Nuova operazione Poseidone. La giurisprudenza recente favorevole ai soci

Con Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017, l’INPS ha reso noto che sono state “ultimate le operazioni per l’estrazione dei soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all’anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell’impresa”. In sostanza, l’Ente previdenziale, ha dato il via ad una nuova “Operazione Poseidone”. Al fine di valutare l’opportunità e la convenienza a coltivare un eventuale contenzioso avverso l’iscrizione dei soci, si elencano i recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di obbligazione contributiva nascente dallo svolgimento di attività commerciale.

Gestione Inps artigiani e commercianti – Opposizione all’iscrizione d’ufficio (PoseidOne 2012)

Gestione INPS commercianti: iscrizione obbligatoria se coesistono abitualità e prevalenza. Non basta essere socio di una società commerciale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 8458 del 31 marzo 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione assicurativa – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Socio di società a responsabilità limitata -Iscrizione alla gestione commercianti – Presupposti – Prevalenza dell’apporto personale rispetto agli altri fattori produttivi – Irrilevanza – Fondamento – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Iscrizione alla gestione assicurativa commercianti – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Dichiarazioni contenute ai fini di ottenere l’iscrizione alla gestione commercianti – Mero adempimento di un obbligo di legge privo di valore confessorio – Fondamento»

Insufficiente la qualità di socio accomandatario per far scattare l’iscrizione alla gestione commercianti INPS

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13135 del 24 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Società di persone – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Art. 3, della L. 28/02/1986, n. 45 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Natura commerciale ai fini previdenziali – Esclusione»

Gestione commercianti INPS: l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente non è in “re ipsa”, ma deve essere provata dall’INPS

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13820 del 31 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Oggetto sociale della società – Rilevanza dello svolgimento in concreto di un’attività commerciale – Fondamento – Conseguenze – Esclusione della natura commerciale ai fini previdenziali – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore – Art. 3 della L. 28/02/1986 n. 45»

S.a.s. immobiliari di sola locazione: la semplice “visura” camerale insufficiente per far scattare l’iscrizione nella gestione INPS commercianti del socio accomandatario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13822 del 31 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Natura commerciale ai fini previdenziali – Esclusione – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti -Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore – Art. 3, della L. 28/02/1986, n. 45»

 




Socio di società di capitali a ristretta base sociale: solo in presenza di un valido accertamento a carico della società partecipata ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili

La recente Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 2320 dell’11 aprile 2017, che limpidamente ha affermato l’assoluta impossibilità di ipotizzare la distribuzione in capo ai soci di utili occulti asseritamente realizzati dalla società senza avere preventivamente accertato i predetti utili occulti in capo alla società partecipata, offre l’occasione per ritornare sulla vexata quaestio degli utili extra bilancio distribuiti da società di capitali a ristretta base sociale. Pertanto, di seguito, si dà conto della copiosa giurisprudenza che ha avuto modo di decidere sulla questione.

Rassegna di giurisprudenza in tema presunzione di distribuzione ai soci in caso di accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale

Rapporti tra accertamento a carico della società e accertamento a carico del singolo socio

Presunzione ammessa solo in presenza di un accertamento alla società di utili non contabilizzati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI, T- Ordinanza n. 5581 del 19 marzo 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale -Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Imposte sui redditi da capitale – Società – Valido accertamento – Necessità – Accertamento giudiziale basato su sentenza non passata in giudicato – Idoneità –Limiti»

Il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi sociali ha efficacia nel giudizio relativo al reddito da partecipazione, se il ricorso del socio è fondato sulle stesse eccezioni della società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI, T, Ordinanza n. 22942 del 11 novembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata civile – Giudizio relativo al reddito da partecipazione – Giudicato nel giudizio relativo ai redditi sociali – Rapporti – Difesa del socio non fondata su eccezioni personali diverse da quelle dedotte dalla società – Autorità del giudicato  – Sussistenza – Art. 2909 Cod. Civ.»

Accertamento negativo di utili extracontabili della società  rimuove il presupposto da cui dipende l’accertamento del maggior utile da partecipazione del socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 23899 del 24 novembre 2015: »CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società di capitali a ristrettabase sociale – Sentenza di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società – Giudicato – Efficacia riflessa nei confronti del socio – Conseguenze.»

Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati: la sentenza definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società  ha efficacia di giudicato riflesso nei confronti del socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI, T – Sentenza n. 24793 del 4 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società a ristretta base sociale -Sentenza definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società – Efficacia di giudicato riflesso nei confronti del socio – Conseguenze nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti del socio»

L’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce,condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c fini della decisionedella lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI – T, Ordinanza n. 4485 del 7 marzo 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società di capitali a ristretta base sociale – Rapporti tra accertamento a carico della società e accertamento a carico del singolo socio – Accertamento pregiudicante e accertamento pregiudicato ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c. – Oneri processuali a carico del contribuente»

Il singolo socio conserva la facoltà di contestare “a tutto campo”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI – T, Ordinanza n. 19013 del 27 settembre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – Redditi da partecipazione societaria – Accertamento nei confronti del socio – Impugnazione -Contestazione del reddito della società di capitali accertato in separato giudizio – Ammissibilità – Art. 2909 c.c. – Artt. 132, 295 c.p.c.»

Onere probatorio in merito alla distribuzione ai soci degli utili

La ristretta base azionaria non è sufficiente per la presunzione di distribuzione di utili: va esclusa la teorizzazione di una endemica “complicità” dei soci

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina Sezione XXXIX – Sentenza n. 2502 del 29 aprile 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Legittimità – Distribuzione dell’onere della prova – Onere probatorio in merito alla distribuzione ai soci degli utili – Condizioni per l’ammissibilità della presunzione di distribuzione – Necessità per l’Ufficio di far emergere elementi che possano costituire indizi atti a costituire presunzioni – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697, 2729 c.c.»

Soci di società di capitali a ristretta base sociale: l’estraneità all’esercizio dell’impresa non basta per vincere la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 4965 del 27 febbraio 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Legittimità – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti – Artt. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697 e 2729 c.c.»

Doppia presunzione (cd.“praesumptio de praesumpto”)

La presunzione non è in contrasto con il divieto della doppia presunzione (cd. “praesumptio de praesumpto”)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V, Sentenza n. 15824 del 29 luglio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili -Presunzione di attribuzione ai soci – Ammissibilità – Fondamento.- Artt. 2697, 2727,2729 c.c.»

Periodo di imposta di imputazione degli utili extracontabili

Utile extracontabile: va imputato al socio nell’anno in cui è conseguito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 25468 del 18 dicembre 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Conseguenze – Presunzione di maggior reddito – Prova dell’avvenuta distribuzione di utili – Necessità – Esclusione – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti – Mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio – Presunzione della distribuzione degli utili nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti – Legittimità – Art. 41 (ora 44), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Il decreto legge convertito in legge contiene importati novità.
Le più significative riguardano:
– lo split payment;
– la voluntary disclosure;
– il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
– la nuova soglia per il visto di conformità
– l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
– la stretta delle compensazioni;
– il regime fiscale delle locazioni brevi;
– la rideterminazione delle aliquote dell’Ace;
– l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– la definizione agevolata delle liti fiscali;
– la disciplina delle prestazioni occasionali;
– il libretto di famiglia;
– il contratto di prestazione occasionale;
– la web tax transitoria.

