SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2015

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Commenti

La nuova disciplina degli interpelli   di Elia Orsi

 

Abuso ed elusione prima e dopo l’entrata in vigore del decreto sulla certezza del diritto. Focus sui rapporti tra professionisti e società di appoggio   di Isabella Buscema

 

Prassi

Modello 730 – Attività di assistenza fiscale

Le risposte ai quesiti sulle sanzioni per il visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 22 ottobre 2015: «DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA – ASSISTENZA FISCALE – CAF dipendenti – Risposte a quesiti – Modello 730 rettificativo – Scadenze e sanzioni per CAF, Professionisti e sostituti d’imposta – Chiarimenti in ordine alla proroga recata dal D.P.C.M. 26/06/2015 – D.M. 31/05/1999, n. 164 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

 

Rimborsi IVA – Semplificazione fiscale

Erogazione dei rimborsi IVA. Le risposte ai quesiti sull’applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015: «SEMPLIFICAZIONE FISCALE – Esecuzione dei rimborsi IVA alla luce delle modifiche apportate all’art. 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, dall’art. 13 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Risposte ai quesiti – Rettifica di precedenti istruzioni (Cir. n. 32/2015 e Cir. n. 6/2015)»

 

Rapporti tra transfer pricing e valore in dogana

Linee interpretative ed operative per la determinazione del prezzo di trasferimento ai fini doganali

Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 16 D del 6 novembre 2015: «DOGANE – Operazioni di importazione e di esportazione – Valutazione delle merci in dogana – Scambi infragruppo – Prezzi di trasferimento infragruppo – Rapporti tra transfer pricing e valore in dogana – Oneri documentali per finalità fiscali e doganali – Analisi di comparabilità del livello di concorrenzialità – Istruzioni in materia di determinazione del prezzo di trasferimento in ambito doganale – Procedimentalizzazione dell’autorizzazione ex art. 156-bis Reg. (CEE) n. 2454/1993 – Artt. da 28 a 36 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)»

 

Orientamenti Societari – Massime dei notai toscani

Recesso “concordato” e poteri dei soci: le massime dei notai toscani

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia, Prato – Orientamenti Societari – Edizione 2015 a cura dell’Osservatorio Societario – Ottobre 2015

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Rateizzazione delle cartelle: entro il 23 novembre 2015 la domanda di riammissione per i “decaduti” negli ultimi due anni

Ancora pochi giorni per aderire alla nuova opportunità di rateizzare le cartelle riservata ai contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni. Il termine del 21 novembre cade di sabato pertanto, per agevolare chi vuole presentare la domanda agli sportelli di Equitalia nell’ultimo giorno utile, la scadenza è stata rinviata al 23 novembre, primo giorno lavorativo successivo. Si ricorda che la richiesta può essere inviata anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159; recante :«Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», ha stabilito che i contribuenti decaduti dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 possano chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.

 (Cfr. Comunicato stampa  Equitalia del 17 novembre 2015)




Forfait 2016. Come cambia il regime fiscale agevolato per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Il disegno di legge, (A.S. 2111) all’articolo 8 (di seguito riportato) al fine di rendere ulteriormente vantaggiosa l’adesione al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne modifica, a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2016, la vigente disciplina.

In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l’accesso al regime in caso di esercizio di un’attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait.

Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l’esclusione all’accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell’anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del “forfait”, redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate.

Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l’accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

  • l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
  • la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l’importo di 20.000 euro.

Appare evidente come la causa di esclusione, introdotta ex novo ed inserita alla lettera d-bis) del comma 57, risulti indubbiamente meno penalizzante, ai fini dell’accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata di cui alla predetta lettera d) del comma 54 (lettera a)).

La norma persegue, inoltre, l’obiettivo di favorire l’avvio di nuove iniziative produttive; in tal senso è prevista la riduzione dal 15 al 5 per cento della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività. In ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l’agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l’aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall’anno d’imposta 2016 all’anno d’imposta 2019 (lettera c)).

Inoltre, allo scopo di ampliare l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, il comma 2 della disposizione in esame prevede l’innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi, indicati nell’allegato n. 4, annesso alla legge n. 190 del 2014 e richiamato nella lettera a) del comma 54 dell’articolo 1 della medesima legge, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. A tal riguardo, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di euro 10.000, mentre per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività di cui al progressivo n. 8 del citato allegato n. 4 (di seguito riportato), detta soglia è aumentata di euro 15.000.

Infine, viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35 per cento degli oneri contributivi (lettera d)).

Il testo dell’articolo 8 del Disegno di legge, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)». (A.S. 2111).

 Art 8

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera: “d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”;

c) al comma 65 le parole “e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo” sono sostituite dalle seguenti “e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento”;

d) il comma 77 è sostituito dal seguente: “77. Il reddito forfetario determinata ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.

2. L’allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

aaaaaaaaa1qaaaaaa

.

3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1




Attenzione alle e-mail truffa su avvisi di pagamento di Equitalia

Continuano ad arrivare segnalazioni di e-mail truffa, con mittente fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, servizio@equitalia.it, noreply@equitalia.it o simili, contenenti presunti avvisi di pagamento di Equitalia e che invitano a scaricare file o a utilizzare link esterni.

Equitalia ha avuto conferma dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l’unità specializzata della Polizia Postale, che in questi giorni è in atto una nuova campagna di phishing, cioè di tentativi di truffa informatica architettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate.

Equitalia è assolutamente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato. (Così, comunicato stampa di Equitalia 12 novembre 2015)




Superfici degli immobili. Nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. disponibile la superficie catastale

Dal 9 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti.

Visure catastali, la superficie è “di casa”

Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal D.P.R. n. 138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

Metri quadrati TARI, a ciascuno il suo dato

Le visure si arricchiscono di un’altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale.

Dalla sperimentazione alle ulteriori opportunità di allineamento delle banche dati

La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli Uffici Provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, non si applica, per il momento, a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie “incoerente”, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati. Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono per lo più alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per tale motivo, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

Richiesta di rettifica/iscrizione della superficie catastale

L’intestatario può richiedere di rettificare il dato sulla superficie catastale dell’immobile oppure, qualora questo dato non fosse presente negli archivi del Catasto, di inserirlo associandolo a una planimetria già esistente in banca dati. La richiesta va effettuata utilizzando il modello pubblicato nelle pagine del sito web dell’Agenzia delle entrate, prelevabile nella Sezione “Modelli e istruzioni




Patent box: approvato il modello per l’opzione

Online il modello per aderire alla tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (patent box). Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, firmato oggi, è  stato approvato lo schema di comunicazione da utilizzare per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014. La pubblicazione del modello segue il decreto del Ministro dello sviluppo economico dello scorso luglio, di attuazione delle nuove misure introdotte dalla Legge di stabilità (L. n. 190/2014).

Patent box, istruzioni per l’uso

Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2015 che ha approvato le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali l’opzione è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati nel provvedimento in esame. A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

Come comunicare la scelta

I primi due riquadri del modello sono dedicati ai dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e a quelli dell’eventuale rappresentante firmatario; l’ultimo è riservato all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it entro il corrente mese di novembre. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del softwarePATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Per saperne di più:

Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, 30 luglio 2015, recante: «Le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» Il Modello – pdf




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2015

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Commenti

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto emerso nella giurisprudenza della Suprema Corte sull’autonoma impugnabilità del cd. estratto di ruolo

di Salvatore Servidio

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

• Sezioni Unite Civili

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella non notificata

La cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso un estratto di ruolo è autonomamente impugnabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo emesso dall’Agente della riscossione su istanza del contribuente – Autonoma impugnabilità – Fondamento – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost.»

