Le misure in materia di fiscale contenute nel ”Decreto-dignità”

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge, recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. ”Decreto-dignità”), si evidenziano alcune disposizioni in materia fiscale introdotte dal provvedimento urgente.
In particolare, di immediata applicazione troviamo:
- la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” (art. 9);
- il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute cosiddetto “spesometro” (art. 10);
- l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta ( art. 11).
Nel dettaglio, l’articolo 9 (Disposizioni in materia di redditometro), prevede innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) venga abrogato con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, l’articolo in esame puntualizza che la novella introdotta non si applichi agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015 e che in ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate. Inoltre, si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L’articolo 10 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, prevede che le stesse possono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. L’articolo 11 (Split payment) prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si ricorda che, per i tecnici dell’Agenzia delle entrate (Telefisco 2015), la locuzione «ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito», fini della non applicazione del meccanismo della scissione, fa riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.
Di seguito si riporta il testo (in bozza e quindi da verificare con la versione che sarà pubblicata in Gazzetta) del Titolo IV (Misure in materia di semplificazione fiscale) del decreto legge.
Articolo 9
(Disposizioni in materia di redditometro)
1. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma quinto, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti parole: «, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.».
2. È abrogato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’articolo 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
Articolo 10
(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)
1.Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.
2. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre».
Articolo 11
(Split payment)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.
Art. 12
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.