Concordato preventivo biennale 2026-2027, ultimo check prima del 2 novembre: non basta guardare alla proposta

Circolare n. 8/E, Faq del 13 ottobre 2026 e istruzioni aggiornate il 15 ottobre completano il quadro per la scelta finale

 

Prima dell’accettazione vanno verificati requisiti, cause di esclusione, dati ISA-CPB e modalità di trasmissione. Ma la valutazione deve guardare anche al biennio: variazioni dell’attività, crescita dei ricavi e modifiche della compagine sociale possono incidere sulla permanenza nel concordato e sui benefici del rinnovo

 

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per aderire al Concordato preventivo biennale relativo ai periodi d’imposta 2026 e 2027. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine, normativamente fissato al 31 ottobre 2026, scade effettivamente il prossimo 2 novembre, cadendo il 31 ottobre di sabato (cfr. cir. Agenzia delle entrate 6 ottobre 2026, n. 8/E, par. 1.18, nota 108).

 

In vista degli ultimi adempimenti, la pubblicazione della circolare n. 8/E del 2026 assume quindi una funzione che va oltre quella di semplice ricognizione della disciplina. Il documento, che sostituisce le precedenti circolari sul CPB, permette di ricostruire in modo unitario regole di accesso, cause di esclusione e cessazione, effetti dell’adesione, rinnovo, determinazione degli acconti, imposta sostitutiva, controlli e modalità di trasmissione.

 

Ma il quadro operativo si è ulteriormente completato dopo la circolare. Il 13 ottobre l’Agenzia ha pubblicato tre nuove Fag in materia di cause di cessazione e rinnovo e, il 15 ottobre, sono state aggiornate le istruzioni al modello CPB 2026-2027 per recepire le modifiche introdotte dall’articolo 28 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con particolare riguardo ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione. È bene precisare che l’intervento del 15 ottobre riguarda l’aggiornamento delle istruzioni: non si tratta dell’approvazione ex novo del modello, già disciplinato dal precedente provvedimento dell’Agenzia (cfr. motivazione aggiornamento istruzioni CPB 2026-2027 del 15 ottobre 2026).

 

La decisione sull’adesione arriva, pertanto, con un quadro interpretativo ormai molto più definito. Ed è una decisione che non dovrebbe essere assunta limitandosi a confrontare il reddito proposto con quello che il contribuente prevede di conseguire. Il CPB è una scelta biennale e richiede una valutazione prospettica dell’attività: redditività attesa, struttura societaria, composizione dell’attività esercitata e possibile evoluzione dei ricavi devono essere considerate insieme alla corretta gestione degli adempimenti dichiarativi.

 

Prima dell’accettazione: il controllo parte dai requisiti

 

Il primo passaggio non è la valutazione dell’importo proposto, ma la verifica che l’adesione possa validamente perfezionarsi.

 

Nel modello CPB il rigo P01 è espressamente dedicato alla «Presenza dei requisiti». Il contribuente deve attestare di non avere i debiti tributari e contributivi ostativi oppure di averli ridotti, entro il termine di adesione, a un ammontare complessivamente inferiore a 5.000 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. I debiti interessati da sospensione o da una rateazione non decaduta non concorrono alla determinazione della soglia (cfr. cir. n. 8/E/2026, parr. 1.6 e 1.6.1; istruzioni CPB 2026-2027, par. 2, rigo P01).

 

La verifica deve essere effettuata prima di accettare la proposta. Dal biennio 2026-2027, infatti, la conseguenza della mancanza dei requisiti non è una successiva decadenza: l’adesione è direttamente «priva di effetti». La circolare chiarisce che, in questa situazione, il CPB deve essere considerato come non perfezionato sin dall’origine (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.6.1).

 

Lo stesso principio vale per le cause di esclusione. Nel rigo P02 il contribuente deve attestare la loro assenza e le istruzioni, aggiornate il 15 ottobre, recepiscono espressamente le modifiche apportate dal decreto Omnibus. Anche l’adesione effettuata in presenza di una delle cause di esclusione dell’articolo 11 è «priva di effetti» (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1; istruzioni CPB 2026-2027, par. 2, rigo P02).

Il controllo preliminare di P01 e P02 diventa così una vera verifica di validità dell’adesione.

 

Il modello CPB non contiene soltanto la proposta

 

Il modello utilizzato per il CPB 2026-2027 è strutturato in quattro blocchi: condizioni di accesso, dati contabili, proposta CPB e accettazione.

