Brexit. Le banche centrali stanno assicurando ai mercati la liquidità necessaria

Si è tenuta oggi (24 giugno 2016) alla 13:30 una riunione telefonica dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Al termine della riunione il G7 delle finanze ha diffuso un comunicato che esprime rispetto per la decisione popolare del Regno Unito di uscire dall’Unione europea e fiducia nella capacità delle autorità britanniche di gestire le conseguenze del referendum. I ministri finanziari del G7 riconoscono che la volatilità dei mercati può avere implicazioni per la stabilità economica e finanziaria ma ricordano che le banche centrali stanno assicurando ai mercati la liquidità necessaria a favorirne il regolare funzionamento. Nel suo insieme il G7 conserva la propria unità e la capacità di cooperare per stabilità finanziaria.

Per saperne di più:

Link al comunicato stampa sul sito del G7




Nota Mef sulla Brexit: l’uscita del Regno Unito dall’Ue avrà effetti limitati sull’economia reale italiana

Alle 9:30 si è riunito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria.

La riunione è stata presieduta dal ministro Pier Carlo Padoan, vi hanno partecipato il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa Giuseppe Vegas.

Il Comitato ha preso in esame le prime conseguenze del referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e in particolare ha valutato le condizioni del settore bancario, del settore assicurativo, dei mercati finanziari e del mercato dei titoli di Stato.

Il Comitato ritiene che l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea avrà effetti comunque limitati sull’economia reale italiana. La solidità dei fondamentali delle imprese tornerà presto a prevalere sulla volatilità dei mercati finanziari. Il mercato dei titoli di Stato è stabilizzato dai programmi della Banca centrale europea e dal percorso di aggiustamento delle finanze pubbliche perseguito dal Governo. Nonostante le ampie escursioni dei prezzi, l’operatività dei mercati finanziari prosegue secondo le normali modalità. I fondamentali del sistema bancario restano solidi. In un contesto di volatilità generalizzata a livello globale, le autorità seguono con attenzione la situazione. (Così, Comunicato Stampa Mef, n. 114 del 24/06/2016)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

Commenti

La rivalutazione dei beni d’impresa: aspetti fiscali e contabili  di Marco Orlandi

 

Gratuità dell’opera svolta dal consulente fiscale: amicizia, parentela e anche semplice convenienza vs mere supposizioni di onerosità del Fisco  di Isabella Buscema

Allegato – Metodologia di controllo – COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E CONSULENTI TRIBUTARI

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Commercialisti e tributaristi
Presunzione di occultamento dei compensi per gli invii telematici

Invio telematico gratuito delle dichiarazioni da parte di consulente fiscale abilitato (a favore di amici e parenti): bocciata la presunzione di occultamento del corrispettivo fondata su mere supposizioni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21972 del 28 ottobre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Atto di appello – Contenuto – Motivi dell’impugnazione – Riproposizione degli argomenti addotti a sostegno della domanda rigettata in primo grado – Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Assolvimento • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO AUTONOMO – Professioni intellettuali – Compenso (onorario) – Redditi di lavoro autonomo – Determinazione – Invio telematico di dichiarazioni dei redditi da parte di consulente fiscale abilitato senza corrispettivo – Contabilità formalmente corretta – Accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 – Presunzione di occultamento dei compensi per gli invii telematici – Mere supposizioni – Presunzioni semplici, non corroborate quindi dai requisiti di gravità precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. – Giustificazioni del contribuente – Gratuità dell’opera svolta dal professionista con finalità di incremento della clientela – Sufficienza per annullare l’accertamento – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Spese di pubblicità e di rappresentanza
Costi di ospitalità

Costi per l’organizzazione di rassegne fieristiche: i costi di ospitalità e per la partecipazione ad “eventi” di giornalisti e di “personaggi” sono spese di pubblicità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8851 del 4 maggio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IVA – Detrazioni d’imposta – Società organizzatrice di manifestazioni fieristiche – Determinazione del reddito – Qualificazione di spese nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche – Spese di pubblicità e di rappresentanza – Costi di ospitalità (vitto e alloggio) e per la partecipazione ad eventi di giornalisti e personalità nell’ambito di fiera – Qualificazione come spese di pubblicità – Art. 108 (già 74), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Sussistenza – Detraibilità IVA – Legittimità  – Art. 19-bis1, lett. h) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia

Residenza fiscale: relazioni personali, affari e interessi economici determinanti. Riconosciuta la preminenza dei legami personali sui legami professionali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12311 del 15 giugno 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Soggetti passivi – Residenza fiscale – Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia – Iscrizione all’AIRE – Irrilevanza in presenza del domicilio in Italia – Prevalenza del domicilio come centro delle relazioni economiche ed affettive sulla residenza anagrafica (Aire) – Conseguenze sugli obblighi motivazionali della sentenza di merito di accoglimento delle doglianze del contribuente – Fattispecie relativa a contribuente (Pilota automobilistico) iscritto all’AIRE emigrato a Montecarlo nel Principato di Monaco intestatario di conti correnti e polizze assicurative in Italia, contraente di numerosi contratti di sponsorizzazione che prevedono come foro competente quello italiano, legato al figlio italiano avuto dall’ex compagna – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 43 c.c. – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360 c.p.c.»

 

Prassi

Servizi digitali e Mini One Stop Shop (Moss)

Territorialità dei servizi digitali e Mini One Stop Shop (Moss): la guida delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 26 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta (Servizi TTE a committenti B2C) – Semplificazione degli adempimenti – Applicazione del regime IVA opzionale Mini one stop shop (MOSS) – D.Lgs. 31/12/2015, n. 42»

 

Catasto
Fiscalità immobiliare

Fiscalità immobiliare. Dal Catasto alle agevolazioni fiscali per l’abitazione, le risposte ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 13 giugno 2016: «CATASTO – FISCALITÀ IMMOBILIARE – Accatastamento immobili a uso produttivo – Commi da 21 a 24, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – Art. 10, del R.D.L. 13/04/1939, n. 652 (cd. legge catastale) – Contratti di locazione – Registrazione e ravvedimento operoso – Compravendite – Agevolazioni fiscali – Decadenza dai benefici tributari e sanzioni – Leasing abitativo – Detrazioni su ristrutturazioni e bonus mobili – Risposte ai quesiti della stampa specializzata»

 

Contributi Inps  –  Gestioni speciali artigiani e commercianti
e Gestione separata autonomi di
cui all’art. 2 comma 26, Legge n. 335/95

Contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e da professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2016

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 97 dell’8 giugno 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2016 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2015 e in acconto 2016 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Legislazione

Assistenza fiscale: proroga dei termini

Assistenza fiscale: per Caf e professionisti abilitati prorogati al 22 luglio 2016 i termini per la comunicazione del risultato e per la trasmissione dei modelli 730. La proroga vale anche per i contribuenti che presentano il 730 da soli

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016: «Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016»

 

Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti da Unico 2016

Attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La proroga al 6 luglio 2016 del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO ed IRAP 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016: «Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Riscossione contributi: dall’Inps le prime indicazioni operative sulle modifiche, in peius per il cittadino, alla disciplina della cd. “Sospensione legale”

L’INPS, con messaggio n. 2609 del 10 giugno 2016, detta le prime istruzioni operative relativamente alla disciplina delle «Sospensioni Legali della Riscossione» di cui ai commi da 537 a 543 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) come modificati dall’ art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1409). In merito alle modifiche in peius per il cittadino, il documento innanzitutto sottolinea che è stato ridotto da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente tesa ad ottenere la “sospensione legale”. In secondo luogo evidenzia che è stata soppressa la lettera f), comma 538, art. 1, legge 228/2012, che prevedeva tra le motivazioni della “sospensione legale” la clausola aperta di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».