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




Novità legislative per “compro oro”, Mezzogiorno e antiriciclaggio

“Compro oro”: in Gazzetta Ufficiale il decreto delegato che ne disciplina l’attività

In Gazzetta Ufficiale. n. 141 del 20 giugno 2017, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante: «Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170». (In vigore dal 5/07/2017)

Link al testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante: «Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170»

L’ennesimo decreto legge per crescita economica del Mezzogiorno

Nella Gazzetta Ufficiale. n. 141 del 20 giugno 2017, pubblicato il Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno». (In vigore dal 21/06/2017)

Link al testo del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno».

Il nuovo Decreto Antiriciclaggio

È stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 – Serie generale – il D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017, il cd. “Nuovo Decreto Antiriciclaggio”. Il decreto delegato introduce significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 (la quarta del settore), che integra ed abroga le direttive 2005/60/CE e 2 006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI. Il provvedimento delegato si compone di 10 articoli: i primi cinque apportano modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; Gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa di settore.

Link al testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006».




Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente: approvati modelli per prestare la garanzia per importi superiori a 10.000 euro

Con decreto del direttore generale delle Finanze, pubblicato in Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2017 il Mef, ha approvato i modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia. In particolare:

Il decreto dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22, secondo cui la garanzia per l’esecuzione delle sentenze deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore generale delle Finanze. A questo punto, i giudici tributari – i quali, si ricorda non sono obbligati a richiedere una garanzia – e i contribuenti possono far riferimento ai modelli pubblicati in Gazzetta.

Si ricorda che l’art. 69 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, integralmente riscritto dall’articolo 9, comma 1, lettera gg), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e rubricato: «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente», prevede, l’immediata esecutività delle sentenze di condanna di pagamento di somme in favore del contribuente, nonché di quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Il pagamento di somme «può» essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia, qualora superi l’importo di 10.000 euro ed il giudice tributario rilevi (e motivi) la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla futura solvibilità del contribuente. L’articolo 69, è entrato in vigore con l’emanazione del decreto del Mef del 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’art. 69, comma 2, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente» (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2641), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2017, n. 60. La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli ora approvati, deve avere ad oggetto l’integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5 (1), 52, comma 6 (2), e 62-bis, comma 5 (3), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3 (4), e 22, comma 6 (5), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’obbligazione di versamento integra-le della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Nota (1)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 47, comma 5

Sospensione dell’atto impugnato

 5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2.

Nota (2)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 52, comma 6

Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione
provvisoria in appello

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

Nota (3)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 62-bis, comma 5

Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
della sentenza impugnata per cassazione

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

Nota (4)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 19, comma 3

Esecuzione delle sanzioni

3.. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Nota (5)

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 22, commi 6 e 7

Ipoteca e sequestro conservativo

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l’organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l’ufficio o l’ente richiedente, dispone la cancellazione dell’ipoteca;

c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Per saperne di più:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 29 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» – (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018)

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.» – (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801)

Relazione illustrativa del D.Lgs. 156/2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente» – (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2641).

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2017 che approva i «Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017)




Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016 — in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1923) in materia di versamenti IVA. Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, infatti, l’Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

 

Differimento ad ampio raggio

 

Possono versare l’IVA oltre il 16 marzo anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Inoltre, è confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata. Salva anche l’opportunità di versare il saldo IVA annuale fino al 30 luglio: in questo caso, fino al 30 giugno, occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest’ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Via libera alla rateazione per chi paga in differita

 

Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e che, come previsto in linea generale, l’incremento dello 0,40% deve essere applicato soltanto all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 20 giugno 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Saldo IVA – Modalità e termini per i versamenti (anche a rate) – Compensazione e maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del termine di versamento – Risposte a quesiti – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 17, comma 1, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 7-quater, comma 20, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




Rottamazione, in arrivo le “Comunicazioni” delle somme dovute

Dal prossimo 16 giugno disponibili anche nell’area riservata del portale web di Equitalia

È partita la fase due della cosiddetta rottamazione di Equitalia che, come previsto dalla legge, sta inviando le comunicazioni con cui risponde ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, partita a novembre 2016 e conclusa il 21 aprile scorso. Comunicazioni che stanno arrivando per posta raccomandata o attraverso la posta elettronica certificata per chi ha indicato, al momento della richiesta di rottamazione di cartelle e avvisi (D.L. 193/2016, convertito in legge 225/16), l’indirizzo di pec sul modulo di adesione.

“ComunicaImmagini DeskTopArt_UNITO_V_Pagina_084zione somme dovute”. Si chiama così la lettera di Equitalia che informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione, così come su possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, e quindi sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione contiene anche i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (da una ad un massimo di 5 rate) dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta, oltre al modulo per l’addebito in conto corrente.

La comunicazione

Ogni comunicazione contiene un prospetto con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); del debito residuo oggetto di definizione; dell’importo da pagare per la definizione agevolata del debito; del debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), è riportato nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell’area riservata del portale www.gruppoequitalia.it.

La comunicazione contiene informazioni in merito:

  • all’accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
  • agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  • all’importo/i da pagare;
  • alla data/e entro cui effettuare il pagamento.

Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, previste 5 tipologie di comunicazioni, vediamo il dettaglio:

AT – Accoglimento totale della richiesta: presenza di importi da pagare per i debiti “rottamabili” e assenza di debiti non “rottamabili”;

AP – Accoglimento parziale della richiesta: presenza sia di debiti “rottamabili” sia di debiti non “rottamabili”;

AD – Sia per i debiti “rottamabili” sia per gli eventuali debiti non “rottamabili” assenza di pagamenti dovuti;

AX – Assenza di debiti “rottamabili” e presenza di debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”;

RI – Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili”, nessuna importo è dovuto.

Casi di difformità

Equitalia renderà disponibile sul proprio portale, ad inizio luglio, un apposito servizio per la compilazione della egnalazione.

In ogni caso, qualora la comunicazione ricevuta:

  • non riporta tutte le cartelle o di tutti gli avvisi indicate nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, Equitalia “consiglia” di pagare comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi mancanti;
  • riporta la presenza di cartelle o di avvisi non indicate nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, Equitalia “consiglia” di pagare comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi che hai indicato nella tua dichiarazione di adesione (*) entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi non dichiarate

(*) Come spiega Equitalia nelle pagine web dedicate alla definizione, se il contribuente vuole effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella comunicazione, questo può recarsi presso uno degli sportelli, oppure utilizzare il servizio che verrà reso disponibile dopo il 15 giugno sul portale www.gruppoequitalia.it: in questo modo sarà possibile richiedere e stampare i bollettini RAV relativi alle cartelle/avvisi che il contribuente decide di pagare.

Come pagare

È possibile farlo presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Per esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2017, il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

Attenzione – La legge prevede che con il pagamento della prima rata della definizione agevolata saranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata. (Cfr. Comunicato Equitalia del 10 giugno 2017)

 

FAQ – Definizione agevolata
(Prelevate dal  sito di Equitalia  il 14 giugno 2017)

 1. Sono scaduti i termini per aderire alla Definizione agevolata?

Si, l’ultimo giorno utile per aderire era il 21 aprile scorso, come previsto dal Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017. Fanno eccezione i residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali le scadenze e i relativi termini sono prorogati di un anno (vedi anche Faq 8 e 9).

