Società cooperative. L’art. 183 del Tuir è applicabile anche allo scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza ex art. 2545-septiesdecies c.c.

In caso di liquidazione amministrativa, conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza ex dell’art. 1 della L. n. 400/1975, applicabile l’articolo 183 del TUIR che in materia di fallimento e liquidazione coatta, dispone che ai fini delle imposte sul reddito l’intera fase del procedimento costituisce un «unico periodo d’imposta», quale che sia la sua durata ed anche in caso di esercizio provvisorio. È questa in estrema sintesi, la risposta dell’Agenzia delle entrate ad un quesito di un commissario liquidatore contenuta nella risoluzione 14 E del 1° febbraio 2017.

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 1° febbraio 2017, con oggetto: COOPERATIVE – Società cooperative e gli enti mutualistici- Adempimenti dichiarativi da porre in essere in conseguenza dello scioglimento di una cooperativa – Liquidazione amministrativa conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza disposto dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile – Procedimento che costituisce un unico periodo d’imposta – Applicabilità dell’articolo 183 del TUIR – Ragioni – Limiti – Conseguenze – Presentazione di un’unica dichiarazione dei redditi – Art. 183, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1 della L. 17/07/1975 n. 400




Istanze per la nuova procedura di collaborazione volontaria (“voluntary-bis”). Dal 7 febbraio, aperti i canali per la trasmissione

Approvate in via definitiva con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2017, prot. n. 25749/2017 le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze per aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria (“voluntary-bis”) e integrate le istruzioni del modello di domanda. Si completa, quindi, il pacchetto in vista del prossimo 7 febbraio, quando si apriranno i canali per la trasmissione telematica delle istanze.

Il provvedimento si compone di 3 allegati:

1) specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;

2) specifiche tecniche per la protocollazione della documentazione inviata nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria;

3) modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione.

Le modifiche alle istruzioni del modello di domanda

Modificate le istruzioni del modello di istanza per una gestione più semplice delle imposte sostitutive, dell’IVIE e dell’IVAFE e della relativa sanzione. In particolare, nella parte motiva del provvedimento si legge che le citate integrazioni “consentono di rendere più esaustive le indicazioni relative alla esposizione nel modello dei maggiori imponibili IRPEF, delle maggiori imposte e delle relative sanzioni nel caso in cui sia dovuto il contributo di solidarietà, nonché di precisare il trattamento nel modello della sanzione unica dovuta in caso di contestuale presenza nello stesso anno di imposte sostitutive, IVIE o IVAFE. Sono state altresì adeguate le istruzioni relative alla compilazione del campo in cui indicare il valore delle attività detenute in stati o territori a regime fiscale privilegiato che abbiano stipulato con l’Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, entrati in vigore prima dell’articolo 7 del decreto legge n. 193 del 2016, alla previsione normativa del nuovo articolo 5-octies, comma 1, lettera h), del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167”.

In apertura il canale per l’invio

A partire da martedì 7 febbraio 2017 si aprirà il canale telematico attraverso il quale i professionisti abilitati che rientrano nell’elenco contenuto nel D.P.R. n. 322/1998 e nei successivi decreti attuativi, compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili, potranno inviare all’Agenzia delle Entrate le richieste di accesso alla procedura. I contribuenti che, per accedere alla collaborazione volontaria disciplinata dal D.L. n. 193/2016, hanno nel frattempo inviato il “vecchio” modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 13193 del 30 gennaio 2015, a seguito dell’apertura del canale telematico dovranno provvedere a trasmettere il “nuovo” modello pubblicato sul sito delle Entrate. In questo caso, nel modello dovrà essere barrata la casella “Istanza trasmessa in precedenza”.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2017, prot. n. 25749/2017: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, e modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello»

I Modello e istruzioni – Voluntary disclosure bis ex articolo 7 decreto legge n. 193 del 2016 – (Link al sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it)

Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 4 del provvedimento del 3 febbraio 2017)

Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 3 del provvedimento del 3 febbraio 2017)

Link al software di compilazione – Voluntary disclosure (articolo 7 decreto legge n.193 del 2016)

Il software Istanza di collaborazione volontaria consente la compilazione del Modulo di Richiesta di Accesso alla Procedura di Collaborazione Volontaria, per gli anni dal 2004 al 2015, ai sensi dell’ art. 7 del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016. Il presente modello può essere utilizzato dai contribuenti che intendono avvalersi della riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.




Le nuove misure urgenti in favore delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Il Consiglio dei ministri, di giovedì 2 febbraio 2017, ha approvato un decreto legge per la realizzazione di nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

In sintesi, con il decreto legge approvato si provvede a:

1. sostenere il reddito delle popolazioni e delle imprese e rilanciare le attività produttive

Viene prorogata la cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle imprese danneggiate dal terremoto.

Al fine di mitigare maggiormente l’impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, si riconosce, per il 2017, una specifica misura di sostegno ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici che versano in condizioni di disagio economico.

Con la proroga del meccanismo della cosiddetta “busta paga pesante”, già previsto dal precedente decreto in materia, si consente inoltre a tutti i contribuenti domiciliati nei Comuni del cratere di poter beneficiare della sospensione del pagamento Irpef da gennaio a settembre 2017, ovunque sia fiscalmente domiciliata l’azienda. In questo modo i contribuenti potranno disporre di maggiori risorse economiche in busta paga.

Si sospendono ulteriormente, da gennaio a settembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni.

Vengono introdotte anche prime misure a sostegno delle attività produttive, nell’ottica del mantenimento e del rilancio del sistema produttivo nei territori, anche con riferimento all’assolvimento degli obblighi fiscali, disponendo altresì specifici interventi in favore delle attività agricole e zootecniche.

Infine, sono prorogati i termini per la deliberazione da parte dei Comuni che si avvalgono di agenti per la riscossione diversi da Equitalia, per l’adesione alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali, che consente ai contribuenti di evitare il pagamento d’interessi di mora e sanzioni per le cartelle emesse dal 2000 al 2016.

2. semplificare i procedimenti amministrativi per velocizzare la ricostruzione salvaguardando la trasparenza e il rispetto delle norme anticorruzione

I Comuni possono ricorrere a procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, propedeutici alla presentazione dei progetti di ricostruzione.

Analogamente, sono previste disposizioni acceleratorie per l’affidamento, da parte delle Regioni interessate, delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture di emergenza;

3. assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2017/2018 anche attraverso la realizzazione di nuove scuole

Per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 2017/2018 nelle aree terremotate, si semplificano le procedure di affidamento degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, necessari a realizzare gli interventi funzionali alla ripresa ovvero allo svolgimento della normale attività educativa e didattica, attraverso la costruzione di nuovi edifici scolastici e la messa in sicurezza di quelli resi inagibili dal sisma. A tal fine si prevede l’adozione, da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione, di specifici piani e il ricorso alla procedura negoziata con l’invito a 5 operatori economici iscritti all’anagrafe Antimafia.

