno scattare l’obbligo di denuncia per un reato tributario

In attuazione della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante le «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco …», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2015, oltre a disporre la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell’elusione ed estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali, introduce un limite al raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di reato tributario: il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Tuttavia gli effetti degli atti di controllo notificati sulla base previgente disciplina del raddoppio sono fatti salvi espressamente dalla norma. Analizziamo, di seguito, comma per comma, la novella contenuta nell’articolo 2 del decreto delegato.

 

Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento (articolo 2)

 

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 introduce un limite al raddoppio dei termini per l’accertamento, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che opera in presenza di una «violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74». In base alla novella, il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. In altre parole, il raddoppio potrà operare solo se la violazione penale sarà stata denunciata dall’Amministrazione Finanziaria all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Gli effetti degli «atti di controllo» notificati sulla base previgente disciplina del raddoppio sono fatti salvi espressamente dalla norma in esame. Pertanto, qualora non sia stato notificato un atto di controllo alla data (del 2 settembre 2015) di entrata in vigore del decreto, opera la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso.

Si evidenzia che la norma di delega (legge n. 23 del 2014, articolo 8, comma 2) prevede che il raddoppio dei termini si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 in esame aggiungono un identico periodo al terzo comma degli articoli 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (termine per l’accertamento delle imposte sui redditi) e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 (termine per gli accertamenti dell’IVA). Tali norme, modificate dall’articolo 37, commi 24-26, del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. “decreto Bersani”), prevedono che, in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia (articolo 331 del c.p.p.) per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte dirette e IVA sono raddoppiati. Lo scopo del “raddoppio” introdotto nel 2006, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al decreto legge n. 223 del 2006 (in “Finanza & Fisco” n. 26/2006, pag. 2141), come ricordato con Circolare 28/E del 4 agosto 2006 (§ 55 – in “Finanza & Fisco” n. 30/2006, pag. 2539), è quello di garantire all’Amministrazione finanziaria l’utilizzabilità di elementi istruttori eventualmente emersi nel corso delle indagini condotte dall’Autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto ordinariamente per l’accertamento. Inoltre, con circolare n. 54 del 23 dicembre 2009 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4039) l’Agenzia della entrate si è espressa chiaramente nel senso dell’operatività del raddoppio del termine anche nell’eventualità di successiva archiviazione del caso o assoluzione del contribuente. Infatti, la circolare precisa che l’ampliamento dei termini di accertamento è direttamente collegato all’obbligo di denuncia della violazione da parte dei verificatori e non all’esito del procedimento penale instaurato per effetto della denuncia di reato.

Peraltro, a giudizio della Corte Costituzionale (sentenza 20 luglio 2011, n. 247 — in “Finanza & Fisco” n. 27/2011, pag. 2283), la norma prevede “quale unica condizione la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento”. Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte ha chiarito che “i termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una ‘proroga’ di quelli ordinari …, sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva senza che all’Amministrazione Finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione, … perché i termini ‘brevi’ e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi termini di accertamento”.

Tuttavia, negli ultimi anni la giurisprudenza di merito ha ritenuto non operante il raddoppio dei termini in alcune ipotesi palesemente strumentali: ad esempio nel caso del reato tributario prescritto, della notizia di reato non allegata, dell’archiviazione da parte del giudice penale. In particolare, le Commissioni tributarie hanno ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini qualora in giudizio non sia stata prodotta una copia della denuncia: tale mancata allegazione impedirebbe infatti al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per la denuncia (tra le altre C.T.R. Lombardia n. 118/19/2013; C.T.R. Puglia n. 68/2013; C.T.P. Milano nn. 231/2011 e 372/2011; C.T.P. Reggio Emilia n. 135/2012). Altri giudici (C.T.R. Umbria nn. 237/2011 e 41/2012; C.T.R. Ancona nn. 102/2013 e 152/2013) hanno poi ritenuto che, in caso di reato prescritto, non sussiste il presupposto per il raddoppio dei termini.

 

Le nuove condizioni per il raddoppio dei termini

 

Con la norma in esame, invece, si prevede che il raddoppio dei termini scatti solo per i casi di presentazione della notizia di reato da parte dell’amministrazione finanziaria compresa la Guardia di finanza entro gli ordinari termini di accertamento. Solo in queste ipotesi l’Amministrazione può, ora, notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA.

 

Disciplina transitoria

 

Il comma 3, dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 con riferimento alla disciplina transitoria, stabilisce che la nuova norma sul raddoppio dei termini troverà applicazione solo per in relazione agli atti di controllo notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Per maggior chiarezza rispetto alla locuzione «atti di controllo» contenuta nella delega, il comma 3, indica espressamente i tipi di atti di controllo i cui effetti sono fatti salvi, qualora notificati alla data (del 2 settembre 2015) di entrata in vigore del decreto in esame.

Si tratta in particolare:

• degli avvisi di accertamento;

• dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie;

• degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria.

Inoltre, la disposizione delegata specifica che, qualora i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015, sono fatti salvi gli effetti:

• degli inviti a comparire (articolo 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997) notificati alla data di entrata in vigore del decreto in esame;

• dei processi verbali di constatazione (articolo 24 della legge n. 4 del 1929) dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di entrata in vigore del decreto.

 

Coordinamento delle disposizioni in materia di voluntary disclosure con le modifiche introdotte in tema di raddoppio dei termini

 

Il comma 4 dell’articolo 2 del  Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 al fine di coordinare le disposizioni in materia di voluntary disclosure (legge 15 dicembre 2014, n. 186) con le modifiche introdotte dai commi da 1 a 3 dell’articolo in esame in tema di raddoppio dei termini, prevede che, ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, ai commi 1 e 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. In merito la relazione illustrativa spiega che in virtù della novella “ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 5-quinquies, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, ciò allo scopo di superare incertezza interpretativa connessa al disallineamento temporale tra termine di prescrizione dell’azione penale e termine di decadenza dell’accertamento tributario amministrativo, in linea con lo spirito della legge che ha introdotto la procedura di voluntary disclosure”.La norma in esame, con una formulazione non del tutto chiara, sembra volta ad evitare che la “autodenuncia” del soggetto che si avvale della collaborazione volontaria, potendo far emergere fatti penalmente rilevanti anteriori al 2010, determini la sua perseguibilità penale. La disposizione, invece, fa rientrare nell’ombrello di non punibilità introdotto dalla legge sulla voluntary disclosure, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.




Abuso del diritto: nuova definizione e garanzie procedimentali

In attuazione della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), l’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante le «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2015, disponela revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell’elusione ed estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. Analizziamo, di seguito comma per comma la novella contenuta nel decreto delegato.

 

La nuova disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale

 

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 in esame, inserisce l’articolo 10-bis nello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), disciplinando l’abuso del diritto e l’elusione fiscale, unificati in un unico concetto che riguarda tutti i tributi, imposte sui redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale disciplina vigente in materia doganale.

Peraltro, come specificato nella relazione illustrativa, la rubrica dell’articolo «disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale» “mette in evidenza l’unificazione della nozione di abuso del diritto con quella di elusione fiscale. Ne deriva che nell’articolato normativo i due termini sono equipollenti e utilizzati indifferentemente”.

In sostanza, in coordinazione con la Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 305) sulla pianificazione fiscale aggressiva nel settore dell’imposizione diretta, richiamata dall’art. 5, comma 1, della Legge n. 23/2014, si introduce una norma generale antiabuso, mentre si abroga la previgente norma antielusiva applicabile solo per l’accertamento delle imposte sui redditi ad un numero chiuso di operazioni (art. 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973).

 

Il nuovo articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente

 

Con l’inserimento del nuovo articolo 10-bis nello Statuto, l’abuso del diritto si configura in presenza di:

• una o più operazioni prive di sostanza economica;

• il rispetto formale delle norme fiscali;

• la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;

• un vantaggio fiscale che costituisce l’effetto essenziale dell’operazione.

