Approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali

Dal 23 gennaio 2017 i contribuenti potranno presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online, grazie ai servizi telematici delle Entrate. Per farlo, basta utilizzare l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Agenzia, installare sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione (in modalità stand alone) SuccessioniOnLine, compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare.

Grazie a questa novità, sarà possibile visualizzare la dichiarazione presentata non solo sul cassetto fiscale del dichiarante, ma anche in quello dei coeredi e dei chiamati.

Il nuovo modello di successione e domanda di volture catastali, approvato con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016, realizza un importante passo verso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e sarà opzionale fino al 31 dicembre 2017 e obbligatorio dal 1° gennaio 2018.

Le principali novità

Con il nuovo modello è possibile effettuare le volture catastali in modo automatico, senza necessità di ulteriori adempimenti, e rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, invece di allegare ciascun documento. Inoltre il software consente di effettuare il calcolo automatico delle somme da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali, e pagare le somme dovute mediante addebito sul conto corrente.

Tra i punti di forza di questo nuovo processo vi è anche la funzione, a disposizione degli uffici territoriali dell’Agenzia, di visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti contribuenti, e quindi la possibilità per i contribuenti di richiedere le copie conformi della dichiarazione presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Dove e come si presenta

Il software è disponibile gratuitamente per il download sul sito internet delle Entrate. La dichiarazione può essere presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per la lavorazione.

Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

Doppio binario per tutto il 2017

La nuova modalità di presentazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali sarà utilizzabile a partire dal 23 gennaio 2017.

Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all’utilizzo del modello SuccessioniOnLine, è possibile continuare a presentare presso l’ufficio competente dell’Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24/25 del 2016

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Speciale – Manovra 2017

 

IL DECRETO FISCALE “COLLEGATO” CONVERTITO IN LEGGE

 

Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con mod.,
dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225

 

«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»

 

Articolo per articolo, la guida alla lettura di tutte le disposizioni fiscali

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Operazioni IVA 2013. In arrivo comunicazioni preventive da incrocio dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l’esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini IVA, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell’Agenzia delle Entrate contenente l’invito a regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Naturalmente, tramite le comunicazioni le Entrate mettono a disposizione dei soggetti IVA interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. A stabilirlo è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016, prot. n. 221446/2016, con cui le Entrate fissano modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.

I vantaggi offerti dall’adempimento spontaneo

Ad ogni modo, grazie a questi alert o segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

L’“operazione zero controlli” viaggia via mail

L’Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. L’obiettivo è quello di informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie.

Per informazioni, linea diretta contribuenti-Entrate

I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute. Per eventuali ulteriori informazioni, o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l’incongruenza segnalata, il contribuente potrà contattare immediatamente le Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. Ricordiamo, inoltre, che la richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e che all’interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.

Condivisione e collaborazione alla base del ravvedimento

Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione avanzate, consente quindi ai titolari di partita IVA che ricevono le informazioni dall’Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997). I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973). (Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016)




Nel 2017 processo tributario telematico esteso in tutto il territorio nazionale

Per l’anno 2016, il piano della estensione del processo tributario telematico (PTT) è stato portato a termine con l’attivazione del PTT nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

Con il decreto del Direttore Generale delle finanze del 15 dicembre 2016, si prevede di completare nel 2017 l’estensione del PTT a tutte le Commissioni tributarie presenti nelle restanti regioni, secondo il seguente calendario:

15 febbraio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Campania, Puglia e Basilicata;

15 aprile 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia;

15 giugno 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna;

 15 luglio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche, Val d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano.

(Fonte: comunicato Mef del 15/12/2016)

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata: breve analisi normativa in attesa delle disposizioni attuative

I commi da 17 a 23 della Legge di bilancio 2017, modificati nel corso dell’approvazione definitiva, intervengono sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori in contabilità semplificata, sostituendo il principio di competenza con il principio di cassa.Il nuovo regime costituirà dal 2017 il “naturale” sistema contabile e per determinazione delle imposte sui redditi, in presenza dei requisiti dimensionali per l’accesso alla “semplificata”, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria (vincolante per il periodo nel quale è esercitata e per i due successivi). Sotto il profilo soggettivo tale disposizione non ha carattere innovativo e pertanto i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata sono da individuare nelle imprese individuali, esercitate anche sotto forma di imprese familiari, nelle società di persone e assimilate e negli enti non commerciali, per le eventuali attività commerciali collaterali. (Cfr. articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Come riferisce la relazione tecnica alla nuova disciplina sono potenzialmente interessate oltre 439 mila imprese in forma associata (società di persone) a cui vanno aggiunte oltre 1.766 mila le imprese minori individuali. Peraltro, lo stesso documento evidenzia che la disposizione comporta, nel primo esercizio di applicazione, un maggior di gettito di competenza di 778,5 milioni di euro ai fini IRPEF ed un recupero di gettito IRAP di competenza di circa 63,3 milioni di euro. Circostanza che induce a forti perplessità circa la convenienza all’adesione al regime.

 

Contabilità semplificata: dal principio di competenza a quello di cassa

 

Il comma 17 apporta numerose modifiche all’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Nel dettaglio, per effetto delle modifiche in esame (comma 17, lettera a)), le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata calcoleranno l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (sempre ai sensi dell’articolo 85 TUIR) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all’articolo 89 TUIR) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. Continuano a computarsi in aumento i proventi immobiliari (articolo 90, comma 1 TUIR), le plusvalenze (realizzate ai sensi dell’articolo 86 TUIR) e le sopravvenienze attive (articolo 88); sono calcolate in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui all’articolo 101 TUIR).

Le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze.

Il comma 17, lettera b),apporta modifiche al comma 3 dell’articolo 66, al fine di disporre, con riferimento alla determinazione dell’imponibile per le imprese minori, che non trovi più applicazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile di cui all’articolo 109, commi 1 e 2 TUIR. Essi dunque vanno computati per cassa. Per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell’approvazione è stato specificato che continuano ad applicarsi le ordinarie regole valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni di cui all’articolo 110, commi 1 e 2 del TUIR. (n. 1) della lettera b)).

Coerentemente alle modifiche apportate dal n. 1) della lettera b), il successivo n. 2) sopprime, per motivi di coordinamento, gli ultimi due periodi del predetto articolo 66 che consentivano ai soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, nell’esercizio in cui ricevono il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi come previsto ordinariamente dall’articolo 109, comma 2, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, spiega la relazione d’accompagnamento “una siffatta previsione non ha più ragion d’essere in un regime per cassa”.

Il comma 18 reca una disposizione transitoria, prevedendo che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza. La ratio della disposizione è quella di evitare “fenomeni di doppia imposizione”, infatti, il primo reddito per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente soggetto a regime competenza.Nonostante il pregevole intento, il comma 18, sembra trascurare le peculiarità e le limitazioni nel procedimento di utilizzo delle perdite di cui all’articolo 8, comma 3, penultimo periodo del TUIR per le imprese di contabilità semplificata. Infatti, l’eventuale perdita fiscale (soprattutto nel caso in cui l’ammontare delle rimanenze di magazzino sia ingente) generata dall’applicazione della norma transitoria potrebbe nell’ambito di un’attività d’impresa in contabilità semplificata, in assenza di altri redditi di qualsiasi natura, essere persa definitivamente.

Il comma 19, con finalità di evitare salti o duplicazioni di imposizione, disciplina l’ipotesi di passaggio dalle regole specifiche per le imprese minori – ai sensi dell’articolo 66 TUIR – ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa. In tal casoi ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

 

La disciplina per la determinazione della base imponibile dell’IRAP

 

Le disposizioni introducono, altresì, modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile dell’IRAP finalizzate a prevedere, per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, l’introduzione del criterio di cassa come per le imposte sui redditi. In particolare, il comma 20 interviene sulla disciplina della base imponibile IRAP delle cd. imprese minori, inserendo a tal fine il comma 1-bis all’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997. La novella dispone che per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la base imponibile di cui al comma 1 dell’articolo 5-bis del D.Lgs n. 446 del 1997, è determinata con i criteri previsti dal medesimo articolo 66 del TUIR. Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevando, ad esempio, le rimanenze finali. Conseguentemente ai fini IRAP, il comma 21 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai precedenti commi 18 per la riduzione dal reddito dell’importo delle rimanenze finali e 19 che detta le regole applicabili nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa.

 

Gli obblighi contabili per la nuova semplificata

 

Il comma 22 sostituisce integralmente l’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 in tema di contabilità semplificata delle imprese minori al fine di allineare gli obblighi contabili alle modifiche recate all’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ha introdotto per tali soggetti il criterio della determinazione del reddito per cassa. Le disposizioni in esame mantengono fermi i vigenti limiti per l’accesso alla contabilità semplificata, aggiornando i riferimenti normativi al TUIR, con riferimento ai ricavi rilevanti; si tratta dei medesimi considerati rilevanti ai sensi del modificato articolo 66 TUIR. Dal momento che le modifiche all’articolo 66 TUIR sostituiscono il criterio di competenza con quello di cassa, si precisa che – per l’ingresso nel regime semplificato – vengono in considerazione i ricavi conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza (articolo 109, comma 2 TUIR).

