Manovra gialloverde: le disposizioni fiscali

 

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il disegno di legge di bilancio 2019 e il decreto legge di accompagnamento.

Le disposizioni urgenti del decreto-legge

Rottamazione-Ter – Si prevede, per chi aveva già beneficiato della rottamazione-bis e ha versato almeno una rata, la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2% l’anno e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Stralcio dei debiti fino 1000 euro – Si prevede la cancellazione automatica di tutti i debiti con il Fisco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.

Definizione agevolata – Sono previste varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco. In particolare, si prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea; delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo.

Fatturazione elettronica – Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

Semplificazione per emissione fatture – Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

IVA – Si prevede che il pagamento dell’IVA slitti al momento in cui la fattura viene incassata..

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.

 

Le principali innovazioni in materia fiscale introdotte dal disegno di legge di bilancio 2019

 

Flat tax per partite Iva e piccole imprese – Si estendono le soglie minime del regime forfettario fino a 65 mila euro, prevedendo un’aliquota piatta al 15 per cento.

IRES al 15 per cento – Si taglia dal 24 per cento al 15 per cento l’IRES sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli investimenti e l’occupazione stabile.

Flat tax al 21 per cento sui nuovi contratti di affitto, anche commerciali – Si prevede una cedolare fissa al 21 per cento anche sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i capannoni.

Ires verde – Si introducono incentivi fiscali per le imprese che riducono l’inquinamento, usando tecniche di produzione con minori emissioni.




Incroci tra volume d’affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. Naturalmente i contribuenti, avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78», pubblicato l’8 ottobre 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2018

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Commenti

 

Detrazione dell’IVA in assenza di operazioni attive 
di Marco Peirolo

L’importante differenza tra motivazione e prova negli atti impositivi: aspetti di riflessione e valutazioni sistematiche 
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

 

Società tra avvocati – Società multi-professionale

 

Sancita la legittimità “sopravvenuta” di una società tra avvocati con partecipazione di soci non iscritti all’albo forense. Applicabile d’ufficio lo “ius superveniens” del nuovo art. 4-bis della legge professionale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018: «PROFESSIONISTI -SOCIETÀ – Società tra professionisti – Società per l’esercizio di attività professionali – Albo – Iscrizione – Esercizio della professione forense in forma societaria – Art. 4-bis, della L. 31/12/2012, n. 247 (legge forense) – Società tra avvocati con partecipazione di socio non avvocato (società professionale in accomandita semplice degli avvocati C. & C.) – Art. 1, comma 141, lett. b), L. 04/08/2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) – “Ius superveniens” – Società multi-professionale – Legittimità – Applicabilità anche d’ufficio in sede di legittimità»

 

Sezioni tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem”

 

Rettifica del valore dichiarato ai fini ICI ed IMU sulla base del valore di cessione di un terreno limitrofo. Per la motivazione non basta il generico riferimento ad un atto di un soggetto terzo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 13814 del 31 maggio 2018: «ACCERTAMENTO -Avviso di accertamento – Motivazione – Motivazione “per relationem” – Legittimità – Condizioni – Art. 7 della L n. 212 del 2000 – Allegazione dell’atto richiamato – Riproduzione del contenuto essenziale – Necessità – Fattispecie -Motivazione di rettifica del valore attribuito all’area edificabile – Generico riferimento ad atto di compravendita (privo d’indicazione di numero di repertorio, di raccolta, dell’indicazione delle parti contraenti, dell’epoca di stipula dell’atto medesimo) di analoga area situata nelle vicinanze – Conseguenze – Difetto di motivazione per mancanza dei dettagli dell’atto richiamato – Ulteriori vizi dell’atto impugnato – Lesione del diritto alla difesa – Art. 7, comma 1, della L 27/07/2000, n. 212»

 

Cooperative – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi

 

Accertamento a società cooperative: nel rapporto percentuale per l’esenzione compresi anche i costi indeducibili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi d’impresa – Determinazione del reddito – Spese di promozione – Costi per regalie natalizie – Prova dell’inerenza della spesa all’attività – Applicazione del cd. criterio quantitativo secondo cui l’inerenza si evincerebbe dalla congruità del rapporto tra i costi ed il volume di affari prodotto dall’impresa – Insufficienza – Applicazione del criterio qualitativo dell’attinenza delle spese all’attività imprenditoriale – Necessità – Irrilevanza – Artt. 107 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Componenti negative del reddito d’impresa – Spese di acquisizione dei beni mobili – Esercizio di competenza – Data di consegna o spedizione – Riferimento – Necessità – Data di ricezione della fattura – Irrilevanza – Detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza – Inammissibilità – Fondamento -Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – Agevolazioni per la cooperazione – Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi – Esenzione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 (testo originario) -Condizioni per l’esenzione – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi – Costi indeducibili – Computo – Necessità – Art. 11, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

 

Sezione III Penale

 

Reati per l’omesso versamento di imposte – Cause di esclusione del dolo e della colpa

 