La collocazione della norma antiabuso all’interno dello statuto dei diritti dei contribuenti è motivata nella relazione illustrativa, “dall’esigenza di introdurre un istituto che, conformemente alle indicazioni della legge delega, unifichi i concetti di elusione e di abuso e conferisca a questo regime valenza generale con riguardo a tutti i tributi, sia quelli armonizzati, per i quali l’abuso trova fondamento nei principi dell’ordinamento dell’Unione europea, sia quelli non armonizzati, per i quali il fondamento è stato individuato dalla Corte di Cassazione nel principio costituzionale della capacità contributiva. Ciò consente, in altri termini, di riferire l’applicazione di questa disciplina tanto alle imposte sui redditi, come finora previsto dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, quanto a quelle indirette, fatta salva la speciale disciplina in materia doganale. Inoltre, l’inserimento di questa disciplina nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente conferisce ad essa la forza di principio preordinato alle regole previste nelle discipline dei singoli tributi, come è stato più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione relativamente alle altre disposizioni contenute nello statuto”.

In base al nuovo articolo della Statuto ed in attuazione del criterio direttivo dell’art. 5, comma 1, lettera b), n. 1), della legge delega che impone di considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva si è in presenza dell’abuso del diritto allorché «una o più operazioni prive di sostanza economica», pur nel rispetto formale delle norme tributarie, «realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti». La norma chiarisce che un’operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, «sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali». Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Nella relazione di accompagnamento si osserva “che i vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa”.

Tali operazioni non sono opponibili al Fisco. In tal caso l’Amministrazione finanziaria, ne disconosce i vantaggi e determina i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi tendo conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da «valide ragioni extrafiscali non marginali», anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente. Viene, infine, esplicitata la «libertà di scelta» del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 212 del 2000 per conoscere se le operazioni che intende realizzare o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L’istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.

 

Definizione degli elementi essenziali dell’abuso del diritto

 

Il comma 2 dell’articolo 10-bis contiene la definizione degli elementi essenziali dell’abuso del diritto: In base alla lettera a), sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

La stessa lettera individua, (a titolo esemplificativo come afferma la relazione governativa) in particolare, due indici di mancanza di sostanza economica:

• la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;

• la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

Secondo la lettera b), per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Per configurare l’abuso, deve sussistere, secondo la relazione illustrativa, “la violazione della ratio delle norme o dei principi generali dell’ordinamento e, soprattutto, di quelli della disciplina tributaria in cui sono collocati gli obblighi e divieti elusi. Ciò permette, in particolare, di calibrare in modo adeguato l’ipotesi di abuso in ragione dei differenti principi che sono alla base dei tributi non applicati, fermo restando che, come si è detto, la ricerca della ratio e la dimostrazione della violazione di essa deve costituire il presupposto oggettivo imprescindibile per distinguere il perseguimento del legittimo risparmio d’imposta dall’elusione”. Va da sé, aggiunge la citata relazione “che il contrasto del vantaggio fiscale dell’operazione con le norme e i principi dell’ordinamento tributario va valutato con riguardo alle norme vigenti al momento della realizzazione dell’operazione medesima; salva, beninteso, l’ipotesi di applicazione di successive norme di natura interpretativa”.

 

Le valide ragioni extrafiscali non marginali escludono l’abuso

 

Il comma 3 dell’articolo 10-bis stabilisce che non si considerano abusive, «in ogni caso», le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. Tale disposizione riprende quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 2), della legge delega, con l’aggiunta del riferimento all’attività professionale del contribuente, assente nella delega che fa riferimento solo a quella imprenditoriale.

Secondo la relazione illustrativa “per cogliere la non marginalità delle ragioni extrafiscali occorre guardare all’intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell’operazione di cui si sindaca l’abusività. In questo senso, le valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali sussistono solo se l’operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, appunto, dimostrare che l’operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni”.

Si ricorda che sul tema la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag. 375) ha affermato che il carattere abusivo dell’operazione deve essere escluso per la compresenza non marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. In tale occasione, la Suprema Corte ha affermato che “l’applicazione del principio deve essere guidata da una particolare cautela, essendo necessario trovare una linea giusta di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e la libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d’impresa. Tale esigenza è particolarmente sentita nei tempi recenti, nei quali si assiste ad un uso sempre più disinvolto dei cd. tax shelters e quindi ad una ricerca comune a tutte le esperienze giuridiche, di individuare adeguate forme di contrasto, anche all’infuori di una codificazione della clausola generale anti abuso”. Pertanto, il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. Infatti, “il sindacato dell’Amministrazione Finanziaria non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili (e cioè una fusione) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale”. Anche dal punto di vista dell’onere della prova, la citata sentenza n. 1372/2011 contiene un’affermazione rilevante: l’applicazione del principio dell’abuso del diritto comporta per l’amministrazione finanziaria l’onere di provare le anomalie o le inadeguatezze delle operazioni intraprese dal contribuente cui compete allegare le finalità perseguite, diverse dal mero vantaggio consistente nella diminuzione del carico tributario. Anche di recente la Cassazione ha ribadito che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. (Cassazione, Sez. trib. n. 4604/2014) ha ritenuto inadeguatamente motivata l’esclusione delle valide ragioni economiche dell’acquisto, da parte della contribuente, delle azioni di una società estera, benché rientrante in più ampio progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale di un gruppo societario di cui la prima era “capogruppo”).

 

Garantita la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi

 

Il comma 4 dell’articolo 10-bis afferma la «libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Il comma in esame in connessione con la definizione di condotta abusiva del comma 1 e in aderenza al criterio direttivo dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge delega, ribadisce il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. Pertanto, il limite che separa la libertà di scelta (e quindi il legittimo risparmio di imposta) dall’abuso del diritto è pertanto costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito.

Al riguardo, la relazione governativa, sottolinea la “delicatezza dell’individuazione delle rationes delle norme tributarie ai fini della configurazione dell’abuso”. Nel documento illustrativo, viene portato come esempio di condotta non abusiva, la scelta del contribuente, per dare luogo all’estinzione di una società, di procede ad una fusione anziché alla liquidazione. Spiega la relazione: “è vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra “preferenza” per l’una o l’altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse. Affinché si configuri un abuso andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè, l’aggiramento della ratio legis o dei principi dell’ordinamento tributario”.

 

Possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello

 

Il comma 5 dell’art. 10-bis prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 212 del 2000, al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare, ovvero che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L’istanza va presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.

Regole procedimentali al fine di garantire un efficace contraddittorio e il diritto di difesa

Il comma 6 dell’articolo 10-bis stabilisce «senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice» che prima dell’atto di accertamento dell’abuso del diritto, l’Amministrazione Finanziaria deve notificare al contribuente, a pena di nullità, una richiesta di chiarimenti. Il contribuente deve fornire i chiarimenti richiesti entro il termine di sessanta giorni.

Il comma 7 dell’articolo 10-bis prevede che l’Amministrazione Finanziaria notifichi la richiesta di chiarimenti (con la procedura prevista dalle norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi) entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. Il secondo periodo del comma prevede che tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano non meno di sessanta giorni. Il terzo periodo, infine, prevede che «in difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.».

 

Obbligo rafforzato di motivazione dell’atto di accertamento

 

Il comma 8 dell’articolo 10-bis prescrive, «fermo quanto disposto per i singoli tributi», una specifico di obbligo di motivazione dell’atto di accertamento, a pena di nullità, in relazione a:

  • condotta abusiva;
  • norme o principi elusi;
  • indebiti vantaggi fiscali realizzati;
  • chiarimenti forniti dal contribuente nel citato termine di 60 giorni.

Viene, pertanto sancito che l’atto impositivo deve essere specificamente motivato anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Tale norma attua il principio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, il quale prescrive «una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di nullità dell’accertamento stesso.».

Le regole per la distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario

Il comma 9 dell’articolo 10-bis disciplina il regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi individuati dai commi 1 e 2; a carico del contribuente grava invece l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali che giustificano le operazioni effettuate, indicate dal comma 3.