Comuni e Province possono, inoltre, agire in sostituzione dei soggetti attuatori e predisporre i progetti sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i Presidenti di Regione, inviandoli alla struttura commissariale;

4. potenziare il personale impegnato nella ricostruzione

È previsto il potenziamento del personale impegnato nelle attività di ricostruzione per gli enti locali, le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché il rafforzamento, con altre 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato generale del Ministero dei Beni culturali per la più rapida attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma;

5. acquistare abitazioni per far fronte all’emergenza alloggiativa

Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria vengono autorizzate ad acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica immobili da destinare alle popolazioni residenti in edifici resi inagibili dal terremoto, previa approvazione di congruità del prezzo di acquisto. Si tratta di una forma di assistenza alternativa a quella delle strutture abitative di emergenza (SAE, di carattere provvisorio, che andrebbero rimosse al termine del loro utilizzo) che prevede anche la possibilità, in seguito, di cedere gli immobili agli enti locali, che potranno destinarli all’emergenza alloggiativa. Viene inoltre riaffidata alle Regioni la competenza per il trattamento e il trasporto delle macerie.

Ulteriori misure

Tra le ulteriori misure, si prevede il rinvio del riordino delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti, nonché disposizioni in materia di sospensione dei termini processuali per talune sedi giudiziarie interessate da eventi sismici.




Gli indici Istat per il mese di dicembre 2016

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2016 che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).




Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. che proroga al 9 febbraio 2017 il termine per l’invio dati al Sistema TS

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1/02/2017,il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) che posticipa il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferite all’anno 2016 al Sistema Tessera Sanitaria dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Si ricorda che la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, include anche, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Il testo del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze – (DM) del 25 gennaio 2017, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1/02/2017)

DECRETO 25 gennaio 2017

Proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Visto il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, il quale prevede la proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti individuati all’art. 2 del medesimo decreto 31 luglio 2015, e che, in particolare, prevede:

  • al paragrafo 4.6 dell’allegato A, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito (ovvero dei relativi rimborsi);
  • all’art. 3, comma 4, che l’assistito può esercitare l’opposizione accedendo al Sistema tessera sanitaria dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), il quale, per i soggetti individuati all’art. 3, comma 1 del medesimo decreto, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 3, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016 e attuativo del citato decreto 1° settembre 2016, il quale, per i soggetti individuati all’art. 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto 16 settembre 2016, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 1, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Considerato che risulta necessario adeguare i termini di cui al citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze alla proroga disposta dal predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Assistito»: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del SSN;

b) «Sistema TS»: il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

c) «Decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

d) «Decreto 2/8/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

e) «Decreto 1/9/2016»: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «Decreto 16/9/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016;

g) «Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017» il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017 di proroga dei termini di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

h) «Documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 2

Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze

 1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2016 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del Decreto 31/7/2015, Decreto 2/8/2016 e Decreto 16/9/2016 in conformità con quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono modificati come segue:

a. l’assistito può esercitare l’opposizione di cui all’art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017;

b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell’allegato A del decreto 31/7/2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2017




Entro il 28 febbraio l’invio i dati relativi alle spese 2016 per la precompilata 2017

Fino al 28 febbraio gli operatori di ciascun settore avranno tempo per inviare i dati relativi alle spese 2016 che confluiranno nella dichiarazione precompilata 2017. Sono aperti, infatti, i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso i quali gli operatori dovranno trasmettere i dati all’Anagrafe tributaria. È possibile l’invio delle informazioni relative a contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio.

Come procedere all’invio

Le comunicazioni, che dovranno essere trasmesse all’Amministrazione fiscale entro il 28 febbraio, viaggiano esclusivamente attraverso i canali telematici. In particolare, le assicurazioni dovranno servirsi della piattaforma Sid (Sistema di interscambio dati), mentre gli altri operatori utilizzeranno Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario. Per la corretta trasmissione è necessario fare uso delle applicazioni informatiche di controllo e di predisposizione dei file messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Da quest’anno, i moduli di controllo sono già installati all’interno della piattaforma “Desktop Telematico”, per le applicazioni Entratel e File Internet, quindi non sarà necessario alcun aggiornamento poiché il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Le diverse tipologie di invio

Gli operatori potranno effettuare tre tipi di invio:

  • “ordinario”, ma non necessariamente unico, dal momento che alle informazioni contenute in una prima comunicazione possono esserne aggiunte altre, trasmettendo successivi invii ordinari;
  • “sostitutivo”, in cui le informazioni inserite si sostituiranno a quelle precedentemente inviate;
  • “di annullamento”, con il quale si chiede di eliminare una comunicazione ordinaria o sostitutiva trasmessa. Nel caso si annulli una comunicazione sostitutiva, il sistema cancellerà i dati della sostitutiva senza ripristinare quelli originari sostituiti.

In caso di scarto dell’intera comunicazione inviata, si dovrà effettuare un nuovo invio ordinario entro il 28 febbraio o, se più favorevole, entro cinque giorni dalla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017)

Di seguito i link ai provvedimenti che disciplinano le modalità e termini per l’invio dei dati relativi alle spese 2016:

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie. Modifiche al Provvedimento n. 27065 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al Provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. Modifiche al Provvedimento n. 27020 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo. Modifiche al Provvedimento n. 160358 del 16 dicembre 2014 (provvedimento del 27/01/2017)




Persone fisiche, Società di persone, di capitali, Enc, consolidato e IRAP. Nel sito dell’Agenzia delle entrate i modelli di dichiarazione definitivi 2017

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli 2017 Redditi Persone Fisiche (Pf), Redditi Società di capitali (Sc), Redditi Società di persone (Sp), Redditi Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello IRAP, da utilizzare per il periodo d’imposta 2016.

A partire da quest’anno il nome del modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi, poiché la dichiarazione IVA non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Redditi Persone fisiche 2017, le novità

Nel modello di quest’anno rientrano l’agevolazione sui premi di risultato per i dipendenti del settore privato, i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva e il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro verso gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus”). Tra le varie proroghe si evidenzia fino al 31 dicembre 2016, quella relativa all’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65 per cento delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Spazio nella dichiarazione di quest’anno anche per la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, possedevano un reddito non superiore a 55.000 euro.