Nei reati da omesso versamento l’impossibilità integra la causa di forza maggiore. Fondato il vizio motivazionale della sentenza che non valuta adeguatamente il fallimento dei maggiori clienti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 37089 del 1° agosto 2018: «PENALE TRIBUTARIO – Versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore alla soglia per ciascun periodo d’imposta – Reato di omesso versamento di IVA – Cause di esclusione del dolo e della colpa – Forza Maggiore -Rilevanza – Fattispecie – Presenza di probante documentazione per l’esclusione della colpevolezza (documentazione dal quale emergeva che il contribuente non avesse potuto versare l’IVA a causa di eventi imprevisti ed imprevedibili, legati a fallimento dei più importanti clienti che non avevano pagato le prestazioni ricevute e fatturate) – Sentenza di merito di condanna carente in motivazione (anche in forza della precedente sentenza assolutoria), alla luce del copioso materiale prodotto (probante la crisi di liquidità, il mancato pagamento delle prestazioni fatturate per fallimento dei clienti e l’apporto di risorse proprie) – Conseguenze – Annullamento con rinvio della pronuncia della Corte d’Appello di condanna – Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 45 c.p.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Revisione del classamento catastale – Motivazioni

 

Accertamenti Docfa: la motivazione carente non può essere integrata nel corso del processo tributario

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia – Sezione II – Sentenza n. 375 del 21 giugno 2018: «ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) – Revisione del classamento catastale – Motivazione in termini meramente enunciativi -Insufficienza – Integrazione in sede processuale – Ammissibilità – Esclusione – Conseguenze – Caducazione dell’atto -Fattispecie – Provvedimento di classamento a seguito di lavori di ristrutturazione di immobile – Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA – Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA – D.M. Finanze 19/04/1994, n. 701 – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Accertamento catastale: vanno indicati i motivi tecnici del rifiuto della Docfa

 

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 227 del 25 giugno 2018: «ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) – Revisione del classamento catastale – Motivazione in termini meramente enunciativi -Insufficienza – Conseguenze – Caducazione dell’atto – Fattispecie – Provvedimento di classamento a seguito di lavori di ristrutturazione di immobile – Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA – Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA – D.M. Finanze 19/04/1994, n. 701 – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

 

Regimi contabili e fiscali – Opzioni e revoche

 

Opzione per la cassa “virtuale”. Il vincolo triennale vale solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 14 settembre 2018: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa in possesso dei requisiti previsti – Compresenza dei requisiti per l’ingresso nel regime comunque “naturale” cd. forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Conseguenze – Non applicabilità dei vincoli temporali per l’uscita dal regime semplificato per entrare nel regime forfetario – Opzione prevista dal comma 5 dell’arti. 18, del D.P.R. n. 600/1973 per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – Vincolo triennale – Limiti – Passaggio all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Applicazione del vincolo triennale – Esclusione – Ragioni – Vincolo triennale al rispetto del criterio di cassa “virtuale” applicabile solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi passa al regime forfettario»

 

Dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate

 

La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018

 

Negozio a favore di terzo – Rilevanza ai fini delle imposte dirette

 

Negozio a favore di terzo: profili di interesse notarile nella disciplina delle imposte dirette

Studio n. 26-2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15 giugno 2018

 

Diritto societario  – I chiarimenti dei notai

 

Nuovi orientamenti dei notai del Triveneto: focus sulla riforma delle S.r.l.-PMI

Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2018

 

Indici Istat

 

Gli indici Istat per il mese di agosto 2018

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I criteri per l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti

 

La decorrenza del termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 del D.P.R. 602/73, qualora sia incerta la spettanza di un’agevolazione, l’applicabilità di un’aliquota o la qualificazione di un soggetto, deve essere individuata secondo la regola dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Così, l’Agenzia delle entrate nella prima risposta (la n. 1 del 4 ottobre 2018), ad istanza di consulenza giuridica, resa pubblica in ottemperanza del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 agosto 2018, prot. n. 185630/2018, sulla trasparenza e pubblicità dell’interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti.

 

La giurisprudenza del giudice di legittimità, ricorda l’Agenzia, hanno infatti escluso che il termine decadenziale decorra dal versamento del saldo in caso di richiesta di rimborso:

  • dell’IRAP versata per carenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 4166 del 21 febbraio 2014, “quando, come nella specie, venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo, la eventuale non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere, […], dalla data dei versamenti delle dette rate di acconto; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 11920 del 28 maggio 2014; Corte di Cassazione, ordinanza n. 17912 del 13 agosto 2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 24391 del 30 novembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 26434 del 20 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 4656 del 22 febbraio 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 6786 del 15 marzo 2017; Corte di Cassazione, sentenza n. 7248 del 22 marzo 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 9325 dell’11 aprile 2017);
  • dell’IRPEF versata in eccesso in relazione ad un immobile di interesse storico artistico (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 10077 del 9 maggio 2014, la causale della richiesta di rimborso – ovvero la mancata applicazione dell’agevolazione fiscale che determina la tassazione del bene in base al reddito effettivo e non secondo la rendita catastale dello stesso – “sicuramente sussisteva fin dall’epoca del versamento degli acconti.”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 1161 del 22 gennaio 2016);
  • dell’IRPEG e dell’ILOR versate indebitamente per non essere state conteggiate, in sede di dichiarazione dei redditi, le variazioni in diminuzione riferibili all’utilizzo dei fondi rischi contenzioso e oneri da partecipazioni (perché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 6497 del 31 marzo 2015,“nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dalla contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare ai due fondi […] di cui sopra (se ritenerli assimilabili a “fondi tassati”, i cui utilizzi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ovvero a “fondi non tassati”, i cui utilizzi concorrono alla formazione del reddito imponibile)”, la circostanza risultava “rilevabile indipendentemente dal calcolo dell’imposta dovuta a saldo, […].”);
  • della maggiore IRPEG erroneamente versata relativamente a fabbricati e terreni di cui è stato successivamente disconosciuto il diritto di proprietà (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 15427 del 22 luglio 2015, “non vi è dubbio che il contribuente aveva la possibilità legale di agire al fine di giungere ad un accertamento giudiziale sulla proprietà degli immobili in questione, sicché la sua inerzia sino al deposito della sentenza del Tribunale non è in alcun modo tutelabile, e nulla può quindi rilevare in ordine al termine iniziale della prevista decadenza.”);
  • dell’IRPEF versata a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma erogata quale incentivazione straordinaria all’esodo, (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, citata ordinanza n. 11602 del 2016, “nella specie, la contestazione su cui si fondava la domanda di rimborso del contribuente – ossia che la ritenuta era stata operata applicando l’aliquota piena e non l’aliquota dimidiata – attingeva la struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta, mediante la ripetizione del 50% dell’importo calcolato dal datore di lavoro in base all’aliquota intera, senza necessità di attendere né eventuali conguagli di fine anno del datore di lavoro né eventuali riliquidazioni da parte dell’Ufficio; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 25177 del 7 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 28847 dell’1 dicembre 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 2533 dell’1 febbraio 2018 in relazione all’eccedenza di ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta sulle somme corrisposte a titolo di indennità di cessazione del rapporto di lavoro ed assoggettate a tassazione separata).

Link alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di consulenza giuridica n. 1 del 4 ottobre 2018, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Termine decadenziale di 48 mesi fissato dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Versamenti in acconto – Decorrenza – Differenti ipotesi – Nel caso in cui si contesti in radice l’obbligo di pagamento dell’imposta – Dai singoli acconti – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602




Aggiornata la guida Ae alla fatturazione elettronica

Aggiornato il vademecum dell’Agenzia delle entrate che fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture.

Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Link alla Guida dell’Agenzia delle Entrate




Fatture e corrispettivi – Aggiornate le specifiche tecniche (3 ottobre 2018)

 

Si tratta dell’aggiornamento del documento delle specifiche tecniche  e della rappresentazione tabellare della fattura semplificata, in italiano e in inglese, per introdurre un nuovo controllo per le fatture semplificate al fine di verificare che l’importo totale non ecceda, per questa tipologia di fatture, il limite previsto dall’art. 21 bis del DPR 633/72 (100 euro). Il relativo codice di errore è 00460 (pag. 141)

 

Link (al sito dell’agenzia delle entrate) ai documenti modificati

Le Specifiche tecniche aggiornate

L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

 

Normativa e prassi

 

Primi chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti Pa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, commi 919-927, della L. 27/12/2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

 

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 2 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA – Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti – Modalità di inoltro di una fattura scartata – Fatturazione immediata – Fatturazione differita – Registrazione e conservazione – Servizio di conservazione – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – D.L. 28/06/2018, n. 79»

 

La guida, che spiega come predisporre, inviare e conservare le e-fatture

 

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

«Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»




La fatturazione elettronica è un processo simmetrico che riguarda cliente e fornitore

“E opportuno evidenziare che quello della fatturazione elettronica è un processo “simmetrico” che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura. Per tale ragione, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l’obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l’obbligo nonché trattare alcune fatture come elettroniche altre come analogiche.”.

È quanto afferma il neo Direttore dell’Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore nell’audizione del 3 ottobre 2018, presso la Camera dei deputati – VI Commissione finanze, riguardo l’obbligo generalizzato della E-fattura.




SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA ALLA RICERCA DOCUMENTALE: CHIUSI VENERDÌ PROSSIMO 2 NOVEMBRE




E-fattura: diffusa la guida e video-tutorial

In vista della partenza del 1° gennaio 2019, quando l’uso della fatturazione elettronica diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne poche eccezioni), l’Agenzia delle Entrate fornisce un kit di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente. All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la nuova guida, che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e il link diretto a due video-tutorial, disponibili sul canale Youtube dell’Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code.

In particolare il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.

