Estensione ex D.L. “Aiuti-bis” della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum dipendenti. Le istruzioni Inps

Con circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dal decreto-legge n. 115/2022, all’articolo 22, rubricato «Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50». Le nuove istruzioni sono necessarie considerato che con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Nella circolare, evidenziato che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

 

L’indennità sarà riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, e sarà erogata con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2022.

I lavoratori dovranno preventivamente presentare al datore una dichiarazione in cui indicheranno:

  • di non aver già beneficiato del bonus 200 euro;
  • di essere stati destinatari, nell’intervallo di tempo che va dal 1° gennaio 2022 al 18 maggio 2022, di eventi con copertura di contribuzione figurativa (indipendentemente se sorti in data antecedente il primo gennaio o proseguiti dopo il 18 maggio);
  • di essere consapevoli di non avere diritto al bonus, laddove già destinatari dello stesso con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, dovrà presentare tale dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

 

Link al testo della circolare Inps n. 111 del 7 ottobre 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per dipendenti – Estensione del bonus anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere a luglio 2022, ma interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS – Istruzioni applicative – Art. 22 del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142 – Art. 31 del D.L. 17/05/2022, n. 50, , conv., con mod., dalla L. 15/07/2022

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50

Link al testo del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

Link al testo del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM– Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50