Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2021
Il contributo calcolato sul reddito “minimale”
Con la circolare 9 febbraio 2021, n. 17, l’Inps indica gli importi dei contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.
Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.
Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2021 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.
La circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 17 del 9 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2021 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214
La recente prassi in materia:
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019,con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018,con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214