In una guida quel che c’è da sapere

Pensato con un taglio pratico “pronto all’uso”, il vademecum pubblicato spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Due video-tutorial sulla e-fattura

Tutte le informazioni sulla novità in arrivo sono illustrate in un semplice video-tutorial, ora disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate. Per sapere, invece, cos’è il QR-Code e come utilizzarlo per emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture, basta guardare il secondo video-tutorial, che spiega come ottenere il proprio codice a barre digitale tramite il Cassetto fiscale o il portale “Fatture e corrispettivi”. Entrambi i video sono stati realizzati internamente a costo zero.

Fatturazione elettronica per tutti dal 1° gennaio 2019

Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014). Esclusi anche i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. (Così, comunicato stampa Agenzie delle entrate del 27 settembre 2018)

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)




Credito d’imposta per la quotazione delle PMI. Domande dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre 2018 le piccole e medie imprese (PMI) potranno presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

Le imprese potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, le PMI beneficiarie dovranno inoltrare la domanda entro il 31 marzo 2019.

L’istanza via Pec

Le PMI, dovranno inviare l’istanza all’indirizzo pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, tra il 1° ottobre dell’anno in cui hanno ottenuto la quotazione al 31 marzo dell’anno successivo, secondo lo schema dell’allegato A al decreto attuativo.

La richiesta deve contenere:

a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;

b) l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4 del D.M.;

c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

d) l’ammontare del credito d’imposta richiesto;

e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, la direzione generale per la Politica industriale, la Competitività e le Pmi del Mise, verificati requisiti e costi, e la compatibilità con i fondi stanziati, determina la percentuale massima di credito e comunica alle società istanti il riconoscimento o il rifiuto del beneficio e, nel primo caso, la somma spettante.

Link al testo del Decreto 23 aprile 2018 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: «Modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2018

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SPECIALE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 

IL “CORRETTIVO” DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

 

Articolo per articolo tutte le modifiche al Codice

 

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”»

—————————   In nota le norme richiamate o modificate   —————————

 

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Il “vecchio” Codice della privacy adeguato al regolamento (UE) 2016/679

Il Garante pubblica sul proprio sito web istituzionale il testo aggiornato del Codice della privacy. L’operazione di coordinamento effettuata dal Garante è estremamente utile, considerato che legislatore delegato, ha deciso di novellare direttamente il codice della privacy, nonostante il regolamento Ue abbia cambiato completamente la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al vecchio Codice.

Si ricorda che le modifiche del Codice della privacy, ad opera del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, sono entrate in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo ricostruito del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 (Serie Generale n.205) ed entrato in vigore il 19 settembre 2018.

Testo prelevato dal sito web del Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it). Come precisato dalla summenzionata autorità di controllo il testo coordinato è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018




Commercialisti: l’89% esercita la professione in uno studio organizzato. Contabilità e bilancio l’area di specializzazione più gettonata

I dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

In merito al titolo di studio posseduto, la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%

Una professione esercitata per l ’89% in uno studio organizzato, per il 61,3% individuale, con bilancio e contabilità (89%) quale area di specializzazione prediletta.

Sono alcuni dei dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, presentati oggi a Milano.

Lo studio segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l’indagine statistica condotta nel 2012 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia.

Al momento dell’elaborazione dei dati contenuti in questa anteprima (13.9.2018), i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318, con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più “robusto” se confrontato con le altre indagini.

I dati qui presentati costituiscono un’anteprima dei risultati dell’indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In questa anteprima, sono rappresentati i dati relativi all’esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall’assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest’ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell’organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla FNC per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.

Nelle prossime settimane, la FNC procederà ad ulteriori elaborazioni e analisi dei dati fornendo, in particolare, dettagli relativi alle macroaree territoriali, alle differenze di genere e a quelle di età. Ulteriori approfondimenti statistici saranno condotti successivamente soprattutto per l’analisi di correlazioni esistenti tra le economie di scala e le economie di specializzazione.

In merito al titolo di studio posseduto, dall’indagine emerge come la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%. Insieme essi raggiungono il 70,5%. Segue con il 20,4% il diploma di scuola media superiore e con il 5,2% la laurea triennale. Infine, il 3% ha un master universitario e l’1% un dottorato di ricerca.

Sul fronte dell’esercizio della professione se l’89% dei rispondenti all’Indagine ha dichiarato di esercitare la in uno studio organizzato il restante campione si divide tra chi lavora in forma non organizzata (8,8%), ad esempio mediante l’uso promiscuo della propria abitazione e chi dichiara di non esercitare la professione o perché iscritto nell’elenco speciale o perché inattivo.