Cosa entra e cosa esce nel reddito d’impresa

Diverse le novità che fanno il loro ingresso nei quadri dedicati al reddito d’impresa. In particolare, spazio alle “variazioni in diminuzione” dedicate alla maggiorazione del 40 per cento (super ammortamento) e del 150 per cento (iper ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. Spariscono, invece, i righi dedicati ai cosiddetti “costi black list”, a seguito dell’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Infine, per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone, arrivano in Redditi 2017 l’agevolazione Branch exemption e il bonus domotica, oltre ad un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci, quest’ultima prevista solo per le società. Sono state inoltre recepite le novità per l’Ace (“aiuto alla crescita economica”) introdotte dalla legge di bilancio per il 2017, che ha modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta a imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

IRAP 2017

Trovano spazio nel nuovo modello IRAP 2017 l’aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca, l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente.

Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore

L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973. E’ stata, quindi eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio dal momento che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se sia a favore o a sfavore. L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016 ha stabilito, inoltre, che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato inserito nei modelli Redditi il nuovo quadro DI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017)

Dichiarazioni 2017 – Modelli e istruzioni

Link ai modelli 2017 dichiarazioni approvate (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

Modello di dichiarazione “REDDITI 2017–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016

Modello di dichiarazione “REDDITI 2017–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016

Modello di dichiarazione “Redditi 2017–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016

Modello di dichiarazione “IRAP 2017” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2016

Modello “CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2017”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2017 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti




Approvati i modelli 2017 di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2016

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2017 prot. n. 22485/2017, li approva infatti definitivamente nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità. Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie

Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.

Focus sui nuovi modelli

Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Le altre novità

Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività – dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).

Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016

Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2127). L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Negli studi di settore spazio ai voucher

Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017)

I modelli e le istruzioni 2017

Link ai modelli 2017 per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Studi di Settore – Modello Redditi 2017

La modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2016 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2017 prot. n. 22485/2017.

Istruzioni parte generale, unica per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore – pdf

Quadro A – personale addetto all’attività – pdf

Quadro F – elementi contabili – pdf

Quadro G – elementi contabili – pdf

Quadro X – altre informazioni rilevanti ai fini degli studi di settore – pdf

Quadro V – ulteriori dati specifici – pdf

Quadro T – congiuntura economica – pdf

Servizi – zip

Manifatture – zip

Commercio – zip

Professionisti – zip




Spese relative all’anno d’imposta 2016 nella “Precompilata 2017”: approvate le modalità per l’invio dei dati all’Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all’anno d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio. Trovano, quindi, conferma definitiva le istruzioni già fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l’invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

Gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline, anche tramite intermediario. Le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi vanno, invece, effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata.

I provvedimenti sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2017)

Di seguito i link ai provvedimenti approvati:

Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie. Modifiche al Provvedimento n. 27065 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al Provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014 (provvedimento del 27/01/2017)

Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. Modifiche al Provvedimento n. 27020 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo. Modifiche al Provvedimento n. 160358 del 16 dicembre 2014 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Modifiche al Provvedimento n. 27067 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 (provvedimento del 27/01/2017)




Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016: c’è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l’invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

Come per il 2016 anche quest’anno c’è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la possibilità di avere 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017.

Estesa la scadenza per l’invio dei dati

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, la cui platea è aumentata in quanto include, rispetto allo scorso anno, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici, avranno più tempo per inviare i dati relativi alle citate spese del 2016. L’estensione del termine, dal 31 gennaio al 9 febbraio, va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2016, da parte di tutti i soggetti tenuti a questo obbligo. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Proroga dei termini anche per l’opposizione all’utilizzo dei dati

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è posticipato al 9 marzo 2017 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2017 oppure accedere dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) tramite la tessera sanitaria oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2016

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Commenti

Le principali novità del Modello IVA 2017

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

 

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari. I tributaristi possono autenticare la procura 

di Elia Orsi

 

Estinzione agevolata dei debiti affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 e relative problematiche 

di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Condizioni e limiti della rettifica ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

Controllo automatizzato di dichiarazione IVA integrativa a favore: il disconoscimento del maggior credito IVA non puòavvenire con l’emissione di una cartella

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 124 del 4 gennaio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detraibilità del maggior credito IVA oggetto della dichiarazione integrativa – Recupero del credito IVA – Emissione di cartella di pagamento in esito a controllo automatizzato della dichiarazione integrativa al posto dell’emissione di un avviso di accertamento – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Caso di specie – Cartella di pagamento IVA notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 per il recupero del maggior credito IVA indicato in dichiarazione integrativa – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione (avviso con motivato disconoscimento) – Fondamento – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Omessa dichiarazione IVA
Conseguenze

Omessa dichiarazione IVA: legittimo l’utilizzo della cartella ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72. Salvi i crediti IVA se rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 127 del 4 gennaio 2017: «ACCERTAMENTI E CONTROLLI – Rettifica delle dichiarazioni – Condizioni e limiti per i controlli automatici – Errore del contribuente – Eccedenza d’imposta nella dichiarazione dell’anno precedente – Omessa presentazione – Eliminazione di tale eccedenza da parte dell’ufficio – Ammissibilità – Eliminazione di tale eccedenza da parte dell’ufficio per mezzo cartella di pagamento ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Ammissibilità • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dichiarazione annuale – Omissione – IVA a credito – Utilizzo – Ammissibilità – Fondamento – Utilizzo in compensazione del credito IVA se il contribuente prova l’esistenza del credito – Controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972 – Utilizzabilità – Artt. 30 e 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Commissioni Tributarie Regionali

Detrazioni per spese di ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico
Contratto verbale di comodato

Lavori in casa. Le detrazioni spettano anche se il contratto di comodato è stato concluso solo verbalmente

Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna – Sezione III – Sentenza n. 2914 dell’11 novembre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Controllo formale delle dichiarazioni – Cartella ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600 del 1973 – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazione delle spese – Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Interventi di risparmio energetico su immobili esistenti – Destinatari delle agevolazioni – Spese sostenute dal comodatario (su immobile di proprietà della suocera non convivente ed utilizzato in comodato verbale) – Applicabilità – Condizioni – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 344 a 349, della L 27/12/2006, n. 296 – D.M. 19/02/2007 – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 1803 c.c.»