2. Ho aderito alla Definizione agevolata. Cosa succede ora?

Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito una comunicazione entro il prossimo 15 giugno specificando:

 – quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata;

 – l’ammontare dell’importo dovuto;

 – la scadenza delle eventuali rate.

La comunicazione conterrà anche i relativi bollettini di pagamento.

 3. Ho aderito alla Definizione agevolata, posso pagare in un’unica soluzione o anche in più rate?

La legge consente di pagare:

 – in un’unica soluzione;

 – a rate, da 1 fino ad un massimo di 5. In quest’ultimo caso il 70% del dovuto sarà pagato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018. In entrambe le situazioni, la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata nel mese di luglio 2017. Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione DA1, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

4. Come e dove posso pagare?

È possibile pagare:

  • dal nostro portale e dall’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
  • con la domiciliazione bancaria;
  • presso le filiali bancarie;
  • agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno
  • aderito ai servizi di pagamento CBILL;
  • con il proprio internet banking;
  • agli uffici postali;
  • nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  • ai nostri sportelli.

5. Ho aderito alla Definizione agevolata, cosa succede se non pago o se pago in ritardo una rata del piano?

La norma prevede che chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

6. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago la prima rata di luglio 2017, posso tornare al mio precedente piano?

Si, è possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente.

7. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago o pago in ritardo una delle rate successive alla prima, potrei tornare al mio precedente piano?

No, con il pagamento della prima rata della definizione agevolata, fissata a luglio 2017, il piano di rateizzazione viene automaticamente revocato. Non è pertanto possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente se si paga in misura ridotta, o in ritardo una delle rate successive alla prima.

8. Risiedo in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Ho ancora tempo per aderire alla definizione agevolata?

Si, il Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017, dispone che per i residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, le scadenze e i termini relativi alla definizione agevolata, sono prorogati di un anno. In particolare, la data entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di adesione è il 21 aprile 2018. Sono prorogate di un anno anche tutte le altre scadenze previste per la definizione agevolata, comprese quelle relative ai pagamenti.

9. Risiedo in uno nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Come posso presentare la domanda?

Per aderire è necessario collegarsi al sito www.gruppoequitalia.it, scaricare il modulo DA1, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo con una semplice e-mail o con la posta elettronica certificata (agli indirizzi presenti sul modulo stesso e pubblicati sul portale di Equitalia) o, infine, rivolgersi ai nostri sportelli.

Per saperne di più:

 “Rottamazione”. Carichi definibili e effetti sulle liti fiscali pendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

Modalità applicative della “rottamazione” dei ruoli. Le risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma

 




Jobs Act autonomi in Gazzetta

Immagini DeskTopArt_UNITO_V_Pagina_081Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprendi-toriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato».




Voluntary disclosure bis al via

Diffusa la circolare e rilasciata la versione definitiva dell’applicativo per calcolare sanzioni e interessi

I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali. C’è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l’integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni. Con la circolare n. 19/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso alla voluntary diclosure bis, introdotta dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

VOLUTAB

La nuova voluntary e lo scambio di informazioni

La circolare n. 19/E, pubblicata oggi (13 giugno 2017), oltre a rinviare alle indicazioni contenute nelle circolari n. 10/E del 13 marzo 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2015, pag. 24), n. 27/E del 16 luglio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 14/2015, pag. 974), n. 30/E dell’11 agosto 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1096) e n. 31/E del 28 agosto 2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), illustra e chiarisce le novità introdotte dalla normativa che disciplina la nuova edizione della voluntary disclosure.

L’opportunità di una riapertura dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla scelta di offrire un’ulteriore opportunità derivante dall’evidenza che la lotta all’evasione fiscale internazionale è stata particolarmente intensificata, come dimostra l’impegno da parte delle Autorità fiscali dei Paesi più avanzati nell’elaborazione di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali.

A ciò si aggiunge l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad ampliare l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria.

Si allunga la lista dei Paesi per i quali risultano applicabili alcuni particolari benefici previsti dalla voluntary disclosure

Le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 consentono di estendere alcune agevolazioni spettanti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimenti o attività di natura finanziaria in Paesi cosiddetti black list che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni, ai sensi dell’articolo 26 del modello OCSE o conformi al modello TIEA, entrati in vigore prima del 24 ottobre 2016. In virtù di tale novità, rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria si è ampliato l’elenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016.

Disponibile la versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni

I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2017. L’Agenzia chiarisce che è possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e che, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2017.

Per agevolare il calcolo delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. L’applicativo è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online – senza registrazione. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2017)

Per saperne di più:

Il Modello e le istruzioni – Voluntary disclosure bis ex articolo 7 decreto legge n. 193 del 2016 – (Link al sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it)

Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 4 del provvedimento del 3 febbraio 2017)

Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 3 del provvedimento del 3 febbraio 2017)

La versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni

L’applicazione consente di calcolare le sanzioni e gli interessi dovuti dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (Voluntary-bis), provvedendo spontaneamente al versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017. È possibile effettuare il calcolo relativamente alle seguenti violazioni:

 




Partite IVA. Le modalità di cessazione e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraUe (Vies)

Al via analisi di rischio e controlli per individuare le frodi IVA

L’Agenzia delle Entrate detta le regole per la chiusura delle partite IVA e per l’esclusione dalla banca dati Vies in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento di oggi (provv. dell’Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017, prot. 110418) illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

L’analisi del rischio apre le porte ai controlli

Entro sei mesi dall’attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione al Vies – la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie – l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita Iva o dell’iscrizione al Vies.

Quando scatta la chiusura della partita Iva e l’esclusione dal Vies

Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies).

In caso di frode stop alle operazioni intracomunitarie

Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal Vies. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel Vies. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017)

Per saperne di più:

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017, recante: «Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

Le misure dell’Unione per la lotta contro le frodi IVA

Link al testo del regolamento (Ue) n. 904/2010 del consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2017

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Commenti

Sciolti i dubbi sulla prova del tempestivo invio postale del ricorso e sul dies a quo relativo al termine di costituzione

di Antonino Russo

 

Le presunzioni in relazione agli utili extracontabili nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

Contenzioso tributario
Costituzione in giudizio del ricorrente/appellante

Ricorsi tributari notificati via posta: le SS.UU. della Cassazione intervengono sulla sanabilità del mancato deposito della copia della ricevuta di spedizione e sul termine di costituzione del ricorrente o dell’appellante

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società di persone – Società in accomandita semplice – Accertamento contestuale di IRAP ed IVA fondato su elementi in parte comuni – Litisconsorzio necessario con i soci – Configurabilità – Fondamento – Assenza del socio accomandatario litisconsorte necessario – Conseguenze – Rilevazione officiosa del difetto di litisconsorzio tributario nei confronti del socio – Declaratoria di nullità dei giudizi di primo grado e rinvio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale – Artt. 14 e 29, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 54 e 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2291 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo e secondo grado – Presentazione del ricorso/appello – Notifica del a mezzo posta – Costituzione in giudizio del ricorrente/appellante – Deposito del ricorso nella segreteria della commissione tributaria – Termine di costituzione del ricorrente o dell’appellante – Termine di trenta giorni, ex art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Decorrenza – Dalla spedizione del ricorso – Esclusione – Dalla sua ricezione – Necessità – Artt. 16, 20, 22 e 53 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo e secondo grado – Spedizione del ricorso per posta raccomandata – Costituzione in giudizio del ricorrente/appellante – Deposito di copia della ricevuta di spedizione della raccomandata – Necessità – Omissione – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso – Deposito della ricevuta di spedizione – Necessità – Mancanza – Inammissibilità del ricorso – Equipollenza dell’avviso di ricevimento alla ricevuta di spedizione – Sussistenza – Condizioni – Artt. 22 e 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Sezioni Civili Tributarie

Accertamento di utili extracontabili
Presunzione di distribuzione ai soci

Soci di società di capitali a ristretta base sociale: l’estraneità all’esercizio dell’impresa non basta per vincere la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 4965 del 27 febbraio 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Legittimità – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti – Artt. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697 e 2729 c.c.»