Le modifiche al comma 2 e 3 dell’articolo 18 intendono adattare anche alle scritture contabili l’applicazione del principio di cassa per l’individuazione dei ricavi imponibili. Di conseguenza, sono dettagliate con maggiore precisione le annotazioni e le integrazioni da effettuare nei registri esistenti, ovvero le nuove scritture contabili da tenere per essere ammessi al regime.

Pertanto (novellato comma 2 dell’articolo 18), i soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

a) il relativo importo;

b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

In un diverso registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al criteri di cassa) le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso.

Ai sensi del novellato comma 3, i diversi – rispetto a quelli indicati al comma 2 – componenti positivi e negativi di reddito vanno annotati nei registri obbligatori (ex comma 2), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo comma 4 chiarisce che i registri IVA sostituiscono i registri di annotazione di ricavi e spese (ex comma 2), ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione a fini IVA.

In ossequio al principio di cassa, in luogo delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

 

L’opzione per il regime di cassa virtuale

 

Il novellato comma 5 consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

I commi 6-10 riproducono il contenuto dei previgenti commi 4-8 dell’articolo 18, che ad ogni buon conto si riportano:

«6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.»

 

Possibile revocare opzione per l’ordinaria e applicare nel 2017 il nuovo il regime di contabilità semplificata per cassa

 

Sebbene, in via generale, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (comma 8 sopra riportato e art. 3 del D.P.R. n. 442 del 1997), stante le significative modifiche sopra esaminate – si ritiene applicabile la deroga contenuta nell’art. 1 del citato D.P.R. n. 442 del 1997, secondo cui «è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.». Conseguentemente, i soggetti che, nel 2016, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale forfetario, possono, dal 1° gennaio 2017, revocare, a prescindere dal triennio, detta opzione e accedere al regime della contabilità semplificata. (cfr. i chiarimenti espressi in relazione alle modifiche al regime forfetario nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016, par. 6.2 in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 74).

 

Definizione di ricavi conseguiti nel periodo di imposta

 

Il novellato comma 11 chiarisce che, ai fini della contabilità semplificata, si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta le somme incassate registrate nell’apposito registro (di cui al comma 2, primo periodo), ovvero nel registro IVA appositamente integrato (di cui al comma 4).

 

Entro il 31 gennaio 2017 la norme attuative

 

Il comma 23 chiarisce la decorrenza delle nuove norme, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Esse sono attuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (31 gennaio 2017).




A decorrere dal 1° gennaio 2017 saggio di interesse legale allo 0,1 per cento in ragione d’anno

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016, il Decreto Mef del 7 dicembre 2016 che modifica del saggio di interesse legale.

Nel provvedimento, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato, fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. Si ricorda che con precedente decreto del 11 dicembre 2015, la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016

Per l’anno 2001 la misura degli interessi legali è stata fissata al 3,5 per cento dal D.M. 11/12/2000 (in “Finanza & Fisco” n. 2/2001, pag. 199).

Per gli anni 2002 e 2003 la misura degli interessi legali è stata fissata al 3 per cento dal D.M. 11/12/2001 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2002, pag. 457).

Per gli anni dal 2004 al 2007 la misura degli interessi legali è stata fissata al 2,5 per cento dal D.M. 01/12/2003 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2003, pag. 4546).

Per gli anni 2008 e 2009 la misura degli interessi legali è stata fissata al 3 per cento dal D.M. 12/12/2007 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2007, pag. 3838).

Per l’anno 2010 la misura degli interessi legali è stata fissata al 1 per cento dal D.M. 04/12/2009 (in “Finanza & Fisco” n. 44/2009, pag. 3994).

Per l’anno 2011 la misura degli interessi legali è stata fissata all’1,5 per cento dal D.M. 07/12/2010 (in “Finanza & Fisco” n. 41/2010, pag. 3679).

Per gli anni 2012 e 2013 la misura degli interessi legali è stata fissata al 2,5 per cento dal D.M. 12/12/2011 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2011, pag. 3662).

Per l’anno 2014 la misura degli interessi legali è stata fissata all’1 per cento dal D.M. 12/12/2013 (in “Finanza & Fisco” n. 37/2013, pag. 3033).

Per l’anno 2015 la misura degli interessi legali è stata fissata allo 0,5 per cento dal D.M. 11/12/2014 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2014, pag. 2605).

Per l’anno 2016 la misura degli interessi legali è stata fissata allo 0,2 per cento dal D.M. 11/12/2015




Convenzione Italia-Svizzera sulle doppie imposizioni: entrato in vigore il Protocollo di modifica

Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2016, informa che «Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 69 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016. In conformità al suo art. III, comma 1, il Protocollo è entrato in vigore in data 13 luglio 2016».

Convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12/02/1979)

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera

La ratifica ed esecuzione dell’Accordo è stata autorizzata dall’Italia con Legge 4 maggio 2016, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016




Legge di Bilancio 2017: sì definitivo dal Senato




Equitalia: sul sito il nuovo modello DA1 per la rottamazione delle cartelle

Equitalia informa che il nuovo modello per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata è disponibile sul portale istituzionale www.gruppoequitalia.it. Il modello DA1 recepisce le novità normative introdotte dal Parlamento nel decreto legge n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale e in vigore da domani, 3 dicembre. Il modello dovrà essere consegnato presso gli sportelli Equitalia oppure inviato, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica (email o pec) riportato sul modulo e anche sul portale della società. Oltre al nuovo modulo DA1, i contribuenti possono trovare anche le istruzioni aggiornate per la compilazione e le risposte alle domande più frequenti (faq).

Una delle novità più rilevanti riguarda le somme che rientrano nella definizione agevolata: il provvedimento si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016, mentre il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevedeva fino al 2015. La legge inoltre stabilisce lo slittamento del termine ultimo per presentare richiesta di adesione che passa dal 23 gennaio al 31 marzo 2017. Termine valido anche per chi ha già presentato domanda e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016: sarà sufficiente presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modulo DA1 e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che si vogliono definire. Equitalia invierà entro il 31 maggio del 2017 (non più entro il 24 aprile come inizialmente previsto) una comunicazione ai contribuenti che hanno aderito, in cui sarà indicata la somma dovuta, insieme ai relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017. Chi preferisce pagare in più rate potrà chiederne fino a un massimo di cinque, non più quattro come stabilito in precedenza, e ci sarà più tempo per pagarle: l’ultima scadenza della rateizzazione, infatti, è a settembre 2018 e non più a marzo.Si potrà pagare con la domiciliazione bancaria, oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia. (Così, comunicato stampa Equitalia del 2 dicembre 2016).




Promemoria IMU e TASI: al 16 dicembre il versamento della seconda rata. Il Mef pubblica la FAQ sul versamento

Il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016. Il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2016 nel sito informatico www.finanze.it.

Al fine di agevolare l’adempimento, anche in considerazione della vigenza per l’anno 2016 del “blocco” degli aumenti dei tributi locali, sono state elaborate le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e associazioni di categoria in merito alla corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento del saldo. (Così, comunicato Mef del 2 dicembre 2016)

FAQ sul versamento seconda rata IMU e TASI 2016

Link alle risposte ad alcune domande frequentemente poste all’A.F. da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016.




Decreto Legge Fiscale “collegato”: in G.U. la legge di conversione e il testo coordinato

Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 il testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, coordinato con modifiche introdotte dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 (pubblicata nella stesso S.O.), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.». Le modifiche apportate entrano in vigore dal 3 dicembre 2016

Modificato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la definizione agevolata dei ruoli

Si ricorda che la Definizione agevolata prevista dall’articolo 6 deldecreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

  • presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
  • alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Link al testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» . Testo coordinato con le norme richiamate o modificate




Esportatori abituali. Un nuovo modello della dichiarazione d’intento per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017

Disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. Il provvedimento del Direttore di oggi, infatti, approva un nuovo modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Questo modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014e modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015, prot. n. 19388/2015.