 

• Sezioni tributarie

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

La comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73 costituisce un atto impugnabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 15957 del 28 luglio 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Natura tassativa dell’elencazione – Sussistenza – Limiti – Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti -Controllo formale delle dichiarazioni – Avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Il restyling delle “altre” disposizioni del sistema sanzionatorio tributario non penale

Articolo per articolo, tutte le novità

 

Le norme che modificano alcune disposizioni sanzionatorie non contenute nei D.Lgs. n. 471 e n. 472 del 1997

Stralcio del testo del Capo III del Titolo II e Titolo III del Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli novellati dal Titolo II, capo III e dal Titolo III del D.Lgs. n. 158/2015

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di settembre 2015

 

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Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

A partire martedì prossimo, 10 novembre, le istanze presentate per la prima volta per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all’estero sono assegnate al Centro operativo di Pescara. I contribuenti dovranno inviare la relazione di accompagnamento e la documentazione correlata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it. La Direzione Provinciale di Bolzano continuerà comunque a mantenere la propria competenza per la gestione delle istanze anche se presentate dopo il 10 novembre. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2015/142716 emanato il 6 novembre 2015.

Nel dettaglio nel provvedimento sull’attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015” si statuisce:

«1.1. E’ attribuita al Centro operativo di Pescara la gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015;

1.2. La relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo di cui al punto 7) del Provvedimento del 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193, (in “Finanza & Fisco” n. 38/2014, pag. 2724), sono trasmesse, secondo le modalità descritte nell’allegato n. 3 del citato Provvedimento, esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it;

1.3. Resta ferma la gestione delle istanze da parte della Direzione Provinciale di Bolzano, in ragione del criterio individuato al punto 7.3) del Provvedimento del 30 gennaio 2015, anche per quelle presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015;

1.4. Con successivo provvedimento saranno assegnate al medesimo Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1.».

Inoltre, nelle motivazioni del Provvedimento in esame si legge che “nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, sarà inoltre prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell’Agenzia”.

Si ricorda, in estrema sintesi, che il decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, (Approvato dal Senato della Repubblica il 28 ottobre 2015, ora all’esame della Camera dei deputati – A.C. 3386), per effetto delle modifiche apportate al Senato dispone che:

  • la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell’Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima;
  • ai fini della voluntary disclosure, l’esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;
  • si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

Di rilievo, le novità introdotte dall’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2, deldecreto legge 30 settembre 2015, n. 153 (in corso di conversione in legge) nel sostituire il comma 5 del articolo 5-quaterdecreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che reca  appunto i termini e modalità di accesso alla procedura. Per effetto delle novelle:

  • il termine per accedere alla procedura è prorogato dal 30 settembre al 30 novembre2015;
  • l’istanza può essere integrata entro il 30 dicembre 2015 (Entro lo stesso termine possono essere presentati i documenti e le informazioni posti a corredo dell’istanza di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 5-quater, comma 1, lettera a) del D.L. n. 167 del 1990);
  • con riferimento agli elementi e alle annualità relativi alla voluntary, è previsto lo slittamento al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni che scadono dal 31 dicembre 2015.

 Per saperne di più:

 




Consolidato fiscale: pubblicato il nuovo modello di designazione per le società estere prive di una stabile organizzazione

Modifiche in arrivo per i soggetti aderenti al regime del Consolidato fiscale. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015, concernente i «Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime» infatti, viene data attuazione al decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. n. 147/2015), che ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Cosa cambia dopo il decreto internazionalizzazione

Il nuovo articolo 117 del Tuir, modificato dall’articolo 6 D.Lgs, n. 147/2015, consente alle “sorelle, sia società residenti in Italia, sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, di consolidare le proprie basi imponibili. La modifica normativa ha lo scopo di rendere compatibili le disposizioni in materia di accesso ai regimi di tassazione di gruppo con i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Le caratteristiche del nuovo modello

Il provvedimento approva la nuova modulistica che permette ai soggetti esteri privi di una stabile organizzazione in Italia, di designare una controllata ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante. In questo modo le società controllanti non residenti, purché identificate nel territorio dello Stato, possono presentare il Modello di designazione. Con l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata, la società non residente assume le responsabilità previste dal Testo unico delle imposte sui redditi per le società o enti controllanti. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello sarà effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “MODELLODESIGNAZIONE”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it. entro il mese di novembre.

Ammessa una sola designazione

Il provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Il Provvedimento chiarisce la nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile, in presenza dei requisiti indicati dall’articolo 120 del Tuir.

Le nuove disposizioni e i consolidati già in corso

Il provvedimento disciplina anche il transitorio. Particolari disposizioni sono previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147cd “decreto internazionalizzazione”, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

Per saperne di più:

Provvedimento del 6 novembre 2015 con oggetto: Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime

Provvedimento – pdf

Allegato 1 – Modello – pdf

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». In vigore dal 7 ottobre 2015.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2015

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Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Tutte le modifiche al sistema penale tributario e all’impianto delle sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, IRAP, IVA e riscossione dei tributi

Comma per comma, tutte le novità

 

Attuazione della riforma fiscale: il testo del Decreto Legislativo per la riforma del sistema delle sanzioni tributarie

Il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23»

 

Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15

 

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 Artt. 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14 e 23

 

Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 12-bis, 13, 13-bis, 16 e 18

 

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Dichiarazioni IVA/2015 per il 2014 omesse: nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli

L’Agenzia avvisa in anticipo i contribuenti che non hanno ancora presentato, o non hanno compilato correttamente, la dichiarazione IVA per il 2014. I 65mila destinatari possono rimediare da soli e pagare le sanzioni ridotte, senza ricevere controlli. Proprio per comunicare questa chance a coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l’hanno presentata soltanto con il quadro VA compilato, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) di questi contribuenti, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione. Queste comunicazioni fanno parte del percorso di cambiamento che l’Agenzia ha intrapreso nei rapporti con i contribuenti, con l’obiettivo di aumentare il grado di fiducia da parte dei cittadini e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 137937 del 2015 RU del 29 ottobre 2015, recante: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»infatti, vengono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. L’Agenzia delle entrate trasmetterà le comunicazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)-

Obiettivo compliance, work in progress

Le comunicazioni previste dal provvedimento Prot. 137937 del 2015 seguono a breve distanza i 220mila alert preventivi inviati dal Fisco ai contribuenti che, pur essendo obbligati (avendo più redditi e più datori di lavoro), non hanno presentato la dichiarazione. Anche in quel caso, lo scopo delle comunicazioni è permettere il ravvedimento spontaneo del contribuente prima dei controlli.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Come contattare l’Agenzia per fornire chiarimenti

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”.

I numeri delle comunicazioni già inviate

Nel quadro della recente strategia, negli ultimi mesi l’Agenzia ha già inviato:

220mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) e non ha effettuato il conguaglio delle imposte;

190mila comunicazioni di anomalie rilevate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;

20mila comunicazioni complessivamente inviate a cittadini che non hanno dichiarato tutte le plusvalenze, professionisti che non hanno denunciato tutti i compensi certificati dai sostituti d’imposta, soggetti IVA con vendite dichiarate inferiori alle fatture comunicate al fisco dai clienti. (Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2015)




Erogazione dei rimborsi IVA. Nuovi chiarimenti sulle novità introdotte dal “Decreto Semplificazioni”

Arrivano ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina dei rimborsi IVA introdotta per semplificare e accelerare l’erogazione delle somme dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (“Decreto SemplificazioniinFinanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2456). In particolare, con la circolare n. 35/E di oggi l’Agenzia fornisce delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo.

