Come è noto, il decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2019 n.58, ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), quindi anche i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL.
Al riguardo, si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella riunione del 25 luglio 2019, ha stabilito che l’invio della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l’applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il
30 settembre 2019
La procedura telematica di compilazione della dichiarazione sarà messa a disposizione degli iscritti a partire dal 2 settembre p.v.
Si rammenta, inoltre, che in caso di ritardato invio della suddetta dichiarazione sono previste le seguenti sanzioni:
– euro 40, se l’invio avviene entro i 90 giorni dal 30 settembre 2019 (ossia il 30 dicembre 2019, considerato che il 29 dicembre è domenica);
– euro 200, se l’invio avviene dopo il 30 dicembre 2019.
Questo è il contenuto di una nota diffusa nel sito dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (www.enpacl.it)