Il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale (bitcoin) in cambio di valuta “tradizionale”

Esenzione IVA per le operazioni di cambio di bitcoin. Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa.

Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”.

Imposte dirette e IVA

Il documento di prassi precisa che le operazioni relative ai bitcoin sono prestazioni di servizi esenti da IVA. Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad IRES ed IRAP, al netto dei relativi costi. Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento.

Niente oneri da sostituto d’imposta

Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia, in sede di controllo, di acquisire le liste della clientela per le opportune verifiche. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 settembre 2016)




Pagamenti a rate, riammessi i decaduti (D.L. n. 113/2016 conv., con mod. L. 160/2016). La richiesta entro il 20 ottobre 2016

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Le condizioni:

– la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

– il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale WEB di Equitalia (http://www.gruppoequitalia.it/):

Di seguito i link:

(Art. 13 – bis comma 1, D.L. n. 113/2016 convertito con L. n.160/2016)




Sisma nel Centro Italia: firmato il decreto per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari

A partire dal 24 agosto 2016 sono sospesi i versamenti delle imposte e gli adempimenti tributari per tutti i contribuenti (persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche) che sono residenti o operano nei comuni colpiti dal terremoto che ha interessato il Centro Italia. La sospensione riguarda anche i versamenti e gli adempimenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan ha firmato il decreto di sospensione, che indica l’elenco dei Comuni delle Marche, dell’Abruzzo, del Lazio e dell’Umbria in cui si applica la misura. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come prassi, il decreto prevede anche un termine per la ripresa dei versamenti (20 dicembre 2016).

ELENCO DEI COMUNI

MARCHE

1. Acquasanta Terme (AP)

2. Arquata del Tronto (AP)

3. Montefortino (FM)

4. Montegallo (AP)

5. S. Montemonaco (AP)

ABRUZZO

1. Montereale (AQ)

2. Capitignano (AQ)

3. Campotosto (AQ)

4. Valle Castellana (TE)

5. Rocca Santa Maria (TE)

LAZIO

1. Accumoli (RI)

2. Amatrice (RI)

3. Cittareale (RI)

UMBRIA

1. Cascia (PG)

2. Monteleone di Spoleto (PG)

3. Norcia (PG)

4. Preci (PG)

Con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ai quali si applica la sospensione.




L’Inps spiega gli effetti sulla contribuzione previdenziale degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria

L’Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. In relazione al maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) devono essere calcolati anche i contributi previdenziali dovuti. Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre. Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l’Inps con circolare 140 del 2 agosto 2016 riepiloga le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne illustra l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali. Nel documento dell’ente previdenziale chiarisce che con il ravvedimento operoso non è possibile sanare le violazioni relative agli obblighi previdenziali: sui contributi dovuti dovranno essere calcolate le sanzioni civili.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2016

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Commenti

Correzione della dichiarazione dei redditi: ulteriori conferme dell’utilizzabilità della procedura degli “errori contabili” anche per altri errori commessi a sfavore dal contribuente  di Elia Orsi

 

La comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un PVC conferma la piena vigenza dell’art. 24 della L. n. 4/1929  di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamenti basati sulle risultanze degli studi di settore

Strumenti presuntivi di accertamento: lo studio di settore più evoluto è in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d’imposta precedenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 14899 del 20 luglio 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Unitarietà del sistema – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Progressivo affinamento degli strumenti di accertamento – Conseguenze – Applicazione retroattiva dello strumento più recente – Ammissibilità – Art. 3, commi da 181 a 189, L. 28/12/1995, n. 549 – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146»

 

Prassi

Agevolazioni fiscali
Integrazione di UNICO in
relazione al giudizio di cumulabilità

C.d. detassazione per investimenti ambientali: effetti immediati della possibile cumulabilità con altre agevolazioni solo entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva. Dopo solo richieste di rimborso

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E del 20 luglio 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – DICHIARAZIONI FISCALI – Agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” – Cumulo con altre agevolazioni non fiscali – Cumulabilità con le agevolazioni previste dai c.d. “conti energia” – Possibilità di correggere la dichiarazione dei redditi con riferimento agli effetti della possibile cumulabilità con altre agevolazioni di carattere non fiscale – Dichiarazione integrativa a favore al fine di avvalersi dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” in caso di cumulabilità – Possibilità – Oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo – Solo istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Rimborsi IVA
Esonero dalla presentazione della garanzia

Esecuzione dei rimborsi IVA: ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia. Focus sulle richieste presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 22 luglio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi IVA – Esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 156 e n. 158 del 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia – Società di comodo – Società non operative – Società in perdita sistematica -Richieste di rimborso IVA presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica – Art. 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724 – Art. 23 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 69 del R.D. 18/11/1923, n. 2440»

 

Legislazione

Ravvedimento operoso
“Definizione” dei PVC

Approvata la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un PVC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016, prot. n. 112072/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali»

 

Modulistica 2016
Studi di Settore – Modello Unico 2016

Modelli comunicazione dati 2016

Modelli per la comunicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2015: istruzioni parte generale e parte relativa ai quadri contabili A, F, G, T, X e V, comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche

 

  • Parte Generale
  • Quadro A – Personale addetto all’attività – Tipologia 1
  • Quadro A – Personale addetto all’attività – Tipologia 2
  • Quadro F – Elementi contabili – Tipologia 1
  • Quadro F – Elementi contabili – Tipologia 2
  • Quadro G – Elementi contabili
  • Quadro T – Congiuntura economica
  • Quadro V – Ulteriori dati specifici
  • Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, prot. n. 16428/2016: «Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2015»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Spese sanitarie e soggetti coinvolti

 

I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l’Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l’Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, tra le spese rientrano:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale;

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese sanitarie.

 

Disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione

 

Nella parte motiva del provvedimento, l’Agenzia ricorda il pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. Nel dettaglio nelle motivazioni si legge che “L’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-bis in base al quale in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

 

Lieve ritardo nella trasmissione ed errori non sostanziali. Esimenti per il primo anno di trasmissione

 

La legge di Stabilità 2016 prevede la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio delle comunicazioni dei dati afferenti la precompilata. In pratica, la non applicazione delle sanzioni opera solo nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Anche sul punto, l’Agenzia ricostruisce il quadro normativo sottolineando che “l’articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015 ha, inoltre, aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-ter in base al quale per le trasmissioni da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1. Ne consegue che “la non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione”. Così, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016, par. 8.6 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 79)




Lavori in casa. La detrazione per le spese di ristrutturazione spetta anche al convivente di fatto

Via libera alla detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute dal convivente more uxorio. Con la risoluzione n. 64/E 28 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate spiega che, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

In particolare il documento di prassi spiega che, ai fini dello sconto fiscale, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale. L’Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori. La legge n. 76/2016, in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune. Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente more uxorio sono, pertanto, detraibili come quelle effettuate dai familiari conviventi. (Cfr. Comunicato stampa del 28 luglio 2016)




Modelli 770: ufficiale la proroga al 15 settembre 2016

I sostituti d’imposta avranno più tempo per inviare i modelli 770 all’Agenzia delle Entrate. Il termine slitta, infatti, dal 22 agosto al 15 settembre 2016. La proroga è prevista in un D.P.C.M. del 26 luglio 2016 (di seguito riportato), proposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, che tiene conto delle generali esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti.