Come presentare il modello

Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all’Agenzia, utilizzando il software “Dichiarazione d’intento” disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello approvato oggi può essere utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, prot. n. 213221/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2016

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Commenti

Nuove dichiarazioni integrative a favore previste dal D.L. Fiscale convertito. Brevi note e casi pratici

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

 

Per la Suprema Corte il cumulo giuridico si applica anche agli omessi versamenti

di Elia Orsi

 

Redditometro. Con la sentenza n. 21143/2016 della Cassazione un non condivisibile ritorno al passato

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Inagibilità ed inutilizzabilità dell’immobile
Riduzioni IMU/ICI

Riduzione ICI del 50% per inagibilità ed inutilizzabilità: spetta anche senza denuncia se lo stato dell’immobile è noto al Comune

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 18453 del 21 settembre 2016: «ICI (Imposta comunale sugli immobili) – Stato di inagibilità ed inutilizzabilità dell’immobile – Riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992 – Mancata richiesta del contribuente – Irrilevanza – Fondamento – Condizioni – Conoscenza dello stato dell’immobile da parte del Comune – Art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 – Art. 6, comma 4, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Accertamento sintetico e redditometro
Prova contraria del contribuente

Redditometro: la presunzione di capacità contributiva qualificata come “legale” limita i poteri del giudice tributario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 21143 del 19 ottobre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Rettifica delle dichiarazioni – Accertamento con metodo sintetico – Cosiddetto redditometro – Capacità contributiva – Elementi indicativi – Presunzione legale ex art. 2728 c.c. – Portata – Disconoscimento della presunzione da parte del giudice tributario – Esclusione – Art. 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamento sintetico per acquisto di terreno dal genitore: confermata la prova contraria senza limiti e l’applicabilità della presunzione di liberalità ex art. 26 D.P.R. n. 131/86 a favore del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21142 del 19 ottobre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Atto di appello – Contenuto – Motivi dell’impugnazione – Amministrazione finanziaria – Riproposizione della motivazione dell’avviso di accertamento – Onere di impugnazione specifica ex art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Assolvimento – Sussistenza • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico e redditometro – Presunzione di liberalità ex art. 26 D.P.R. n. 131 del 1986 – Validità della stessa ai fini dell’imposta di registro – Applicabilità ad altri tributi – Possibilità – Limiti – Obblighi motivazionali del giudice • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico e redditometro – Accertamento del reddito complessivo netto delle persone fisiche determinato sinteticamente – Determinazione sintetica – Spesa per incrementi patrimoniali – Prova contraria del contribuente – Presunzione relativa di reddito – Facoltà del contribuente di provare il contrario – Sussistenza – Portata – Art. 38, commi 5 e 6, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Pasti ai dipendenti
Assimilazione ai servizi di mensa

Somministrazione di pasti ai dipendenti di alberghi o ristoranti: non è soggetta ad IVA e non costituisce ricavo a “valore normale” per l’impresa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21290 del 20 ottobre 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Ricavi afferenti il reddito d’impresa il valore normale – Pasti consumati dai dipendenti – Computo – Esclusione per un’impresa di ristorazione – IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Oggetto – Attività di bar, ristorante, albergo – Cessione di Beni – Pasti consumati dai propri dipendenti (cuochi, camerieri, operai) – Somministrazione per il consumo ai dipendenti – Cessione gratuita di beni – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze – Art. 3 comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 18, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Contenuto della sentenza
Vizi motivazionali

La sentenza della C.T.R. completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado è nulla

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22693 dell’8 novembre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Vizi di motivazione – Ricorso per cassazione -Difetto assoluto o motivazione apparente – Nozione – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. – Art. 360, n. 4 c.p.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Sentenza di appello – Illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado – Necessità – Motivazione “per relationem” – Riferimento alla sentenza di primo grado – Legittimità – Limiti»

 

Eredità con beneficio di inventario
Riflessi sui debiti tributari

“Ridotta” la responsabilità dell’erede accettante con beneficio di inventario per il debito d’imposta imputabile al “de cuius”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 23019 dell’11 novembre 2016: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – Accettazione dell’eredità – Con beneficio di inventario – Accettante con beneficio d’inventario – Erede – Qualifica – Sussistenza – Effetti – Debito di imposta per IRPEF – Debenza nei limiti dei beni lasciati dal de cuius – Artt. 470 e 490 c.c. • SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DI IMPOSTE SUI REDDITI – Accettazione con beneficio d’inventario – Esclusione della responsabilità dell’erede “ultra vires” – Opponibilità all’erario – Sussistenza – Esigibilità dell’imposta prima della chiusura della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata – Esclusione – Fattispecie in tema d’impugnazione di cartella di pagamento • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Giurisdizione in materia tributaria – Riscossione – Riscossione mediante ruoli – Ambito della giurisdizione – Successioni “mortis causa” – Erede accettante con beneficio di inventario – Impugnazione di cartella di pagamento per il vizio concernente la mancata contemplazione della limitazione della responsabilità dell’erede accettante con beneficio di inventario per il debito tributario del “de cuius” – Individuazione dei limiti della relativa obbligazione – Giurisdizione delle commissioni tributarie – Devoluzione – Fattispecie riguardante cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento di quanto dovuto dal “de cuius” per essere divenuti definitivi alcuni avvisi di accertamento IRPEF (atti presupposti per l’iscrizione a ruolo) – Art. 2 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 490 c.c.»

 

Sezione Lavoro

Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati

Soci di società di persone: i requisiti per l’obbligo all’iscrizione alla gestione INPS commercianti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23360 del 16 novembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Socio accomandatario in accomandita semplice – Iscrizione alla gestione assicurativa commercianti – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo del socio amministratore all’iscrizione alla gestione assicurativa – Onere probatorio – A carico dell’Istituto assicuratore – Art. 29, primo comma, della L. 03/06/1975, n. 160 – Art. 3, della L. 28/02/1986, n 45 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335 • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi dovuti dagli iscritti alla gestione commercianti – Soggetti obbligati – Requisiti – Socio accomandatario in accomandita semplice – Requisiti – Società di mero godimento – Società senza impresa – Socio accomandatario di una società con attività limitata al mero godimento di beni – Configurabilità dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti – Esclusione»

 

Commissioni Tributarie Regionali

Avviso di accertamento o cartella di pagamento
Consegna agli eredi

Atti impositivi intestati al defunto raccolti dagli eredi: sussiste la nullità assoluta ed insanabile

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione XXI – Sentenza n. 6221 del 19 ottobre 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Contribuente deceduto – Consegna degli atti (impositivi ed esattivi) dopo il decesso agli eredi – Intestazione dell’atto al dante causa – Conseguenze – Radicale nullità – Fondamento – Art. 65, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 156 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Rapporti tra professionisti e società “partecipate”
per la fornitura di servizi

Locazione dello studio professionale: ammessa la deduzione dei canoni anche se il locatore è una società di famiglia

Commissione Tributaria Provinciale di Ancona – Sezione I – Sentenza n. 1736 del 15 luglio 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Redditi di lavoro autonomo – Operazioni elusive – Elusione fiscale – Comportamento abusivo – Rapporti tra professionisti e società partecipate per la fornitura servizi – Abuso del diritto – Locazione di immobile ad uso strumentale – Indeducibilità di canoni di affitto a società immobiliare da parte di esercente la professione di commercialista socio di maggioranza unitamente alla moglie della stesso società locatrice – Non Fondamento – Condotta elusiva – Non sussistenza – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Abuso del diritto: i primi effetti del D.Lgs. sulla certezza del diritto

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria – Sezione I – Sentenza n. 386 del 14 novembre 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Redditi di lavoro autonomo – Operazioni elusive – Elusione fiscale – Comportamento abusivo ipotizzato (passare dall’indeducibilità delle quote di ammortamento relative agli immobili strumentali acquistati da professionisti operante nella fattispecie “ratione temporis” alla deducibilità dei canoni di locazione – Rapporti tra professionisti e società il cui assetto societario è riconducibile a persone fisiche dello stesso nucleo familiare – Abuso del diritto – Locazione di immobile ad uso strumentale – Indeducibilità di canoni di affitto corrisposti a società immobiliare da parte di esercente la professione notaio coniuge del socio di maggioranza al 99% della società locatrice – Non fondamento – Finalità elusiva – Non sussiste – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche
Divieto di distribuzione indiretta degli utili dell’attività sociale

Rapporti commerciali tra enti sportivi dilettantistici (ASD, SSD) e socio a “valore normale” e applicazione retroattiva dell’abrogazione della sanzione impropria per la violazione dell’obbligo di tracciabilità

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 259 del 26 settembre 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Adempimenti contabili – Violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dal comma 5 dell’art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 – Conseguenze – Decadenza delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991 – Abrogazione della sanzione impropria ad opera dell’art. 19 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Giudizi pendenti – Applicazione del principio del “favor rei” – Fondamento – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – L 16/12/1991, n. 398 • IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Condizione per l’applicazione dei regimi agevolati – Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette – Caso di specie – Società sportiva di capitali senza fini di lucro – Canoni per contratto d’affitto d’azienda, che lega la SSD al suo unico socio, titolare delle licenze ed autorizzazioni commerciali – Configurabilità di distribuzione indiretta di utili ai soci – Condizioni – Prova della non congruità (rispetto al valore normale) del canone rispetto alla natura e qualità dei beni affittati – Onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria – Sussistenza – Art. 90, comma 18, lett. d), della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 148, comma 8, lett. a), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2697 c.c.»