 

Nei righi P04 e P05 devono essere indicati, rispettivamente, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB relativo al 2025 e, ove applicabile, il valore della produzione netta IRAP. Le istruzioni individuano puntualmente le componenti da escludere da tali grandezze. Nei righi da P06 a P09 trovano invece spazio il reddito e il valore della produzione netta proposti per il 2026 e per il 2027.

 

La fase di adesione non può pertanto essere separata dalla verifica dei dati di partenza. La stessa circolare ricorda che il corretto funzionamento del CPB presuppone la correttezza, completezza e veridicità delle informazioni trasmesse, perché tali informazioni non incidono soltanto sulla formulazione iniziale della proposta, ma anche sull’ammissibilità e sulla permanenza degli effetti dell’istituto (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 2).

 

Particolare attenzione merita il rigo P10. Con la firma il contribuente accetta la proposta relativa sia al 2026 sia al 2027 e sottoscrive le dichiarazioni rese nei righi P02 e P03. Le dichiarazioni relative all’assenza delle condanne rilevanti e alla presenza degli eventi straordinari hanno natura di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.17, nota 106; istruzioni CPB 2026-2027, par. 2, pag. 3).

 

L’ultima verifica non dovrebbe quindi limitarsi al valore della proposta: occorre controllare ciò che, con quella firma, viene contestualmente dichiarato.

 

Adesione con la dichiarazione o invio autonomo: due strade, un punto da non dimenticare

 

L’adesione può essere trasmessa con due modalità alternative.

La prima consiste nell’invio del modello CPB congiuntamente al modello ISA, nell’ambito della dichiarazione REDDITI 2026. La seconda è l’invio autonomo, utilizzando il frontespizio di REDDITI 2026 e compilando la casella «Comunicazione CPB» con il codice «1 – Adesione» (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.18; istruzioni CPB 2026-2027, par. 3, pag. 5).

Il secondo canale non deve generare equivoci: l’invio autonomo ha esclusivamente la funzione di comunicare l’adesione. Non sostituisce la dichiarazione annuale dei redditi. Nel frontespizio utilizzato a tale scopo devono essere inserite soltanto le informazioni richieste per la comunicazione; la compilazione degli altri campi è inibita o comunque priva di effetti (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.18; istruzioni CPB 2026-2027, par. 3, pag. 5).

È uno dei punti da presidiare con maggiore attenzione nei giorni immediatamente precedenti la scadenza: la comunicazione autonoma del CPB e la presentazione di REDDITI 2026 sono adempimenti distinti.

 

Fino al termine l’adesione già inviata può essere modificata

 

L’invio anticipato non cristallizza necessariamente la scelta.

 

Se il contribuente intende modificare una precedente comunicazione di adesione, può trasmetterne una nuova entro il termine previsto per il CPB 2026-2027, senza procedere preventivamente alla revoca di quella già inviata (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.18; istruzioni CPB 2026-2027, par. 3). Di conseguenza, la rilevazione di un errore o una diversa valutazione della posizione del cliente può essere gestita, finché il termine è aperto, mediante una nuova comunicazione.

 

Diversa è l’ipotesi in cui si voglia eliminare l’adesione. La revoca può essere effettuata autonomamente, utilizzando il codice «2 – Revoca», oppure nell’ambito della dichiarazione dei redditi attraverso il codice «3 – Revoca con flusso dichiarativo» (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.18; istruzioni CPB 2026-2027, par. 4, pag. 5).

 

La seconda modalità richiede una cautela ulteriore: il codice 3 revoca tutte le comunicazioni di adesione precedentemente inviate. Le istruzioni affrontano espressamente il caso della persona fisica che abbia aderito sia per il reddito d’impresa sia per quello di lavoro autonomo e voglia successivamente conservare soltanto una delle due adesioni: alla revoca effettuata con il flusso dichiarativo deve accompagnarsi una nuova comunicazione relativa alla proposta che si intende mantenere (cfr. istruzioni CPB 2026-2027, par. 4).

 

Prima di aderire occorre guardare anche a ciò che potrebbe accadere nel 2026 e nel 2027

 

La verifica finale non può essere esclusivamente retrospettiva. Le Faq pubblicate il 13 ottobre evidenziano come alcune vicende dell’impresa durante il biennio possano incidere sulla permanenza nel concordato e, quindi, sulla convenienza complessiva della scelta.

 

Il primo chiarimento riguarda il concetto di “rinnovo”. Se un contribuente aveva aderito al CPB 2024-2025 ma nel 2025 si è verificata una causa di cessazione, viene meno quella continuità applicativa che consente di qualificare la successiva adesione al 2026-2027 come rinnovo. Nel caso esaminato dall’Agenzia, l’aumento del numero dei soci aveva determinato la cessazione nel secondo anno del precedente concordato: la società può comunque aderire al CPB 2026-2027, ma si tratta di una nuova adesione e non può beneficiare del potenziamento degli effetti premiali riservato a chi rinnova senza soluzione di continuità (cfr. Faq Agenzia delle entrate n. 1 del 13 ottobre 2026).