L’area professionale più gettonata dove si è maturata una specifica esperienza, è come prevedibile, è Contabilità e bilancio con l’89% di preferenze, seguita da Consulenza e pianificazione fiscale, anche se a debita distanza, con il 55,2%. Molto vicina a quest’ultima si trova l’area Revisione legale e controllo di legalità con il 54%. Un po’ più distanti troviamo Valutazioni d’azienda con il 41,1%, Contenzioso tributario con il 38,5% e, sorpresa molto interessante, Consulenza e finanza aziendale con il 38,1%. Ancora più distanti, quasi a prefigurare aree professionali di nicchia, troviamo Crisi d’impresa con il 18%, Enti del terzo settore con il 15,7%, Enti locali con il 14,3%, Economia e fiscalità del lavoro con il 13,4%, Funzioni giudiziarie con il 13,2% e, infine, Corporate governance ovvero Amministrazione di imprese con il 9,4%. (Così, comunicato FNC del 24 settembre 2018)

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)




Costituzione del Gruppo IVA: pronto il modello da usare per l’esercizio dell’opzione per la costituzione

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019

Il modello dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che scelgono di diventare un unico soggetto passivo (denominato Gruppo IVA). Per esercitare l’opzione i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione. I soggetti esclusi dal Gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all’atto dell’opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al Gruppo a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (art. 70-quater, comma 5). L’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’art. 70-novies (art. 70-quater, comma 4). Al Gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all’estero.

Il modello è utilizzato per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo (art. 70-bis) da parte del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e dei soggetti partecipanti al Gruppo medesimo.

A seguito della presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA.

Il modello è utilizzato anche per comunicare:

  • le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 bis;
  • l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo;
  • il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo;
  • la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
  • la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1);
  • la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4).

Quando presentare il modello – Esercizio dell’opzione o della revoca

Il modello può essere presentato:

  • dal 1º gennaio al 30 settembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • dal 1º ottobre al 31 dicembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo (art. 70-quater, comma 3; art. 70-novies, comma 2).

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018, recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni», pubblicato il 20.09.2018 su www.agenziaent

Documentazione

Commenti

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA  
di Marco Peirolo

Legislazione

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 




Opzione per la cassa “virtuale”. Il vincolo triennale vale solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato

Il vincolo triennale di permanenza, per la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa “virtuale”, vale solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al regime forfettario. In altre parole, l’opzione prevista dal comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, (espressa per mezzo del rigo VO26 della dichiarazione IVA 2018) secondo cui l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti, registrati rispettivamente ai sensi dei citati art. 24 e 25, si considera incassato e pagato, vincola per un triennio, solo in caso di permanenza nella nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al “criterio di cassa” ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR. Questo, l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione 64 del 14 settembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate (riportata di seguito).

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 14 settembre 2018, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa in possesso dei requisiti previsti – Compresenza dei requisiti per l’ingresso nel regime comunque “naturale” cd. forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Conseguenze – Non applicabilità dei vincoli temporali per l’uscita dal regime semplificato per entrare nel regime forfetario – Opzione prevista dal comma 5 dell’arti. 18, del D.P.R. 600/1973 per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – Vincolo triennale – Limiti – Passaggio all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Applicazione del vincolo triennale – Esclusione – Ragioni – Vincolo triennale al rispetto del criterio di cassa “virtuale” applicabile solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi passa al regime forfettario

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

 

Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Regime forfetario

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2018

 

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Commenti

 

Bonus pubblicità. Tutto pronto per accedere al credito di imposta per gli investimenti incrementali 
di Enrico Molteni

 

C.d. “scissione” dell’imponibile IRAP. Il pensiero agenziale e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a confronto 
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP

 

Commercialista con autonoma organizzazione: i compensi netti provenienti dall’attività di sindaco e revisore di società, da lezioni e diritti d’autore e da consulenze tecniche d’ufficio non sono soggetti ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12052 del 17 maggio 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità all’attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Dottore commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e revisore di società, docente, autore, e consulente tecnico (d’ufficio e di parte) – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Prova della “separatezza” dei redditi di cui si chiede lo scorporo – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Artt. 53 e 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Prassi

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro
Disciplina fiscale

 

Sport dilettantistico. Il quesitario sulle agevolazioni fiscali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 1° agosto 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTA DI BOLLO – Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro – Qualificazione tributaria – Applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 – Applicazione del regime agevolativo di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR – Effetti della riforma del terzo settore (CTS) sull’applicabilità del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 e dell’agevolazione di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR – Questioni emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – L 16/12/1991, n. 398 – Art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, Codice del Terzo settore (CTS)»

 

Legislazione

 

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali

 

Le regole attuative del bonus pubblicità

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, n. 90: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

Investimenti pubblicitari incrementali. Il modello e le istruzioni per la fruizione del credito di imposta

Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018: «Approvazione del modello di comunicazione e delle modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172»

 

Utilizzo dei dati presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari

 

Analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo dell’Archivio dei rapporti finanziari. Parte la sperimentazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 agosto 2018, prot. n. 197357/2018: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari»

 

Indici Istat

 

Gli indici Istat per il mese di luglio 2018

 

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Comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018. Entro il prossimo lunedì 17 settembre 2018

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il prossimo lunedì 17 settembre 2018 scade il termine previsto per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva relativa al secondo trimestre del 2018.