 

Prassi

Distributori automatici a capsule o cialde
Aliquote IVA somministrazione caffè

Somministrazione di caffè tramite distributori automatici a capsule/cialde: le condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA al 10 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 17 novembre 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde – Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande – Art. 20, comma 1, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Tabella A, parte III, n. 121) allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Legislazione

Omessa dichiarazione di compensi professionali
Alert persuasivi

Incroci tra 770 committente e UNICO professionista: in arrivo le lettere per i compensi certificati dai sostitutid’imposta che non risultano dichiarati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2016, prot. n. 209279/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, compensi per prestazioni di lavoro autonomo certificati dai sostituti di imposta»

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di ottobre 2016

 

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Studi di settore. Online il software “Segnalazioni 2016”. Nel cassetto fiscale pubblicati modelli ed esiti per il periodo d’imposta 2015

Novità per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Sul sito delle Entrate è disponibile Segnalazioni 2016, il software con cui il contribuente può segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Grazie al software viene semplificata la fase di comunicazione e confronto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Inoltre, sempre nella giornata di oggi (30 novembre 2016) i contribuenti avranno a disposizione, nel proprio cassetto fiscale, i modelli degli studi di settore presentati per il periodo d’imposta 2015 e l’esito relativo allo stesso periodo d’imposta dell’applicazione degli studi di settore, ricalcolato sulla base dell’ultima versione del software Gerico pubblicata.

Sullo stesso sito delle Entrate, infine, sono pubblicate le statistiche dei dati degli studi di settore, dichiarati dai contribuenti, aggiornate al 2015. Adesso, utilizzando una semplice applicazione, gli utenti potranno conoscere il numero delle posizioni, i ricavi o i compensi dichiarati e la percentuale di contribuenti congrui e non. Le interrogazioni possono essere effettuate per anno, macrosettore e tipologia di dichiarazione presentata o per singolo studio di settore.

Come segnalare elementi al Fisco

Per accedere al servizio Segnalazioni 2016 occorre essere registrati nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Segnalazioni 2016 è raggiungibile al seguente link: Home – Servizi online – Servizi fiscali – Servizi fiscali con registrazione – Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2016 (periodo d’imposta 2015) – web.

Tramite il programma dedicato, i contribuenti possono comunicare all’Amministrazione finanziaria, predisponendo e inviando una segnalazione, informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2015, nonché segnalare informazioni o precisazioni relative all’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi. Per assicurare un utilizzo dell’applicazione facile e corretto, sul sito delle Entrate è inoltre a disposizione dei contribuenti una Guida alla compilazione.

Tutte le statistiche a portata di contribuente

Il sistema offre, anno per anno, una panoramica completa sulla platea di soggetti che applicano gli studi di settore. Più in dettaglio, è possibile selezionare il macrosettore, o ancora il singolo studio, per conoscere, tra l’altro, gli importi di ricavi o compensi dichiarati, anche con riferimento ai soggetti congrui e non congrui; la percentuale di congrui e di coerenti rispetto alla platea, il numero di posizioni congrue e non per effetto dei correttivi relativi alla crisi economica. Per consultare le statistiche basta collegarsi al sito www.agenziaentrate.it e seguire questo percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Statistiche studi di settore. Nella stessa pagina è inoltre disponibile il link ai dati statistici relativi agli studi di settore disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze, elaborati in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Sose, relativi ai periodi d’imposta 2005-2014.

Con le pubblicazioni di oggi si amplia il kit di informazioni a disposizione per permettere ai contribuenti di avere un quadro sempre più completo della propria posizione fiscale e aiutarli, anche grazie alla condivisione di dati “a monte”, ad adempiere correttamente o a mettersi in regola per tempo, fruendo di sanzioni ridotte. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 novembre 2016)




Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture C’è tempo fino al 31 marzo per esercitare l’opzione per il 2017 e i 4 anni successivi

Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi (il primo dicembre) dal direttore, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. La finestra temporale, più ampia di quella inizialmente disposta dai provvedimenti del 28 ottobre scorso, viene stabilita dal Fisco per consentire a contribuenti e intermediari di valutare attentamente l’opportunità di esercitare le due opzioni vincolanti per 5 anni.

Inoltre, per semplificare ulteriormente gli adempimenti, lo stesso provvedimento introduce la possibilità, per chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.

Esercizio e durata dell’opzione

Entrambe le opzioni per la trasmissione dei dati, introdotte dal D.Lgs n. 127/2015 e regolate da due provvedimenti delle Entrate del 28 ottobre scorso, vanno esercitate ordinariamente:

  • esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Una volta esercitate, le opzioni vincolano i contribuenti per 5 anni. Al fine di consentire, sia ai contribuenti che agli intermediari, una più serena e attenta analisi delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi e della loro correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi e, quindi, permettere un’accurata valutazione dell’opportunità di esercitare le predette opzioni, il provvedimento garantisce un’ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione per il primo anno di applicazione. Pertanto, in questo caso, la scelta potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017 con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.

Un ulteriore chance per modificare i dati delle fatture dopo l’invio

Il provvedimento di oggi (primo dicembre) del direttore attribuisce ai contribuenti la possibilità di modificare i dati trasmessi, relativi alle fatture di un trimestre, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro trasmissione. L’opportunità viene introdotta nel provvedimento del 28 ottobre scorso, relativo alla trasmissione dei dati delle fatture. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2016, prot. n. 212804/2016, recante: «Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

I provvedimento modificati (versione non aggiornata).

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi “Registratori telematici”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l’opzione per l’invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»




Politiche fiscali 2017-2019: presentato al Parlamento l’atto di indirizzo del Ministro Padoan

Presentato al Senato l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. Il documento contiene indicazioni operative per tutte le articolazioni dell’Amministrazione fiscale: il Dipartimento Finanze del MEF, l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Per migliorare i risultati in termini di gettito si punta ad una strategia di gestione della compliance che prevede l’aumento dell’adempimento spontaneo, la riduzione dell’invasività dei controlli nei confronti di soggetti considerati a basso rischio.

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia fiscale, si occuperà di promuovere la cooperative compliance, le attività sui ruling internazionali per i grandi contribuenti, gli indici di affidabilità per i contribuenti medio-piccoli in sostituzione degli studi di settore, la fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi IVA. Tra i suoi compiti, anche il potenziamento dei servizi telematici, la diffusione della dichiarazione precompilata, l’accelerazione dei rimborsi fiscali a cittadini e imprese, il rafforzamento dell’istituto del ravvedimento operoso, il contrasto delle frodi per la fruizione indebita di rimborsi fiscali.

Guardia di Finanza

I militari della G.d.F. dovranno orientare le sue risorse operative verso il contrasto dei fenomeni evasive più gravi e pericolosi come il sommerso d’azienda e da lavoro, l’evasione internazionale, le frodi Iva, il contrasto al gioco e alle scommesse illegali, e alle attività imprenditoriali e patrimoniali di soggetti legati a organizzazioni criminali.

Agenzia delle Dogane e Monopoli

Le linee operative le Dogane sono volte, tra l’altro, alla riduzione degli adempimenti attraverso il ricorso alla digitalizzazione e semplificazione delle procedure, la valorizzazione delle innovazioni introdotte in coerenza con l’Agenda digitale europea, il rafforzamento degli strumenti per la prevenzione del riciclaggio e per la lotta al contrabbando.

Link al documento presentato al Senato recante: “Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attivita’ delle agenzie fiscali (anni 2017-2019)”




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2016

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Commenti

Cespiti destinati alla vendita: conseguenze fiscali e contabili 

di Marco Orlandi

 

Le SS.UU. della Cassazione ammettono l’utilizzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 per il recupero del credito IVA in caso di omessa dichiarazione, ma i dubbi restano

di Alvise Bullo ed Elena De Campo

 

Omessi versamenti e indebite compensazioni: dalla Cassazione chiarimenti in merito alle procedure di recupero e per l’irrogazione e la definizione delle sanzioni

di Elia Orsi

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

Prescrizione “breve” dei crediti richiesti con cartelle esattoriali
non opposte

Prescrizione quinquennale dei crediti Inps, tributari o per sanzioni richiesti in cartelle esattoriali non opposte. La conferma delle SS.UU. della Corte di Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016: «RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all’esecuzione – Crediti degli enti previdenziali – Crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie – Crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali – Crediti per sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative – Conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale – Esclusione – Applicazione dell’art. 2953 del codice civile alle ipotesi in cui la definitività dell’accertamento del credito derivi da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato – Non fondamento – Applicazione del termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati previsto dall’art. 2953 c.c. – Esclusione – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Effetti sulle prescrizioni brevi – Esclusione – Nella specie – Domanda azionata, qualificata come opposizione all’esecuzione opposizione, avverso intimazione di pagamento notificata decorso il quinquennio dalla notifica della cartella esattoriale recante credito contributivo vantato dall’INPS, senza il compimento di alcun atto interruttivo – Artt. 2946 e 2953 c.c. – Art. 615 c.p.c.»