Il testo del provvedimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2016

Differimento di termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta, relativa all’anno 2015.  (In Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 176 del 29 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

 Visto, in particolare, l’articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d’imposta, il quale fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione;

 Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

 Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella medesima data, con i quali sono stati approvati, con le relative istruzioni, il modello 770/2016 Semplificato e il modello 770/2016 Ordinario, relativi all’anno 2015;

 Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;

 Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte;

 Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

 Termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770/2016 relativa all’anno 2015

 1. La dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2015, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 15 settembre 2016.

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

De Vincenti

Il Ministro dell’economia

e delle finanze

Padoan




C’è tempo fino a settembre per consegnare i documenti dei controlli formali relativi alle dichiarazioni 2014 e per fornire chiarimenti sulle comunicazioni di compliance inviate ai contribuenti

Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2013: c’è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate da metà di giugno dalle Entrate. Lo slittamento riguarda le richieste di documentazione inviate per il modello Unico 2014 ed è concesso per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto.

L’Agenzia, inoltre, ha inviato circa 280mila avvisi per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati regolarizzabili mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di comunicazioni effettuate nei mesi di maggio, giugno e primi giorni di luglio:

  • relative ai soggetti che gestiscono apparecchi che distribuiscono vincite in denaro per il periodo d’imposta 2011;
  • relative a varie tipologie di reddito, per il periodo d’imposta 2012;
  • relative ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2012- 2014;
  • rilevate a seguito di attività istruttoria esterna.

Chi ha ricevuto la comunicazione ha due strade: se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l’Agenzia, tranquillamente nel mese di settembre, ed evitare che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal nuovo ravvedimento operoso.

Chiarimenti al Fisco: tutti i canali dedicati

Gli invii delle comunicazioni preventive del Fisco, che mirano a informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie, sono stati programmati in ragione delle caratteristiche quali/quantitative dei destinatari. Ampio il ventaglio di canali a disposizione per interagire con il Fisco: a seconda della tipologia di alert ricevuto, i contribuenti possono richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, via mail, per telefono o con le specifiche modalità indicate nelle comunicazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 luglio 2016)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2016

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Commenti

Nel giudizio di ottemperanza non basta la semplice volontà di erogare gli importi dovuti  di Salvatore Servidio

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili (SS.UU.)

Società consortile
Effetti fiscali del “ribaltamento” di costi e ricavi

Il consorzio può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Sul “ribaltamento” integrale o parziale di ricavi e costi tra consorzio e consorziate è solo una questione di prove

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016: «CONSORZI – Società consortile – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rapporti con i consorziati – Effetti fiscali del “ribaltamento” di costi e ricavi – Differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato al consorzio – Configurabilità quali ricavi non fatturati – Accertamento di merito – Onere probatorio – Artt. dal 2602 al 2615-ter e 2697 c.c. – Artt. 3 e 13, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 4, della L. 21/05/1981, n. 240 – Art. 18, della L. 05/10/1991, n. 317»

 

Sezioni Civili Tributarie

Giudizio di ottemperanza dinanzi a commissioni tributarie

Giudizio di ottemperanza per mancato rimborso: estinzione del giudizio solo con provvedimenti per l’effettiva restituzione delle somme

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 13382 del 30 giugno 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Giudizio di ottemperanza dinanzi a commissioni tributarie – Art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Poteri del giudice – Limiti – Art. 70, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Ambito – Controllo della sussistenza delle condizioni e dei presupposti dell’azione – Inclusione – Presupposti del giudizio di ottemperanza – Individuazione -Puntualità e precisione del comando contenuto nel giudicato – Necessità – Esclusione – Art. 70, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Contenuto della sentenza
Vizi motivazionali

Sindacato di legittimità sulla motivazione. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 8767 del 3 maggio 2016: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del D.L. n. 83 del 2012 – Portata – Sindacato di legittimità sulla motivazione – Riduzione al “minimo costituzionale” – Fondamento – Conseguenze – Art. 111 Cost. – Art. 12 Preleggi – Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – Art. 54, del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L. 07/08/2012, n. 134»

 

Obbligo della motivazione della sentenza: nessuna dispensa dai risultati degli studi di settore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 14410 del 14 luglio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Contenente espressioni apodittiche e generiche in ordine all’operato dell’Ufficio – Carenza/omissione di motivazione – Fondamento – Conseguenze – Nullità della sentenza per motivazione apparente – Fattispecie – Decisione sulla fondatezza di un accertamento basato sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132, comma 2, n. 4 e art. 360, n. 4 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Vizi di motivazione – Contenuto della sentenza – Mancanza della motivazione (Motivazione apparente) – Violazione di legge – Requisiti – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 360, n. 4 c.p.c.»

 

Tassazione Separata
Invio avviso bonario

Nulla la cartella ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 se il Fisco non comunica al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12927 del 22 giugno 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Invio comunicazioni al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell’imposta dovuta sui redditi soggetti tassazione separata percepiti – Obbligatorietà – Inosservanza – Nullità dell’iscrizione – Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione – Irrilevanza – Art. 1, comma 412, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Ritrattabilità della dichiarazione IRAP

Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamentodella relativa imposta: in sede di opposizione alla cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 emendabile e ritrattabile la dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 14496 del 15 luglio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamento della relativa imposta – Procedura ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Omissione del versamento dell’IRAP – Motivazione dell’omissione – Non assoggettamento ad IRAP dei redditi professionali relativi all’attività per mancanza dell’autonoma organizzazione – Dichiarazione IRAP – Natura – Dichiarazione di scienza e non un atto negoziale – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Possibilità – Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie – Indicazione dell’imposta nel modello di dichiarazione dell’IRAP – Automatica fonte dell’imposta ovvero riconoscimento dell’esistenza incontestabile del presupposto d’imposta – Esclusione – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

Commissioni Tributarie:

Violazioni nella trasmissione telematica
Sanzioni per gli intermediari

Ritardato invio telematico di più dichiarazioni dei redditi: il cumulo giuridico riduce da euro 34.056 a 654 le sanzioni ex art. 7-bis D.Lgs. n. 241/1997

