Debiti tributari accollati. Attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 244683 del 24 settembre 2021 sono state disciplinate, tra l’altro, disciplinate le modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante.

In particolare, al punto 2 del citato Provvedimento è previsto che:

  • chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento;
  • la delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante;
  • in sede di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente ad un codice identificativo.

Tanto premesso, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 E del 6 ottobre 2021, è stato istituito il codice identificativo:

  • 80” denominato – “Accollante del debito di imposta”.

Il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. In proposito, si precisa che:

  • il suddetto codice identificativo “80” deve essere indicato esclusivamente nei modelli F24 presentati dall’accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento;
  • ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
  • il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante;
  • nel caso in cui il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati.

Le istruzioni della risoluzione si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.

 

Link al testo delle risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 E del 6 ottobre 2021: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Tutela dell’integrità patrimoniale – Convenzioni fra privati concernenti il pagamento di tributi – Accollo del debito d’imposta altrui – Debiti tributari accollati – Presentazione delle deleghe – Modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24 – Art. 1 del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 8, comma 2, della L. 27/07/2000, n. 212 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2021, prot. n. 244683/2021»