 

Corte di Giustizia CE:

Applicazione di un pro-rata (generale) di detrazione IVA

Il sistema IVA italiano è conforme all’obiettivo della Direttiva di autorizzare criteri semplificati per il calcolo del pro-rata di detrazione

Corte di Giustizia CE – Sezione III – Sentenza del 14 dicembre 2016, Causa C-378/15: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte – Criteri per il calcolo del pro-rata di detrazione dell’IVA – Applicazione di un pro-rata (generale) di detrazione all’imposta sul valore aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo – Possibilità di introdurre deroghe al criterio di calcolo del pro-rata di detrazione dell’IVA sulla base del volume d’affari – Fondamento – Condizioni – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) della sesta direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ora trasfuso nell’art. 173 della direttiva (c.d. “recasting” o “rifusione” della VI Direttiva CEE) n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d’affari (fatturato complessivo dell’impresa) come indizio – Normativa interna di riferimento – Meccanismo del “pro rata generale” ex artt. 19, quinto comma, e 19-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Regime speciale del margine
Nozione di «beni d’occasione»

Autodemolizioni: per la cessione di ricambi provenienti dai rottami delle autovetture applicabile il regime del margine

Corte di Giustizia CE – Sezione III – Sentenza del 18 gennaio 2017, Causa C-471/15: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Regime speciale d’imposizione del margine – Nozione di «beni d’occasione» – Imprese di autodemolizione – Commercializzazione di pezzi usati di automobili provenienti da veicoli fuori uso – Applicabilità del regime d’imposizione del margine alla vendita di pezzi provenienti da autoveicoli fuori uso destinati a essere venduti come pezzi di ricambio – Sussistenza – Titolo XII, Capo 4, intitolato «Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato» – Articoli da 311 a 343 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 – Artt. 36 e segg. del D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85»

 

Prassi

Esportatori abituali
Nuovo modello dichiarazioni d’intento

Nuova versione della dichiarazione d’intento. Le regole per l’utilizzo del nuovo e del vecchio modello

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 22 dicembre 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Nuovo modello di dichiarazione utilizzabile solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 20, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 02/12/2016, prot. n. 213221/2016 – Chiarimenti operativi»

 

Stabile organizzazione: definizioni e precisazioni

Interpello sui nuovi investimenti. Precisazioni sulla configurabilità di un hub logistico come stabile organizzazione e sulla disciplina IVA di acquisti intraUe e importazioni di prodotti con introduzione in un deposito IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 17 gennaio 2017: «IVA – IMPOSTE SUI REDDITI – Interpello sui nuovi investimenti – Nozione di stabile organizzazione – Configurabilità di un hub logistico quale stabile organizzazione – Stabile organizzazione materiale: definizione generale e precisazioni in ordine alla fattispecie – Stabile organizzazione personale – Trattamento ai fini IVA delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti immagazzinati in depositi IVA – Art. 2, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Art. 162, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del Modello di convenzione-tipo dell’Ocse – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Omessa presentazione della dichiarazione di cessazione
Soppressione della sanzione specifica

Cessazione della partita IVA. Eliminata la sanzione specifica ed il relativo codice tributo per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 19 gennaio 2017: «SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Chiusura delle partite IVA inattive – Cessazione d’ufficio partita IVA – Soppressione della sanzione specifica per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione – Conseguente soppressione del codice tributo 8120, istituito con la risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014 – Art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Commi 44 e 45 dell’art. 7-quater, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Legislazione

Oneri detraibili nelle precompilate 2017
Invio dati

Dichiarazioni dei redditi precompilate 2017: invio dati dei rimborsi delle spese universitarie e delle spese di recupero edilizio/risparmio energetico condominiali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016: «Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata»

 

Esportatori abituali
Nuovo modello dichiarazioni d’intento

Esportatori abituali. Il modello della dichiarazione d’intento per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, prot. n. 213221/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29/30 del 2016

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Speciale Modulistica 2017

 

Modelli dichiarativi ai fini IVA

Modelli e istruzioni

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

 

La dichiarazione annuale IVA 2017

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2016

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, prot. n. 10050/2017: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2017 concernenti l’anno 2016, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

Il modello IVA 74-bis per il fallimento
o per la
liquidazione coatta amministrativa

Istruzioni e modello

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, prot. n. 10041/2017: «Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni»

 

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Il software di compilazione SuccessioniOnLine (SUC) debutta nel sito dell’Entrate

Dal 23 gennaio la dichiarazione di successione può essere presentata direttamente da casa, tramite i servizi telematici delle Entrate. È infatti disponibile sul sito internet dell’Agenzia il software di compilazione SuccessioniOnLine, con il quale i contribuenti in possesso del codice Pin possono compilare e inviare la dichiarazione dal proprio pc.

Con il nuovo modello di successione, approvato il 27 dicembre 2016 con un Provvedimento del Direttore, (prot. n. 231243/2016) l’Agenzia compie un ulteriore passo verso la semplificazione e la digitalizzazione. La presentazione telematica vale infatti anche come domanda di volture catastali e non sarà quindi più necessario rivolgersi agli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate per perfezionare la pratica. Inoltre, il calcolo delle imposte in autoliquidazione è automatico ed è possibile versare il dovuto direttamente con addebito in conto corrente.

I vantaggi della dichiarazione di successione online

Sicuro vantaggio di chi sceglie SuccessioniOnline è la possibilità di effettuare le volture catastali in modo automatico, senza gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti nella procedura tradizionale.

L’applicativo consente di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, evitando di dover allegare ciascun documento. Non solo: il software calcola automaticamente le somme da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali, che è possibile pagare con addebito sul conto corrente.

Infine, grazie al passaggio al canale telematico, gli uffici territoriali dell’Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti. Diventa perciò possibile richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia. In ogni caso, la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati.

Come funziona SuccessioniOnLine

L’applicativo, gratuito, è disponibile in modalità stand alone sul sito internet delle Entrate. È sufficiente compilare un file editabile, che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione, allegare i documenti richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale delle Entrate competente per la lavorazione.

Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

Attenzione: per agevolare la predisposizione di documenti da allegare alla dichiarazione di successione, sono disponibili le funzionalità di verifica e di eventuale conversione dei file qualora non conformi ai formati previsti (PDF/A–1a, PDF/A–1b oppure TIF e/o TIFF). Pertanto, una volta realizzato il file da allegare alla dichiarazione è necessario preventivamente sottoporre lo stesso al controllo di validità grazie alle suddette funzionalità accessibili sul sito internet dei servizi telematici a cui occorre autenticarsi. Una volta autenticati, nel menù principale scegliere “Servizi per”- “Validare e convertire file”- “Sfoglia” e selezionare il file da validare o convertire, quindi in “descrizione allegato” indicare il formato idoneo (PDF/A o TIFF) e successivamente cliccare su “valida”. Nel caso in cui il file sottoposto a verifica non sia del formato idoneo all’allegazione, le funzionalità della procedura daranno la possibilità di convertirlo in quello conforme.

Per tutto il 2017, doppia strada per le successioni

Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all’utilizzo del modello SuccessioniOnLine, è possibile continuare a presentare presso l’ufficio competente dell’Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo. Dal 1° gennaio 2018, invece, la via telematica diventerà l’unica percorribile. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2017)

Per saperne di più:

Il software di compilazione SuccessioniOnLine (SUC)

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016, prot. n. 231243/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

 Le novità della dichiarazione di Daniela Buonocore




Convenzione Italia-Cile contro le doppie imposizioni e per prevenire evasioni ed elusioni fiscali: in vigore dal 20 dicembre 2016

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017 informa che «Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge 3 novembre 2016, n. 212, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016. In conformità al suo art. 30.1, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 20 dicembre 2016».