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione XXVIII – Sentenza n. 1558 del 29 marzo 2016: «SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Tardiva presentazione nei termini di 66 dichiarazioni dei redditi (meno di due ore dalla scadenza del termine di trasmissione) – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Concorso materiale omogeneo delle violazioni formali Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Prassi

Coop sociali
Aliquota IVA del 5%

Prestazioni socio-assistenziali rese da cooperative sociali. IVA al 5 per cento anche per prestazioni oggettivamente esenti di cui ai punti 18 e 21 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 15 luglio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazioni sociali, sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi – Applicazione della nuova aliquota del 5 per cento – Ambito di applicazione – Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio – Tabella A, parte seconda bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 1, commi da 960 a 963 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)»

 

Abuso del diritto
Operazioni straordinarie

Abuso del diritto nella pratica notarile: rilevanza delle valide ragioni extrafiscali nelle operazioni societarie straordinarie

Studio n. 56-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari l’8 aprile 2016 – Approvato dal CNN il 26 maggio 2016

 

Legislazione

Legge europea 2015-2016

Il testo della Legge 7 luglio 2016, n. 122, recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016», coordinata con le norme richiamate o modificate

 

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Mutui garantiti concessi dalle banche sulla base della Convenzione ABI-CDP a giovani coppie, famiglie numerose o i nuclei familiari con disabili. L’esenzione da bollo e registro si estende al cliente finale

Niente registro, bollo e altre imposte indirette per i mutui ipotecari concessi dalle banche, per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione, alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili. Con la risoluzione n. 61 E del 25 Luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate precisa che il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 5, comma 24, del D.L. 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, è applicabile anche ai mutui conclusi tra queste ultime ed i beneficiari finali del prestito.

In che consiste l’agevolazione

Il D.L. 269/2003 prevede una particolare procedura di erogazione di finanziamenti alle banche da parte della Cassa depositi e prestiti, volta a favorire l’accesso al credito, per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, da parte di categorie di soggetti meritevoli di tutela, quali le giovani coppie, le famiglie numerose o i nuclei familiari con disabili. Per questa tipologia di finanziamenti è prevista l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

I chiarimenti delle Entrate

Il documento di prassi ha precisato che il regime di esenzione deve trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento principale intercorrente tra la Cassa depositi e prestiti e la banca intermediaria, che con riferimento alla successiva erogazione delle somme ai mutuatari. La banca svolge, infatti, una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito da parte dei soggetti meritevoli individuati dalla norma venga effettivamente destinata a tale finalità.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 luglio 2016)




Trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate. L’opzione entro il 1° agosto 2016

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661/2016 che detta le regole per permettere alle imprese interessate di confermare l’opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta (D.L. n. 59/2016). La novità riguarda le attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte.

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 22 luglio 2016, inoltre, l’Agenzia fornisce chiarimenti in ordine alla predetta opzione per la trasformazione delle DTA iscritte in bilancio. Infine, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 22 luglio 2016, istituisce il codice tributo per consentire alle imprese di versare il canone.

Chi può esercitare l’opzione

Come ricorda la circolare l’opzione prevista dall’art. 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito, con modifiche, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119» puo essere esercitata da quelle imprese che, a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, presentano in bilancio attività per imposte anticipate relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Tali imprese possono optare per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010 con riferimento alle DTA di tipo 2, al ricorrere delle condizioni ivi previste. Come chiarito anche dalla relazione illustrativa “la misura è rivolta a tutte le imprese, in particolare quelle finanziarie che detengono la quasi totalità delle DTA interessate relative alle rettifiche su crediti e ai maggiori valori fiscali affrancati di avviamento e di altri beni immateriali per le quali l’opzione per il pagamento del canone consente di mantenere la computabilità delle DTA ai fini della determinazione del patrimonio netto di vigilanza”.

Come esercitare l’opzione

La scelta di confermare l’opzione è irrevocabile e va esercitata entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è domenica) con il versamento del canone annuo oppure, se questo non è dovuto, inviando una mail di posta elettronica certificata alla Direzione regionale competente. L’elenco degli indirizzi di Posta elettronica certificata è disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Uffici+e+Pec/Posta+elettronica+certificata+-+Entrate/.

Il canone annuo è deducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap e sarà dovuto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

I passi da seguire per calcolare il canone

L’aliquota per determinare il canone annuo corrisponde all’1,5 per cento della differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio sono rappresentate dal loro valore indicato nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale; per le imposte versate si tiene conto dell’imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l’utilizzo di crediti d’imposta, di ritenute di acconto subite e di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni. In caso di base imponibile negativa o nulla, ovvero di imposte versate superiori o equivalenti all’ammontare delle attività per imposte anticipate, il canone non è dovuto.

Cosa fare in caso di consolidato

Il provvedimento (prot. n. 117661/2016) disciplina il caso di imprese appartenenti a un consolidato nazionale. In particolare, per le imprese aderenti al regime di consolidato, il versamento del canone o la comunicazione alla Direzione regionale competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate. Invece, nel caso di imprese che non abbiano ancora esercitato l’opzione ed entrino in un consolidato nazionale in cui un’impresa lo ha fatto, la scelta si intende effettuata anche dall’impresa che entra a far parte del nuovo consolidato, a partire dal periodo di imposta in cui quest’ultimo è efficace. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016)

Per saperne di più:

Il provvedimento che disciplina le modalità di esercizio dell’opzione e di determinazione e versamento del canone annuo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661/2016, recante: «Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Disposizioni attuative dell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito, con modifiche, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119».–(Pubblicato il 22/07/2016 nel sito dell’Agenzia delle entrate)

I chiarimenti sulla disciplina dell’opzione per mantenere la trasformazione in crediti d’imposta delle cosiddette DTA di tipo 2 (attività per imposte anticipate, cui non corrisponde un effettivo pagamento)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 22 luglio 2016, con oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE -Imposte anticipate nei bilanci – Attività fiscali differite (DTA) – Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010 – Disciplina dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119

Il codice tributo per versare il canone per l’opzione del mantenimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 22 luglio 2016, con oggetto:RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, del canone dovuto in caso di opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119




Esecuzione dei rimborsi IVA: ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia

Rimborsi IVA, l’Agenzia fa il punto alla luce delle ultime novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema fiscale, n. 23/2014. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33 del 22 luglio 2016 fornisce chiarimenti sulla possibilità di erogare rimborsi IVA senza la presentazione della garanzia, in presenza di avvisi di accertamento o rettifica; sull’applicabilità ai rimborsi IVA dell’istituto del fermo amministrativo; sull’obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria e sulla sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’IVA di gruppo in caso di franchigia.