Tale norma attua il principio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge delega, il quale prefigura a carico dell’amministrazione «l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità ad una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti».

 

Pagamento del tributo e delle sanzioni tributarie in pendenza del processo

 

Il comma 10 dell’articolo 10-bis prevede che in caso di ricorso contro l’atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina dell’abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo le sentenze delle commissioni tributarie, secondo i criteri indicati nell’articolo 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (che disciplina il pagamento del tributo in pendenza del processo) e dell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (che richiama il sopracitato articolo 68 per il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie in caso di ricorso alle commissioni tributarie).

 

Rimborso delle imposte pagate da contribuenti che non hanno partecipato all’operazione abusiva

 

Il comma 11 dell’articolo 10-bis disciplina i diritti dei contribuenti che non hanno partecipato all’operazione abusiva, ma hanno sostenuto oneri tributari relativamente a tale operazione. Essi possono ottenere la restituzione di quanto pagato presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. La richiesta, dovrà essere presentata entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale.

 

Applicazione “residuale” della disciplina dell’abuso del diritto

 

Il comma 12 dell’articolo 10-bis stabilisce l’applicazione “residuale” della disciplina dell’abuso del diritto, prevedendo che l’accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell’accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. Con tale norma si individua pertanto il confine tra fattispecie di evasione e quelle di elusione: quest’ultima (ovvero l’abuso del diritto) si può individuare solamente se il contribuente consegue un vantaggio fiscale illegittimo attraverso fattispecie che non rientrano nell’evasione. In altri termini l’abuso del diritto, da un lato, inizia dove finisce il legittimo risparmio d’imposta e, dall’altro, termina laddove si è in presenza di fattispecie riconducibili all’evasione. Sul punto, la relazione governativa sottolinea “che la disciplina dell’abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, in particolare, l’evasione e la frode: queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l’ordinamento già offre”.

 

Irrilevanza penale delle condotte abusive

 

Il comma 13 dell’articolo 10-bis stabilisce l’irrilevanza penale delle condotte abusive: le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti. Tale disposizione dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge delega, con cui si demanda al governo di procedere all’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie. Ne consegue che, nelle ipotesi di contestazioni in base alla nuova normativa, a prescindere dall’importo dell’imposta evasa, il contribuente non potrà essere incriminato per la commissione di un reato tributario in base al decreto legislativo n. 74 del 2000.

La relazione governativa spiega che “il riferimento della legge delega alla «individuazione dei confini» tra evasione ed elusione dimostra come il legislatore delegante abbia chiaramente avvertito l’esigenza di una gradazione di gravità tra le condotte che integrano una violazione diretta di disposizioni normative e quelle che ne “aggirano” la ratio. In questa prospettiva, la scelta adottata nel comma 13 del nuovo articolo 10-bis è stata quella di escludere la rilevanza penale delle operazioni costituenti abuso del diritto, quali descritte dalla norma generale del citato articolo, facendo salva, per converso, l’applicabilità ad esse delle sanzioni amministrative, ove ne ricorrano in concreto i presupposti (a cominciare dalla sussistenza dell’elemento psicologico richiesto ai fini della configurabilità di una violazione amministrativa tributaria, non necessariamente presente nell’operazione abusiva, che – per quanto si è visto – si qualifica come tale in rapporto al suo risultato oggettivo)”.

Inoltre, la stessa relazione governativa afferma “L’esclusione della punibilità dell’abuso del diritto con sanzioni penali è la conseguenza della definizione che l’articolo 5 della legge delega dà dell’abuso. Si è visto infatti che tale definizione, per un verso, postula l’assenza, nel comportamento elusivo del contribuente, di tratti riconducibili ai paradigmi, penalmente rilevanti, della simulazione, della falsità o, più in generale, della fraudolenza; per altro verso, imprime alla disciplina dell’abuso caratteri di residualità rispetto agli altri strumenti di reazione previsti dall’ordinamento tributario. Resta, di contro, impregiudicata la possibilità di ravvisare illeciti penali – sempre, naturalmente, che ne sussistano i presupposti – nelle operazioni contrastanti con disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive (ad esempio, negando deduzioni o benefici fiscali, la cui indebita autoattribuzione da parte del contribuente potrebbe bene integrare taluno dei delitti in dichiarazione)”.

Inoltre, in applicazione del favor rei contemplato dall’art. 2 del codice penale che sancisce, in sintesi, l’applicazione al reo della disposizione più favorevole nell’ipotesi di procedimento penale in corso occorrerà applicare le norme più favorevoli che escludono la rilevanza penale dell’abuso del diritto.

 

L’obbligo rafforzato di motivazione e le speciali regole procedimentali previste dai commi da 5 a 11 dell’art. 10-bis dello Statuto non si applicano ai diritti doganali

 

Il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prescrive la salvezza della disciplina vigente in materia di diritti doganali disponendo che i commi da 5 a 11 dell’articolo 10-bis sopra descritti non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali (articolo 34 del D.P.R. n. 43 del 1973), i quali restano disciplinati dalla normativa di riferimento (articoli 8 e 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990 e normativa doganale dell’Unione europea).

Dal 1° ottobre 2015 efficace la nuova

Il comma 5 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 prevede che le nuove disposizioni in materia di abuso del diritto previste dall’articolo 10-bis hanno efficacia a decorrere dal (1° ottobre 2015) prossimo primo giorno del mese successivo alla data (del 2 settembre 2015) di entrata in vigore del decreto in esame e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo. Pertanto, le nuove disposizioni sull’abuso si riferiscono anche a operazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore della norma. Sono fatti salvi gli atti di accertamento già emessi sulla base della normativa previgente. In particolare, il comma 5 prevedendo che le disposizioni in tema di abuso del diritto si applichino anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia, per le quali alla stessa data non sia stato notificato il relativo atto impositivo, declina il generale principio “tempus regit actum” secondo cui la normativa sopravvenuta si applica a ciascun procedimento amministrativo non ancora concluso mediante l’adozione dell’atto finale. Ne consegue, che il comma in esame “salva” gli atti dell’Amministrazione Finanziaria che saranno notificati fino al 30 settembre 2015.

 

Abrogazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto attuativo stabilisce l’abrogazione espressa dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale abrogazione costituisce la naturale conseguenza della disciplina posta dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente. Per opportuni motivi di coordinamento, si è anche stabilito che le disposizioni che richiamano l’art. 37-bis si intendono riferite all’art. 10-bis, «in quanto compatibili».

 

Possibilità di disapplicare le norme antielusive

 

Il comma 3 dell’articolo 1 prevede la possibilità di disapplicare le norme antielusive (che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse) qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non si verificano. Rispetto alla norma previgente contenuta nell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la disposizione in esame prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai sensi del D.M. n. 259 del 1998 (in materia di compilazione e inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva) e che tale regolamento possa essere modificato dal Ministro dell’economia e delle finanze.




Bilanci: dai commercialisti una guida all’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha diffuso un nuovo studio della serie dedicata agli approfondimenti tecnico-applicativi sui principi contabili nazionali. Il nuovo contributo, dedicato all’OIC 24 “immobilizzazioni immateriali” (link al documento pubblicato nel sito della Fondazione OIC), esamina alcuni aspetti inerenti le novità del principio contabile pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel gennaio 2015, fornendo anche alcune considerazioni sul trattamento contabile delle poste esaminate. In linea, poi, con quanto già fatto con il precedente documento concernente l’OIC 16 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2015, pag. 852),l’elaborato presenta una sezione sull’esame dell’impatto a livello fiscale delle nuove disposizioni. Si ricorda che le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Sono costituite da costi che: non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano la capacità di produrre benefici economici in un arco temporale di più esercizi.




Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette

Disponibili le risposte dell’Agenzia ai quesiti di professionisti e stampa specializzata in tema di collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E del mese di marzo (in “Finanza & Fisco” n. 1/2015, pag. 24) e in quella n. 27/E di luglio (in “Finanza & Fisco” n. 14/2015, pag. 974), la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.