Per saperne di più:

Sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva: dalle modifiche alla riscossione un passo indietro in tema di tutele del contribuente di Eugenio Grimaldi (in “Finanza & Fisco” n. 40/2015, pag. 2649)

L’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1409)

La Relazione illustrativa del decreto legislativo (DLG 24/09/2015, n. 159), recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione …»

Il Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate n. 2609 del 10 giugno 2016, con oggetto: RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell’INPS – Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Prime indicazioni operative in merito alle modifiche della disciplina delle “Sospensioni Legali della Riscossione”- Art. 1, commi da 537 a 543 della L.24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159

Il Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate n. 1636 del 28 gennaio 2013, con oggetto: «RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell’INPS – Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Prime indicazioni operative – Art. 1, commi da 537 a 543 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»




Gli indici Istat per il mese di maggio 2016

In Gazzetta Ufficiale gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti.

 




Canone Rai: le nuove modalità di riscossione mediante addebito nelle fatture per la fornitura di energia elettrica

Con la circolare n. n. 29 del 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi circa le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle varie casistiche, in modo da consentire ad Acquirente Unico S.p.a. di fornire alle imprese elettriche le informazioni previste dal articolo 3, comma 1, del Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta) adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016. Nel documento di prassi l’Agenzia ricorda che in sede di avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche è previsto che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1, comma 159, della legge n. 208/2015). Pertanto, per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016.

Per saperne di più:

Il Decreto MISE con le regole per l’addebito del canone Rai in bolletta

DM-Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 maggio 2016, n. 94, recante: «Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta).» Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016

Canone Rai:i chiarimenti per la riscossione con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

CIR-Agenzia delle Entrate – Circolare n. 29 del 21 giugno 2016 – OGGETTO: CANONE RAI – Canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche – Regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche – DM MISE 13/05/2016, n. 94




Attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. In Gazzetta la proroga al 6 luglio 2016

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. del 15 giugno 2016 che proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il testo definitivo conferma che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (cd. nuovi forfetari) nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Vedi anche: Studi di settore. Diffuso il comunicato-legge che proroga al 6 luglio 2016 i termini di versamento

Il testo del D.P.C.M.pubblicato in Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016

Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore.

(in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16/06/2016

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto»;

Visto l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Considerata l’opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2016 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

De Vincenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016, n. 1634




Studi di settore. Diffuso il comunicato-legge che proroga al 6 luglio 2016 i termini di versamento

“Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento”. (Così, comunicato Stampa n. 107 del 14/06/2016)

In base ai precedenti provvedimenti di proroga si può anticipare, in attesa del testo definitivo, che la proroga non è prevista in relazione a tutte le persone fisiche, ma solo nei confronti dei contribuenti (persone fisiche e non) interessati dagli studi di settore. Più in dettaglio, la proroga riguarda, soloi soggetti tenuti ai versamenti, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

La proroga interessa i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016; quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, la cedolare secca, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), ecc., con riferimento ai soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Considerato che la proroga riguarda i soggetti «che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore», tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione (naturalmente diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di applicabilità) o di inapplicabilità dello studio di settore.

La proroga interessa, altresì, i soggetti «che partecipano» a società, associazioni e imprese, «ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “interessati” dagli studi di settore. In sostanza, la proroga del termine di versamento delle imposte è disposta non solo per i soggetti che esercitano un’attività per la quale, per il periodo d’imposta 2015, è stato predisposto lo studio di settore, ma anche per coloro i quali devono dichiarare un reddito imputato per “trasparenza” da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato lo studio di settore.

Pertanto, possono beneficiare della proroga anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti,

che partecipano a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati.

Nei confronti dei suddetti soggetti, i versamenti devono essere eseguiti:

  • entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
  • dall’7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con lo slittamento del termine per il pagamento delle imposte dirette dal 16 giugno al 6 luglio 2016, è prorogato anche il termine per il versamento dei contributi previdenziali il cui pagamento è fissato in coincidenza con le scadenze previste per le imposte sui redditi. Pertanto, i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e quelli a carico dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata potranno pertanto essere pagati entro il giorno6 luglio 2016 senza alcun onere aggiuntivo (cfr. Circolare Inps n. 84 del 13 giugno 2011 – in Finanza & Fisco” n. 18/2011, pag. 1417).Si ritiene che la proroga si applichi anche in relazione ai soli contributi INPS dovuti dai soci di srl “non trasparenti”, artigiane o commerciali. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore. (cfr.risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 173 E del 16 luglio 2007 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2007, pag. 2312). Naturalmente, per quest’ultimi soggetti, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie. (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013)

Si ricorda che fin dalla circolare n. 41 del 6 luglio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2007, pag. 2166)l’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che lo slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a euro 5.164.569)

La proroga non riguarda i contribuenti “estranei” agli studi di settore. In particolare non si applica ai contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri.




Modelli 730: per Caf e professionisti abilitati prorogati al 22 luglio 2016 i termini per le comunicazioni e per la trasmissione. La proroga vale anche per i contribuenti che presentano il 730 da soli

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016 all’atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016, recante: «Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016». Con il decreto, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso, è stato prorogato dal 7 luglio al 22 luglio 2016 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei modelli 730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2016 i Caf e i professionisti abilitati abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.

La proroga vale anche per i contribuenti che trasmettono direttamente il modello 730

Inoltre, lo stesso decreto al comma 2 dell’articolo unico, tenuto conto che l’invio della dichiarazione 730 può essere effettuata direttamente tramite le applicazioni web disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, chiarisce che «I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la trasmissione diretta in via telematica all’Agenzia delle entrate della dichiarazione …». In pratica nello stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti, i contribuenti che trasmettono direttamente il modello 730/2016 possono avvalersi della proroga.

Sulla tardività vale la proroga

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 34 E del 22 ottobre 2015 (§ 3 – in “Finanza & Fisco” n. 22/2015, pag. 1670) – in relazione al termine prorogato dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730 dello scorso anno – al fine di individuare il dies a quo per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730 occorre, preliminarmente, individuare il momento in cui la violazione può dirsi commessa, anche alla luce della proroga disposta con il D.P.C.M. in esame. Pertanto è il 22 luglio 2016 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. È sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività.

Di seguito si riporta il testo del D.P.C.M. del 24 maggio 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016, recante: Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016.

Pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13/06/2016

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nocche di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l’assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, «Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi» e «Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti», come modificati dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti l’attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2016, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2016 con le relative istruzioni, che deve essere presentato nell’anno 2016, per i redditi riguardanti il periodo d’imposta 2015;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2016 concernente modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2016;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 2016, concernente l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati;

Considerata l’opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Attività di assistenza fiscale per l’anno 2016

1. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’ottanta per cento delle medesime dichiarazioni.

2. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la trasmissione diretta in via telematica all’Agenzia delle entrate della dichiarazione indicata nell’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.




Fiscalità immobiliare. Dal Catasto alle agevolazioni fiscali per l’abitazione, le risposte ai quesiti della stampa specializzata

Agevolazioni per la “prima casa”, rendita degli “imbullonati”, compravendite, locazioni, Bonus leasing e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Sono questi i principali temi della circolare n. 27/E di oggi, (13 giugno 2016) con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dei 130 anni del Catasto, nell’ambito della nuova iniziativa editoriale “TeleCatasto” realizzata in collaborazione con il Sole24Ore.

Come non perdere i benefici sull’acquisto della prima casa

Se il contribuente, che ha acquistato una casa usufruendo delle agevolazioni previste per la prima abitazione, intende cedere l’immobile ma non vi riesce, può presentare un’instanza prima della scadenza annuale per chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, evitando così la sanzione. Se i termini sono scaduti può invece ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Bonus leasing: quando verificare i requisiti

Le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2016 per i giovani under 35 che accedono ad un leasing abitativo vanno verificate al momento della stipula del contratto. Il documento di prassi chiarisce, dunque, che il possesso di un reddito complessivo non superiore a 55mila euro non viene richiesto per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria, né l’agevolazione decade se il contraente supera i 35 anni negli anni successivi.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Acquiescenza alle statuizioni della C.T. Provinciale ex art. 329 c.p.c. preclusiva dell’impugnazione: aspetti di riflessione e orientamenti giurisprudenziali
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Questioni non accolte e questioni respinte: riflessi processuali nel procedimento di appello
di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione II Civile

 

Giudizio d’appello  –  Motivi di impugnazione
Omessa pronuncia sulla domanda

 

Il giudizio d’appello come “revisio prioris istantiae”. Il vizio di omessa pronuncia non può essere oggetto di mera riproposizione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Civile – Sentenza n. 2855 del 12 febbraio 2016: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Giudizio d’appello – Citazione di appello – Onere dell’appellante – Motivi di impugnazione – Specificità – Omessa pronuncia sulla domanda – Riproposizione in appello – Sufficienza – Esclusione – Proposizione di specifico motivo – Necessità – Fondamento – Artt. 342 e 346 c.p.c.»