Quando il rimborso non si blocca

Se il contribuente non paga le rate successive alla prima relative a un accertamento con adesione, a un’acquiescenza, a una conciliazione giudiziale o a un reclamo/mediazione, queste non sono considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA. Il rimborso, invece, viene sospeso se l’omesso o il ritardato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si considerano, inoltre, carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione. Infine, le rate non ancora pagate, relative agli avvisi di liquidazione delle dichiarazione di successione, non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione. Stesso discorso vale per le rate di una cartella di pagamento non ancora versate.

Quando la garanzia è obbligatoria

Per semplificare l’erogazione dei rimborsi IVA è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre, solo per i rimborsi superiori a 15mila euro e per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. L’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo – il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto – è idonea, comunque, a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della notifica dell’atto impositivo ai fini dell’erogazione del rimborso IVA, che, dunque, potrà essere ottenuto. Pertanto, deve intendersi superata l’indicazione fornita nella circolare n. 32/E del 2014, con la quale era stato precisato che la mera circostanza dell’avvenuta notificazione dell’atto nei due anni precedenti – salvo annullamento dello stesso in autotutela o in caso di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato – fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito la pretesa erariale. La garanzia resta, inoltre, obbligatoria per i rimborsi superiori a 15mila euro chiesti dai contribuenti che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, ad esclusione delle startup innovative, e per quelli relativi a crediti risultanti all’atto della cessazione dell’attività.

Richieste di rimborso presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica

Per quanto riguarda le richieste presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica, il documento di prassi chiarisce, anche alla luce delle recenti modifiche normative, che nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito degli interpelli. In particolare, se la società presenta solo l’istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica e, se l’interpello ha esito positivo e la società non risulta essere in perdita sistematica il rimborso può essere erogato. Se la società, invece, presenta solo l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività. In questo caso il rimborso è erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all’interpello. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell’amministrazione e la risposta all’interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi. In un’ottica di collaborazione con il contribuente, in assenza sia della dichiarazione sostitutiva, sia delle istanze preventive di interpello, il rimborso può comunque essere erogato se la società presenta una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio. Diversamente, l’operatività e l’assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi. (cfr. comunicato stampa del 22 luglio 2016)

Si ricorda che con  circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Inoltre, con la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 l’Agenzia ha fornito delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2016

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Commenti

 

Problematiche connesse alla esecuzione immediata delle sentenze di rimborso a favore del contribuente
di Isabella Buscema

Sulla soggettività passiva IVA, stabilità (abitualità) prima di tutto
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Contenuto della Sentenza – Vizi motivazionali

 

La nullità dell’atto impositivo derivante da vizi relativi alla sottoscrizione deve esser fatto valere con il ricorso introduttivo.

Valida la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio da parte del preposto, anche senza l’esibizione in giudizio della corrispondente specifica delega.

Nulla la sentenza con motivazione assente od apparente.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 13126 del 24 giugno 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di appello – Avviso di accertamento – Nullità per vizi della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Eccezione proposta dopo il giudizio di primo grado – Inammissibilità • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Avviso di accertamento – Nullità per vizi della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Eccezione proposta dopo il giudizio di primo grado – Inammissibilità – Artt. 56 e 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 57, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Atto di appello – Agenzia delle entrate – Qualità di parte processuale e capacità di stare in giudizio – Spettanza al direttore ovvero ad altra persona preposta al reparto competente – Conseguenze – Atto di appello – Sottoscrizione da parte del funzionario delegato al settore contenzioso – Ammissibilità – Condizioni – Artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice tributario – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Nullità della sentenza per motivazione assente od apparente – Configurabilità – Caso di specie – Sentenza motivata con affermazioni generiche e senza l’illustrazione dei motivi da cui discende la decisione – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132, comma 2, n. 4 e 360 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie:

 

Diritti CCIAA – Termine di prescrizione quinquennale

 

Il termine di prescrizione per il diritto camerale è quinquennale. Si tratta di prestazione periodica e in unica soluzione.

L’iscrizione a ruolo non è atto interruttivo della prescrizione.

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Sezione I – Sentenza n. 2151 del 5 maggio 2016: «DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO – Riscossione – Diritti camerali – Omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio – Prescrizione – Assenza termine specifico – Applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/97 che dispone per le sanzioni amministrative – Art. 10, del D.M. 27/01/2005, n. 54 – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica – Termine di decadenza – Insussistenza – Termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. – Applicabilità – Ragioni • PRESCRIZIONE E DECADENZA – Prescrizione civile – Interruzione – Atti interruttivi – Iscrizione a ruolo – Interruzione della prescrizione – Inidoneità – Artt. 2943 e 2945 Cod. Civ.»

 

Soggettività passiva IVA – Professionalità ed abitualità dell’attività economica

 

Il collezionista che “scambia” i beni oggetto della sua passione non è un mercante ai fini fiscali

Commissione Tributaria Regionale della Toscana – Sezione XXXI – Sentenza n. 826 del 9 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Oggetto – Requisiti dell’esercizio di impresa – Professionalità ed abitualità dell’attività economica – Attività esercitata da persona fisica – Soggettività passiva IVA – Requisiti – Fattispecie in tema di compravendite di collezionista pensionato con altri collezionisti privati di vini e liquori – Art. 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2082 c.c.»

 

Accertamenti basati sulle risultanze degli studi di settore

 

Studi di settore. Ogni sforzo va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del contribuente. Il contraddittorio non può essere ridotto ad una pura formalità

Commissione Tributaria Regionale del Molise – Sezione I – Sentenza n. 259 del 19 maggio 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamenti presuntivi – Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore – Rettifica delle dichiarazioni – Metodo analitico-induttivo – Valore precettivo del principio di capacità contributiva – Conseguenze – Art. 53 Cost. – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 • ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PARAMETRI – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Risultanze delle elaborazioni statistiche – Natura – Presunzioni semplici – Adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente – Necessità • ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore – Parametri e studi di settore – Natura – Sistema di presunzioni semplici – Formazione – Scostamento dagli “standards” in sé considerati -Sufficienza – Esclusione – Contraddittorio con il contribuente – Necessità – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 • ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore – Motivazione – L’ufficio deve motivare l’accertamento in relazione alla adattabilità e congruità delle risultanze degli studi di settore con riferimento alla specifica situazione del contribuente – La motivazione deve spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni contrarie – Difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che non tiene conto degli elementi prodotti in sede di contraddittorio al contribuente – Sussistenza – Carenza di motivazione dell’accertamento sussiste in caso di utilizzo di formule stereotipate – Art. 62-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Sanzioni per il mancato pagamento delle imposte – Cause di non punibilità

 

La mancanza di liquidità in conseguenza di incendio sviluppatosi in azienda è causa di forza maggiore