Completezza della documentazione e buon esito della procedura

L’esito della procedura di collaborazione volontaria non sarà compromesso se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale. Questo purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione. La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell’atto di accertamento con adesione.

Rapporti tra procedura di collaborazione volontaria e scudo fiscale

Il contribuente che si è avvalso del cosiddetto scudo fiscale e vuole accedere alla procedura di disclosure, dovrà indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell’attuale procedura.

Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS

Nel documento di prassi le Entrate precisano che, quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria. Nel dettaglio, a giudizio dell’Agenzia “al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, …quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento”. Pertanto “qualora il contribuente non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria inserendo i relativi importi riscossi, distintamente per periodo d’imposta, nella sezione V colonne 7 e 8 della richiesta di accesso alla procedura stessa. Per l’indicazione di tale reddito può essere utilizzata, con riferimento all’anno d’imposta 2014, la sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può essere utilizzato il codice tributo 1242.

Rimpatrio delle somme oggetto di emersione

I capitali dall’estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Con il documento di prassi pubblicato, le Entrate forniscono chiarimenti sugli elementi che il contribuente deve fornire sul piano probatorio in merito all’avvenuto rimpatrio.

Monitoraggio rafforzato e immobili all’estero

Assieme all’ambito temporale, la circolare, affronta anche alcuni dubbi riguardanti il rilascio dell’autorizzazione all’intermediario finanziario estero a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver). Ulteriori chiarimenti, infine, riguardano gli aspetti sanzionatori connessi al caso di emersione di immobili all’estero, nonché alle violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione.

 

Per saperne di più:

Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito legge in “Finanza & Fisco” n. 34/2014, pag. 2636);




Pagamento rateale di somme dovute per l’adesione ad istituti definitori dell’accertamento o deflativi del contenzioso: l’erede subentrato non paga le sanzioni contenute negli accordi

In caso di somme dovute da un contribuente in base ad un accertamento con adesione o ad una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno pagare solo imposte e interessi e non le sanzioni. È questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E, con cui vengono sciolti i dubbi sull’applicabilità del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. 472/1997, in alcuni casi particolari. Il documento di prassi affronta le ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento (ad es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell’invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) e agli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).

In questi casi, le Entrate chiariscono che l’erede non sarà tenuto a pagare né le sanzioni contenute negli accordi tra Fisco e contribuente, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento delle rate oppure per la decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Intrasmissibilità, principio di carattere generale

Nel documento di prassi, l’Agenzia ricorda che nell’attuale sistema sanzionatorio tributario il principio assume carattere generale, come peraltro confermato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la trasmissibilità “è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità” (così, anche di recente, Cass. n. 12754 del 6 giugno 2014).

Indicazioni agli uffici

Con la circolare, l’Agenzia fornisce indicazioni alle proprie strutture operative affinché non chiedano agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione. Inoltre, le Entrate ricordano che la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente (o che scadono entro quattro mesi), trova applicazione anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente. Pertanto, le istruzioni dettate agli uffici affermano che le rate successive dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi.

Gli eredi non pagano le sanzioni per le violazioni del de cuius

In relazione alle rimanenti rate ancora da versare gli uffici non potranno neppure chiedere agli eredi il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Per gli eredi rimane comunque ferma la facoltà di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione. Mentre, nel caso in cui l’erede non effettui il pagamento della rata entro il termine previsto, anche nel caso lo stesso sia prorogato per effetto dell’articolo 65 del D.P.R. 600/1973, troveranno applicazione le sanzioni previste in caso di ritardato pagamento o di decadenza dalla rateazione, qualora ne ricorrano i presupposti.

 




26/06/2015 Rassegna settimanale di notizie, documenti di prassi e giurisprudenza pubblicate nella banca dati

Riforma del Fisco – Esame preliminare in Cdm

Delega fiscale: approvati gli schemi dei decreti legislativi attuativi su reati tributari e sanzioni, interpelli e contenzioso tributario, riscossione e Agenzie fiscali

Il Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, su proposta del Ministro dell’economia e finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, cinque schemi decreti legislativi in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 da sottoporre ai prescritti pareri parlamentari. Naturalmente, una volta concluso l’esame nelle commissioni parlamentari competenti, le bozze dei decreti delegati torneranno a Palazzo Chigi per il varo definitivo.

I cinque decreti delegati riguardano: stima e monitoraggio dell’evasione fiscale, revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, interpelli e contenzioso tributario, riscossione, riorganizzazione delle Agenzie fiscali.

Si ricorda, che l’articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha proroga di tre mesi il termine per l’esercizio della delega (vale a dire fino al 26 giugno 2015).

Il testo dei provvedimenti approvati del Consiglio dei ministri saranno resi noti quando saranno trasmessi al commissioni parlamentari competenti. Di seguito la sintesi.

1 – Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.

In caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.

Viene introdotto il principio del lieve inadempimento’, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3 per cento del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.

L’avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l’affidamento delle somme da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione.

Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che l’agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.

L’aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6 per cento del riscosso (oggi l’aggio è all’8 per cento).

2 – Riordino delle agenzie fiscali

L’obiettivo della legge delega è quello della revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia.

Controlli meno invasivi: la riorganizzazione delle agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa. Nell’operazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista una riduzione dell’organico dirigenziale con la contestuale riattivazione delle procedure concorsuali.

3 – Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo

Il decreto legislativo ha l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.

Frode fiscale: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando:

1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;

2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.

Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.

Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.

Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5 per cento dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

Dichiarazione infedele: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

Omesso versamento dell’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

Sanzioni amministrative: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’IVA e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50 per cento. E’ prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3 per cento rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

4 – Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

Nel decreto si prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette “spese fiscali”, sulla rilevazione e l’evoluzione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

Spese fiscali: viene introdotta un’operazione annuale di riordino da inserire all’interno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità. L’obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Evasione fiscale: il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Def, che recepisca le valutazioni effettuate dall’Istat sull’economia sommersa e contenga una stima dell’evasione fiscale e contributiva. Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all’evasione e le nuove iniziative programmate. La stima dell’evasione viene effettuata attraverso la misurazione del tax gap, ossia la differenza tra le imposte e i contributi effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto adempimento.

5 – Contenzioso e interpello

Contenzioso tributario

L’intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:

1) l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;

2) l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;

3) l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.

Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).

La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario.

Ciò comporta che:

a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave;

b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.

L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.

Interpello

il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo.

Possono presentare istanze di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d’impresa. E’ prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni. Per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.

Riforma dei contratti di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. con lo Stop alle collaborazioni e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro:

Si tratta del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, recante le misure sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni pubblicato nel Suppl. Ord. n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015.

 Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

L’articolo 1, comma 626, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha esteso la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2015.

Al fine di consentire il versamento delle relative imposte sostitutive, mediante il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62 del 25 giugno 2015 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “855E” denominato Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
  • “856E” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”. Il campo “riferimento A”, non è valorizzato.

Indici Istat

In Gazzetta gli indici Istat per il mese di maggio 2015

Rimborsi IVA

Approvati i nuovi modelli di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’IVA

Disponibili da oggi, sul sito internet www.agenziaentrate.it, i nuovi schemi di polizza fideiussoria e fideiussione bancaria da utilizzare per i rimborsi dell’IVA, in alternativa alla cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia di oggi, infatti, vengono approvati i modelli, che sostituiscono lo schema di fideiussione approvato con il provvedimento delle Entrate del 10 giugno 2004, che devono essere utilizzati per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi, ai sensi del comma 5 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre, lo stesso provvedimento apporta alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedimento del 30 dicembre 2014.

Più in dettaglio con il provvedimento è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto che sostituisce lo schema di fideiussione approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2004, adeguandolo alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Inoltre, in considerazione dell’accelerazione in atto nel processo di erogazione dei rimborsi e coerentemente con la ratio delle disposizioni in materia di rimborsi IVA contenute nel citato decreto legislativo n. 175 del 2014, dirette a contrarre le tempistiche e a ridurre i costi per l’esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni. Detti interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia. Per ragioni di coerenza con il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, il punto 2 del Provvedimento apporta inoltre alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell’IVA, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.