Dichiarazione integrativa, i tempi per presentarla

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sui termini di presentazione dell’integrativa nel caso in cui venga variata la modalità di utilizzo del credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa.

In particolare, la circolare chiarisce che è possibile presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione con cui viene chiesto il rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sia per apporre il visto di conformità sia per revocare (in tutto o in parte) l’importo originariamente chiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in detrazione. Vale la stessa deadline, infine, anche in caso di integrativa per aumentare l’importo chiesto a rimborso e ridurre la somma chiesta in compensazione o in detrazione.

La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per produrre la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente autocertifica di essere “virtuoso”.

Modelli Tr “ante 2015”, l’Agenzia scioglie i dubbi

La circolare fornisce chiarimenti anche in merito a come far valere le condizioni di esonero dalle garanzie con riferimento alle richieste di rimborso trimestrale presentate per gli anni d’imposta antecedenti il 2015, sprovviste del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto non previsti dal relativo modello.

La circolare chiarisce, inoltre, che solo relativamente al periodo transitorio, i requisiti e le condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché l’assenza delle condizioni soggettive di rischio, saranno valutate con riferimento alla situazione del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa munita del visto di conformità. Se la presentazione di una dichiarazione integrativa non è necessaria, perché la dichiarazione originaria è già stata presentata con il visto di conformità, le condizioni andranno verificate alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Cessione di azioni infragruppo, la strada per il rimborso è la garanzia

Per l’erogazione dei rimborsi  IVA senza la prestazione della garanzia, è necessario che nell’anno precedente la richiesta non risultino cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale. La condizione rimane valida anche se la cessione di quote o azioni avviene nell’ambito dello stesso gruppo: il contribuente dovrà, quindi, presentare la garanzia per ottenere l’erogazione del rimborso.

Compensazioni  IVA di gruppo, valgono le nuove regole

Il documento di prassi precisa, infine, che la nuova disciplina si applica anche alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’ IVA di gruppo.

Per la determinazione dell’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia del 10 per cento si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale, attualmente fissato a 700mila euro. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2015)

Si ricorda che con  circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.




Legge di Stabilità 2016: approda al Senato il D.d.L

Finalmente presentato al Senato, il disegno di legge, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)»(A.S. 2111).

Link al testo disegno di legge A.S. – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (9 Mb)

Link al testo della relazione illustrativa (8Mb)

Link al testo della relazione tecnica (12Mb)




Modello 730. L’Agenzia delle entrate risponde ai quesiti su visto infedele e dichiarazione rettificativa

Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/Einfatti, l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo.

Visto infedele, la sanzione non scatta sotto i 30 euro – La disposizione secondo cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare non superi 30 euro vale anche ad escludere la punibilità per l’apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione. L’ammontare di tale limite è stato innalzato a 30 euro a decorrere dal 1° luglio 2012. Il nuovo limite si applica anche per escludere la punibilità del visto infedele, per l’attività posta in essere dagli uffici a decorrere da tale data, anche se relativa a pregressi periodi d’imposta.

Come sfruttare la chance del modello rettificativo – Nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e non anche imposte e interessi, purché il versamento venga effettuato entro la stessa data. Rimane fermo che, se il modello rettificativo sia presentato per correggere un 730 originario presentato tardivamente, ossia dopo la scadenza del 23 luglio, sarà dovuta anche la sanzione per la ritardata presentazione dello stesso.

Sulla tardività vale la proroga – E’ il 23 luglio 2015 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. E’ sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività. Le Entrate chiariscono che il riferimento temporale, nel caso della tardività dei modelli, coincide con il termine prorogato dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730. Scelta questa che, prevedendo più tempo per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tendendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai Caf e ai professionisti di completare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni presentate entro i termini previsti.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entraten. 34 E del 22 ottobre 2015




Nuove opportunità per essere riammessi alle rate. I “decaduti” negli ultimi 2 anni hanno tempo fino al 21 novembre. Per i nuovi piani, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute

Nuove opportunità di rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni e, per i nuovi piani di rateizzazione, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute. È quanto prevede il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», in vigore dal 22 ottobre 2015.

Nuova finestra per i vecchi piani revocati. Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Nel dettaglio la nuova opportunità è stata prevista dal comma 7 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 . Secondo la citata disposizione le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi (non oltre il 22 ottobre 2013) antecedenti l’entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono su richiesta del contribuente, da presentare entro 30 giorni (21 novembre 2015) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili ferma restando, in considerazione dell’eccezionalità dell’intervento, la previsione di una decadenza per il mancato pagamento di sole due rate, comunque sanabile per effetto dell’applicabilità delle previsioni del novellato articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale possibilità viene concessa solo ai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione.

I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.

Per le nuove rateizzazioni la riammissione è sempre possibile. Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.

Stop ai pagamenti in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2015

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Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Riforma del sistema della riscossione

Raffica di modifiche nell’ennesima riforma perlasemplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

Comma per comma, tutte le novità

 

Il testo del Decreto Legislativo per la mini riforma del sistema della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Redditometro – Elementi indicativi di capacità contributiva

Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2015: «Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011»

 

 

Giurisprudenza

Cartella esattoriale – Obbligo di motivazione

La responsabilità tributaria del cessionario di azienda nei casi di cessione effettuata dal cedente “in frode al Fisco”: obbligo di motivazione rafforzato per disapplicare i limiti alla solidarietà

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XLIV – Sentenza n. 1676 del 21 aprile 2015: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Cartella per la sussistenza della responsabilità del cessionario di azienda per i debiti del cedente – Carenza di motivazione per mancata allegazione dell’atto prodromico accertativo della frode nei confronti dei creditori tributari – Mancanza dell’atto prodromico dal quale è scaturita l’iscrizione a ruolo – Conseguenze – Nullità della cartella di pagamento – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Art. 14, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

 

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Dichiarazioni dei redditi per il 2014: 220mila inviti al ravvedimento per chi ha “dimenticato” di presentarle

Grazie alla dichiarazione precompilata e ai dati trasmessi dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate è riuscita ad avvisare circa 220mila contribuenti di possibili anomalie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli. I destinatari di questa tornata di lettere bonarie sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera può presentare il modello Unico Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) beneficiando con il ravvedimento operoso di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera salva dai controlli – In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere invitando i contribuenti, che in presenza di più redditi (senza conguaglio) non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2014, a verificare autonomamente la propria posizione prima che l’Agenzia effettui dei controlli. Queste anomalie vengono normalmente riscontrate a distanza di anni dalla presentazione della dichiarazione, con l’applicazione di sanzioni e interessi in misura piena. Ora, grazie alla precompilata, è possibile individuarle in tempo reale e, ricevendo l’avviso preventivo, il cittadino può rimediare da solo tramite l’istituto del ravvedimento operoso, senza imbattersi mai nei controlli.

I numeri dell’assistenza – I contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2015)

Precisazione sui 220mila avvisi bonari

In merito ad alcune errate notizie di stampa relative a 220mila comunicazioni inviate ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa che non si tratta affatto di errori nei 730 precompilati o di controlli. Al contrario, sono degli inviti a presentare la dichiarazione dei redditi per quei contribuenti che, pur avendo percepito più redditi (senza conguaglio), non hanno ancora provveduto a inviarla per il periodo d’imposta 2014. È, quindi, una nuova possibilità offerta dall’Agenzia delle Entrate che, proprio grazie alla precompilata, consente ai contribuenti di poter rimediare in tempo, pagando così sanzioni ridotte ed evitando di incorrere in controlli futuri.