 

Per tale adempimento, infatti, non opera la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La proroga, disposta dall’art. 1, comma 932, della legge n. 205 del 2017, (Legge di bilancio per il 2018), riguarda, infatti, solo il termine previsto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (i.e. spesometro). In particolare, al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, è stato separato il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da quello previsto per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018, altrimenti coincidenti, come peraltro risulta dai lavori parlamentari preparatori della legge di bilancio 2018. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2018)




Ultimata una nuova elaborazione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per il 2018

Con il messaggio dell’11 settembre 2018, n. 3327, l’Inps comunica che è stata ultimata una nuova elaborazione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per il 2018.

Per il versamento dei contributi sono stati predisposti i modelli “F24”, disponibili in versione precompilata nel “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, secondo le disposizioni della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti n. 27 del 12 febbraio 2018.

È previsto l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero ai loro intermediari delegati, per i quali l’Istituto è in possesso di recapito di posta elettronica.

Link al messaggio INPS n. 3327 dell’11 settembre 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imposizione contributiva, emissione in corso anno d’imposta 2018 – Elaborazione di settembre 2018

Artigiani ed esercenti attività commerciali
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2018

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 27 del 12 febbraio 2018:«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»




Rimborsi IVA: richiesta dell’IVA pagata in Stati diversi entro il 30 settembre 2018

Il 30 settembre 2018 è l’ultimo giorno per la presentazione delle istanze di rimborso IVA (articoli 38-bis1, 38-bis2, 38-ter del D.P.R. 633/1972).

 

 

Possono presentare la richiesta:

  • i soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l’IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati nello stesso Stato UE
  • i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE o in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l’IVA in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Il termine del 30 settembre, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo. (Così, comunicato web pubblicato nel sito dell’Agenzia delle entrate del 12 settembre 2018). Quindi nonostante il termine cada di domenica la richiesta non può essere presentata entro il 1° ottobre 2018. Questo perché, la direttiva, (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs n. 18/2010) che ha rivoluzionato il processo di rimborso dell’IVA, stabilendo le modalità di presentazione della richiesta, i tempi di lavorazione e di liquidazione ha fissato al 30 settembre – dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso – la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Nel suddetto termini perentorio del 30 settembre 2018 si può richiedere:

  • il rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati;
  • il rimborso dell’IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità;
  • il rimborso dell’IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Si ricorda che le modalità operative per l’invio della richiesta sono state individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010, prot. n. 53471/2010, recante: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti». Nel citato provvedimento stabilito che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica per mezzo dei seguenti canali di trasmissione:

  • direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni;
  • avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità di cui all’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

I dati da indicare nella richiesta sono stati individuati dall’allegato A del provvedimento 1° aprile 2010.

Si ricorda, tuttavia, che le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza. A tal proposito, vedi, l’apposita Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf. (Link sito web http://www.agenziaentrate.it)

 Link correlati (Link sito web http://www.agenziaentrate.it)

Riguardo l’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti non residenti stabiliti in stati non appartenenti all’unione europea, gli operatori stabiliti in Stati appartenenti all’Unione europea, con i quali esistano accordi di reciprocità in materia di IVA (Israele, Svizzera e Norvegia), dovranno presentare le richieste di rimborso in forma cartacea avvalendosi del modello IVA 79, direttamente al Centro operativo di Pescara.

La richiesta di rimborso (modello IVA 79) deve essere indirizzata a:

 Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara

 La trasmissione può essere effettuata tramite:

  •  consegna diretta;
  • servizio postale;
  • “corriere espresso”.

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail per essere contattati dall’Amministrazione finanziaria e un nuovo campo per l’indicazione dell’esistenza o meno del pro-rata e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso.

  Link correlati (al sito web http://www.agenziaentrate.it)

Norme di attuazione

Le modalità di richiesta del rimborso dell’IVA assolta in uno degli Stati membri della Comunità europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010, prot. n. 53471/2010: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti»

Il nuovo IVA 79 per i rimborsi IVA a non residenti stabiliti in Israele, Norvegia e Svizzera

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2010, prot. n. 64109/2010: «Approvazione del modello IVA 79, riservato ai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, da utilizzare per le richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, e delle relative istruzioni»

Prassi

Rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE. Necessità dell’autentificazione della firma per la richiesta all’Amministrazione finanziaria per i soggetti che utilizzano la procura

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 E del 28 novembre 2016, con oggetto: IVA- Rimborso IVA – Procedura di richiesta dell’IVA assolta in Italia sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi dai soggetti non residenti e stabiliti in altri Stati membri della Comunità – Art. 38-bis2 del DPR n. 633 del 1972 -Direttiva 2008/9/CE




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2018

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Legislazione

 

Il decreto “dignità” convertito in legge

Analisi normativa delle disposizioni in materia di Lavoro, Fisco e Società

Il Decreto “Dignità” dopo la conversione in Legge

Il testo del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»

