• 26/03/2025 9:57
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, entrata in vigore (dal 17 dicembre 2023), la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica».

Di seguito, in estrema sintesi, il contenuto:

L’articolo 1 chiarisce che la legge in esame è volta a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i princìpi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi. Le disposizioni contenute nella legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L’articolo 2 definisce “guida turistica” il professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 della legge in esame. Qualifica come attività propria della guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Individua il fine di tali visite guidate nell’evidenziazione delle caratteristiche e dei valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, nella valorizzazione, nella tutela e nella trasmissione della conoscenza di tale patrimonio e nella qualità delle prestazioni rese.

L’articolo 3 subordina l’esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero. Per esercitare la professione richiede inoltre il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Prevede, infine, che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non possa essere ostacolato l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica.

L’articolo 4 disciplina l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale, nonché l’accertamento delle competenze linguistiche, comprovate da certificazioni i cui livelli sono dettagliati nel comma 2.

L’articolo 5 dispone l’istituzione, presso il Ministero del turismo, dell’elenco nazionale delle guide turistiche; ne disciplina la struttura e l’aggiornamento, autorizzando la spesa di 300 mila euro per l’anno 2024 per la costituzione di un’apposita piattaforma informatica e di 50 mila euro annui dall’anno 2025 per le spese di tenuta dell’elenco. Agli iscritti all’elenco è consentito l’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal MITUR un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione.

L’articolo 6 disciplina l’esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all’estero. I cittadini dell’UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi. Si prescrive, in ogni caso, la certificazione della conoscenza di due lingue. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il comma 6 indica le certificazioni linguistiche richieste. Le prove attitudinali sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all’estero sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del turismo è l’autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.

L’articolo 7 prevede che le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale possano acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione consente l’iscrizione in apposite sezioni dell’elenco nazionale. Le guide turistiche sono poi tenute a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo. Il comma 4 demanda l’individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le sanzioni in caso di inadempimento dell’obbligo di aggiornamento, ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

L’articolo 8 prevede la costituzione, da parte dell’ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica. Con riferimento all’articolo in esame, si evidenzia che è già esistente il codice ATECO 79.90.20 per le Attività delle guide e degli accompagnatori turistici.

L’articolo 9 prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell’esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione.

L’articolo 10 dispone che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L’articolo 11 prevede l’obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L’articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica.

Il comma 1 vieta a chiunque di svolgere o offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione delle norme della legge in esame e senza la relativa iscrizione nell’elenco nazionale. La disposizione fa comunque salve le eccezioni contemplate dal comma 2 dell’articolo 3 per le quali non sono richiesti né il superamento dell’esame di abilitazione né il riconoscimento della qualifica straniera e pertanto nemmeno l’iscrizione nell’elenco nazionale per l’esercizio della professione su base temporanea e occasionale ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come musei istituti o luoghi di cultura nei soli casi di apertura e straordinarie per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione.

Il comma 2 reca il divieto di utilizzo di tessere o di altri segni distintivi idonei ai fini dell’identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante.

Il comma 3, prevede altresì il divieto per agenzie di viaggio, tour operator e altri intermediari di avvalersi, anche attraverso piattaforme digitali, di persone non iscritte nell’elenco nazionale.

Ai sensi del comma 4 è vietato a chiunque di interdire od ostacolare l’ingresso e l’esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura, anche appartenenti a privati, aperti al pubblico. A tal riguarda si ricorda che ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono “istituti e luoghi della cultura”: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

I commi 5 e 6 recano le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti sopra illustrati salvo che il fatto non costituisca reato.

Nello specifico per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Sono poi puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati (comma 5). La violazione degli obblighi di comportamento imposti dall’articolo 11 è invece punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro (comma 6).

Ai sensi del comma 7 in caso di violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all’articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai sensi del comma 8 le funzioni di controllo sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato ciascuno secondo le proprie competenze. La definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un successivo decreto del Ministro del turismo da adottarsi, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 9, prevede che il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

Il comma 10 richiama, per quanto non previsto dalla presente legge, l’applicazione alle procedure sanzionatorie delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

 

L’articolo 13 dispone l’abrogazione dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013 che prevedeva l’individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione. Stabilisce inoltre che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale e venga loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento. Le guide abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell’elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. Il comma 3 prevede inoltre che le guide turistiche già abilitate continuino a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell’elenco nazionale. Il comma 5 aggiorna il testo dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007, indicando il Ministero del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico.

L’articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, e indica la fonte di copertura finanziaria. Rinvia a successivi decreti attuativi la definizione dei contributi a carico dei soggetti interessati per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione, nonché a copertura dei costi connessi all’organizzazione delle prove attitudinali, al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all’organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento.

L’articolo 15 dispone l’entrata in vigore della legge, nel giorno 17 dicembre 2023, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge in esame.

 

Link al testo della Legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante: «Disciplina della professione di guida turistica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023

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