L’IVA parzialmente indetraibile da pro-rata ammessa nel calcolo delle spese rilevanti ai fini Superbonus. Solo in dichiarazione la detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile definitivamente ed effettivamente rimasta a carico
L’IVA non detraibile, anche parzialmente, per effetto del comma 9-ter dell’articolo 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), costituisce una componente di costo da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus. Inoltre, come si evince dal testo del comma 9-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Nel caso in cui i beneficiari della Super detrazione siano soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, l’applicazione delle regole di determinazione del pro-rata (ex artt. 19, comma 5 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972), assumono rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio. In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”).
Mentre, con riferimento all’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, il soggetto passivo IVA potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto. Pertanto, il soggetto passivo IVA potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico. Questo in estrema sintesi quanto espresso oggi dall’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 118 del 15 marzo 2022.
Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 15 marzo 2022, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – IVA indetraibile (anche parzialmente) ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del D.P.R. n. 633/1972 dovuta sulle spese – Esercenti attività d’impresa, arti o professioni, (ad es.: con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali) che effettuano nel corso dell’esercizio anche operazioni esenti da IVA – Rilevanza del c.d. “pro-rata” nelle modalità (opzionali) di utilizzo della super detrazione – Conseguenze – Lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”) – L’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto – Articolo 119, comma 9-ter del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, inserito dall’art. 6-bis, comma 1, del DL 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Art. 19, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633