Link ai nuovi schemi

Provvedimento del 26 giugno 2015 n. 87349/2015

Commenti

Cessioni di immobili e di aziende nonché costituzione e trasferimento di diritti reali sugli stessi: un maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro  di Isabella Buscema

Presunzione di corrispondenza del prezzo incassato al valore di mercato – Le sentenze in versione originale

Corrispettivo per la vendita di un’area edificabile: vinta la presunzione di corrispondenza tra valore definito ai fini del registro e corrispettivo nelle imposte dirette

 Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. XIV – Sentenza n. 702 del 31 marzo 2015 – IRPEF – Redditi diversi – Plusvalenza – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare in capo al cedente – Cessione di area edificabile in cambio di fabbricato da costruire – Contratto di permuta – Permuta di cosa presente con cosa futura – Anno di competenza per il realizzo della plusvalenza – Imponibilità al momento della conclusione del contratto – Non sussiste – Nel periodo in cui viene in esistenza la cosa futura (realizzazione dell’unità immobiliari e consegna dei beni da ricevere in scambio) – Art. 1472 c.c. – Art. 68, del DPR 22/12/1986, n. 917 IRPEF – Redditi diversi – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare – Diversa base imponibile con l’imposta di registro – Corrispettivo identificato in quello concordato dal cedente in sede di adesione all’accertamento relativo all’imposta di registro – Ammissibilità – Esclusione – Artt. 67, e 68, del DPR 22/12/1986,

Valore di un terreno oggetto di trasferimento superiore al prezzo dichiarato nel contratto: lo scostamento tra prezzo e valore non è sufficiente a giustificare un avviso di accertamento presuntivo ai fini delle imposte sui redditi. Il contribuente non deve essere onerato della cosiddetta prova diabolica o, ancor meglio, impossibile di non aver incassato quanto presuntivamente ricostruito dall’Ufficio impositore

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sez. I – Sentenza n. 322 del 26 gennaio 2015 – IRPEF – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare – Presunzione di corrispondenza con il valore definito a quello dell’imposta di registro – Legittimità – Prova contraria – Legittimità – Sussiste – Artt. 67, primo comma, lett. a) e 68, primo comma, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ

Determinazione plusvalenza derivante da cessione di un ramo di azienda: nell’avviso d’accertamento va individuato il prezzo e cioè il punto d’incontro tra domanda ed offerta. Il giudice nello stabilire il valore di avviamento può tener conto della valutazione di una società di revisione. Il metodo di valutazione del rimpiazzo nella fase “calante

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sez. XXVIII – Sentenza n. 38 del 9 gennaio 2015 – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenza da cessione di azienda (Ramo) – Altro atto impositivo – Imposta di registro – Validità dell’atto impositivo – Non sussiste

Determinazione plusvalenza derivante da cessione di un ramo di azienda: valida la presunzione di corrispondenza tra valore accertato ai fini del registro e corrispettivo. Contribuente può vincere la pretesa del Fisco con il ricorso ad elementi indiziali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 21632 del 14 ottobre 2014 – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenza da cessione di azienda (Ramo) – Indicazione in bilancio di un’entrata inferiore al valore dell’immobile siccome accertato ai fini dell’imposta di registro – Accertamento – Criteri – Differenze rispetto a quelli operanti in tema di imposta di registro – Portata – Conseguenze – Giudizio sul valore – Valenza di giudicato – Esclusione – Accertamento induttivo – Ammissibilità – Contestazione del contribuente – Ammissibilità – Onere probatorio – Possibilità di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato – Prova a carico del contribuente – Mezzi probatori per superare la presunzione – Anche con il ricorso ad elementi indiziali di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio – Art. 86, comma 2 del DPR 27/12/1986, n. 917 – Art. 2729 c.c

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione

Sezioni tributarie

Collegio sindacale – Deduzione dei compensi

Costi per il collegio sindacale: per individuare la competenza temporale il compenso deve essere suddiviso in relazione alle funzioni svolte

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 4041 del 27 febbraio 2015:«IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Costi e spese – Deducibilità – Condizioni – Inerenza all’attività d’impresa – Nozione – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Costi e spese – Compensi per il collegio sindacale – Molteplicità di attività attribuite all’organo di controllo – Ciascuna autonomamente individuabile ed indipendente – Deducibilità dei compensi – Criteri – Deduzione dei costi imputabili all’attività svolta dal collegio sindacale al momento in cui le diverse prestazioni sono ultimate – Fondamento – Conseguenze – Art. 109, comma 2, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2403 del codice civile»

Deduzione delle spese – Deroga al principio di competenza

Corretta l’imputazione dei costi sostenuti con certezza dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma prima dell’approvazione del bilancio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10903 del 27 maggio 2015:«IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Deduzione delle spese – Principio di competenza – Spese e componenti negativi – Incertezza sull’esistenza o oggettiva indeterminabilità del relativo ammontare – Deroga al principio di competenza – Condizioni – Individuazione dell’esercizio di competenza – Accertamento del giudice di merito – Sindacabilità in cassazione – Limiti – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Costi sostenuti dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell’anno già definito – Storno degli incentivi su provvigioni corrisposti dalla società mandante sulla vendita di autovetture – Storno in diminuzione dei ricavi contabilizzati nell’anno e rimborsati alle ditte mandanti nell’anno successivo – Esercizio di competenza – Conseguenze – Correttezza dello storno di ricavi operato dal contribuente nell’anno per gli importi degli incentivi recuperati nell’anno successivo (nel mese di febbraio) – Caso di specie – Storno degli incentivi su provvigioni corrisposti sulla vendita di autovetture disconosciuti dalla casa madre nel 2004, con revoca del mandato di concessione-prima della delibera approvativa del risultato di esercizio – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2423 c.c.»

Violazioni nella trasmissione telematica – Sanzioni per gli intermediari

Intermediari telematici, dietrofront della Cassazione sul cumulo giuridico delle sanzioni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 11741 del 5 giugno 2015:«SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Omessa o tardiva presentazione nei termini di 17 dichiarazioni – Criteri di determinazione delle sanzioni – Concorso di violazioni e continuazione – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

Raccolta di sentenze delle commissione tributarie sul tema

Tardiva presentazione in qualità di intermediario abilitato di numerose dichiarazioni: applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni

Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta – Sezione II – Sentenza n. 23 del 18 ottobre 2013 – SANZIONI TRIBUTARIE – Tardiva presentazione in qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica di numerose dichiarazioni – Applicabilità del cumulo giuridico – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Trasmissione dichiarazioni telematiche: nel caso di invio tardivo di ventisei file per le 28 dichiarazioni nello stesso giorno è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione XIX – Sentenza n. 173 del 17 giugno 2013 – SANZIONI TRIBUTARIE – Tardiva presentazione. in qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica di numerose dichiarazioni – Trasmissione di numerosi file consecutivamente – Applicabilità del cumulo giuridico – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Alla tardiva trasmissione (di poche ore) di più file contenenti dichiarazioni, applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 previsto in caso di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione VI – Sentenza n. 191 del 6 giugno 2013:«SANZIONI TRIBUTARIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Criteri di determinazione delle sanzioni – Concorso di violazioni e continuazione – Tardività (di poche ore) della trasmissione di più file contenenti dichiarazioni – Caso di specie – Intempestiva trasmissione di 102 file relativi a Mod. 770/2003 – Non offensività delle violazioni – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Conseguenze – Configurarsi una ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale – Applicazione del cumulo giuridico – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» (in “Finanza & Fisco” n. 29/2013, pag. 2266)

Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni: alle sanzioni di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/97 per gli intermediari applicabili le circostanze attenuanti ed esimenti previste dalle disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Sezione XXXVIII – Sentenza n. 82 del 23 novembre 2010:«SANZIONI TRIBUTARIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Circostanze attenuanti ed esimenti – Cause di non punibilità – Tardività di pochi minuti degli invii telematici delle dichiarazioni – Non offensività delle violazione – Violazione meramente formale – Configurabilità – Art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 • SANZIONI TRIBUTARIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Circostanze attenuanti ed esimenti – Cause di non punibilità – Tardività di pochi minuti degli invii telematici delle dichiarazioni a causa dell’interruzione delle comunicazioni dovuta all’intasamento delle linee di trasmissione – Violazione per causa di forza maggiore – Configurabilità – Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241» (in “Finanza & Fisco” n. 17/2011, pag. 1288)

Commissioni Tributarie

Illegittimità del conferimento di incarichi dirigenzialisenza concorso – Effetti sugli atti firmati dai dirigenti decaduti

Nulli gli accertamenti sottoscritti da “capi dell’ufficio” o delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione LIX – Sentenza n. 11763 del 29 maggio 2015:«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Nuovi motivi e nuove eccezioni – Proposizione con memoria integrativa contenente motivo aggiunto ex art. 24 D.Lgs. 546/92 – Ammissibilità di motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc di una sentenza della Corte costituzionale – Caso di specie – Eccezione di invalidità sopravvenuta di atti impositivi sottoscritti da dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale – Art. 24, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Contenuto – Applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 all’avviso di accertamento – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte non del capo titolare dell’ufficio, ma di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato – Funzionario delegato privo della qualifica di direttore tributario perché acquisita in base di una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Nullità o inesistenza dell’atto impositivo perché sottoscritto dal funzionario “senza titoli” dell’Agenzia delle Entrate – Fondamento – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento -Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento del processo tributario – Principio di non contestazione -Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Mancata contestazione del fatto rilevante dedotto dal contribuente – Efficacia – Esonero dall’onere della relativa prova – Sussistenza – Applicazione in una controversia in merito alla idoneità alla sottoscrizione di un atto impositivo in riferimento al presupposto soggettivo – In particolare -Applicazione in ordine alla prova della qualifica direttiva conseguita con il positivo superamento di concorso pubblico da parte di firmatari di atti di accertamento e del conferimento di apposita delega alla sottoscrizione dei succitati atti – Art. 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. – Art. 111 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Intelligibilità – Necessità -Modalità di computo degli interessi è criptico o assente – Nullità parziale per difetto di motivazione della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

Atti impositivi delegati da “capi dell’ufficio” decaduti: l’inefficacia della delega alla sottoscrizione travolge l’avviso di accertamento

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Sezione X – Sentenza n. 3350 dell’11 giugno 2015:«ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Contenuto – Applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 all’avviso di accertamento – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte non del capo titolare dell’ufficio, ma di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato – Funzionario delegato da direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali – Conseguenze – Nullità dell’atto impositivo per inefficacia della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Fondamento – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Raccolta di documentazione sul tema

Corte Costituzionale:

Incostituzionale il conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale – Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015:«PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Impiego pubblico – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27, L. n. 87/1953 – Art. 1, comma 14, primo periodo, del D.L. 30/12/2013, n. 150, conv., con mod., dalla L. 27/02/2014, n. 15, – Art. 1, comma 8, del D.L. 31/12/2014, n. 192 – Artt. 3, 51 e 97 Cost.»

Commissioni Tributarie:

Nulli gli atti impositivi emanati da “capi dell’ufficio” e delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XXV – Sentenza (CTP) n. 3222 del 10 aprile 2015

Nulli gli atti impositivi sottoscritti o delegati dal direttore provinciale irregolarmente investito della carica oradecaduto perché non nominato a seguito di concorso. Tale nullità può essere rilevata in ogni grado e momento della lite, anche d’ufficio

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

Cartella di pagamento emessa su ruolo firmato dal Direttore dell’Agenzia Provinciale delle Entrate “illegittimo”: annullabile per vizio da incompetenza. Ammessa la proposizione di motivi aggiunti fondati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc della sentenza della Consulta n. 37/2015

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Sulla necessità della prova dell’esistenza della delega in favore di chi ha sottoscritto l’accertamento a carico dell’Amministrazione convenuta, vedi: C.T.P. di Vicenza, Sez. IX, Sent. n. 8 del 24 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2617); C.T.P. di Lecce, Sez. I, Sent. n. 254 del 4 giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2620)

Vedi: Cass. 14195/2000, 14626/2000, 17400/2012, 14942/2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2170)

Per la Sentenza n. 17044 del 10 luglio 2013 della Corte Suprema di Cassazione (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2612) la delega è necessaria, ma il delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Il Governo rassicura sulla validità degli atti tributari e delle relative cartelle esattoriali già adottati dai dirigenti la cuinomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05129 – Sberna, n. 5-05131 – Paglia, n. 5-05132 – Causi della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 marzo 2015 – recante: «Problematiche relative alla dichiarazione d’illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali»

Prassi

Pubblicità immobiliare – Tabelle codici degli atti soggetti a trascrizione

Atti soggetti a pubblicità immobiliare nella forma, della trascrizione, dell’iscrizione o dell’annotazione: dal 30 ottobre 2015 nuovi codici per le formalità

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 17 giugno 2015:«CATASTO – Pubblicità immobiliare – Procedure telematiche – Tabelle degli atti soggetti a trascrizione o a iscrizione e delle domande di annotazione – Codici da utilizzare nelle formalità – Nuovi codici identificativi da utilizzare per le corrispondenti formalità che sostituiscono quelli contenuti nella circolare del (allora) Dipartimento del Territorio del Ministero delle finanze n. 128/T del 1995»

Contributi Inps – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata autonomi di cui all’art. 2 comma 26, legge 335/95

Contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e da professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2015

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 120 del 12 giugno 2015:«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Soppressione del regime agevolato per le nuoveiniziative produttive ex art. 13 della L. n. 388/2000

Regime agevolato per le nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. n. 388/2000: dal 2015 passaggio obbligato nel nuovo regime forfetario o se in possesso dei requisiti nel regime di maggiore favore per le start up di cui al comma 65 dell’art. 1 della L. n. 190/2014. Escluso il passaggio nel regime di vantaggio, in alternativa c’è solo il regime ordinario

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05703 – Pesco della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di giovedì 4 giugno 2015 – recante:«Chiarimenti in merito all’applicazione del regime tributario agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000»

Legislazione

Dati dichiarati ai fini degli studi di settoreSegnalazione possibili anomalie

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni “inviti” a regolarizzare. Le 54 tipologie di anomalie individuate per il triennio 2011-2013

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, prot. n. 83317/2015:«Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Pubblicato il software di compilazione anomalie

Disponibile, nel sito dell’Agenzia delle Entrate, il software è stato predisposto per contribuenti che, nel 2015, hanno ricevuto una segnalazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore dichiarati per le annualità 2011, 2012 e 2013. Dal 4 luglio, sarà possibile fornire, le proprie giustificazioni per le irregolarità rilevate e comunicate nel 2015 o evidenziare gli errori nei dati.

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Artigiani, commercianti e professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2015

Il quadro RR del modello Unico 2015 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Per questo motivo, l’inps con circolare n. 120 del 12 giugno 2015, fornisce le istruzioni per la corretta compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015. Inoltre, ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi nei termini, tenendo conto, se applicabile, della proroga al 6 luglio 2015 prevista dal D.P.C.M. 9 giugno 2015, per il saldo per l’anno d’imposta 2014 e primo acconto 2015.




La direttiva “servizi” non ammette una normativa (italiana) che impone per l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio di avere sede legale nel territorio nazionale

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno cd. “Direttiva servizi” vieta agli Stati membri, da un lato, di subordinare l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio al rispetto di requisiti discriminatori fondati sulla nazionalità oppure sull’ubicazione della sede legale e, dall’altro, di limitare la libertà del prestatore di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario sul territorio di uno Stato membro. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza causa C-593/13 del 16 giugno 2015 Presidenza del Consiglio dei Ministri/Rina Services S.p.a. Nella sentenza la Corte sottolinea che, in materia di libertà di stabilimento, la direttiva citata elenca una serie di requisiti “vietati” (tra cui figurano quelli riguardanti l’ubicazione della sede legale), i quali non possono essere giustificati. Infatti, la direttiva non consente agli Stati membri di giustificare il mantenimento di tali requisiti nelle loro normative nazionali.