 

PERCORSI FISCALI 

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali
a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Rapporti tra accertamento a carico della società
e accertamento a carico del singolo socio

Presunzione ammessa solo in presenza di un accertamento alla società di utili non contabilizzati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 5581 del 19 marzo 2015:«IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale -Accertamento diutili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati -Imposte sui redditi da capitale – Società – Valido accertamento – Necessità -Accertamento giudiziale basato su sentenza non passata in giudicato – Idoneità –Limiti»

 

Il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi sociali ha efficacia nel giudizio relativo al reddito da partecipazione, se il ricorso del socio è fondato sulle stesse eccezioni della società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22942 del 11 novembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata civile -Giudizio relativo al reddito da partecipazione – Giudicato nel giudizio relativo ai redditi sociali – Rapporti – Difesa del socio non fondata su eccezioni personali diverse da quelle dedotte dalla società – Autorità del giudicato -Sussistenza – Art. 2909 Cod. Civ.»

 

Accertamento negativo di utili extracontabili della società  rimuove il presupposto da cui dipende l’accertamento del maggior utile da partecipazione del socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 23899 del 24 novembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società di capitali a ristretta base sociale – Sentenza di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società – Giudicato – Efficacia riflessa nei confronti del socio – Conseguenze»

 

Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati: la sentenza definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società  ha efficacia di giudicato riflesso nei confronti del socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 24793 del 4 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società a ristretta base sociale -Sentenza definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società -Efficacia di giudicato riflesso nei confronti del socio – Conseguenze nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti del socio»

 

L’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce,condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c fini della decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 4485 del 7 marzo 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società di capitali a ristretta base sociale – Rapporti tra accertamento a carico della società e accertamento a carico del singolo socio – Accertamento pregiudicante e accertamento pregiudicato ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c. – Oneri processuali a carico del contribuente»

 

Il singolo socio conserva la facoltà di contestare “a tutto campo”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 19013 del 27 settembre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – Redditi da partecipazione societaria – Accertamento nei confronti del socio – Impugnazione – Contestazione del reddito della società di capitali accertato in separato giudizio – Ammissibilità – Art. 2909 c.c. – Artt. 132, 295 c.p.c.»

 

Onere probatorio in merito alla distribuzione ai soci degli utili

La ristretta base azionaria non è sufficiente per la presunzione di distribuzione di utili: va esclusa la teorizzazione di una endemica “complicità” dei soci

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina – Sezione XXXIX – Sentenza n. 2502 del 29 aprile 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Legittimità – Distribuzione dell’onere della prova – Onere probatorio in merito alla distribuzione ai soci degli utili – Condizioni per l’ammissibilità della presunzione di distribuzione – Necessità per l’Ufficio di far emergere elementi che possano costituire indizi atti a costituire presunzioni – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697, 2729 c.c.»

 

Doppia presunzione (cd.“praesumptio de praesumpto”)

La presunzione non è in contrasto con il divieto della doppia presunzione (cd. “praesumptio de praesumpto”)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V – Sentenza n. 15824 del 29 luglio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili -Presunzione di attribuzione ai soci – Ammissibilità – Fondamento.- Artt. 2697, 2727,2729 c.c.»

 

Periodo di imposta di imputazione degli utili extracontabili

Utile extracontabile: va imputato al socio nell’anno in cui è conseguito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 25468 del 18 dicembre 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Conseguenze – Presunzione di maggior reddito – Prova dell’avvenuta distribuzione di utili – Necessità – Esclusione – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti – Mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio – Presunzione della distribuzione degli utili nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti – Legittimità – Art. 41 (ora 44), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Accertamento di utili extracontabili
Principio di
specularità tra la condizione della società e quella del socio

Socio di società di capitali a ristretta base sociale: solo in presenza di un valido accertamento a carico della società partecipata ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta – Sezione VI – Sentenza n. 2320 dell’11 aprile 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Principio di specularità tra la condizione della società e quella del socio – Interazioni tra gli accertamenti a carico dell’una e dell’altro – Accertamento di utile occulto distribuito in nero al socio – Mancanza di accertamento a carico della società – Conseguenze – Annullamento accertamento al socio – Artt. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697 e 2729 c.c.»

 

Prassi

Regime premiale per i contribuenti che applicano gli studi di settore

Contribuenti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore.Le attività che beneficiano della preclusione agli accertamenti analitico-induttivi, della riduzione di un anno dei termini per l’accertamento e dell’aumento ad 1/3 dello scostamento reddituale per l’applicazione del redditometro

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017, prot. n. 99553/2017: «Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 31 gennaio 2017»

 

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore
Segnalazione possibili anomalie

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: le 70 tipologie di anomalie individuate per il triennio 2013-2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2017, prot. n. 106666/2017: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore e modifiche alla modulistica degli studi di settore»

 

Le risposte ai quesiti sulle comunicazioni di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015 – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 6 giugno 2017

 

Comunicazioni anomalie 2017 (link utili al sito dell’Agenzia delle entrate)

Comunicazioni anomalie indirizzate ai contribuenti – zip

Fac simile del messaggio inviato via sms e/o e-mail/PEC

Bozza comunicazioni anomalie inviate agli intermediari

Fac simile del messaggio inviato agli intermediari

 

Software di compilazione anomalie 2017

Il software è riservato ai soggetti destinatari nel 2017 di una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore dichiarati per le annualità 2013, 2014 e 2015.