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione IV – Sentenza n. 242 del 4 luglio 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Sanzioni applicate per il mancato pagamento delle imposte – Cause di non punibilità – Violazione per causa di forza maggiore -Situazione di illiquidità del contribuente dovuta alle conseguenze di incendio sviluppatosi in azienda che aveva creato una situazione di grave difficoltà finanziaria cui erano seguiti pignoramenti immobiliari e crisi occupazionale – Causa di forza maggiore dell’inadempimento – Configurabilità – Incidenza – Conseguenze – Inapplicabilità delle sanzioni – Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Prassi

 

Trasformazione agevolata in società semplice

 

Trasformazione di società commerciale immobiliare in società semplice – Problematiche fiscali

Studio n. 92-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari l’8 aprile 2016 – Approvato dal CNN il 21 aprile 2016

 

Legislazione

 

Regime premiale per i contribuenti che applicano gli studi di settore

 

Contribuenti congrui, coerenti e fedeli: regime premiale periodo d’imposta 2015 per 159 studi di settore

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2016, prot. n. 53376/2016: «Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 29 gennaio 2016»

 

“Fiscalizzazione” dei distributori automatici

 

Erogazione di beni e servizi mediante distributori automatici (vending machine): le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016, prot. n. 102807/2016: «Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Compensazione crediti P.A. con le cartelle esattoriali

 

Cartelle notificate entro il 31 dicembre 2015: esteso al 2016 la facoltà di compensazione con i crediti nei confronti della P.A.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2016: «Compensazione, nell’anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione»

 

Contenzioso tributario
Processo tributario
telematico

 

Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto: in Gazzetta il decreto per estensione del processo telematico tributario

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

 

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In arrivo gli inviti a regolarizzare i PVC

Pronti gli inviti a regolarizzare per contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni (PVC) di violazioni di norme tributarie sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In particolare, ai contribuenti saranno recapitate delle comunicazioni contenenti il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente e l’anno d’imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione. Le comunicazioni saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Ai contribuenti, per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), l’invio delle comunicazioni avviene per posta ordinaria. La stessa è consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale”.

La comunicazione del Fisco è finalizzata a “ricordare”, ai contribuenti destinatari di un processo verbale, la possibilità di regolarizzare le violazioni constatate ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1529), beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando ad esempio una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione. Questo è quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016, prot. n. 112072/2016.

Tale regolarizzazione potrà essere posta in essere, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento per le violazioni constatate nel PVC. Si ricorda, che l’ipotesi di regolarizzazione “consigliata” nel punto 5.1 del provvedimento, utilizzabile a prescindere da un apposito invito dell’ Agenzia delle Entrate e che consente di sopportare sanzioni ridotte anche dopo la verbalizzate delle violazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 4/1929, ha l’inconveniente che la riduzione delle sanzioni è sempre ad un quinto del minimo, indipendentemente dal tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione dell’infrazione.




Prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali. Iva al 5% anche per prestazioni oggettivamente esenti di cui ai punti 18 e 21 dell’art. 10 del D.P.R. 633/72

Aliquota IVA al 5 per cento per le cooperative sociali, esenzione per le onlus e IVA ordinaria per le altre cooperative non sociali e non onlus. Sono queste le misure previste nei commi 960, 962 e 963 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2302), per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31 dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016. In sintesi, in base alla nuova disciplina, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter), sono, dunque, assoggettate:

– all’aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi;

– al regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;

– all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ambito soggettivo di applicazione

La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. “A godere dell’aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l’esenzione dall’IVA”. (Precisazione contenuta nel comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016).

In ordine ai destinatari delle prestazioni, si rileva che le categorie di soggetti indicate al n. 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, a cui fa riferimento il n. 1) della nuova parte II-bis della Tabella A dello stesso D.P.R., sono quelle «degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo».

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

La circolare illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l’applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente. Tra detti contratti – che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette. Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può, invece, farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione, ecc., risultando, dunque, irrilevante agli effetti fiscali.




Precompilata “fai da te”. C’è tempo fino al 22 luglio 2016. Gli uffici delle Entrate sono pronti a fornire assistenza a chi non ha dimestichezza con il Pc

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un nuovo servizio di assistenza dedicato alla precompilata, in vista della scadenza del 22 luglio 2016, ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Sono state attivate, infatti, diverse postazioni web self service in molti uffici territoriali per fornire ai cittadini assistenza per l’invio della dichiarazione.

La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo:

http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza.

Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno confidenza con gli strumenti informatici che potranno così accedere ai servizi telematici, alla propria dichiarazione e ricevere allo stesso tempo, in caso di difficoltà, supporto da parte dei funzionari del Fisco.

Le postazioni self service

Tramite le postazioni self service, il contribuente, in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con l’aiuto di un funzionario, potrà accedere alla dichiarazione precompilata, visualizzare i dati, modificarla o accettarla e inviarla. Attraverso la postazione self service il contribuente potrà accedere anche al proprio cassetto fiscale, controllare i dati della propria dichiarazione e verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia.

L’assistenza online

È sempre attivo il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it.

All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione e, nella sezione delle Faq, le risposte alle domande più frequentemente poste dai contribuenti. Sul canale Youtube dell’Agenzia è disponibile anche un video tutorial all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo, tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2016)




Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto: In Gazzetta il decreto per l’estensione del processo telematico tributario

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2016 il decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze che estende le modalità telematiche del processo tributario in altre sei regioni. Il PTT, già operativo in Toscana ed Umbria, sarà attivabile per gli atti processuali e i ricorsi notificati a partire dal:

  • 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
  • 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Piemonte e Liguria;
  • 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.

Il portale dedicato “www.giustiziatributaria.gov.it” consentirà di accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali.

Link al decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016,con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Cancellazione dell’ipoteca per estinzione del mutuo. Online la verifica gratuita

Verificare direttamente su internet la cancellazione dell’ipoteca sul proprio immobile. Da oggi, tramite i canali dell’Agenzia Fisconline e Entratel, chi ha estinto un proprio debito può controllare lo stato della comunicazione di estinzione dell’obbligazione inviata dal creditore, come per esempio la banca, consultando gratuitamente l’apposito registro. Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone in cui vige il sistema tavolare.

In rete tutte le informazioni sulla cancellazione dell’ipoteca

Accedendo al servizio, il debitore che ha estinto il mutuo può verificare se il creditore ha inviato la comunicazione, se questa è in lavorazione e se la pratica è andata a buon fine con la cancellazione dell’ipoteca. In caso contrario, può conoscere i motivi per cui l’iter si è eventualmente interrotto: per esempio, nel caso in cui mancano o sono errati i dati indispensabili alla cancellazione o il creditore ha chiesto la permanenza dell’ipoteca.