Sintesi del contenuto della convenzione Italia-Cile contro le doppie imposizioni e lotta a evasione fiscale

La Convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Cile costituita da 31 articoli e da un Protocollo annesso, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): essa si applica alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d’applicazione della Convenzione: i soggetti sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per il Cile sono quelle sul reddito. Per l’Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa.

Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, fornendo servizi e relative attrezzature da utilizzare stabilmente nell’altro Stato contraente. Il concetto di stabile organizzazione include anche i cantieri o i progetti di costruzione e le attività di supervisione ad essi collegate, come anche la prestazione di servizi, ma solo quando tali attività si protraggono nel territorio dell’altra Parte contraente per periodi superiori a sei mesi. La relazione introduttiva al disegno di legge spiega come l’art. 5 recepisca alcuni indirizzi dell’OCSE e del G20 in materia di contrasto dell’elusione fiscale attuata per mezzo della costituzione di una stabile organizzazione, ovvero della frammentazione di essa in molteplici attività.

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell’imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell’altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato (art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa (art. 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata – ma anche in questo caso gli utili sono imponibili solo nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione dell’impresa interessata. A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa. In riferimento agli utili di imprese associate, invece, le disposizioni dell’art. 9 sono volte a rendere possibili le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra dette imprese, qualora essi differiscano dagli utili che sarebbero stati conclusi nei rapporti tra imprese tra loro indipendenti. I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e le royalties o canoni (art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un’imposta non superiore al 10 per cento dell’ammontare lordo per i dividendi e per i canoni, e al 15 per cento per gli interessi. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell’altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale. Per quanto concerne gli utili di capitale l’art. 13 prevede anzitutto che quelli derivanti dall’alienazione di beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente, nonché gli utili derivanti dall’alienazione dell’intera stabile organizzazione, ovvero ancora gli utili derivanti da alienazione di beni mobili appartenenti alla base fissa di cui dispone un residente dello Stato contraente nell’altro Stato contraente; risultano imponibili solo nello stato di ubicazione della stabile organizzazione o della base fissa. Gli utili prodotti dall’alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili a questi correlati sono invece imponibili solo nello Stato contraente di cui è residente il venditore. Vi sono poi dettagliate previsioni sulla tassabilità degli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l’imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell’attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell’altro Stato: i redditi di cui all’art. 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all’art. 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l’altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno. L’art. 16 riguarda i compensi degli amministratori, e prevede la loro tassabilità nello Stato di residenza della società dei cui organi l’amministratore è membro. A norma dell’art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell’attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18). Le remunerazioni e le pensioni di carattere pubblico, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi, sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell’altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario (art. 19). Per quanto concerne studenti o apprendisti che soggiornino nel territorio dell’altro Stato contraente al solo scopo di compiere studi o formazione professionale, i redditi che ricevono da fonti situate al di fuori dello Stato di temporanea residenza non sono ivi imponibili, ma solo per un periodo che non ecceda sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo dello studente o dell’apprendista (art. 20). L’art. 21 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell’altro Stato contraente.

All’art. 22 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni, mentre l’art. 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell’altro Stato un’imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi (art. 26) i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future possibili controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione (art. 24). Si prevede poi (art. 25) lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l’applicazione dell’Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell’ordine pubblico nei due Paesi. Vengono inoltre recepiti nell’art. 25 i più aggiornati standard internazionali per la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, incluso il superamento del segreto bancario (par. 5 dell’art. 25).L’art. 27 concerne i benefici previsti dalla Convenzione, e si incentra su due previsioni principali, la prima delle quali è volta a impedire l’applicazione della Convenzione nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefici in essa previsti. La seconda previsione riguarda invece la clausola volta a prevenire gli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni. L’art. 28 è stato inserito su richiesta del Cile, conformemente a quanto previsto nelle Convenzioni in materia che il paese sudamericano ha concluso con quasi tutti gli Stati europei e/o i membri dell’OCSE, e concerne la salvaguardia di alcune disposizioni e prassi cilene su diversi profili della Convenzione in esame. D’altra parte, invece, l’art. 29 recepisce la prassi italiana sui rimborsi della eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione in esame, qualora il sostituto d’imposta non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.

Gli artt. 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all’entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente, per via diplomatica ed entro il 30 giugno di ciascun anno, ma non prima di cinque anni dall’entrata in vigore.

Per quanto concerne il Protocollo che è parte integrante della Convenzione, esso contiene norme interpretative e di integrazione: la relazione introduttiva al disegno di legge segnala in particolare il punto 9 del Protocollo, concernente gli articoli 11 e 12 della Convenzione, in base al quale nel momento in cui il Cile dovesse successivamente concludere con un paese dell’OCSE intese più favorevoli rispetto alla tassazione sugli interessi e i canoni, queste si estenderebbero anche alla Convenzione bilaterale con l’Italia, previa debita informazione delle autorità del nostro Paese.

Link al testo della Legge 3 novembre 2016, n. 212, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015». (In allegato il testo della convenzione)




Spese per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. Ammessi i bonifici disposti tramite “Istituti di pagamento

I bonifici effettuati tramite conti aperti presso “Istituti di pagamento” sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste. Con la risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale, necessario per l’accesso alle due agevolazioni, è rispettato anche quando il pagamento è emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal D.Lgs n. 11/2010, vale a dire i soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.

Ok anche se il cliente dell’Istituto è il destinatario del bonifico

Analogamente, nel caso in cui il destinatario del bonifico con il riferimento all’agevolazione fiscale sia un cliente dell’istituto, affinché la detrazione sia valida occorre che siano assolti gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane. L’istituto di pagamento dovrà quindi: versare le ritenute, certificare al beneficiario l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico. A ciò si aggiunge l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.

I requisiti necessari per l’Istituto di pagamento

Per consentire ai contribuenti che hanno ordinato il bonifico di fruire della detrazione è necessario che l’Istituto di pagamento abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura “Trif”, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 gennaio 2017)

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 20 gennaio 2017, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazione delle spese – Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Interventi di risparmio energetico su immobili esistenti – Modalità di pagamento delle spese – Bonifici emessi da Istituti di pagamento -Possibilità – Condizioni – Adempimenti – D.M. 18/02/1998, n. 41 – D.M. 26/05/1999 – D.M. 19/02/2007- Art. 25, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 -Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 344 a 349, della L. 27/12/2006, n. 296




Definitivi i modelli IVA, 730, CU e 770 relativi all’anno d’imposta 2016

Con distinti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017 approvati i nuovi modelli IVA, 730, Certificazione unica e 770 relativi all’anno d’imposta 2016.

Il modello 770/2017

Il nuovo modello, che va trasmesso telematicamente entro il 31 luglio, unifica i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario . Tra le novità, come per gli altri modelli dichiarativi, inserito un nuovo quadro (il DI) per la gestione dell’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore, presentate in base all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dall’articolo 5 del D.L. n. 193 del 2016, convertito, dalla L. 225 del 1° dicembre 2016, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2014 relativa al 2013 presentata nel 2016).

