Fatture elettroniche verso la PA “consegnate” ex art. 2, comma 4, del D.M. 55/2013: ai fini dell’emissione non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento
In linea generale, il momento di emissione della fattura per prestazioni di servizio può essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del Decreto IVA, si applica l’articolo 2, comma 4, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La citata disposizione al riguardo prevede che «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Pertanto, ai fini della validità dell’emissione non rileva, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA. A ciò si aggiunga che la nuova lettera g-ter) dell’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall’articolo 15-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 1validità19, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore. È quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020.
Link al testo del principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 30 ottobre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Fattura nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Validità dell’emissione – Condizioni – Trasmissione per via elettronica con rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio – Sufficienza – Irrilevanza dell’eventuale successivo rifiuto – Art. 2, comma 4, del D.M. 03/04/2013, n. 55 – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244
Prassi
Circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 1 del 9 marzo 2015: «FATTURA ELETTRONICA – Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione – Ambito soggettivo – Date di decorrenza – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 – D.M. 03/04/2013, n. 55 – Art. 25, comma 1, del D.L. 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L. 23/06/2014, n. 89»
Circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 1 del 31 marzo 2014: «FATTURA ELETTRONICA – Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione – Obbligo – Date di decorrenza – Modalità di emissione, trasmissione e ricevimento – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 – D.M. 03/04/2013, n. 55»
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 4 novembre 2013: «FATTURA ELETTRONICA – Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione – Attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 – D.M. 03/04/2013, n. 55»