Stop alle collaborazioni e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro: lo prevede il D.Lgs. per la revisione delle forme di rapporto di lavoro

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 11 giugno 2015, sotto la presidenza del Presidente del Consi-glio dei Ministri Matteo Renzi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Ai sensi dell’articolo 57, infine, il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Con l’intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa.
Nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione si prevede inoltre l’abrogazione delle disposizioni sull’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.

Per un approfondimento si rinvia a: Anteprima, “Riforma dei contratti di lavoro”(in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 627).




IMU per i terreni agricoli: le FAQ del Ministero dell’economia e delle finanze

L’articolo 1 del decreto-Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU» convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015 dispone che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione Imu si applica:

  • ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montanidi cui all’elenco dei Comuni italiani ISTAT (comma 1, lett. a));
  • ai terreni agricoli nonché a quelli incolti, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comma 1, lett. a-bis)).
  • ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (comma 1, lett. b)) L’esenzione di cui alla lettera b)e la detrazione IMU di cui al successivo comma 1-bissi applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2).Come anticipato, il comma 1-bis, dispone, a decorrere dall’anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del decreto legge in esame, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall’IMU dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011. Nell’ipotesi in cui nell’allegato, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della citata circolare.
  • Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.
  • Il totale dei comuni elencati nell’Allegato 0A è di circa 1.624, di cui circa 344 indicati con la predetta annotazione parzialmente delimitato (PD).

In vista della scadenza del 16 giugno 2015 e al fine di facilitare le operazioni di calcolo dell’acconto IMU 2015 sui terreni agricoli il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le risposte ad alcune domande frequentemente da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi del D.L. n. 4 del 2015.

I chiarimenti riguardano:




Determinazione del reddito di impresa: dal Fisco un alert su possibili anomalie in merito alla rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Dati condivisi per “regolarizzare” con il nuovo ravvedimento

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Si tratta di elementi e informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. In attuazione delle citate disposizioni con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2015, Prot. 2015/71472 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti la non corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi. Gli elementi e le informazioni (riportate al punto 1.2 nel provvedimento) forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, nelle comunicazioni sono riportate le seguenti informazioni:

  • numero identificativo della comunicazione;
  • modello di dichiarazione presentato relativo all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
  • ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione;
  • numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
  • dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
  • ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

Si ricorda. a tal proposito che istituto del ravvedimento è stato, profondamente rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973.  Nel provvedimento sono state altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Link al testo del provvedimento del 25/05/2015

Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Pubblicato il 26/05/2015 nel sito dell’Agenzia delle Entrate)




Importazione di beni e servizi senza applicazione dell’IVA: finalmente consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali

Dal 25 maggio 2015,in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014, gli operatori che effettuano transazioni internazionali di beni sono dispensati dalla consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali.

Ne da notizia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota prot. n. 58510/RU del 20 maggio 2015.

In sostanza dal 25 maggio 2015 gli importatori potranno scegliere se sdoganare la merce con tante lettere d’intento quante sono le dichiarazione doganali ovvero con un’unica dichiarazione cumulativa, senza peraltro, alcuna limitazione di carattere territoriale.

Si ricorda che il citato l’articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2467),ha apportato modifiche all’articolo 1, co. 1, lett. c), del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, prevedendo che:

  • i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, sono obbligati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni d’intento;
  • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia della Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto, dapprima con circolari n. 31 del 30 dicembre 2014, (§ 11 in “Finanza & Fisco” n. 33/2014, pag. 2556) e n. 6 E del 19 febbraio 2015(§ 4 in “Finanza & Fisco” n. 43/2014, pag. 3010)nonché, da ultimo, con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2015, pag. 255). Mentre l’Agenzia delle Dogane ha impartito istruzioni per l’utilizzo in dogana delle dichiarazioni d’intento con note n. 17631/RU dell’11 febbraio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 44/2014, pag. 3080) e n. 46452/RU del 20 aprile 2015

Per saperne di più:

Provvedimento del 12 dicembre 2014,prot. 159674/2014,con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per inviare telematicamente alle Entrate la dichiarazione d’intento.

Provvedimento del 11 febbraio 2015. prot. 19388/2015dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sono state approvate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane, alcune modifiche al modello, alle istruzioni e alle specifiche tecniche della dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, pubblicate lo scorso dicembre.

Il modello e le istruzioni

Aggiornamento delle istruzioni – pdf

Il softwareComunicazione Dichiarazioni di intento(IVI15) per la compilazione della dichiarazione di intento.

Aggiornamenti della versione software 1.1.2 del 20/04/2015

  • Rimosso il controllo per consentire la compilazione del rigo DI2 nel caso di dichiarazione relativa a importazioni;
  • Inserita le gestione degli importi con i decimali
  • Corretto il controllo sulla provincia di nascita per accettare il valore EE
  • Corretta l’impostazione del valore 8 del codice carica del rappresentante
  • Modificata l’assegnazione dei nome file, la cui radice da codice fiscale diventerà codice fiscale numero attribuito dal dichiarante-

Link alla funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” – La procedura consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Se tutti i dati inseriti nell’apposita maschera di ricerca corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”




È configurabile l’ammissibilità dei motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente a sentenza con efficacia ex tunc della Consulta

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di primo grado – Nuovi motivi e nuove eccezioni – Integrazione dei motivi ex art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Ammissibilità di motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc di una sentenza della Corte costituzionale – Caso di specie – Invalidità di atti impositivi sottoscritti da dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale – Art. 24, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Ammissibile il motivo aggiunto proposto tempestivamente – nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza della Consulta nella G.U. – relativo alla sottoscrizione da parte di un dirigente decaduto dopo la pronuncia di incostituzionalità delle norme sulla nomina dei dirigenti senza concorso. In pratica ammissibile l’utilizzo dell’istituto dei motivi aggiunti disciplinato dall’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 546/1992 a tutela del diritto di difesa e del diritto a ricorrere contro gli atti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), a nulla rilevando che la testuale formulazione limiti l’ammissibilità alla produzione in giudizio di «documenti non conosciuti a opera delle altre parti» poiché, un’interpretazione logico-sistematica della norma induce a ritenere applicabilità dell’istituto predetto anche alla sopravvenuta illegittimità dell’atto impugnato ad opera della sentenza ex tunc della Corte Costituzionale.

In ordine all’incidenza delle sentenza di incostituzionalità sui procedimenti giurisdizionali in corso, si ricorda che la Corte di cassazione ha più volte affermato che il principio di cui all’art. 136 Cost., secondo cui una norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza che la dichiari incostituzionale, va coordinato con le regole fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all’esito del progressivo verificarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso dl processo resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità. Ne consegue l’inammissibilità di un motivo di opposizione … formulato per la prima volta quando thema decidendum e thema probandum della causa sono ormai da tempo definitivamente fissati”. (Cfr. Cass. 14744/2000, 394/2006, 4549/2006). Pertanto, in conformità all’indicato orientamento della Suprema Corte, la deduzione che gli atti dell’Agenzia delle entrate firmati dai dirigenti incaricati senza concorso sono nulli deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Per i giudizi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie, si precisa che l’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede che l’integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo allorquando sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» e che la stessa debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia di tale deposito (Cfr. Cass. 6416/2003, 24970/2005, 19000/2007). Ne consegue, pertanto, l’impossibilità da parte del ricorrente di modificare la domanda mediante la proposizione di motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio. Inoltre, la deduzione in argomento costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Con la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2007, pag. 638) la Corte di cassazione ha infatti affermato che “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.