Certificazione Unica 2017

Nella certificazione unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 e rilasciare al percipiente entro il 31 marzo (e non più fino al 28 febbraio) fanno il loro ingresso le nuove sezioni per l’inserimento dei premi di risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.

Il modello 730/2017

Per quanto riguarda il modello 730, molte le novità inserite: si va dalla possibilità di utilizzo del credito da integrativa a favore ultrannuale alla nuova detrazione IRPEF del 50% dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni di abitazioni in classe energetica A o B effettuati entro il 31 dicembre 2016.




Più tempo per l’approvazione dei bilanci 2016

L’applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento, in presenza di espressa previsione di statuto

L’applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015, (in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE può rappresentare, in base anche alle conclusioni cui è pervenuta la “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” presieduta dal prof. Gianfranco Capodaglio, una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.

A tale proposito, si ricorda che l’art. 2364, co. 2, c.c. dispone che lo statuto può prevedere che l’approvazione del bilancio delle S.p.A. (norma estesa alle S.r.l. dall’art. 2478-bis, co. 1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora «lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società».

Nella fattispecie in esame, si ricorda che il menzionato D.Lgs 139/2015, approvato in data 18 agosto 2015, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015), è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 «Disposizioni finali, transitorie» del decreto medesimo, a partire dai bilanci che hanno inizio al 1° gennaio 2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31 dicembre 2016. Il richiamato art. 12 dispone, ancora, al comma 3 che «[l]’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9–bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto».

In questo contesto, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito, a seguito del completamento del proprio due process, 20 Principi in data 22 dicembre 2016. Il nuovo quadro giuscontabile ha richiesto una impegnativa attività di revisione dei documenti, resa più articolata anche dal fatto che in parte l’impostazione dei Principi è naturalmente mutata in virtù del riconoscimento formale del ruolo di “istituto nazionale per i principi contabili” attribuita all’OIC dal legislatore dell’art. 9-bis del D.L. 91/2014 (convertito nella legge 116/2014). “Non c’è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa – ricorda il Presidente uscente Gerardo Longobardi – è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori”.

Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall’Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante dall’applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l’adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015.

Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli, ritiene, inoltre, che “l’attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull’analisi delle problematiche che possono emergere nell’applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività”.

L’attuale quadro è reso, peraltro, più complesso dalla mancanza del correlato disposto fiscale, senza del quale non è possibile determinare imposte correnti e fiscalità differita. La pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili.

Per quanto detto, il Consiglio ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all’art. 2364, c.c. (art. 2478-bis, c.c.) per l’approvazione del bilancio entro i 180 giorni. (Così, nota pubblicata nel sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)

Link al sito della Fondazione OIC dove sono pubblicati i nuovi principi contabili da applicare nella redazione dei bilanci con inizio il 1° gennaio 2016

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 10 – Rendiconto finanziario (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 13 – Rimanenze (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 14 – Disponibilità liquide (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 15 – Crediti(Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 18 – Ratei e risconti (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 19 – Debiti(Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 20 – Titoli di debito (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 21 – Partecipazioni (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 25 – Imposte sul reddito (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 28 – Patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati (Link al sito web della Fondazione OIC)

 

 




Online le bozze dei modelli Redditi ENC, SC e CNM 2017

Da oggi sono disponibili, sul sito internet dell’Agenzia, le bozze delle dichiarazioni Redditi Enc (Enti non commerciali) e Sc (Società di capitali) e del modello Cnm (Consolidato nazionale e mondiale) con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2016. Il nome del modello è stato modificato da Unico in Redditi 2017, poiché da quest’anno la dichiarazione IVA non potrà più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Fanno ingresso nei nuovi modelli le novità riguardanti la proroga delle agevolazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica e per le spese relative ad interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, nonché il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus”).

 

School bonus ai nastri di partenza

 

Con i nuovi modelli diventa possibile utilizzare il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Al contribuente spetta un credito d’imposta pari al 65% per le erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e del 50% per quelle disposte nel 2018. L’importo massimo ammesso all’agevolazione fiscale è pari a 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta. Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.

 

“Super ammortamento” e “iper ammortamento”

 

Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa sono state previste apposite “variazioni in diminuzione” per indicare la maggiorazione del 40 per cento (c.d. super ammortamento) e del 150 per cento (c.d. iper ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi.

 

Costi “black list”

 

Con l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sono stati eliminati i righi per l’indicazione di dette spese e componenti negativi nei quadri di determinazione del reddito d’impresa.

 

Proroga della rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

 

Trova spazio la proroga dei termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 2017, di cui all’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, con la previsione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura unica dell’8 per cento.

 

Proroga delle agevolazioni per le spese di riqualificazione energetica

 

È stata recepita la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dell’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65 per cento delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, l’agevolazione viene invece prorogata fino al 31 dicembre 2021. Gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una percentuale di detrazione maggiorata.

 

Proroga delle detrazioni per le spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

 

Spazio per le novità riguardanti le agevolazioni per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

Oneri detraibili

 

Al fine di ridurre il numero dei dati richiesti ai contribuenti, sono stati semplificati i campi relativi al modello Cnm dedicati all’esposizione delle spese sostenute per risparmio energetico e per gli interventi in zone sismiche, che vengono esposti esclusivamente negli appositi prospetti del quadro CS.

 

Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore

 

L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in quanto, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha stabilito, inoltre, che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato inserito nei modelli Redditi il nuovo quadro DI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2016

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Modello di dichiarazione di successione
e domanda di volture catastali e relative istruzioni

Modello e Istruzioni

 

La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali

 

Modello e
Istruzioni Fascicolo 1:

  • Istruzioni generali
  • Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
  • Allegati

Istruzioni Fascicolo 2:

  • Istruzioni per la compilazione dei quadri aggiuntivi al fascicolo 1

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016, prot. n. 231243/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

 

Le novità della dichiarazione
di Daniela Buonocore

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26/27 del 2016

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Speciale – Manovra 2017

LE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER PROFESSIONISTI ED IMPRESE

 

LA LEGGE
DI BILANCIO 2017

 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»

 

Comma per comma, la guida alla lettura

 

—————  Testo coordinato con le norme richiamate o modificate  —————

 

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Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 21 novembre 2016 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili

Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’Associazione XBRL, l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

Per saperne di più:

Si veda il sito di XBRL Italia (link sito web http://it.xbrl.org/).

e

Tassonomia Principi Contabili Italiani

http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2016-10-24/




Rottamazione anche per le ingiunzioni (tributarie ed extra-tributarie) della Regione Lombardia

La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera (la n. 6104) che concede la possibilità, per i debitori di Regione Lombardia di definire entro il 2 maggio 2017 le ingiunzioni (tributarie ed extra-tributarie) notificate entro il 31 dicembre 2016. La delibera dà seguito alla L.R. 29 dicembre 2016, n. 35, «Legge di Stabilità 2017-2019», che all’articolo l’art. 2, comma 2, ha sancito l’applicazione della definizione agevolata anche alle ingiunzioni, emesse ai sensi del RD n. 639/1910, notificate entro il 31 dicembre 2016, rinviando ad una deliberazione della Giunta regionale l’individuazione delle modalità attuative nel rispetto del comma 2 dell’art. 6-ter del DL n. 193/2016, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 225/2016.

Come chiarito nell’allegato A della delibera “i soggetti interessati possono fruire dei benefici previsti dalla definizione agevolata procedendo al pagamento degli importi dovuti entro il 2 maggio 2017. Le posizioni debitorie potranno essere regolarizzate, tramite il pagamento degli importi richiesti a seguito di notifica di ingiunzione, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, effettuata entro il 31 dicembre 2016, con esclusione delle sole sanzioni, ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, ove si prevede che i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali ingiunzioni. Possono usufruire della definizione agevolata i soggetti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Ai sensi dell’art 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l’agevolazione riguarda le posizioni irregolari per le quali non si sia provveduto al pagamento dell’ingiunzione emessa da Regione Lombardia ai sensi del RD n. 639/1910 e regolarmente notificata entro il 31 dicembre 2016.

Sono escluse dalla definizione agevolata le posizioni debitorie relative a:

Link al testo della deliberazione della Giunta regionale della Lombardian. X/6104 – seduta del 09/01/2017 – recante: «Modalità attuative della definizione agevolata dei tributi e delle altre entrate regionali, ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225»




Bozza del modello Redditi 2017 Società di persone. C’è più tempo per la dichiarazione integrativa a favore

Disponibile, a partire da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Redditi SP da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 con le relative istruzioni. Fanno il loro ingresso nel nuovo modello l’agevolazione Branch exemption, il bonus domotica e un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci. A partire da quest’anno il nome del modello è stato modificato in Redditi SP 2017 poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Come cambia la disciplina dei costi “black list”

Tra le novità viene prevista l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF e quadro RG), pertanto, sono stati eliminati i righi relativi a queste spese e a questi componenti negativi.

Agevolazione Branch exemption

Da quest’anno le società di persone possono optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. Per le stabili organizzazioni già esistenti occorre indicare in dichiarazione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna di esse nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui l’opzione ha avuto effetto.

Bonus domotica

Sono detraibili nella misura del 65 per cento le spese sostenute dalla società, da imputare ai soci, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Assegnazioni o cessioni dei beni ai soci

Le società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

Anche per quest’anno le società di persone possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; questa facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.

Agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica)

Sono state recepite le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 che hanno modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

Più tempo per inviare la dichiarazione integrativa a favore

L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973. Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata, pertanto, eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, poiché, nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato introdotto il nuovo quadro DI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 gennaio 2017)




Online la bozza e le istruzioni del modello 730/2017

Da oggi è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza del 730/2017 con le relative istruzioni. Diverse le novità che entrano nel modello dichiarativo, tra cui l’agevolazione sui premi di risultato dei dipendenti del settore privato e il regime speciale previsto per i lavoratori rimpatriati.

Premi di risultato

Da quest’anno è prevista una tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro o a 2.500 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. In particolare, se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%; se i premi invece sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.

Regime speciale per i lavoratori rimpatriati

Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

Agevolazioni previste dalla “legge dopo di noi”

Dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19% è elevato a 750 euro. Sempre a partire dall’anno d’imposta 2016, è possibile fruire della deduzione del 20% di erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

School bonus

Per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Spese arredo immobili giovani coppie

Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.

Spese per canoni di leasing per abitazione principale

È riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro. L’importo dei canoni di leasing per cui si può fruire della detrazione non può essere di importo superiore a 8.000 euro se, alla data di stipula del contratto, si hanno meno di 35 anni o di 4.000 euro se alla stessa data si hanno 35 anni o più. L’agevolazione spetta anche se nel 2016 sono stati pagati i prezzi di riscatto: in tal caso il prezzo del riscatto non può essere superiore a 20.000 euro se si aveva meno di 35 anni, a 10.000 euro se si aveva 35 anni o più.

Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B

A chi lo scorso anno ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016.

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto

È riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 gennaio 2017)




L’OIC aggiorna 20 principi contabili nazionali a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) il 22 dicembre ha diffuso la versione definitiva di 20 principi contabili. Principi aggiornati in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) di recepimento delle direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, le cui disposizioni ai sensi dell’articolo 12 dello stesso decreto legislativo n. 139 del 2015, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data. Pertanto, i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (nella maggioranza dei casi, bilanci chiusi al 31 dicembre 2016), saranno interessati dalle novità introdotte dal decreto legislativo 139/201, il cui impatto, è stato il motivo dell’aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali sotto elencati.

I nuovi principi contabili da applicare nella redazione dei bilanci con inizio il 1° gennaio 2016

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva, ad eccezione delle modifiche di cui al paragrafo 30 che si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva

OIC 10 – Rendiconto finanziario (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. Si ricorda che “il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su: le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura; la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; la capacità della società di autofinanziarsi”. Riguardo l’ambito di applicazione, nel principio evidenziato che “l’articolo 2435-bis, comma 2, e l’articolo 2435-ter del codice civile prevedono l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese”. Pertanto il “principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria in base alle disposizioni del codice civile” La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto. Nelle motivazioni la Fondazione evidenzia che “la principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza delle modifiche legislative introdotte dal D.lgs. 139/2015 ha riguardato l’eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare ex ante una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione”.

La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Nel paragrafo “Disposizioni di prima applicazione” chiarito che “gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 12 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori. Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 12 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio”.

OIC 13 – Rimanenze (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Nel paragrafo “Disposizioni di prima applicazione” chiarito che “qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, il paragrafo 22 deve essere applicato retroattivamente. In caso contrario, il paragrafo 22 deve essere applicato prospetticamente, come previsto al paragrafo 70. Le disposizioni relative alla determinazione del presumibile valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze di materie prime e sussidiarie contenute nei paragrafi 51-53 si applicano a tutte le rimanenze finali di materie prime e sussidiarie rappresentate nel primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove disposizioni. Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 13 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente come previsto dall’OIC 29 per tale modalità di rilevazione. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio”.