L’Agenzia delle Entrate ha cambiato, infatti, la strategia nel contrasto all’evasione fiscale, inaugurando un nuovo corso nei rapporti con i contribuenti, improntato su trasparenza e collaborazione. Il nuovo approccio si basa sulla condivisione delle informazioni “a monte” per semplificare gli adempimenti e promuovere la compliance. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/10/2015)




“Patent box”: il decreto ufficialmente pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015

Decreto «Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Si dà avviso dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella sezione “normativa – decreti interministeriali”, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 luglio 2015, recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.  Il decreto è altresì pubblicato sotto la voce «incentivi – incentivi impresa – patent box». Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 2015.

Link al testo del Decreto 30 luglio 2015

Per saperne di più:

 Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

 Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015




Legge di Stabilità 2016. Le principali novità contenute nel DDL approvato Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).

Qui di seguito i punti principali della legge:

Eliminazione aumenti accise e IVA – Vengono totalmente disattivate per il 2016 le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi. Di conseguenza non ci saranno aumenti di IVA e Accise.

TASI-IMU – L’imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.

IMU agricola – Vengono esentati dall’Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti – utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società.

Compensazioni ai comuni – I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali.

Patto stabilità comuni – Le nuove regole consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo nel 2016. In aggiunta sarà consentito lo sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto) a condizione che i comuni abbiano i soldi in cassa.

IMU imbullonati – Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.

 IRAP in agricoltura e pesca – Dal 2016 viene azzerata.

Ammortamenti – La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef. La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40 per cento portando al 140 per cento il valore della deduzione.

IRES – Si ridurrà del 3,5%, dall’attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017, con uno sgravio di 3,8 miliardi nel primo anno che arriverà a circa 4 miliardi dall’anno successivo. Si potrà anticipare di un anno l’entrata in vigore della riduzione dell’aliquota qualora le istituzioni europee accordino la ‘clausola migranti’.

Professionisti e imprese di piccole dimensioni – La norma viene modificata per ampliare l’accesso al regime fiscale forfettario di vantaggio . La soglia di ricavi per l’accesso a tale regime viene aumentata di 15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000 euro) e di 10.000 euro per le altre categorie di imprese. Viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro. Per le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.

Assunzioni – Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

Bonus edilizia – Viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l’attuale livello di agevolazione. La detrazione viene mantenuta anche per l’acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Si conferma al 65% il cosiddetto ‘ecobonus’, la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

Contrattazione decentrata – Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.

Canone Rai – Si riduce dagli attuali 113,50 a 100 euro. Si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione. Restano in vigore le attuali esenzioni.

Contante – La soglia per i pagamenti in contanti sale da 1.000 a 3.000 euro.

Cooperazione – Crescono i fondi per la cooperazione internazionale: 120 milioni nel 2016.

Sostegno ai più deboli – 90 milioni nel 2016 per la Legge sul “Dopo di noi” per sostenere persone con disabilità al venir meno dei familiari. Rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per un totale di 400 milioni di euro.

Semplificazioni fiscaliSi anticipa di un anno la semplificazione delle sanzioni amministrative in campo fiscale. Le imprese si vedranno subito rimborsare l’IVA per i crediti non riscossi, senza dover aspettare la fine delle procedure concorsuali. Si permette lo scioglimento delle società di comodo.

Contrasto alla povertà – Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il ‘Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale’ al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal 2017. Il Fondo finanzierà la legge delega sulla povertà che verrà approvata come collegato alla legge di stabilità. Parte la prima misura strutturale contro la povertà, che sarà prioritariamente rivolta alle famiglie povere con minori a carico. Viene poi istituito, in via sperimentale, un altro fondo finalizzato a misure di sostegno contro la povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Attraverso questa seconda iniziativa si rendono disponibili ulteriori 100 milioni l’anno.

Pensionati Aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef. Per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro, sostanzialmente lo stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

Salvaguardia pensioni – Viene prevista la settima operazione di “salvaguardia” a favore dei soggetti in difficoltà con il lavoro e che non hanno ancora maturato i requisiti della legge Fornero per accedere al pensionamento. Per finanziare la settima ‘salvaguardia’ si spendono le risorse non utilizzate nelle precedenti salvaguardie chiuse.

Opzione donna – Il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

Part time – La norma è finalizzata ad accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Si potrà chiedere il part time ma senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

Cattedre universitarie del merito – 500 nuovi professori saranno selezionati sulla base del merito tra i migliori cervelli, all’estero o “in trappola” in Italia, in settori strategici per il futuro del Paese. Per tale misura sono previsti 40 milioni per il prossimo anno e 100 milioni dal 2017.

Giovani ricercatori – All’assunzione di 1.000 nuovi ricercatori vengono destinati 45 milioni nel 2016, che salgono a 60 milioni nel 2017 e a 80 milioni nel 2018.

Specializzandi medici – 6.000 borse (ogni anno) per gli specializzandi medici, per assicurare qualità e prospettiva al sistema sanitario nazionale.




In Gazzetta l’ultimo pacchetto di provvedimenti attuativi della riforma fiscale

Pubblicati nel Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, cinque decreti legislativi attuativi della legge n. 23 del 11 marzo 2014, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Si tratta degli ultimi decreti approvati entro la cd “proroga automatica” di novanta giornidel termine per esercitare la citata delega in scadenza il 25 settembre 2015. I decreti, in vigore in dal 22 ottobre 2015, sono quelli che sono stati deliberati nel Consiglio dei ministri del 22 settembre 2015. Restano, tuttavia, inattuate o parzialmente attuate le deleghe di grande rilevanza, quali quelle per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2) e per la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

Gli interventi attuativi della legge delega fiscale definitivamente approvati e pubblicati in Gazzetta sono i seguenti:

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante: «Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante: «Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa).




Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti e misure per l’internazionalizzazione. La decorrenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22/09/2015, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». Il provvedimento, in vigore dal 7 ottobre 2015, secondo le intenzioni del Governo, è finalizzato a rafforzare il ruolo che il Fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento prevede infatti, il rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il Fisco per le imprese che detengono attività internazionali. Accordi preventivi che riguarderanno la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Il decreto delegato introduce anche l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano. Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull’occupazione. Più nel dettaglio, il decreto legislativo n. 147 dà attuazione alle disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 238) concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta per favorire l’internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell’articolo 12 della richiamata legge delega. In attuazione delle suddette prescrizioni, il decreto delegato apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi, nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento.