 

Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Le prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 29 maggio 2017

 

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Software di compilazione (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti –Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2017

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Commenti

Presunzioni legali fondate sui prelevamenti in banca. Dal Recepimento dell’insegnamento della Corte Cost. limiti quantitativi per i titolari di reddito d’impresa e esclusione per i professionisti

di Isabella Buscema

 

Definizione liti fiscali pendenti: brevi note in attesa dell’estensione anche per i tributi locali

di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Indagini bancarie al professionista

Professionisti. Illegittima l’inclusione tra i compensi delle somme pari ai prelievi in banca non giustificate

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 10249 del 26 aprile 2017: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – Indicazione del “fatto” controverso o decisivo – Necessità – Significato del termine “fatto” – Fattispecie – Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Art. 2697, c.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Accertamento fondato sulle indagini bancarie – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali – Ammissibilità – Esclusione – Versamenti – Sussistenza – Art. 32, comma 1°, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

Attività di ricerca e sviluppo
Credito di imposta

Credito d’imposta R&S: il potenziamento dell’agevolazione previsto dalla Legge di bilancio 2017 e chiarimenti su questioni emerse in sede di prima applicazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 27 aprile 2017: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Modifiche alla disciplina introdotte dai commi 15 e 16 dell’art. 1 della L 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Chiarimenti su questioni emerse in sede di applicazione del credito di imposta»

 

Scomputo delle perdite
Accertamento delle
imposte sui redditi

Perdite di periodo e perdite pregresse: lo scomputo dai maggiori imponibili nei procedimenti di accertamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 28 aprile 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento – Modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione -Presentazione dell’istanza Modello IPEA – Effetti – Sospensione termini – Scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato – Modello IPEC – Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo richiesto con i modelli IPEA e IPEC – Esemplificazioni – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016, prot. n. 164492 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 ottobre 2014, prot. n. 133104 – Art. 42, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 introdotti dall’articolo 25 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 9-bis del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Società di persone in liquidazione
Utilizzo dei
“vecchi” modelli dichiarativi

Assegnazione di beni ai soci di società di persone poste in liquidazione nel 2016: l’obbligo dell’utilizzo dei “vecchi” modelli dichiarativi non esclude dal regime agevolato

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 2 maggio 2017: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – Società di persone in liquidazione – Modalità di applicazione del regime agevolato per l’assegnazione di beni ai soci – Eccezione alla regola generale della esposizione della volontà di avvalersi della imposizione sostitutiva nella dichiarazione – Possibilità – Fattispecie – Utilizzo dei “vecchi” modelli dichiarativi – Mancanza nel quadro RQ, della sezione per esporre i dati della assegnazione agevolata e la relativa imposta sostitutiva – Motivi -Società di persone, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, obbligata ad utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta, così come le società di capitali – Commi da 115 a 121 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Art. 1, comma 1, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Violazioni in materia di reverse charge
Nuova
disciplina sanzionatoria

La nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile. Graduazione delle sanzioni e favor rei nei chiarimenti delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E dell’11 maggio 2017: «SANZIONI TRIBUTARIE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Revisione del sistema sanzionatorio tributario ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative all’applicazione del sistema dell’inversione contabile o reverse charge – Nuova disciplina improntata a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Artt. 15 e 21, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 -Art. 21, comma 7, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8/9 del 2017

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SPECIALE MODULISTICA 2017

 

Redditi 2017-SP
per le società di persone ed equiparate

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017, prot. n. 22466/2017, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2017–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016».

 

I modelli e le istruzioni e tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 maggio 2017, prot. n. 90915/2017.

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6/7 del 2017

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SPECIALE MODULISTICA 2017

 

Modelli “Redditi 2017” delle Società e degli Enti
Redditi SC • Redditi SP • Redditi ENC

Istruzioni generali comuni ai modelli 2017 degli enti e delle società

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Redditi 2017-SC
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Modelli e Istruzioni

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017, prot. n. 22476/2017, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2017-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016».

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

I modelli e le istruzioni e tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 maggio 2017, prot. n. 90915/2017.

 

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Italia-Romania: in Gazzetta la ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2017, la legge 16 maggio 2017, n. 78, di ratifica della Convenzione Italia-Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (G.U. n.132 del 9 giugno 2017)




Miani. “Nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno sciopero”

“Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è un’istituzione aperta al dialogo, ma di fronte alle scelte di merito e di metodo compiute negli ultimi mesi dall’amministrazione finanziaria, nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno sciopero degli intermediari fiscali”. Queste le forti dichiarazioni del presidente nazionale della categoria, Massimo Miani, nell’intervento tenuto davanti ai 1500 delegati nell’Assemblea generale dei commercialisti che si è svolta il 9 giugno a Roma. Rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, Miani ha chiesto “un cambio di registro e un dialogo vero”. Le scelte compiute negli ultimi mesi in ambito fiscale da Governo e Agenzia sono state, secondo il presidente dei commercialisti, “inaccettabili”.




NOMINE: conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate ad Ernesto Maria Ruffini

Il Consiglio dei ministri dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, ha deliberato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, a seguito del parere favorevole della Conferenza Unificata espresso nella seduta dell’8 giugno scorso il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate all’Avv. Ernesto Maria Ruffini.




Mezzogiorno: istituite le zone economiche speciali (ZES) e introdotta la misura “Resto al sud” per la nuova imprenditorialità

Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Il decreto, che fa seguito a quello dello scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale sono stati aumentati gli incentivi agli investimenti industriali, prosegue lo sforzo del Governo di attivare interventi di aiuto ad alta intensità al Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con significative risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, nonché una serie di misure di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.

Attraverso la misura “Resto al sud” si offre un forte sostegno alla nuova imprenditorialità, prevedendo, per i giovani meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria – nell’ambito della produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi – una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale circolante. Sono escluse le spese per progettazione e quelle per personale, al fine di evitare di alimentare mercati delle consulenze e comportamenti opportunistici, mentre è prevista la possibilità di azioni di accompagnamento nelle fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale da parte di enti pubblici e non, opportunamente accreditati. Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI. La dimensione del finanziamento globale della misura assicurerà che la stessa non si esaurisca in tempi brevi al fine di fornire uno stimolo  all’economia meridionale nei prossimi anni. Sono inoltre previste ulteriori misure per sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo in ragione delle sue specificità.

Ulteriore misura di rilievo strategico è quella che istituisce e regolamenta le ZES. Esse saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’ Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al sud. In particolare, oltre agli investimenti delle PMI, saranno eleggibili per il credito d’imposta investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensioni sufficienti ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno. Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro governance.

Il decreto prevede, inoltre, strumenti di velocizzazione degli investimenti pubblici e privati, la semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, accelerando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali. Con una specifica misura di valorizzazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo si rende invece possibile l’utilizzo di questa forma di gestione dell’attuazione degli interventi di notevole complessità nei programmi operativi, finanziati con risorse nazionali e comunitarie, che ha dato buoni frutti nelle esperienze già attive.




Reddito di inclusione: approvato, in via preliminare il D.lgs. di attuazione della legge sul contrasto della povertà

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33). Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Il ReI è una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. Viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni.

Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI è articolato in due componenti:

  1. un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
  2. una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un “progetto personalizzato” volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

Il ReI sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

Al ReI si accederà attraverso una dichiarazione a fini ISEE “precompilata”. È un’importante innovazione di sistema, che caratterizzerà l’accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate migliorando la fedeltà delle dichiarazioni da un lato e semplificando gli adempimenti per i cittadini dall’altro.

Il decreto disciplina anche le possibili espansioni del REI, in termini di graduale incremento del beneficio e di graduale espansione dei beneficiari. In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, l’estensione della misura potrà essere realizzata mediante l’adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il decreto istituisce inoltre la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo. E’ una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento nelle decisioni programmatiche del terzo settore, delle parti sociali e degli altri stakeholder. La Rete si articola in tavoli regionali e territoriali e ha l’obiettivo di rendere più omogeneo il sistema superando le attuali sperequazioni territoriali.

Nello specifico del ReI e al fine di agevolarne l’attuazione, il decreto prevede determinate articolazioni della Rete: si tratta in particolare del Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e dell’Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, di promuovere l’attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale, e di esprimere il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del ReI.