Link al testo integrale della sentenza




Annullabile l’atto firmato dal direttore provinciale “illegittimo”

ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento e ruolo – Contenuto – Sottoscrizione – Cartelle di pagamento emesse su ruoli firmati dal Direttore dell’Agenzia Provinciale delle Entrate – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali – Atti firmati dai c.d. “Dirigenti illegittimi”, in seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 – Annullabilità degli atti viziati da incompetenza perché firmati da direttori il cui incarico dirigenziale era stato conferito senza indire un regolare concorso – Fondamento – Art. 21-octies, della L 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del DPR 29/09/1973, n. 600

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Gli avvisi di accertamento devono essere adottati e firmati dal Direttore provinciale dell’Agenzia che, in quanto preposto ad ufficio di livello dirigenziale, deve essere un dirigente oppure, per delega dello stesso direttore, da altro funzionario; lo stesso dicasi degli atti impositivi aventi rilevanza esterna, come il ruolo, oggetto di impugnazione insieme con la cartella di pagamento (che è il documento con cui il ruolo è portato a conoscenza del contribuente) ex art. 19, comma 1 lett. d) D.Lgs 546/92. Pertanto, se i sopracitati atti sono stati firmati da un direttore dell’Agenzia il cui incarico è stato riconosciuto illegittimo, configurabile un vizio derivante dell’atto amministrativo per essere stato emanato da soggetto diverso da quello previsto dalla legge. Vizio individuato, in termini generali dall’articolo 21-octies della Legge n. 241/1990 che prevede la annullabilità del provvedimento amministrativo viziato da incompetenza. Vizio che deve essere eccepito dalla parte a differenza della nullità assoluta che è rilevabile d’ufficio. A detta soluzione inducono non solo la circostanza che il provvedimento è comunque sottoscritto da organo appartenente allo stesso settore della P.A., ma anche le espresse previsioni degli artt. 42, commi 1 e 3, e 61, comma 2 del D.P.R. n. 600/73. (Nel caso di specie la cartella impugnata risultava emessa sulla base di ruolo formato, ex art. 24, comma 1, D.P.R. 602/73, dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale e firmato dal direttore dichiarato illegittimo per l’incarico di dirigenza).

Per la C.T.R. della Lombardia, Sez. XIII, Sent. n. 2184 del 19 maggio 2015, poiché l’art. 42, comma 1 e 3, D.P.R. 600/1973 e l’art. 56, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabiliscono, a pena di nullità, che tutti gli atti impositivi devono essere sottoscritti o delegati da direttori provinciali il cui incarico dirigenziale è stato conferito dopo il superamento di un regolare concorso, così come previsto dalla Costituzione, gli atti firmati da “dirigenti illegittimi” sono affetti da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni grado e momento della lite, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990, per difetto di attribuzione.

Link al testo integrale della sentenza

Raccolta di documentazione sul tema

Corte Costituzionale:

Incostituzionale il conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale – Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015:«PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Impiego pubblico – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27, L n. 87/1953 – Art. 1, comma 14, primo periodo, del D.L. 30/12/2013, n. 150, conv., con mod., dalla L. 27/02/2014, n. 15, – Art. 1, comma 8, del D.L. 31/12/2014, n. 192 – Artt. 3, 51 e 97 Cost.»

Nulli gli atti impositivi emanati da “capi dell’ufficio” e delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XXV – Sentenza (CTP) n. 3222 del 10 aprile 2015 – Presidente: Verniero, Relatore: Ingino

Sulla necessità della prova dell’esistenza della delega in favore di chi ha sottoscritto l’accertamento a carico dell’Amministrazione convenuta, vedi: C.T.P. di Vicenza, Sez. IX, Sent. n. 8 del 24 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2617); C.T.P. di Lecce, Sez. I, Sent. n. 254 del 4 giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2620)

Vedi: Cass. 14195/2000, 14626/2000, 17400/2012, 14942/2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2170)

Per la Sentenza n. 17044 del 10 luglio 2013 della Corte Suprema di Cassazione (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2612) la delega è necessaria, ma il delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Il Governo rassicura sulla validità degli atti tributari e delle relative cartelle esattoriali già adottati dai dirigenti la cuinomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05129 – Sberna, n. 5-05131 – Paglia, n. 5-05132 – Causi della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 marzo 2015 – recante: «Problematiche relative alla dichiarazione d’illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali»




La nullità degli atti impositivi sottoscritti o delegati da “capi dell’ufficio” decaduti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio

ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Contenuto – Sottoscrizione – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Nullità assoluta dell’atto impositivo – Ragioni – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Atto impositivo emesso in carenza di potere – Conseguenze – Vizio comportante la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione – Rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 21-septies della L 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del DPR 29/09/1973, n. 600

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

Nullo l’atto impositivo, se il direttore provinciale che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento risulta privo della qualifica dirigenziale perché acquisita in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. In tal caso la carenza del potere di firma del soggetto che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento indicato nella persona del direttore provinciale configura un’ipotesi di carenza di potere prevista dall’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue la nullità assoluta dell’atto impositivo che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.)

 Link al testo integrale della sentenza




Applicato il principio di non contestazione alla prova della carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento del processo tributario – Principio di non contestazione – Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Mancata contestazione del fatto rilevante dedotto dal contribuente – Efficacia – Esonero dall’onere della relativa prova – Sussistenza – Applicazione in una controversia in merito alla idoneità alla sottoscrizione di un atto impositivo in riferimento al presupposto soggettivo – In particolare – Applicazione per provare la illegittima titolarità dell’Ufficio provinciale – Art. 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. – Art. 111 Cost

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

In presenza di una eccezione di nullità dell’atto impositivo per carenza dei poteri di firma del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, spetta dell’Amministrazione Finanziaria convenuta, provare, mediante la produzione di idonea documentazione, che il Direttore dell’Ufficio provinciale sia stato nominato in quanto vincitore di una procedura concorsuale aperta e pubblica e non per assegnazione di mansioni superiori, senza concorso pubblico. Ciò premesso, se l’Ufficio non contesta l’eccezione di parte che il Direttore provinciale non sia un dirigente legittimo, in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. come novellato dalla legge n. 69/2009, applicabile anche al processo tributario, gli atti sottoscritti personalmente o delegati dal “capo dell’ufficio” decaduto sono nulli. Infatti, in conformità con un consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, la non contestazione del convenuto Ufficio erariale, è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. (Massima redazionale)

Vedi: Cass., SS.UU., 761/2002, Sez. V Civile Trib., 1540/2007 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2008, pag. 1867), 15113/2009 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2009, pag. 2274), 25136/2009 (in “Finanza & Fisco” n. 43/2009, pag. 3832), 110/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2015, pag. 297)

Sull’operatività del cd. principio di non contestazione, la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 13834 del 18 giugno 2014 ha avuto modo di precisare che nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati.

Sull’ambito di operatività nel processo tributario del principio di non contestazione la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 2196 del 6 febbraio 2015 ha stabilito il principio di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza.

 Link al testo integrale della sentenza




Studi di settore: disponibile il software Gerico 2015 con i correttivi anti-crisi

Pronto Gerico 2015 in veste definitiva. Il software per la compilazione degli studi di settore è online da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Gerico 2015 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti e approvati con decreto ministeriale del 15 maggio 2015, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2014.

Il prodotto software GERICO 2015 – versione 1.0.0 del 27/05/2015 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2014. Il software è aggiornato con le modifiche agli studi previste dai DDMM 30/03/2015 e 15/05/2015.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2015 (versione 1.0.0 del 27 maggio 2015) Guida Gerico 2015 – pdf 




Studi di settore. Pronti i 204 modelli definitivi per l’annualità 2014 da allegare a Unico

In rete i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da allegare a Unico 2015. Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, arrivano in veste definitiva i modelli dichiarativi degli studi, che tengono conto anche dei correttivi anticrisi previsti dal decreto ministeriale del 15 maggio scorso. I modelli riguardano le attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio e, nel dettaglio, interessano:

  • 51 studi per il settore delle manifatture
  • 60 studi per il settore dei servizi
  • 24 studi per i professionisti
  • 69 studi per il settore del commercio

I modelli sono consultabili nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate: Modelli e istruzioni 2015.