Interrogazione del Registro delle comunicazioni

Il servizio “Interrogazione del Registro delle comunicazioni” permette di conoscere lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca.

E’ gratuito e disponibile presso:

  • i servizi di pubblicità immobiliare
  • i servizi telematici Entratel e Fisconline.

Alle informazioni si accede fornendo il codice fiscale del debitore.

(Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2016)




Trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati: in arrivo le segnalazioni di irregolarità

A partire dal 21 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l’Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento agli anni 2013/2014.

Gli intermediari potranno utilizzare la nuova versione dell’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale Entratel, per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto.

Attraverso lo stesso canale, le Direzioni Regionali comunicheranno agli interessati l’esito dell’istruttoria in relazione ai casi segnalati. Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 241/97.

Si invitano, pertanto, gli intermediari a verificare, nei prossimi giorni, la eventuale presenza di tali segnalazioni sul portale Entratel.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2016

ATTENZIONE:

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Commenti

 

In attesa delle SS.UU. della Corte di Cassazione si consolida l’orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale dei crediti richiesti nelle cartelle esattoriali non opposte
di Enrico Molteni

 

Sospensione legale della riscossione: il giudice dell’esecuzione può bloccare il pignoramento e condannare Equitalia al pagamento delle spese legali
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Rettifica di UNICO per errori in danno del contribuente
Ammissibilità in sede contenziosa

 

Nell’impugnazione della cartella esattoriale può essere corretto il modello Unico affetto da errore

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Errori od omissioni – Emenda – Dichiarazione integrativa – Termine – Danno della P.A. o del contribuente – Differenza – Istanza di rimborso – Possibilità – Termine – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

  • Sezioni tributarie

 

Agevolazione prima casa
Coniugi in regime di comunione

 

Benefici per l’acquisto in regime di comunione della “prima casa”: il requisito della residenza va riferito alla famiglia

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 13334 del 28 giugno 2016: «IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Fruizione – Condizioni – Residenza  – Coniugi in regime di comunione – Residenza di uno solo dei due coniugi nel comune di ubicazione dell’immobile – Spettanza del beneficio – Sussistenza – Artt. 117, 143 e 144 c.c.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Variazioni IVA da sconto imposto ex lege
Legittimazione alla richiesta di rimborso IVA
Immediata esecutività delle sentenze di condanna al rimborso

 

Il pay back permette la variazione IVA

Il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti del Fisco se il cessionario è equiparato ad un “consumatore finale”

Via libera alla immediata esecuzione delle sentenze delle C.T. nelle controversie relative ai rimborsi

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – Sezione XIII – Sentenza n. 316 del 20 giugno 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Variazione dell’imponibile IVA in conseguenza dell’applicazione di sconto imposto ex lege (cd. pay back farmaceutico) – Istanza di rimborso dell’IVA da parte del cedente – In relazione alla parte di corrispettivo retrocessa alle regioni (cd. pay back) – Differenza tra il prezzo di vendita (IVA inclusa) praticato dalle Società farmaceutiche ai clienti e l’importo poi versato alle Regioni ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.L. n. 78/2010 (pay back 1,83%) e ai sensi dell’art. 1, comma 796 della L. n. 296/2006 (pay back 5%) -Equiparazione ai fini delle variazioni IVA dello sconto imposto ex lege (pay back) allo sconto commerciale – Fondamento – Conseguenza – Annullamento del provvedimento di diniego di rimborso – Immediata restituzione dell’IVA dall’agenzia delle Entrate alla società farmaceutica (con successiva, se richiesta, restituzione alla regione da parte dell’impresa) con condanna alle spese di lite (di 70.000 euro) – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Variazione dell’imponibile IVA in conseguenza dell’applicazione di sconto imposto ex lege (cd. pay back farmaceutico) – Conseguente richiesta di rimborso dell’IVA indebitamente versata – Legittimazione al rimborso – Cedente – Sussistenza – Rapporti fra Amministrazione, cedente e cessionario • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente – Immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente ex art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera gg) D.Lgs. 156/2015 – Controversia in tema di restituzione di imposte (nella specie rimborso IVA) – In ipotesi non subordinate alla prestazione di idonea garanzia – Decorrenza – Dal 1° giugno 2016 – Irrilevanza della mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Mef disciplinante le garanzie – Art. 69 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Tribunali:

Opposizioni all’esecuzione
Cartella non impugnata per crediti  Inps
Prescrizione breve

 

La prescrizione di credito Inps e Inail richiesto con cartelle esattoriali non opposte è quinquennale

Tribunale Ordinario di Trento – Sezione Lavoro – Sentenza n. 39 dell’8 marzo 2016: «RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all’esecuzione – Contributi previdenziali INPS e premi INAIL – Cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi previdenziali e Premi Inail – Legittimazione passiva del solo ente previdenziale – Sussistenza – Opposizione proposta anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione – Valore di mera “denuntiatio litis” – Sussistenza • RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all’esecuzione – Crediti previdenziali e premi assicurativi – Contributi previdenziali INPS e premi INAIL – Richiesti con cartella esattoriale (oggi richiesti attraverso avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell’INPS ex art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) – Giudizio di opposizione avverso iscrizione ipotecaria susseguente alla notifica di cartella di pagamento per contributi IVS gestione previdenziale artigiani e somme aggiuntive e premi INAIL – Prescrizione dei crediti – Per intervenuta prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 – Prescrizione quinquennale anche dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Effetti sulle prescrizioni brevi – Esclusione – Artt. 2946 e 2953 c.c. – Art. 3 della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 615 c.p.c.»

 

Intervento del giudice dell’esecuzione per accoglimento
dell’istanza
 di sospensione immediata della riscossione

 

Prescrizione del diritto di credito sotteso all’esecuzione mobiliare. Il giudice dell’esecuzione blocca il pignoramento di Equitalia se il contribuente ha chiesto la sospensione immediata della riscossione

Tribunale di Pordenone – Esecuzione n. 286 del 29 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI – Inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973 – Ambito di applicazione – Portata – Esecuzione mobiliare in relazione al mancato pagamento di contributi previdenziali – Applicabilità dell’art. 57 citato – Esclusione – Fondamento • RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell’INPS – Recupero coattivo – Richiesta di sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore per prescrizione/decadenza del diritto di credito – Mancata sospensione – Richiesta di intervento del giudice dell’esecuzione per accoglimento dell’istanza – Possibilità – Art. 1, commi da 537 a 543 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

 

Prassi

 

Agevolazioni per premi di produttività
e Welfare aziendale (benefit)

 

Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato -Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Canone RAI in bolletta

 