 

Sezioni Civili Tributarie

Impugnazioni
Acquiescenza tacita

 

Acquiescenza tacita alla sentenza: lo sgravio della cartella prima dell’appello non dimostra la mancanza d’interesse alla prosecuzione del giudizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 6334 del 1° aprile 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Impugnazioni – Acquiescenza – Tacita – Accettazione della sentenza – Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione – Necessità – Condizioni – Limiti – Spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. – Acquiescenza – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a provvedimento di sgravio adottato dall’Amministrazione finanziaria – Art 329 c.p.c. – Art. 49, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Riscossione mediante ruoli – Cartella di pagamento all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 – Sgravio dell’importo iscritto a ruolo effettuato prima della presentazione dell’appello – Acquiescenza alla sentenza di primo grado – Esclusione – Fondamento – Somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Irrilevanza – Artt. 101 e 329 c.p.c. – Art. 49, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Appello  –  Eccezione espressamente rigettata in primo grado
Onere d’impugnazione

 

Appello: in difetto di impugnazione, sulla questione preliminare rigettata si forma il giudicato interno

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9558 dell’11 maggio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di appello – Eccezione espressamente rigettata in primo grado – Onere d’impugnazione – Applicabilità dell’art. 56, del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Esclusione – Conseguenze – Mera riproposizione della questione in appello – Non sufficienza – Fondamento – Artt. 53 e 56, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 346 c.p.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Regime di nullità dell’atto amministrativo ex artt. 21-septies della L n. 241 del 1990 e 31, comma 4, del D.Lgs. n. 104 del 2010 – Applicabilità alle tipologie di nullità degli atti tributari – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Art. 21-septies, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Studi di settore
Periodo d’imposta 2015

 

Le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 30 maggio 2016: «STUDI DI SETTORE – UNICO 2016 – Periodo d’imposta 2015 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Obblighi di comunicazione dei dati e applicazione del regime premiale – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Assegnazione/Cessione – Trasformazione agevolata
Esclusione/Estromissione

 

La disciplina dell’assegnazione e della cessione di taluni beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 1° giugno 2016: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL’IMPRESA INDIVIDUALE – Commi da 115 a 121 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 – Istruzioni applicative»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Le modifiche, in arrivo, alla disciplina dei “voucher lavoro”

Il Consiglio dei ministri, di venerdì 10 Giugno 2016 ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 81. Le modifiche che riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) sono essenzialmente due:

  • la prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  • la seconda esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro).



Cancellazione di società di persone contestuale al deposito dell’atto di scioglimento: l’imposta di bollo assolta tramite M.U.l. include anche l’imposta dovuta per l’iscrizione della cancellazione

In caso di iscrizione di un atto di scioglimento con contestuale cancellazione della società di persone, l’imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento senza liquidazione tramite Modello Unico Informatico (M.U.I.) assolve (include) anche l’imposta dovuta per l’iscrizione della cancellazione. Questa è la risposta della D.R.E. della Lombardia con nota prot. n. 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016 (di seguito riprodotta).

Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia – Risposta ad interpello 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016

Quesito

La Camera di Commercio di Brescia chiede un parere sul trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, alla richiesta di cancellazione di società di persone dal registro delle imprese, contestuale al deposito dell’atto notarile di scioglimento senza liquidazione della stessa, inoltrata dal notaio.

In particolare chiede se, in considerazione dell’unicità dell’istanza, l’imposta assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento, tramite M.U.l., includa anche l’imposta dovuta per l’iscrizione della cancellazione della società.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante, “anche in considerazione del fatto che il Notaio può predisporre atti connessi ai sensi della L. 340/2000 … ritiene che nel caso di unicità dell’istanza rivolta al registro delle imprese l’imposta assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento senza liquidazione tramite M.U.I. assolve anche l’imposta dovuta per l’iscrizione della cancellazione”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

La questione rappresentata dall’istante riguarda la tassazione, ai fini dell’imposta di bollo, della richiesta di cancellazione di una società di persone dal Registro delle Imprese a seguito scioglimento della stessa senza apertura della fase di liquidazione.

Al riguardo, questa Direzione regionale osserva quanto segue.

Lo scioglimento della società di persone senza messa in liquidazione è formalizzato attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da registrare presso l’Agenzia delle entrate, a cura del notaio rogante o autenticante, tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Detto atto sconta l’imposta di bollo secondo le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l’imposta di bollo per gli «Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione».

In particolare, per quanto stabilito al n. 1) del citato articolo, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 156,00 prevista «per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell’atto e la domanda per il registro delle imprese».

Come precisato dalla risoluzione n. 353 del 5 dicembre 2007 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), detta imposta assorbe quella dovuta per il deposito dell’atto (di scioglimento) presso il registro delle imprese.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 2-ter, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi) i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità attinenti alle domande, alle denunce e agli atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese, «…possono in ogni caso richiederne direttamente l’esecuzione al registro delle imprese che esegue la formalità, verificata la regolarità formale della documentazione».

Di conseguenza, la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese può essere depositata, oltre che dagli amministratori, anche dal notaio che ha stipulato o autenticato l’atto di scioglimento della stessa.

A tale riguardo, giova rammentare che l’articolo 13 del D.P.R. n. 642 del 1972 (rubricato «Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio») prevede, al comma 3, che «In ogni caso con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: … 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto».

Pertanto, atteso che con la medesima istanza il notaio provvede al deposito contestuale dell’atto di scioglimento di società di persone e della richiesta di cancellazione della stessa dal registro delle imprese (mediante compilazione della sezione 6/A del Modulo 53), trova applicazione il principio sancito dal richiamato articolo 13 del D.P.R. n. 642 del 1972, in virtù del quale con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

Nell’ipotesi prospettata, dunque, in considerazione della unicità della istanza, si ritiene che l’imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento della società di persone (Euro 156,00), che comprende anche quella dovuta per la copia dell’atto e la domanda per il registro delle imprese, includa anche l’imposta dovuta per la richiesta di cancellazione della stessa società dal registro delle imprese.

Per le considerazioni sulla natura “cartolare” dell’imposta di bollo, nonché per la condizione di “unicità del contesto” sancita dal richiamato articolo 13 del D.P.R. n. 642 del 1972, si rimanda alle risoluzioni n. 291079 del 15 ottobre 1977, n. 198 del 14 luglio 1995 e n. 266 del 6 agosto 2002 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Resta inteso che qualora la richiesta di cancellazione sia depositata presso il registro delle imprese separatamente rispetto all’atto di scioglimento della società, ovvero sia presentata una autonoma istanza, sarà dovuta un’autonoma imposta di bollo, nella misura di euro 59,00 (per le società di persone), come previsto dall’articolo 1, comma 1-ter, lettera b), del citato D.P.R. n. 642 del 1972.




Gestioni artigiani e commercianti e Gestione Separata senza Cassa: la guida Inps alla compilazione del quadro “RR” di Unico 2016 ed al versamento dei contributi a saldo e in acconto

Con circolare n. 97 dell’8 giugno 2016, l’Inps detta le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello Unico 2016 obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e gestione separata liberi professionisti: Il documento di prassi fornisce inoltre le informazioni relative ai termini e alle modalità di versamento dei contributi previdenziali. In merito ai versamenti, l’Ente previdenziale, nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 15 del 29 gennaio 2016 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e n. 13 del 29 gennaio 2016 per gli iscritti alla Gestione separata, fa presente che ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, in quanto il 16 luglio cade di sabato (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l’anno 2016) ed entro il 30 novembre 2016 (secondo acconto 2016).