Le norme introdotte dal provvedimento in esame non hanno la medesima decorrenza. In particolare, in deroga alle norme generali sull’efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo in esame:

• le disposizioni (articolo 3) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri, con la precisazione che dette norme si applicano agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere del medesimo periodo d’imposta; per quanto concerne il credito d’imposta ivi disciplinato, esso spetta solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

• le norme relative alla deducibilità dei costi black list(articolo 5, comma 1). Mentre, le altre disposizioni in materia transfer pricing interno (comma 2) e di accertamento delle plusvalenze (comma 3) aventi carattere interpretativo producono effetti anche per il passato. In altre parole, i commi 2 e 3 sono applicabili anche per il passato e quindi per gli atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del Decreto legislativo in esame;

• le disposizioni sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle” (articolo 6);

• le modifiche alla disciplina sulle società controllate e collegate estere (articolo 8). Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per l’applicazione del comma 3, che prevede per gli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268 (in “Finanza & Fisco” n. 37/2006, pag. 3348). Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata;

• le modifiche alle modalità di individuazione dei paesi a regime fiscale privilegiato (articolo 10);

• l’introdotta disciplina sul trasferimento intracomunitario di sede all’estero (articolo 11);

• le nuove norme sul trasferimento di residenza nello Stato da parte di enti e società commerciali (articolo 12);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le nuove ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti e la specifica disciplina per i crediti di modesta entità (comma 1, lettere c) e d) del medesimo articolo 13);

• le novelle alla disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (articolo 15), salvo l’applicazione del comma 2, vista l’evidente portata interpretativa della disposizione che «interpreta» il disposto dell’art. 165 «nel senso» che trova applicazione tanto alle imposte coperte da convenzione quanto ad ogni altra imposta o tributo estero sul reddito.

Trovano invece applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore:

• l’articolo 4 che modifica il regime di deducibilità degli interessi passivi;

• le norme sulla determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7);

• le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, le norme sulla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi (articolo 13, comma 1, lettere a), b) ed e));

• la disciplina della branch exemption(articolo 14);

• l’introdotta disciplina temporanea relativa ai lavoratori rimpatriati (articolo 16), che si applica anche ai tre periodi di imposta successivi.

Inoltre, la disciplina sugli accordi tra Fisco ed imprese aventi attività estera (articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla data individuata dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La normativa sull’interpello per i nuovi investimenti (articolo 2) si applica dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

Link al dettaglio, comma per comma, delle novità contenute nel decreto legislativo.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2015

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Legislazione

 

Attuazione della legge di riforma fiscale
Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese

 

Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti dei soci, rilevanza ai fini delle imposte dirette degli accertamenti operati sul valore venale: non solo misure per l’internazionalizzazione nel D.Lgs. n. 147/2015

 

Comma per comma, tutte le novità

Il testo del Decreto Legislativo “Internazionalizzazione

Il testo del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese» coordinato con le norme richiamate o modificate

In nota tutti gli articoli del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi» modificati.

  

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Proroga per la voluntary disclosure e blocco dell’aumento dell’accisa sui carburanti: approvato il decreto legge

Il Consiglio dei ministri del 29 settembre 2015 su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti per la finanza pubblica.

Nello specifico il provvedimento urgente prevede che il termine per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero sia prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. Di conseguenza, entro il termine dal 30 dicembre 2015 potranno essere presentate sia l’integrazione dell’istanza sia documentazione.

La proroga viene giustificata dalla presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti e dall’esigenza di concedere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto anche conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri. Inoltre, è previsto anche per coloro che abbiano già presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. Il decreto conferma che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull’applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Inoltre, lo stesso provvedimento evita l’aumento dell’accisa sui carburanti che sarebbe dovuta scattare dal 30 settembre 2015 come clausola di salvaguardia per la mancata autorizzazione da parte della Commissione europea al meccanismo del Reverse Charge per l’IVA nel settore della grande distribuzione.

 Per saperne di più:




Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015 il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 settembre 2015, che stabilisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.

Rispetto all’omologo D.M. del 24 dicembre 2012 relativo agli anni d’imposta 2009/2010 va segnalato che nell’articolo 3 del nuovo decreto è stato eliminato il riferimento alla «spesa medie ISTAT». Il provvedimento pertanto, accoglie ufficialmente i rilievi del Garante della Privacyparere reso in data 21 novembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2013, pag. 2817) – secondo il quale i dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il Fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Peraltro, anche l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014, (par. 3.1 in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 311)nel recepire il citato parere del Garante della privacy in data 21 novembre 2013, ha affermato che le «medie ISTAT» sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di beni mobili registrati. Si tratta delle c.d. “spese per elementi certi”, cioè di spese che vengono “stimate” ma che sono ancorate all’esistenza di elementi oggetti-vamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2015

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Commenti

Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

 

 

Prassi

Prestazione energetica degli edifici

Certificazione energetica: le novità in vigore dal 1° ottobre 2015

Segnalazione novità normative del Consiglio Nazionale del Notariato – a cura di Giovanni Rizzi – Approvato dall’Area scientifica – Studi pubblicistici il 18 settembre 2015

 

 

Giurisprudenza

Contenzioso tributario – Competenza territoriale

Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.Lgs. 546/92 in tema di competenza territoriale per le controversie proposte nei confronti dei concessionari che hanno sede in provincia diversa da quella dell’Ente affidante il servizio di riscossione e accertamento

Commissione Tributaria Provinciale di Cremona – Ordinanza n. 169 del 15 dicembre 2014: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Competenza territoriale – Competenza delle Commissioni tributarie provinciali per le controversie proposte nei confronti dei concessionari (privati) del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione – Sussistenza anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti – Conseguente possibilità che il contribuente sia costretto a un gravoso spostamento per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale – Stravolgimento del corretto rapporto istituzionale tra cittadino e pubblica amministrazione – Lesione del diritto di difesa del contribuente nonché del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – Assenza di interessi di quest’ultima che giustifichino la previsione censurata – Irrazionalità – Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata – Art. 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 24 e 97 Cost.»

 

 

Legislazione

Regime esclusione parziale proventi derivantidall’utilizzo di beni immateriali – Patent box

Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

 

 

Decreto bilanci

Le modifiche alla disciplina del consolidato

Decreto “Bilanci”: le modifiche alla disciplina del consolidato di Enrico Molteni

Testo a fronte, ante e post modifiche apportate dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 139, degli artt. 27, 28 comma 2, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127, recante: «Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»

 

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Aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE)

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (Suppl. Ord. n. 39) tre diversi decreti emanati in data 26 giugno 2015 dal Ministro dello sviluppo Economico, tutti in tema di prestazione energetica degli edifici:

1) Decreto 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

2) Decreto 26 giugno 2015 – Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

3) Decreto 26 giugno 2015 – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

I primi due decreti, riguardano prevalentemente questioni tecniche e più precisamente il procedimento di calcolo della prestazione energetica, per quanto riguarda il primo decreto e l’approvazione degli schemi e della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica) per quanto riguarda il secondo decreto. Con il terzo decreto, sono state aggiornate infine le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

In particolare, quest’ultimo decreto, contiene:

— le disposizioni sulla nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica (par. 5 delle Linee Guida);

— le disposizioni che prescrivono le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare, pena la sua invalidità (art. 4, comma 4, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 6 della Linee Guida);

le disposizioni sulle formalità da rispettare negli annunci commerciali (art. 4, comma 7, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 6.2 della Linee Guida);

— le disposizioni sulla sottoscrizione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e sulla sua trasmissione alla Regione ed alla Provincia Autonoma competente per territorio (art. 4, comma 5, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 7.1.5 della Linee Guida);

— la elencazione dei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE (Appendice A delle Linee Guida)

— il nuovo format dell’APE (Appendice B delle Linee Guida);

— il nuovo format per gli annunci commerciali (Appendice C delle Linee Guida);

il nuovo format dell’Attestato di qualificazione energetica (Appendice D delle Linee Guida).

Il decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015. Resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza ivi prevista, la validità per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico26 giugno 2009.

 Link ai decreti in materia di efficienza energetica negli edifici

 Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante: «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2

Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici» ai sensi dell’articolo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1,2 e 3.

Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recate: «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso.