Canone Rai: i chiarimenti per riscossione con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 giugno 2016: «CANONE RAI – Canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche – Regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche – Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016 – D.M. MiSE 13/05/2016, n. 94 – Commi da 152 a 160, della L. 28/12/2015, n. 208 – R.D.L. 21/02/1938, n. 246, conv., con mod., dalla L. 04/06/1938, n. 880»

 

Fatturazione elettronica
Applicazione gratuita
dell’Agenzia delle entrate

 

Disponibile il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2016

 

 

Legislazione

 

Controlli incrociati
Segnalazione possibili anomalie

 

Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo 100mila “inviti” al nuovo ravvedimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 giugno 2016, prot. n. 100892/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Agevolazioni per gli autotrasportatori: confermato il recupero in F24 dei contributi al SSN. Modificate le deduzioni forfettarie

Pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto allo scorso anno, cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece, invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

 

Come cambiano le deduzioni forfetarie

 

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016)




Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Arriva, con la risoluzione n. 51/E del 4 luglio 2016, il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, secondo le modalità e i termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

I soggetti interessati

Il credito d’imposta, riconosciuto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2171), è fruibile dai titolari di reddito d’impresa con riferimento all’acquisto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in alcune zone delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Come utilizzare il “bonus”

Per accedere al credito d’imposta, come previsto dal provvedimento, è necessario presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il software ad hoc “Creditoinvestimentisud”, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il bonus maturato può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Come compilare l’F24

Il nuovo codice tributo è il “6869”denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208”. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

 

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022, ha aggiornato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

 

 




Disponibile il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Da oggi (1° luglio 2016) pronta all’uso la prima versione dell’applicazione web gratuita con la quale da oggi i contribuenti con partita IVA possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (D.Lgs. n. 127/2015 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1149).

Il servizio, realizzato dalle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Mef, Sogei, può essere utilizzato da tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, sia nel caso di fatture destinate a privati (B2B), sia per quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione. Alla web application, raggiungibile dal sito delle Entrate si può accedere utilizzando le credenziali fornite agli utenti dei servizi telematici dell’Agenzia, di Spid e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L’applicazione web

La nuova applicazione è stata progettata per permettere agli utenti, attraverso pochi passaggi guidati, di creare, visualizzare e salvare le fatture elettroniche e di scegliere quando e come inviarle ai propri clienti. In particolare, per la trasmissione delle fatture, dal 1° gennaio 2017 i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio, al momento obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione. Infatti, a partire dall’anno prossimo il Sistema di interscambio aprirà alla fatturazione tra privati, come opzione facoltativa. Infine, il servizio che permette di conservare a norma le fatture elettroniche, sia quelle emesse che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura elettronica. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2016)




Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: disponibile il software di compilazione della richiesta

Pronto il software di compilazione delle richiesta per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il software “CIM” (Versione: 1.0.0 del 30/06/2016) consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Chi può usufruire del credito

Il credito d’imposta è fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Si tratta del bonus introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102, L. 208/2015).

Come presentare il modello

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “CIM” da oggi disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno, e ciascuna comunicazione può riguardare uno o più progetti d’investimento. Possibile, inoltre, annullare o rettificare una precedente comunicazione inviata, rinunciando totalmente o parzialmente al credito d’imposta.

Come utilizzare il credito

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 104, L. 208/2015). Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. Utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia se l’importo utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, è superiore all’ammontare fruibile, il modello F24 è scartato.

Rideterminazione del credito d’imposta

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di non attivazione degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 105, L. 208/2015).

Per saperne di più:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2171)




Patent box, per chi ha presentato domanda tra il 1° e il 31 dicembre 2015: I 150 giorni decorrono dal 31 dicembre 2015

Per i contribuenti che hanno inviato l’istanza di Patent box tra il 1° e il 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni entro cui presentare o integrare la documentazione decorre dal 31 dicembre dello stesso anno. Questo è quanto prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Prot. n. 101754/2016 del 27 giugno 2016. Nel dettaglio, nel provvedimento si legge che «Il termine di 150 giorni entro cui può essere presentata o integrata la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. 2015/154278 recante disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, decorre dal 31 dicembre 2015, limitatamente alle istanze presentate dalla data di pubblicazione del provvedimento e fino al 31 dicembre 2015».

L’intervento è motivato dall’esigenza di “non pregiudicare l’accesso alla procedura di accordo preventivo ai contribuenti che, in buona fede, hanno inviato la documentazione integrativa erroneamente interpretando il termine previsto da precedenti provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria, tenuto conto che in molte disposizioni normative i termini da cui si fanno decorrere gli adempimenti iniziano da una data fissa” Ci si riferisce per la precisione ad un primo provvedimento (del 1 dicembre 2015, prot. n. 2015/154278 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1907), con cui sono state emanate apposite disposizioni per stabilire le modalità ed i termini della procedura e ad un successivo (del 23 marzo 2016, prot. n. 2016/43572), con il quale modificando il precedente, si è stabilito, in via transitoria, un termine di 150 giorni in luogo di 120 per la presentazione della documentazione a supporto dell’istanza, al fine di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione e presentazione della documentazione in argomento.

Una ultima notazione merita di essere dedicata ai principi espressi dalla circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, nel quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata presentazione della documentazione integrativa, entro i termini sopra indicati, determina la decadenza dell’istanza.

Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)

Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015:«AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali -Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Definizione dei beni immateriali agevolabili, calcolo dell’agevolazione, determinazione del reddito e l’oggetto dell’accordo preventivo. Le principali caratteristiche del regime e le risposte ai quesiti sul Patent box

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Accordi preventivi: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015:«Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, Prot. n. 43572/2016:«Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015»

 

 

 

Patent box, per le imprese con ricavi inferiori a 300 milioni di euro. La competenza passa alle Direzioni Regionali

Confermata la competenza dell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento sulla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi pari o superiori a 300 milioni di euro, a prescindere dal domicilio fiscale.

Alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano passa, invece, la competenza per le istanze presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi inferiori a 300 milioni di euro. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 Maggio 2016, Prot. n. 67014/2016. L’individuazione delle nuove competenze si è resa necessaria per far fronte all’elevato numero di richieste presentate successivamente all’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015 e per consentire una gestione più efficiente delle procedure.

Nei casi di incertezza in merito all’individuazione dell’articolazione competente a gestire l’istanza, le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016

 

 




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo 100mila “inviti” al nuovo ravvedimento

Sono 100mila le comunicazioni in arrivo nei prossimi giorni per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012 e consentire loro di “correggere il tiro” dialogando con le Entrate.

Nelle lettere, che arriveranno via pec o via posta ordinaria, l’Agenzia spiega ai contribuenti che, dall’incrocio con i dati in Anagrafe tributaria, risultano delle somme non correttamente indicate nella dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2012.