Naturalmente, e salvo proroghe, i contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2015 e primo acconto 2016 – nel periodo tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.




IMU-TASI: entro il 16 giugno 2016 versamento della prima rata. Le riduzioni per gli immobili in comodato e locati a canone concordato

Per gli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato la prima rata dell’IMU e della TASI in scadenza il 16 giugno 2016 deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell’anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

Immobili in comodato

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Non può essere più applicata l’eventuale equiparazione all’abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell’anno 2015.

Immobili locati a canone concordato

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%

Per saperne di più:

Contratti di comodato registrati: nuove indicazioni Mef sulla riduzione del 50 per cento dell’IMU e della TASI per le case date in “prestito” ai genitori o ai figli

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 17 febbraio 2016:«IMU (Imposta municipale propria) – TASI (Tributo per i servizi indivisibili) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) – Art. 1, comma 10, della 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – Modalità applicative – Art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 1803 c.c.»

Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – prot. n. 8876/2016 dell’8 Aprile 2016

Oggetto IMU (Imposta municipale propria) – TASI (Tributo per i servizi indivisibili)– Agevolazioni ex art. 1, comma 10, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 – Termine per la registrazione del contratto verbale di comodato

Con la nota in riferimento, si chiede di confermare che l’interpretazione fornita da questa Direzione – in risposta ad un quesito posto da un’Associazione di categoria – in ordine ai termini di registrazione del contratto di comodato verbale da seguire per usufruire sin dal 1° gennaio 2016 delle agevolazioni in materia di IMU e di TASI previste nella legge di stabilità 2016, sia da intendersi superata dalla successiva risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016.

Al riguardo, si ribadisce quanto precisato nella risoluzione appena citata e, pertanto, ai fini della decorrenza della riduzione del 50 per cento della base imponibile per la determinazione dell’IMU e della TASI – applicabile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodato – si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso. Ne consegue che deve intendersi superatal’interpretazione resa dalla Scrivente nella precedente nota n. 2472 del 29 gennaio 2016.

Nota (1)

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici

Art. 13, commi da 1 a 14

Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (1) (2)

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale [fino al 2014] in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. [Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.] (Le parole «fino al 2014» sono state soppresse dall’art. 1, comma 707, lett. a), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. Il periodo «Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.» è stato soppresso dall’art. 1, comma 707, lett. a), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014)

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili [di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504] [, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa]; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessoree il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata [, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata] [, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui]. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare (3) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; (Le parole da «, ivi incluse le unità immobiliari» fino a «della residenza anagrafica» sono state aggiunte dall’art. 1, comma 15, della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016)

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. (Le parole «, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui» sono state soppresse dall’art. 1, comma 10, lett. a), della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016. Il periodo da «A partire dall’anno 2015» a «in comodato d’uso.» è stato inserito dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28/03/2014, n. 47, conv., con mod., dalla L. 23/05/2014, n. 80. Le parole «, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata» sono state soppresse dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28/03/2014, n. 47, conv., con mod., dalla L. 23/05/2014, n. 80, a decorrere dal 28.05.2014. In precedenza, le parole «, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa» erano state soppresse dall’art. 1, comma 707, lett. b), n. 1), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. Il periodo da «L’imposta municipale propria » fino a «detrazione di cui al comma 10.» è stato inserito dall’art. 1, comma 707, lett. b), n. 2), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. I periodi da «I comuni possono considerare direttamente adibita» fino a «condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.» sono stati aggiunti dall’art. 1, comma 707, lett. b), n. 3), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. Le parole «di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono state soppresse dall’art. 4, comma 5, lett. a), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44. Le parole da «; restano ferme le definizioni» fino a «, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 5, lett. a), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44. Le parole da «e il suo nucleo familiare dimorano» fino a «si applicano per un solo immobile.» sono state così sostituite alle precedenti «dimora abitualmente e risiede anagraficamente» dall’art. 4, comma 5, lett. a), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; (Lettera inserita dall’art. 1, comma 10, lett. b), della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016)

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. (I periodi da «La base imponibile è ridotta» fino a «non superabile con interventi di manutenzione.» sono stati aggiunti dall’art. 4, comma 5, lett. b), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. [Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.] (Il periodo «Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.» è stato soppresso dall’art. 1, comma 10, lett. c), della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016. In precedenza le parole «pari a 75» erano state così sostituite alle precedenti «pari a 110» dall’art. 1, comma 707, lett. c), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. Le parole «pari a 135» sono state così sostituite alle precedenti «pari a 130» dall’art. 4, comma 5, lett. c), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44. Il periodo da «Per i terreni agricoli,» fino a «il moltiplicatore è pari a 110.» è stato così sostituito al precedente «Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.» dall’art. 4, comma 5, lett. c), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. (Comma inserito dall’art. 1, comma 53, della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016)

7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. (I periodi da «Per l’anno 2012, la prima rata» fino a «i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.» sono stati aggiunti dall’art. 4, comma 5, lett. d), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

[8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.] (Comma abrogato dall’art. 1, comma 10, lett. d), della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016. In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 4, comma 5, lett. e), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 31/08/2013, n. 102, conv., con mod., dalla L. 28/10/2013, n. 124, al precedente che si riporta:

«9-bis. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.». In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 56, comma 1, del D.L. 24/01/2012, n. 1, conv., con mod., dalla L. 24/03/2012, n. 27)

10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 707, lett. d), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014, al precedente che si riporta:

«10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»(Le parole da «agli alloggi regolarmente» fino a «24 luglio 1977, n. 616» sono state così sostituite alle precedenti «alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.L. 31/08/2013, n. 102, conv., con mod., dalla L. 28/10/2013, n. 124, a decorrere dal 31.08.2013. Le parole da «; per tali fattispecie non si applicano» fino a «che non risulti locata» sono state aggiunte all’art. 4, comma 5, lett. f), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44))

[11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.] (Comma abrogato dall’art. 1, comma 380, lett. h), della L. 24/12/2012, n. 228. In precedenza il periodo da «Non è dovuta la quota» fino a «non si applica il comma 17.» era stato inserito all’art. 4, comma 5, lett. g), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. (Le parole da «nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012» fino a «, in quanto compatibili» sono state aggiunte all’art. 4, comma 5, lett. h), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

12-bis. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. (Le parole «31 ottobre» sono state così sostituite alle precedenti «30 settembre» dall’art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. 10/10/2012, n. 174, conv., con mod., dalla L. 07/12/2012, n. 213. In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni. (Le parole «il 30 giugno dell’anno successivo a quello», ovunque ricorrono, sono state così sostituite alle precedenti «novanta giorni dalla data» dall’art. 10, comma 4, lett. a), del D.L. 08/04/2013, n. 35, conv., con mod., dalla L. 06/06/2013, n. 64. In precedenza le parole da «novanta giorni dalla data» fino a «e delle relative istruzioni» erano state così sostituite alle precedenti «il 30 settembre 2012» dall’art. 9, comma 3, lett. b), del D.L. 10/10/2012, n. 174, conv., con mod., dalla L. 07/12/2012, n. 213. In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.(Le parole «termine perentorio del 14 ottobre» sono state così sostituite alle precedenti «21 ottobre» dall’art. 1, comma 10, lett. e), della L. 28/12/2015, n. 208. In precedenza il comma era stato così sostituito dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08/04/2013, n. 35, conv., con mod., dalla L. 06/06/2013, n. 64, al precedente che si riporta:

«13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.». In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 4, comma 5, lett. l), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; (le parole «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 5, lett. m), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

(1) Ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui al presente art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 708, della L. 27/12/2013, n. 147,a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui al presente articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

(3) Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28/03/2014, n. 47, conv., con mod., dalla L. 23/05/2014, n. 80, sulla presente unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Commenti

 

Ragionevolezza, proporzionalità, buona fede, favor rei. Per la Cassazione non bastano per l’applicazione retroattiva del cd. lieve inadempimento
di Eugenio Grimaldi