Contenzioso tributario, sistema sanzionatorio, riscossione e disciplina degli interpelli: approvati in via definitiva i decreti attuativi di riforma

Il Consiglio dei ministri del 22 Settembre 2015 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). Si completa così il pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale volta ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

I testi approvati, sostanzialmente invariati nei contenuti rispetto a quelli approvati dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 tengono conto di alcune delle richieste presenti negli ultimi pareri delle Commissioni parlamentari.

I decreti legislativi approvati definitivamente sono i seguenti:
misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
• misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
• misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
• misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
• stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

La principale novità che è stata introdotta nell’ultimo esame del Consiglio dei ministri riguarda il decreto legislativo “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”. Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà con i pagamento dei debiti fiscali, accogliendo la richiesta contenuta nel parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati, viene prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione ai soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.




Le modifiche al codice civile in materia di bilancio da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2016

La guida, comma per comma, alle disposizioni attuative della direttiva 2013/34/UE 

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 per l’attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, il Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 di attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di impresa, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Il decreto legislativo in sintesi:

• introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali;

• integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva;

• apporta modifiche a provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e di revisione legale dei conti.

In particolare, l’art. 6 del decreto legislativo, modifica gli artt. 2357-ter, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-ter, 2426, 2427, 2427-bis, 2428, 2435-bis, 2435-ter e 2478-bis del codice civile in tema di bilancio d’esercizio, mentre l’art. 7 del decreto legislativo, modifica gli artt. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42 e 44, del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127, in tema di bilancio consolidato. Ai sensi dell’articolo 12 le disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data. Pertanto, i bilanci relativi al 2015 saranno redatti in base alle norme ante modifica contenute nel Codice civile e naturalmente in base ai principi contabili nella versione aggiornata dall’Organismo italiano di contabilità nel 2014 (per il principio Oic 24 “Immobilizzazioni immateriali” gennaio 2015).

Le modifiche al codice civile in tema di bilancio più rilevanti riguardano:

• introduzione dell’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario per le società di rilevanti dimensioni;

• eliminazione dei conti d’ordine;

• variazioni ad alcuni principi di redazione;

• variazioni nella valutazione delle voci;

• variazioni al contenuto della nota integrativa;

• introduzione della micro-impresa.

Di seguito, il dettaglio delle novità contenute nell’articolo 6 in tema di bilanci d’esercizio.

Le modifiche al codice civile in materia di bilancio di esercizio

L’articolo 6 del provvedimento in esame apporta numerose modifiche al codice civile che entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data.

Disciplina delle azioni proprie

Il comma 1 modifica l’articolo 2357-ter del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l’articolo 10 della direttiva, che non consente l’iscrizione nell’attivo immobilizzato delle azioni proprie.

Il legislatore ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società. Per opportuno coordinamento sono modificati gli articoli 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del codice civile.

Attualmente, in base al testo ante modifiche, invece, come chiarisce l’Organismo Italiano di Contabilità nel principio contabile n. 21, “10. Le azioni proprie sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce BIII4) “azioni proprie”, oppure nella voce CIII5) “azioni proprie”, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Sono iscritte nel primo gruppo le azioni proprie per le quali l’organo di amministrazione, per politica della società o per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all’esercizio; mentre, sono iscritte nel secondo gruppo le azioni proprie acquistate per essere rivendute o annullate entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, è indicato, in conformità al disposto dell’articolo 2424, il valore nominale complessivo. 11. Al momento dell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo dello stato patrimoniale, in conformità al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”. Analogamente, nel caso in cui un’impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall’articolo 2359-bis, comma 3, codice civile, tenendo anche conto delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare dell’importo iscritto nell’attivo, da indicare tra i conti del patrimonio netto alla voce “Riserva per azioni dell’impresa controllante in portafoglio”. 12. La formazione della riserva per azioni proprie è come detto concomitante all’acquisto delle azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l’assemblea avesse deliberato, a sensi dell’articolo 2357 codice civile, l’acquisto di azioni proprie, ma l’organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che le azioni non fossero state ancora acquistate, l’importo destinato a tale operazione (quale utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, bensì nella voce AVII) “Altre riserve” con denominazione apposita (riserva acquisto per azioni proprie).”

Redazione del bilancio

Il comma 2 modifica in più punti l’articolo 2423 del codice civile, relativo alla redazione del bilancio.

L’inserimento del rendiconto finanziario tra i documenti che compongono il bilancio

Con una modifica al comma 1 dell’articolo 2423 si prevedere l’obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa. Esso è disciplinato nel contenuto dal comma 7 dell’articolo 6, che introduce il nuovo articolo 2425-ter rubricato (rendiconto finanziario). Si dà così corso a quanto disposto dall’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE che consente agli stati membri di imporre alle imprese diverse dalle piccole la redazione di ulteriori documenti di bilancio. La presentazione del rendiconto finanziario, già obbligatoria per le società che abbiano emesso titoli quotati sui mercati regolamentati europei, migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società. La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese di cui al nuovo articolo 2435-ter.

Introduzione del principio di rilevanza

Lo stesso articolo 2423 è modificato mediante l’introduzione di un nuovo comma quarto, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa, conseguenti allo snellimento di altre scritture contabili da parte della direttiva. Si chiarisce che vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, al fine di recepire il principio di rilevanza introdotto dall’articolo 6,paragrafo 1, lett. j) della direttiva. In tal caso è necessario illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale disposizione. Ne consegue, in linea con quanto già chiarito nel considerando 17 della direttiva, che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità.

Tuttavia, come rileva il CNDCEC (documento 24 aprile 2015) “l’impostazione della norma presenta profili di perplessità. L’applicazione del principio della rilevanza agli elementi della rilevazione e della valutazione può comportare l’esercizio di politiche di bilancio e può nuocere alla chiarezza dei bilanci”.

L’introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di informativa del codice, nonché della norma di cui al numero 12 del primo comma dell’articolo 2426.

Princìpi di redazione del bilancio

Con il comma 3 si modifica l’articolo 2423-bis del codice civile che detta i princìpi di redazione del bilancio.

In primo luogo viene modificato il numero 1 dell’articolo 2423-bis, il quale – nella formulazione vigente – chiarisce che la valutazione delle voci deve essere fatta tra l’altro tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Eliminando tale inciso e inserendo un nuovo numero 1-bis), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell’articolo 6 della direttiva. Come osserva al riguardo la relazione illustrativa, l’art. 2423-bis riformulato chiarisce “che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva”.

Nel dettaglio l’attuale formulazione dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), stabilisce che: «1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato». In pratica, la novella, prevede la sostituzione della locuzione «nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato», con l’introduzione del numero 1-bis), il quale, afferma che «la rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Quest’ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), specificando che esso fa riferimento alla «rilevazione e presentazione delle voci».

Contenuto dello stato patrimoniale

Il comma 4 modifica le disposizioni dell’articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1 dell’articolo 6 in esame). Si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioè le c.d. imprese “sorelle”).

Si eliminano le disposizioni relative ai conti d’ordine, recate dal terzo comma dell’articolo 2424 c.c., la cui informativa – ai sensi della direttiva – è ora fornita nella nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera d) della direttiva).

Nel dettaglio nella nuova formulazione l’art. 2424-bis, viene abrogato il comma 3, secondo il quale «In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine».

Si ricorda che come chiarisce l’Organismo Italiano di Contabilità nel principio contabile n. 22, “4. I conti d’ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio. I conti d’ordine svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d’ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi.