Chi troverà la comunicazione ha due strade: se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l’Agenzia ed evitare che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.

Nel segno della nuova stagione, improntata a dialogo e trasparenza, il Fisco punta così a intensificare la collaborazione con il cittadino, mettendo a sua disposizione i dati che lo riguardano e condividendo con lui eventuali anomalie che emergono dall’incrocio delle informazioni a sistema. Questa nuova tornata di invii, che si fermerà per la pausa estiva per poi riprendere a settembre, riguarda i contribuenti persone fisiche, tra cui i titolari di partita IVA.

Quali “errori” fanno scattare l’avviso del Fisco

A rientrare in questa tornata di comunicazioni sono anomalie relative ad alcuni redditi, che, dai dati in possesso dell’Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2013 e non avrebbero quindi concorso alla formazione dell’imponibile. Errori o dimenticanze che, in passato, avrebbero subito fatto partire l’avviso di accertamento e che invece, con la nuova impostazione impressa ai controlli, vengono preventivamente sottoposti all’attenzione del contribuente.

 Di seguito il dettaglio.

Redditi che non risultano dichiarati

Fonte informazione che ha consentito l’incrocio

Redditi di lavoro dipendente e assimilati Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta
Assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge Modello 730 o Modello Unico presentato dall’ex coniuge
Redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società
Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali Modello 770 presentato dalla società
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta
Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale) Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico PF

“L’Agenzia scrive”, come viaggiano le comunicazioni

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro-compliance.

Cosa fare se arriva la comunicazione

Se il contribuente riconosce i rilievi evidenziati dall’Agenzia, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorre indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione.

Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione “servizi con operatore > comunicazione accertamento”.

In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

Quanto costa rimediare con il ravvedimento soft

Grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che hanno ricevuto la lettera possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D. Lgs n. 472/1997), beneficiando così della riduzione a un sesto delle sanzioni. (Così, comunicato stampa del 24 giugno 2016)

Per saperne di più:

Il provvedimento che dà il via alla nuova campagna di alert persuasivi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 giugno 2016, prot. n. 100892/2016, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali»




Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

 

Aggiornamento al 7 marzo 2024

La disciplina originaria illustrata della  circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 è stata modificata dalle seguenti disposizioni:

  • articolo 1, commi da 160 a 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
  • articolo 55, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • articolo 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Le modifiche sono finalizzate a potenziare l’accesso al regime sostitutivo e a incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, per il soddisfacimento di esigenze sociali.

L’Agenzia delle entrate ha illustrato il contenuto e la portata delle ricordate novità con la la circolare 5 del 29 marzo 2018.

Da  ultimo, considerato l’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento,  si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari dell’Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5, 29 marzo 2018, n. 5, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

La legge di Stabilità 2016 hanno introdotto in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il successivo comma 190 modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall’imposizione IRPEF ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Più in particolare, l’articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2231) ha previsto, misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (benefit), connotati da particolari rilevanza sociale.

Le modalità applicative delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità sono disciplinate dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016. Infine, con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha illustrato l’agevolazione per i premi di produttività, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 50 mila euro. Inoltre, il documento si sofferma sull’esame delle nuove disposizioni in materia di benefit, rilevanti per la definizione dei piani di welfare aziendale la cui finalità è di rendere disponibile per i dipendenti un paniere di “utilità”, cioè di erogazioni o prestazioni, tra le quali gli stessi lavoratori possono scegliere quelle più rispondenti alle rispettive esigenze. Di seguito gli aspetti della disciplina agevolativa illustrata dal documento di prassi.

 

Premi di risultato

 

La tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili, introdotta con la legge di Stabilità 2016, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, parametri questi misurabili e verificabili con criteri specifici stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

Soggetti interessati

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro l’agevolazione è riservata al settore privato. Una vasta platea di soggetti che comprende le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni. Sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma. L’agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50mila euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate.

 

Il Welfare aziendale agevolato

 

La legge di stabilità 2016 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Per questo, l’eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, facoltà prevista anch’essa dalla nuova normativa, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10 per cento. Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

 

Benefit erogati in forma di voucher

 

La legge di Stabilità 2016 ha anche previsto la possibilità di erogare i benefit da parte del datore di lavoro tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale. Si tratta dei voucher, la cui introduzione apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.

 

Come si applica l’agevolazione

 

Il regime agevolato presuppone la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite reddituale di 50mila euro del lavoratore alle sue dipendenze. Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell’anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50mila euro o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016)

 

Per saperne di più:

 

Il decreto che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 112 del 14 maggio 2016 è stato pubblicato il “l’avviso” con il quale si rende noto che in data 25 marzo 2016, è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che – in attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) – disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.

Link al decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato – Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Brexit. Le banche centrali stanno assicurando ai mercati la liquidità necessaria

Si è tenuta oggi (24 giugno 2016) alla 13:30 una riunione telefonica dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Al termine della riunione il G7 delle finanze ha diffuso un comunicato che esprime rispetto per la decisione popolare del Regno Unito di uscire dall’Unione europea e fiducia nella capacità delle autorità britanniche di gestire le conseguenze del referendum. I ministri finanziari del G7 riconoscono che la volatilità dei mercati può avere implicazioni per la stabilità economica e finanziaria ma ricordano che le banche centrali stanno assicurando ai mercati la liquidità necessaria a favorirne il regolare funzionamento. Nel suo insieme il G7 conserva la propria unità e la capacità di cooperare per stabilità finanziaria.

Per saperne di più:

Link al comunicato stampa sul sito del G7




Nota Mef sulla Brexit: l’uscita del Regno Unito dall’Ue avrà effetti limitati sull’economia reale italiana

Alle 9:30 si è riunito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria.

La riunione è stata presieduta dal ministro Pier Carlo Padoan, vi hanno partecipato il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa Giuseppe Vegas.

Il Comitato ha preso in esame le prime conseguenze del referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e in particolare ha valutato le condizioni del settore bancario, del settore assicurativo, dei mercati finanziari e del mercato dei titoli di Stato.

Il Comitato ritiene che l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea avrà effetti comunque limitati sull’economia reale italiana. La solidità dei fondamentali delle imprese tornerà presto a prevalere sulla volatilità dei mercati finanziari. Il mercato dei titoli di Stato è stabilizzato dai programmi della Banca centrale europea e dal percorso di aggiustamento delle finanze pubbliche perseguito dal Governo. Nonostante le ampie escursioni dei prezzi, l’operatività dei mercati finanziari prosegue secondo le normali modalità. I fondamentali del sistema bancario restano solidi. In un contesto di volatilità generalizzata a livello globale, le autorità seguono con attenzione la situazione. (Così, Comunicato Stampa Mef, n. 114 del 24/06/2016)