 

Il chiarimento è particolarmente importante in sede di calcolo della convenienza. I maggiori benefici previsti per il rinnovo non devono essere considerati nella valutazione economica se la continuità del precedente concordato è venuta meno.

 

Ricavi: va verificata anche la specifica disciplina dell’ISA applicabile

 

La seconda Faq del 13 ottobre richiama l’attenzione su un altro elemento che può condizionare il biennio: la crescita dei ricavi.

 

L’articolo 21, comma 1, lettera b-quater), prevede la cessazione del concordato quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori al limite stabilito per il relativo ISA, maggiorato del 50 per cento.

 

Nel caso specificamente esaminato – impresa di costruzioni soggetta all’ISA EG69U – l’Agenzia precisa che la verifica della soglia non può essere effettuata limitandosi ai ricavi dell’articolo 85 del TUIR considerati isolatamente. Poiché la disciplina dell’ISA per le costruzioni stabilisce che, ai fini del relativo limite, i ricavi siano aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate secondo gli articoli 92 e 93 del TUIR, lo stesso criterio deve essere seguito anche per verificare la causa di cessazione dal CPB (cfr. Faq Agenzia delle entrate n. 2 del 13 ottobre 2026).

 

Il principio è importante: prima di aderire non basta stimare genericamente “quanto crescerà il fatturato”. Nei casi in cui la cessazione dipenda dal superamento del limite ISA, occorre verificare come tale limite venga concretamente determinato per lo specifico indice applicabile.

 

Cambio dell’attività prevalente: se cambia l’ISA può cessare il concordato

 

Ancora più rilevante in quest’ottica è la Faq n. 3 del 13 ottobre.

 

L’Agenzia affronta due ipotesi: quella in cui il contribuente esercitava già due attività prima del biennio, ma durante il concordato diventa prevalente quella secondaria; e quella in cui la seconda attività viene avviata durante il biennio e diviene poi prevalente.

 

La risposta è la stessa in entrambi i casi. Se il mutamento dell’attività prevalente conduce all’applicazione di un ISA diverso da quello utilizzato per formulare la proposta, si realizza una modifica sostanziale dell’attività e opera la causa di cessazione dell’articolo 21, comma 1, lettera a). La cessazione non si verifica, invece, quando le attività interessate continuano a ricadere nel medesimo ISA (cfr. Faq Agenzia delle entrate n. 3 del 13 ottobre 2026).

 

Il chiarimento completa una regola già richiamata dall’Agenzia: la semplice presenza di più attività non determina di per sé la cessazione. Ciò che conta è se, durante il biennio, cambi l’attività prevalente e tale cambiamento comporti il passaggio a un diverso ISA.

 

In pratica, nella decisione del 2 novembre, la verifica dovrebbe estendersi alle modifiche già programmate del modello di business. Un’attività secondaria destinata a diventare prevalente nel 2026 o nel 2027 non è un dato irrilevante ai fini della scelta.

 

La scelta del 2 novembre è quindi un controllo “a doppio tempo”

 

A ridosso della scadenza, la circolare n. 8/E, le Faq del 13 ottobre e le istruzioni aggiornate il 15 ottobre suggeriscono una metodologia di verifica su due distinti piani.

 

Il primo riguarda il momento dell’adesione: requisiti effettivamente posseduti, assenza delle cause di esclusione, corretta situazione dei debiti, attendibilità dei dati ISA e dei valori indicati nel modello CPB, correttezza delle dichiarazioni sottoscritte, scelta del canale di trasmissione ed eventuale necessità di modificare o revocare una comunicazione già inviata.

 

Il secondo riguarda invece la sostenibilità dell’adesione durante il biennio. Prima della scelta finale è opportuno domandarsi se siano già prevedibili modifiche della compagine sociale, cambiamenti dell’attività prevalente, crescite dei ricavi tali da avvicinare le soglie di cessazione o altre vicende capaci di interrompere il concordato. Le Faq del 13 ottobre dimostrano che la convenienza iniziale può essere modificata radicalmente dalla successiva perdita di efficacia dell’istituto o, nel passaggio da un biennio al successivo, dalla mancata qualificazione dell’adesione come rinnovo.

 

È questa la ragione per cui il CPB 2026-2027 va trattato come una decisione strategica e non come la semplice apposizione di una firma al rigo P10. Il dato numerico della proposta è soltanto uno degli elementi della scelta.