IRAP professionisti/imprenditori individuali: punto di vista “quasi” definitivo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

 

IRAP  –  Tassazione dei professionisti,
dell’attività
ausiliarie del commercio e ditte  individuali

 

Lo svolgimento dell’attività di “medicina di gruppo” non costituisce ex lege presupposto dell’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Coso di specie – Adesione al modulo associativo della medicina di gruppo – Equiparazione ad un associazione tra professionisti – Esclusione – Presenza di un infermiere e di una segretaria al servizio comune dei medici di gruppo – Rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi – Condizioni – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 48 della L. 23/12/1978, n. 833 – Art. 22 del D.P.R. 28/07/2000, n. 270 – Art. 40, comma 9, lettera d), del D.P.R. 28/07/2000, n. 270»

 

L’esercizio di professioni in forma “associata” costituisce “ex lege” presupposto dell’IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Presupposto d’imposta – Esercizio associato di professione liberale – Esercizio di professioni in forma societaria – Sufficienza – Fondamento – Accertamento della presenza dell’autonoma organizzazione – Necessità – Esclusione – Fattispecie – Società semplice svolgente attività di amministratore condominiale – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Esclusa l’autonoma organizzazione per uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Caso di specie – Utilizzo da parte di un avvocato di un dipendente con mansioni di segretario in assenza di beni strumentali di rilievo – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Sezioni Civili Tributarie

 

Cd. lieve inadempimento
Ambito di applicazione

 

Esimente prevista per il “lieve inadempimento” ex comma 4, lett. b) di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 non si applica alla definizione in acquiescenza dell’accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 9176 del 6 maggio 2016: «ACQUIESCENZA – Rinuncia all’impugnazione – Definizione degli accertamenti per omessa impugnazione – Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione – Riduzione delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento o di liquidazione, in caso di definizione per mancata impugnazione – Mancato perfezionamento per tardivo versamento (di tre giorni) dell’intero importo dovuto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 218/1997 – Non applicabilità dell’esimente previsto per il “lieve inadempimento” di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 – Il rinvio “espresso” ai commi 2 e 4 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 operato dall’articolo 15, comma 2, del medesimo D.Lgs. esclude l’operativa dell’esimente all’ipotesi di tardivo versamento dell’unica soluzione o prima rata prevista invece per le somma dovute ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 cit. • RISCOSSIONE – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Inadempimenti nei pagamenti – Applicazione dello jus superveniens (costituito dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015) in forza del quale il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” – Esclusione – Art. 15-ter del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 3 e 14, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Cd. lieve inadempimento
Applicazione retroattiva

 

Decadenza della rateazione di avviso bonario: gli effetti esimenti del cd. lieve inadempimento sono retroattivi. Per un solo giorno di ritardo di una rata non si perde il beneficio

Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione XI – Sentenza n. 319 del 10 febbraio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Rateazione degli avvisi bonari – Ritardo nel versamento della terza rata, non superiore a sette giorni (nella specie un solo giorno di ritardo) – Decadenza dal beneficio della rateazione e applicazione delle sanzioni in misura piena – Esclusione – Applicazione dello jus superveniens (costituito dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015) in forza del quale il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” – Ammissibilità – Art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 15-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 3 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Prassi

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze

 

Rimborsi dei tributi comunali 2012 e annualità seguenti

 

Le istruzioni per i rimborsi dei tributi comunali sulla base del decreto Mef del 24 febbraio 2016. Priorità ai rimborsi IMU, della maggiorazione Tares e delle imposte immobiliari delle province di Bolzano e Trento

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 14 aprile 2016: «IMU (Imposta municipale propria) – Maggiorazione TARES – IMI – IMIS – TASI – Tributi locali – Rimborsi dei tributi comunali 2012 e annualità seguenti – Versamento a ente locale incompetente – Versamento in misura superiore al dovuto al comune competente e/o allo Stato – Versamento allo Stato di una somma spettante al comune – Versamento al comune di una somma spettante allo Stato – Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali – Art. 1, commi da 722 a 727, della L. 27/12/2013, n. 147 – Estensione della procedura per gli erronei versamenti IMU – Art. 1, comma 4, del D.L. 06/03/2014, n. 16, conv., con mod., dalla L. 02/05/2014, n. 68 – Art. 1, comma 164, della L. 27/12/2006, n. 296 – Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016»

 

Agenzia delle Entrate

 

Novità fiscali 2016
Legge di stabilità 2016

 

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

 

Meccanismo dell’inversione contabile
Estensione dell’applicazione

 

Dal 2 maggio 2016 reverse charge per le cessioni «di console da gioco, tablet PC e laptop». Non sanzionabili le violazioni da mancata inversione commesse prima della diffusione della circolare

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 25 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA – Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop – Art. 17, sesto comma, lett. c) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.Lgs. 11/02/2016, n. 24 – Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22/07/2013»

 

Imposte sui redditi
Ammortamento dei beni materiali

 

Le regole per i maxi-ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi per professionisti e imprese

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 26 maggio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Regime dei minimi – Regime di vantaggio – Investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “Maxi-ammortamento”) – Chiarimenti applicativi – Esempi di calcolo – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Legislazione

 

Rimborsi dei tributi comunali 2012
e annualità seguenti

 

Le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabile relative a IMU, maggiorazione TARES, IMI, IMIS e altri tributi locali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016: «Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali»

 

Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro
in favore delle scuole

 

School bonus: la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 aprile 2016: «Disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 145 della legge n. 107 del 2015, per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Studi di settore, al via 160mila comunicazioni “inviti” a regolarizzare

Più trasparenza, maggiore condivisione e un dialogo nuovo tra Entrate e Contribuenti sulle anomalie da studi di settore per facilitare l’assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016, prot. 85525/2016, infatti, prende il via la nuova stagione contrassegnata da 160.693 inviti a mettersi in regola diretti ai contribuenti. In particolare, il Provvedimento definisce le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore, relativi al triennio 2012-2014, da pubblicare nel “Cassetto fiscale” dei contribuenti interessati. Anche quest’anno, quindi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni che sono in suo possesso, dando la possibilità a coloro che riceveranno le comunicazioni di anomalia di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, nonché di tenerne conto in vista della presentazione del modello Unico 2016.

L’Alert del Fisco arriva via web o sul cellulare

L’Agenzia inviterà i contribuenti coinvolti a consultare il Cassetto fiscale aggiornato con le comunicazioni di anomalia relative al triennio 2012-2014. L’invito del Fisco arriva direttamente agli interessati senza passare dalla buca delle lettere, in modo da permettere ai cittadini di verificare tempestivamente la propria situazione e scegliere se giustificarsi o ravvedersi. Le comunicazioni di anomalia saranno inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale arriverà, nei due prossimi fine settimana, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito “Comunicazioni 2016”, già disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata agli studi di settore (raggiungibile dal percorso: Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Software).

Il dialogo apre la strada al ravvedimento

Ricordiamo come grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione, beneficiando così della riduzione delle sanzioni, graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Un “rimedio” agevolato che resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973). .

Sono 8 le nuove tipologie di anomalia per il 2016

In particolare, il Provvedimento definisce 62 diverse tipologie di casi per il 2016. Di questi, 54 sono relativi esclusivamente alle attività di impresa, 3 esclusivamente ad attività professionali e 5 ad entrambe le tipologie di reddito. In pratica, rispetto alla campagna informativa dello scorso anno, sono state individuate 8 ulteriori tipologie di anomalia. I nuovi casi riguardano ulteriori ipotesi di soggetti esercenti attività di impresa con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

In allegato al Provvedimento vi è un’apposita specifica tecnica la cui finalità è l’individuazione dei criteri in base ai quali sono state elaborate le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014.

Pubblicati i template delle comunicazioni

I fac-simile delle 62 tipologie di comunicazioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli studi di settore (raggiungibile dal percorso: Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Comunicazioni anomalie 2016). In tale sezione sono altresì disponibili i fac-simile di comunicazioni agli intermediari e di sms, mail e PEC ai contribuenti, oltre agli indirizzi PEC da cui partiranno i messaggi e ad un documento contenente le risposte alle domande più frequenti pervenute lo scorso anno in relazione alla precedente campagna di comunicazione delle anomalie.