5. Le garanzie comprendono sia le garanzie prestate che quelle ricevute dalla società. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un’obbligazione propria o altrui. Le garanzie ricevute sono quelle rilasciate da terzi a beneficio o nell’interesse della società. In particolare, queste garanzie sono rilasciate a beneficio della società quando rafforzano la prospettiva di realizzazione di una pretesa creditoria; sono invece rilasciate nell’interesse della società quando si riferiscono a posizioni passive (impegni o debiti) assunti dalla società.

6. Nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Costituiscono esempi di garanzie personali le fideiussioni, gli avalli, i contratti autonomi di garanzia e le lettere di patronage forti. Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

7. Gli impegni rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad esecuzione differita).

8. I beni di terzi presso la società rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso la società la quale assume l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.

9. I beni della società presso terzi rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti terzi i quali assumono l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi”.

Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalità di iscrizione delle azioni proprie, a tal fine incidendo sull’articolo 2424-bis c.c. in tema di singole voci dello stato patrimoniale.

Contenuto del conto economico

Il comma 6 modifica in più punti l’articolo 2425 sul contenuto del conto economico, per recepire in tale documento gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati. Si introducono inoltre, specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Le voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria sono eliminate così come previsto dalla nuova direttiva (art. 13).

Si ricorda che i principi generali della direttiva 2013/34/UE prevedono in merito che le voci rilevate nel bilancio siano valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione (articolo 6, comma 1, lettera i)); tuttavia, in deroga a tale principio gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati (fair value); i Paesi membri possono autorizzare o prescrivere che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo, alle condizioni specificate dalla direttiva.

Si ricorda che i principi contabili internazionali IAS/IFRS qualificano il fair value (valore corretto, valore coerente o congruo, valore corrente o di mercato) come il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti.

Ai sensi della direttiva, il fair value (tradotto come valore equo) è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

• nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

• nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

In deroga ai principi generali, se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico, tranne in alcuni specifici casi chiariti dalla direttiva.

Contenuto del rendiconto finanziario

Il comma 7 introduce nel codice civile l’articolo 2425-ter che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.

Criteri di valutazione delle voci di bilancio

Il comma 8 modifica più disposizioni dell’articolo 2426 del codice civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Con un primo gruppo di norme (lettere a), f), g)) sono modificati i numeri 1, 7 e 8 dell’articolo 2426 per consentire l’introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo è adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che tale tecnica, che individua una configurazione di valore riconducibile all’alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non sulla base di quello nominale. Inoltre, lo stesso documento d’accompagnamento richiama per la definizione di costo ammortizzato quello rilevante secondo i principi contabili internazionali omologati dall’Unione europea (vedi principio contabile internazionale IAS 39). Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di “attualizzare” i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato). L’obbligo di tener conto del fattore temporale non è stato esteso alla valutazione dei titoli nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono – di norma – interessi in linea con quelli di mercato. Per coerenza è stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disaggi (aggi) di emissione.

Si ricorda infine, che l’articolo 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata), come modificato dal decreto legislativo in esame, all’ottavo comma, esonera le “piccole società” dall’obbligo di adottare il metodo del costo ammortizzato.

La lettera b)del comma 8 modifica il comma 1, numero 3 dell’articolo 2426, precisando che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all’avviamento, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva.

Si rammenta che il predetto paragrafo 6 consente agli Stati membri la facoltà di autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio; indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o meno limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole. Le rettifiche di valore sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico. La valutazione al valore inferiore non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche relative all’avviamento.

La lettera c) modifica la disciplina del metodo del patrimonio netto contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 4.

Detta norma stabilisce che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché al costo di acquisto, (da rettificare in caso di perdita durevole di valore) per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis c.c. in materia di redazione dei bilanci, sopra illustrati. Tale metodo è conosciuto come metodo del patrimonio netto; in tal modo il valore della partecipazione viene rettificato in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata: nel caso la partecipata consegua utili, il valore della partecipazione va incrementato; se consegue perdite, esso va diminuito. In questo modo si riconoscono i risultati della partecipata che si sono tradotti in aumenti e diminuzioni intervenuti nelle sue consistenze patrimoniali. I dividendi che verranno successivamente distribuiti vanno portati in riduzione del valore iscritto della partecipazione e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante.

Le modifiche in esame intendono richiamare la data di acquisizione della partecipazione come quella utile ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo d’acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, in linea con quanto previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, ultimo capoverso, della direttiva.

Le lettere d) ed e)modificano rispettivamente la disciplina degli oneri pluriennali e dell’avviamento, per coordinarla con le disposizioni di cui articolo 12, paragrafo 11, della direttiva. Per effetto delle modifiche in esame, sia i costi di impianto che di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non sia completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati (lettera d), che modifica il n. 5 del co. 1 dell’art. 2426 c.c.).

Inoltre, si chiarisce che l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (lettera e), che modifica il n. 6 del co. 1 dell’art. 2426 c.c.).

La lettera h)del comma 8 riformula il numero 8-bis dell’articolo 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

La lettera i)introduce il numero 11-bis all’articolo 2426, comma 1, che reca la disciplina della valutazione contabile dei derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della direttiva in tema di valutazione al fair value degli strumenti finanziari.

Si prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. L’obbligo di valutazione al fair value è esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato è inglobato in un altro titolo. In merito la relazione illustrativa chiarisce che “nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. Ferma restando la valutazione al fair value del derivato, nel primo caso la norma richiede di valutare l’elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto; nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Una volta manifestatisi gli effetti dell’operazione a cui si è inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel conto economico così da sterilizzare le oscillazioni di valore sull’elemento coperto oggetto di copertura. Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447”.

La lettera l)elimina il punto 12) del primo comma dell’articolo 2426, ai sensi del quale le attrezzature industriali e commerciali, nonché le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione; tale abrogazione è motivata in forza del generale principio di rilevanza.

La lettera m) del comma 8 introduce alcuni ulteriori commi (da secondo a quinto) all’articolo 2426 del codice civile.

In particolare, ai fini dell’applicazione degli istituti e delle regole recate dal medesimo articolo 2426, si chiarisce che occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea per definire alcuni istituti (tra cui “strumento finanziario”, “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”).

Si chiarisce che sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente specifiche condizioni. Coerentemente alle prescrizioni della direttiva, si stabiliscono le modalità di individuazione del fair value.

Contenuto della nota integrativa

Il comma 9 dell’articolo in esame interviene sul contenuto della nota integrativa,disciplinata all’articolo 2427 del codice civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva.

La lettera a) elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell’articolo 2427, trattandosi di costi non più capitalizzabili; rimane fermo il riferimento ai costi di sviluppo.

Le lettere b), d), h) eliminano alcuni riferimenti testuali, presenti nell’articolo 2427, quali: «quando il loro ammontare sia apprezzabile», «se significativa», «siano rilevanti», in quanto già ricompresi nell’ambito del più generale principio di rilevanza.

La lettera c) sostituisce il n. 9) dell’articolo 2427, con una nuova formulazione prevista dalla direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passività potenziali. Il nuovo testo del n. 9) ora prevede che «l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicate;».

Con la lettera e) viene eliminata l’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico nella nota integrativa. In sua sostituzione (secondo l’articolo 16, comma 1, lettera f) della direttiva), si richiede che la nota fornisca informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, a tal fine sostituendo il n. 13 del primo comma dell’articolo 2427 c.c.

Con la lettera f) si integrano le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci (n. 16 dell’articolo 2427).