Soggetti titolari di partita IVA: individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

I codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

A seguito delle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato 2 della risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017. L’obbligo, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nel terzo allegato alla risoluzione (allegato 3, colonna 2,) siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno”). Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne” indicate nell’allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, come specifica la risoluzione, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Iva da Iva. Però, va da sé che, qualora in questo caso al netto delle compensazioni interne residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia restano ferme le regole generali. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 9 giugno 2017 con oggetto: COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e relativi codici tributo – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2015

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Commenti

 

Territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici. La guida alle disposizioni dirette a recepire la disciplina comunitaria dal 1° gennaio 2015
di Enrico Molteni

 

Legislazione

 

Territorialità IVA dei Servizi digitali
e Mini one stop shopping (Moss)

 

 

Le regole per la territorialità IVA dei servizi digitali e per l’adozione del mini one stop shopping (MOSS)

Il testo del Decreto Legislativo 31 marzo 2015, n. 42, recante: «Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi»

Il testo della Relazione illustrativa

Il testo del Decreto Legislativo è coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Omessa integrazione e registrazione di fatture intracomunitarie
Conseguenze

 

Omessa integrazione di fatture intracomunitarie (reverse charge) e presentazione dei modelli Intrastat con conseguente omissione della doppia registrazione: sono violazioni di obblighi formali che non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento dell’IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 5072 del 13 marzo 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Acquisto intracomunitario di beni – Cessionario o committente – Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto – Inosservanza degli adempimenti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993 in tema d’inversione contabile e di presentazione del modello Intrastat (art. 50, comma 6) – Possibilità della detrazione IVA in caso di mancata applicazione del reverse charge esterno per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e conseguente omissione delle relative registrazioni – Applicazione dei principi interpretativi formulati dalla Corte di Giustizia UE, nella causa C-590/13 dell’11 dicembre 2014 – Natura formale della violazione dell’obbligo di reverse charge – Conseguenze – Possibilità della detrazione IVA – Artt. 46, 47 e 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, 427 – Artt. 17, 19, 23 e 25, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • DEFINIZIONE DELLE LITI POTENZIALI – Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione – Inosservanza degli adempimenti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993 in tema d’inversione contabile e di presentazione del modelli Intrastat (art. 50, comma 6) – Natura formale della violazione dell’obbligo di reverse charge – Conseguenze – Applicazione della definizione delle contestazioni contenute nei processi verbali di constatazione in applicazione della disposizione condonistica introdotta dalla lett. b-bis), del comma 4 dell’art. 15 della L. 289/2002 in virtù della natura formale delle violazioni non collegate al tributo – Art. 15, comma 4, lett. b-bis) della L. 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria per il 2003)»

 

Acquisti intraUe: l’omessa osservanza delle procedure di inversione contabile o reverse charge sono violazioni di obblighi formali. In assenza di limiti all’esercizio della detrazione IVA l’operazione è fiscalmente neutrale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 7576 del 15 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Acquisto intracomunitario di beni – Cessionario o committente – Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto – Inosservanza degli adempimenti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993 in tema d’inversione contabile e di presentazione del modello Intrastat (art. 50, comma 6) – In assenza di limiti, oggettivi o soggettivi, all’esercizio della detrazione IVA – Possibilità della detrazione in caso di mancata applicazione del reverse charge esterno per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e conseguente omissione delle relative registrazioni – Applicazione dei principi interpretativi formulati dalla Corte di Giustizia UE, nella causa C-590/13 dell’11 dicembre 2014 – Natura formale della violazione dell’obbligo di reverse charge – Conseguenze – Possibilità della detrazione IVA – Artt. 46, 47 e 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, 427 – Artt. 17, 19, 23 e 25, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

 

Estinzione e perdita della capacità processuale delle società: il differimento di cinque anni ai soli fini fiscali non è retroattivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 6743 del 2 aprile 2015: «SOCIETÀ – Scioglimento – Liquidazione – Cancellazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Estinzione e perdita della capacità processuale della società – Effetti sostanziali – Sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro – Trasferimento in capo ai successori – Disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali – Art. 2495 c.c. – Art. 24 Cost. • SOCIETÀ – Scioglimento – Cancellazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Estinzione e perdita della capacità processuale della società – PROCESSO TRIBUTARIO – Estinzione anteriore alla proposizione del ricorso in primo grado – Conseguenze – Il ricorso in primo grado non poteva essere proposto – Differimento di 5 anni degli effetti della cancellazione ai fini delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ex art. 28, comma 4 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Estinzione postuma della società ai fini fiscali – Efficacia retroattiva della norma – Esclusione – Lo jus superveniens non si applica nei confronti delle società già cancellate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 (13 dicembre 2014) – Art. 2495 c.c. – Art. 28, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

 

Prassi

 

Adempimenti per l’utilizzo in Dogana della dichiarazione d’intento

 

Importazione di beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto: più operazioni ma una sola dichiarazione d’intento in dogana

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Importazioni – IVA all’importazione – Esportatori abituali – Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Adempimenti per l’utilizzo in dogana – Modalità di redazione – Art. 8, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 1 e 2, del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Superamento di precedenti istruzioni (Ris. prot. 355235 del 27 luglio 1985) – Necessità della presentazione di una dichiarazione d’intento per ogni singola operazione specificando il relativo importo – Esclusione – Modifica istruzioni alla compilazione»

 

Introduzione del c.d. “split payment”
per le 
operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici

 

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 -Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»

 

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale: autorizzazione, liquidazione e sanzioni applicabili in caso di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 14 aprile 2015: «IMPOSTA DI BOLLO – Assolta in modo virtuale – Modalità operative per l’autorizzazione e la liquidazione – Uffici dell’A.F. competenti – Modalità di scomputo degli acconti – Criteri di applicazione delle sanzioni in caso di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele – Artt. 15 e 15-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Provvedimento del 03/02/2015 – Provvedimento del 14/11/2014»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2015

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Commenti

Le misure cautelari di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472/97 alla luce della giurisprudenza tributaria

di Giuseppe Rossi

 

Le regole per l’utilizzo del bonus fiscale per gli investimenti e attività di sviluppo per la digitalizzazione di esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator

di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Illegittimità dell’atto impositivo “anticipato”

L’atto impositivo emesso prima dei 60 giorni è nullo a prescindere da qualunque prova relativa al contenuto delle difese che il contribuente avrebbe potuto esercitare in sede procedimentale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 4543 del 5 marzo 2015: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Notifica dell’avviso di accertamento – Termine dilatorio di sessanta giorni dall’emissione dalla notifica del PVC o dalla chiusura della attività istruttoria ex art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Rispetto – Necessità – Omissione – Conseguenze – Nullità dell’avviso (nel caso di specie, avviso di recupero relativo a credito di imposta) per emissione prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione o dalla chiusura della attività istruttoria – In assenza di alcuna particolare e motivata urgenza che giustifichi la notifica dell’atto impugnato prima del termine di sessanta giorni – Prova “di resistenza” relativa al contenuto delle difese che il contribuente avrebbe spiegato in sede procedimentale – Non necessità»

 

Nullo l’accertamento emesso ante tempus: l’approssimarsi del termine di decadenza dell’accertamento non integra il requisito della «particolare e motivata urgenza»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 5642 del 20 marzo 2015: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Notifica dell’avviso di accertamento – Termine dilatorio di sessanta giorni dall’emissione dalla notifica del PVC o dalla chiusura della attività istruttoria ex art. 12, comma 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Rispetto – Necessità – Omissione – Conseguenze – Nullità dell’avviso per emissione prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione o dalla chiusura della attività istruttoria – In assenza di alcuna particolare e motivata urgenza che giustifichi la notifica dell’atto impugnato prima del termine di sessanta giorni – Caso di specie – Imminente decadenza del potere accertativo – Motivo, da solo, non valido per giustificare l’urgenza ex art. 12, comma 7, secondo periodo della L. n. 212/2000 – Causa specifica e particolare riferita al singolo contribuente o al rapporto tributario di cui si tratta – Necessità – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 57, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2969 c.c.»