Affinati i criteri di valutazione dei livelli di rischio

Sulla scorta degli esiti delle precedenti campagne informative sono stati previsti due nuovi criteri di esclusione di soggetti dalla selezione, in modo da evitare l’invio di comunicazioni di anomalia a contribuenti presumibilmente non a rischio in base ai criteri elaborati o che hanno già fornito in precedenza elementi informativi in merito ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore. In particolare, si tratta di contribuenti che hanno barrato la voce V03 “Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente” del “Quadro V – Ulteriori dati specifici” del modello studi di settore e dei contribuenti che hanno compilato la scheda Annotazioni in GERICO per tutte le annualità oggetto di segnalazione o che, per le medesime annualità, hanno trasmesso una segnalazione tramite l’apposito software Segnalazioni. Come per gli anni passati, è stato inoltre confermato che nel caso in cui un contribuente rientri in più di una tipologia di anomalia, venga segnalata unicamente quella ritenuta più grave in termini di rischio. In pratica, seguendo l’ordine numerale assegnato in specifica tecnica, individuato anche con l’ausilio di SOSE. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016)




La disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale

Le società che entro il 30 settembre assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci possono fruire della mini imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. L’aliquota prevista nei casi ordinari è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative o in perdita sistematica, invece, l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 10,5 per cento.

Inoltre, con un semplice comportamento concludente, entro il 31 maggio 2016 le imprese individuali potevano scegliere di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa.

L’imposta sostitutiva derivante dall’esercizio dell’opzione è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

Con la circolare n. 26/E dell’1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate illustra il funzionamento del regime agevolato temporaneo introdotto dai commi da 115 a 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) per consentire, tra l’altro, l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, purché questa avvenga entro il 30 settembre di quest’anno.

 

Come funziona l’agevolazione per la cessione di beni ai soci

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è pari all’8% e va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione è invece prevista un’aliquota del 10,5%. L’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L’imposta sostitutiva va versata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a:

  • beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.

 

Imprese individuali ed esclusione dei beni strumentali

 

Nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea che gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. L’opzione per l’esclusione andava esercitata entro il 31 maggio 2016 ed ha effetti a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016. Per avvalersi di questo regime di favore è sufficiente un comportamento concludente come la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili. Successivamente l’imprenditore dovrà perfezionare l’opzione indicando il valore dei beni e dell’imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi. L’esclusione dell’immobile dal patrimonio comporta il pagamento entro il 30 novembre del 60 per cento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Entro il 16 giugno 2017 andrà invece versato il restante 40%. Le Entrate chiariscono che un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta non ostacola il perfezionamento dell’opzione espressa.

 

Per saperne di più:

Assegnazione e cessione agevolata di taluni beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice

Studio n. 20-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016

L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi di Controllo” del mese di marzo 2016




IMU-TASI: entro il 16 giugno 2016 versamento della prima rata. Per l’abitazione principale non dovuta neanche la TASI

Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI, che deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicabili nell’anno 2015.

E’ importante, però, evidenziare due novità fondamentali introdotte dalla legge di stabilità 2016.

La prima consiste nell’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, sin dal versamento della prima rata – oltre all’IMU, già esente – non è più dovuta neanche la TASI:

  • sia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
  • sia per quella destinata ad abitazione principale dall’occupante; in quest’ultimo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

La definizione di abitazione principale ai fini della TASI è la medesima prevista per l’IMU, per cui il versamento della TASI – a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – non è dovuto anche per tali ipotesi:

  • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

La seconda novità importante è rappresentata dal nuovo regime di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

  • ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all’indicazione del comune è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • situati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.



Studi di settore per l’anno di imposta 2015. Le novità e le linee guida per controlli

L’indicazione infedele dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015. L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.

Quando il regime premiale è ok anche se l’indicazione è infedele

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 2016 introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 D.Lgs. 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Le altre novità sugli studi di settore 2016

Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore. La circolare fornisce inoltre indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014. (Cfr. Comunicato stampa del 30 maggio 2016)




Servizi digitali e Mini one stop shopping (Moss): la guida delle entrate

Solleciti “pre controlli” e a due tempi per i soggetti registrati al Moss, il regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione dopo le novità sulla territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi “TTE”). Toccherà allo Stato membro di registrazione inviare il primo “reminder” all’operatore che non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale o non ha versato l’IVA; i solleciti successivi spetteranno invece allo Stato membro “di consumo”, cioè quello in cui il soggetto presta servizi TTE a committenti B2C. I soggetti registrati al Moss in un altro Paese membro dell’Unione potranno chiedere il rimborso, direttamente attraverso il portale elettronico di ciascuno Stato, dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia, mentre gli operatori residenti e identificati ai fini Moss nel nostro Paese potranno recuperare l’imposta a credito con le ordinarie liquidazioni mensili o trimestrali. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 26 maggio 2016 che esamina le regole in vigore dal 1° gennaio 2015 sulla territorialità IVA dei servizi “TTE” e illustra le novità del Moss (Mini One Stop Shop), il Mini sportello unico che semplifica gli adempimenti degli operatori, consentendo loro di dichiarare e versare in un solo Paese l’IVA dovuta sui servizi prestati a consumatori finali, senza doversi quindi identificare in tutti gli Stati membri.

I vantaggi del Moss

Le modifiche alle norme UE in materia di territorialità dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (recepite con il D.Lgs. n. 42/2015 — in “Finanza & Fisco” n. 3/2015, pag. 199) comportano, per i fornitori, la necessità di identificarsi, dal 1° gennaio 2015, in ciascuno Stato membro in cui effettuano le prestazioni in questione verso committenti non soggetti passivi IVA. Optando per il regime facoltativo “Moss”, invece, per versare l’IVA dovuta basta identificarsi in un unico Stato membro tramite una procedura web. Non è solo l’adesione al regime ad essere effettuata online, ma seguono la strada telematica anche le dichiarazioni trimestrali, i versamenti, le comunicazioni inviate all’operatore e le informazioni tra lo Stato membro d’identificazione e i vari Stati di consumo. Gli operatori sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale IVA.

Rimborsi, solleciti e controlli, i chiarimenti

Dichiarazioni e versamenti “seguono” lo Stato membro di identificazione, da cui partirà il primo sollecito se l’operatore non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale IVA o non ha effettuato i versamenti. Tuttavia, è lo Stato di consumo a esercitare la potestà impositiva ai fini IVA: di conseguenza sarà quest’ultimo a inviare i “reminder” successivi al primo e ad adottare i provvedimenti per l’accertamento e la riscossione. Il documento di prassi fornisce importanti chiarimenti anche sul tema rimborsi. Se è vero, infatti, che una peculiarità del regime Moss è il fatto che il soggetto che se ne avvale non può detrarre dall’imposta dovuta per le prestazioni di servizi TTE l’IVA sugli acquisti effettuati nell’ambito del regime, il Legislatore ha comunque garantito la neutralità dell’IVA assolta sugli acquisti tramite il sistema del rimborso, da parte dello Stato membro in cui gli stessi sono stati effettuati. Quindi i soggetti extra Ue che hanno aderito al Moss in Italia potranno chiedere il rimborso dell’imposta sugli acquisti di servizi nel nostro Paese nonostante abbiano svolto in Italia operazioni attive; i residenti e registrati ai fini Moss in altri Stati membri potranno chiedere il rimborso sugli acquisti effettuati in Italia tramite il portale elettronico predisposto da ciascuno Stato membro; l’operatore residente e identificato ai fini Moss in Italia, infine, potrà recuperare l’imposta a credito al momento delle liquidazioni mensili o trimestrali, scomputandola da quella dovuta per i servizi TTE resi a committenti non soggetti passivi di imposta nel nostro Paese.

