Consumatore finale. Soppresso l’obbligo di inoltrare un’espressa richiesta di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
L’articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha modificato l’articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che prevede(va) che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Con l’eliminazione del riferimento su richiesta, l’Agenzia rende disponibili le fatture anche se non richieste.
Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 5-bis, del menzionato decreto legislativo n. 127 del 2015 (introdotto dall’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024 disposta la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
Infine, con il citato provvedimento prot. n. 105669/2024, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 20 marzo 2024.
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Utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche In sintesi – A partire dal 20 marzo 2024 cambiano le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l’adesione per poter consultare. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio sono disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Le nuove condizioni permettono di consultare le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio del secondo anno antecedente alla data di consultazione. Inoltre, a partire dalla stessa data i Condomini e gli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA possono registrare l’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche in modalità massiva per gli amministratori di condominio. |
Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”»