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Comunicazione dei dati delle fatture - nuovi chiarimenti
Comunicazione dei dati delle fatture – nuovi chiarimenti
 
Per Curatori e commissari obbligo di invio solo per documenti di loro “competenza”

Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1047). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi. (Così, avviso pubblicato nel sito web dell’Agenzia delle entrate il 12 settembre 2017)

Per saperne di più:

Circolari e Risoluzioni

Comunicazione dei dati delle fatture per i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72: esonero solo se l’attività viene svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Esonero dall’obbligo previsto per i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane – Requisiti per poter beneficiare dell’esonero – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 9 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Le risposte ai quesiti dell’Agenzia delle entrate

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Definizione delle informazioni da trasmettere – Riposte ai quesiti – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017»

Nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Invio per tutte le fatture. Confermate le esclusioni per forfetari e contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016 – Primi chiarimenti»

Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

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