Il Decreto Legge “Fisco e Lavoro” (D.L. 21/10/2021, n. 146). Il Senato approva

Il Senato, nella seduta di giovedì 2 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del DdL n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il testo passa alla Camera.
Il maxiemendamento 1.9000 interamente sostitutivo del testo del decreto-legge, recepisce gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e, dopo il vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza, ha posto la questione di fiducia sulla sua approvazione. La Commissione bilancio ha condizionato il parere di nulla osta ad una serie di modifiche, che il Governo ha recepito correggendo il testo dell’emendamento (v. allegato A del resoconto stenografico).
Hanno dichiarato la fiducia i sen. Steger (Aut), Laura Garavini (IV-PSI), D’Alfonso (PD), Laforgia (Misto-LeU), Roberta Toffanin (FIBP), Bagnai (L-SP), Marco Pellegrini (M5S).
Il sen. De Bertoldi (FdI), nel negare la fiducia, ha criticato la limitazione dell’uso del contante, il passo indietro sul patent box, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, gli stanziamenti insufficienti per ridurre il carico fiscale, per contenere il caro bollette, per promuovere politiche attive del lavoro; riconoscendo di aver ottenuto qualche risposta rispetto in tema di dirigenti scolastici e casse previdenziali, ha ricordato infine al Governo di aver assunto l’impegno a spostare alla fine del 2022 il pagamento delle cartelle esattoriali.
Nel testo approvato, si segnala l’inserimento dell’articolo 3-bis (di seguito riportato) volto a limitate il diritto alla difesa del contribuente.
Il nuovo articolo, infatti, circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
In particolare, il secondo periodo del nuovo comma 5 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dispone che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Articolo 3-bis
(Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«5. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»