Con la circolare n. 16 del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate, ha fornito le prime istruzioni sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte prima dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30 dicembre 2023, n. 213) e successivamente dell’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del citato D.L. n. 223 del 2006.
Nel documento di prassi esaminato:
- l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (art. 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 1, commi 94, lettera a), 97, lettera a), e 98, della legge di bilancio 2024);
- l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39).
Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione
Come evidenzia la circolare, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».
A partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. Peraltro, a giudizio dei tecnici di via Giorgione, tale obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.
In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:
- l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.
ATTENZIONE – Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
Tale obbligo sussiste inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2024, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge di bilancio 2024, ossia i crediti maturati:
- a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
In sostanza, il citato l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali, sia quelle verticali, nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
Carichi affidati all’Agente della riscossione per importi superiori a 100mila euro. Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione
Come anticipato, la legge di Bilancio 2024 prima e il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 poi, hanno modificato l’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006. In base alle citate disposizioni, dal 1° luglio 2024 entra in vigore il divieto di avvalersi dell’istituto della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro. Divieto che opera sia per i crediti di natura erariale sia agevolativa. A tal riguardo, nella circolare n. 16 del 28 giugno 2024 chiarito che i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, non contribuiscono, al raggiungimento della predetta soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Allo stesso modo, anche in caso di adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”) per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.
Infine, nel documento di prassi, confermato che il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:
- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.
La nuova formulazione del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006, introdotta dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 39 del 2024, inoltre, – facendo salve, al terzo periodo, «le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» – consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.
ATTENZIONE – Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione – emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005, oppure ai sensi dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – restano, tuttavia, ferme le specifiche disposizioni normativeche non consentono, ai fini della loro definizione, di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
I debiti riguardanti tali atti, pertanto, ai fini della rimozione dell’inibizione in esame, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.
Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 28 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione – Divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006) – Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro – Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione – Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 – Art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, conv. con mod., dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 – Art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241