L’articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha modificato l’articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che prevede(va) che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Con l’eliminazione del riferimento su richiesta, l’Agenzia rende disponibili le fatture anche se non richieste.
Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 5-bis, del menzionato decreto legislativo n. 127 del 2015 (introdotto dall’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024 disposta la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
Infine, con il citato provvedimento prot. n. 105669/2024, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 20 marzo 2024.
Utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche In sintesi – A partire dal 20 marzo 2024 cambiano le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l’adesione per poter consultare. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio sono disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Le nuove condizioni permettono di consultare le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio del secondo anno antecedente alla data di consultazione. Inoltre, a partire dalla stessa data i Condomini e gli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA possono registrare l’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche in modalità massiva per gli amministratori di condominio. |
Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”»