Si richiede che, oltre all’ammontare dei compensi, la nota integrativa informi sulle anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; si introduce la previsione secondo cui nel medesimo documento contabile devono essere precisati il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, specificando il totale per ciascuna categoria.

La lettera g) completa il novero delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società, richiamando anche i warrants e le opzioni.

Con la lettera i) si prevede che la nota contenga ulteriori, nuove informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili o dii copertura delle perdite (nuovi numeri da 22-quater a 22-septies del comma 1 dell’articolo 2427).

La lettera l) del comma 9 aggiunge un comma all’articolo 2427, prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari

Il comma 10 dell’articolo 6 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari, contenuta nell’articolo 2427-bis del codice civile. Con la lettera a) si apporta una modifica lessicale alla rubrica dell’articolo 2427-bis.

La lettera b) apporta integrazioni alla disciplina dell’informativa degli strumenti finanziari, secondo quanto disposto dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2013/34/UE, relativa a strumenti finanziari valutati al fair value. In particolare, si richiede, per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, di indicare: i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

Con la lettera c) si eliminano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2427-bis, in quanto ricompresi entro l’alveo delle norme sui criteri di valutazione delle voci di bilancio, di cui all’articolo 2426 del codice civile.

Relazione sulla gestione

Il comma 11 dell’articolo 6 interviene sulla relazione sulla gestione, disciplinata dall’ articolo 2428 del codice civile.

Viene eliminato il riferimento all’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, contenuto nel comma 3 dell’articolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dalla direttiva (articolo 19), ai sensi delle quali tale informazione è compresa nell’ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, nuovo numero 22-quater).

Modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata

Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata, di cui all’articolo 2435-bis del codice civile, che può essere redatto dalle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensionali.

In particolare, la lettera a) modifica il secondo comma, eliminando la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.

La norma inoltre esonera dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (stante il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso, della direttiva, secondo cui agli Stati membri è data facoltà di imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti, oltre a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).

La lettera b) integra i riferimenti alle voci del conto economico raggruppabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 2435-bis, in considerazione della collocazione delle nuove voci inserite nel conto economico ex articolo 2425 c.c.

La lettera c) abroga il comma 4 dell’articolo 2435-bis, per effetto dell’eliminazione delle voci straordinarie del conto economico.

La lettera d) modifica gli obblighi di informativa in nota integrativa previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in linea con quanto stabilito dall’articolo 16 della direttiva.

La lettera e) interviene su alcune precisazioni in tema di informativa contenute nel comma sesto dell’articolo 2435-bis.

In primo luogo, viene integrata la disciplina sulle parti correlate (incluse nella nota integrativa, in linea con quanto stabilito dalla direttiva all’articolo 17, comma 1, lettera r)); in particolare, ci si avvale della facoltà di consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con le imprese in cui l’impresa stessa detiene una partecipazione.

Dall’altro lato, viene soppresso il riferimento alle operazioni fuori bilancio, in quanto disciplinate in modo completo al comma 5.

Con la lettera f) si inserisce un nuovo comma ottavo, in cui si dispone che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Bilancio delle microimprese

Il comma 13 dell’articolo 6 inserisce l’articolo 2435-ternel codice civile, dedicato al bilancio delle microimprese.

Il comma 1 del nuovo articolo 2435-ter indica i presupposti di applicabilità della norma. Per poter rientrare in tale regime, le società nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le microimprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo ulteriori semplificazioni, tra cui l’esonero dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni. Inoltre, alle microimprese non si applicano alcune disposizioni (in particolare l’articolo 2423, comma 5 sulla deroga per casi eccezionali e l’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis sulla valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura).

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

Il comma 14 riformula il primo periodo del primo comma dell’articolo 2478-bis in materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci, sostituendo il rinvio alle specifiche norme sul bilancio delle società per azioni con un più ampio richiamo alle disposizioni in tema di bilancio, presenti nel capo della sezione del codice contenente la disciplina delle società per azioni, in modo da assicurare la completezza nel tempo dei riferimenti normativi applicabili.




Voluntary disclosure: più tempo per la trasmissione degli atti da inviare a corredo della richiesta di adesione

Con un provvedimento, prot. n. 2015/116808 dell’Agenzia delle Entrate, del 14 settembre 2015 è stata prevista la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure.

Modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo – Come si legge nella parte motiva, il provvedimento è stato emanato per, “consentire anche ai contribuenti che intendono presentare l’istanza di collaborazione successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1064), di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento” Nel dettaglio, l’intervento dell’Agenzia ha previsto che «la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto di cui al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193 è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza». Pertanto, anche coloro che presenteranno l’istanza a ridosso della scadenza potranno quindi avvalersi di 30 giorni per trasmettere la relazione e l’intera documentazione.

Coordinamento delle disposizioni in materia di voluntary disclosure con le disposizioni sui termini per l’accertamentoA seguito dell’emanazione del citato D.Lgs n. 128/2015, che, all’articolo 2, comma 4, ha integrato la disciplina relativa alla collaborazione volontaria, prevedendo che, ai fini della causa di non punibilità, di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano parte della collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, il provvedimento dispone l’obbligo di comunicare nella relazione di accompagnamento i citati imponibili. Il tutto, per far rientrare nell’ombrello di non punibilità, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. Nel dettaglio, infatti, il provvedimento, in esame, al punto 1.2. testualmente così recita: «Gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227».

Integrazione delle relazioni già presentate – In ultimo, al fine di consentire ai contribuenti che hanno già presentato la relazione, di integrarla, con i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, il provvedimento al punto 1.3. dispone che «I contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi del disposto dell’ articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla (dal 14 settembre 2015) data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’ accertamento».

Ulteriori chiarimenti a seguito del Provvedimento del 14 settembre 2015 – Al fine di precisare la portata della disposizione introdotta, in coerenza con la ratio della Voluntary disclosurel’Agenzia delle entratecon comunicatostampa del15 settembre 2015 ha evidenziato che il Provvedimento in esame ha solo previsto “la possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo più tempo per l’invio della stessa”. Non si tratta, quindi, a giudizio delle Entrate, “di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all’Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d’imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008”. Peraltro, nello stesso comunicato, “si conferma, infine, come già previsto dal punto 4.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015, che la prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015”.

Per saperne di più:




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2015

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Commenti

La dimostrazione della residenza fiscale delle persone fisiche: in particolare, il problema della prova del “centro degli affari e interessi”  di Elia Orsi 

 

Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Fatturazione telematica e corrispettivi online contribuente

Fatturazione elettronica e corrispettivi online: incentivi per l’utilizzo su base volontaria per imprese e professionisti e nuovi obblighi per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici  di Enrico Molteni

Le disposizioni per l’adozione da parte di imprese e professionisti del canale telematico per fatture e certificazioni di corrispettivi

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23» 

 

Decreto bilanci

Le modifiche al codice civile in materia di bilancio da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2016

La guida, comma per comma, alle disposizioni attuative

Il testo della riforma contabile che recepisce la Direttiva 2013/34/UE

Il testo del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge»

Testo a fronte, ante e post modifiche apportate dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 139, degli artt. 2357-ter, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427, 2427-bis, 2428, 2435-bis, 2478-bis del Codice Civile

La tabella di trasposizione con la evidenza delle disposizioni della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci attuate con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di luglio 2015 

 

Comunicati stampa dell’Agenzia delle Entrate

Autotrasportatori, il Mef rivede le deduzioni forfetarie – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2015

Voluntary disclosure, in un provvedimento la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2015

 

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