In nota le norme richiamate o modificate

 

Stretta sulle compensazioni

Compensazioni incerte. Criteri di rischio e procedure di sospensione dell’esecuzione dei pagamenti a mezzo F24

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»

 

Prassi

 

Liberalità indirette

Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nelle imposte sui redditi: profili di interesse notarile

Studio n. 15-2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15 giugno 2018

 

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Codice della privacy: le disposizione di adeguamento al Regolamento (UE)

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018, l’atteso Decreto Legislativo (del 10 agosto 2018, n. 101) che in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Come evidenziato dal comunicato del Governo dell’8 Agosto 2018, dopo l’esame di una commissione appositamente costituita, il legislatore delegato, al fine di semplificare l’applicazione della norma, ha deciso novellare direttamente il codice della privacy esistente, nonostante il regolamento Ue abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell’accountability.

Si è scelto di garantire, spiega il Governo, la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Nel decreto Legislativo previsto, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del novellato codice della privacy, dovrà promuovere, nelle linee guida adottate, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Il provvedimento composto di 27 articoli, raggruppati in sei Capi, che abrogano o modificano in maniera rilevante gran parte degli articoli del codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 entrerà in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018




Tax free shopping. Dal 1° settembre obbligo di fatturazione elettronica

In base a quanto previsto dall’art. 4-bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dall’art. 1, comma 1088, L. 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° settembre 2018 entra in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite tax free ai viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi extra UE. Chi vuole usufruire del rimborso/sgravio dell’IVA deve pertanto assicurarsi che il punto vendita emetta fattura elettronica.

Tutte le informazioni utili nel sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo il link: https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0




“Manovra Monti”: parte la sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo dell’Archivio dei rapporti finanziari

In attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Cd. Manovra Monti, con l’ausilio di una procedura informatica, saranno individuate le società di persone e le società di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, è stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l’anno 2016 o, nel caso di avvenuta presentazione, non sono stati indicati i dati contabili significativi.

Si ricorda, che con il citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, era stato previsto che il direttore dell’Agenzia delle entrate individuasse criteri per elaborare, con procedure centralizzate, specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Tali criteri non sono mai stati emanati e nessuna lista selettiva è mai stata elaborata. Per questo motivo il legislatore in sostituzione dell’obbligo di predisposizione delle liste selettive, con la legge di stabilità per il 2015 ha invece previsto l’utilizzo dei dati, anche finanziari, per effettuare analisi del rischio di evasione, ora avviata in via sperimentale con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 agosto 2018, prot. n. 197357/2018.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 agosto 2018, prot. n. 197357/2018, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari», pubblicato il 31.08.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Compensazioni incerte. Criteri di rischio e procedure di sospensione dell’esecuzione dei pagamenti a mezzo F24

L’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta ha introdotto il comma 49-ter nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento. I criteri di selezione dei modelli F24 da sottoporre alla verifica si riferiscono:

a) alla tipologia dei debiti pagati;

b) alla tipologia dei crediti compensati;

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte

 

Allo scopo di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti, a decorrere dalla data del 29 ottobre 2018, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, saranno presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato il 28.08.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disciplina normativa di riferimento:

  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011, recante le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell’articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che prevede, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti IVA, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante disposizioni concernenti le modalità di presentazione del modello F24, in caso di utilizzo di crediti in compensazione;
  • articolo 10, comma 1, lettera a), nn. 7 e 7-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevedono, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi annui superiori a 5.000 euro (n. 7) oppure superiori a 50.000 euro (n. 7-bis, per le start-up innovative), l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o istanza da cui emerge il credito;
  • articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevede, in caso di utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emergono tali crediti;
  • articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni in tema di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.



Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo: novità del c.d. “decreto dignità”

L’articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha innovato la materia delle prestazioni occasionali.

La suddetta norma ha apportato significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore. Sono stati inoltre creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

La piattaforma informatica delle prestazioni occasionali verrà progressivamente implementata per garantirne l’adeguamento normativo.

Il primo intervento, a decorrere dal 20 agosto 2018, consente alle imprese operanti nel settore agricoltura di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni. (Così, comunicato web dell’Inps del 21 agosto 2018)




In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Link al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione

 




Nuovi termini di versamento rateizzato delle imposte per i titolari di partita IVA

Sono state rimodulate le scadenze 2018 per i versamenti rateizzati delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute dai titolari di partita IVA: qualora optino per il differimento previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, potranno versare le imposte in quattro rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 20 agosto, il 17 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che è stato firmato dal premier Giuseppe Conte e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Cosi, comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 129 del 14 agosto 2018)

 




Nuovi tentativi di phishing con oggetto “Re: Rimborso Rai –A8005W” L’Agenzia raccomanda di cestinare le false mail senza aprirle

Attenzione alle e-mail inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate che, dietro la comunicazione di un rimborso del canone Tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini.