OIC 14 – Disponibilità liquide (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 15 – Crediti (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato. La sezione del principio in tema di bilancio consolidato è rivolta alle società tenute a redigere i bilanci consolidati in base alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. La sezione del principio in tema di patrimonio netto è rivolto alle società che: valutano nel bilancio di esercizio le partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2426, numero 4, codice civile; valutano nel bilancio consolidato le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 127/1991. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 18 – Ratei e risconti (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 18 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 19 – Debiti (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 19 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 20 – Titoli di debito (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 20 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 21 – Partecipazioni (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC 21 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 23 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 24 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 25 – Imposte sul reddito (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 28 – Patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

La nuova edizione dell’OIC si applica prospetticamente ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il nuovo principio si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.




Nuova Sabatini. Riaperto sportello

Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, a partire dal 2 gennaio 2017, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento delle nuove risorse finanziarie disponibili. I contributi sono concessi nella misura del 2,75% annuo, secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale, 25 gennaio 2016 e nella circolare direttoriale 23 marzo 2016, n. 26673. La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (articolo 1, commi 52-57) ha previsto, oltre al nuovo stanziamento finanziario pari a 560 milioni di euro per la proroga dell’apertura dello sportello, anche la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del predetto contributo maggiorato.

Link al Testo Decreto Mise del 22 dicembre 2016, recante:«Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese». Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.1 del 2 gennaio 2017.




Le misure fiscali della legge di Bilancio 2017

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016)

Tra i numerosi interventi fiscali contenuti nell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (meglio descritti nella guida alla lettura a tutte le disposizioni fiscali e societarie – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), si segnalano le seguenti misure:

  • proroga al 31 dicembre 2017 dell’ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con riferimento alle spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. E’ infine prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all’acquisto di mobili (commi 2-3);
  • riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche (commi 4-7);
  • conferma della maggiorazione del 40% degli ammortamenti e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico (commi 8-13);
  • estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell’agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell’importo massimo annualericonosciuto a ciascun beneficiario (commi 15-16);
  • introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata (commi 17-23);
  • disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (commi 24-31);
  • proroga al 30 giugno 2017 dell’operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata (comma 32);
  • assoggettamento all’aliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall’imposta (commi 33-35);
  • limitazione dei versamenti dovuti dal condominio a titolo di sostituto di imposta all’ipotesi di raggiungimento una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro (comma 36);
  • obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresì fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi (comma 36);
  • innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (comma 37);
  • esenzione da IRPEF, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 44);
  • estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative (commi 66-68);
  • introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (commi 76-80);
  • possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi, anche per l’IVA (comma 81);
  • al fine di attrarre investimenti esteri, introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero in favore dellepersone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché di un “visto investitori” per chi intende effettuare significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali (commi 148-159);
  • tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (commi 535-536);
  • introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa – IRI, rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l’impresa mediante applicazione dell’aliquota unica IRES al 24 per cento (commi 547-548);
  • modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l’ambito applicativo. Tra le modifiche apportate si segnala, la diminuzione dell’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (commi 549-553);
  • proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d’impresa (commi 554- 564);
  • riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale (commi 565-566);
  • ripristino della regola secondo cui l’emissione di una nota di credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (comma 567);
  • aumento dell’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF relativamente alle spese sostenute per la frequenza. (comma 617).

 

La Legge di bilancio 2017 con la guida alla lettura di tutte le disposizioni fiscali e societarie

Link al testo della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, coordinato con la guida alla lettura 




Aggiornamento banche dati del Catasto terreni anno 2016. Pubblicato in Gazzetta l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali

È disponibile dal 31 dicembre in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.305 del 31 dicembre 2016) l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale sulle particelle di terreno che, nel corso del 2016, hanno subito variazioni colturali.

Variazione delle colture e aggiornamento catastale

Chi effettua una variazione della coltura praticata su un terreno, rispetto a quanto presente nelle banche dati del Catasto, ha l’obbligo, infatti, di dichiarare all’Agenzia delle Entrate tale variazione. Questo adempimento non è necessario se la coltura viene dichiarata correttamente a un Organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria. Contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli, sono infatti fornite anche le informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali. In tal caso, il predetto aggiornamento è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.

Guida alla consultazione

Oltre all’elenco dei Comuni interessati, disponibile nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 dicembre (Serie Generale n. 305), l’elenco delle particelle catastali variate può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.

Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta, gli elenchi potranno essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comuni interessati.

Cosa fare in caso di incoerenza

I soggetti che riscontrassero delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela. Il modello da inoltrare all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione Strumenti > Modelli > Modelli servizi catastali e ipotecari > Catasto terreni. Resta salva la possibilità di proporre ricorso, entro centoventi giorni, innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2017)




Voluntary-bis. Approvato il nuovo modello con le istruzioni

Pronto il modello definitivo con le istruzioni per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, i cui termini sono stati riaperti dall’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod., dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2016, Prot. n. 233984/2016, ha infatti approvato sia il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 193 del 2016, sia le modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione. Il provvedimento si compone di n. 4 allegati:

  • modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
  • istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
  • specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione;
  • format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione ai sensi dell’art. 5-quater, lett. a), del decreto legge n. 167 del 1990 e dell’art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 186 del 2014.

Come e quando presentare la richiesta –

Il modello sarà presentato online tramite Entratel o Fisconline, utilizzando il software “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La data di apertura del canale telematico per la trasmissione del modello sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

In attesa dell’apertura del canale telematico per l’invio del nuovo modello, coloro che intendono inviare l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il “vecchio” modello di istanza approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del citato provvedimento.

Inoltre possono inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

Dove si trova il modello – Il nuovo modello e le istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, nella sezione “Modelli”. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2017)

Link al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2016, Prot. n. 233984/2016, recante: «Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e modalità attuative»

Per saperne di più:




Dichiarazioni IVA 2017. Diffuse le bozze dei modelli per il periodo d’imposta 2016

Consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it le bozze dei modelli dichiarativi IVA/2017, IVA Base/2017 e del Modello IVA 74-bis con le relative istruzioni. I modelli recepiscono le novità normative relative alla disciplina dell’IVA. Di seguito le principali novità.

Termini e modalità di presentazione

Da quest’anno la dichiarazione IVA non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, solo per il 2017, il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio.

Versamenti e integrative a favore

Sebbene la dichiarazione IVA non possa più essere compresa nella dichiarazione dei redditi, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale IVA entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo. E’ stato istituito, inoltre, il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito scaturito dalle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998.

Nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli

Nei quadri VE e VF sono stati inseriti i righi per esporre le operazioni soggette alle percentuali di compensazioni di nuova istituzione (decreto interministeriale del 26 gennaio 2016).

Regimi opzionali

Nella sezione 3 del quadro VO, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014. Nella stessa sezione, rigo VO34, sono state introdotte tre nuove caselle: la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011; la seconda per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di questo regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190 del 2014; la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2016)

Link alle bozze dei modelli (sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, percorso: Home – Strumenti – Modelli – Modelli in bozza).