 

Sezioni Civili Tributarie

Splafonamento del limite annuo massimo di compensazione
Sanzioni applicabili e possibilità
di definizione

Indebita compensazione di debiti e crediti per superamento del limite stabilito dall’art. 25 D.Lgs. 241/97: definibile l’atto di contestazione ex art. 16 del D.Lgs. n. 471/97

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 18682 del 23 settembre 2016: «DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – Crediti di imposta – Superamento del limite massimo dei crediti compensabili – Compensazione di debiti e crediti di imposta operata in misura eccedente il limite stabilito dall’art. 25 D.Lgs. 241/97 – Indebita compensazione tra crediti e debiti di imposta – Conseguenze – Sanzione per omesso versamento ex art. 13 D.Lgs. n. 471/97 – Applicabilità – Art. 25, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • SANZIONI TRIBUTARIE – Superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili (splafonamento del limite annuo) – Irrogazione di sanzione con atto di contestazione e di irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997 – Definizione agevolata ex art. 16, comma 3, del medesimo D.Lgs. – Ammissibilità – Ragioni – Artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Controllo automatico: obbligo di invio del cd. “Avviso bonario”

Controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973: obbligo del “bonario” ex comma 5, art. 6 dello Statuto, soltanto se sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19861 del 5 ottobre 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 a seguito del controllo automatizzato – Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate – Obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo – Condizioni – Presupposti – Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione – Necessità – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Liquidazione automatica ex art. 36-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili»

 

Fondo patrimoniale della famiglia
Esecuzione sui beni e sui frutti

Impignorabilità di beni immobili costituiti nel fondo patrimoniale. Solo con la prova che i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 22212 del 3 novembre 2016: «FAMIGLIA – Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi – FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni e sui frutti – Applicazione dell’art. 170 c.c. – Condizioni – Debiti contratti per le necessità della famiglia – Estraneità a detti bisogni – Prova – Onere del debitore – Fondamento – Artt. 167 e 170 c.c. – Art. 2729 c.c. • FONDO PATRIMONIALE – GARANZIE PER CREDITI ERARIALI – Esecuzione sui beni e sui frutti – Condizioni – Debiti contratti per i bisogni della famiglia – Individuazione – Relazione tra il fatto generatore e i detti bisogni – Necessità – Debito tributario sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale – Inclusione – Possibilità – Condizioni – Accertamento – Art. 22, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 167 e 170 c.c.»

 

Applicazione della c.d. “scissione”
della base
imponibile IRAP

Scissione della base imponibile IRAP per avvocati e commercialisti: non soggetti i redditi netti derivanti da incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali svolti senza il supporto dello “studio”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 23104 dell’11 novembre 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Dottore commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore di società e di consulente tecnico – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Necessità – Prova – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Sentenza – Forma e contenuto – Motivazione – Verifica della sufficienza della motivazione – Analisi strutturale della motivazione – Necessità da parte del giudice della illustrazione delle tappe del processo cognitivo – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c.»

 

Corte di Giustizia CE:

Cessioni intracomunitarie e assimilate
Requisiti necessari dell’operazione

Cessioni intracomunitarie e assimilate non imponibili. In mancanza di indizi dell’esistenza di una frode fiscale, rilevanza solo formale del numero di partita IVA del destinatario

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 20 ottobre 2016, Causa C-24/15: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Operazioni assimilate alle cessioni (intracomunitarie) – Trasferimento di beni all’interno dell’Unione europea (cd. acquisto di beni propri) – Nella specie – Soggetto passivo tedesco che aveva trasferito un veicolo destinato all’impresa dalla Germania alla Spagna – Diritto all’esenzione (non imponibilità nell’ordinamento italiano) – Condizioni di esenzione (non imponibilità nell’ordinamento italiano) di un’operazione intracomunitaria – Obbligo di fornire il numero d’identificazione IVA – Mancato rispetto dell’obbligo di comunicare un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di destinazione – Mancanza di indizi seri dell’esistenza di una frode fiscale – Diniego dell’esenzione (non imponibilità) – Esclusione – Articolo 28-bis, paragrafo 5, lettera b) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE – Articolo 28-quater, parte A, lettere a) e d) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE – Artt. 17 e 138 della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Artt. 38 e 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Prassi

Detrazione IRPEF per la realizzazione
o l’acquisto di box auto pertinenziali

Box auto pertinenziale: le autocertificazioni salvano le detrazioni in caso di pagamento senza bonifico

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 E del 18 novembre 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni – Interventi di recupero del patrimonio abitativo – Detrazioni per la realizzazione o l’acquisto di box auto pertinenziali limitatamente ai costi di realizzo comprovati dall’attestazione rilasciata dal costruttore – Acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario o postale – Conseguenze – Perdita delle detrazioni – Esclusione – Ulteriori adempimenti conseguenti utilizzo di una modalità di pagamento non consentita – Ricevimento delle somme da parte dell’impresa deve risultare attestato dall’atto notarile – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa costruttrice – Pagamenti con bonifico bancario prima del rogito notarile e in assenza di un preliminare di vendita registrato dai quali risulti il vincolo pertinenziale – Ammissione alla detrazione – Possibilità – Condizioni – Che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito – Rettifica di precedenti istruzioni (Ris. n. 38/E del 2008) – Art. 16-bis, comma 1, lett. d) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Legislazione

Rimborso della quota IMU Stato

Le procedure per il rimborso della quota IMU Stato pagata in eccesso

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2016: «Procedure relative al rimborso della quota I.M.U. Stato»

 

Omessa presentazione della dichiarazione IVA/2016
Alert persuasivi

Dichiarazione IVA/2016 per l’anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell’adempimento entro il 29 dicembre 2016

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Trasmissione dei dati per precompilata 2017. Le prime risposte riguardanti le spese universitarie

L’Agenzia delle entrate, ha pubblicato nel proprio sito alcune Faq riguardanti la comunicazione delle spese sostenute per la frequenza universitaria, rientranti tra le spese detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%.

In particolare in risposta ad un quesito relativo alle tipologie di spese universitarie che vanno indicate nel campo “Totale spese sostenute nell’anno solare per iscrizione, tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare” del tracciato record che deve essere utilizzato a partire dall’anno di riferimento 2016 per l’invio le informazioni relative alle spese universitarie, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel “Totale spese” sopra indicato vanno indicate tutte le spese sostenute per la frequenza di corsi di studio e per l’eventuale conseguimento dei corrispondenti titoli, dove previsti.

Vanno quindi incluse, per esempio, le spese per

  • ricongiunzione di carriera
  • iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena
  • frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale
  • trasferimenti di ateneo
  • passaggi di corso.

Non vanno comunicate le spese non detraibili, in quanto non funzionali alla carriera universitaria, quali le spese per

  • rilascio di certificati
  • eventuali more e sanzioni
  • duplicato del badge identificativo o del libretto.

In altra risposta, riguardante nel campo “Totale spese sostenute nell’anno solare per l’imposta di bollo al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare” l’Agenzia ha chiarito che in tale campo vanno indicate tutte le spese per imposta di bollo sostenute per la frequenza di corsi di studio e per il conseguimento dei corrispondenti titoli, dove previsti. Andrà quindi inclusa, per esempio, anche l’imposta di bollo per l’iscrizione all’appello di laurea. Non va indicata, invece, l’imposta di bollo relativa al rilascio di certificati, poiché non detraibile.

Infine, in relazione al campo “Totale spese sostenute nell’anno solare per il sostenimento di test d’accesso o valutazioni di carriera finalizzate all’ammissione al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare” di rilievo la puntualizzazione secondo cui nelle spese sostenute per l’accesso (o il tentato accesso) ai corsi di studio vanno indicate “anche le spese per test a cui non è seguita un’immatricolazione. La spesa va comunicata anche nel caso particolare di sostenimento del test anticipato da parte di studenti iscritti al quarto anno della Scuola Superiore”.

Link alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata 2017 da parte dei soggetti obbligati (bozze) – (Link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Link alle faq sulle spese universitarie (Versione del 10/11/2016)




Dichiarazione IVA/2016 per l’anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell’adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all’interno del Cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:

  • 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;
  • per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

I canali dell’Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA»




Cassa previdenza ragionieri. A partire dal 2017 i contributi previdenziali e assistenziali si versano anche con F24

A partire dal 2017 anche i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili, che esercitano attività libero professionale con continuità, potranno utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha firmato oggi una convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (Cnpr), che prevede la possibilità di utilizzare il modello di pagamento F24 per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il pagamento unificato apre alla compensazione

L’accordo, valido per un triennio, rientra nelle previsioni del D.M. del 10 gennaio 2014, che ha riconosciuto agli Enti previdenziali di categoria dei professionisti che ne fanno richiesta la possibilità di riscuotere i contributi tramite F24, e fa seguito a quelli già in vigore con altri istituti di previdenza.