Negli ultimi giorni sono state segnalate delle false e-mail, apparentemente provenienti dall’Assistenza servizi telematici dell’Agenzia, ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle Entrate. L’oggetto della mail è “Re: Rimborso Rai – A8005W”; nel testo del messaggio di posta elettronica si comunica il riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di € 14,90, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull’indirizzo web del sito dell’Agenzia che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info).

Oggetto della e-mail e importo del fantomatico rimborso possono variare, ma in ogni caso le e-mail in questione non provengono da un indirizzo direttamente collegato all’Agenzia e nascondono un evidente tentativo di truffa.

L’Agenzia raccomanda pertanto di cestinare immediatamente questi messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.

L’Agenzia delle Entrate non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi; sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Pagamenti e Rimborsi > Rimborsi, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 agosto 2018)




Nel mese di agosto Entrate e Riscossione “congelano” cartelle e comunicazioni

Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l’obiettivo di evitare inutili disagi, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati. La notifica di tutti i documenti “congelati” riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

La regionalizzazione del dato complessivo

Nella speciale classifica regionale degli atti complessivamente “congelati” dalle Agenzie, troviamo al primo posto la Lombardia (circa168mila), seguita dal Lazio (circa 144mila) e dalla Campania (circa 107mila). Più indietro il Veneto (circa 96mila) e la Toscana con circa 90mila atti sospesi. A seguire, il Piemonte (circa 71mila), l’Emilia Romagna (circa 63mila), la Sardegna (poco meno di 40mila), l’Abruzzo (circa 29mila) e la regione Marche (circa 26mila). Chiudono la classifica il Trentino Alto Adige (poco più di 9mila), il Molise (poco meno di 4mila) e la Valle D’Aosta (con circa 3mila atti sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha bloccato la partenza di 120mila lettere di compliance e di 430mila comunicazioni in cui si evidenzia l’eventuale presenza di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e Iva (36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72). Nella sospensione di agosto rientrano anche le richieste agli intermediari e ai contribuenti di esibizione di documenti relativi al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi sui dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione (36-ter del D.P.R. n. 600/73) che potranno essere prodotti entro il prossimo 1° ottobre con riferimento alle dichiarazioni del 2016 relative all’anno di imposta 2015. A queste si aggiungono le lettere di compliance relative a varie tipologie di reddito, per l’anno d’imposta 2014, attraverso le quali l’Agenzia permette ai contribuenti di rimediare in autonomia ad eventuali errori o dimenticanze sui redditi dichiarati con sanzioni ridotte.

La regione maggiormente interessata dallo stop degli invii estivi dell’Agenzia delle Entrate è la Lombardia, con 104mila comunicazioni sospese. A seguire il Lazio (circa 71mila) e la Campania (circa 65mila). Subito dopo vengono Sicilia, Toscana e Veneto con 52mila atti sospesi. A seguire Emilia Romagna e Piemonte (circa 45mila), Puglia (circa 39mila), Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e Sardegna (circa 19mila), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria (circa 6mila). Chiudono la classifica Molise, Valle d’Aosta e le Dp di Trento e Bolzano (con poco più di 1,6mila invii sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Poco meno di 450mila cartelle si fermano per la pausa estiva, e in particolare nelle due settimane centrali del mese di agosto. Vediamo nel dettaglio i numeri delle regioni (tranne la Sicilia, dove Agenzia delle entrate-Riscossione non opera). Al primo posto troviamo il Lazio in cui vengono congelati circa 73mila atti, seguito da Lombardia (circa 64mila), Veneto (circa 44mila), Campania (circa 42mila), Toscana (circa 38mila) e la Calabria (30mila). Subito dopo il Piemonte (circa 26mila) e a seguire Puglia (circa 20mila), Sardegna (poco meno di 20mila), Emilia Romagna (circa 18mila), Liguria (circa 17mila), Friuli Venezia Giulia (poco meno di 11mila), Abruzzo (circa 10mila), Umbria (circa 7mila), Basilicata (circa 7mila), Marche (poco più di 7mila), Trentino Alto Adige (circa 6mila), Molise (circa 2mila) e, infine, la Valle d’Aosta con poco più di mille cartelle e avvisi sospesi nelle due settimane di Ferragosto. (Così, comunicato dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione in accordo con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2018)

Si ricorda che durante il periodo estivo, oltre ai termini processuali (dal 1° al 31 agosto), ai sensi dei commi 16 e 17 dell’art. 7-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016), sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre:

  • i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (comma 16);
  • i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (comma 17).



Investimenti pubblicitari incrementali. Approvato il modello e le istruzioni per la fruizione del credito di imposta

Adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dal Regolamento attuativo, con cui è approvato il modello di comunicazione e sono definite le modalità per la fruizione del credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali di cui all’art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Link al provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 con cui è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione. (Link al il sito internet del Dipartimento l’Informazione e l’Editoria: http://informazioneeditoria.gov.it.

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, recante: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.170 del 24 luglio 2018.