 

Commissioni Tributarie:

Provvedimenti cautelari pro Fisco
Estensione ai
debiti d’imposta

Applicabile il sequestro conservativo anche per i debiti di imposta

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XLIII – Sentenza n. 2103 del 17 aprile 2014: «RISCOSSIONE – SANZIONI TRIBUTARIE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti cautelari pro Fisco – Misure cautelari a tutela dei crediti relativi alle imposte – Sequestro conservativo – Ambito applicativo – Limitazione ai crediti da sanzioni – Esclusione – Estensione ai debiti d’imposta – Fondamento – Requisiti – Fumus boni iuris e periculum in mora – Necessità – Art. 22, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 27, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2»

 

Attività di controllo e verifica
Obbligo di consegna del processo verbale di constatazione

Accertamento “a tavolino” di plusvalenza da cessione per riqualificazione da fabbricato vecchio e fatiscente da demolire a terreno edificabile: l’atto emanato senza essere stato preceduto dalla consegna di un PVC o prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla data di tale consegna è nullo

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXX – Sentenza n. 864 del 10 marzo 2015: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Determinazione del reddito – Cessione a titolo oneroso di immobile o terreno – Riqualificazione da fabbricato a terreno edificabile con accertamento di plusvalenza speculativa – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a controlli fiscali – Verifiche c.d. “a tavolino” – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessità – Notifica dell’accertamento – Prima di sessanta giorni dalla chiusura della attività istruttoria cd. “a tavolino” – Applicazione dell’art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Conseguenze – Illegittimità dell’accertamento – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Corte Costituzionale:

Illegittimità del conferimento di incarichi dirigenziali senza concorso

Incostituzionale il conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale – Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015: «PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Impiego pubblico – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27, L n. 87/1953 – Art. 1, comma 14, primo periodo, del D.L. 30/12/2013, n. 150, conv., con mod., dalla L. 27/02/2014, n. 15, – Art. 1, comma 8, del D.L. 31/12/2014, n. 192 – Artt. 3, 51 e 97 Cost.»

 

Legislazione

Digitalizzazione esercizi ricettivi

Credito d’imposta destinato agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator: il decreto sul turismo digitale

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 12 febbraio 2015: «Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator»

 

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Illegittimità del conferimento di incarichi dirigenziali senza concorso

Il Governo rassicura sulla validità degli atti tributari e delle relative cartelle esattoriali già adottati dai dirigenti la cui nomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05129 – Sberna, n. 5-05131 – Paglia, n. 5-05132 – Causi della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 marzo 2015 – recante: «Problematiche relative alla dichiarazione d’illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali»

 

Prassi

Meccanismo dell’inversione contabile
Estensione a nuove fattispecie

Estensione del reverse charge a edilizia, settore energetico e pallets: per l’individuazione dei servizi soggetti all’inversione bisogna far riferimento alla tabella ATECO 2007 e niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede entro il 27 marzo 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 27 marzo 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA – Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo – Primi chiarimenti – Art. 1, commi 629 e 631 della L. 23/12/2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2015) – Art. 17, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2015

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Legislazione

Jobs Act
Contratto a tutele crescenti

La nuova disciplina del regime sanzionatorio in materia di licenziamento illegittimo

Il testo del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante: «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»

Il testo del Decreto Legislativo è coordinato con una guida articolo per articolo e con le norme richiamate

 

Prassi

Procedura di collaborazione volontaria nazionale o internazionale

Le istruzioni sulle modalità di accesso alla procedura di voluntary disclosure

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 13 marzo 2015: «OGGETTO: PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Internazionale e nazionale – Voluntary disclosure – L. 15/12/2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” – Prime indicazioni»

 

Modello 730 precompilato
Attività di assistenza fiscale

Modello 730 precompilato. Un vademecum con le risposte alle domande dei contribuenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 23 marzo 2015: «OGGETTO: DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA – ASSISTENZA FISCALE – CAF dipendenti – CAF imprese – Professionisti – Risposte a quesiti – D.M. 31/05/1999, n. 164 – Artt. 35 e 39, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

 

Depositi IVA
Analisi della disciplina

La disciplina dei depositi IVA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 24 marzo 2015: «OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Depositi fiscali ai fini IVA – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 20/10/1997, n. 419 – Artt. 154 e ss. della direttiva 2006/112/CE»

 

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La Camera approva la manovra di primavera. Ora il testo passa al Senato per l’approvazione definitiva

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A).  Il provvedimento approvato con 218 voti favorevoli, 127 contrari e cinque astenuti, ora passa all’esame del Senato. Il decreto legge, in scadenza il 23 giugno, include importati novità. Le più significative riguardano: 
–  la voluntary disclosure;
 – il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
 – l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
 – la stretta delle compensazioni;
 – il regime fiscale delle locazioni brevi;
 – la rideterminazione delle aliquote dell’Ace;
 – l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale;
 – la definizione agevolata delle liti fiscali;
 – la disciplina delle prestazioni occasionali;
 – il libretto di famiglia;
 – il contratto di prestazione occasionale.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2015

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Commenti

Approvata la riforma della disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio. Sanzioni fino a 8 anni di carcere

di Enrico Molteni

 

Credito IVA già indicato nella dichiarazione IVA: il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni. Illegittimo il diniego per mancata presentazione del modello VR

di Salvatore Servidio

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Domanda di rimborso IVA fatta in dichiarazione non accompagnata dalla presentazione del modello VR  –  Prescrizione decennale e non biennale

Credito IVA: la compilazione del quadro RX, salva dalla decadenza biennale ex art. 21, D.Lgs. 546/1992

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 7236 del 10 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto ) – Rimborsi IVA – Disciplina dei crediti di imposta in detrazione nell’anno successivo – Imprese cessate o fallite – Applicabilità – Esclusione – Credito IVA – Recupero – Mezzi – Istituto del rimborso – Utilizzazione – Ammissibilità – Prescrizione – Termine ordinario decennale – Sussistenza – Ragioni – Art. 30, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto ) – Rimborsi IVA – Istanza – Compilazione del quadro VX – Esercizio del diritto – Configurabilità – Presentazione del modello VR – Condizione di esigibilità del credito – Conseguenze -Rilevanza ai fini della decadenza ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Esclusione – Termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. – Portata – Art. 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Compilazione del quadro RX: soggetta al termine di prescrizione decennale la richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA risultata alla cessazione dell’attività