Controlli e “quarantena”, istruzioni ad ampio raggio

La circolare illustra poi nel dettaglio la disciplina dei controlli automatizzati sui soggetti passivi identificati in Italia, degli accertamenti sulle dichiarazioni trimestrali e delle sanzioni, oltre che le cause di cancellazione e di esclusione dal regime, con particolare riferimento al periodo di “quarantena”, cioè le finestre temporali in cui l’operatore non può aderire al Moss dopo esserne uscito: due trimestri dalla data di cessazione in caso di cancellazione volontaria o obbligatoria o otto trimestri in caso di esclusione “d’ufficio” per persistente mancata osservanza delle norme del regime speciale). Non è applicato invece alcun periodo di “quarantena” se il soggetto viene escluso perché non soddisfa più le condizioni necessarie.

Le presunzioni sui servizi TTE

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sul nuovo criterio di tassazione IVA “a destinazione” introdotto dal D.Lgs. 42/2015 per i servizi resi mediante mezzi elettronici, quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di soggetti non passivi d’imposta. In particolare, vengono recepite le presunzioni previste dalle norme europee per aiutare l’operatore a individuare con certezza il luogo di stabilimento, domicilio o residenza del cliente nei casi di maggiore difficoltà, come, ad esempio, i servizi resi in Internet café, postazioni wi-fi, ma anche navi, aerei o treni. Per esempio, se uno qualsiasi dei servizi TTE è prestato in un luogo come una postazione Wi-Fi, un Internet cafè, un ristorante o una hall di albergo, e se la fruizione del servizio richiede la presenza fisica del destinatario in quel determinato luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in quel luogo e che nello stesso posto il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito. (Cfr. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2016)




Le regole per i maxi-ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi

Il Fisco aiuta le imprese e i liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, l’Agenzia fornisce tutte le indicazioni per usufruire del cosiddetto “super ammortamento”, l’agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e comporta quindi un più alto “sconto” fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

I beni “super ammortizzabili”

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione).

Chi può accedere al beneficio

Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”. (Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 maggio 2016)




Dal 2 maggio 2016 reverse charge per le cessioni «di console da gioco, tablet PC e laptop». Non sanzionabili le violazioni da mancata inversione commesse prima della diffusione della circolare

A partire dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, l’inversione contabile dell’IVA (reverse charge) si applica anche alle vendite di console da gioco, tablet Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. Il meccanismo prevede che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta, sia obbligato all’assolvimento dell’IVA, in luogo del cedente. Con la circolare n. n. 21 E del 25 maggio 2016, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni relative alle operazioni soggette al reverse charge, in tal modo rispondendo – in linea con la direttiva IVA comunitaria – all’esigenza di evitare e scoraggiare eventuali tentativi di frode e di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta.

Le cessioni coinvolte

Il reverse charge si applica per le sole cessioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, dei seguenti prodotti:

  • console da gioco, (NC 9504 50 00);
  • tablet PC (NC 8471 30 00);
  • Laptop (NC 8471 30 00).

Con la precisazione che ai fini dell’individuazione dei predetti beni, non rileva la denominazione “commerciale” ma, bensì, la circostanza che si tatti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC).

Niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede

In considerazione dell’incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell’affidamento, il documento di prassi chiarisce che con riguardo alle modifiche normative sopravvenute aventi carattere innovativo sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti fino all’emanazione documento di prassi in esame. Pertanto, l’Agenzia non applicherà le sanzioni, di cui all’articolo 6, commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del D.Lgs. n. 471 del 1997, alle violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge alle nuove ipotesi introdotte dal D.Lgs. 24/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 39/2015, pag. 2573), commesse prima del 25 maggio 2016.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

Commenti

Nuova strategia dell’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali all’insegna della ragionevolezza e proporzionalità: valutazioni sistematiche  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Sui termini di decadenza del rimborso dell’IVA versata, indebitamente addebitata in fattura (indetraibile) e restituita da parte del fornitore  di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

Cessazione dell’attività professionale
Obbligo di fatturazione

Se il professionista cessa l’attività e successivamente incassa il proprio compenso è tenuto all’emissione della fattura

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Inizio, variazione e cessazione di attività – Professionisti – Esecuzione della prestazione – Obbligo di fatturazione delle prestazioni di servizi – Insorgenza – Pagamento del corrispettivo – Distinzione concettuale tra la nozione di imponibilità a fini IVA e quella di esigibilità dell’imposta medesima – Conseguenze – Cessazione dell’attività professionale – Prestazioni svolte dai professionisti incassate successivamente alla formale cessazione dell’attività – Applicabilità dell’IVA – Fondamento – Artt. 6 e 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 62, 63 e 66 della Direttiva IVA 2006/112/CE • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Insorgenza -Cessazione effettiva dell’attività – Rilevanza – Dichiarazione formale all’ufficio competente – Rilevanza – Esclusione»

 

Sezioni Civili Tributarie

Diritto al rimborso
Disciplina della decadenza

Rimborso IVA: ammesso oltre il termine biennale solo a seguito di provvedimento coattivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 1426 del 26 gennaio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi IVA – Diritto al rimborso nei confronti della Amministrazione finanziaria – Disciplina della decadenza – Conformità ai principi di diritto comunitario -Decadenza per decorso del termine biennale di cui all’art. 21, secondo comma, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Non applicazione – Condizioni – Definitiva dell’accertamento dell’insussistenza del diritto a detrazione da parte del committente da parte dell’ufficio accertatore – Versamento del tributo da parte del committente all’erario – Rimborso dell’IVA operato dal prestatore in favore del committente»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

Competenza territoriale
delle Commissioni tributarie provinciali

La competenza territoriale a conoscere dell’impugnazione spetta alla C.T. nella cui circoscrizione ha sede l’ente impositore anche se il concessionario è di un’altra provincia

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione I – Sentenza n. 142 del 4 maggio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Imposta comunale sulla pubblicità – Commissioni Tributarie – Competenza per territorio – Commissione di primo grado – C.T.P. del luogo in cui ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato o il concessionario del servizio di riscossione – Caso di specie – Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune con sede in diversa circoscrizione da quella nella cui ha sede l’ente locale (Comune) affidante il servizio di riscossione e accertamento – Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sentenza n. 44/2016 della Corte Cost.) – Conseguenze -Competenza per territorio nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore – Trasmissione dei fascicoli alla C.T.P. in cui ha sede l’ente locale impositore – Assegnazione di termine di giorni 90 (novanta) per la riassunzione»

 

Prassi

Dichiarazioni 2016
Risposte ai quesiti

Dai corsi di laurea presso università telematiche alla dermopigmentazione. Le Entrate rispondono ai dubbi dei Caf in materia di detrazioni per spese sanitarie, di istruzione e per la riqualificazione energetica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Settore agricolo
Detrazione “forfettizzata”

Regime speciale IVA per l’agricoltura. Nuove percentuali di compensazione per bovini, suini ed alcuni prodotti del settore lattiero-caseario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 6 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale per il settore agricolo – Detrazione “forfettizzata” – Aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti – Prodotti agricoli interessati dalle modifiche – Criteri di determinazione del momento impositivo IVA – Art. 1, comma 908, L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – D.M. 26/01/2016»

 

Contenzioso tributario
Processo tributario telematico

Le linee guida delle Finanze per l’attuazione del processo tributario telematico

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF dell’11 maggio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015»

 

Legislazione

Revisione legale
Idoneità professionale

Abilitazione all’esercizio della revisione legale: il regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale

Decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63: «Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale»

 

Interpello sui nuovi investimenti
Modalità applicative

Interpello “dedicato” sui nuovi investimenti: le regole operative

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016: «Individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti»

 

Rimborso dell’IVA in via prioritaria
Imprese di pulizia
e manutenzione

Corsia preferenziale per i rimborsi IVA anche per chi svolge su edifici, prevalentemente servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016: «Individuazione di un’ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell’IVA in via prioritaria»

 

Università non statali
Spesa massima detraibile 2015

Fissata la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 917/86

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 aprile 2016, n. 288: «Spesa massima corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’articolo 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4/5 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

SPECIALE  MODULISTICA  2016

 

Modello “Unico 2016-SP” delle Società di persone

Modello e Istruzioni

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Istruzioni e modello per la dichiarazione delle Società di persone ed equiparate

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, prot. n. 16184/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2016-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015»

 

Il testo dei modelli e delle istruzioni, aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 05/05/2016, prot. n. 66823/2016, è stato prelevato dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 10.05.2016

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Studi di Settore: on line slide e documenti illustrativi utilizzati a margine della videoconferenza delle Entrate con gli Osservatori regionali

Nel sito internet dell’Agenzia, nella sezione Studi di settore > Osservatori regionali > Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016, disponibile il materiale utilizzato nel corso della conferenza relativo alle ultime novità, al regime premiale, ai correttivi crisi e al software Gerico 2016.

Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016

Link ai documenti di lavoro

Videoconferenza – Novità SDS – pdf

Videoconferenza – Regime Premiale – pdf

Videoconferenza – Correttivi Crisi – pdf

Videoconferenza – Gerico 2016 – pdf

 




Studi di settore. In arrivo le comunicazioni di anomalia

Entro i primi giorni di giugno, a destinazione le comunicazioni relative alle anomalie riscontrate negli studi di settore. Gli inviti ad accedere al proprio Cassetto fiscale saranno inviati agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate. Per i soggetti che in dichiarazione hanno scelto l’intermediario come destinatario delle comunicazioni, le anomalie saranno segnalate solo a quest’ultimo tramite il canale Entratel. Una volta letta la comunicazione, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se fornire giustificazioni o ravvedersi. Nel primo caso, potrà fornire chiarimenti e precisazioni tramite i software gratuiti che saranno messi a disposizione sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata agli Studi di settore. Nel secondo caso, è possibile regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi tramite l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997), beneficiando così delle diverse riduzioni delle sanzioni previste a seconda della tempestività delle correzioni. (vedi, circolare 23/E del 2015 in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 683).




In Gazzetta il regolamento per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016 il Decreto del Ministro della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70, recante: «Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».Il provvedimento entra in vigore dal 3 giugno 2016.

Il Decreto ministeriale emanato in base al comma 13 dell’art. 41, della legge n. 247 del 2012, regolamenta:

  • le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;
  • le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, riferite all’età, alle condizioni di salute, alla maternità e paternità del tirocinante, con le relative procedure di accertamento;
  • i requisiti di validità del tirocinio svolto in altro Stato dell’Unione europea.

Il regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dal 3 giugno 2016 data di entrata in vigore del D.M. 70/2016. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.




Interpello sui nuovi investimenti. Il provvedimento delle Entrate che individua l’Ufficio competente alla trattazione delle istanze

A partire da oggi (20 maggio 2016) le imprese italiane ed estere possono presentare richiesta per l’interpello previsto dal cd. “decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs n. 147/2015) per i nuovi investimenti effettuati in Italia. Con un Provvedimento del Direttore, protocollo n. 77220/2016 recante: «Individuazione dell’Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”» infatti, l’Agenzia individua gli uffici competenti a trattare le istanze presentate dagli investitori e gli uffici che si occuperanno della verifica della corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate. Il provvedimento del direttore fa seguito alla pubblicazione del D.M. del 29 aprile 2016, che ha definito le modalità applicative del nuovo istituto.

A chi va presentata la domanda

In generale, le domande vanno indirizzate alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti. I contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), invece, dovranno presentare le istanze alla Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al predetto regime. La Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, è inoltre competente sulle istanze relative ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, anche se uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime della cooperative compliance. Gli Uffici sopra indicati sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1331), anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell’impresa o della stabile organizzazione interessate dall’attività istruttoria.

La risposta dell’Agenzia

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, le Entrate comunicano la risposta al contribuente sulla base del piano di investimento proposto e di tutti gli elementi informativi forniti dall’investitore, anche a seguito di eventuali contatti instaurati dall’Agenzia con l’impresa. Nel caso in cui le Entrate debbano acquisire ulteriori documenti, la risposta all’istanza dovrà essere resa entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione.

Il controllo sull’applicazione delle risposte

La verifica sulla corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate in via generale viene svolta dalla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente. La verifica per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro spetta invece all’ufficio Grandi Contribuenti o all’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale.

Casi particolari per la procedura di verifica

Il provvedimento del 20 maggio 2016 individua la competenza per la verifica della corretta applicazione delle risposte nei casi di istanze presentate:

– dai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (l’ufficio competente è la Direzione Provinciale ovvero l’ufficio Grandi Contribuenti o l’ufficio Controlli Fiscali della Direzione Regionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell’impresa che effettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento stesso);

– dai contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (ufficio Cooperative Compliancedella Direzione Centrale Accertamento).

Per saperne di più:

Il testo del D.M. 29 aprile 2016 (G.U. n.110 del 12 maggio 2016) recante individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti emanato in attuazione dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.147 del 2015 recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, prescrive le modalità di presentazione e contenuto dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti che le imprese potranno presentare all’Agenzia delle Entrate.

La traduzione del testo in lingua inglese a cura del Mef (link al sito www.finanze.it)




In una circolare le novità fiscali della legge di stabilità 2016

Niente Irpef sulle borse di studio per la mobilità internazionale del programma Erasmus+ e detrazione IVA ad ampio raggio per l’acquisto di immobili residenziali. Sono due delle principali novità previste dalla Legge di stabilità 2016, illustrate nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2016. Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche sul credito d’imposta school bonus, sull’Iva ridotta per gli e-book, sulla nuova deduzione prevista per i lavoratori stagionali e sulle modifiche al credito d’imposta art bonus.

Le agevolazioni per le borse di studio Erasmus+ e per la scuola

La Legge di stabilità 2016 prevede l’esenzione dall’Irpef per le borse di studio relative alla mobilità internazionale erogate per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma Erasmus+ per il periodo 2014-2020 e prevede anche l’esenzione dall’Irap per i soggetti che le erogano. Tra le altre novità, la circolare esamina quelle introdotte in ordine alla disciplina del credito d’imposta (school bonus) per le erogazioni effettuate agli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Il credito è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018. Lo school bonus non è cumulabile con altre agevolazioni riservate alle stesse spese ed è previsto un tetto massimo di 100mila euro di spese agevolabili per ciascun periodo d’imposta.

La nuova detrazione Irpef per chi acquista casa

L’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016 si detrae al 50% dall’Irpef dovuta. L’agevolazione mira a favorire la ripresa del mercato immobiliare e si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l’Iva all’atto del trasferimento, quindi imprese costruttrici. Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo effettivamente pagato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, va ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Rientra nell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

Prorogata la detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

E-book, cinema e art bonus: spazio alla cultura

La circolare chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’Iva ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni previste per il settore cinematografico, cambiano alcune misure del beneficio, da fisse a variabili, e viene ampliato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, originariamente limitato alla produzione delle opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana: adesso viene esteso anche alla distribuzione in Italia e all’estero, prevedendo a carico delle imprese destinatarie degli apporti alla produzione l’obbligo di utilizzare l’80% di questi ultimi alla produzione nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato.

Infine, viene ricordato che la Legge di stabilità 2016 ha reso permanente il riconoscimento del credito di imposta del 65% a favore delle erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus).

Ires ridotta, nuova deduzione per lavoratori stagionali, esenzione Irap dei medici

L’aliquota Ires ordinaria viene ridotta, passando dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, viene rideterminata anche l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta (dall’1,375% all’1,20%) sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società in Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, inclusi nella white list. Il documento di prassi illustra anche la norma che riconosce ai fini Irap la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti anche per i lavoratori stagionali. I lavoratori devono essere impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di conclusione del primo contratto. La circolare tratta anche il tema dell’esenzione dall’Irap per i redditi professionali derivanti dall’attività medica svolta avvalendosi di un’autonoma organizzazione, qualora gli stessi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti per l’attività svolta all’interno di una struttura ospedaliera. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 maggio 2016)