Dal 2017, quindi, anche gli iscritti alla Cnpr potranno, con un’unica operazione, effettuare il pagamento delle somme dovute e utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione. L’Agenzia provvederà a breve, su richiesta dello stesso Ente, a definire i codici da indicare nel modello F24.

Versamenti più agevoli, riscossione più efficiente

L’intesa prevede che l’Agenzia fornisca alla Cnpr i dati relativi alle operazioni di riscossione e riversamento dei contributi. Da una parte, dunque, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti alla Cassa dei Ragionieri potranno utilizzare l’agevole sistema dei versamenti unitari, dall’altra l’Ente previdenziale potrà ottenere informazioni con maggiore tempestività e adottare, quindi, misure di controllo più immediate ed efficienti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 novembre 2016)

Aggiornamenti:

È stata pubblicata, nella sezione “Normativa e prassi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 111/E del 5 dicembre 2016 che istituisce i codici tributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali.

Con la risoluzione, per consentire il versamento dei contributi in parola tramite il modello F24, secondo le indicazioni fornite dalla CNPR, si istituiscono le seguenti causali contributo:

“E075” denominato “CNPR – Contributi anno corrente”;

“E076” denominato “CNPR – Contributi anni precedenti”;

“E077” denominato “CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente”;

“E078” denominato “CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti”;

“E079” denominato “CNPR – Contributi da ricongiunzione”;

“E080” denominato “CNPR – Contributi da riscatto” ;

“E081” denominato “CNPR – Contributi volontari”;

“E082” denominato “CNPR – Rateazione”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “codice ente”, il codice “0010”;

– nel campo “codice sede”, nessun valore;

– nel campo “codice posizione”, nessun valore;

– nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.




Rilascio del Pin per l’accesso ai servizi telematizzati INPS: non più ammessa la richiesta da parte di delegato

Alla luce di recenti eventi di richieste massive di PIN presso le sedi territoriali da parte di soggetti muniti di delega, modificate le istruzioni relative alle modalità operative di rilascio del Pin, contenute nel messaggio 22295 del 25/11/2011, per adeguarle al Codice dell’Amministrazione Digitale, uniformare le attività di front-office per il rilascio del Pin e garantire l’attribuzione delle credenziali ai diretti interessati.

In particolare, l’Inps con il messaggio n. 4590 del 16 novembre 2016 stabilisce che non è ammessa la presentazione della richiesta di Pin da parte di un delegato del richiedente. Chi è impossibilitato a recarsi in sede per chiedere il PIN, può utilizzare i canali alternativi della procedura online o del Contact center.

Il modulo MV35 sarà modificato di conseguenza.

Specifiche disposizioni riguardano i casi del tutore o amministratore di sostegno di persona in tutto o in parte incapace e del genitore di un minore.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2016

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Commenti

Le nuove dichiarazioni integrative a favore ex art. 5 D.L. n. 193/2016

di Elia Orsi

 

C.d. “rottamazione dei carichi inclusi in ruoli affidati”: aspetti di riflessione e criticità

di Alvise Bullo ed Elena De Campo

 

MANOVRA 2017

Imprese individuali (comprese quelle familiari) e società di persone. I nuovi regimi IRI e per cassa

Analisi normativa degli articoli 5 e 68 del D.D.L. di Bilancio 2017

Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127-bis) – Artt. 5 e 68

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Concorso di violazioni e continuazione
Violazioni della stessa indole

L’omessa dichiarazione ICI protratta per più anni integra autonome violazioni «della stessa indole»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18230 del 16 settembre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Concorso di violazioni e continuazione – Violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi a tributi locali – Violazioni concernenti le dichiarazioni ai fini ICI – Omessa denuncia per più annualità – Sanzionabilità di ciascun anno di imposta – Violazioni della stessa indole che vengono commesse in periodi di imposta diversi – Applicazione della sanzione mediante il cumulo giuridico di cui al comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Produzione di nuovi documenti ex art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Limitazione della norma ai soli documenti in precedenza non disponibili – Esclusione – Conseguenze – Documenti tardivamente prodotti in primo grado – Ammissibilità – Condizioni – Termine di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Applicabilità – Fondamento – Art. 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Vincolo della progressione

Omissione del versamento di acconti cui ha fatto seguito l’omesso versamento del saldo. Applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni per progressione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21570 del 26 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia di riscossione delle imposte – Omissioni relative al versamento di acconti cui ha fatto seguito una serie di omessi versamenti dei saldi delle imposte dovute – Vincolo della progressione – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Fattispecie – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Iscrizione ipotecaria “esattoriale” – Nullità per violazione dell’obbligo
del contraddittorio
endoprocedimentale

Ipoteca esattoriale: confermato l’obbligo di preventiva comunicazione dell’iscrizione a tutela del contraddittorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 18349 del 19 settembre 2016: «RISCOSSIONE – Riscossione coattiva – Iscrizione di ipoteca – Ipoteca “esattoriale” ex art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Regime anteriore al DL n. 70 del 2011 – Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente – Necessità – Fondamento – Omissione – Nullità dell’iscrizione ipotecaria – Sussistenza – Inefficacia – Esclusione – Ordine di cancellazione da parte del giudice – Necessità • FAMIGLIA – Rapporti patrimoniali tra coniugi – FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni e frutti – Iscrizione d’ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 – Ammissibilità – Condizioni • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Legittimazione passiva processuale – Ricorso contro iscrizione di ipoteca – Motivi di ricorso concernenti sia l’attività dell’agente della riscossione sia dell’Ente impositore (nella specie Agenzia delle entrate) – Presenza di motivi di ricorso concernenti la fondatezza della pretesa fiscale a base dell’iscrizione ipotecaria in ragione della nullità ed inesistenza degli atti presupposti (ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate) – Soggetto legittimato passivo nel giudizio sulla fondatezza della pretesa fiscale – Ente impositore -Fondamento – Art. 10, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Commissioni Tributarie:

Violazioni nella trasmissione telematica
Sanzioni per gli intermediari

Tardiva trasmissione telematica di più dichiarazioni: per il computo delle sanzioni si applica il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXX – Sentenza n. 4251 del 18 luglio 2016: «SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Tardiva presentazione nei termini di 110 dichiarazioni di clienti – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Concorso materiale omogeneo – Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Attività vivaistica
Reddito agrario

Il vivaio che compra piante per poi rivenderle non produce, sempre e comunque, reddito d’impresa

Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia – Sezione I – Sentenza n. 327 del 29 giugno 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Agricoltura – Reddito agrario – Attività agricole connesse – Attività effettuate da vivaio – Attenuazione del legame con il fondo – Valorizzazione del momento della cura e dello sviluppo del ciclo biologico – Consegue – Acquisto di piante da terzi produttori – Prova della ricoltivazione o manipolazione – Necessità – Rilevanza della relazione del CTU sul rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri e sulla potenzialità produttiva dell’azienda vivaistica (terra, capitale di esercizio, manodopera) – Artt. 32 e 56-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 c.c.»

 

Prassi

Produzione e cessione di energia elettrica da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
Qualificazione come attività connessa a quella agricola

Agroenergie. È attività connessa se l’azienda per produrre l’energia fotovoltaica, utilizza inequivocabilmente il fondo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98 E del 27 ottobre 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Regime fiscale della produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche – Qualificazione come attività connessa a quella agricola e produttiva di reddito agrario – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Art. 1, comma 423, della L. 23/12/2005, n. 266 – Art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Artt. 32 e 56-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 c.c.»

 

Legislazione

Opzione per il regime della trasmissione telematica
dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi “Registratori telematici”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»

 

Opzione per il regime della trasmissione telematica
delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l’opzione per l’invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di settembre 2016

 

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Transizione dagli studi di settore a nuovi indicatori di affidabilità/compliance

Conversione in legge del D.L. Fiscale “Collegato” n. 193/2016

Proposte delle Commissioni parlamentari

Proposta l’abolizione  degli studi di settore. In sostituzione,  introdotti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti. (Articolo 7-bis)

 

 Modifica proposta nell’esame in sede referente presso le Commissioni V Bilancio e VI Finanze della Camera dei Deputati

Articolo 7-bis.

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell’osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore).

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all’adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.




Nelle proposte emendative del “collegato fiscale”, rottamazione ammessa anche per i ruoli 2016

Nelle proposte emendative approvate nella seduta di giovedì 10 novembre 2016 dalle Commissioni riunite: V (Bilancio, tesoro e programmazione)e VI (Finanze) numerose le novità. Modificate le scadenze per la rottamazione: il termine per presentare l’istanza adesione alla definizione agevolata passa dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo 2017. Inoltre per chi avesse già presentato domanda, un emendamento prevede che entro la citata data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. Contestualmente all’ammissione alla definizione anche dei ruoli 2016, con l’aggiunta di un nuovo comma, il 3-ter, entro il 28 febbraio 2017, previsto che l’agente della riscossione, debba con posta ordinaria, avvisare il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.

Link alle numerose proposte emendative approvate nella seduta di Giovedì 10 novembre 2016 dalle Commissioni riunite: V (Bilancio, tesoro e programmazione)e VI (Finanze)




Rottamazione dei ruoli: Equitalia pubblica le istruzioni per la compilazione del modello “DA1”

Disponibile nel sito web del Gruppo Equitalia la guida alla compilazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016.

La definizione agevolata in sintesi

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2016, pag. 1587), contiene all’articolo 6 la disciplina della cd. rottamazione dei ruoli. In sostanza la possibilità di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, a prescindere dall’ente titolare del credito, pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali, l’aggio, e diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente le spese esecutive. L’agevolazione, consiste, dunque, nel non pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Dalla definizione sono stati esclusi, in considerazione della loro peculiarità, soltanto le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti nonché, tenuto conto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le somme che costituiscono cosiddette “risorse proprie tradizionali”, l’IVA riscossa all’importazione, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione potrà riguardare la sola parte delle somme iscritte a ruolo relativa alle maggiorazioni (ad es.: gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute).

La definizione agevolata sembra avere ad oggetto, indistintamente, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (salvo, quelli espressamente esclusi dal comma 10 dell’art. 6 D.L. 193/2016) e, quindi, come, peraltro confermato dalle nota 3 del modello di istanza di definizione pubblicato da Equitalia anche i carichi derivanti da “avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e avvisi di addebito dell’Inps”.

La domanda di adesione alla definizione agevolata – Il Modulo DA1

Il contribuente, avvalendosi dell’apposito Modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata messo a disposizione da Equitalia, potrà manifestare la propria volontà di aderire alla procedura rendendo un’apposita dichiarazione entro e non oltre il 23 gennaio 2017, nella quale assumerà anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.

Possono aderire alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Link al sito web del Gruppo Equitalia

 Link al sito web della Riscossione Sicilia S.P.A.

Gli effetti della domanda

Già dal momento della presentazione del “DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (Art. 6  del D.L. n. 193/2016)” sono interrotte le azioni esecutive avviate in precedenza (salvo che siano in uno stato avanzato di definizione) e l’agente delle riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e iscrivere nuovi fermi o nuove ipoteche. Più nel dettaglio, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La presentazione della dichiarazione, sospende, inoltre, i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.

Tuttavia, la dichiarazione non produce efficacia in caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero anche di una sola delle rate in cui il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento delle somme dovute. In questi casi, infatti, i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e l’agente della riscossione proseguirà, naturalmente, la riscossione in forma coattiva per il recupero integrale del debito.

Scadenze e importi saranno, comunque, comunicati dall’agente della riscossione allo stesso debitore entro il 24 aprile 2017. In ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo, mentre la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Per saperne di più:

FAQ – definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016

Le risposte alle principali domande sulla definizione agevolata (pubblicate nel sito http://www.gruppoequitalia.it e aggiornate al 4.11.2016)

1) Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.

2) Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?

Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

3) Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.

4) Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

5) Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?

Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

6) Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?

Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

7) Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?

Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

8) Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?

Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

9) Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

10) Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.




Finanziamento agevolato per gli eventi sismici di agosto: le regole per fruire del credito d’imposta

Disponibili le istruzioni per utilizzare il credito d’imposta erogato, con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello scorso 24 agosto 2016. Il credito d’imposta tiene conto sia dell’importo del finanziamento, che degli interessi dovuti e delle spese di gestione strettamente necessarie. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede, inoltre, che il credito d’imposta sia utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Compensazione o cessione del credito

Nei casi in cui i contribuenti abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso dello stesso avvenga tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. I soggetti finanziatori provvedono a recuperare gli importi tramite compensazione, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento, o mediante cessione del credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è avvenuta la cessione.

La trasmissione dei dati

I soggetti che hanno erogato i finanziamenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei beneficiari, l’ammontare dei finanziamenti concessi, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni. L’invio di questi dati avverrà secondo modalità e termini approvati con un successivo provvedimento dell’Agenzia. (Così, Comunicato stampa Agenzia della entrate 4 novembre 2016)

Si ricorda che il decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, (link sito Gazzetta ufficiale) concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato il Centro Italia, stabilisce ai sensi dell’articolo 5, comma 3, che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d) e) e g) del comma 2, previsti per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato. Il successivo comma 5 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Di seguito il link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2016, prot. n. 186585/2016, recante: «Modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2016

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Commenti

Con la circolare n. 42/E un ulteriore stimolo al ravvedimento operoso … ma non sempre: alcune considerazioni critiche

di Elia Orsi

 

L’obbligatorietà o meno del contraddittorio preventivo e della consegna del PVC. La “vera” portata della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 24823/2015

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamento “a tavolino”
Attivazione del
preventivo contraddittorio

Accertamenti “a tavolino”: ai fini IVA il contraddittorio precontenzioso è obbligatorio. In mancanza nullità solo con la prospettazione della rilevanza causale del vizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 18350 del 19 settembre 2016: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi “armonizzati” – Obbligatorietà – Inosservanza – Conseguenze – Onere del contribuente – Tributi “non armonizzati” – Applicabilità – Condizioni – Specifica previsione normativa – Necessità • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Istruttoria presso i locali dell’Amministrazione finanziaria (accertamento cd. “a tavolino”) – Tributi “armonizzati” (IVA) -Contraddittorio endoprocedimentale – Violazione – Invalidità del provvedimento conclusivo – Limiti alla relativa eccezione – Onere del contribuente di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio – Valutazione ex ante con riferimento al momento del mancato contraddittorio – Possibilità di un risultato diverso – Necessità»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Redditometro come presunzione semplice
Conseguenze

Redditometro periodi d’imposta 2007/2008: l’illegittimità dell’accertamento 2007 per il mancato esercizio del contradditorio precontenzioso travolge l’intera procedura

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione LXVII – Sentenza n. 3205 del 23 maggio 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico (redditometro) – Regime previgente alle modifiche introdotte dall’art. 22, comma 1, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Presunzioni poste a base dell’accertamento redditometrico – Presunzioni semplici – Conseguenze – Obbligo di instaurazione del contraddittorio – Presupposti richiesti ex lege ai fini dell’applicazione del redditometro – Divario per due o più annualità del reddito dichiarato da quello presuntivamente accertato – Necessità – Illegittimità dell’accertamento di una delle annualità del biennio (nella specie 2007) per mancanza delle gravi incongruenze tali da giustificare la maggior pretesa fiscale – Conseguenze – Annullamento dell’accertamento per entrambi gli anni del biennio 2007/2008 – Art. 38, quarto e quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Legislazione

Manovra 2017
Il decreto fiscale “collegato”

La guida alle novità del provvedimento d’urgenza

 

Le misure fiscali urgenti del “Collegato” alla legge di bilancio 2017

Il testo del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

 

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Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: approvato il provvedimento con le modalità per l’esercizio dell’opzione

Disponibili, sul sito delle Entrate, le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

Con un provvedimento 28 ottobre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene data attuazione alla disposizione introdotta dal D.Lgs n. 127/2015, che prevede la facoltà, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il provvedimento definisce, inoltre, le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell’invio telematico dei dati, le modalità per l’esercizio dell’opzione, le informazioni da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione.

Opzione al via con il nuovo anno

A partire dal prossimo 1° gennaio, i commercianti al minuto che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati, potranno esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

I dati viaggiano con il nuovo “Registratore Telematico”

Il documento di prassi chiarisce che per l’invio telematico dei dati giornalieri, gli esercenti dovranno dotarsi di un apposito “Registratore Telematico”; si tratta di uno strumento che consentirà in automatico di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente – al momento di chiusura giornaliera della cassa – i dati fiscali, avvalendosi dei servizi online disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo strumento agevolerà gli adempimenti dei contribuenti che non dovranno più registrare i corrispettivi.

Come si esercita la scelta

L’opzione va esercitata, esclusivamente in modalità telematica, mediante un’apposita funzionalità presente all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non viene revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha efficacia a decorrere dall’anno solare in cui è esercitata. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file che contiene le informazioni. (Così, comunicato stampa del 28 ottobre 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»




Fatturazione elettronica: le regole per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture

Pubblicate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016, stabilisce che l’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti. Potranno innanzitutto utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall’Agenzia. Inoltre, in base a quanto stabilito dal decreto, per questi contribuenti il termine per gli accertamenti si riduce di un anno. Un altro incentivo previsto dalla normativa è la nuova procedura accelerata di rimborso (i rimborsi prioritari).

Infine, le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come di recente modificato dal D.L. n. 193/2016 (decreto legge fiscale); chi sceglierà l’opzione sarà esonerato dall’adempimento previsto dal nuovo decreto legge.

Dal 1° gennaio 2017 scatta la trasmissione

Con il provvedimento del 28 ottobre 2016, sono stabilite le informazioni da trasmettere, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche per comunicare i dati in totale sicurezza. Le regole tecniche stabilite dal provvedimento sono necessarie per consentire ai contribuenti IVA di esercitare l’opzione di trasmissione telematica dei dati delle fatture già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio prossimo, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Le regole tecniche contenute nel provvedimento di oggi potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal decreto legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193; quindi, coloro che eserciteranno l’opzione non saranno tenuti a quest’ultimo adempimento.

Durata ed esercizio dell’opzione

Il provvedimento che disciplina la trasmissione dei dati stabilisce che l’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, quest’ultima ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

Fatturazione elettronica attraverso SdI: semplificazione e incentivi

Solo i contribuenti che decideranno di esercitare l’opzione prevista dal decreto legislativo 127 del 2015, potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l’Agenzia delle entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture e il contribuente potrà evitare l’adempimento di trasmissione accedendo, inoltre, ai benefici stabiliti all’articolo 3 dello stesso decreto, tra cui i rimborsi prioritari. Inoltre, gli stessi soggetti – qualora ricevano e effettuino i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute in modalità tracciata – potranno accedere alla riduzione di un anno dei termini dell’accertamento. (Così, comunicato stampa del 28 ottobre 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

 




Legge di bilancio 2017. Il testo dell’atto camera n. 4127

Le novità fiscali del D.d.l. n. 4127

 

Pubblicato dalla Camera dei deputati il testo del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Presentato il 29 ottobre 2016.

Come si legge nella relazione illustrativa il disegno di legge è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Di seguito, i punti riguardanti la fiscalità del disegno di legge all’esame della Camera dei deputati.

Art. 2 – (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive)

L’articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, proroga, in linea generale, al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal predetto decreto.

Art. 3 – (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

La disposizione, con alcune modifiche, proroga sino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016 – riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento).

Art. 4 – (Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo)

La disposizione interviene sull’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, come interamente sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificando la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.

Art. 5 – (Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)

Le norme proposte nell’articolo in esame introducono, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

L’introduzione di un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione.

Art. 6 – (IVA di gruppo)

Al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell’Unione europea dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, il comma 1 introduce, dopo l’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il nuovo titolo V-bis che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies. L’articolo 70-bis tratta dei requisiti soggettivi necessari per la costituzione del gruppo IVA

Art. 7 – (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie)

La novità contenuta nel decreto sul credito cooperativo (art. 16 del decreto legge 14/02/2016 n. 18) ha lo scopo di dare una boccata d’ossigeno al mercato delle sofferenze bancarie, aiutando a rivalutare gli immobili a garanzia dei finanziamenti. Il governo ha infatti introdotto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili acquistati all’asta entro il 31 dicembre di quest’anno, sostituite da imposte fisse nella misura di 200 euro. Con un’unica condizione: che tali beni siano rivenduti entro 24 mesi.

Al fine di rendere più potente ed efficace la norma, stimolando così l’appetito per l’acquisto da parte dei molteplici soggetti presenti su tutto il territorio nazionale che già “praticano” il mercato delle aste immobiliari o hanno le competenze ed i mezzi per accedervi, persone fisiche e persone giuridiche, si ritiene opportuno estendere il periodo di osservazione a 5 anni. Si ritiene altresì opportuno estendere la validità della norma agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017.

Questo permetterebbe di aumentare ulteriormente l’attrattività dell’acquisto di immobili in asta da parte di operatori “razionali”, portando così, grazie al conseguente aumento del numero e della competitività delle offerte di acquisto, ad un accorciamento dei tempi medi e ad un innalzamento dei prezzi di vendita, con un beneficio sostanziale per i creditori.

Art. 8 – (Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

La disposizione dispone la deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine, in particolare all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo prevede che i limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Art. 9 – (Riduzione Canone RAI)

La disposizione al comma 1 prevede che per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 90.

Art. 10 – (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

La disposizione in commento provvede a contenere anche per l’anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 11 – (Abolizione IRPEF IAC e CD)

Il comparto agricolo attraversa da anni una delle crisi più incisive e durature del settore che, a partire dal 2012, ha registrato risultati preoccupanti in termini di caduta sia della produzione, sia, soprattutto, del valore aggiunto.

A tal fine, la disposizione è volta a prevedere, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Conseguentemente, i redditi dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, imposizione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali.

ART. 12 – (Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento)

I commi da 65 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) hanno istituito un’addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e, nel contempo, concesso l’integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

Con la disposizione in esame vengono escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento dal novero dei soggetti cui si applica l’addizionale IRES e viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento del loro ammontare

Art. 14 – (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative)

L’articolo in esame, con i commi 1 e 2, stabilizza e rafforza, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e, con il comma 3, integra la disciplina prevista per i soggetti che investono in PMI innovative al fine di poter rendere operativa la misura di favore recata dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Art. 16 – (Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa stentano ad avviarsi ovvero affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi contraddistinti spesso da risultati in perdita. Per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in startup da parte di società quotate. A tal fine la norma attribuisce alle società quotate la possibilità di essere “sponsor” di start up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende, purché le prime siano in possesso di una quota di partecipazione almeno pari al 20% e purché rispettino le formalità previste per la cessione di crediti d’imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all’ufficio delle entrate).

Art. 22 – (Misure per l’Attrazione degli investimenti)

Comma 1 – Visto per investitori – Prendendo ispirazione dalle esperienze di altri Stati membri dell’Unione europea, con il presente articolo si è voluto prevedere una disciplina in materia di immigrazione che faciliti l’ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura che stabilisce una disciplina di favore per l’attrazione di investitori nel territorio dello Stato, in coerenza con quanto ivi previsto.

Comma 2 Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero, introdotta originariamente dall’art. 3 del decreto-legge n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 e, da ultimo, dall’art. 44 del decreto-legge n. 78/2010. L’agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano e consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia.

Commi 3 e 4 – Regime speciale per lavoratori rimpatriati – Le modifiche al comma 3 estendono ai lavoratori autonomi e rafforzano, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF.

Commi da 5 a 12 – Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti – I commi da 5 a 12, al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedono, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale applicabile a talune categorie di soggetti in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, il comma 5introduce, nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l’articolo 24-bis il quale stabilisce che, in deroga al principio della tassazione mondiale di cui all’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2 del citato TUIR,  sempreché ricorrano le condizioni ivi specificate.

Art. 23 (Premio di produttività e welfare aziendale)

La disposizione al comma 1, apporta modificazioni al regime di tassazione dei premi di risultato e alla disciplina dell’opzione per il cosiddetto welfare aziendale di cui all’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016).

Art. 24 – (Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

La disposizione è diretta a ridurre dall’anno 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l’anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall’anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell’anno 2016 e precedenti).

Art. 32 – (No tax area pensionati)

La disposizione in esame, previa sostituzione dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, individua l’ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione senza distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal presente articolo, risulta ampliata la misura delle detrazioni spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici di età non superiore a 75 anni essendo stata uniformata a quella spettante ai pensionati di età non inferiore a 75 anni.

Art. 68 – (Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica– A.C.E.)

Le norme di cui al comma 1 del presente articolo introducono, per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare per l’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con aliquota allineata a quella dell’IRES, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.

La revisione dell’imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l’introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d’impresa, va invece nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE).

Art. 69 – (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 del presente articolo prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2017 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016 dall’articolo 1, comma 887 della legge n. 208 del 2015, che le aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati siano fissate all’8 per cento sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate, nonché per i terreni.

Le disposizioni dei commi da 3 a 11 prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa.

Per effetto del rinvio all’articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

Art. 70 – (Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale)

La disposizione di cui al comma 1 amplia l’ambito temporale delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015 per la fruizione dell’assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.

La disposizione di cui al comma 2 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale.

Art. 71 – (Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta)

Con la norma proposta si interviene sulla disciplina IVA concernente le variazioni dell’imponibile o dell’imposta contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disciplina è stata recentemente modificata ad opera dell’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto, nell’ipotesi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedura concorsuale, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione fin dal momento dell’apertura della procedura stessa. Lo stesso comma 126 aveva, tra l’altro, anche previsto che, qualora successivamente all’apertura della procedura il corrispettivo venisse pagato in tutto o in parte, si desse luogo all’emissione di una seconda nota di variazione (in aumento) per assoggettare ad IVA detto corrispettivo pagato.

In merito alla decorrenza delle disposizioni introdotte dal comma 126, il successivo comma 127 aveva disposto che le medesime si applicassero nei casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale a partire dal 1° gennaio 2017.

Sostanzialmente, la norma proposta ripristina la disciplina previgente evitando che le disposizioni citate, introdotte con il comma 126, trovino applicazione.

Pertanto, si propone una modifica del comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 e l’abrogazione del comma 4 dello stesso articolo al fine di prevedere la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell’appurata infruttuosità della procedura stessa. Le altre modifiche, che si propone vengano apportate al citato articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, sono di coordinamento.

Art. 85 – (Eliminazione aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017)

La disposizione prevede l’eliminazione degli aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017

 

Link al testo del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»)» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127)