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 8603 del 28 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborso o restituzione – Rimborsi IVA – Compilazione del quadro RX del modello Unico -Impresa cessata – Crediti di imposta risultanti alla cessazione dell’attività – Disciplina applicabile – Art. 30, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Conseguenze – Termine di prescrizione decennale – Applicabilità – Fondamento – Art. 2946 c.c. – Art. 30, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Credito IVA: una volta indicato in dichiarazione il diritto al rimborso soggetto al termine di prescrizione decennale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 9970 del 15 maggio 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi IVA – Credito IVA esposto in dichiarazione – Atto impeditivo della decadenza biennale prevista dall’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Conseguenze – Possibilità di presentazione della formale istanza di rimborso nell’ordinario termine decennale di prescrizione – Art. 2946 c.c. – Art. 30, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Illegittimità del conferimento di incarichi dirigenziali senza concorso
Effetti sugli firmati dai dirigenti decaduti

Nulli gli atti impositivi sottoscritti o delegati dal direttore provinciale irregolarmente investito della carica ora decaduto perché non nominato a seguito di concorso. Tale nullità può essere rilevata in ogni grado e momento della lite, anche d’ufficio

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015: «ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Contenuto – Sottoscrizione – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Nullità assoluta dell’atto impositivo – Ragioni – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Atto impositivo emesso in carenza di potere – Conseguenze – Vizio comportante la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione – Rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 21-septies della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento del processo tributario – Principio di non contestazione – Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Mancata contestazione del fatto rilevante dedotto dal contribuente – Efficacia – Esonero dall’onere della relativa prova – Sussistenza – Applicazione in una controversia in merito alla idoneità alla sottoscrizione di un atto impositivo in riferimento al presupposto soggettivo – In particolare – Applicazione per provare la illegittima titolarità dell’Ufficio provinciale – Art. 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. – Art. 111 Cost.»

 

Cartella di pagamento emessa su ruolo firmato dal Direttore dell’Agenzia Provinciale delle Entrate “illegittimo”: annullabile per vizio da incompetenza. Ammessa la proposizione di motivi aggiunti fondati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc della sentenza della Consulta n. 37/2015

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di primo grado – Nuovi motivi e nuove eccezioni -Integrazione dei motivi ex art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Ammissibilità di motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc di una sentenza della Corte costituzionale – Caso di specie – Invalidità di atti impositivi sottoscritti da dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale – Art. 24, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento e ruolo – Contenuto – Sottoscrizione – Cartelle di pagamento emesse su ruoli firmati dal Direttore dell’Agenzia Provinciale delle Entrate – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali – Atti firmati dai c.d. “Dirigenti illegittimi”, in seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 – Annullabilità degli atti viziati da incompetenza perché firmati da direttori il cui incarico dirigenziale era stato conferito senza indire un regolare concorso – Fondamento -Art. 21-octies, della L .07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Legislazione

Domanda di rimborso IVA fatta in dichiarazione non accompagnata dalla presentazione del modello VR  –  Prescrizione decennale e non biennale

Sulla prescrizione decennale e non biennale, l’Agenzia delle Entrate si adegua all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05400 – Sottanelli della Commissione VI Finanze della Camera – recante: «Erogazione di rimborsi IVA anche nel caso di omessa presentazione del modello VR»

 

Modulistica 2015
Studi di Settore – Modello Unico 2015

Modelli per la comunicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2014: istruzioni parte generale e parte relativa ai quadri contabili A, F, G, T, X e V, comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio 2015, prot. n. 70682/2015: «Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014»

 

Istruzioni per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

• Parte Generale

• Quadro A -Personale addetto all’attività – Tipologia 1

• Quadro A -Personale addetto all’attività – Tipologia 2

• Quadro F -Elementi contabili – Tipologia 1

• Quadro F -Elementi contabili – Tipologia 2

• Quadro G -Elementi contabili

• Quadro T -Congiuntura economica

• Quadro V -Ulteriori dati specifici

• Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Firmato il D.P.C.M di proroga al 12 giugno 2017

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è in via di pubblicazione sulla G.U.

Viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. (Così, comunicato Stampa Mef del 29/05/2017)

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Software di compilazione (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Link alle prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (FAQ)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti –Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. In arrivo oltre 1 mln di “inviti” al ravvedimento

Al via gli avvisi del Fisco per i proprietari dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. L’Agenzia delle Entrate prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.

Ai nastri di partenza oltre un milione di avvisi bonari

I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.

Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate invierà, tramite il servizio postale, avvisi bonari ai proprietari dei circa 800mila fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

Come regolarizzare la propria posizione

I proprietari che aderiscono agli avvisi dell’Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo compreso tra euro 1.032 e euro 8.264 ad un importo di euro 172 (pari ad 1/6 del minimo).

In assenza della dichiarazione, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

Come segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze

Nel caso in cui l’avviso bonario dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia:

compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso;

utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ulteriori informazioni sui fabbricati rurali sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017)




Beni strumentali 4.0: FAQ del MISE sull’iper ammortamento 2017

Super e iper ammortamento. On line le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico alle domande frequenti sull’agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4”.

Link al FAQ – Domande frequenti sui beni strumentali (aggiornamento al 19 Maggio 2017)

Per saperne di più:

Il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento

L’iper ammortamento è una maxi maggiorazione che consente, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0.

I vantaggi:

  • Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
  • Il beneficio è cumulabile con:
    • Nuova Sabatini
    • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
    • Patent Box
    • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
    • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
    • Fondo Centrale di Garanzia

Super e iperammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote diiperammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I chiarimenti Entrate-Mise

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Le prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Nel rigo VP8 deve essere indicato l’intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?

Il rigo VP8 va compilato indicando l’intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

L’imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell’imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?

Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell’imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all’art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l’imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?

Si. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).

L’imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione o in quello di esigibilità dell’IVA?

L’imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l’esigibilità dell’imposta.

In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l’altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all’ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre?

In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l’eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.

A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

  • Liquidazione di marzo a debito di 500
  • Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.

  • Liquidazione di giugno a debito
  • Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.

Caso n. 2

  • Liquidazione di marzo a debito di 300
  • Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.

  • Liquidazione di giugno a debito
  • Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.

Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente destinato all’utilizzo in compensazione/detrazione?

Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell’anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell’anno precedente?

Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell’anno precedente, per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l’intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?

Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell’anno precedente occorre esporre l’importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-“.

A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

  • Credito dell’anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo
  • La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000

Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell’anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l’eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l’omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L’unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all’IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l’imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l’imposta nell’IVA esigibile (rigo VP4)?

La modalità di compilazione descritta è corretta.

Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione?

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972?

Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (ad esempio, l’editore deve indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell’IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 del DPR n. 633 del 1972 a quello ordinario?

Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).

Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l’IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?

Si. L’IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del D.P.R. n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a), dell’art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.

Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita IVA, devono riportare nel rigo VP4 anche l’IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment?

No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l’IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l’IVA “scissa” va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Software di compilazione (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti –Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille. Diffuso il testo degli schemi dei decreti legislativi per l’attuazione della legge delega di riforma

Trasmessi alle commissioni parlamentari competenti gli schemi dei decreti delegati per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del cinque per mille ai fini dell’espressione dei relativi pareri.

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Link all’atto n. 417 – Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare)

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto delegato ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Link all’atto n. 418 – Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare)

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto delegato prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Link all’atto n. 419 – Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare)